Ordinanza cautelare 13 giugno 2024
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. II, sentenza 13/06/2025, n. 687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 687 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/06/2025
N. 00687/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00454/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la UR
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 454 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
CA IC e AL TO, rappresentate e difese dall'avvocato Pier Giorgio Leoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Porto Venere, rappresentato e difeso dall'avvocato Corrado Mauceri, con domicilio eletto presso il suo studio in Genova, via Palestro 2/3;
il Ministero della Cultura, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, domiciliataria ex lege in Genova, v.le Brigate Partigiane, 2;
nei confronti
delle società Edilizia Professionale s.r.l.s e Br Montaggi s.r.l., non costituite in giudizio;
per l'annullamento
dell’ordinanza del Settore Urbanistica ed Edilizia del Comune di Portovenere 4.4.2024, n. 2, recante “Ordine di restituzione in pristino ai sensi dell’art. 33, comma 3, DPR n. 380/2001 SMI, ai sensi dell’art. 167 del D.Lgs. n. 42/2004 SMI ed irrogazione sanzioni amministrative pecuniarie”.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Porto Venere e del Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 maggio 2025 il dott. Angelo Vitali e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe CA IC e AL TO espongono: - che la prima è proprietaria, nel Comune di Porto Venere, di terreni sui quali insistono due fabbricati (A e B), che versavano in avanzato stato di degrado; - di aver ottenuto autorizzazione paesaggistica semplificata n. 68/2022 del 9.11.2022 per un “Progetto di restauro e risanamento conservativo dei fabbricati destinati ad attività agrituristica”, poi volturata in favore della società “Le Terre di Portovenere Società Agricola s.r.l.”, di cui è legale rappresentante AL TO; - di aver ottenuto, per il medesimo intervento, permesso di costruire n. 3/2023; – che lo stato dei due fabbricati era compiutamente rappresentato nella relazione tecnica e nelle tavole di progetto allegate all’istanza; - che entrambi i manufatti, insistenti sul mappale 1024 di cui al foglio 9, hanno ricevuto dal PUC la qualificazione di “manufatti emergenti di valore testimoniale”; - che, a seguito dell’avvio dei lavori, presentavano istanze di variante per alcune modifiche non sostanziali relative al fabbricato A; - che il Comune, ravvisando l’esecuzione di lavori non autorizzati, dapprima, con ordinanza n. 1 del 19.2.2024, disponeva la sospensione dei lavori e dell’esame della variante, e, quindi, comunicava l’avvio di un procedimento sanzionatorio edilizio.
Impugnano l'ordinanza 4.4.2024, n. 2, con cui il Comune di Porto Venere ha disposto la restituzione in pristino ai sensi dell'art. 33, comma 3 del DPR n. 380/2001 e dell'art. 167 del D.Lgs. n. 42/2004 e l’irrogazione sanzioni amministrative pecuniarie, avendo accertato: - quanto al fabbricato A, la realizzazione di modifiche prospettiche in parziale difformità dal permesso di costruire n. 3/2023 e dall’autorizzazione paesaggistica ex art. 146 D.Lgs 42/2004; - quanto al fabbricato B, l’esecuzione di un intervento qualificabile come ristrutturazione edilizia, consistente nella demo-ricostruzione con modifiche prospettiche, in totale difformità dal permesso di costruire e dall’autorizzazione paesaggistica, ed in contrasto con la normativa del piano urbanistico comunale.
A sostegno del gravame hanno dedotto due motivi di ricorso, come segue.
1. Violazione e falsa applicazione dell'art. 3, dell'art. 10, dell'art. 32, dell'art. 33 del DPR 6.6.2001, n. 380. Violazione e falsa applicazione dell'art. 167 del D.Lgs. n. 42/2004. Difetto di istruttoria, travisamento di fatti decisivi. Illogicità e contraddittorietà del provvedimento finale rispetto agli esiti della compiuta istruttoria. Difetto dei presupposti. Violazione e falsa applicazione degli articoli 65 e 93 del DPR 6.6.2001, n. 380. Violazione e falsa applicazione della DGR della UR Atto n. 812/2020. Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della Legge 7.8.1990, n. 241 sotto duplice profilo. Violazione e falsa applicazione della Circolare del MIBACT del 4.9.2023, n. 38. Difetto e/o carenza di motivazione. Violazione e falsa applicazione dell'art. 2 della Legge Regionale UR 3.11.2009, n. 49. Violazione e falsa applicazione della Scheda Normativa del PUC “Versanti di Portovenere”, Ambito PA.5. 4. Prescrizioni qualitative e disciplina degli interventi edilizi. 4.1. Prescrizioni edilizie. Difetto di istruttoria, travisamento di fatti decisivi. Illogicità e contraddittorietà. Difetto dei presupposti legittimanti. In subordine, 1. B) illegittimità della Scheda A DESCRIZIONE FONDATIVA - D.1 1.1d – ME/2 del PUC vigente per violazione e falsa applicazione dell'art. 2 della Legge Regionale UR 3.11.2009, n. 49.
Il provvedimento impugnato muoverebbe da presupposti infondati.
Il Comune avrebbe erroneamente assunto il valore testimoniale di entrambi i fabbricati per il solo fatto che insistono cartograficamente in uno specifico Ambito di presidio ambientale di PUC (PA 5), pur in assenza dei requisiti di cui all’art. 2 L.R. n. 49/2009.
Quanto al fabbricato A, le modifiche prospettiche contestate (comunque al di sotto della soglia massima di tolleranza del 2%) in realtà sarebbero state soltanto rinvenute – e puntualmente denunciate – in corso d'opera dal progettista.
Quanto al fabbricato B, non vi sarebbe stata, né sarebbe stata dimostrata, alcuna “completa demolizione della struttura”, ma si sarebbe operato il solo (autorizzato) consolidamento statico, in ragione della necessità di risanamento della muratura perimetrale, senza aumento di volume o mutamento di sagoma, di tal che l’intervento sarebbe addirittura riconducibile nella definizione di manutenzione straordinaria (cita a conforto Consiglio di Stato, sezione VI, 29.9.2023, n. 8564), ammessa dal PUC in ambito PA 5 anche per gli edifici riconosciuti quali aventi valore testimoniale, con possibilità di “modifiche ai prospetti”.
2. Violazione e falsa applicazione dell'art. 33, comma 3, del DPR 6.6.2001, n. 380. Violazione e falsa applicazione dell'art. 167 del D.Lgs. n. 42/2004. Violazione e falsa applicazione dell'art. 52 della Legge Regionale n. 4/1999. Difetto dei presupposti legittimanti. Violazione e falsa applicazione del principio generale di legalità dell'azione e dell'atto amministrativo.
Anche le irrogate sanzioni pecuniarie si rivelerebbero illegittime sotto più profili: vuoi perché non sarebbe stato perpetrato alcun illecito edilizio e/o paesaggistico; vuoi perché il Comune ha irrogato entrambe le sanzioni pecuniarie nel massimo edittale, senza fornire alcuna motivazione né in relazione al criterio di calcolo adottato, né in relazione alle ragioni di “danno” paesaggistico ed idrogeologico, che giustificherebbero l'applicazione della sanzione massima.
Si è costituito in giudizio per resistere al ricorso il Comune di Porto Venere, preliminarmente eccependo l’inammissibilità del primo motivo di ricorso sotto due profili, vuoi per difetto di specificità, vuoi (per la parte in cui impugna il PUC di Porto Venere, laddove ha attribuito ai due fabbricati carattere di "Manufatti emergenti di valore testimoniale") per omessa notifica alla Regione e per decadenza, nel merito controdeducendo ed instando per il suo rigetto.
Con ordinanza 13.6.2024, n. 118 la sezione, in ragione della natura ripristinatoria dell’ordinanza impugnata, ha accolto l’istanza cautelare.
Con un primo atto di motivi aggiunti, notificato il 15.10.24, le ricorrenti hanno agito per l’annullamento del silenzio-diniego formatosi in relazione all'istanza 2.7.2024 di permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 D.P.R. 6.6.2001, n. 380, presentata in relazione al fabbricato “B”, e della nota inviata a mezzo PEC in data 6.8.2024, n. prot. 11626, nella parte in cui precisa che le lavorazioni sul fabbricato A non possono riprendere, nonché per l'accertamento, ai sensi dell'art. 31 del CPA, del silenzio serbato dal Comune in relazione all'istanza di compatibilità paesaggistica proposta in relazione al Fabbricato “B”, con la conseguente declaratoria dell'obbligo a provvedere.
Premettono di aver dato spontanea ed integrale esecuzione all'ordinanza di ripristino relativamente al fabbricato A, e di aver presentato istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica ex art. 167 del D.Lgs. n. 42/2004 e di conformità urbanistica ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 tese al mantenimento in sanatoria delle opere eseguite in relazione al fabbricato “B”, sul presupposto che il profilo esterno, la cubatura e la superficie relativi al fabbricato, ante e post intervento, risultano identici.
A sostegno del gravame aggiuntivo hanno dedotto quattro motivi di ricorso, come segue.
1. Violazione e falsa applicazione dell'articolo 36 del D.P.R. 6.6.2001, n. 380. Difetto dei presupposti legittimanti il (silenzio) diniego in relazione alla domanda di sanatoria edilizia. Violazione e falsa applicazione dell'art. 32 e dell'art. 34- bis del D.P.R. 6.6.2001, n. 380. Difetto dei presupposti legittimanti il diniego in relazione alla domanda di sanatoria edilizia. Violazione e falsa applicazione dell'art. 3, dell'art. 10, dell'art. 32, dell'art. 33 del D.P.R. 6.6.2001, n. 380. Violazione a falsa applicazione della Scheda Normativa del PUC vigente “Versanti di Portovenere” Ambito PA.5.4. Prescrizioni qualitative e disciplina degli interventi edilizi. Violazione e falsa applicazione dell'art. 36- bis del TUED e dell'art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004. Difetto dei presupposti legittimanti il diniego di sanatoria edilizia e paesaggistica.
Riprendendo il ricorso introduttivo, affermano che l'attività edilizia compiuta sul Fabbricato “B” si sarebbe mantenuta nei confini del restauro e risanamento conservativo e della manutenzione straordinaria, ammessa dal PUC anche per gli edifici riconosciuti quali aventi valore testimoniale: donde l’accoglibilità della proposta sanatoria edilizia e paesaggistica.
2. Violazione e falsa applicazione dell'art. 1, dell'art. 2 della Legge 7.8.1990, n. 241 in relazione alla violazione e falsa applicazione dell'art. 36- bis e dell'art. 36- bis - comma 4, comma 6 del D.P.R. 6.6.2001, n. 380, dell'art. 146 e dell'art. 167 del D. Lgs. 22.1.2004, n. 42. Difetto dei presupposti legittimanti il diniego di compatibilità paesaggistica.
Il Comune non ha provveduto a richiedere il parere all'Autorità che gestisce il vincolo, come invece imposto dall'art. 36- bis , comma 4, primo periodo del D.P.R. n. 380/2001 e dall’art. 167 del TU del Paesaggio.
3. Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della legge 7.8.1990, n. 241. Difetto e/o carenza di motivazione. Eccesso di potere per travisamento, difetto di istruttoria ed illogicità.
Censurano la nota 6.8.2024, n. prot. 11626, che, pur a fronte della comunicazione di adempimento dell’ordine di ripristino relativo al fabbricato A, ha impedito la ripresa delle lavorazioni.
4. Violazione e falsa applicazione dell'art. 10- bis della Legge 7.8.1990, n. 241. Mancata comunicazione dei cd. “motivi ostativi” all'accoglimento dell'istanza/e di sanatoria edilizia e paesaggistica.
Il duplice diniego di sanatoria, “anche nelle forme del cd. silenzio-diniego”, non sarebbe stato preceduto dalla doverosa comunicazione dei motivi ostativi.
Si è costituito in giudizio per resistere all’impugnazione aggiuntiva il Ministero della Cultura, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva.
Con atto depositato in data 24.2.25 le ricorrenti hanno rinunciato al motivo di ricorso concernente l’impugnazione della Scheda Fondativa D.1 – 1.1d del PUC di Portovenere.
Con un secondo atto di motivi aggiunti, notificato in data 20.3.2025, le ricorrenti agiscono – par di capire - per l’accertamento della formazione del silenzio-assenso sull'istanza di autorizzazione paesaggistica (ed edilizia) proposta ex art. 36- bis del DPR n. 380/2024 per decorso del termine di 180 giorni dalla sua presentazione (3.7.2024).
A sostegno del gravame aggiuntivo deducono un unico motivo di ricorso, come segue: Violazione e falsa applicazione dell'art. 1, dell'art. 2, dell'art. 17- bis della Legge 7.8.1990, n. 241 in relazione alla Violazione e falsa applicazione dell'art. 36- bis e dell'art. 36- bis comma 4, comma 6 del D.P.R. 6.6.2001, n. 380. Formazione del silenzio assenso ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 36- bis del DPR 6.6.2001, n. 380, siccome novellato dal DL n. 69/2024, convertito in legge n. 105/2024 ed interpretato nelle Linee di Indirizzo e Criteri Interpretativi del DL 29.5.2024, n. 69 convertito in Legge 24.7.2024, n. 105 resi dal MIT in data 30.1.2025 e dell'art. 17 bis Legge 7.8.1990, n. 241. Violazione dell'obbligo di provvedere.
Alla pubblica udienza del 7 maggio 2025 il ricorso è stato trattenuto dal collegio per la decisione.
Giova premettere come, con l’ordinanza 4.4.2024, n. 2, impugnata con il ricorso introduttivo, il Comune abbia contestato: - quanto al Fabbricato A, la realizzazione, in pendenza di istanza di autorizzazione paesaggistica per opere in variante al progetto autorizzato, di modifiche prospettiche in difformità dal permesso di costruire n. 3/2023 e dall’autorizzazione paesaggistica n. 68/2022; - quanto al Fabbricato B, la totale demolizione e ricostruzione del preesistente manufatto in luogo dell’autorizzato intervento di recupero conservativo (consistente nella sola coibentazione delle facciate, posa in opera di rivestimento in pietra e realizzazione di cordolo di copertura e del pacchetto di coibentazione della stessa), anche in questo caso con modifiche prospettiche oggetto di una istanza di autorizzazione paesaggistica presentata per opere in variante al progetto autorizzato, non ancora approvata dal Comune.
Orbene, quanto al fabbricato A, le ricorrenti – che hanno rinunciato al motivo di ricorso concernente l’impugnazione della Scheda Fondativa D.1 – 1.1d del PUC di Portovenere, che qualifica i due edifici come “manufatti emergenti di valore testimoniale” - affermano di aver dato spontanea ed integrale esecuzione, senza riserve, all'ordinanza di ripristino relativamente al fabbricato A, pur in presenza del provvedimento cautelare della sezione n. 118/2024, di sospensione dell’esecuzione dell’ordinanza: sicché, rispetto ad esso, può ritenersi che esse abbiano prestato acquiescenza ai dettami del provvedimento impugnato, con sostanziale rinuncia ai relativi motivi di ricorso, che deve pertanto dichiararsi sul punto improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Dunque, il thema decidendum si concentra esclusivamente sulle opere eseguite sul solo fabbricato “B”, ovvero sull’ordine di ricostituzione in pristino dell’originario organismo edilizio (ricorso introduttivo), e sul silenzio serbato dal Comune sia in relazione all'istanza 2.7.2024 di permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 D.P.R. 6.6.2001, n. 380, sia in relazione all'istanza 3.7.2024 di compatibilità paesaggistica (primo atto di motivi aggiunti).
Secondo le contestazioni comunali, quanto al fabbricato B “le fotografie riportate alle pagg. 9 e 10 evidenziano l'integrale demolizione delle murature in pietra e la loro sostituzione con muri costruiti integralmente in laterizi, mentre il progetto ne prevedeva la sostanziale conservazione” (così la memoria comunale 7.3.25, p. 16): dunque, mentre il progetto prevedeva il mantenimento della struttura portante in pietrame, con la coibentazione delle facciate e la posa di un rivestimento esterno in pietrame, vi sarebbe stata demolizione e ricostruzione integrale della muratura perimetrale, ciò che esorbiterebbe dall’ambito dell’intervento autorizzato di restauro e risanamento conservativo, integrando un intervento di ristrutturazione ex art. 3 comma 1 lett. d) D.P.R. n. 380/2001 mediante demo-ricostruzione, non ammesso dal PUC per gli edifici riconosciuti di valore testimoniale, ciò che giustificherebbe l’ordine di rimessione in pristino dell’originario organismo edilizio, ex artt. 33 comma 3 D.P.R. n. 380/2001 e 167 D. Lgs. n. 42/2004.
La tesi, pur abilmente sostenuta dal difensore comunale – che, evocando il concetto di architettura “eulitica” (= della bella pietra), ha individuato nella tessitura in pietra a faccia vista dei muri perimetrali del fabbricato B il “valore testimoniale del fabbricato”, che sarebbe andato perduto – non convince.
Innanzitutto, la formale classificazione dell’edificio B come edificio “di valore testimoniale” da parte del PUC - oggetto di una censura poi rinunciata - vale soltanto ad individuare gli interventi (conservativi) ammessi sullo stesso, ma non equivale certo a ritenere l’immobile vincolato come vero e proprio “bene culturale” ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, cioè della normativa espressamente richiamata dall’art. 33 comma 3 del D.P.R. n. 380/2001, di cui il Comune ha fatto applicazione.
Secondariamente, prescindendo per un momento dalla formale classificazione del manufatto B come edificio “di valore testimoniale” , e volendo andare alla sostanza delle cose, pare al collegio che, dall’esame della relazione illustrativa, della documentazione fotografica e delle tavole di progetto a corredo dell’istanza di permesso di costruire e di autorizzazione paesaggistica, si possa serenamente escludere che il “valore testimoniale del fabbricato” sia stato compromesso e irrimediabilmente andato perduto.
Difatti, da un primo punto di vista (per così dire, “di partenza”), la relazione tecnica di progetto dà atto, quanto allo stato attuale del fabbricato B, che i timpani dei prospetti nord e sud sono “in laterizio”, ciò che “evidenzia un’incoerenza nella scelta dei materiali e di interventi postumi alla costruzione del fabbricato” (cfr. doc. 16 delle produzioni 24.5.2024 di parte ricorrente, p. 11 e 12 di 28): incoerenza ben rappresentata dalla tavole di progetto (cfr. anche la tavola 03 “stato attuale fabbricato B”– doc. 18.3 delle produzioni 24.5.2024 di parte ricorrente) e - icasticamente - dalla relativa documentazione fotografica dello stato di fatto (doc. 17 delle produzioni 24.5.2024 di parte ricorrente, p. 10 fotografia 1 e p. 11 fotografia 2).
Ma, soprattutto, da un secondo punto di vista (per così dire, “di arrivo”), il progetto prevedeva la coibentazione soltanto “interna” delle facciate a fini di contenimento energetico e di consolidamento strutturale, con la posa in opera del rivestimento esterno in pietra a faccia vista, anche per quanto riguarda i due timpani originariamente in laterizi (cfr. la tavola 06 “progetto fabbricato B): dunque, con la sicura salvaguardia della tessitura in pietra a faccia vista dei muri perimetrali “esterni” del fabbricato B (circostanza che si evince anche dalla fotografia riportata a p. 12 della memoria comunale 7.3.2025), in cui per l’appunto risiede il “valore testimoniale” da “conservare”.
Orbene, gli interventi di “restauro e risanamento conservativo” sono definiti dall’art. 3 comma 1 lett. c) del D.P.R. n. 380/2001 come quelli “rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano anche il mutamento delle destinazioni d'uso purché con tali elementi compatibili, nonché conformi a quelle previste dallo strumento urbanistico generale e dai relativi piani attuativi. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio” .
È nota la difficoltà di individuare l’elemento differenziatore dell’intervento di “restauro e risanamento conservativo” da quello di “ristrutturazione”, elemento differenziatore che dottrina e giurisprudenza sogliono identificare nella “finalità” o nel “risultato” dell’intervento, che, nel primo caso, consiste nel recupero architettonico (restauro) e funzionale (risanamento) dell’edificio esistente, ovvero nella conservazione della “forma architettonica” della costruzione (cfr. T.A.R. Lombardia, II, 14.5.2007, n. 3070; nel medesimo senso, più recentemente, T.A.R. Puglia Bari, Sez. III, 9/4/2018, n. 530), non già della sua materialità, sovente non recuperabile per ragioni di inadeguatezza statica o igienico-sanitaria.
In sostanza, posto che entrambi gli interventi edilizi comportano in qualche modo opere di modifica dell’organismo edilizio, il discrimine va come detto individuato nella finalità, nel senso che, mentre il restauro e risanamento conservativo è rivolto a “conservare” l’organismo edilizio, la ristrutturazione è volta a “trasformarlo”, ovvero a mutarne la forma architettonica.
Nel caso di specie, pare al collegio che, all’esito degli interventi contestati, il fabbricato B sia rimasto lo stesso quanto a forma architettonica, sagoma, volume e materiali (pietra a spacco a vista), ovvero sia stato sostanzialmente “conservato”, senza trasformazione dei suoi valori formali testimoniali (ma, anzi, mediante il ripristino dei due timpani in pietra): stando così le cose, deve escludersi che l’intervento contestato sia stato eseguito in “totale difformità” dal permesso di costruire, ovvero che abbia comportato la realizzazione di un organismo edilizio “integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, plano-volumetriche o di utilizzazione da quello oggetto del permesso” , né con variazioni essenziali, sub specie del contestato “mutamento delle caratteristiche dell'intervento edilizio assentito” ex art. 32 comma 1 lett. d) D.P.R. n. 380/2001.
Intervento che, per quanto si è detto, è pur sempre sostanzialmente rimasto nell’alveo del restauro e risanamento conservativo assentito con il permesso di costruire n. 3/2023.
Donde l’illegittimità dell’irrogazione della sanzione ripristinatoria, residuando in capo al Comune l’obbligo di pronunciarsi sull’istanza di variante in sanatoria (edilizia e paesaggistica) concernente le modifiche prospettiche al fabbricato B, che non integrano a loro volta variazioni essenziali del titolo edilizio assentito.
Stante la complessità della questione (trovandoci nella zona grigia al labile confine tra i due interventi edilizi), la parziale acquiescenza al provvedimento impugnato quanto al fabbricato A e la presentazione di plurime istanze di variante “in sanatoria”, sussistono i presupposti di legge per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la UR (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara improcedibile ed in parte lo accoglie, e, per l’effetto, annulla l’ordinanza del Settore Urbanistica ed Edilizia del Comune di Portovenere 4.4.2024, n. 2, limitatamente all’ordine di rimessione in pristino del fabbricato B.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Luca Morbelli, Presidente
Angelo Vitali, Consigliere, Estensore
Richard Goso, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Angelo Vitali | Luca Morbelli |
IL SEGRETARIO