Sentenza 29 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 29/04/2025, n. 907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 907 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIAN
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Francesca
Fucci, ha pronunciato, all'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, del 29.04.2024 la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2957/2022 R.G. avente ad OGGETTO: retribuzione vertente
TRA
Parte 1 , rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Galluccio
Ricorrente
E
,, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
Contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 03.06.2023, la ricorrente in epigrafe premetteva di essere dipendente dell' Controparte_2 convenuta, in servizio presso l'Ospedale di Nola, con la qualifica indicata in ricorso e di essere tenuta, come tutto il personale sanitario, ad indossare la divisa
(composta da camice o casacca e pantaloni nonché scarpe o zoccoli) fornita dall'Azienda e custodita nei locali aziendali per ragioni principalmente igieniche;
deduceva che, in base a disposizioni aziendali, era obbligata ad indossare tale divisa prima dell'inizio del turno di lavoro e dismetterla in azienda subito dopo la fine del turno, in quanto in ciascun reparto ogni dipendente doveva essere presente all'orario di inizio turno con indosso la divisa da lavoro;
che la mancanza di tale adempimento veniva considerata violazione degli obblighi e doveva essere giustificata;
che per assolvere a tale dovere era tenuta ad accedere in azienda alcuni minuti prima dell'inizio del turno lavorativo per cambiarsi d'abito e raggiungere il reparto con indosso la divisa e parimenti, dopo la fine del turno, prima di uscire dall'Azienda, doveva allontanarsi dal posto di lavoro al fine di poter indossare nuovamente i propri indumenti;
che il tempo del cambio degli abiti in entrambi i casi non era retribuito nonostante fosse legato all'espletamento dell'attività lavorativa ed effettuato sotto le rigide direttive ed il controllo del datore di lavoro;
che, pertanto, per le operazioni di vestizione e svestizione, aveva diritto alla retribuzione per 10 minuti di straordinario come "plus orario" svolto nel compimento di operazioni strettamente
il "plus orario" doveva essere calcolato secondo i parametri di cui all'art. 34 del CCNL ed all'art. 39 del CCNL integrativo del 20.09.2001. Ciò premesso, sulla base di articolate argomentazioni giuridiche, la parte ricorrente chiedeva di accertare che, nei periodi analiticamente indicati in ricorso, il tempo impiegato per svestirsi ed indossare la divisa sul posto di lavoro, nonché il tempo necessario a compiere l'operazione inversa prima di lasciare l'azienda, fosse qualificato come orario di lavoro e quindi adeguatamente retribuito, nonché di condannare l' Controparte_1 alla corresponsione degli importi analiticamente indicati in ricorso a titolo di lavoro straordinario, il tutto con vittoria delle spese del giudizio ed attribuzione al procuratore anticipatario. Cont Non si costituiva in giudizio l' nonostante la ritualità della notifica, dovendosene pertanto dichiarare la contumacia.
All'odierna udienza cartolare, acquisite le deposizioni testimoniali rese nel giudizio rg n.
2043/2022 (trattandosi dei medesimi testi in lista), la causa viene decisa con sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429, primo comma, c.p.c., le cui motivazioni di seguito si illustrano.
La domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.
I testi escussi nel giudizio rg n. 2043/22, Tes 1 e Testimone 2 entrambi hanno confermato che già nel periodo dipendenti presso il Parte 2 oggetto di causa sussisteva l'obbligo per i lavoratori di recarsi in reparto per beggiare e iniziare Cont il turno già muniti di divisa. È inoltre accertato che detta divisa, messa a disposizione dall" custodita nei locali aziendali per ragioni igieniche, venisse indossata all'interno degli spogliatoi presenti presso la struttura ospedaliera. Ciò comporta che i dipendenti fossero tenuti ad anticipare l'arrivo presso la sede di lavoro, al fine di procedere alla vestizione della divisa e marcare il cartellino in orario (così il teste Tes 1 «Quando arrivo in ospedale vado nel sottoscala vicino al PS dove ci sono gli spogliatoi e dove indosso la divisa. Dopodiché salgo al piano terra e beggio;
dopodiché vado in reparto. Beggiamo tutti al piano terra è l'unico posto dove ci sono i "marcatempo”. Se entrassi vestito normalmente mi fermerebbe la mia caposala sopra non facendomi accedere al reparto»; così il teste Tes 3 : «Per tutti i dipendenti c'è
l'obbligo di indossare la divisa in ospedale e di lasciarla in lavanderia sempre in ospedale.
Quando arriviamo in ospedale andiamo nel sottoscala, dall'atrio a meno 1, dove ci sono gli spogliatoi e dove indossiamo la divisa. Dopodiché saliamo al piano terra (zero) dove ci sono i
"marcatempo" per la beggiatura. La regola è che si sta in servizio in divisa per cui si deve beggiare quando la si è già indossata >>). Parimenti, con riferimento all'uscita, il teste Tes 3 ha affermato che, unitamente ai colleghi, provvedeva a cambiarsi solo dopo avere beggiato («All'uscita invece [...] è normale beggiare prima di scendere a cambiarsi, la ragione è anche che, se io sono in servizio dalle 8 alle 14, non posso allontanarmi prima delle 14 per dismettere la divisa. La regola è questa, ci sono le guardie giurate che potrebbero fermare se vedessero beggiare in borghese, ma non ho mai visto un episodio simile. Adr: di tutti e tre i ricorrenti posso dire che come me beggiavano dopo avere indossato la divisa e che all'uscita beggiavano prima di averla tolta»).
Deve quindi ritenersi accertato che la ricorrente fosse obbligata ad indossare, all'interno della
,Cont struttura lavorativa e prima di entrare nel reparto, la divisa fornita in dotazione dall' e composta da vari indumenti;
costituisce, altresì, fatto notorio (oltre che confermato dalle testimonianze acquisite) che tale divisa, custodita nei locali aziendali per ragioni igieniche, non potesse essere indossata a casa prima di recarsi sul luogo di lavoro;
ed ancora che tale regola dovesse obbligatoriamente essere osservata da tutto il personale. Risulta, altresì, dagli atti di causa, non avendo la convenuta (rimasta contumace) fornito alcuna prova contraria, che, per effettuare le operazioni di vestizione e svestizione, necessariamente prima di accedere al reparto e quindi prima di iniziare il turno di lavoro, la ricorrente impiegasse del tempo (diversi minuti)
,Cont non retribuito dall' in quanto considerato dall' CP_2 convenuta alla stregua di adempimento preparatorio e, come tale, estraneo alla vera e propria attività lavorativa.
Alla luce di quanto premesso appare, quindi, evidente che per rispettare l'orario di lavoro collegato ad ogni turno, il dipendente debba accedere un po' prima presso la struttura ospedaliera, indossare la divisa e poi timbrare il c.d. "badge" e parimenti anche in uscita, prima marcare il badge e poi rivestirsi.
Risulta, inoltre, accertato che i dipendenti devono essere in reparto all'orario di inizio turno indossando la divisa (camice, pantalone e scarpe bianche) e che, alla fine del turno, devono timbrare il cartellino e poi rivestirsi per andare a casa.
In merito alla questione giuridica sottoposta all'esame del Tribunale, deve osservarsi che la stessa è stata ripetutamente affrontata in sede di legittimità, al punto che si è ormai formato un orientamento sufficientemente consolidato da poter essere brevemente richiamato.
La Suprema Corte, nella sentenza del 22.07.2008 n.20199, ha stabilito che “rientra nell'orario di lavoro il tempo impiegato dal dipendente per la vestizione e la rivestizione della divisa aziendale, quando luogo e tempo dell'operazione siano imposti dal datore di lavoro".
Nella sentenza 2 luglio 2009 n. 15492 (altresì la conforme Cass. 14919 del 25.6.2009), la
Suprema Corte ha poi osservato in motivazione che: "nell'interpretare il R.D.L. 5 marzo 1923,
n. 692, art. 3, a norma del quale è considerato lavoro effettivo ogni lavoro che richieda un
'occupazione assidua e continuativa', la Suprema Corte ha affermato che tale disposizione non preclude che il tempo impiegato per indossare la divisa sia da considerarsi lavoro effettivo e che esso debba essere pertanto retribuito ove tale operazione sia diretta dal datore di lavoro, che ne disciplina il tempo ed il luogo di esecuzione ovvero si tratti di operazioni di carattere strettamente necessario ed obbligatorio per lo svolgimento dell'attività lavorativa (cfr.: Cass 14 aprile 1998 n. 3763; Cass. 21 ottobre 2003 n. 15734; Cass. 8 settembre 2006 n. 19273).
Né può ritenersi che i principi poc'anzi enunciati possano essere superati - e resi più elastici - dalle norme che sono successivamente intervenute a disciplinare l'orario di lavoro. Non consente una siffatta conclusione la L. n. 196 del 1997, art. 13, che nello stabilire al primo comma che "l'orario normale di lavoro è fissato in 40 ore settimanali", non reca alcun contributo alla soluzione del problema, dovendosi pur sempre stabilire, in casi simili a quello in esame, se le attività preparatorie rientrino o meno nell'orario “normale”. Ed altrettanto è da dirsi, in realtà, anche in relazione al D.lgs. 8 aprile 2003, n. 66 (di attuazione delle direttive
93/104/CE e 2000/34/CE), il quale all'art. 1, comma 2, definisce orario di lavoro "qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni"; e nel sottolineare la necessità dell'attualità dell'esercizio dell'attività o della funzione lascia in buona sostanza invariati come osservato in dottrina - i
-
criteri ermeneutici in precedenza adottati per l'integrazione di quei principi al fine di stabilire se si sia o meno in presenza di un lavoro effettivo, come tale retribuibile, stante il carattere eccessivamente generico della definizione testé riportata. Criteri che riecheggiano, invero, nella stessa giurisprudenza comunitaria quando in essa si afferma che, per valutare se un certo periodo di servizio rientri o meno nella nozione di orario di lavoro, occorre stabilire se il lavoratore sia o meno obbligato ad essere fisicamente presente sul luogo di lavoro e ad essere a disposizione di quest'ultimo per poter fornire immediatamente la propria opera (Corte Giust.
Com. eur., 9 settembre 2003, causa C-151/02, parr. 58 ss.).
Secondo il Supremo Collegio, dunque, la eterodirezione appare elemento qualificante, unitamente alla circostanza che si tratti di operazioni di carattere strettamente necessario ed obbligatorio per lo svolgimento dell'attività lavorativa.
Anche con successive pronunce la Suprema Corte (cfr. Cass. n° 1817\2012; Cass. n°
20714\2013, ecc.) ha confermato tale orientamento ribadendo che la computabilità del tempo necessario ad indossare la divisa deve essere retribuito nel caso in cui le relative operazioni siano eterodirette dal datore di lavoro che abbia cura di specificarne il tempo e il luogo dell'esecuzione (richiamando il principio già affermato in Cass. 8 settembre 2006, n. 19273).
Nel caso di specie, appare incontestabile che gli indumenti che i lavoratori devono indossare prima di iniziare l'attività lavorativa vera e propria, siano destinati a garantire il rispetto di norme igieniche e di decoro imposte dalle esigenze di lavoro e dunque lato sensu datoriali, compresa la necessità di immediata identificazione del personale sanitario all'interno di strutture spesso sovraffollate.
Tale obbligo è appunto quello imposto dalle esigenze lavorative ed è dunque riferibile all'interesse aziendale e non certo a velleità o scelta discrezionale del lavoratore. Quest'ultimo è tenuto a indossare la divisa nei locali aziendali prima di entrare nel reparto, entro la sfera di vigilanza e controllo del datore di lavoro, per cui può senz'altro parlarsi di “eterodirezione” intesa come assoggettamento al potere direttivo e disciplinare il quale, nel caso in esame, si esplica attraverso disposizioni di servizio impartite in via generale dai responsabili della struttura.
Sempre in chiave interpretativa, non va dimenticato che la Giunta Regionale della Campania ha emesso una direttiva, in data 8-10-2010, inviata ai Direttori Generali ed ai Commissari Cont Straordinari delle nella quale si richiama un proprio decreto (n° 21 del 24-3-2010) ove si prevede la fissazione del tempo necessario e sufficiente per consentire il passaggio di consegne tra il personale di comparto turnista in 10 minuti ritenendo che in tali procedure “vada ricompreso il tempo occorrente per la vestizione-svestizione divisa, che va retribuito".
Deve quindi accogliersi la domanda di accertamento proposta dalla ricorrente, dichiarando il suo diritto, per il periodo dedotto in ricorso dal 14.10.2014 al 31.12.2017, a vedere computato nell'orario di lavoro da retribuire il tempo impiegato per indossare e dismettere la divisa.
Con riguardo alla quantificazione, poi, la ricorrente ha computato tale tempo di vestizione e svestizione in complessivi 10 minuti giornalieri (5 minuti all'inizio + altri 5 alla fine turno); tale tempo aggiuntivo rispetto all'orario normale appare del tutto congruo e ragionevole, anche in base alle nozioni di comune esperienza in considerazione delle attività da svolgere e deve ritenersi conforme alla citata direttiva del 8-10-2010 (mai attuata) nella quale la CP 3 Cont
[...] ha invitato i direttori generali ed i commissari delle a fissare proprio nella misura di 10 minuti il tempo da retribuire occorrente per le operazioni di vestizione e svestizione. Tale tempo deve essere, come si è visto in precedenza, computato come lavoro straordinario in quanto è stato svolto necessariamente oltre l'orario normale contrattualmente previsto.
Quanto ai conteggi prodotti in giudizio dalla ricorrente, si osserva che la stessa ha allegato un Cont prospetto delle presenze, peraltro rilasciato dalla stessa convenuta, relativo al periodo oggetto del giudizio.
Da ciò deriva l'accoglimento della domanda sulla base dei conteggi all'uopo predisposti, formulati secondo criteri chiari e lineari sulla base del CCNL vigente per la parte relativa al computo del lavoro straordinario.
Le spese del giudizio, tenuto conto anche della serialità del contenzioso, vanno compensate per metà, mentre il residuo segue la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, nella persona della dott.ssa Francesca Fucci, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede: 1) in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto della ricorrente a veder computato, per il periodo indicato in ricorso, nell'orario di lavoro da retribuire il tempo impiegato per indossare e dismettere la divisa e, per l'effetto, condanna l' CP_4 al pagamento in favore della stessa di € 1.600,94, oltre interessi legali dalla maturazione del credito al saldo;
,Cont 2) compensa per metà le spese del giudizio, ponendo la residua parte a carico dell' convenuta, liquidandole in complessivi € 515,00, oltre accessori di legge, con attribuzione al procuratore anticipatario.
Si comunichi Nola,
29/04/2025
Il GL
Dott.ssa Francesca Fucci