TRIB
Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 28/11/2025, n. 609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 609 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i P a r m a
S e z i o n e P r i m a C i v i l e
in persona dei magistrati dott. Simone Medioli Devoto Presidente dott.ssa Marta Vassallo Componente dott. Andrea Fiaschi Relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Visto il ricorso presentato dal signor , nato a [...] il Parte_1
17 gennaio 1956, residente in Traversetolo (PR), località Mamiano, via Leo- nardo Da Vinci n. 46/B, rappresentato e difeso dall'avv. Sergio Andrea Ghi- retti del Foro di Parma, in virtù di procura allegata all'istanza medesima, eletti- vamente domiciliato presso lo studio dello stesso sito in Parma, borgo Santa
Brigida n. 1, diretto ad ottenere l'azione di:
, nato a [...] il [...], Controparte_1 residente in [...], località Mamiano, via Leonardo Da Vinci n.
46/B;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Considerato che all'udienza del 15 ottobre 2025 sono stati manifestati i con- sensi e gli assensi all'adozione da parte dell'adottante e dell'adottando, della madre dell'adottando e coniuge dell'adottante signora , non- Parte_2 ché dei figli maggiorenni dell'adottante , Persona_1 Per_2
e
[...] Per_3
pagina 1 di 3 rilevato che l'adottante come previsto dall'art. 291 cod. civ., ha compiuto i trentacinque anni e supera di diciotto anni l'età di colui che intende adottare, mentre per quanto concerne il requisito dell'assenza di discendenti legittimi, occorre ricordare che, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n.
557 del 19 maggio 1988, il divieto posto dalla disposizione richiamata non è più assoluto e viene meno quando i discendenti maggiorenni siano consen- zienti, come nel caso di specie;
considerato che
l'adottante ha contratto matrimonio con rito civile nel Comu- ne di Traversetolo il 12 gennaio 2002 con la madre dell'adottando, sig.ra Pt_2 già divorziata da (padre biologico dell'adottando),
[...] Persona_4 quest'ultimo deceduto in data 5 luglio 2011;
considerato che
, come esposto nel ricorso introduttivo e confermato anche nel corso dell'udienza, tra adottante e adottando si è instaurato da tempo (ossia fin dall'inizio della convivenza intrapresa dal signor con la signo- Parte_1 ra un forte legame affettivo equiparabile a quello tra padre e fi- Parte_2 glio, caratterizzato dal fatto l'adottante ha seguito e accompagnato la crescita del ragazzo nel percorso scolastico e lavorativo, sostenendolo economicamen- te, ma anche soprattutto affettivamente, in ciò ricambiato dal giovane;
rilevato che l'adozione in oggetto rappresenta il suggello formale di un forte legame affettivo costruito negli anni tra l'adottando, rimasto privo di relazione di convivenza con il padre biologico fin dalla sua separazione dalla madre, e l'adottante, riconosciuto, da più di venticinque anni, quale sua figura di riferi- mento familiare, alla stregua di quella propria genitoriale, anche perché padre Per della sorella e del fratello unilaterali ed Per_2 rilevato che, come ricordato anche di recente dalla Corte Costituzionale (sent.
N. 5-2024), l'istituto dell'adozione di maggiorenni, confermando sovente l'effettiva e definitiva coincidenza tra situazione di fatto e status, può essere uti- lizzato per formalizzare legami affettivo-solidaristici, consolidatisi nel tempo e preesistenti al riconoscimento giuridico, che, come nel caso di specie, risultano pagina 2 di 3 rappresentativi dell'identità dell'individuo; visto il parere favorevole reso dal Pubblico Ministero il 16 ottobre 2025;
considerato che
dalle informazioni assunte tramite la Legione dei Carabinieri
“Emilia Romagna” Stazione di Traversetolo (PR), pervenute in Cancelleria
Volontaria Giurisdizione tramite PEC in data 18 novembre 2025 non emergo- no elementi tali da poter pregiudicare la buona condotta morale o la fama del richiedente;
ritenuto pertanto che siano state adempiute tutte le condizioni stabilite dalla legge per farsi luogo all'adozione indicata in epigrafe e che non sussistono cau- se impeditive o anche semplicemente ostative all'emanazione del provvedi- mento di adozione;
P.Q.M.
Visti gli artt. 291, 296, 297, 299, 311, 312, 313, Codice Civile:
DICHIARA farsi luogo all'adozione di , nato a [...]- Controparte_1 lia (RE) il 13 gennaio 1994, residente in Traversetolo (PR), località Mamiano, via Leonardo Da Vinci n. 46/B da parte di , nato a Parte_1
Parma il 17 gennaio 1956, residente in Traversetolo (PR), località Mamiano, via Leonardo Da Vinci n. 46/B.
DISPONE che l'adottato assuma il cognome dell'adottante anteponendolo al pro- Pt_1 prio sì che il nuovo cognome sia Persona_5
Così deciso in Parma nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in da- ta 28/11/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE dott. Andrea Fiaschi
IL PRESIDENTE dott. Simone Medioli Devoto
pagina 3 di 3
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i P a r m a
S e z i o n e P r i m a C i v i l e
in persona dei magistrati dott. Simone Medioli Devoto Presidente dott.ssa Marta Vassallo Componente dott. Andrea Fiaschi Relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Visto il ricorso presentato dal signor , nato a [...] il Parte_1
17 gennaio 1956, residente in Traversetolo (PR), località Mamiano, via Leo- nardo Da Vinci n. 46/B, rappresentato e difeso dall'avv. Sergio Andrea Ghi- retti del Foro di Parma, in virtù di procura allegata all'istanza medesima, eletti- vamente domiciliato presso lo studio dello stesso sito in Parma, borgo Santa
Brigida n. 1, diretto ad ottenere l'azione di:
, nato a [...] il [...], Controparte_1 residente in [...], località Mamiano, via Leonardo Da Vinci n.
46/B;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Considerato che all'udienza del 15 ottobre 2025 sono stati manifestati i con- sensi e gli assensi all'adozione da parte dell'adottante e dell'adottando, della madre dell'adottando e coniuge dell'adottante signora , non- Parte_2 ché dei figli maggiorenni dell'adottante , Persona_1 Per_2
e
[...] Per_3
pagina 1 di 3 rilevato che l'adottante come previsto dall'art. 291 cod. civ., ha compiuto i trentacinque anni e supera di diciotto anni l'età di colui che intende adottare, mentre per quanto concerne il requisito dell'assenza di discendenti legittimi, occorre ricordare che, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n.
557 del 19 maggio 1988, il divieto posto dalla disposizione richiamata non è più assoluto e viene meno quando i discendenti maggiorenni siano consen- zienti, come nel caso di specie;
considerato che
l'adottante ha contratto matrimonio con rito civile nel Comu- ne di Traversetolo il 12 gennaio 2002 con la madre dell'adottando, sig.ra Pt_2 già divorziata da (padre biologico dell'adottando),
[...] Persona_4 quest'ultimo deceduto in data 5 luglio 2011;
considerato che
, come esposto nel ricorso introduttivo e confermato anche nel corso dell'udienza, tra adottante e adottando si è instaurato da tempo (ossia fin dall'inizio della convivenza intrapresa dal signor con la signo- Parte_1 ra un forte legame affettivo equiparabile a quello tra padre e fi- Parte_2 glio, caratterizzato dal fatto l'adottante ha seguito e accompagnato la crescita del ragazzo nel percorso scolastico e lavorativo, sostenendolo economicamen- te, ma anche soprattutto affettivamente, in ciò ricambiato dal giovane;
rilevato che l'adozione in oggetto rappresenta il suggello formale di un forte legame affettivo costruito negli anni tra l'adottando, rimasto privo di relazione di convivenza con il padre biologico fin dalla sua separazione dalla madre, e l'adottante, riconosciuto, da più di venticinque anni, quale sua figura di riferi- mento familiare, alla stregua di quella propria genitoriale, anche perché padre Per della sorella e del fratello unilaterali ed Per_2 rilevato che, come ricordato anche di recente dalla Corte Costituzionale (sent.
N. 5-2024), l'istituto dell'adozione di maggiorenni, confermando sovente l'effettiva e definitiva coincidenza tra situazione di fatto e status, può essere uti- lizzato per formalizzare legami affettivo-solidaristici, consolidatisi nel tempo e preesistenti al riconoscimento giuridico, che, come nel caso di specie, risultano pagina 2 di 3 rappresentativi dell'identità dell'individuo; visto il parere favorevole reso dal Pubblico Ministero il 16 ottobre 2025;
considerato che
dalle informazioni assunte tramite la Legione dei Carabinieri
“Emilia Romagna” Stazione di Traversetolo (PR), pervenute in Cancelleria
Volontaria Giurisdizione tramite PEC in data 18 novembre 2025 non emergo- no elementi tali da poter pregiudicare la buona condotta morale o la fama del richiedente;
ritenuto pertanto che siano state adempiute tutte le condizioni stabilite dalla legge per farsi luogo all'adozione indicata in epigrafe e che non sussistono cau- se impeditive o anche semplicemente ostative all'emanazione del provvedi- mento di adozione;
P.Q.M.
Visti gli artt. 291, 296, 297, 299, 311, 312, 313, Codice Civile:
DICHIARA farsi luogo all'adozione di , nato a [...]- Controparte_1 lia (RE) il 13 gennaio 1994, residente in Traversetolo (PR), località Mamiano, via Leonardo Da Vinci n. 46/B da parte di , nato a Parte_1
Parma il 17 gennaio 1956, residente in Traversetolo (PR), località Mamiano, via Leonardo Da Vinci n. 46/B.
DISPONE che l'adottato assuma il cognome dell'adottante anteponendolo al pro- Pt_1 prio sì che il nuovo cognome sia Persona_5
Così deciso in Parma nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in da- ta 28/11/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE dott. Andrea Fiaschi
IL PRESIDENTE dott. Simone Medioli Devoto
pagina 3 di 3