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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 09/06/2025, n. 611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 611 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
1370 /2024 r.g.a.c.c.
Tribunale Ordinario di Trani
VERBALE UDIENZA DEL 09.06.2025
Alle ore 09.52, con l'assistenza del funzionario , dott.ssa viene chiamato il CP_1 Parte_1 procedimento in epigrafe.
È presente per l'avv. ANTONIO ARZANO Controparte_2
È presente per l'avv. GIANFRANCO Controparte_3
SERVODIO anche in sostituzione dell'avv. SALVATORE ROMANAZZI.
Il Giudice
Si dà ingresso alla discussione orale.
L'avv. ARZANO precisa le conclusioni riportandosi al ricorso in opposizione, insiste in particolare nell'eccezione di tardività della notifica del verbale di contestazione di illecito che avrebbe potuto essere notificato al già immediatamente dopo l'arresto in flagranza del e delle dichiarazioni CP_2 CP_2 rilasciate dal in sede di interrogatorio, chiede che la causa venga decisa. CP_4
L'avv. SERVODIO precisa le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate in tutti i propri scritti e nelle note conclusive autorizzate, contesta l'eccezione di tardività in quanto la Procura della Repubblica ha rilasciato il nullaosta solo nel 2023 e chiede il rigetto dell'opposizione,
L'avv. Arzano replica facendo presente che nei confronti del non vi era segreto istruttorio che CP_2 riguardava altri soggetti.
Il Giudice decide come da allegata sentenza.
Trani, 09.06.2025 Il Giudice dott.ssa Roberta Picardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
Il Giudice in composizione monocratica, Roberta Picardi, all'udienza del 9.6.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
1 nella causa civile iscritta al n. 1370/2024 del Ruolo Generale
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Federico Straziota e Antonio Arzano, presso il Controparte_2
cui studio è elettivamente domiciliato, in Bari alla Via Arcivescovo Vaccaro n. 45
-opponente-
E
Controparte_5
del dirigente p.t., rappresentato e difeso dai funzionari
[...]
delegati, Dott. Francesco Monno e Dott. Gianfranco Servodio ed elettivamente domiciliato presso la propria sede in Bari, alla via Demetrio Marin n. 3
-convenuto-
OGGETTO: “opposizione ordinanza ingiunzione ex art. 22 l. 689/1981 e art. 6, comma 4, lett. f) d.lgs
150/2011”
CONCLUSIONI: Come da verbale dell'odierna udienza di cui la presente sentenza costituisce parte integrante
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 18.4.2024, ha opposto il decreto n. 852297/A del 07.03.2024 Controparte_2
notificato a mezzo pec in data 19.03.2024 con cui il Direttore della Parte_2
ha ingiunto all'odierno ricorrente il pagamento dell'importo complessivo di € 4.020,00, ai sensi dell'art. 63
D. Lgs. n. 231/2007, in relazione alla presunta violazione dell'art. 49 del medesimo D. Lgs. n. 231/2007.
L'opponente -premesso che con verbale del 29.06.2023 la Guardia di Finanza – Nucleo di Polizia
Economico Finanziaria di Bari contestava al , dirigente della protezione Civile, la violazione dell'art. CP_2
2 accertamenti>> riportati nel medesimo verbale, in data 22.12.2021, <
Fiori” in Terlizzi (Ba)>> il aveva ricevuto da < CP_2 Parte_3
senza essersi avvalso degli intermediari a ciò abilitati>; che la contestazione scaturiva da attività di indagine condotta dalla G.d.F., nonché dall'ordinanza di applicazione di misura cautelare degli arresti domiciliari nr.
11431/2021 R.G. G.I.P; che il nel corso dell'interrogatorio dinanzi al PM aveva confermato la CP_4
dazione <>; di avere inviato scritti difensivi all'autorità procedente che però non aveva tenuto conto di quanto ivi rappresentato– tutto quanto premesso, il ha eccepito: CP_2
violazione e falsa applicazione dell'art. 18 l. n. 689/1981 per difetto di motivazione;
violazione e omessa applicazione dell'art. 14 l. 689/1981 per tardività della contestazione e della notificazione;
violazione ed erronea applicazione dell'art. 9 legge n. 689/1981 che dispone che disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, ovvero da una pluralità
di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, si applica la disposizione speciale>; violazione ed erronea applicazione dell'art. 49 d. lgs. n. 231/2007 non applicabile a trasferimenti illeciti di denaro;
violazione e omessa applicazione dell'art. 3 l. n. 689/1981, per assenza dell'elemento soggettivo.
Il ha quindi concluso chiedendo accertare e dichiarare l'inammissibilità, la irricevibilità e/o la CP_2
nullità del Decreto n. 852297/A del 07.03.2024, notificato a mezzo pec in data 19.03.2024, con cui il
Direttore della gli ha ingiunto il pagamento dell'importo Parte_2
complessivo di € 4.020,00, ai sensi dell'art. 63 D. Lgs. n. 231/2007, in relazione alla presunta violazione dell'art. 49 del medesimo D. Lgs. n. 231/2007, nonché del “Processo Verbale di Contestazione” della
Guardia di Finanza - Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Bari 2023-BA159-009 del 29.06.2023; il tutto con vittoria delle spese di lite.
Con memoria del 3.9.2024 si è costituita l'autorità amministrativa opposta contestando ciascuno dei motivi di opposizione, deducendone l'infondatezza e chiedendone il rigetto con vittoria delle spese di lite.
Udita la discussione orale dei procuratori, la causa è stata rinviata all'odierna udienza e al termine della discussione orale, viene decisa mediante lettura del dispositivo e contestuale deposito della motivazione.
***
L'opposizione, tempestivamente proposta il 18.4.2024 entro trenta giorni dalla notifica del decreto 3 opposto, eseguita a mezzo pec il 19.3.2024 (cfr. doc. nr. 2) è infondata e va pertanto rigettata.
Con riferimento al primo motivo di opposizione, con il quale si lamenta la violazione dell'art. 18 l.
698/1981 e l'omessa valutazione nel decreto opposto delle difese svolte negli scritti difensivi, questo è
infondato.
I vizi di motivazione in ordine alle difese presentate dall'interessato in sede amministrativa non
comportano la nullità del provvedimento, e quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla
violazione commessa, in quanto il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l'atto, ma il rapporto, con
conseguente cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in
sede amministrativa (eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte), in quanto riproposte nei
motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di
diritto che di fatto> ( Corte di cassazione Sez. U, Sentenza n. 1786 del 28/01/2010 e successive conformi).
Del pari infondata è l'eccezione di tardività della contestazione, perché avvenuta oltre il termine di novanta giorni prescritto dall'art. 14 L. 689/1981.
L'art. 14 Legge 689/1981 prevede che, se non è avvenuta la contestazione immediata, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni pena l'estinzione dell'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione.
È quindi il provvedimento sanzionatorio, ovvero il verbale di constatazione di illecito a dover essere notificato, ai sensi dell'art. 14, L. n. 689/1981, nel termine di novanta giorni dall'accertamento, pena l'annullamento della relativa ordinanza -ingiunzione.
In materia di sanzioni amministrative comminate per violazioni della l. n. 689/1981, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata dell'infrazione, il termine di 90 giorni di cui alla l. n. 689/1981 art. 14
per la notifica dei relativi estremi decorre dal compimento dell'attività di verifica di tutti gli elementi dell'illecito, dovendosi considerare anche il tempo necessario all'amministrazione per valutare e ponderare adeguatamente gli elementi acquisiti e gli atti preliminari (Cassazione civile sez. II, 25/03/2019, n.8284).
E in una fattispecie analoga, < in tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la
contestazione immediata della violazione, il momento dell'accertamento - in relazione al quale collocare il
4 "dies a quo" del termine previsto dall'art. 14, secondo comma, della legge n. 689 del 1981, per la notifica
degli estremi di tale violazione non coincide con quello in cui viene acquisito il "fatto" nella sua materialità
da parte dell'autorità cui è stato trasmesso il rapporto, ma va individuato nel momento in cui detta autorità
abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione
segnalata, ovvero in quello in cui il tempo decorso non risulti ulteriormente giustificato dalla necessità di
tale acquisizione e valutazione> (Sez. 2, Sentenza n. 3043 del 06/02/2009; Sez. 2 - , Ordinanza n. 27405 del
25/10/2019).
Tenuto conto che nella vicenda in parola l'ambito di riferimento è quello del contrasto al riciclaggio, la pura constatazione dei fatti nella loro materialità non coincide necessariamente con l'accertamento degli estremi della violazione, che risulta condizionato da una attività istruttoria e valutativa dei fatti constatati,
motivo per cui l'osservanza del termine deve essere individuato secondo le particolarità dei singoli casi e indipendentemente dalla data di compilazione e ricezione della nota informativa degli organi addetti alla vigilanza.
Ora, è pur vero che l'attività di accertamento dell'illecito, nell'assenza di limiti temporali predeterminati,
deve avvenire entro un termine congruo, non potendo essere lasciato al mero arbitrio od inerzia dell'Amministrazione il dies a quo dal quale computare il periodo di decadenza per la contestazione (v. Cass.
n. 5467 del 29/02/2008), ma nel caso di specie è da escludere che il tempo occorso per l'attività di accertamento dell'infrazione amministrativa si sia protratto oltre il termine ragionevolmente necessario per compiere la valutazione degli elementi in possesso dell'autorità, per pervenire alle conseguenti determinazioni sulla sussistenza dell'illecito e per redigere quindi il verbale di accertamento.
E del resto, soltanto in data 9.5.2023 la Guardia di Finanza ha ottenuto il nulla osta alla comunicazione dei dati dal procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani.
La previsione del segreto istruttorio di cui all'art. 329 c.p.c. che anche gli agenti accertatori sono tenuti ad osservare, impedisce che questi possano assumere l'iniziativa di portare a conoscenza dell'indagato attraverso la contestazione della violazione amministrativa gli elementi raccolti nell'ambito delle indagini penali, la cui divulgazione potrebbe compromettere l'andamento delle indagini stesse (v. Cass. n. 23477 del 05/11/2009 e
Cass. n. 9881 del 20/04/2018).
5 In definitiva, nella vicenda in esame il momento in cui ragionevolmente la contestazione avrebbe potuto essere tradotta in accertamento e da cui deve farsi decorrere il termine per la contestazione non può che individuarsi nel completamento di tutte le verifiche documentali e nel nulla osta alla comunicazione dei dati rilasciato dall'ufficio di procura il 9.5.2023.
Tenuto conto che il processo verbale di contestazione di illecito è stato indirizzato al il 29.6.2023, è CP_2
indubbio che la notifica della contestazione della violazione amministrativa sia stata tempestiva, in quanto eseguita nel rispetto del termine di 90 giorni dal rilascio del nulla osta.
L'art. 65, comma 2 del citato D. Lgs. n. 231/2007, nella nuova formulazione entrata in vigore il 4 luglio
2017, prevede infatti che: “Nel caso di concessione di nulla osta da parte dell'autorità giudiziaria per l'utilizzo in sede amministrativa, delle informazioni o degli atti relativi ad un procedimento penale, il termine di cui all'art. 14, comma 3, della legge 24 novembre 1981, n, 689, decorre dalla data di ricezione del nulla osta medesimo”.
Con riferimento alla dedotta violazione dell'art. 9 legge 689/1981, la doglianza è infondata.
< In tema di sanzioni amministrative, l'art. 9, comma 2, della l. n. 689 del 1981 - a tenore del quale,
quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una che contempli una sanzione amministrativa, si applica, in ogni caso, quella penale - in tanto opera in quanto le norme sanzionanti un medesimo fatto si trovino fra loro in rapporto di specialità, che deve essere escluso ove sia diversa l'obiettività giuridica degli interessi protetti dalle due norme> (Cassazione civile sez. II, 17/04/2019,
n.10744).
Nella specie, l'art. 49, comma 1 del d.lgs. n. 231/2007, nella versione applicabile ratione temporis,
tutelando il superiore interesse pubblico inerente alla tracciabilità dei movimenti di denaro sospetti in una prospettiva di prevenzione del fenomeno del riciclaggio, vieta il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a 3.000 euro.
Ne deriva che ai fini della sussistenza dell'illecito - per il quale non costituisce circostanza esimente la liceità dell'operazione sottostante e la struttura causale del negozio giuridico ad esso correlato - è sufficiente
6 che si realizzi la semplice traditio del denaro tra soggetti diversi, i quali si rendono quindi entrambi responsabili della violazione, non occorrendo che il trasferimento comporti una autonoma, e finale in base al negozio sottostante, disponibilità del denaro in capo al soggetto percettore (v. in senso conforme Cass. n.
1645 del 23/01/2017).
La norma penale, invece, sanziona la presa in carico, da parte del pubblico funzionario, di un interesse privato dietro una dazione o promessa indebita, senza che sia necessaria l'individuazione del compimento di uno specifico atto d'ufficio.
Non vi è dunque alcun concorso apparente di norme, trattandosi di fattispecie differenti per quanto riguarda sia la condotta materiale sanzionata, sia le finalità perseguite, così come non è ravvisabile un rapporto di pregiudizialità tale da qualificare l'accertamento dell'illecito amministrativo come antecedente logico necessario per l'esistenza del reato e da determinare quella connessione obiettiva che, ai sensi dell'art. 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689, comporta lo spostamento delle competenze all'applicazione della sanzione dell'organo amministrativo al giudice penale.
Il quarto motivo con il quale l'opponente contesta la sussistenza dell'illecito amministrativo per essere la norma che si assume violata riferibile solo a trasferimenti leciti di denaro, questo è del tutto infondato.
Il trasferimento di denaro contante è preso in considerazione quale fatto a sé stante, giuridicamente rilevante per il solo e sufficiente motivo della sua esecuzione in assenza di intermediari qualificati e in eccedenza rispetto ai valori normativamente stabiliti.
I passaggi di denaro in contanti vengano presi in considerazione (data la loro probabile natura elusiva dei controlli) in quanto tali, senza che rilevi la circostanza che, in concreto, il fine perseguito non sia illecito;
la condotta rilevante ai fini dell'applicazione della sanzione amministrativa, invece, è quella del trasferimento di contanti al di fuori dei canali consentiti, indipendentemente della natura lecita o illecita dell'operazione alla quale il trasferimento stesso si riferisce e alle finalità con essa perseguite.
Infine, privo di pregio è anche il richiamo alla buona fede della ricorrente e all'assenza dei presupposti ai fini dell'imputabilità, tenuto conto del grave quadro indiziario della commissione del reato previsto dall'art. 7 per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa)del quale i verbalizzanti danno atto nel processo verbale di contestazione di illecito, nel quale sono riportati passaggi dell'ordinanza GIP di applicazione della misura cautelare.
In conclusione, l'opposizione, complessivamente infondata, va rigettata.
Le spese di lite, liquidate nella misura indicata in dispositivo in favore dell'autorità opposta, applicata la riduzione del 20 % ex art. 152 bis disp. att. c.p.c., richiamato dall'art. 65, comma 5 d.lgs 231/2007, seguono la soccombenza dell'opponente.
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla opposizione a ordinanza ingiunzione proposta da con ricorso del 28.4.2024, ogni altra domanda e eccezione Controparte_2
assorbita e/o disattesa, così provvede:
a) rigetta l'opposizione a decreto n. 852297/A del 07.03.2024 che per l'effetto, conferma;
b) condanna alla rifusione in favore di Controparte_2 Controparte_3 [...]
Controparte_5
del dirigente p.t., delle spese di lite che liquida in € 1.701,00 per compenso, oltre
[...]
rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, cpa ed iva come per legge
Trani, 9.6.2025
Il Giudice
dott. Roberta Picardi
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
49 commi 1 e 3 del D. Lgs. n. 231/2007, in quanto, <
318 c.p.c. (Il pubblico ufficiale, che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve,
Tribunale Ordinario di Trani
VERBALE UDIENZA DEL 09.06.2025
Alle ore 09.52, con l'assistenza del funzionario , dott.ssa viene chiamato il CP_1 Parte_1 procedimento in epigrafe.
È presente per l'avv. ANTONIO ARZANO Controparte_2
È presente per l'avv. GIANFRANCO Controparte_3
SERVODIO anche in sostituzione dell'avv. SALVATORE ROMANAZZI.
Il Giudice
Si dà ingresso alla discussione orale.
L'avv. ARZANO precisa le conclusioni riportandosi al ricorso in opposizione, insiste in particolare nell'eccezione di tardività della notifica del verbale di contestazione di illecito che avrebbe potuto essere notificato al già immediatamente dopo l'arresto in flagranza del e delle dichiarazioni CP_2 CP_2 rilasciate dal in sede di interrogatorio, chiede che la causa venga decisa. CP_4
L'avv. SERVODIO precisa le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate in tutti i propri scritti e nelle note conclusive autorizzate, contesta l'eccezione di tardività in quanto la Procura della Repubblica ha rilasciato il nullaosta solo nel 2023 e chiede il rigetto dell'opposizione,
L'avv. Arzano replica facendo presente che nei confronti del non vi era segreto istruttorio che CP_2 riguardava altri soggetti.
Il Giudice decide come da allegata sentenza.
Trani, 09.06.2025 Il Giudice dott.ssa Roberta Picardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
Il Giudice in composizione monocratica, Roberta Picardi, all'udienza del 9.6.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
1 nella causa civile iscritta al n. 1370/2024 del Ruolo Generale
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Federico Straziota e Antonio Arzano, presso il Controparte_2
cui studio è elettivamente domiciliato, in Bari alla Via Arcivescovo Vaccaro n. 45
-opponente-
E
Controparte_5
del dirigente p.t., rappresentato e difeso dai funzionari
[...]
delegati, Dott. Francesco Monno e Dott. Gianfranco Servodio ed elettivamente domiciliato presso la propria sede in Bari, alla via Demetrio Marin n. 3
-convenuto-
OGGETTO: “opposizione ordinanza ingiunzione ex art. 22 l. 689/1981 e art. 6, comma 4, lett. f) d.lgs
150/2011”
CONCLUSIONI: Come da verbale dell'odierna udienza di cui la presente sentenza costituisce parte integrante
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 18.4.2024, ha opposto il decreto n. 852297/A del 07.03.2024 Controparte_2
notificato a mezzo pec in data 19.03.2024 con cui il Direttore della Parte_2
ha ingiunto all'odierno ricorrente il pagamento dell'importo complessivo di € 4.020,00, ai sensi dell'art. 63
D. Lgs. n. 231/2007, in relazione alla presunta violazione dell'art. 49 del medesimo D. Lgs. n. 231/2007.
L'opponente -premesso che con verbale del 29.06.2023 la Guardia di Finanza – Nucleo di Polizia
Economico Finanziaria di Bari contestava al , dirigente della protezione Civile, la violazione dell'art. CP_2
2 accertamenti>> riportati nel medesimo verbale, in data 22.12.2021, <
Fiori” in Terlizzi (Ba)>> il aveva ricevuto da < CP_2 Parte_3
senza essersi avvalso degli intermediari a ciò abilitati>; che la contestazione scaturiva da attività di indagine condotta dalla G.d.F., nonché dall'ordinanza di applicazione di misura cautelare degli arresti domiciliari nr.
11431/2021 R.G. G.I.P; che il nel corso dell'interrogatorio dinanzi al PM aveva confermato la CP_4
dazione <>; di avere inviato scritti difensivi all'autorità procedente che però non aveva tenuto conto di quanto ivi rappresentato– tutto quanto premesso, il ha eccepito: CP_2
violazione e falsa applicazione dell'art. 18 l. n. 689/1981 per difetto di motivazione;
violazione e omessa applicazione dell'art. 14 l. 689/1981 per tardività della contestazione e della notificazione;
violazione ed erronea applicazione dell'art. 9 legge n. 689/1981 che dispone che disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, ovvero da una pluralità
di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, si applica la disposizione speciale>; violazione ed erronea applicazione dell'art. 49 d. lgs. n. 231/2007 non applicabile a trasferimenti illeciti di denaro;
violazione e omessa applicazione dell'art. 3 l. n. 689/1981, per assenza dell'elemento soggettivo.
Il ha quindi concluso chiedendo accertare e dichiarare l'inammissibilità, la irricevibilità e/o la CP_2
nullità del Decreto n. 852297/A del 07.03.2024, notificato a mezzo pec in data 19.03.2024, con cui il
Direttore della gli ha ingiunto il pagamento dell'importo Parte_2
complessivo di € 4.020,00, ai sensi dell'art. 63 D. Lgs. n. 231/2007, in relazione alla presunta violazione dell'art. 49 del medesimo D. Lgs. n. 231/2007, nonché del “Processo Verbale di Contestazione” della
Guardia di Finanza - Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Bari 2023-BA159-009 del 29.06.2023; il tutto con vittoria delle spese di lite.
Con memoria del 3.9.2024 si è costituita l'autorità amministrativa opposta contestando ciascuno dei motivi di opposizione, deducendone l'infondatezza e chiedendone il rigetto con vittoria delle spese di lite.
Udita la discussione orale dei procuratori, la causa è stata rinviata all'odierna udienza e al termine della discussione orale, viene decisa mediante lettura del dispositivo e contestuale deposito della motivazione.
***
L'opposizione, tempestivamente proposta il 18.4.2024 entro trenta giorni dalla notifica del decreto 3 opposto, eseguita a mezzo pec il 19.3.2024 (cfr. doc. nr. 2) è infondata e va pertanto rigettata.
Con riferimento al primo motivo di opposizione, con il quale si lamenta la violazione dell'art. 18 l.
698/1981 e l'omessa valutazione nel decreto opposto delle difese svolte negli scritti difensivi, questo è
infondato.
I vizi di motivazione in ordine alle difese presentate dall'interessato in sede amministrativa non
comportano la nullità del provvedimento, e quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla
violazione commessa, in quanto il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l'atto, ma il rapporto, con
conseguente cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in
sede amministrativa (eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte), in quanto riproposte nei
motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di
diritto che di fatto> ( Corte di cassazione Sez. U, Sentenza n. 1786 del 28/01/2010 e successive conformi).
Del pari infondata è l'eccezione di tardività della contestazione, perché avvenuta oltre il termine di novanta giorni prescritto dall'art. 14 L. 689/1981.
L'art. 14 Legge 689/1981 prevede che, se non è avvenuta la contestazione immediata, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni pena l'estinzione dell'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione.
È quindi il provvedimento sanzionatorio, ovvero il verbale di constatazione di illecito a dover essere notificato, ai sensi dell'art. 14, L. n. 689/1981, nel termine di novanta giorni dall'accertamento, pena l'annullamento della relativa ordinanza -ingiunzione.
In materia di sanzioni amministrative comminate per violazioni della l. n. 689/1981, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata dell'infrazione, il termine di 90 giorni di cui alla l. n. 689/1981 art. 14
per la notifica dei relativi estremi decorre dal compimento dell'attività di verifica di tutti gli elementi dell'illecito, dovendosi considerare anche il tempo necessario all'amministrazione per valutare e ponderare adeguatamente gli elementi acquisiti e gli atti preliminari (Cassazione civile sez. II, 25/03/2019, n.8284).
E in una fattispecie analoga, < in tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la
contestazione immediata della violazione, il momento dell'accertamento - in relazione al quale collocare il
4 "dies a quo" del termine previsto dall'art. 14, secondo comma, della legge n. 689 del 1981, per la notifica
degli estremi di tale violazione non coincide con quello in cui viene acquisito il "fatto" nella sua materialità
da parte dell'autorità cui è stato trasmesso il rapporto, ma va individuato nel momento in cui detta autorità
abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione
segnalata, ovvero in quello in cui il tempo decorso non risulti ulteriormente giustificato dalla necessità di
tale acquisizione e valutazione> (Sez. 2, Sentenza n. 3043 del 06/02/2009; Sez. 2 - , Ordinanza n. 27405 del
25/10/2019).
Tenuto conto che nella vicenda in parola l'ambito di riferimento è quello del contrasto al riciclaggio, la pura constatazione dei fatti nella loro materialità non coincide necessariamente con l'accertamento degli estremi della violazione, che risulta condizionato da una attività istruttoria e valutativa dei fatti constatati,
motivo per cui l'osservanza del termine deve essere individuato secondo le particolarità dei singoli casi e indipendentemente dalla data di compilazione e ricezione della nota informativa degli organi addetti alla vigilanza.
Ora, è pur vero che l'attività di accertamento dell'illecito, nell'assenza di limiti temporali predeterminati,
deve avvenire entro un termine congruo, non potendo essere lasciato al mero arbitrio od inerzia dell'Amministrazione il dies a quo dal quale computare il periodo di decadenza per la contestazione (v. Cass.
n. 5467 del 29/02/2008), ma nel caso di specie è da escludere che il tempo occorso per l'attività di accertamento dell'infrazione amministrativa si sia protratto oltre il termine ragionevolmente necessario per compiere la valutazione degli elementi in possesso dell'autorità, per pervenire alle conseguenti determinazioni sulla sussistenza dell'illecito e per redigere quindi il verbale di accertamento.
E del resto, soltanto in data 9.5.2023 la Guardia di Finanza ha ottenuto il nulla osta alla comunicazione dei dati dal procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani.
La previsione del segreto istruttorio di cui all'art. 329 c.p.c. che anche gli agenti accertatori sono tenuti ad osservare, impedisce che questi possano assumere l'iniziativa di portare a conoscenza dell'indagato attraverso la contestazione della violazione amministrativa gli elementi raccolti nell'ambito delle indagini penali, la cui divulgazione potrebbe compromettere l'andamento delle indagini stesse (v. Cass. n. 23477 del 05/11/2009 e
Cass. n. 9881 del 20/04/2018).
5 In definitiva, nella vicenda in esame il momento in cui ragionevolmente la contestazione avrebbe potuto essere tradotta in accertamento e da cui deve farsi decorrere il termine per la contestazione non può che individuarsi nel completamento di tutte le verifiche documentali e nel nulla osta alla comunicazione dei dati rilasciato dall'ufficio di procura il 9.5.2023.
Tenuto conto che il processo verbale di contestazione di illecito è stato indirizzato al il 29.6.2023, è CP_2
indubbio che la notifica della contestazione della violazione amministrativa sia stata tempestiva, in quanto eseguita nel rispetto del termine di 90 giorni dal rilascio del nulla osta.
L'art. 65, comma 2 del citato D. Lgs. n. 231/2007, nella nuova formulazione entrata in vigore il 4 luglio
2017, prevede infatti che: “Nel caso di concessione di nulla osta da parte dell'autorità giudiziaria per l'utilizzo in sede amministrativa, delle informazioni o degli atti relativi ad un procedimento penale, il termine di cui all'art. 14, comma 3, della legge 24 novembre 1981, n, 689, decorre dalla data di ricezione del nulla osta medesimo”.
Con riferimento alla dedotta violazione dell'art. 9 legge 689/1981, la doglianza è infondata.
< In tema di sanzioni amministrative, l'art. 9, comma 2, della l. n. 689 del 1981 - a tenore del quale,
quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una che contempli una sanzione amministrativa, si applica, in ogni caso, quella penale - in tanto opera in quanto le norme sanzionanti un medesimo fatto si trovino fra loro in rapporto di specialità, che deve essere escluso ove sia diversa l'obiettività giuridica degli interessi protetti dalle due norme> (Cassazione civile sez. II, 17/04/2019,
n.10744).
Nella specie, l'art. 49, comma 1 del d.lgs. n. 231/2007, nella versione applicabile ratione temporis,
tutelando il superiore interesse pubblico inerente alla tracciabilità dei movimenti di denaro sospetti in una prospettiva di prevenzione del fenomeno del riciclaggio, vieta il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a 3.000 euro.
Ne deriva che ai fini della sussistenza dell'illecito - per il quale non costituisce circostanza esimente la liceità dell'operazione sottostante e la struttura causale del negozio giuridico ad esso correlato - è sufficiente
6 che si realizzi la semplice traditio del denaro tra soggetti diversi, i quali si rendono quindi entrambi responsabili della violazione, non occorrendo che il trasferimento comporti una autonoma, e finale in base al negozio sottostante, disponibilità del denaro in capo al soggetto percettore (v. in senso conforme Cass. n.
1645 del 23/01/2017).
La norma penale, invece, sanziona la presa in carico, da parte del pubblico funzionario, di un interesse privato dietro una dazione o promessa indebita, senza che sia necessaria l'individuazione del compimento di uno specifico atto d'ufficio.
Non vi è dunque alcun concorso apparente di norme, trattandosi di fattispecie differenti per quanto riguarda sia la condotta materiale sanzionata, sia le finalità perseguite, così come non è ravvisabile un rapporto di pregiudizialità tale da qualificare l'accertamento dell'illecito amministrativo come antecedente logico necessario per l'esistenza del reato e da determinare quella connessione obiettiva che, ai sensi dell'art. 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689, comporta lo spostamento delle competenze all'applicazione della sanzione dell'organo amministrativo al giudice penale.
Il quarto motivo con il quale l'opponente contesta la sussistenza dell'illecito amministrativo per essere la norma che si assume violata riferibile solo a trasferimenti leciti di denaro, questo è del tutto infondato.
Il trasferimento di denaro contante è preso in considerazione quale fatto a sé stante, giuridicamente rilevante per il solo e sufficiente motivo della sua esecuzione in assenza di intermediari qualificati e in eccedenza rispetto ai valori normativamente stabiliti.
I passaggi di denaro in contanti vengano presi in considerazione (data la loro probabile natura elusiva dei controlli) in quanto tali, senza che rilevi la circostanza che, in concreto, il fine perseguito non sia illecito;
la condotta rilevante ai fini dell'applicazione della sanzione amministrativa, invece, è quella del trasferimento di contanti al di fuori dei canali consentiti, indipendentemente della natura lecita o illecita dell'operazione alla quale il trasferimento stesso si riferisce e alle finalità con essa perseguite.
Infine, privo di pregio è anche il richiamo alla buona fede della ricorrente e all'assenza dei presupposti ai fini dell'imputabilità, tenuto conto del grave quadro indiziario della commissione del reato previsto dall'art. 7 per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa)del quale i verbalizzanti danno atto nel processo verbale di contestazione di illecito, nel quale sono riportati passaggi dell'ordinanza GIP di applicazione della misura cautelare.
In conclusione, l'opposizione, complessivamente infondata, va rigettata.
Le spese di lite, liquidate nella misura indicata in dispositivo in favore dell'autorità opposta, applicata la riduzione del 20 % ex art. 152 bis disp. att. c.p.c., richiamato dall'art. 65, comma 5 d.lgs 231/2007, seguono la soccombenza dell'opponente.
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla opposizione a ordinanza ingiunzione proposta da con ricorso del 28.4.2024, ogni altra domanda e eccezione Controparte_2
assorbita e/o disattesa, così provvede:
a) rigetta l'opposizione a decreto n. 852297/A del 07.03.2024 che per l'effetto, conferma;
b) condanna alla rifusione in favore di Controparte_2 Controparte_3 [...]
Controparte_5
del dirigente p.t., delle spese di lite che liquida in € 1.701,00 per compenso, oltre
[...]
rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, cpa ed iva come per legge
Trani, 9.6.2025
Il Giudice
dott. Roberta Picardi
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49 commi 1 e 3 del D. Lgs. n. 231/2007, in quanto, <
318 c.p.c. (Il pubblico ufficiale, che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve,