Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 15/04/2025, n. 745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 745 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 4969 del Registro Generale Contenzioso 2024
TRA
nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
, ivi residente in [...], Km 3400 C.F._1
complesso Ortoliuzzo, Corpo G, ed ivi elettivamente domiciliato in Via Trento
2/L, presso lo studio dell'avv. Marianna BARBARO (cod. fisc.
– PEC: , C.F._2 Email_1
che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], (C.F.: CP_1
), ivi residente in [...]- Cond. Edera, ed C.F._3
elettivamente domiciliata in Messina, Via Dogali, 25, presso lo studio dell'avv.
Maria Claudia GIORDANO, (C.F.: che la rappresenta e C.F._4
difende giusta procura in atti, Fax: 090/712992, pec:
PARTE RESISTENTE Email_2
E
Con l'intervento del Pubblico Ministero
1
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex artt. 473 bis .12 e 473 bis .47 c.p.c. depositato in cancelleria il 03.12.2024, premesso che a Messina il 06.06.2009 Parte_1
aveva contratto matrimonio concordatario con (atto trascritto al CP_1
n. 175, parte II, Serie A anno 2009); che dal matrimonio erano nati due figli:
nel 2010 e nel 2013; che le parti si erano separate Per_1 Per_2
consensualmente con decreto di omologa n. 120/2023 emesso il 06.06.2023; che le parti dopo la separazione non si erano riconciliate ed era venuta meno la comunione materiale e spirituale di vita;
che le condizioni di separazione omologate prevedevano l'affidamento condiviso dei figli, con collocazione privilegiata presso la madre, la disciplina dei tempi di permanenza dei figli con il padre, l'assegnazione alla della casa coniugale, l'obbligo a carico del CP_1
deducente di corrispondere alla un assegno mensile di € 500,00 per il CP_1
mantenimento della prole, oltre al 50 % delle spese straordinarie;
che la
[...]
aveva, nondimeno, continuato ad ostacolare il rapporto tra il padre ed i CP_1
figli ed egli, con ricorso depositato in data 4 agosto 2023, aveva chiesto al
Tribunale di Messina che la stessa fosse ammonita e fossero emessi nei suoi confronti di necessari provvedimenti sanzionatori e condannatori;
che in seno a tale procedimento erano state deferite indagini sociali e psicologiche ed alle udienze del 18.09.2023 e del 06.05.2024 le parti avevano raggiunto un accordo per la revisione dei patti della separazione, che prevedeva un ampliamento dei tempi di permanenza dei figli con il padre;
che la dopo un primo periodo di CP_1
collaborazione aveva, però, ripreso a tenere un comportamento omissivo, rifiutando in diverse occasioni di consentire ai figli di stare con il padre nei giorni stabiliti;
che egli aveva, pertanto, presentato nuovo ricorso iscritto al n. 2980/24
R.G. per il quale era stata fissata l'udienza del 20.01.2025; che i figli avevano il desiderio di stare più tempo con il padre, ma vivevano nel terrore di potere incontrare, quando uscivano con il padre, la madre o qualche amico di famiglia;
2 tutto ciò premesso, chiedeva che fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, che fosse disposto l'affidamento paritetico dei figli minori, con tempi di permanenza di quindici giorni consecutivi con ciascun genitore;
chiedeva, altresì, che fosse revocato l'assegno posto a suo carico per il mantenimento dei figli, tenuto conto dell'affidamento paritetico e delle equivalenti condizioni economiche delle parti e che fosse stabilito che ciascun genitore doveva provvedere alle spese straordinarie individuate sulla base delle Linee
Guida del CNF nella misura del 50 % ciascuno.
Il ricorso veniva trasmesso al Pubblico Ministero che rendeva il proprio parere in data 21.01.2025.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata l'11.03.2025 si costituiva tempestivamente la quale aderiva alla domanda di CP_1
divorzio, ma riteneva che fossero insussistenti i presupposti per modificare le statuizioni vigenti relative all'affidamento ed al mantenimento della prole e sottolineava che quanto chiesto da controparte rischiava di incidere negativamente sulla vita e la serenità dei figli. Osservava che le modalità di affidamento ed i tempi di permanenza dei figli con il padre erano stati stabiliti meno di un anno prima, nel maggio 2024, con sentenza n. 1244/2024 pubblicata il 16.05.2024, su accordo delle parti, e la richiesta di collocamento paritetico era priva di qualsiasi presupposto, oltre che contraria alla volontà dei minori, avendo come unica finalità quella di sollevare il dall'obbligo di mantenimento dei figli. Parte_1
Rilevava, poi, che era stato il a non osservare ripetutamente i patti Parte_1
raggiunti, ad esempio non comunicando mai i propri turni di lavoro, non rimborsando le spese straordinarie ed alimentando la conflittualità con la deducente. Negava, quindi, di essersi resa responsabile delle inadempienze indicate dalla controparte ed evidenziava, in ogni caso, che le domande formulate nel presente giudizio apparivano inammissibili anche per il fatto che erano identiche a quelle proposte in separato giudizio ex art. 473 bis. 39 c.p.c. avente il
3 numero 333/2024, pendente davanti a questo Tribunale. Lamentava, infine, che il cercava di strumentalizzare i figli per motivi di astio con l'altro Parte_1
genitore. Chiedeva, pertanto, che fossero integralmente confermate le statuizioni vigenti relative all'affidamento ed al mantenimento della prole.si costituiva e
, il quale CP_1
All'udienza del 15.04.2025 fissata ai sensi dell'art. 473 bis .21 c.p.c. il
Giudice delegato esperiva il tentativo di conciliazione. In tale sede le parti raggiungevano un accordo con il quale apportavano delle modifiche alle disposizioni vigenti con riferimento alla disciplina dei tempi di permanenza dei figli con il padre;
in particolare, le parti stabilivano, ferme restando per il resto, le statuizioni vigenti, quanto segue: “1) il si impegna a comunicare i Parte_1
propri turni di lavoro entro cinque giorni dalla data cui gli vengono assegnati;
unitamente ai turni di lavoro il indicherà i giorni nei quali, in base ai Parte_1
turni, di impegna a prelevare i figli da scuola e tenerli con sé; in detti giorni il farà pranzare con sé i figli, li condurrà se necessario a svolgere le Parte_1
attività extrascolastiche, li farà cenare;
alle ore 20,00 la madre li preleverà a casa dell'altro genitore e li ricondurrà a casa propria;
2) con riferimento alle ferie estive le parti dovranno comunicarsi entro il mese di aprile, reciprocamente, le richieste di ferie che intendono formulare ed entro il 31 maggio di ogni anno, dovranno concordare i periodi di permanenza dei minori con uno o con l'altro genitore, sulla base delle ferie che in concreto saranno concesse;
le parti si impegnano a chiedere le ferie in modo da consentire che i minori possano stare con l'altro genitore per un periodo di almeno venti giorni;
3) le parti si impegnano ad abbandonare l'altro giudizio avente analogo oggetto pendente davanti a questo Tribunale, dott. Simona
MONFORTE avente il numero 333/2024 R.G.”.
I procuratori delle parti chiedevano, quindi, che fosse pronunciato il divorzio con il recepimento degli accordi raggiunti dalle parti in udienza ed il
Giudice delegato riservava di riferire al collegio per la decisione.
4 Ritiene il Collegio che la domanda proposta dal ricorrente, diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da lui contratto con meriti accoglimento. CP_1
Come è noto, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) legge n. 898/70, così come modificato dalla legge 55/2015 e successivamente dal D. Lgs. 149/2022, presupposto per la procedibilità della domanda di divorzio è che i coniugi abbiano già conseguito lo "status" di separati, il che, nell'ipotesi della separazione giudiziale, si realizza con il passaggio in giudicato della sentenza che contiene la pronuncia della separazione, mentre nella ipotesi della separazione consensuale è sufficiente l'emissione del decreto di omologa degli accordi di separazione, e che lo stato di separazione dei coniugi duri da un anno nel caso di separazione giudiziale o da sei mesi in caso di separazione consensuale e sia ininterrotto sin dall'udienza presidenziale nella quale il presidente del Tribunale, preso atto della impossibilità di una riconciliazione, abbia autorizzato i coniugi stessi a vivere separati.
Orbene, nel caso in esame è documentalmente provato che tra i coniugi è intervenuta separazione personale consensuale omologata dal Tribunale di
Messina con decreto n. 120/2023 emesso il 06.06.2023 e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per la procedibilità dell'azione. Il ricorrente ha, poi, dichiarato di non essersi riconciliato con la moglie dopo la separazione e, in ogni caso, va sottolineato che nei giudizi di divorzio, l'eccezione di sopravvenuta riconciliazione costituisce una eccezione “propria” che deve essere proposta ad istanza di parte (Cass. civ. 19/11/2010 n. 23510). Di fronte alle suddette risultanze processuali e stante che la comunione di vita materiale e spirituale fra i coniugi in questione non ha più nessuna possibilità di essere ricostituita, per non avere gli stessi manifestato alcuna intenzione in tal senso, la domanda va accolta e va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio
5 concordatario contratto a Messina il 06.06.2009 con atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Messina al n. 175, parte II, Serie A anno 2009.
Quanto ai provvedimenti relativi alla prole la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la revisione dei provvedimenti vigenti può essere effettuata solo nel caso in cui intervengano circostanze che giustifichino una modifica delle precedenti statuizioni, atteso che la disposizione normativa contenuta nell'art. 337 quinquies c.c., benché stabilisca che essa è ammessa “in ogni tempo”, non incide sui presupposti della revisione e l'esistenza di circostanze nuove costituisce, per principio generale, condizione implicita ma necessaria per procedere alla modifica delle statuizioni vigenti (Cass. civ. 08.05.2013 n. 10720).
Nella fattispecie in esame le parti hanno convenuto sula necessità di modificare i tempi di permanenza dei figli minori con il padre, raggiungendo sul punto un accordo, che va recepito. D'altronde, in caso di accordo delle parti, il
Tribunale esercita solo un potere di controllo di legittimità e di merito in ordine alla esistenza ed alla valida manifestazione del consenso, alla compatibilità delle condizioni contenute nell'accordo con i principi di ordine pubblico ed alla conformità degli accordi raggiunti all'interesse della prole minore, alla luce del disposto normativo di cui all'art. 337 ter c.c comma secondo, c.c. (“Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Nel caso in esame tale verifica consente, allora, di affermare che non vi siano motivi ostativi al recepimento delle condizioni indicate dalle parti e sopra testualmente riportate.
Appare equo, in considerazione della natura della causa e delle ragioni della decisione, che non consentono di configurare una soccombenza, compensare interamente tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario
6 in data 03.12.2024, sentiti i procuratori dele parti, acquisito il parere del Pubblico
Ministero, provvede come segue:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto nel Comune di Messina il 06.06.2009 con atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Messina al n. 175, parte
II, Serie A anno 2009, tra nato a [...] il Parte_1
30.08.1971 e nata a [...] l'[...]; CP_1
2) modifica la disciplina dei tempi di permanenza dei figli minori con il padre alle condizioni concordate dalle parti all'udienza del 15.04.2025 e trascritte in parte motiva;
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali;
4) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Messina di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria;
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 15/04/2025.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
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