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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 20/11/2025, n. 262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 262 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
P.U 323/2025
L.G. 323-1/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Terza Civile
Delle procedure concorsuali e individuali
Riunito in camera di consiglio in data 05 novembre 2025 nelle persone dei seguenti Magistrati
Dott.ssa Caterina Giovanetti Presidente relatore
Dott. Alessandro Longobardi Giudice
Dott.ssa Arianna Toppan Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per l'apertura della liquidazione Giudiziale iscritto al P.U. n 323/2025 promosso con ricorso depositato in data 20 settembre 2025 da
(C.F. ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del Suo Presidente e legale rappresentante, , con sede in , via San Luca, 6, Parte_2 Pt_1 rappresentata e difesa dall'avv. Riccardo M. Zanchetta del foro di (C.F. Pt_1 C.F._1
– telefax 02.84800731 – PEC , ed elettivamente
[...] Email_1 domiciliata presso il suo studio in , via Francesco De Sanctis, 33, come da delega in atti Pt_1
CONTRO in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Solaro Controparte_1
(MI), Via Pertini, 34, C.F. P.IVA_2
*****
Il Tribunale, letti gli atti;
esaminati i documenti;
udita la relazione del Giudice Delegato;
premesso che: • con ricorso depositato in data 20 settembre 2025 la Parte_1
ha chiesto l'apertura del procedimento di liquidazione giudiziale
[...] nei confronti di Controparte_1
• fissata l'udienza al 4 novembre 2025, il contraddittorio si è costituito regolarmente atteso che il ricorso era stato notificato via PEC in data 3 ottobre 2025 ai sensi dell'art. 40, comma 6, CCII;
• la società non si è costituita, non ha provveduto al deposito della documentazione ex art. 41 comma 4 del CCII, mentre il procuratore della creditrice ha insistito nell'accoglimento del proprio ricorso;
• sono stati acquisiti i dati e i documenti indicati dall'art. 367 del CCII e in particolare:
- visura storica della società estratta dal Registro delle Imprese aggiornata al 30/10/2025;
- bilanci relativi agli esercizi 2022;
- modello IVA per i periodi di imposta 2023, 2024;
- modello redditi SC per i periodi di imposta 2022;
- modello IRAP per i periodi di imposta 2022;
- visura di non esistenza protesti alla data del 30 ottobre 2025;
- certificazione Inps debiti contributivi
- certificazione Agenzia delle Entrate debiti tributari
• entro la data dell'udienza la società non ha depositato ricorso con richiesta di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza;
• Ritenuto che:
- sussiste pregiudizialmente la Giurisdizione del Giudice Italiano ai sensi dell'art. 3, paragrafi 1, Regolamento (UE) 2015/848, dato che la sede legale della ricorrente è situata in SOLARO (MI) Via Pertini n. 34, e non sono emersi elementi documentali e/o fattuali tali da far desumere una diversa ubicazione del COMI;
si deve quindi presumere la coincidenza tra sede legale dell'impresa e centro degli interessi principali (a tal proposito la Corte di Cassazione ha infatti statuito che: “..ai sensi dell'art. 3 paragrafo 1,
Regolamento CE 29 maggio 2000, n. 1346/2000, competenti ad aprire la procedura d'insolvenza sono i giudici dello Stato membro nei cui territorio è situato il centro di interessi principali del debitore, dovendosi presumere - per le società di persone e le persone giuridiche - che il centro degli interessi coincida, fino a prova contraria, con il luogo in cui si trova la sede statutaria, sicché quando risulti accertata una discrepanza tra sede legale e sede effettiva, è l'ubicazione di quest'ultima a dover prevalere ed a costituire il criterio determinante della giurisdizione, sicché incombe sui creditori istanti l'onere di provare fatti idonei a superare la presunzione di coincidenza tra sede statutaria ed effettivo centro di interessi della società” (cfr. Cassazione sez. un. 26.5.2016 n. 10925; in senso conforme
Cassazione sez. un.
6.2.2015 n. 2243); - sussiste, ai sensi degli artt. 27 e 28 del CCII, la competenza di questo Tribunale, atteso che il Comune di Solaro (MI) rientra nel circondario dell'Ufficio ed ivi è situata la sede legale della società, come risultante dal registro delle imprese;
- sussiste la legittimazione attiva della ricorrente, quale creditrice della somma di
€ 7.730,21 in virtù di decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 108/2025 emesso dal Tribunale di Milano notificato unitamente a precetto;
- sussiste la condizione di procedibilità di cui all'art. 49 comma 5, CCII, essendo il debito richiesto dai ricorrenti di € 7.730,21, ed inoltre risultano debiti INPS per € 72.023,15 e debiti erariali per € 7.001,74 somme che permettono di superare la soglia di € 30.000
- la società debitrice è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e
121 poiché esercita principalmente attività di impresa commerciale in quanto si occupa di “costruzioni di edifici residenziali e non residenziali” e non risultano elementi gravi precisi e concordanti dai quali dedurre la ricorrenza congiunta dei requisiti indicati all'art. 2 c. 1 lett. d);
- in particolare, quanto alle soglie per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale indicate all'art. 2 comma 1 lett. d), si osserva che, anche a seguito dell'entrata in vigore del Codice, il legislatore onera la parte debitrice della dimostrazione di tali requisiti;
- nel caso di specie dalla documentazione acquisita d'ufficio emergono elementi in ordine al superamento delle soglie previste dall'art. 2, comma 1, lettera d), posto che dal bilancio societario relativo all'esercizio del 2022 (unico depositato) emergono ricavi pari ad € 214.145,00;
- quanto all'insolvenza, va premesso in diritto che l'art. 2, comma 1, CCII non ha innovato la definizione di stato d'insolvenza contenuta nell'art. 5 l.fall.
- deve dunque preliminarmente richiamarsi l'orientamento della Suprema Corte in punto di indici rilevatori dello stato di insolvenza: “l'insolvenza si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa e si esprime, secondo una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica, nell'incapacità di produrre beni o servizi con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa (prima fra tutte
l'estinzione dei debiti), nonché nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio (Cass. 27/3/2014 n. 7252, Cass. 28/7/1977 n. 3371).
L'accertamento di una simile condizione si avvale dell'esistenza di fatti esteriori - quali inadempimenti
o altre circostanze, con valore meramente indiziario e da apprezzarsi caso per caso - idonei a manifestare quello stato (Cass. 8/8/2013 n. 19027)” (da ultimo in tal senso Cass. civ. Sez. I,
Ord., (ud. 08/11/2018) 11-03-2019, n. 6978), - può quindi desumersi lo stato di insolvenza sulla base di elementi quali: perdite di esercizio, relative all'anno precedente alla dichiarazione di apertura della liquidazione;
la pesante situazione debitoria;
inesistenza di liquidità; mancati adempimenti di debiti anche di modesto importo;
- nel caso di specie, ricorre una situazione di insolvenza dell'impresa desumibile:
o dall'esposizione debitoria maturata nei confronti dei ricorrenti (€ 7.730,21),
o dall'esistenza, altresì, di debiti INPS per € 72.023,15 e debiti erariali per € 7.001,74 e, quindi, dalla molteplicità ed entità complessiva delle obbligazioni che non hanno ricevuto adempimento alle rispettive scadenze con mezzi normali di pagamento, non sussistendo ragione idonea a dimostrare la mera accidentalità di tale situazione rispetto al fisiologico andamento dell'impresa;
o dalla circostanza che la debitrice, come risulta dalla visura camerale, non ha depositato bilanci successivamente all'esercizio 2022;
o dall'infruttuoso tentativo di esecuzione forzata esperito nei suoi confronti dalla ricorrente;
Come può desumersi dagli elementi sopra indicati, ersa effettivamente in Controparte_1 stato di insolvenza non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte.
Ritiene, pertanto, il Collegio che ricorrano i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
Tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI, e in particolare dell'organizzazione strutturata dello studio professionale, della precisione e professionalità dimostrata, in precedenti incarichi giudiziali, dal professionista indicato in dispositivo, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di (C.F. Controparte_1
) in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Solaro (MI), Via P.IVA_2
Pertini, 34,
dichiara la presente procedura “principale” ai sensi dell'art. 26 comma 4 CCII (art. 3 regolamento UE 2015/848) nomina la dott.ssa Giudice Delegato per la procedura Persona_1 nomina il dott. (c.f. , con studio in Vimercate, G. De Castillia 14, pec Persona_2 C.F._2
che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle Email_2 risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCII risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione
è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
stabilisce il giorno 24 febbraio 2026 ore 10,30 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice
Delegato; assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata che sarà comunicato dal curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal
Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della debitrice;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al
Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4,
CCII.
Così deciso nella Camera di Consiglio della terza sezione civile del Tribunale di Monza in data 05 novembre 2025.
Il Presidente estensore dott.ssa Caterina Giovanetti in sostituzione della dott.ssa impedita Per_1
L.G. 323-1/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Terza Civile
Delle procedure concorsuali e individuali
Riunito in camera di consiglio in data 05 novembre 2025 nelle persone dei seguenti Magistrati
Dott.ssa Caterina Giovanetti Presidente relatore
Dott. Alessandro Longobardi Giudice
Dott.ssa Arianna Toppan Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per l'apertura della liquidazione Giudiziale iscritto al P.U. n 323/2025 promosso con ricorso depositato in data 20 settembre 2025 da
(C.F. ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del Suo Presidente e legale rappresentante, , con sede in , via San Luca, 6, Parte_2 Pt_1 rappresentata e difesa dall'avv. Riccardo M. Zanchetta del foro di (C.F. Pt_1 C.F._1
– telefax 02.84800731 – PEC , ed elettivamente
[...] Email_1 domiciliata presso il suo studio in , via Francesco De Sanctis, 33, come da delega in atti Pt_1
CONTRO in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Solaro Controparte_1
(MI), Via Pertini, 34, C.F. P.IVA_2
*****
Il Tribunale, letti gli atti;
esaminati i documenti;
udita la relazione del Giudice Delegato;
premesso che: • con ricorso depositato in data 20 settembre 2025 la Parte_1
ha chiesto l'apertura del procedimento di liquidazione giudiziale
[...] nei confronti di Controparte_1
• fissata l'udienza al 4 novembre 2025, il contraddittorio si è costituito regolarmente atteso che il ricorso era stato notificato via PEC in data 3 ottobre 2025 ai sensi dell'art. 40, comma 6, CCII;
• la società non si è costituita, non ha provveduto al deposito della documentazione ex art. 41 comma 4 del CCII, mentre il procuratore della creditrice ha insistito nell'accoglimento del proprio ricorso;
• sono stati acquisiti i dati e i documenti indicati dall'art. 367 del CCII e in particolare:
- visura storica della società estratta dal Registro delle Imprese aggiornata al 30/10/2025;
- bilanci relativi agli esercizi 2022;
- modello IVA per i periodi di imposta 2023, 2024;
- modello redditi SC per i periodi di imposta 2022;
- modello IRAP per i periodi di imposta 2022;
- visura di non esistenza protesti alla data del 30 ottobre 2025;
- certificazione Inps debiti contributivi
- certificazione Agenzia delle Entrate debiti tributari
• entro la data dell'udienza la società non ha depositato ricorso con richiesta di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza;
• Ritenuto che:
- sussiste pregiudizialmente la Giurisdizione del Giudice Italiano ai sensi dell'art. 3, paragrafi 1, Regolamento (UE) 2015/848, dato che la sede legale della ricorrente è situata in SOLARO (MI) Via Pertini n. 34, e non sono emersi elementi documentali e/o fattuali tali da far desumere una diversa ubicazione del COMI;
si deve quindi presumere la coincidenza tra sede legale dell'impresa e centro degli interessi principali (a tal proposito la Corte di Cassazione ha infatti statuito che: “..ai sensi dell'art. 3 paragrafo 1,
Regolamento CE 29 maggio 2000, n. 1346/2000, competenti ad aprire la procedura d'insolvenza sono i giudici dello Stato membro nei cui territorio è situato il centro di interessi principali del debitore, dovendosi presumere - per le società di persone e le persone giuridiche - che il centro degli interessi coincida, fino a prova contraria, con il luogo in cui si trova la sede statutaria, sicché quando risulti accertata una discrepanza tra sede legale e sede effettiva, è l'ubicazione di quest'ultima a dover prevalere ed a costituire il criterio determinante della giurisdizione, sicché incombe sui creditori istanti l'onere di provare fatti idonei a superare la presunzione di coincidenza tra sede statutaria ed effettivo centro di interessi della società” (cfr. Cassazione sez. un. 26.5.2016 n. 10925; in senso conforme
Cassazione sez. un.
6.2.2015 n. 2243); - sussiste, ai sensi degli artt. 27 e 28 del CCII, la competenza di questo Tribunale, atteso che il Comune di Solaro (MI) rientra nel circondario dell'Ufficio ed ivi è situata la sede legale della società, come risultante dal registro delle imprese;
- sussiste la legittimazione attiva della ricorrente, quale creditrice della somma di
€ 7.730,21 in virtù di decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 108/2025 emesso dal Tribunale di Milano notificato unitamente a precetto;
- sussiste la condizione di procedibilità di cui all'art. 49 comma 5, CCII, essendo il debito richiesto dai ricorrenti di € 7.730,21, ed inoltre risultano debiti INPS per € 72.023,15 e debiti erariali per € 7.001,74 somme che permettono di superare la soglia di € 30.000
- la società debitrice è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e
121 poiché esercita principalmente attività di impresa commerciale in quanto si occupa di “costruzioni di edifici residenziali e non residenziali” e non risultano elementi gravi precisi e concordanti dai quali dedurre la ricorrenza congiunta dei requisiti indicati all'art. 2 c. 1 lett. d);
- in particolare, quanto alle soglie per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale indicate all'art. 2 comma 1 lett. d), si osserva che, anche a seguito dell'entrata in vigore del Codice, il legislatore onera la parte debitrice della dimostrazione di tali requisiti;
- nel caso di specie dalla documentazione acquisita d'ufficio emergono elementi in ordine al superamento delle soglie previste dall'art. 2, comma 1, lettera d), posto che dal bilancio societario relativo all'esercizio del 2022 (unico depositato) emergono ricavi pari ad € 214.145,00;
- quanto all'insolvenza, va premesso in diritto che l'art. 2, comma 1, CCII non ha innovato la definizione di stato d'insolvenza contenuta nell'art. 5 l.fall.
- deve dunque preliminarmente richiamarsi l'orientamento della Suprema Corte in punto di indici rilevatori dello stato di insolvenza: “l'insolvenza si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa e si esprime, secondo una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica, nell'incapacità di produrre beni o servizi con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa (prima fra tutte
l'estinzione dei debiti), nonché nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio (Cass. 27/3/2014 n. 7252, Cass. 28/7/1977 n. 3371).
L'accertamento di una simile condizione si avvale dell'esistenza di fatti esteriori - quali inadempimenti
o altre circostanze, con valore meramente indiziario e da apprezzarsi caso per caso - idonei a manifestare quello stato (Cass. 8/8/2013 n. 19027)” (da ultimo in tal senso Cass. civ. Sez. I,
Ord., (ud. 08/11/2018) 11-03-2019, n. 6978), - può quindi desumersi lo stato di insolvenza sulla base di elementi quali: perdite di esercizio, relative all'anno precedente alla dichiarazione di apertura della liquidazione;
la pesante situazione debitoria;
inesistenza di liquidità; mancati adempimenti di debiti anche di modesto importo;
- nel caso di specie, ricorre una situazione di insolvenza dell'impresa desumibile:
o dall'esposizione debitoria maturata nei confronti dei ricorrenti (€ 7.730,21),
o dall'esistenza, altresì, di debiti INPS per € 72.023,15 e debiti erariali per € 7.001,74 e, quindi, dalla molteplicità ed entità complessiva delle obbligazioni che non hanno ricevuto adempimento alle rispettive scadenze con mezzi normali di pagamento, non sussistendo ragione idonea a dimostrare la mera accidentalità di tale situazione rispetto al fisiologico andamento dell'impresa;
o dalla circostanza che la debitrice, come risulta dalla visura camerale, non ha depositato bilanci successivamente all'esercizio 2022;
o dall'infruttuoso tentativo di esecuzione forzata esperito nei suoi confronti dalla ricorrente;
Come può desumersi dagli elementi sopra indicati, ersa effettivamente in Controparte_1 stato di insolvenza non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte.
Ritiene, pertanto, il Collegio che ricorrano i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
Tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI, e in particolare dell'organizzazione strutturata dello studio professionale, della precisione e professionalità dimostrata, in precedenti incarichi giudiziali, dal professionista indicato in dispositivo, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di (C.F. Controparte_1
) in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Solaro (MI), Via P.IVA_2
Pertini, 34,
dichiara la presente procedura “principale” ai sensi dell'art. 26 comma 4 CCII (art. 3 regolamento UE 2015/848) nomina la dott.ssa Giudice Delegato per la procedura Persona_1 nomina il dott. (c.f. , con studio in Vimercate, G. De Castillia 14, pec Persona_2 C.F._2
che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle Email_2 risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCII risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione
è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
stabilisce il giorno 24 febbraio 2026 ore 10,30 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice
Delegato; assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata che sarà comunicato dal curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal
Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della debitrice;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al
Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4,
CCII.
Così deciso nella Camera di Consiglio della terza sezione civile del Tribunale di Monza in data 05 novembre 2025.
Il Presidente estensore dott.ssa Caterina Giovanetti in sostituzione della dott.ssa impedita Per_1