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Sentenza 6 luglio 2025
Sentenza 6 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 06/07/2025, n. 504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 504 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MILANO – SEZIONE II CIVILE Sentenza nel procedimento RG PU N. 532/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione Seconda civile e crisi d'impresa
RG Proc. Unitario n. 532/2025 riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sottoscritti magistrati:
Dott.ssa Caterina Macchi Presidente
Dott.ssa Guendalina Pascale Giudice
Dott. Francesco Pipicelli Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento unitario su istanza del creditore ricorrente Parte_1
(C.F. E P.IVA – PEC: ), in persona del
[...] P.IVA_1 Email_1 proprio legale rappresentante pro tempore , corrente in (25124) Brescia Via Aldo Moro CP_1
n. 16, rappresentata e difesa dall'avv. Adriano Sottini del Foro di Brescia (C.F. C.F._1
), il quale indica per le comunicazioni e le notifiche l'indirizzo PEC
[...]
presso lo studio professionale del quale elegge domicilio in Email_2
Cologne, Piazza Garibaldi n. 24/1, giusta allegata procura alle liti;
ricorrente nei confronti di c.f. e P. IVA ), con Controparte_2 P.IVA_2 sede legale a HO (MI) VIA CADORNA 57 cap 20017; debitrice non costituita
OSSERVA esaminato il parere dell'autorità amministrativa di vigilanza competente MINISTERO
[...]
IN ITALY, che si esprime come segue: “…Con riferimento alla richiesta Controparte_3 formulata da codesto Tribunale e pervenuta alla scrivente con nota prot. n.76180 del 23.04.2025, si comunica che dall'esame della documentazione agli atti risulta che l'attività della cooperativa non rientra tra quelle di cui all'art. 2195 del codice civile. Ad essa, pertanto, non risulta applicabile la disciplina fallimentare, così come enunciato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 32992/2023
1 TRIBUNALE DI MILANO – SEZIONE II CIVILE Sentenza nel procedimento RG PU N. 532/2025
del 28/11/2023: “a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 112 del 2017, che all'art.1 comma quarto, qualifica come imprese sociali di diritto le cooperative sociali di cui alla legge n. 381 del
1991, tali società sono assoggettabili, in caso di insolvenza, esclusivamente a liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 14, comma primo, del d.lgs. n. 112 cit., restando pertanto esclusa la sottoposizione al fallimento, prevista in via alternativa dall'art. 2545-terdecies primo comma
c.c..” Ciò premesso, per quanto di competenza di questo Ministero, nulla osta a che codesto
Tribunale dichiari lo stato di insolvenza qualora ne ravvisi i presupposti.”; vista la rituale instaurazione del contraddittorio ex artt. 297 comma 4 e 41 CCII – dovendo essere sentito il debitore – in quanto a seguito della modifica della domanda di parte ricorrente, come da verbale di udienza in data 9.6.2025 (“… dichiara di convertire e modificare la domanda, letto il parere del MIMIT, in richiesta di declaratoria dello stato di insolvenza della cooperativa”), in data
10.6.2025 il predetto verbale di udienza è stato notificato alla debitrice via Pec a cura della cancelleria, risultando rispettato il termine a difesa di quindici giorni anteriori rispetto all'ultima udienza in data
1.7.2025; rilevato che la debitrice non si è mai costituita per opporsi e peraltro il ricorso per apertura della liquidazione giudiziale e l'originario decreto di fissazione di udienza erano stati già notificati a mezzo
PEC, a cura della cancelleria, in data 17.4.2025; rilevata la sussistenza della competenza territoriale di questo Tribunale del luogo ove l'impresa ha la sede legale e a HO (MI) VIA CADORNA 57 cap 20017; CP_4 rilevato trattarsi di impresa assoggettabile solo a liquidazione coatta amministrativa con esclusione del fallimento/oggi liquidazione giudiziale, trattandosi di una cooperativa sociale senza scopo di lucro, come emerge dall'oggetto sociale dal deposito del bilancio sociale al 31.12.2022, nonché dal parere del MIMIT esposto;
cfr. Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 29801 del 27/10/2023 (Rv. 669237 - 01)
“Le cooperative sociali e i loro consorzi, di cui alla legge n. 381 del 1991, devono ritenersi qualificate di diritto, in base all'art. 1, comma 4, del d.lgs. n. 112 del 2017, come imprese sociali, risultando perciò assoggettate alla sola liquidazione coatta amministrativa ed esentate dal fallimento, così come previsto dall'art. 14, comma 1, del medesimo d.lgs., in deroga alla disciplina dell'art. 2545-terdecies
c.c.”; rilevato che appare rispettato il dictum dell'art. 297 comma 1 CCII, a norma del quale “se un'impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa con esclusione della liquidazione giudiziale si trova in stato di insolvenza, il tribunale del luogo in cui essa ha il centro degli interessi principali, su ricorso di uno o più creditori … dichiara tale stato con sentenza.”; si tratta infatti di cooperativa sociale per
2 TRIBUNALE DI MILANO – SEZIONE II CIVILE Sentenza nel procedimento RG PU N. 532/2025
la quale è esclusa la declaratoria di liquidazione giudiziale e sottoponibile solo a procedimento amministrativo di L.C.A., pertanto è consegnata la preventiva declaratoria di insolvenza;
rilevato che emergono plurimi elementi che dimostrano come la società debitrice non abbia più credito di terzi e mezzi finanziari propri per soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, quindi sia insolvente in base ai seguenti indici concreti ed univoci:
a) Mancato adempimento del debito derivante da atto di precetto azionato da parte ricorrente con notifica consegnata a mezzo PEC in data 18.12.2024, per il modesto importo di €
7.836,18, che denota una evidente crisi di liquidità, fatto indicativo pertanto dell'incapacità di pagare regolarmente e con mezzi normali le obbligazioni commerciali;
b) Dichiarazioni negative dei terzi pignorati a febbraio-marzo 2025;
c) Omesso deposito dei bilanci successivi al 2022;
d) Sussistenza di debiti erariali e previdenziali molto ingenti, a partire da giugno 2015, per complessivi € 763.885,24, come da estratto aggiornato del concessionario di riscossione;
P.Q.M.
ACCERTA E DICHIARA lo stato di insolvenza di (c.f. e P. IVA Controparte_2
), con sede legale a HO (MI) VIA CADORNA 57 cap 20017; P.IVA_2
DISPONE ai sensi degli artt. 297-298-45 CCII e 136 c.p.c. che la presente sentenza sia comunicata entro tre giorni al , nonché entro il giorno successivo Controparte_5 al suo deposito sia notificata e comunicata in copia integrale al debitore ed al Pubblico Ministero, nonché trasmessa per estratto per l'annotazione all'ufficio del registro delle imprese ove il debitore ha sede legale e, se difforme, da quella effettiva anche all'Ufficio del Registro delle imprese della sede effettiva.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile in data 3 luglio 2025.
Il giudice rel. est. Il Presidente
Dott. Francesco Pipicelli Dott.ssa Caterina Macchi
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione Seconda civile e crisi d'impresa
RG Proc. Unitario n. 532/2025 riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sottoscritti magistrati:
Dott.ssa Caterina Macchi Presidente
Dott.ssa Guendalina Pascale Giudice
Dott. Francesco Pipicelli Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento unitario su istanza del creditore ricorrente Parte_1
(C.F. E P.IVA – PEC: ), in persona del
[...] P.IVA_1 Email_1 proprio legale rappresentante pro tempore , corrente in (25124) Brescia Via Aldo Moro CP_1
n. 16, rappresentata e difesa dall'avv. Adriano Sottini del Foro di Brescia (C.F. C.F._1
), il quale indica per le comunicazioni e le notifiche l'indirizzo PEC
[...]
presso lo studio professionale del quale elegge domicilio in Email_2
Cologne, Piazza Garibaldi n. 24/1, giusta allegata procura alle liti;
ricorrente nei confronti di c.f. e P. IVA ), con Controparte_2 P.IVA_2 sede legale a HO (MI) VIA CADORNA 57 cap 20017; debitrice non costituita
OSSERVA esaminato il parere dell'autorità amministrativa di vigilanza competente MINISTERO
[...]
IN ITALY, che si esprime come segue: “…Con riferimento alla richiesta Controparte_3 formulata da codesto Tribunale e pervenuta alla scrivente con nota prot. n.76180 del 23.04.2025, si comunica che dall'esame della documentazione agli atti risulta che l'attività della cooperativa non rientra tra quelle di cui all'art. 2195 del codice civile. Ad essa, pertanto, non risulta applicabile la disciplina fallimentare, così come enunciato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 32992/2023
1 TRIBUNALE DI MILANO – SEZIONE II CIVILE Sentenza nel procedimento RG PU N. 532/2025
del 28/11/2023: “a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 112 del 2017, che all'art.1 comma quarto, qualifica come imprese sociali di diritto le cooperative sociali di cui alla legge n. 381 del
1991, tali società sono assoggettabili, in caso di insolvenza, esclusivamente a liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 14, comma primo, del d.lgs. n. 112 cit., restando pertanto esclusa la sottoposizione al fallimento, prevista in via alternativa dall'art. 2545-terdecies primo comma
c.c..” Ciò premesso, per quanto di competenza di questo Ministero, nulla osta a che codesto
Tribunale dichiari lo stato di insolvenza qualora ne ravvisi i presupposti.”; vista la rituale instaurazione del contraddittorio ex artt. 297 comma 4 e 41 CCII – dovendo essere sentito il debitore – in quanto a seguito della modifica della domanda di parte ricorrente, come da verbale di udienza in data 9.6.2025 (“… dichiara di convertire e modificare la domanda, letto il parere del MIMIT, in richiesta di declaratoria dello stato di insolvenza della cooperativa”), in data
10.6.2025 il predetto verbale di udienza è stato notificato alla debitrice via Pec a cura della cancelleria, risultando rispettato il termine a difesa di quindici giorni anteriori rispetto all'ultima udienza in data
1.7.2025; rilevato che la debitrice non si è mai costituita per opporsi e peraltro il ricorso per apertura della liquidazione giudiziale e l'originario decreto di fissazione di udienza erano stati già notificati a mezzo
PEC, a cura della cancelleria, in data 17.4.2025; rilevata la sussistenza della competenza territoriale di questo Tribunale del luogo ove l'impresa ha la sede legale e a HO (MI) VIA CADORNA 57 cap 20017; CP_4 rilevato trattarsi di impresa assoggettabile solo a liquidazione coatta amministrativa con esclusione del fallimento/oggi liquidazione giudiziale, trattandosi di una cooperativa sociale senza scopo di lucro, come emerge dall'oggetto sociale dal deposito del bilancio sociale al 31.12.2022, nonché dal parere del MIMIT esposto;
cfr. Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 29801 del 27/10/2023 (Rv. 669237 - 01)
“Le cooperative sociali e i loro consorzi, di cui alla legge n. 381 del 1991, devono ritenersi qualificate di diritto, in base all'art. 1, comma 4, del d.lgs. n. 112 del 2017, come imprese sociali, risultando perciò assoggettate alla sola liquidazione coatta amministrativa ed esentate dal fallimento, così come previsto dall'art. 14, comma 1, del medesimo d.lgs., in deroga alla disciplina dell'art. 2545-terdecies
c.c.”; rilevato che appare rispettato il dictum dell'art. 297 comma 1 CCII, a norma del quale “se un'impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa con esclusione della liquidazione giudiziale si trova in stato di insolvenza, il tribunale del luogo in cui essa ha il centro degli interessi principali, su ricorso di uno o più creditori … dichiara tale stato con sentenza.”; si tratta infatti di cooperativa sociale per
2 TRIBUNALE DI MILANO – SEZIONE II CIVILE Sentenza nel procedimento RG PU N. 532/2025
la quale è esclusa la declaratoria di liquidazione giudiziale e sottoponibile solo a procedimento amministrativo di L.C.A., pertanto è consegnata la preventiva declaratoria di insolvenza;
rilevato che emergono plurimi elementi che dimostrano come la società debitrice non abbia più credito di terzi e mezzi finanziari propri per soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, quindi sia insolvente in base ai seguenti indici concreti ed univoci:
a) Mancato adempimento del debito derivante da atto di precetto azionato da parte ricorrente con notifica consegnata a mezzo PEC in data 18.12.2024, per il modesto importo di €
7.836,18, che denota una evidente crisi di liquidità, fatto indicativo pertanto dell'incapacità di pagare regolarmente e con mezzi normali le obbligazioni commerciali;
b) Dichiarazioni negative dei terzi pignorati a febbraio-marzo 2025;
c) Omesso deposito dei bilanci successivi al 2022;
d) Sussistenza di debiti erariali e previdenziali molto ingenti, a partire da giugno 2015, per complessivi € 763.885,24, come da estratto aggiornato del concessionario di riscossione;
P.Q.M.
ACCERTA E DICHIARA lo stato di insolvenza di (c.f. e P. IVA Controparte_2
), con sede legale a HO (MI) VIA CADORNA 57 cap 20017; P.IVA_2
DISPONE ai sensi degli artt. 297-298-45 CCII e 136 c.p.c. che la presente sentenza sia comunicata entro tre giorni al , nonché entro il giorno successivo Controparte_5 al suo deposito sia notificata e comunicata in copia integrale al debitore ed al Pubblico Ministero, nonché trasmessa per estratto per l'annotazione all'ufficio del registro delle imprese ove il debitore ha sede legale e, se difforme, da quella effettiva anche all'Ufficio del Registro delle imprese della sede effettiva.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile in data 3 luglio 2025.
Il giudice rel. est. Il Presidente
Dott. Francesco Pipicelli Dott.ssa Caterina Macchi
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