TRIB
Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 16/10/2025, n. 4324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4324 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro N°
________________ ____ REPUBBLICA ITALIANA
Reg. Sent. Lav.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. ______________ Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in
N° __________ persona del Giudice LV OL, nella causa iscritta al N. Reg. Gen. Lav.
16377/2024 R.G.L. promossa F.A. ________________ Addì _____________ D A _
Rilasciata
, rappresentato e difeso dall'avv. spedizione in Parte_1 forma esecutiva all'Avv. Angela Di Giorgi.
- ricorrente -
______________ ________
C O N T R O
Controparte_1
[...
, in persona del suo legale rappresentante ______________
[...] _____
pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Di Gloria.
- resistente -
All'esito dell'udienza del 13/10/2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo
Il Cancelliere
telematico la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato l'11/11/2024, il ricorrente indicato in epigrafe contestando le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., conveniva in giudizio l' per sentir accertare il suo possesso dei requisiti CP_1
sanitari richiesti dalla legge per fruire della condizione di disabilità di cui all'art. 3, comma 1, L. 104/92, dalla data di presentazione della domanda in via amministrativa.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' CP_1
convenuto eccependo l'infondatezza della domanda, di cui chiedeva il rigetto. La causa, istruita con l'effettuazione di consulenza tecnica, è stata decisa.
La domanda è fondata.
Ed invero, il consulente tecnico d'ufficio, sulla base degli accertamenti espletati, ha concluso che il ricorrente, a causa delle patologie da cui è affetto, è da ritenersi in possesso dei requisiti sanitari richiesti dalla legge per fruire della condizione di disabilità di cui all'art. 3, comma 1, L. 104/92 a decorrere dalla data della domanda amministrativa.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. vanno condivise perché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali (v. relazione in atti).
Può, quindi, concludersi che il ricorrente è in possesso dei requisiti sanitari richiesti dalla legge per fruire della condizione di disabilità di cui all'art. 3, comma 1, L. 104/92
a decorrere dalla data della domanda amministrativa.
In ragione della soccombenza, l' va condannato a rifondere all'Erario le CP_1
spese di lite, liquidate in dispositivo, stante l'ammissione del ricorrente al gratuito patrocinio.
Le spese relative alla difesa di parte ricorrente vanno poste a carico dell'Erario, provvedendosi a tal fine con separato decreto di pagamento.
Restano definitivamente a carico dell' infine, le spese della consulenza CP_1
tecnica d'ufficio, già liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso, dichiara che il ricorrente è in possesso dei requisiti sanitari richiesti dalla legge per fruire della condizione di disabilità di cui all'art. 3, comma 1, L. 104/92 a decorrere dalla data della domanda amministrativa.
Condanna l' a rifondere all'Erario le spese di lite che liquida in € 3.500,00 CP_1
oltre spese generali, Iva e C.p.a., come per legge.
Pone a carico dello Stato le spese, le competenze e gli onorari del procuratore di parte ricorrente, da liquidarsi con separato decreto. Pone definitivamente a carico dell' CP_1
liquidate con separato decreto.
Così deciso in Palermo, 14/10/2025
le spese di consulenza tecnica, già
IL GIUDICE
LV OL
Sezione Lavoro N°
________________ ____ REPUBBLICA ITALIANA
Reg. Sent. Lav.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. ______________ Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in
N° __________ persona del Giudice LV OL, nella causa iscritta al N. Reg. Gen. Lav.
16377/2024 R.G.L. promossa F.A. ________________ Addì _____________ D A _
Rilasciata
, rappresentato e difeso dall'avv. spedizione in Parte_1 forma esecutiva all'Avv. Angela Di Giorgi.
- ricorrente -
______________ ________
C O N T R O
Controparte_1
[...
, in persona del suo legale rappresentante ______________
[...] _____
pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Di Gloria.
- resistente -
All'esito dell'udienza del 13/10/2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo
Il Cancelliere
telematico la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato l'11/11/2024, il ricorrente indicato in epigrafe contestando le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., conveniva in giudizio l' per sentir accertare il suo possesso dei requisiti CP_1
sanitari richiesti dalla legge per fruire della condizione di disabilità di cui all'art. 3, comma 1, L. 104/92, dalla data di presentazione della domanda in via amministrativa.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' CP_1
convenuto eccependo l'infondatezza della domanda, di cui chiedeva il rigetto. La causa, istruita con l'effettuazione di consulenza tecnica, è stata decisa.
La domanda è fondata.
Ed invero, il consulente tecnico d'ufficio, sulla base degli accertamenti espletati, ha concluso che il ricorrente, a causa delle patologie da cui è affetto, è da ritenersi in possesso dei requisiti sanitari richiesti dalla legge per fruire della condizione di disabilità di cui all'art. 3, comma 1, L. 104/92 a decorrere dalla data della domanda amministrativa.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. vanno condivise perché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali (v. relazione in atti).
Può, quindi, concludersi che il ricorrente è in possesso dei requisiti sanitari richiesti dalla legge per fruire della condizione di disabilità di cui all'art. 3, comma 1, L. 104/92
a decorrere dalla data della domanda amministrativa.
In ragione della soccombenza, l' va condannato a rifondere all'Erario le CP_1
spese di lite, liquidate in dispositivo, stante l'ammissione del ricorrente al gratuito patrocinio.
Le spese relative alla difesa di parte ricorrente vanno poste a carico dell'Erario, provvedendosi a tal fine con separato decreto di pagamento.
Restano definitivamente a carico dell' infine, le spese della consulenza CP_1
tecnica d'ufficio, già liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso, dichiara che il ricorrente è in possesso dei requisiti sanitari richiesti dalla legge per fruire della condizione di disabilità di cui all'art. 3, comma 1, L. 104/92 a decorrere dalla data della domanda amministrativa.
Condanna l' a rifondere all'Erario le spese di lite che liquida in € 3.500,00 CP_1
oltre spese generali, Iva e C.p.a., come per legge.
Pone a carico dello Stato le spese, le competenze e gli onorari del procuratore di parte ricorrente, da liquidarsi con separato decreto. Pone definitivamente a carico dell' CP_1
liquidate con separato decreto.
Così deciso in Palermo, 14/10/2025
le spese di consulenza tecnica, già
IL GIUDICE
LV OL