Cass. civ., sez. II, sentenza 28/01/1976, n. 269
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Sentenza 28 gennaio 1976

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La Determinazione del coefficiente di svalutazione in dipendenza del diminuito potere di acquisto del denaro puo essere legittimamente effettuata dal giudice di merito con riferimento agli indici elaborati dall'istituto centrale di statistica che sono espressioni di fatti notori. Comunque, siffatta Determinazione costituisce un apprezzamento di fatto, incensurabile in Sede di legittimita. ( V 121/75, mass n 373293; ( V 2175/73, mass n 365403; ( V 657/73, mass n 362769; ( V 3051/72, mass n 360818).*

L'indennita per miglioramenti, spettante al possessore a norma dell'art 1150 cod civ, costituisce debito di valore e deve essere, pertanto, determinata tenendo conto della svalutazione monetaria verificatasi fino alla data della liquidazione. ( Conf 2422/73, mass n 365813; ( Conf 1620/73).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 28/01/1976, n. 269
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 269
    Data del deposito : 28 gennaio 1976

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