Ordinanza 6 giugno 2019
Massime • 1
La parte che con successo abbia impugnato la sentenza non definitiva, per difetto di giurisdizione del giudice che l'ha emessa, difetta di interesse ad impugnare la successiva sentenza definitiva, attesa la mancanza di un provvedimento impugnabile. Difatti la riforma o la cassazione di una sentenza non definitiva pone nel nulla le statuizioni successivamente pronunciate, le quali siano dipendenti dalla sentenza riformata o cassata, e ciò anche in presenza di un giudicato formale. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso per cassazione proposto avverso una sentenza con la quale il giudice del gravame aveva pronunciato su una sentenza definitiva emessa dal Tribunale in tema di risarcimento del danno per occupazione acquisitiva; ciò perché, nel frattempo, altro giudizio di cassazione, avente ad oggetto la sentenza non definitiva sulla giurisdizione, si era concluso con la declaratoria del difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, ordinanza 06/06/2019, n. 15411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15411 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2019 |
Testo completo
1541 1/2 0 19 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Oggetto Sent. non def. FRANCESCO TIRELLI Presidente dichiarativa giurisdizione UMBERTO LUIGI CESARE Consigliere g.o. sent. def. sul merito cassazione GIUSEPPE SCOTTI dichiarativa giur. g.a. - effetti sulla sent. def. CLOTILDE PARISE Consigliere Ud. 29/04/2019 CC ConsigliereMARCO MARULLI Cron. 1544 ANTONIO PIETRO LAMORGESE Consigliere - Rel. R.G.N. 1382/2014 ORDINANZA C.U.C.l. sul ricorso 1382/2014 proposto da: Comune Porcia, elettivamente domiciliato in Roma Via Francesco Siacci 2-b presso lo studio dell'avvocato De Martini Corrado che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato Annechini Egidio, Matarazzo Mattia -ricorrente
contro
SC AN,
- intimato -
nonché contro 2019 1343 SC AN, elettivamente domiciliato in Roma Via Monte Zebio 9 presso lo studio dell'avvocato De Arcangelis Giorgio che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato Comand Stefano --controricorrente Avverso l'ordinanza n. 61/2013 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 8/5/2013, e la sentenza del TRIBUNALE di PORDENONE n. 786/2012, depositata il 3/9/2012; Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/4/2019 dal Consigliere ANTONIO PIETRO LAMORGESE;
Viste le conclusioni del PG dott. LUCIO CAPASSO che ha chiesto di dichiarare il ricorso inammissibile.
CONSIDERATO CHE
Con citazione notificata il 7 maggio 2007, AN SC conveniva in giudizio il Comune di Porcia e ne chiedeva la condanna al risarcimento del danno per l'occupazione acquisitiva di un fondo di sua proprietà. Il Tribunale di Pordenone rigettava l'eccezione del Comune di difetto di giurisdizione del giudice adito, con sentenza non definitiva n. 797 del 2008, confermata dalla Corte d'appello di Trieste, con sentenza n. 303 del 2010, avverso la quale il Comune proponeva ricorso per cassazione definito, come si dirà, con sentenza n. 12182 del 2015. Nel prosieguo del giudizio, il Tribunale di Pordenone, con sentenza definitiva n. 786 del 2012, giudicando sul merito della domanda della SC, la accoglieva parzialmente;
la Corte d'appello di Trieste, con @. sentenza dell'8 maggio 2013, dichiarava inammissibile l'appello del Comune, a norma dell'art. 348 bis, comma 1, c.p.c.; avverso quest'ultima sentenza il Comune propone il ricorso per cassazione in esame, resistito dalla SC. Va detto che il giudizio di cassazione avente ad oggetto la sentenza non definitiva sulla giurisdizione della Corte triestina n. 303 del 2010 2 si concludeva, come detto, con sentenza n. 12182 del 2015 che la cassava e dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in favore del giudice amministrativo. Ne consegue che, essendo stata caducata la statuizione che riconosceva al giudice ordinario adito il potere giurisdizionale di decidere la causa nel merito, la sentenza definitiva rimane travolta (anche qualora apparentemente passata in giudicato, ipotesi non ricorrente nella specie), in virtù dell'effetto espansivo esterno proprio della sentenza di cassazione, a norma dell'art. 336, comma 2, c.p.c., e viene meno anche l'interesse a impugnarla con il ricorso in esame. La riforma o la cassazione della sentenza non definitiva pone nel nulla le statuizioni successivamente pronunciate, le quali siano dipendenti dalla sentenza riformata o cassata e ciò anche in presenza di giudicato formale;
di conseguenza, la parte che con successo abbia impugnato la sentenza non definitiva, per difetto di giurisdizione del giudice che l'ha emessa, difetta di interesse ad impugnare la sentenza successiva (Cass. n. 16 del 1974), stante la mancanza di un provvedimento impugnabile (Cass. n. 363 del 1995, n. 4751 del 1979). Il principio ha trovato applicazione nel caso di cassazione della sentenza non definitiva sull'an debeatur, intervenuta nelle more del giudizio di cassazione sul quantum, cui consegue l'automatica caducazione della sentenza definitiva e l'inammissibilità del ricorso per cassazione contro la sentenza sul quantum (Cass. n. 6130 del 1998, n. 3724 del 1997). Il ricorso è quindi inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse. Sussistono i presupposti di legge per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile;
compensa le spese. 3 Roma, 29 aprile 2019 Il Funzionario Giudiziario Dott.ssa Fabrizig BARONE DEPOSITATO IN CANCELLERIA 11. 06 GIU 2012 Il Funzionario itdiziario Dott.ssa Fabricia Barone S S A C P. 4