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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 08/10/2025, n. 428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 428 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1470/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta BONAUDI Presidente
Dott.ssa Alessandra NOCCO Giudice Relatore
Dott.ssa Elisa EINAUDI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. R.G. 1470/2025 V.G. promossa da:
Parte_1
e
; CP_1
entrambi elettivamente domiciliati in Cuneo in P.zza Galimberti n. 12 presso i difensori Avv.
ES AL e Avv. Francesco CONGEDO;
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Divorzio congiunto – Cessazione degli effetti civili del matrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 4, comma 16, L. 898/70, come sostituito dall'art. 8 l. 74/87, i sigg.ri Parte_1
e esponevano: CP_1
di aver contratto matrimonio concordatario in Cuneo l'11.11.2011, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 98, Parte II, Serie A, dell'anno 2011; che dal matrimonio non sono nati figli;
che i coniugi erano stati autorizzati a vivere separati dal Giudice delegato alle funzioni presidenziali del Tribunale di Cuneo all'esito della udienza presidenziale figurata del 18.4.2024 e che la separazione era stata omologata con sentenza emessa il 18.4.2024 e pubblicata il 2.5.2024;
che sin dalla data di comparizione virtuale davanti al Giudice delegato alle funzioni presidenziali la convivenza si era interrotta e non è mai più ripresa;
che tale situazione è tuttora perdurante;
che ricorrevano pertanto le condizioni di legge per farsi luogo a declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni indicate in ricorso.
Introdotto il procedimento in epigrafe, il Presidente del Tribunale di Cuneo nominava il giudice relatore, il quale disponeva che l'udienza di comparizione delle parti fosse sostituita dallo scambio di note scritte ed assegnava temine per il deposito delle stesse sino al 15.9.2025.
Le parti, con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza, confermavano di voler divorziare alle condizioni di cui al ricorso di seguito riportate, dando atto di non avere altre reciproche istanze di carattere patrimoniale, economico ed alimentare:
1. i coniugi si danno reciprocamente atto che non v'è luogo a provvedere in punto casa coniugale, avendo essi già in precedenza risolto le rispettive esigenze abitative: sul punto, i coniugi precisano che - in ottemperanza a quanto previsto alla condizione n. 2 omologata dalla sentenza di separazione consensuale emessa dal Tribunale di Cuneo (cfr. doc. n. 2) - la sig.ra ha provveduto ad accollarsi la quota di ½ del mutuo ipotecario Intesa CP_1
San Paolo n. 0DM1048748937 (ora 8DM1048748937), già intestata al marito, acceso in data
6 febbraio 2019 da entrambi i coniugi per l'acquisto della ex casa coniugale in Cuneo (CN),
Via Nino Berrini 11 di proprietà esclusiva della moglie. Pertanto, ad oggi la Sig.ra
[...]
è unica intestataria del suddetto rapporto obbligatorio e dunque unica debitrice nei CP_1
confronti della banca erogante, così come debitamente formalizzato da BA Intesa con dichiarazione del 7 ottobre 2024 che si allega (doc. n. 6);
2. il sig. ha già trasferito la propria residenza nell'immobile sito in Cuneo, Via Beppino Pt_1
Nasetta 14/B (cfr. doc. n. 3);
3. i coniugi si danno reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto ed altri documenti validi per l'espatrio;
4. i coniugi riconoscono e si danno reciprocamente atto di essere entrambi economicamente autosufficienti e, rebus sic stantibus, rinunciano a chiedersi l'un l'altro contributo alcuno per il rispettivo mantenimento;
5. i coniugi precisano che il conto corrente bancario acceso presso BA Intesa San Paolo, rapporto n. 1000/97674, intestato ad entrambi i coniugi, è già stato estinto in ottemperanza alla condizione n. 7 concordata dai coniugi in separazione e omologata con sentenza dal
Tribunale di Cuneo e le somme ivi presenti al momento dell'estinzione sono già state divise al
50% fra i coniugi;
6. l'autovettura Toyota Aygo, tg. EG495HA, intestata alla sig.ra resta in uso CP_1 esclusivo alla stessa con ogni relativa spesa a carico esclusivo della moglie;
l'autovettura
Toyota Verso-S, Tg. EM359AR e l'autocaravan Mercedes-Benz Viano CDI, tg. DB195TP, intestati al sig. restano in uso esclusivo allo stesso, con ogni relativa spesa a Parte_1
carico esclusivo del marito;
7. con il puntuale adempimento delle obbligazioni di cui al presente ricorso, i coniugi dichiarano
e si danno reciprocamente atto di avere definito ogni pendenza economico patrimoniale fra loro in essere e, conseguentemente, di non avere più nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altro a qualsivoglia titolo o causa comunque connessa e/o dipendente dal matrimonio celebrato, fatto salvo l'adempimento di quanto in questa sede pattuito;
8. le spese legali del presente giudizio sono compensate tra le parti.
Il P.M. interveniva nel giudizio e concludeva in data 8.7.2025 chiedendo che si accogliesse il ricorso congiunto.
***
Il ricorso congiunto appare accoglibile, sussistendo i presupposti di legge.
È, infatti, documentalmente provata l'esistenza dello stato di separazione per il prescritto periodo di legge e sono pacifiche, stante la concorde allegazione delle parti, l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione nonché l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Il Collegio prende atto delle condizioni concordate tra le parti, che non sono contrari a disposizioni di legge. Nulla, dunque, osta alla emissione della richiesta pronuncia.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
In Camera di Consiglio, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili della trascrizione del matrimonio religioso concordatario contratto l'11.11.2011 in Cuneo da: nato a [...] il [...], e da Parte_1 [...] , nata a [...] il [...], matrimonio trascritto nei Registri di Matrimonio dello Stato CP_1
Civile del Comune di CUNEO al n. 98, Parte II, Serie A, Anno 2011, alle
CONDIZIONI
di cui al ricorso congiunto, confermate dai coniugi con lo scambio delle note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza di comparizione ex art. 473 bis.51 comma 2 ultima parte c.p.c., come da relativa ordinanza di rimessione al Collegio del 16.9.2025, condizioni tutte che qui devono intendersi per integralmente riportate e trascritte
MANDA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cuneo di procedere alla annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio in questione.
Nulla per le spese, stante la natura del procedimento.
Così deciso in Cuneo, in data 18/09/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Nocco Dott.ssa Roberta Bonaudi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta BONAUDI Presidente
Dott.ssa Alessandra NOCCO Giudice Relatore
Dott.ssa Elisa EINAUDI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. R.G. 1470/2025 V.G. promossa da:
Parte_1
e
; CP_1
entrambi elettivamente domiciliati in Cuneo in P.zza Galimberti n. 12 presso i difensori Avv.
ES AL e Avv. Francesco CONGEDO;
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Divorzio congiunto – Cessazione degli effetti civili del matrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 4, comma 16, L. 898/70, come sostituito dall'art. 8 l. 74/87, i sigg.ri Parte_1
e esponevano: CP_1
di aver contratto matrimonio concordatario in Cuneo l'11.11.2011, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 98, Parte II, Serie A, dell'anno 2011; che dal matrimonio non sono nati figli;
che i coniugi erano stati autorizzati a vivere separati dal Giudice delegato alle funzioni presidenziali del Tribunale di Cuneo all'esito della udienza presidenziale figurata del 18.4.2024 e che la separazione era stata omologata con sentenza emessa il 18.4.2024 e pubblicata il 2.5.2024;
che sin dalla data di comparizione virtuale davanti al Giudice delegato alle funzioni presidenziali la convivenza si era interrotta e non è mai più ripresa;
che tale situazione è tuttora perdurante;
che ricorrevano pertanto le condizioni di legge per farsi luogo a declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni indicate in ricorso.
Introdotto il procedimento in epigrafe, il Presidente del Tribunale di Cuneo nominava il giudice relatore, il quale disponeva che l'udienza di comparizione delle parti fosse sostituita dallo scambio di note scritte ed assegnava temine per il deposito delle stesse sino al 15.9.2025.
Le parti, con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza, confermavano di voler divorziare alle condizioni di cui al ricorso di seguito riportate, dando atto di non avere altre reciproche istanze di carattere patrimoniale, economico ed alimentare:
1. i coniugi si danno reciprocamente atto che non v'è luogo a provvedere in punto casa coniugale, avendo essi già in precedenza risolto le rispettive esigenze abitative: sul punto, i coniugi precisano che - in ottemperanza a quanto previsto alla condizione n. 2 omologata dalla sentenza di separazione consensuale emessa dal Tribunale di Cuneo (cfr. doc. n. 2) - la sig.ra ha provveduto ad accollarsi la quota di ½ del mutuo ipotecario Intesa CP_1
San Paolo n. 0DM1048748937 (ora 8DM1048748937), già intestata al marito, acceso in data
6 febbraio 2019 da entrambi i coniugi per l'acquisto della ex casa coniugale in Cuneo (CN),
Via Nino Berrini 11 di proprietà esclusiva della moglie. Pertanto, ad oggi la Sig.ra
[...]
è unica intestataria del suddetto rapporto obbligatorio e dunque unica debitrice nei CP_1
confronti della banca erogante, così come debitamente formalizzato da BA Intesa con dichiarazione del 7 ottobre 2024 che si allega (doc. n. 6);
2. il sig. ha già trasferito la propria residenza nell'immobile sito in Cuneo, Via Beppino Pt_1
Nasetta 14/B (cfr. doc. n. 3);
3. i coniugi si danno reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto ed altri documenti validi per l'espatrio;
4. i coniugi riconoscono e si danno reciprocamente atto di essere entrambi economicamente autosufficienti e, rebus sic stantibus, rinunciano a chiedersi l'un l'altro contributo alcuno per il rispettivo mantenimento;
5. i coniugi precisano che il conto corrente bancario acceso presso BA Intesa San Paolo, rapporto n. 1000/97674, intestato ad entrambi i coniugi, è già stato estinto in ottemperanza alla condizione n. 7 concordata dai coniugi in separazione e omologata con sentenza dal
Tribunale di Cuneo e le somme ivi presenti al momento dell'estinzione sono già state divise al
50% fra i coniugi;
6. l'autovettura Toyota Aygo, tg. EG495HA, intestata alla sig.ra resta in uso CP_1 esclusivo alla stessa con ogni relativa spesa a carico esclusivo della moglie;
l'autovettura
Toyota Verso-S, Tg. EM359AR e l'autocaravan Mercedes-Benz Viano CDI, tg. DB195TP, intestati al sig. restano in uso esclusivo allo stesso, con ogni relativa spesa a Parte_1
carico esclusivo del marito;
7. con il puntuale adempimento delle obbligazioni di cui al presente ricorso, i coniugi dichiarano
e si danno reciprocamente atto di avere definito ogni pendenza economico patrimoniale fra loro in essere e, conseguentemente, di non avere più nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altro a qualsivoglia titolo o causa comunque connessa e/o dipendente dal matrimonio celebrato, fatto salvo l'adempimento di quanto in questa sede pattuito;
8. le spese legali del presente giudizio sono compensate tra le parti.
Il P.M. interveniva nel giudizio e concludeva in data 8.7.2025 chiedendo che si accogliesse il ricorso congiunto.
***
Il ricorso congiunto appare accoglibile, sussistendo i presupposti di legge.
È, infatti, documentalmente provata l'esistenza dello stato di separazione per il prescritto periodo di legge e sono pacifiche, stante la concorde allegazione delle parti, l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione nonché l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Il Collegio prende atto delle condizioni concordate tra le parti, che non sono contrari a disposizioni di legge. Nulla, dunque, osta alla emissione della richiesta pronuncia.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
In Camera di Consiglio, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili della trascrizione del matrimonio religioso concordatario contratto l'11.11.2011 in Cuneo da: nato a [...] il [...], e da Parte_1 [...] , nata a [...] il [...], matrimonio trascritto nei Registri di Matrimonio dello Stato CP_1
Civile del Comune di CUNEO al n. 98, Parte II, Serie A, Anno 2011, alle
CONDIZIONI
di cui al ricorso congiunto, confermate dai coniugi con lo scambio delle note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza di comparizione ex art. 473 bis.51 comma 2 ultima parte c.p.c., come da relativa ordinanza di rimessione al Collegio del 16.9.2025, condizioni tutte che qui devono intendersi per integralmente riportate e trascritte
MANDA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cuneo di procedere alla annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio in questione.
Nulla per le spese, stante la natura del procedimento.
Così deciso in Cuneo, in data 18/09/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Nocco Dott.ssa Roberta Bonaudi