CASS
Sentenza 22 luglio 2024
Sentenza 22 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 22/07/2024, n. 20179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20179 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 21079/2019) proposto da: LA SOCIETA’ COOPERATIVA C. & C., SOCIETA’ COOPERATIVA EDILIZIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, CERVINO SALVATORE, MUSCOLINO FRANCESCA, CERVINO FORTUNATO GIOVANNI, CERVINO MARIANGELA e RUSSO ANTONINO, tutti rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale rilasciata su separato foglio allegato materialmente al ricorso, dall’Avv. Santo Di Dio ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv. Marcello Magnano di San Lio, in Roma, Via dei Gracchi, n. 187; - ricorrenti principali e controricorrenti al ricorso incidentale - contro LE QUATTRO STAGIONI – COOPERATIVA EDILIZIA in L.C.A., in persona del Commissario liquidatore e legale rappresentante, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale rilasciata su separato foglio allegato materialmente al controricorso, dall’Avv. SE AR ed R.G.N. 21079/2019 U.P. 04/07/2024 AZIONE DI ANNULLAMENTO DI TRASFERIMENTO IMMOBILIARE PER CONFLITTO DI INTERESSI Civile Sent. Sez. 2 Num. 20179 Anno 2024 Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA Relatore: CARRATO ALDO Data pubblicazione: 22/07/2024 2 di 15 elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. Francesco Casale, in Roma, Via Velletri, n. 35; - controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza della Corte di appello di Catania n. 1001/2019 (pubblicata il 4 maggio 2019); udita la relazione della causa svolta alla pubblica udienza del 4 luglio 2024 dal Consigliere Aldo Carrato;
udito il P.M., in persona del Sostituto proc. gen. Stefano Pepe, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso principale ed il rigetto del ricorso incidentale condizionato, con le conseguenze di legge. uditi gli Avv.ti Santo Di Dio e Marcello Magnano di San Lio, per i ricorrenti principale, e SE AR, per la controricorrente- ricorrente incidentale condizionata. RITENUTO IN FATTO 1. Con atto di citazione notificato nel marzo 2008, la società “Le Quattro Stagioni” – Cooperativa edilizia”, in persona del commissario straordinario NN PP (nominato con apposito decreto assessoriale del 31 luglio 2007), che aveva stipulato con il Comune di Riposto una convenzione per atto pubblico avente ad oggetto la concessione del diritto di superficie ai sensi della legge n. 865/1971 su un terreno esteso mq 3.789 ca, per la realizzazione di alloggi di edilizia economica e popolare, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Catania – Sez. dist. di Giarre, una serie di soggetti (tra i quali gli odierni ricorrenti), esponendo: - che, a seguito dell’avvio del procedimento di commissariamento della società attrice, alcuni soci del gruppo CO e altri a loro vicini avevano costituito una nuova società cooperativa denominata “C&C Società cooperativa edilizia”, con la nomina di VI RE nelle funzioni di amministratore unico e legale rappresentante;
- che, con delibera del Consiglio di amministrazione della società cooperativa attrice adottata nella riunione del 22 giugno 2007, il 3 di 15 presidente TA GI veniva autorizzato ad operare la cessione, a titolo transattivo, della palazzina D alla C&C Società cooperativa, a fronte della rinuncia, da parte di quest’ultima società cooperativa e dei suoi soci, ai presunti crediti vantati nei riguardi della cooperativa “Quattro Stagioni”, che in quella sede venivano quantificati in euro 424.593,29 (di cui euro 286.462,07 a titolo di compensi professionali asseritamente spettanti a VI RE); - che, con decreto del 31 luglio 2007, l’Assessorato alla Cooperazione della Regione Siciliana concludeva il procedimento di commissariamento della Cooperativa “Quattro Stagioni”, provvedendo alla revoca del C.d.A. e del collegio sindacale della stessa e – come già detto - alla nomina del Commissario straordinario nella persona di PP NN;
- che, malgrado ciò, con atto pubblico del 7 agosto 2007 fra la Cooperativa “Quattro Stagioni” (in persona del già Presidente TA GI), da una parte, e la C&C Società Cooperativa Edilizia, nonché VI RE, VI FO NN, VI AN, Di MA RI, SC CE, Di MA PI e SS NT, dall’altra, veniva convenuto – in esecuzione della precedente delibera del C.d.A. del 22 giugno 2007 e con atto pubblico per notar IG - il trasferimento, a titolo di cessione transattiva, della proprietà della palazzina D, con relative pertinenze, a fronte del corrispettivo costituito dalla rinuncia a far valere i crediti asseritamente vantati dai soci della Cooperativa C&C nei confronti della Cooperativa “Le Quattro Stagioni” per il suddetto importo. Sulla base della svolta rappresentazione della vicenda fattuale, l’attrice Società Cooperativa “Quattro Stagioni” chiedeva che venisse dichiarata: a) la nullità del citato contratto per difetto di capacità di TA GI, poiché lo stesso non si sarebbe potuto considerare legale rappresentante della Cooperativa stessa, per essere intervenuto il 31 luglio 2007 il decreto assessoriale di nomina del commissario straordinario della Cooperativa;
4 di 15 b) la nullità dello stesso contratto per illiceità della causa o dell’oggetto, per violazione del principio mutualistico posto a base della vita della cooperativa edilizia;
c) la nullità del medesimo contratto per violazione degli artt. 17 e 40 della legge n. 47/1985, a causa della mancata indicazione della concessione in sanatoria relativa alle opere realizzate in difformità, ma non dichiarate all’interno dell’atto; d) in via subordinata, l’annullabilità del contratto in questione, poiché sottoscritto in esecuzione della deliberazione consiliare del 22 giugno 2007, adottata con il voto di due amministratrici (SC CE e VI AN) che erano al tempo stesso socie della C&C e, quindi, in conflitto di interessi, siccome beneficiarie della cessione che il C.d.A. era chiamato a discutere e ad approvare. L’attrice chiedeva, altresì, la condanna dei convenuti alla restituzione dell’immobile oggetto di cessione viziata, da identificarsi con l’indicata palazzina D. Si costituivano in giudizio VI RE, VI FO NN, VI AN, Di MA RI, SC CE, Di MA PI e SS NT, i quali instavano per il rigetto della domanda. A seguito di espletamento di c.t.u., il Tribunale adito, con sentenza n. 2572/2016, in accoglimento della domanda dell’attrice, dichiarava la nullità del dedotto contratto stipulato in data 7 agosto 2007 (in conseguenza delle nullità di carattere sostanziale – ai sensi dell’art. 40 della legge n. 47/1985 – che inficiavano l’atto di trasferimento in questione siccome difforme dalla normativa urbanistica) e condannava la convenuta alla restituzione, in favore della stessa Cooperativa attrice, dell’immobile oggetto di cessione, regolando le spese in base al principio generale della soccombenza. 2. Decidendo sugli appelli – poi riuniti – formulati, l’uno, dalla C&C società cooperativa edilizia e, l’altro, da VI FO NN, VI AN e SS NT, avverso i quali resisteva 5 di 15 l’appellata Cooperativa “Quattro Stagioni” (che avanzava anche appello incidentale), la Corte di appello di Catania, con sentenza n. 1001/2019 (pubblicata il 4 maggio 2019), in riforma – per quanto di ragione - della pronuncia di primo grado, annullava l’atto di trasferimento per notar IG del 7 agosto 2007, dedotto in giudizio, e condannava gli appellanti, in solido, al pagamento delle spese del grado, confermando la pronuncia impugnata e, segnatamente, il capo con cui era stata disposta la restituzione del bene oggetto del citato contratto annullato in favore della Cooperativa “Le Quattro Stagioni” in L.C.A. A sostegno dell’adottata decisione, la Corte etnea rilevava, in primo luogo, che – a seguito dell’intervento di risoluzione del contrasto con la sentenza delle Sezioni unite di questa Corte n. 8230/2019 – in presenza della dichiarazione dell’alienante degli estremi del titolo urbanistico, reale e riferibile all’immobile oggetto del contratto, quest’ultimo – avuto riguardo al motivo centrale formulato dagli appellanti principali - si sarebbe dovuto considerare valido a prescindere dal profilo della conformità o della difformità della costruzione realizzata al titolo menzionato. Senonché, proseguiva la Corte catanese – pur rilevandosi l’infondatezza di tutti gli altri residui motivi dell’appello incidentale – quest’ultimo era, tuttavia, fondato con riguardo alla censura propugnante l’erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui non aveva dichiarato l’annullamento del contratto in questione (di vendita della palazzina D), siccome viziato da conflitto di interesse. Secondo la Corte territoriale tale conflitto si era venuto a configurare nella fattispecie poiché la stipula del contratto di trasferimento a titolo transattivo era conseguente alla delibera adottata dalla Cooperativa “Quattro Stagioni” con il voto delle socie ed amministratrici SC CE e VI AN, le quali rivestivano contestualmente anche la qualità di socie della Cooperativa C&C e, quindi, risultavano beneficiarie della vendita, da cui avevano ritratto un indubbio vantaggio a danno della rappresentata Cooperativa “Quattro Stagioni”, stante la 6 di 15 notevole sottostima del bene oggetto di cessione. Aggiungeva la Corte di appello che l’indubbio vantaggio conseguito dalla Cooperativa C&C dall’acquisizione del bene coincideva con quello delle citate SC CE e VI AN, amministratrici dell’ente, a detrimento del quale era stata deliberata la cessione. Specificava, inoltre, il giudice di appello che poteva ritenersi, altresì, integrato il requisito della conoscenza o riconoscibilità del conflitto in capo al terzo, essendo SC CE e VI AN socie della Cooperativa C&C ed atteso che le stesse erano intervenute personalmente alla stipula del controverso atto di trasferimento. 3. Avverso la citata sentenza di appello hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, la società cooperativa C&C, in persona del legale rappresentante pro-tempore, VI RE (anche in proprio e nella qualità di erede di Di MA RI), SC CE, VI FO NN, VI AN e SS NT. Ha resistito con controricorso – contenente anche ricorso incidentale condizionato riferito a due motivi – l’intimata Società “Le Quattro Stagioni” – Cooperativa edilizia (già Cooperativa Edilizia Le Quattro Stagioni a r.l.) in L.C.A. Il P.M., in persona del Sost. PG Stefano Pepe, ha depositato conclusioni scritte, con la quali ha chiesto l’accoglimento del primo motivo del ricorso principale e l’assorbimento dei restanti due, nonché il rigetto del ricorso incidentale condizionato. I difensori delle parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c. CONSIDERATO IN DIRITTO RICORSO PRINCIPALE 1. Con il primo motivo, i ricorrenti denunciano – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1394, 2391 e 2388 c.c. per avere la Corte di appello omesso di 7 di 15 considerare la rilevanza della delibera del C.d.A. del 22.6.2007, con cui il legale rappresentante della Cooperativa “Le Quattro Stagioni” era stato autorizzato a concludere il contratto oggetto di giudizio. Si deduce, in particolare, che il contratto oggetto di impugnativa si sarebbe dovuto considerare suscettibile di annullamento ai sensi dell’art. 1394 c.c. solo se fosse stato concluso dall’amministratore unico o dall’amministratore munito di potere di rappresentanza ma agente senza una preventiva delibera consiliare;
in ogni altra ipotesi, si evidenzia, in cui la conclusione del contratto è conseguente ad una deliberazione del Consiglio di amministrazione e il conflitto di interessi si manifesta già nella fase deliberativa (come sostenibile nella vicenda in questione), trova invece applicazione l’art. 2391 c.c., con la conseguenza che l’annullamento del contratto è possibile soltanto se venga prima annullata la deliberazione che ne ha deciso la conclusione, previa dimostrazione della malafede del terzo, annullamento che, nel caso di specie, non c’era stato non essendo stata tempestivamente impugnata la delibera stessa, con il definitivo consolidamento della sua validità ed efficacia. 2. Con il secondo motivo, i ricorrenti lamentano – in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1394 c.c. e dei principi di cui agli artt. 2391 e 2634 c.c. con riferimento alla pretesa sussistenza di un conflitto di interessi delle socie SC CE e VI AN in relazione al ravvisato accertamento del conseguimento di un profitto ingiusto e/o di un vantaggio correlato ad un corrispondente danno, nonché la violazione dell’art. 652 c.p.p. in tema di stato nel giudizio civile di sentenza penale passata in giudicato. Inoltre, si deduce – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. - l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, avuto riguardo alla mancata valutazione della documentazione prodotta con cui era stata dimostrata l’entità del credito vantato dai soci ricorrenti. 8 di 15 3. Con il terzo motivo, i ricorrenti lamentano – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. - la nullità della sentenza o del procedimento, in relazione all’art. 112 c.p.c., e la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1965 e 1362 c.c., sostenendo l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto la sussistenza di un danno a carico della società cooperativa “Le Quattro Stagioni”, senza tener in alcun conto della dichiarata natura transattiva dell’atto di trasferimento della proprietà superficiaria del manufatto edilizio palazzina D e del fatto che la cooperativa cessionaria era subentrata in tutti i diritti, obblighi ed adempimenti della convenzione già intervenuta tra la citata Cooperativa “Le Quattro Stagioni” e il Comune di Riposto. RICORSO INCIDENTALE CONDIZIONATO 1. Con il primo motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 17 e 40 l. 28 febbraio 1985, n. 47, e 46, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (T.U. sull’edilizia), per aver la Corte di appello escluso la nullità del contratto di cessione in presenza della dichiarazione dell’alienante degli estremi del titolo urbanistico riferibile all’immobile, essendo irrilevante il profilo della conformità o della difformità della costruzione realizzata al titolo menzionato. 2. Con il secondo motivo viene dedotta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1325, 1343, 1346, 2511, 2516 c.c., per non aver la Corte d’Appello rilevato la sussistenza della dedotta nullità del controverso contratto, in quanto il trasferimento era avvenuto in favore di terzi, in violazione del principio mutualistico. ESAME MOTIVI DEL RICORSO PRINCIPALE 1. In primo luogo vanno disattese le eccezioni pregiudiziali formulate dalla controricorrente-ricorrente incidentale in ordine alla prospettata inammissibilità del ricorso principale per asserita violazione del principio di autosufficienza, poiché i motivi denunciati dalla ricorrente 9 di 15 principale rispondono ai requisiti prescritti dall’art. 366, comma 1, c.p.c., con specifico riguardo all’esposizione sommaria dei fatti di causa, all’individuazione delle doglianze fatte valere con le tre richiamate censure mediante la puntuale deduzione delle assunte violazioni di legge riferibili alla sentenza impugnata e la denuncia delle relative violazioni, oltre alla specifica indicazione dei documenti sui quali il ricorso stesso è stato basato. 2. Ciò premesso, il primo motivo è infondato per le ragioni che seguono. Per come riportato nella ricostruzione della vicenda fattuale, dal punto di vista cronologico è, essenzialmente, emerso che la Cooperativa “Le Quattro Stagioni”, con delibera assunta in data 22 giugno 2007, aveva autorizzato l’allora presidente (TA GI) ad eseguire la cessione – a titolo transattivo - della palazzina D alla C&C Società Cooperativa a fronte della rinuncia, da parte di quest’ultima oltre che dei suoi soci, di asseriti crediti vantati nei riguardi della citata Cooperativa “Quattro Stagioni” e che, a seguito di tale delibera, fu concluso tale contratto con atto pubblico del 7 agosto 2007, nel quale era intervenuto, in rappresentanza della società Cooperativa C&C, il presidente in carica al momento dell’adozione della stessa delibera presupposta (ovvero il citato TA GI). Senonché – come è pacifico in causa – il precedente 31 luglio 2007, l’Assessorato alla Cooperazione, al Commercio, all’Artigianato e alla Pesca della Regione Siciliana aveva disposto la gestione commissariale della Cooperativa “Le Quattro Stagioni”, nominando apposito commissario nella persona di PP NN che, nell’amministrare il passaggio conseguente al sopravvenuto commissariamento, aveva, con provvedimento del 18 dicembre 2007, annullato, in sede di autotutela (senza che sia risultata alcuna impugnazione e, quindi, caducazione della stesso), la suddetta delibera del 22 giugno 2007 (allorquando la Cooperativa “Le Quattro Stagioni” era ancora in bonis) prodromica all’atto pubblico del 7 agosto 2007, intervenuto, invece, 10 di 15 quando era già stata intrapresa la gestione commissariale e, quindi, il precedente amministratore della Cooperativa “Le Quattro Stagioni” non poteva più considerarsi legittimato – siccome privo del relativo potere sostanziale e di legittimazione quale legale rappresentante – a stipulare atti giuridicamente vincolanti per la citata Cooperativa. Operata questa ricostruzione, occorre evidenziare che con il motivo in esame si vuole sostenere l’ erroneità della impugnata sentenza di appello, per avere annullato il contratto in data 7 agosto 2007 per la ravvisata sussistenza del conflitto di interessi dedotto dalla Cooperativa “Le Quattro Stagioni” ponendo riferimento all’applicabilità dell’art. 1394 c.p.c., anziché dell’art. 2391 c.c., la cui disciplina impone, quale presupposto necessario al fine di pervenire alla caducazione del contratto inficiato dalla sussistenza del conflitto, il preventivo annullamento della delibera autorizzativa entro il termine di novanta giorni dalla data della sua adozione. In linea generale questa impostazione risponde alla diversità di disciplina tra queste due norme ed è avallata dalla giurisprudenza predominante di questa Corte (cfr., ad es., Cass. n. 3501/2013 e Cass. n. 255/2022), ma la fattispecie che viene in rilievo in questa sede è caratterizzata da una serie di aspetti specifici che fanno propendere per la legittimità dell’applicabilità dell’art. 1394 c.c., poiché: - la delibera in questione fu, come già rimarcato, annullata dal Commissario straordinario con provvedimento del 18 dicembre 2007 perché assunta in conflitto di interessi e con disposizione di un bene essenziale della Cooperativa in favore di terzi estranei alla compagine sociale ed in danno dei diritti degli altri soci;
- al momento dell’introduzione del giudizio da parte della Cooperativa “Le Quattro Stagioni” in gestione commissariale, avvenuta con notificazione di atto di citazione in data 8 marzo 2008, essa attrice aveva fondato la sua domanda di restituzione dell’immobile (palazzina D) deducendo – tra le altre richieste – l’annullamento del contratto in data 7 agosto 2007, siccome la sua conclusione (nella quale, peraltro, 11 di 15 intervenne, in rappresentanza della Cooperativa “Le Quattro Stagioni”, l’ex amministratore TA GI) era avvenuta sulla base di una preventiva delibera ormai non più efficace, in quanto – per l’appunto - annullata dal Commissario straordinario per essere stata assunta dal Consiglio di amministrazione con il voto determinante di suoi due componenti su tre (ovvero di SC CE e VI AN), che si trovavano in una posizione di conflitto di interessi, con la conseguente applicabilità dell’art. 1394 c.c. (disposizione normativa effettivamente considerata violata dalla Corte catanese). Orbene, nello stabilire – in relazione al caso di specie – il confine tra l’alveo di applicabilità dell’art. 2391 c.c. e quello di applicabilità dell’art. 1394 c.c., va posto in risalto come l’operatività della prima norma si debba ritenere essere rimasta esclusa poiché il contratto, della cui annullabilità si è discusso, era stato concluso in esecuzione di una deliberazione inficiata per vizio proprio a causa della rilevata sussistenza di un conflitto di interessi, tanto da determinare l’adozione di un successivo annullamento da parte dell’organo legittimato della Gestione commissariale (nominato prima della data di stipula dell’atto pubblico di “cessione-transazione”), con la sua rimozione dalla realtà giuridica con efficacia retroattiva, inefficacia già prodottasi all’atto dell’introduzione del giudizio nel marzo 2008. Pertanto, nella vicenda in esame, l’esercizio del potere di autotutela della delibera da parte dell’organo commissariale della citata società cooperativa, subentrato al consiglio di amministrazione revocato dall’autorità di vigilanza amministrativa, ha comportato la produzione di effetti in tutto analoghi alla rimozione giudiziale della delibera (come implicato dall’art. 2391 c.c.), con la riconduzione, in difetto della persistenza di una delibera valida ed efficace (siccome annullata dall’organo legittimato identificantesi con il Commissario straordinario), della fattispecie nell’alveo di applicabilità dell’art. 1394 c.c. (cfr. la citata Cass. n. 255/2022), norma fatta valere con l’esercizio dell’azione instaurata nel 2008. 12 di 15 Quindi, va corretta la sentenza impugnata – conforme a diritto nel dispositivo - nella parte in cui, pur pervenendo alla dichiarazione di annullamento dell’impugnato atto pubblico di trasferimento del 7 agosto 2007 siccome concluso in virtù di una delibera societaria adottata in conflitto di interessi (poi annullata in sede di autotutela), non ha valorizzato il percorso logico-giuridico “a monte”, come spiegato sulla base delle argomentazioni precedenti, per giustificare adeguatamente l’applicabilità dell’art. 1394 c.c., con esclusione della disposizione di cui all’art. 2391 c.c. 2. Il secondo motivo si profila inammissibile e, in ogni caso, privo di fondamento. Innanzitutto, non si può fare a meno di porre in risalto che, con tale doglianza, la ricorrente tende, per un verso, a sollecitare una rivalutazione di merito (inammissibile nella presente sede di legittimità) sull’adeguata rilevata sussistenza – ad opera della Corte di appello – delle condizioni per l’applicabilità dell’art. 1394 c.c. e, per altro verso, deduce un vizio ricondotto al n. 5 dell’art. 360 c.p.c., per il quale scatta la preclusione da “doppia conforme” prevista dall’art. 348- ter, ultimo comma, c.p.c., non avendo parte ricorrente fornito elementi utili a far emergere una possibile difformità tre le due motivazioni delle sentenze di merito, dovendosi – in ogni caso - evidenziare che non appare sussistente un vincolo di pregiudizialità logico-giuridica tra i fatti accertati con le evocate sentenze penali e la questione dell’annullabilità – sul piano civilistico – dell’impugnato contratto di trasferimento immobiliare del 7 agosto 2007, improntata sulla valutazione di condizioni ben diverse ricondotte specificamente all’applicabilità dell’art. 1394 c.c., considerando che, nel giudizio civile, ha costituito oggetto di autonomo accertamento – mediante apposita c.t.u. – la circostanza della sottostima del bene oggetto di cessione e del correlato indubbio vantaggio in favore delle beneficiarie della vendita che si trovavano, però, in conflitto di interessi. 13 di 15 A tal proposito, la Corte etnea, all’esito dei risultati probatori raggiunti e dopo aver illustrato i principi generali sul conflitto di interessi tale da determinare l’annullamento del contratto ai sensi del più volte citato art. 1394 c.c., ha adeguatamente spiegato che era evidente – nel caso di specie - la configurazione del conflitto di interessi fatto valere dalla Cooperativa “Le Quattro Stagioni” (in stato di commissariamento straordinario), posto che la stipula del suddetto contratto di trasferimento immobiliare del 7 agosto 2007 a titolo transattivo era conseguente alla delibera adottata dalla stessa Cooperativa (quando, per pochi giorni, risultava ancora in bonis) con il voto delle socie ed amministratrici SC CE e VI AN, che erano anche socie della società Cooperativa C&C e, quindi, beneficiarie della cessione, da cui avevano ricevuto un indubbio vantaggio, a danno della rappresentata Cooperativa “Le Quattro Stagioni”, per effetto della rilevante sottostima del bene immobile oggetto del contratto, risultando evidente che l’indiscutibile vantaggio conseguito dalla Cooperativa C&C dall’acquisizione del medesimo bene coincideva con quello delle predette SC CE e VI AN, amministratrici della società “Le Quattro Stagioni”, a detrimento della quale era stata deliberata la cessione stessa. La Corte di appello ha, altresì, accertato – con valutazione di merito ancora una volta incensurabile nella presente sede di legittimità - che doveva ritenersi sussistente anche il requisito della conoscenza o riconoscibilità del conflitto in capo al terzo, essendo le due citate signore socie della Cooperativa C&C ed atteso che le stesse erano intervenute personalmente alla stipula dell’atto di trasferimento (cfr., per tutte, Cass. n. 271/2017). 3. Il terzo motivo è pure infondato dal momento che la Corte di merito ha – sulla base della motivazione svolta – ritenuto implicitamente irrilevante la riferibilità nominalistica del contratto di cessione ad una transazione, avendo in concreto accertato la sussistenza della già illustrata situazione di conflitto di interessi comunque conducente al 14 di 15 suo annullamento, per effetto dello squilibrio tra le prestazioni in concreto verificate con una valutazione di fatto (insindacabile in questa sede di legittimità), corroborata, soprattutto, dalle risultanze delle consulenze tecniche d’ufficio disposte nei gradi di merito, sulla scorta delle quali era emersa la sproporzionata sottostima del valore del bene immobile (la Palazzina D) a cui si era venuta a contrapporre l’artificiosa maggiorazione delle ragioni di credito vantate dalla Cooperativa C&C e dai suoi soci. ESAME MOTIVI DEL RICORSO INCIDENTALE 1. In virtù del rigetto del ricorso principale, quello incidentale proposto dalla società “Le Quattro Stagioni – Cooperativa edilizia in L.C.A.” va ritenuto assorbito, siccome meramente condizionato. CONCLUSIONI In definitiva, alla stregua delle ragioni complessivamente svolte, il ricorso principale deve essere respinto, con conseguente assorbimento di quello incidentale condizionato. In dipendenza della complessità e controvertibilità delle questioni trattate, anche avuto riguardo alla peculiare vicenda oggetto di controversia, si ravvisano le condizioni per disporre l’integrale compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità. Infine, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti principali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito quello incidentale condizionato. Compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio. 15 di 15 Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti principali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile della
udito il P.M., in persona del Sostituto proc. gen. Stefano Pepe, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso principale ed il rigetto del ricorso incidentale condizionato, con le conseguenze di legge. uditi gli Avv.ti Santo Di Dio e Marcello Magnano di San Lio, per i ricorrenti principale, e SE AR, per la controricorrente- ricorrente incidentale condizionata. RITENUTO IN FATTO 1. Con atto di citazione notificato nel marzo 2008, la società “Le Quattro Stagioni” – Cooperativa edilizia”, in persona del commissario straordinario NN PP (nominato con apposito decreto assessoriale del 31 luglio 2007), che aveva stipulato con il Comune di Riposto una convenzione per atto pubblico avente ad oggetto la concessione del diritto di superficie ai sensi della legge n. 865/1971 su un terreno esteso mq 3.789 ca, per la realizzazione di alloggi di edilizia economica e popolare, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Catania – Sez. dist. di Giarre, una serie di soggetti (tra i quali gli odierni ricorrenti), esponendo: - che, a seguito dell’avvio del procedimento di commissariamento della società attrice, alcuni soci del gruppo CO e altri a loro vicini avevano costituito una nuova società cooperativa denominata “C&C Società cooperativa edilizia”, con la nomina di VI RE nelle funzioni di amministratore unico e legale rappresentante;
- che, con delibera del Consiglio di amministrazione della società cooperativa attrice adottata nella riunione del 22 giugno 2007, il 3 di 15 presidente TA GI veniva autorizzato ad operare la cessione, a titolo transattivo, della palazzina D alla C&C Società cooperativa, a fronte della rinuncia, da parte di quest’ultima società cooperativa e dei suoi soci, ai presunti crediti vantati nei riguardi della cooperativa “Quattro Stagioni”, che in quella sede venivano quantificati in euro 424.593,29 (di cui euro 286.462,07 a titolo di compensi professionali asseritamente spettanti a VI RE); - che, con decreto del 31 luglio 2007, l’Assessorato alla Cooperazione della Regione Siciliana concludeva il procedimento di commissariamento della Cooperativa “Quattro Stagioni”, provvedendo alla revoca del C.d.A. e del collegio sindacale della stessa e – come già detto - alla nomina del Commissario straordinario nella persona di PP NN;
- che, malgrado ciò, con atto pubblico del 7 agosto 2007 fra la Cooperativa “Quattro Stagioni” (in persona del già Presidente TA GI), da una parte, e la C&C Società Cooperativa Edilizia, nonché VI RE, VI FO NN, VI AN, Di MA RI, SC CE, Di MA PI e SS NT, dall’altra, veniva convenuto – in esecuzione della precedente delibera del C.d.A. del 22 giugno 2007 e con atto pubblico per notar IG - il trasferimento, a titolo di cessione transattiva, della proprietà della palazzina D, con relative pertinenze, a fronte del corrispettivo costituito dalla rinuncia a far valere i crediti asseritamente vantati dai soci della Cooperativa C&C nei confronti della Cooperativa “Le Quattro Stagioni” per il suddetto importo. Sulla base della svolta rappresentazione della vicenda fattuale, l’attrice Società Cooperativa “Quattro Stagioni” chiedeva che venisse dichiarata: a) la nullità del citato contratto per difetto di capacità di TA GI, poiché lo stesso non si sarebbe potuto considerare legale rappresentante della Cooperativa stessa, per essere intervenuto il 31 luglio 2007 il decreto assessoriale di nomina del commissario straordinario della Cooperativa;
4 di 15 b) la nullità dello stesso contratto per illiceità della causa o dell’oggetto, per violazione del principio mutualistico posto a base della vita della cooperativa edilizia;
c) la nullità del medesimo contratto per violazione degli artt. 17 e 40 della legge n. 47/1985, a causa della mancata indicazione della concessione in sanatoria relativa alle opere realizzate in difformità, ma non dichiarate all’interno dell’atto; d) in via subordinata, l’annullabilità del contratto in questione, poiché sottoscritto in esecuzione della deliberazione consiliare del 22 giugno 2007, adottata con il voto di due amministratrici (SC CE e VI AN) che erano al tempo stesso socie della C&C e, quindi, in conflitto di interessi, siccome beneficiarie della cessione che il C.d.A. era chiamato a discutere e ad approvare. L’attrice chiedeva, altresì, la condanna dei convenuti alla restituzione dell’immobile oggetto di cessione viziata, da identificarsi con l’indicata palazzina D. Si costituivano in giudizio VI RE, VI FO NN, VI AN, Di MA RI, SC CE, Di MA PI e SS NT, i quali instavano per il rigetto della domanda. A seguito di espletamento di c.t.u., il Tribunale adito, con sentenza n. 2572/2016, in accoglimento della domanda dell’attrice, dichiarava la nullità del dedotto contratto stipulato in data 7 agosto 2007 (in conseguenza delle nullità di carattere sostanziale – ai sensi dell’art. 40 della legge n. 47/1985 – che inficiavano l’atto di trasferimento in questione siccome difforme dalla normativa urbanistica) e condannava la convenuta alla restituzione, in favore della stessa Cooperativa attrice, dell’immobile oggetto di cessione, regolando le spese in base al principio generale della soccombenza. 2. Decidendo sugli appelli – poi riuniti – formulati, l’uno, dalla C&C società cooperativa edilizia e, l’altro, da VI FO NN, VI AN e SS NT, avverso i quali resisteva 5 di 15 l’appellata Cooperativa “Quattro Stagioni” (che avanzava anche appello incidentale), la Corte di appello di Catania, con sentenza n. 1001/2019 (pubblicata il 4 maggio 2019), in riforma – per quanto di ragione - della pronuncia di primo grado, annullava l’atto di trasferimento per notar IG del 7 agosto 2007, dedotto in giudizio, e condannava gli appellanti, in solido, al pagamento delle spese del grado, confermando la pronuncia impugnata e, segnatamente, il capo con cui era stata disposta la restituzione del bene oggetto del citato contratto annullato in favore della Cooperativa “Le Quattro Stagioni” in L.C.A. A sostegno dell’adottata decisione, la Corte etnea rilevava, in primo luogo, che – a seguito dell’intervento di risoluzione del contrasto con la sentenza delle Sezioni unite di questa Corte n. 8230/2019 – in presenza della dichiarazione dell’alienante degli estremi del titolo urbanistico, reale e riferibile all’immobile oggetto del contratto, quest’ultimo – avuto riguardo al motivo centrale formulato dagli appellanti principali - si sarebbe dovuto considerare valido a prescindere dal profilo della conformità o della difformità della costruzione realizzata al titolo menzionato. Senonché, proseguiva la Corte catanese – pur rilevandosi l’infondatezza di tutti gli altri residui motivi dell’appello incidentale – quest’ultimo era, tuttavia, fondato con riguardo alla censura propugnante l’erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui non aveva dichiarato l’annullamento del contratto in questione (di vendita della palazzina D), siccome viziato da conflitto di interesse. Secondo la Corte territoriale tale conflitto si era venuto a configurare nella fattispecie poiché la stipula del contratto di trasferimento a titolo transattivo era conseguente alla delibera adottata dalla Cooperativa “Quattro Stagioni” con il voto delle socie ed amministratrici SC CE e VI AN, le quali rivestivano contestualmente anche la qualità di socie della Cooperativa C&C e, quindi, risultavano beneficiarie della vendita, da cui avevano ritratto un indubbio vantaggio a danno della rappresentata Cooperativa “Quattro Stagioni”, stante la 6 di 15 notevole sottostima del bene oggetto di cessione. Aggiungeva la Corte di appello che l’indubbio vantaggio conseguito dalla Cooperativa C&C dall’acquisizione del bene coincideva con quello delle citate SC CE e VI AN, amministratrici dell’ente, a detrimento del quale era stata deliberata la cessione. Specificava, inoltre, il giudice di appello che poteva ritenersi, altresì, integrato il requisito della conoscenza o riconoscibilità del conflitto in capo al terzo, essendo SC CE e VI AN socie della Cooperativa C&C ed atteso che le stesse erano intervenute personalmente alla stipula del controverso atto di trasferimento. 3. Avverso la citata sentenza di appello hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, la società cooperativa C&C, in persona del legale rappresentante pro-tempore, VI RE (anche in proprio e nella qualità di erede di Di MA RI), SC CE, VI FO NN, VI AN e SS NT. Ha resistito con controricorso – contenente anche ricorso incidentale condizionato riferito a due motivi – l’intimata Società “Le Quattro Stagioni” – Cooperativa edilizia (già Cooperativa Edilizia Le Quattro Stagioni a r.l.) in L.C.A. Il P.M., in persona del Sost. PG Stefano Pepe, ha depositato conclusioni scritte, con la quali ha chiesto l’accoglimento del primo motivo del ricorso principale e l’assorbimento dei restanti due, nonché il rigetto del ricorso incidentale condizionato. I difensori delle parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c. CONSIDERATO IN DIRITTO RICORSO PRINCIPALE 1. Con il primo motivo, i ricorrenti denunciano – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1394, 2391 e 2388 c.c. per avere la Corte di appello omesso di 7 di 15 considerare la rilevanza della delibera del C.d.A. del 22.6.2007, con cui il legale rappresentante della Cooperativa “Le Quattro Stagioni” era stato autorizzato a concludere il contratto oggetto di giudizio. Si deduce, in particolare, che il contratto oggetto di impugnativa si sarebbe dovuto considerare suscettibile di annullamento ai sensi dell’art. 1394 c.c. solo se fosse stato concluso dall’amministratore unico o dall’amministratore munito di potere di rappresentanza ma agente senza una preventiva delibera consiliare;
in ogni altra ipotesi, si evidenzia, in cui la conclusione del contratto è conseguente ad una deliberazione del Consiglio di amministrazione e il conflitto di interessi si manifesta già nella fase deliberativa (come sostenibile nella vicenda in questione), trova invece applicazione l’art. 2391 c.c., con la conseguenza che l’annullamento del contratto è possibile soltanto se venga prima annullata la deliberazione che ne ha deciso la conclusione, previa dimostrazione della malafede del terzo, annullamento che, nel caso di specie, non c’era stato non essendo stata tempestivamente impugnata la delibera stessa, con il definitivo consolidamento della sua validità ed efficacia. 2. Con il secondo motivo, i ricorrenti lamentano – in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1394 c.c. e dei principi di cui agli artt. 2391 e 2634 c.c. con riferimento alla pretesa sussistenza di un conflitto di interessi delle socie SC CE e VI AN in relazione al ravvisato accertamento del conseguimento di un profitto ingiusto e/o di un vantaggio correlato ad un corrispondente danno, nonché la violazione dell’art. 652 c.p.p. in tema di stato nel giudizio civile di sentenza penale passata in giudicato. Inoltre, si deduce – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. - l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, avuto riguardo alla mancata valutazione della documentazione prodotta con cui era stata dimostrata l’entità del credito vantato dai soci ricorrenti. 8 di 15 3. Con il terzo motivo, i ricorrenti lamentano – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. - la nullità della sentenza o del procedimento, in relazione all’art. 112 c.p.c., e la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1965 e 1362 c.c., sostenendo l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto la sussistenza di un danno a carico della società cooperativa “Le Quattro Stagioni”, senza tener in alcun conto della dichiarata natura transattiva dell’atto di trasferimento della proprietà superficiaria del manufatto edilizio palazzina D e del fatto che la cooperativa cessionaria era subentrata in tutti i diritti, obblighi ed adempimenti della convenzione già intervenuta tra la citata Cooperativa “Le Quattro Stagioni” e il Comune di Riposto. RICORSO INCIDENTALE CONDIZIONATO 1. Con il primo motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 17 e 40 l. 28 febbraio 1985, n. 47, e 46, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (T.U. sull’edilizia), per aver la Corte di appello escluso la nullità del contratto di cessione in presenza della dichiarazione dell’alienante degli estremi del titolo urbanistico riferibile all’immobile, essendo irrilevante il profilo della conformità o della difformità della costruzione realizzata al titolo menzionato. 2. Con il secondo motivo viene dedotta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1325, 1343, 1346, 2511, 2516 c.c., per non aver la Corte d’Appello rilevato la sussistenza della dedotta nullità del controverso contratto, in quanto il trasferimento era avvenuto in favore di terzi, in violazione del principio mutualistico. ESAME MOTIVI DEL RICORSO PRINCIPALE 1. In primo luogo vanno disattese le eccezioni pregiudiziali formulate dalla controricorrente-ricorrente incidentale in ordine alla prospettata inammissibilità del ricorso principale per asserita violazione del principio di autosufficienza, poiché i motivi denunciati dalla ricorrente 9 di 15 principale rispondono ai requisiti prescritti dall’art. 366, comma 1, c.p.c., con specifico riguardo all’esposizione sommaria dei fatti di causa, all’individuazione delle doglianze fatte valere con le tre richiamate censure mediante la puntuale deduzione delle assunte violazioni di legge riferibili alla sentenza impugnata e la denuncia delle relative violazioni, oltre alla specifica indicazione dei documenti sui quali il ricorso stesso è stato basato. 2. Ciò premesso, il primo motivo è infondato per le ragioni che seguono. Per come riportato nella ricostruzione della vicenda fattuale, dal punto di vista cronologico è, essenzialmente, emerso che la Cooperativa “Le Quattro Stagioni”, con delibera assunta in data 22 giugno 2007, aveva autorizzato l’allora presidente (TA GI) ad eseguire la cessione – a titolo transattivo - della palazzina D alla C&C Società Cooperativa a fronte della rinuncia, da parte di quest’ultima oltre che dei suoi soci, di asseriti crediti vantati nei riguardi della citata Cooperativa “Quattro Stagioni” e che, a seguito di tale delibera, fu concluso tale contratto con atto pubblico del 7 agosto 2007, nel quale era intervenuto, in rappresentanza della società Cooperativa C&C, il presidente in carica al momento dell’adozione della stessa delibera presupposta (ovvero il citato TA GI). Senonché – come è pacifico in causa – il precedente 31 luglio 2007, l’Assessorato alla Cooperazione, al Commercio, all’Artigianato e alla Pesca della Regione Siciliana aveva disposto la gestione commissariale della Cooperativa “Le Quattro Stagioni”, nominando apposito commissario nella persona di PP NN che, nell’amministrare il passaggio conseguente al sopravvenuto commissariamento, aveva, con provvedimento del 18 dicembre 2007, annullato, in sede di autotutela (senza che sia risultata alcuna impugnazione e, quindi, caducazione della stesso), la suddetta delibera del 22 giugno 2007 (allorquando la Cooperativa “Le Quattro Stagioni” era ancora in bonis) prodromica all’atto pubblico del 7 agosto 2007, intervenuto, invece, 10 di 15 quando era già stata intrapresa la gestione commissariale e, quindi, il precedente amministratore della Cooperativa “Le Quattro Stagioni” non poteva più considerarsi legittimato – siccome privo del relativo potere sostanziale e di legittimazione quale legale rappresentante – a stipulare atti giuridicamente vincolanti per la citata Cooperativa. Operata questa ricostruzione, occorre evidenziare che con il motivo in esame si vuole sostenere l’ erroneità della impugnata sentenza di appello, per avere annullato il contratto in data 7 agosto 2007 per la ravvisata sussistenza del conflitto di interessi dedotto dalla Cooperativa “Le Quattro Stagioni” ponendo riferimento all’applicabilità dell’art. 1394 c.p.c., anziché dell’art. 2391 c.c., la cui disciplina impone, quale presupposto necessario al fine di pervenire alla caducazione del contratto inficiato dalla sussistenza del conflitto, il preventivo annullamento della delibera autorizzativa entro il termine di novanta giorni dalla data della sua adozione. In linea generale questa impostazione risponde alla diversità di disciplina tra queste due norme ed è avallata dalla giurisprudenza predominante di questa Corte (cfr., ad es., Cass. n. 3501/2013 e Cass. n. 255/2022), ma la fattispecie che viene in rilievo in questa sede è caratterizzata da una serie di aspetti specifici che fanno propendere per la legittimità dell’applicabilità dell’art. 1394 c.c., poiché: - la delibera in questione fu, come già rimarcato, annullata dal Commissario straordinario con provvedimento del 18 dicembre 2007 perché assunta in conflitto di interessi e con disposizione di un bene essenziale della Cooperativa in favore di terzi estranei alla compagine sociale ed in danno dei diritti degli altri soci;
- al momento dell’introduzione del giudizio da parte della Cooperativa “Le Quattro Stagioni” in gestione commissariale, avvenuta con notificazione di atto di citazione in data 8 marzo 2008, essa attrice aveva fondato la sua domanda di restituzione dell’immobile (palazzina D) deducendo – tra le altre richieste – l’annullamento del contratto in data 7 agosto 2007, siccome la sua conclusione (nella quale, peraltro, 11 di 15 intervenne, in rappresentanza della Cooperativa “Le Quattro Stagioni”, l’ex amministratore TA GI) era avvenuta sulla base di una preventiva delibera ormai non più efficace, in quanto – per l’appunto - annullata dal Commissario straordinario per essere stata assunta dal Consiglio di amministrazione con il voto determinante di suoi due componenti su tre (ovvero di SC CE e VI AN), che si trovavano in una posizione di conflitto di interessi, con la conseguente applicabilità dell’art. 1394 c.c. (disposizione normativa effettivamente considerata violata dalla Corte catanese). Orbene, nello stabilire – in relazione al caso di specie – il confine tra l’alveo di applicabilità dell’art. 2391 c.c. e quello di applicabilità dell’art. 1394 c.c., va posto in risalto come l’operatività della prima norma si debba ritenere essere rimasta esclusa poiché il contratto, della cui annullabilità si è discusso, era stato concluso in esecuzione di una deliberazione inficiata per vizio proprio a causa della rilevata sussistenza di un conflitto di interessi, tanto da determinare l’adozione di un successivo annullamento da parte dell’organo legittimato della Gestione commissariale (nominato prima della data di stipula dell’atto pubblico di “cessione-transazione”), con la sua rimozione dalla realtà giuridica con efficacia retroattiva, inefficacia già prodottasi all’atto dell’introduzione del giudizio nel marzo 2008. Pertanto, nella vicenda in esame, l’esercizio del potere di autotutela della delibera da parte dell’organo commissariale della citata società cooperativa, subentrato al consiglio di amministrazione revocato dall’autorità di vigilanza amministrativa, ha comportato la produzione di effetti in tutto analoghi alla rimozione giudiziale della delibera (come implicato dall’art. 2391 c.c.), con la riconduzione, in difetto della persistenza di una delibera valida ed efficace (siccome annullata dall’organo legittimato identificantesi con il Commissario straordinario), della fattispecie nell’alveo di applicabilità dell’art. 1394 c.c. (cfr. la citata Cass. n. 255/2022), norma fatta valere con l’esercizio dell’azione instaurata nel 2008. 12 di 15 Quindi, va corretta la sentenza impugnata – conforme a diritto nel dispositivo - nella parte in cui, pur pervenendo alla dichiarazione di annullamento dell’impugnato atto pubblico di trasferimento del 7 agosto 2007 siccome concluso in virtù di una delibera societaria adottata in conflitto di interessi (poi annullata in sede di autotutela), non ha valorizzato il percorso logico-giuridico “a monte”, come spiegato sulla base delle argomentazioni precedenti, per giustificare adeguatamente l’applicabilità dell’art. 1394 c.c., con esclusione della disposizione di cui all’art. 2391 c.c. 2. Il secondo motivo si profila inammissibile e, in ogni caso, privo di fondamento. Innanzitutto, non si può fare a meno di porre in risalto che, con tale doglianza, la ricorrente tende, per un verso, a sollecitare una rivalutazione di merito (inammissibile nella presente sede di legittimità) sull’adeguata rilevata sussistenza – ad opera della Corte di appello – delle condizioni per l’applicabilità dell’art. 1394 c.c. e, per altro verso, deduce un vizio ricondotto al n. 5 dell’art. 360 c.p.c., per il quale scatta la preclusione da “doppia conforme” prevista dall’art. 348- ter, ultimo comma, c.p.c., non avendo parte ricorrente fornito elementi utili a far emergere una possibile difformità tre le due motivazioni delle sentenze di merito, dovendosi – in ogni caso - evidenziare che non appare sussistente un vincolo di pregiudizialità logico-giuridica tra i fatti accertati con le evocate sentenze penali e la questione dell’annullabilità – sul piano civilistico – dell’impugnato contratto di trasferimento immobiliare del 7 agosto 2007, improntata sulla valutazione di condizioni ben diverse ricondotte specificamente all’applicabilità dell’art. 1394 c.c., considerando che, nel giudizio civile, ha costituito oggetto di autonomo accertamento – mediante apposita c.t.u. – la circostanza della sottostima del bene oggetto di cessione e del correlato indubbio vantaggio in favore delle beneficiarie della vendita che si trovavano, però, in conflitto di interessi. 13 di 15 A tal proposito, la Corte etnea, all’esito dei risultati probatori raggiunti e dopo aver illustrato i principi generali sul conflitto di interessi tale da determinare l’annullamento del contratto ai sensi del più volte citato art. 1394 c.c., ha adeguatamente spiegato che era evidente – nel caso di specie - la configurazione del conflitto di interessi fatto valere dalla Cooperativa “Le Quattro Stagioni” (in stato di commissariamento straordinario), posto che la stipula del suddetto contratto di trasferimento immobiliare del 7 agosto 2007 a titolo transattivo era conseguente alla delibera adottata dalla stessa Cooperativa (quando, per pochi giorni, risultava ancora in bonis) con il voto delle socie ed amministratrici SC CE e VI AN, che erano anche socie della società Cooperativa C&C e, quindi, beneficiarie della cessione, da cui avevano ricevuto un indubbio vantaggio, a danno della rappresentata Cooperativa “Le Quattro Stagioni”, per effetto della rilevante sottostima del bene immobile oggetto del contratto, risultando evidente che l’indiscutibile vantaggio conseguito dalla Cooperativa C&C dall’acquisizione del medesimo bene coincideva con quello delle predette SC CE e VI AN, amministratrici della società “Le Quattro Stagioni”, a detrimento della quale era stata deliberata la cessione stessa. La Corte di appello ha, altresì, accertato – con valutazione di merito ancora una volta incensurabile nella presente sede di legittimità - che doveva ritenersi sussistente anche il requisito della conoscenza o riconoscibilità del conflitto in capo al terzo, essendo le due citate signore socie della Cooperativa C&C ed atteso che le stesse erano intervenute personalmente alla stipula dell’atto di trasferimento (cfr., per tutte, Cass. n. 271/2017). 3. Il terzo motivo è pure infondato dal momento che la Corte di merito ha – sulla base della motivazione svolta – ritenuto implicitamente irrilevante la riferibilità nominalistica del contratto di cessione ad una transazione, avendo in concreto accertato la sussistenza della già illustrata situazione di conflitto di interessi comunque conducente al 14 di 15 suo annullamento, per effetto dello squilibrio tra le prestazioni in concreto verificate con una valutazione di fatto (insindacabile in questa sede di legittimità), corroborata, soprattutto, dalle risultanze delle consulenze tecniche d’ufficio disposte nei gradi di merito, sulla scorta delle quali era emersa la sproporzionata sottostima del valore del bene immobile (la Palazzina D) a cui si era venuta a contrapporre l’artificiosa maggiorazione delle ragioni di credito vantate dalla Cooperativa C&C e dai suoi soci. ESAME MOTIVI DEL RICORSO INCIDENTALE 1. In virtù del rigetto del ricorso principale, quello incidentale proposto dalla società “Le Quattro Stagioni – Cooperativa edilizia in L.C.A.” va ritenuto assorbito, siccome meramente condizionato. CONCLUSIONI In definitiva, alla stregua delle ragioni complessivamente svolte, il ricorso principale deve essere respinto, con conseguente assorbimento di quello incidentale condizionato. In dipendenza della complessità e controvertibilità delle questioni trattate, anche avuto riguardo alla peculiare vicenda oggetto di controversia, si ravvisano le condizioni per disporre l’integrale compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità. Infine, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti principali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito quello incidentale condizionato. Compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio. 15 di 15 Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti principali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile della