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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 01/04/2025, n. 1152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1152 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1218/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice Monocratico, dott.ssa Marina Cavallo, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1218/2019 R.G.
e vertente
T R A
rappresentato e difeso dall'avv. F. Lorusso ed elettivamente domiciliato presso il suo Parte_1
studio in Bari, Via Principe Amedeo, 234
opponente
C O N
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. L. Losito ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Mola di
Bari, Via E. Toti, 25
opposta
NONCHé
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata da Controparte_2 CP_3
rappresentata e difesa dall'avv. S. Giammaria ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
[...]
Bari; Via Garruba, 57
pagina 1 di 7 opposta
NONCHé
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. A. Controparte_4
Nencha ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bari, Via della Costituente, 19/E
opposta
NONCHé
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_5
opposta contumace
Oggetto: opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi
Conclusioni: come da note di trattazione scritta redatte in sostituzione dell'udienza dell'11.9.2024
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 26.10.2016 introduceva il giudizio di merito a seguito Parte_1 dell'opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi proposta dinanzi al G.E. nell'ambito della procedura n. 658/16 all'esito della quale era stata rigettata l'istanza di sospensione dell'esecuzione immobiliare intrapresa nei suoi confronti dalla società , ed Controparte_1
a cui era stata riunita la procedura esecutiva immobiliare n. 870/17 promossa ai suoi danni dalla società
e, nell'ambito della quale, erano intervenuti gli ulteriori creditori CP_4 Controparte_5
e sosteneva l'inesistenza,
[...] Controparte_6
l'invalidità e l'illegittimità degli assegni bancari posti a fondamento dell'esecuzione da parte della società e, in particolare, dell'assegno n. 1058964196-04 di €17.257,00 e Controparte_1 dell'assegno n. 1058964199-07 di €13.508,00 in quanto privi del luogo di emissione e contestando, per i suddetti assegni e per quello recante il n. 1058964191-12 di € 10.093,39 l'apocrifia delle sottoscrizioni apposte, in relazione alle quali proponeva querela di falso;
assumeva, in relazione alla procedura n. 870/17, l'inefficacia del pignoramento per violazione della previsione di cui all'art. 557
c.p.c. essendo intervenute tardivamente l'iscrizione a ruolo, il deposito dell'atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto nonché per violazione della previsione di cui all'art. 567 c.p.c. avendo il creditore omesso il deposito della documentazione ipocatastale necessaria.
Proponeva altresì querela di falso in relazione ai titoli azionati dalla società in quanto CP_4 recanti sottoscrizioni non riferibili al debitore esecutato;
sosteneva l'usurarietà dei mutui del 7.12.2011
e del 22.11.2007 di cui all'intervento della società nonché la Controparte_6
pagina 2 di 7 violazione della previsione di cui all'art. 117 T.U.B.; contestava inoltre il credito di cui all'intervento dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione in quanto non provato.
Concludeva chiedendo la declaratoria di improcedibilità e/o inefficacia e/o illegittimità della procedura esecutiva dell'opposizione proposta;
di accertare e dichiarare non dovuti gli interessi maturati e maturandi sui mutui indicati, con conseguente decurtazione della debitoria;
di accertare e dichiarare la nullità della clausola di interessi dei contratti di mutuo concessi;
di accertare e dichiarare l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 40 TUB per la declaratoria di decadenza dal beneficio del termine nonché di accertare e dichiarare l'insussistenza quanto meno parziale del debito degli attori, dovendo i contratti ritenersi a titolo gratuito ex art. 1815 secondo comma c.c., con conseguente nullità della clausola relativa alla pattuizione di interessi usurari, con ripetizione di quanto corrisposto per interessi, dichiarando altresì la compensazione tra le somme pagate non dovute ed il capitale residuo, ex art. 1241 c.c.; di accertare e dichiarare la violazione dell'art. 117 TUB con ogni conseguenza di legge;
di accertare e dichiarare la illegittimità ed invalidità del credito asseritamente vantato da
[...]
. Con vittoria di spese e competenze del giudizio. Controparte_5
Con comparsa di risposa depositata in data 28.4.2020 si costituiva la società Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentando, come il
[...]
debitore esecutato, pur avendo proposto opposizione a decreto ingiuntivo ed opposizione al precetto notificatogli sulla base degli assegni indicati, non aveva, negli altri giudizi, mai disconosciuto la firma apposta in calce agli stessi;
sosteneva l'inammissibilità della querela di falso proposta in ragione delle censure svolte;
eccepiva, altresì, l'inammissibilità dell'opposizione proposta ex art. 615 c. 2 c.p.c. in quanto intervenuta successivamente al momento in cui era stata disposta la vendita ex art. 569 c.p.c.
Concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione con il favore delle spese di lite e la condanna dell'opponente al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.
Con comparsa di risposta depositata l'1.4.2019 si costituivano rappresentata da Controparte_7
e in persona dei legali rappresentanti pro tempore, i quali Controparte_8 CP_9 eccepivano l'inammissibilità dell'opposizione, in quanto proposta oltre il termine di sbarramento costituito dall'udienza ex art. 569 c.p.c. nonché in ragione della novità delle censure proposte rispetto a quanto rappresentato in sede cautelare dinanzi al G.E.; deducevano l'infondatezza delle doglianze mosse in relazione ai contratti di mutuo non potendosi ravvisare l'usurarietà contestata.
Concludevano chiedendo la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione proposta e, nel merito, il rigetto della medesima.
Con comparsa di risposta depositata il 29.3.2019 si costituiva la società in persona Controparte_4
del legale rappresentante pro tempore, rappresentando come il debitore esecutato avesse proposto una pagina 3 di 7 ulteriore opposizione (proc. 658/16 sub 2) in cui aveva censurato il credito azionato dalla società
[...]
che la fase dinanzi al G.E. si era conclusa con il rigetto dell'istanza di sospensione proposta CP_4
e, nel termine concesso dal G.E., non era stato introdotto il giudizio di merito, con conseguente inammissibilità delle censure svolte essendo intervenuto, sulle medesime, il giudicato.
Concludevano chiedendo il rigetto dell'opposizione e, in via riconvenzionale, di accertare e dichiarare l'esistenza del debito di nei suoi confronti nella misura di € 5.325,30, oltre interessi di Parte_1 mora dalle singole scadenze al soddisfo, con condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite ed al risarcimento del danno dovuto ex art. 96 c.p.c.
Con comparsa depositata ex art. 111 c.p.c. si costituiva , in sostituzione di Controparte_6 CP_9
riportandosi alle difese già svolte.
[...]
Con comparsa depositata in data 9.6.2023 si costituiva la società rappresentata da Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, avendo acquistato per cessione da Controparte_3 ex art. 58 T.U.B. il credito azionato chiedendo il rigetto dell'opposizione, con il Controparte_7
favore delle spese di lite.
Ritenuta la causa sufficientemente istruita sulla base della documentazione depositata, la causa veniva rinviata all'udienza dell'11.9.2024 per la precisazione delle conclusioni e quindi trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Va preliminarmente dichiarata la contumacia dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione che non risulta costituita nonostante la regolare notifica dell'atto introduttivo.
Con l'atto introduttivo del presente giudizio ha proposto opposizione all'esecuzione ex Parte_1 art. 615 c. 2 c.p.c. contestando la validità dei titoli esecutivi posti a fondamento dell'esecuzione intrapresa dalla società e dal creditore la legittimità dei mutui Controparte_1 CP_4 conclusi con la società nonché l'esistenza dei crediti vantati Controparte_6 dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Ha inoltre proposto censure ex art. 617 c. 2 c.p.c. in relazione alla validità del pignoramento notificato dalla società posto a fondamento della procedura n. 870/17, riunita alla procedura n. CP_4
658/16.
Va preliminarmente chiarito che la circostanza che la procedura esecutiva n. 658/16 sia stata definita non costituisce motivo per ritenere che sia venuto meno l'interesse ad una pronuncia giudiziale nell'ambito del presente procedimento di opposizione.
Come chiarito di recente dalla Suprema Corte, “la circostanza che la procedura esecutiva sia giunta al suo esito naturale, con la distribuzione finale del ricavato, non significa affatto che da ciò debba necessariamente derivare la cessazione della materia del contendere, né la sopravvenuta carenza pagina 4 di 7 d'interesse, con riguardo alle parentesi di cognizione che si siano già innestate nel processo esecutivo”; difatti, “posta l'irretrattabilità della distribuzione non opposta (o, se opposta ex art. 512 c.p.c., con opposizione definita con sentenza passata in giudicato), con conseguente intangibilità dei pagamenti eseguiti ai creditori concorrenti”, risulta “evidente che la parte che, per qualsivoglia ragione, abbia spiegato nel corso della procedura esecutiva un'azione (opposizione all'esecuzione e/o agli atti esecutivi ex artt. 615 e 617
c.p.c., reclamo ex art. 630 c.p.c., ecc.) tendente a determinare o l'arresto definitivo della procedura, o quantomeno la necessità di rinnovare uno o più atti del processo (perché in tesi adottati contra legem e tempestivamente opposti), mantiene intatto l'interesse alla decisione, perché solo attraverso la sua esecuzione la parte stessa può anelare alla adeguata tutela della propria posizione soggettiva” (Cass.
1042/25).
Quanto al contestato difetto di legittimazione del creditore , rilevabile ed esaminabile CP_2 anche d'ufficio, deve ritenersi provata la cessione del credito intervenuta, da parte di in Controparte_6 favore di , così come attestato dalle indicazioni contenute nell'avviso di cessione di cui alla CP_2
Gazzetta Ufficiale del 19.4.2022 in relazione ai crediti ceduti, dall'elenco delle posizioni cedute e dalla dichiarazione resa dalla cedente (del 30.10.2023) che indica le posizioni ed i rapporti ceduti facenti capo a Parte_1
In relazione all'opposizione all'esecuzione, deve ravvisarsene l'inammissibilità per tardività essendo stata proposta oltre il termine di sbarramento costituito dall'udienza ex art. 569 c.p.c.
Sotto tale profilo chiaro risulta il disposto dell'art. 615 c. 2 c.p.c., così come modificato dal d.l.
27.6.2015 n. 83 e dal d.l.
3.5.2016 n. 59, che prevede che l'opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552, 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile.
Nel caso di specie i motivi di contestazione non sono fondati su fatti sopravvenuti, avendo l'opponente contestato la validità degli assegni emessi in favore della società e l'apocrifia Controparte_1 della sottoscrizione nonché l'usurarietà dei mutui posti a fondamento dell'intervento proposto da
[...]
e l'esistenza del credito di cui all'intervento dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione. CP_6
Invero al momento della proposizione del ricorso dinanzi al G.E. (deposito del 9.10.2018) era già stata disposta la vendita con provvedimento del 14.3.2018.
Peraltro, con specifico riguardo alle questioni afferenti i mutui ossia i crediti azionati da
[...]
ed oggetto di cessione, si tratta di censure mai proposte dinanzi al G.E. e sottoposte solo CP_6 all'esame del giudice del merito e. come tali, inammissibili.
pagina 5 di 7 Invero nel giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., l'opponente ha veste sostanziale e processuale di attore. Pertanto le eventuali "eccezioni" da lui sollevate per contrastare il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata costituiscono causa petendi della domanda proposta con il ricorso in opposizione e sono soggette al regime sostanziale e processuale della domanda. Ne consegue che l'opponente non può mutare la domanda modificando le eccezioni che ne costituiscono il fondamento, né il giudice può accogliere l'opposizione per motivi che costituiscono un mutamento di quelli espressi nel ricorso introduttivo, ancorché si tratti di eccezioni rilevabili d'ufficio (Cass.
3477/03).
Ed ancora nelle opposizioni esecutive non è ammessa la formulazione di domande nuove, né la deduzione di motivi ulteriori rispetto alle domande avanzate ed ai motivi dedotti nell'atto introduttivo, anche se tali da comportare la caducazione del titolo esecutivo o, comunque, l'insussistenza del diritto del creditore di procedere all'esecuzione forzata (Cass. 9226/22).
Per quanto riguarda la posizione del creditore e la contestazione in ordine alla esistenza e CP_4
validità dei titoli esecutivi posti a fondamento della esecuzione intrapresa, deve rilevarsi che le censure svolte con l'atto introduttivo della fase di merito erano state oggetto di altro ricorso al G.E. (n. 658/16 sub 2) e che, a fronte della decisione assunta in via cautelare, il debitore non ha inteso introdurre il giudizio di merito, con l'effetto che le censure indicate (non prposte nel procedimento n. 658/16 sub 1) devono essere considerate inammissibili.
Da ciò discende anche l'inammissibilità della conseguente domanda proposta da e diretta CP_4 all'accertamento del credito non oggetto di contestazione in questa sede e già portato dai titoli di credito azionati in sede esecutiva.
Dalle considerazioni svolte consegue la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione proposta.
Ciò, tuttavia, non consente di ritenere integrati gli estremi della responsabilità aggravata ex art. 96
c.p.c. non essendo ravvisabile un abuso dello strumento processuale nelle difese articolate né un meglio allegato pregiudizio patito.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del D.M. 147/22 e ss.mm. tenuto conto del valore della controversia (in relazione ai singoli crediti) e dell'attività processuale svolta.
Nulla deve essere disposto in ordine alle spese di lite nei confronti dell' Controparte_5
che non risulta costituita.
[...]
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sulla opposizione proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata da di CP_2 Controparte_3 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, di Controparte_4 Controparte_5
pagina 6 di 7 in persona del legale rappresentante pro tempore, di CP_3 Controparte_10
in persona del legale rappresentante pro tempore, di disattesa ogni contraria istanza ed eccezione,
[...]
così provvede:
1) dichiara l'opposizione inammissibile;
2) condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_11 che si liquidano in € 7.616,00, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, Iva e Cap come per
[...]
legge da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore di parte opposta dichiaratosi anticipatario;
3) condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore di che si liquidano CP_2 in € 4.606,00, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, Iva e Cap come per legge;
4) condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore di che si Controparte_4 liquidano in € 5.077,00, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, Iva e Cap come per legge da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore di parte opposta dichiaratosi anticipatario;
5) nulla per le spese di lite nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Bari, 1.4.2025
Il Giudice
dott.ssa Marina Cavallo
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice Monocratico, dott.ssa Marina Cavallo, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1218/2019 R.G.
e vertente
T R A
rappresentato e difeso dall'avv. F. Lorusso ed elettivamente domiciliato presso il suo Parte_1
studio in Bari, Via Principe Amedeo, 234
opponente
C O N
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. L. Losito ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Mola di
Bari, Via E. Toti, 25
opposta
NONCHé
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata da Controparte_2 CP_3
rappresentata e difesa dall'avv. S. Giammaria ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
[...]
Bari; Via Garruba, 57
pagina 1 di 7 opposta
NONCHé
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. A. Controparte_4
Nencha ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bari, Via della Costituente, 19/E
opposta
NONCHé
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_5
opposta contumace
Oggetto: opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi
Conclusioni: come da note di trattazione scritta redatte in sostituzione dell'udienza dell'11.9.2024
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 26.10.2016 introduceva il giudizio di merito a seguito Parte_1 dell'opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi proposta dinanzi al G.E. nell'ambito della procedura n. 658/16 all'esito della quale era stata rigettata l'istanza di sospensione dell'esecuzione immobiliare intrapresa nei suoi confronti dalla società , ed Controparte_1
a cui era stata riunita la procedura esecutiva immobiliare n. 870/17 promossa ai suoi danni dalla società
e, nell'ambito della quale, erano intervenuti gli ulteriori creditori CP_4 Controparte_5
e sosteneva l'inesistenza,
[...] Controparte_6
l'invalidità e l'illegittimità degli assegni bancari posti a fondamento dell'esecuzione da parte della società e, in particolare, dell'assegno n. 1058964196-04 di €17.257,00 e Controparte_1 dell'assegno n. 1058964199-07 di €13.508,00 in quanto privi del luogo di emissione e contestando, per i suddetti assegni e per quello recante il n. 1058964191-12 di € 10.093,39 l'apocrifia delle sottoscrizioni apposte, in relazione alle quali proponeva querela di falso;
assumeva, in relazione alla procedura n. 870/17, l'inefficacia del pignoramento per violazione della previsione di cui all'art. 557
c.p.c. essendo intervenute tardivamente l'iscrizione a ruolo, il deposito dell'atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto nonché per violazione della previsione di cui all'art. 567 c.p.c. avendo il creditore omesso il deposito della documentazione ipocatastale necessaria.
Proponeva altresì querela di falso in relazione ai titoli azionati dalla società in quanto CP_4 recanti sottoscrizioni non riferibili al debitore esecutato;
sosteneva l'usurarietà dei mutui del 7.12.2011
e del 22.11.2007 di cui all'intervento della società nonché la Controparte_6
pagina 2 di 7 violazione della previsione di cui all'art. 117 T.U.B.; contestava inoltre il credito di cui all'intervento dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione in quanto non provato.
Concludeva chiedendo la declaratoria di improcedibilità e/o inefficacia e/o illegittimità della procedura esecutiva dell'opposizione proposta;
di accertare e dichiarare non dovuti gli interessi maturati e maturandi sui mutui indicati, con conseguente decurtazione della debitoria;
di accertare e dichiarare la nullità della clausola di interessi dei contratti di mutuo concessi;
di accertare e dichiarare l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 40 TUB per la declaratoria di decadenza dal beneficio del termine nonché di accertare e dichiarare l'insussistenza quanto meno parziale del debito degli attori, dovendo i contratti ritenersi a titolo gratuito ex art. 1815 secondo comma c.c., con conseguente nullità della clausola relativa alla pattuizione di interessi usurari, con ripetizione di quanto corrisposto per interessi, dichiarando altresì la compensazione tra le somme pagate non dovute ed il capitale residuo, ex art. 1241 c.c.; di accertare e dichiarare la violazione dell'art. 117 TUB con ogni conseguenza di legge;
di accertare e dichiarare la illegittimità ed invalidità del credito asseritamente vantato da
[...]
. Con vittoria di spese e competenze del giudizio. Controparte_5
Con comparsa di risposa depositata in data 28.4.2020 si costituiva la società Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentando, come il
[...]
debitore esecutato, pur avendo proposto opposizione a decreto ingiuntivo ed opposizione al precetto notificatogli sulla base degli assegni indicati, non aveva, negli altri giudizi, mai disconosciuto la firma apposta in calce agli stessi;
sosteneva l'inammissibilità della querela di falso proposta in ragione delle censure svolte;
eccepiva, altresì, l'inammissibilità dell'opposizione proposta ex art. 615 c. 2 c.p.c. in quanto intervenuta successivamente al momento in cui era stata disposta la vendita ex art. 569 c.p.c.
Concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione con il favore delle spese di lite e la condanna dell'opponente al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.
Con comparsa di risposta depositata l'1.4.2019 si costituivano rappresentata da Controparte_7
e in persona dei legali rappresentanti pro tempore, i quali Controparte_8 CP_9 eccepivano l'inammissibilità dell'opposizione, in quanto proposta oltre il termine di sbarramento costituito dall'udienza ex art. 569 c.p.c. nonché in ragione della novità delle censure proposte rispetto a quanto rappresentato in sede cautelare dinanzi al G.E.; deducevano l'infondatezza delle doglianze mosse in relazione ai contratti di mutuo non potendosi ravvisare l'usurarietà contestata.
Concludevano chiedendo la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione proposta e, nel merito, il rigetto della medesima.
Con comparsa di risposta depositata il 29.3.2019 si costituiva la società in persona Controparte_4
del legale rappresentante pro tempore, rappresentando come il debitore esecutato avesse proposto una pagina 3 di 7 ulteriore opposizione (proc. 658/16 sub 2) in cui aveva censurato il credito azionato dalla società
[...]
che la fase dinanzi al G.E. si era conclusa con il rigetto dell'istanza di sospensione proposta CP_4
e, nel termine concesso dal G.E., non era stato introdotto il giudizio di merito, con conseguente inammissibilità delle censure svolte essendo intervenuto, sulle medesime, il giudicato.
Concludevano chiedendo il rigetto dell'opposizione e, in via riconvenzionale, di accertare e dichiarare l'esistenza del debito di nei suoi confronti nella misura di € 5.325,30, oltre interessi di Parte_1 mora dalle singole scadenze al soddisfo, con condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite ed al risarcimento del danno dovuto ex art. 96 c.p.c.
Con comparsa depositata ex art. 111 c.p.c. si costituiva , in sostituzione di Controparte_6 CP_9
riportandosi alle difese già svolte.
[...]
Con comparsa depositata in data 9.6.2023 si costituiva la società rappresentata da Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, avendo acquistato per cessione da Controparte_3 ex art. 58 T.U.B. il credito azionato chiedendo il rigetto dell'opposizione, con il Controparte_7
favore delle spese di lite.
Ritenuta la causa sufficientemente istruita sulla base della documentazione depositata, la causa veniva rinviata all'udienza dell'11.9.2024 per la precisazione delle conclusioni e quindi trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Va preliminarmente dichiarata la contumacia dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione che non risulta costituita nonostante la regolare notifica dell'atto introduttivo.
Con l'atto introduttivo del presente giudizio ha proposto opposizione all'esecuzione ex Parte_1 art. 615 c. 2 c.p.c. contestando la validità dei titoli esecutivi posti a fondamento dell'esecuzione intrapresa dalla società e dal creditore la legittimità dei mutui Controparte_1 CP_4 conclusi con la società nonché l'esistenza dei crediti vantati Controparte_6 dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Ha inoltre proposto censure ex art. 617 c. 2 c.p.c. in relazione alla validità del pignoramento notificato dalla società posto a fondamento della procedura n. 870/17, riunita alla procedura n. CP_4
658/16.
Va preliminarmente chiarito che la circostanza che la procedura esecutiva n. 658/16 sia stata definita non costituisce motivo per ritenere che sia venuto meno l'interesse ad una pronuncia giudiziale nell'ambito del presente procedimento di opposizione.
Come chiarito di recente dalla Suprema Corte, “la circostanza che la procedura esecutiva sia giunta al suo esito naturale, con la distribuzione finale del ricavato, non significa affatto che da ciò debba necessariamente derivare la cessazione della materia del contendere, né la sopravvenuta carenza pagina 4 di 7 d'interesse, con riguardo alle parentesi di cognizione che si siano già innestate nel processo esecutivo”; difatti, “posta l'irretrattabilità della distribuzione non opposta (o, se opposta ex art. 512 c.p.c., con opposizione definita con sentenza passata in giudicato), con conseguente intangibilità dei pagamenti eseguiti ai creditori concorrenti”, risulta “evidente che la parte che, per qualsivoglia ragione, abbia spiegato nel corso della procedura esecutiva un'azione (opposizione all'esecuzione e/o agli atti esecutivi ex artt. 615 e 617
c.p.c., reclamo ex art. 630 c.p.c., ecc.) tendente a determinare o l'arresto definitivo della procedura, o quantomeno la necessità di rinnovare uno o più atti del processo (perché in tesi adottati contra legem e tempestivamente opposti), mantiene intatto l'interesse alla decisione, perché solo attraverso la sua esecuzione la parte stessa può anelare alla adeguata tutela della propria posizione soggettiva” (Cass.
1042/25).
Quanto al contestato difetto di legittimazione del creditore , rilevabile ed esaminabile CP_2 anche d'ufficio, deve ritenersi provata la cessione del credito intervenuta, da parte di in Controparte_6 favore di , così come attestato dalle indicazioni contenute nell'avviso di cessione di cui alla CP_2
Gazzetta Ufficiale del 19.4.2022 in relazione ai crediti ceduti, dall'elenco delle posizioni cedute e dalla dichiarazione resa dalla cedente (del 30.10.2023) che indica le posizioni ed i rapporti ceduti facenti capo a Parte_1
In relazione all'opposizione all'esecuzione, deve ravvisarsene l'inammissibilità per tardività essendo stata proposta oltre il termine di sbarramento costituito dall'udienza ex art. 569 c.p.c.
Sotto tale profilo chiaro risulta il disposto dell'art. 615 c. 2 c.p.c., così come modificato dal d.l.
27.6.2015 n. 83 e dal d.l.
3.5.2016 n. 59, che prevede che l'opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552, 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile.
Nel caso di specie i motivi di contestazione non sono fondati su fatti sopravvenuti, avendo l'opponente contestato la validità degli assegni emessi in favore della società e l'apocrifia Controparte_1 della sottoscrizione nonché l'usurarietà dei mutui posti a fondamento dell'intervento proposto da
[...]
e l'esistenza del credito di cui all'intervento dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione. CP_6
Invero al momento della proposizione del ricorso dinanzi al G.E. (deposito del 9.10.2018) era già stata disposta la vendita con provvedimento del 14.3.2018.
Peraltro, con specifico riguardo alle questioni afferenti i mutui ossia i crediti azionati da
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ed oggetto di cessione, si tratta di censure mai proposte dinanzi al G.E. e sottoposte solo CP_6 all'esame del giudice del merito e. come tali, inammissibili.
pagina 5 di 7 Invero nel giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., l'opponente ha veste sostanziale e processuale di attore. Pertanto le eventuali "eccezioni" da lui sollevate per contrastare il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata costituiscono causa petendi della domanda proposta con il ricorso in opposizione e sono soggette al regime sostanziale e processuale della domanda. Ne consegue che l'opponente non può mutare la domanda modificando le eccezioni che ne costituiscono il fondamento, né il giudice può accogliere l'opposizione per motivi che costituiscono un mutamento di quelli espressi nel ricorso introduttivo, ancorché si tratti di eccezioni rilevabili d'ufficio (Cass.
3477/03).
Ed ancora nelle opposizioni esecutive non è ammessa la formulazione di domande nuove, né la deduzione di motivi ulteriori rispetto alle domande avanzate ed ai motivi dedotti nell'atto introduttivo, anche se tali da comportare la caducazione del titolo esecutivo o, comunque, l'insussistenza del diritto del creditore di procedere all'esecuzione forzata (Cass. 9226/22).
Per quanto riguarda la posizione del creditore e la contestazione in ordine alla esistenza e CP_4
validità dei titoli esecutivi posti a fondamento della esecuzione intrapresa, deve rilevarsi che le censure svolte con l'atto introduttivo della fase di merito erano state oggetto di altro ricorso al G.E. (n. 658/16 sub 2) e che, a fronte della decisione assunta in via cautelare, il debitore non ha inteso introdurre il giudizio di merito, con l'effetto che le censure indicate (non prposte nel procedimento n. 658/16 sub 1) devono essere considerate inammissibili.
Da ciò discende anche l'inammissibilità della conseguente domanda proposta da e diretta CP_4 all'accertamento del credito non oggetto di contestazione in questa sede e già portato dai titoli di credito azionati in sede esecutiva.
Dalle considerazioni svolte consegue la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione proposta.
Ciò, tuttavia, non consente di ritenere integrati gli estremi della responsabilità aggravata ex art. 96
c.p.c. non essendo ravvisabile un abuso dello strumento processuale nelle difese articolate né un meglio allegato pregiudizio patito.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del D.M. 147/22 e ss.mm. tenuto conto del valore della controversia (in relazione ai singoli crediti) e dell'attività processuale svolta.
Nulla deve essere disposto in ordine alle spese di lite nei confronti dell' Controparte_5
che non risulta costituita.
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P.Q.M.
definitivamente pronunziando sulla opposizione proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata da di CP_2 Controparte_3 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, di Controparte_4 Controparte_5
pagina 6 di 7 in persona del legale rappresentante pro tempore, di CP_3 Controparte_10
in persona del legale rappresentante pro tempore, di disattesa ogni contraria istanza ed eccezione,
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così provvede:
1) dichiara l'opposizione inammissibile;
2) condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_11 che si liquidano in € 7.616,00, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, Iva e Cap come per
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legge da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore di parte opposta dichiaratosi anticipatario;
3) condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore di che si liquidano CP_2 in € 4.606,00, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, Iva e Cap come per legge;
4) condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore di che si Controparte_4 liquidano in € 5.077,00, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, Iva e Cap come per legge da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore di parte opposta dichiaratosi anticipatario;
5) nulla per le spese di lite nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Bari, 1.4.2025
Il Giudice
dott.ssa Marina Cavallo
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