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Sentenza 9 aprile 2024
Sentenza 9 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 09/04/2024, n. 1443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1443 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2024 |
Testo completo
ALLEGATO AL VERBALE DI UDIENZA DEL 09.04.2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
III SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Antonia Schiattarella, sentita la discussione orale ordinata alle parti ex art. 281 sexies c.p.c., ha reso la seguente
SENTENZA mediante lettura della seguente esposizione delle ragioni della decisione in fatto ed in diritto e del seguente dispositivo nel procedimento civile iscritto al numero
5539/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 1639/2020 del Giudice di Pace di Carinola pubblicata in data
22.12.2020 : risarcimento del danno da circolazione stradale.
TRA in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Simonelli in virtù di procura speciale in calce all'atto di citazione in appello ed elettivamente domiciliata in Via Roma n. 52 –
81030 Teverola (CE);
- Parte appellante
E
, e rappresentati e difesi in virtù di CP_1 Controparte_2 CP_3
procura a margine degli atti introduttivi di primo grado, dall'avv. Cristofaro Diana ed elettivamente domiciliati in San Cipriano d'Aversa (CE) alla Via F. Serao, n. 53;
- Parte appellata
NONCHE'
, residente in [...] CP_4
- Parte appellata contumace FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, il sig. , conveniva in giudizio il sig. CP_1 CP_4
nonché la dinanzi all'Ufficio del Giudice di Pace di
[...] Controparte_5
Carinola, per ottenere la declaratoria di condanna al risarcimento dei danni materiali riportati dall'autovettura Audi A4 targata EN853JE di proprietà dello stesso, nell'incidente stradale verificatosi il giorno 04.01.2016 verso le ore 20:15 lungo la
S.P. Falciano/Mondragone, da addebitarsi alla esclusiva responsabilità del conducente.
Parte istante nel descrivere la dinamica del sinistro affermava che l'autovettura Fiat
Panda targata DS574JY di proprietà del sig. , assicurata con la CP_4
uscendo da un'area privata posta a destra, senza rispettare il Controparte_5
segnale di stop ivi esistente, urtava con la propria parte anteriore la parte laterale destra dell'autovettura Audi A4 targata EN853JE di proprietà del sig. . CP_1
Quest'ultima a causa dell'urto subito invadeva la corsia opposta percorsa dall'autovettura Alfa Romeo Giulietta targata ET899JV, di proprietà del sig.
[...]
, urtandola con la propria parte anteriore sinistra nella parte anteriore CP_2
sinistra.
Si costituiva in giudizio il sig. , proprietario dell'autovettura Alfa Controparte_2
Romeo Giulietta targata ET899JV, spiegando intervento volontario autonomo per il risarcimento dei danni riportati dalla detta autovettura nei confronti del sig. CP_4
e della a seguito del sinistro del 04.01.2016 e, previa
[...] Controparte_5
autorizzazione, notificava atto di intervento al convenuto . CP_4
Si costituiva, altresì, la sig.ra conducente dell'autovettura Alfa CP_3
Romeo Giulietta targata ET899JV, di proprietà del sig. spiegando Controparte_2
intervento volontario autonomo per ottenere il risarcimento delle lesioni personali subite nei confronti del sig. e della a seguito CP_4 Controparte_5
del sinistro del 04.01.2016 e, previa autorizzazione, notificava atto di intervento al convenuto . CP_4
Si costituiva inoltre in giudizio la la quale eccepiva Controparte_5 l'infondatezza in fatto ed in diritto delle domande chiedendone il rigetto.
Ammessi ed espletati i mezzi istruttori mediante prova testimoniale, CTU tecnica e la CTU medico-legale all'udienza del 10.12.2020 venivano precisate le conclusioni e la causa introitata a sentenza.
Il sig. non si costituiva in giudizio. CP_4
Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dai sig.ri
, e con sentenza n°1639/2020, CP_1 Controparte_2 CP_3
dichiarava la responsabilità esclusiva del conducente dell'autovettura Fiat Panda targata DS574JY di proprietà del sig. nella causazione del sinistro del CP_4
04.01.2016, condannando i convenuti in solido al pagamento in favore del sig. CP_1
della somma di euro 6.632,14 a titolo di risarcimento dei danni riportati
[...]
dall'autovettura Audi A4 targata EN853JE, in favore del sig. della Controparte_2
somma di euro 4.918,74 a titolo di risarcimento dei danni riportati dall'autovettura
Alfa Romeo Giulietta targata ET899JV ed in favore della sig.ra della CP_3
somma di euro 8.116,91 a titolo di risarcimento delle lesioni personali subite, ponendo definitivamente a carico dei predetti convenuti, le spese di CTU tecnica e medico-legale.
Con atto di appello tempestivamente notificato e seguito da tempestiva costituzione in giudizio la impugnava la sentenza n. 1639/2020 Controparte_5
chiedendone l'integrale riforma.
Parte appellante si doleva, in primis, delle conclusioni delle consulenze espletate: in particolare, in merito a quella tecnica rilevava che il CTU non rispondeva alle osservazioni del CTP in modo esaustivo in quanto indicava la sola mera ubicazione dei danni visibili e anche di quelli non visibili.
Non avendo visionato i veicoli danneggiati e non essendo a conoscenza del fatto che le riparazioni fossero state o meno state effettuate, il CTU si sarebbe dovuto limitare a quantificare i danni emersi dal solo reperto fotografico.
Per quanto riguarda la consulenza medico-legale, parte appellante manifestava il dissenso rispetto a quanto affermato dal CTU ritenendo la lesività non produttiva di postumi permanenti per assenza dei criteri previsti dall'art 139 del CDA per riconoscere postumi a carattere permanente.
La pertanto, lamentava preliminarmente il vizio di ultra Controparte_5
petizione in pronuncia, avendo il giudice riconosciuto un danno superiore rispetto a quello richiesto da parte istante che si limitava a domandare un danno contenuto nei limiti di 5.200,00 euro.
Ritenuto il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte di attore ed interventori, parte appellante chiedeva il rigetto delle domande sotto il profilo sia dell'an del quantum debeatur e conseguentemente il rigetto delle domande proposte da parte di attore ed interventori anche in ordine alle spese del giudizio.
Tanto premesso, la concludeva chiedendo di: dichiarare la Controparte_5
nullità della sentenza 1639/2020 del Giudice di Pace di Carinola;
nel merito, riformare sentenza e per l'effetto rigettare la domanda proposta dal CP_1
n.q. di attore nonché delle domande proposte dal e dalla Controparte_2 CP_3
in qualità di interventori volontari poiché non adeguatamente provate;
il tutto
[...]
con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio.
Si costituivano i sig.ri e che dopo aver contestato il CP_1 CP_3
contenuto dell'atto di appello concludevano chiedendo di: dichiarare l'atto d'appello infondato sia in fatto che in diritto;
confermare in ogni sua parte la sentenza del
Giudice di Pace di Carinola;
condannare la in p.l.r.p.t., al Controparte_5
pagamento delle spese e competenze del secondo grado del giudizio a distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Il sig. , benché regolarmente citato, non si costituiva in giudizio e CP_4
pertanto ne va dichiarata la contumacia.
All'odierna udienza le parti concludevano come da verbali di causa.
In via preliminare, va precisato che il gravame è ammissibile e procedibile poiché dall'atto di appello depositato risulta che la notifica è avvenuta in data 21.06.2021 (a fronte del deposito della sentenza avvenuto in data 22.12.2020) e iscritto a ruolo il
28.06.2021 nel rispetto dei termini di legge. Passando al merito della controversia, l'appello è fondato e pertanto va accolto per le seguenti motivazioni.
Giova premettere che la consulenza tecnica d'ufficio è mezzo istruttorio diverso dalla prova vera e propria, che si sottrae alla disponibilità delle parti ed è affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito.
La nel proprio atto di appello si duole della genericità delle Controparte_5
consulenze espletate in primo grado, sia per ciò che concerne la consulenza tecnica che per quella legale.
Ed invero, in relazione alla consulenza tecnica l'appellante ritiene che nonostante le puntuali osservazioni presentate dal CTP della compagnia, alla bozza consegnata dal Geom. , quest'ultimo si limitava ad affermare: “il sottoscritto presa CP_6
visione delle note e riesaminati i propri elaborati di stima relativi al veicolo Audi A4 tg EN853JE e al veicolo Alfa Romeo Giulietta tg. ET899JV, ritiene che gli stessi siano equi sia nel riconoscimento che nella quantificazione”.
Appare evidente come, tale affermazione risulti del tutto apodittica, dato che il consulente tecnico d'ufficio non specificava, nemmeno all'esito delle osservazioni, come avesse proceduto ad accertare l'esistenza di danni non emersi dalla consultazione della documentazione fotografica, pur non avendo visionato i veicoli.
Allo stesso modo, fondate risultano le doglianze mosse avverso la consulenza medico-legale espletata dalla dott.ssa . Persona_1
Ed infatti, le lesioni riportate dagli istanti, particolarmente lievi, oltre che causate all'esito di un sinistro non particolarmente violento stando alla dinamica descritta dall'attore stesso, non giustificano il riconoscimento di una percentuale di invalidità così come riconosciuta dalla C.T.U.
La rilevata la lacunosità delle consulenze espletate in primo Controparte_5
grado, chiedeva al giudice di invitare a chiarimenti CC.TT.UU, come si evince dal verbale redatto10.12.2020, ma il giudice di prime cure disattendeva la richiesta introitando la causa a sentenza.
Ritenendo fondate le osservazioni proposte dai CTP riproposte in appello dalla Compagnia, questo giudice ritiene di non poter porre a base della propria decisione le perizie depositate nel fascicolo di primo grado.
Tuttavia, dall'esame della documentazione versata in atti, non è possibile procedere ad una rivalutazione e quantificazione dei danni non essendo stati depositati i fascicoli di parte.
Sul punto, occorre precisare che, in virtù del principio dispositivo delle prove, il mancato reperimento nel fascicolo di parte, al momento della decisione, di alcuni documenti ritualmente prodotti, si presume, perciò, espressione, in assenza della denuncia di altri eventi, di un atto volontario della parte stessa, che è libera di ritirare il proprio fascicolo e di omettere la restituzione di esso o di alcuni dei documenti ivi contenuti;
ne consegue che è onere della parte dedurre quella incolpevole mancanza e che il giudice è tenuto ad ordinare la ricerca o disporre la ricostruzione della documentazione non rinvenuta solo ove risulti l'involontarietà della mancanza, dovendo, negli altri casi, decidere sulla base delle prove e dei documenti sottoposti al suo esame al momento della decisione (Cfr. Cass. Sez. 6 - 3, 26/04/2017, n. 10224).
Il fascicolo di parte che l'attore ed il convenuto debbono depositare nel costituirsi in giudizio, dopo avervi inserito, tra l'altro, i documenti offerti in comunicazione, ai sensi degli artt. 165, comma 1, e 166 c.p.c. (applicabili anche in appello a norma dell'art. 347 dello stesso codice), pur essendo custodito, a norma dell'art. 72 disp. att.
c.p.c., con il fascicolo di ufficio formato dal cancelliere (art. 168 c.p.c.), conserva, rispetto a questo, una distinta funzione ed una propria autonomia che ne impedisce l'allegazione di ufficio nel giudizio di secondo grado, ove, come in quello di primo grado, la produzione del fascicolo di parte presuppone la costituzione in giudizio di questa.
Invero, dopo la conclusione del giudizio di primo grado, i fascicoli delle parti devono essere ritirati dalle medesime ed è esclusa la trasmissione di ufficio di essi alla cancelleria al giudice di appello, per effetto dell'art. 347, ultimo comma, c.p.c., dovendo gli stessi, piuttosto, essere depositati a cura delle parti costituite in appello a ciò interessate (Cfr. Cass. Sez. 2, 08/01/2007, n. 78; Cass. Sez. L, 12/04/2006, n. 8528; Cass. Sez. L, 06/07/2004, n. 12351; Cass. Sez. 2, 29/04/1993, n. 5061).
La produzione in appello dei documenti già esibiti in primo grado costituisce per la parte interessata un adempimento agevole, che non rende complicato o impervio l'accesso al giudice e che tiene conto della distribuzione dell'onere probatorio nel giudizio di gravame, garantendo, in nome del principio dispositivo e del diritto di
"difendersi provando", un punto di equilibrio, che consente di bilanciare l'esigenza funzionale di porre regole alle impugnazioni con quella a un equo processo da celebrare in tempi ragionevoli. (Cfr. Cass. Civ. ord. nr. 16786/2019).
Tanto premesso, non avendo a disposizione i fascicoli di parte di primo grado e dovendo basarsi sui documenti sottoposti al suo esame al momento della decisione, questo giudice ritiene fondate le critiche dei CC.TT.PP. e pertanto accoglie l'appello proposto dalla compagnia, rigettando la domanda proposta dagli istanti in primo grado.
Va aggiunto che, il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di una esplicita richiesta di parte, a disporre una nuova consulenza d'ufficio, atteso che il rinnovo dell'indagine tecnica rientra tra i poteri istituzionali del giudice di merito, sicché non
è neppure necessaria una espressa pronunzia sul punto. (Cfr. Cassazione civile sez. II,
12/08/2022, n.24801).
In ogni caso, né parte appellante, né gli appellati chiedevano il rinnovo della consulenza in appello.
In materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 cod. proc. civ., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese.” (Cfr. Cassazione n. 26985 del 2009).
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. del 10 marzo 2014 n. 55, pubblicato sulla
Gazzetta ufficiale del 02.04.2014 (come successivamente modificato), (cfr.
Cassazione S.U. n. 17405 e 17406 del 12 ottobre 2012 in relazione al D.M. 20 luglio
2012 n. 140).
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) in accoglimento dell'appello della ed in totale riforma della Controparte_5
sentenza del G.d.P. di Carinola 1639/2020, rigetta la domanda proposta dai sig.ri , e;
CP_1 CP_2 CP_3
2) condanna parte appellata costituita al pagamento delle spese del primo grado di giudizio a favore dell'appellante che quantifica in euro € 3.344,00 per compensi professionali oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15% del compenso totale ed oltre accessori come per legge;
3) condanna la parte appellata costituita al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio a favore dell'appellante che quantifica in euro 382,50 per esborsi ed euro € 4.237,00 per compensi professionali oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15% del compenso totale ed oltre accessori come per legge;
Così deciso in Santa Maria C.V. in data 09.04.2024 mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale
IL GIUDICE
(dott.ssa Antonia Schiattarella)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
III SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Antonia Schiattarella, sentita la discussione orale ordinata alle parti ex art. 281 sexies c.p.c., ha reso la seguente
SENTENZA mediante lettura della seguente esposizione delle ragioni della decisione in fatto ed in diritto e del seguente dispositivo nel procedimento civile iscritto al numero
5539/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 1639/2020 del Giudice di Pace di Carinola pubblicata in data
22.12.2020 : risarcimento del danno da circolazione stradale.
TRA in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Simonelli in virtù di procura speciale in calce all'atto di citazione in appello ed elettivamente domiciliata in Via Roma n. 52 –
81030 Teverola (CE);
- Parte appellante
E
, e rappresentati e difesi in virtù di CP_1 Controparte_2 CP_3
procura a margine degli atti introduttivi di primo grado, dall'avv. Cristofaro Diana ed elettivamente domiciliati in San Cipriano d'Aversa (CE) alla Via F. Serao, n. 53;
- Parte appellata
NONCHE'
, residente in [...] CP_4
- Parte appellata contumace FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, il sig. , conveniva in giudizio il sig. CP_1 CP_4
nonché la dinanzi all'Ufficio del Giudice di Pace di
[...] Controparte_5
Carinola, per ottenere la declaratoria di condanna al risarcimento dei danni materiali riportati dall'autovettura Audi A4 targata EN853JE di proprietà dello stesso, nell'incidente stradale verificatosi il giorno 04.01.2016 verso le ore 20:15 lungo la
S.P. Falciano/Mondragone, da addebitarsi alla esclusiva responsabilità del conducente.
Parte istante nel descrivere la dinamica del sinistro affermava che l'autovettura Fiat
Panda targata DS574JY di proprietà del sig. , assicurata con la CP_4
uscendo da un'area privata posta a destra, senza rispettare il Controparte_5
segnale di stop ivi esistente, urtava con la propria parte anteriore la parte laterale destra dell'autovettura Audi A4 targata EN853JE di proprietà del sig. . CP_1
Quest'ultima a causa dell'urto subito invadeva la corsia opposta percorsa dall'autovettura Alfa Romeo Giulietta targata ET899JV, di proprietà del sig.
[...]
, urtandola con la propria parte anteriore sinistra nella parte anteriore CP_2
sinistra.
Si costituiva in giudizio il sig. , proprietario dell'autovettura Alfa Controparte_2
Romeo Giulietta targata ET899JV, spiegando intervento volontario autonomo per il risarcimento dei danni riportati dalla detta autovettura nei confronti del sig. CP_4
e della a seguito del sinistro del 04.01.2016 e, previa
[...] Controparte_5
autorizzazione, notificava atto di intervento al convenuto . CP_4
Si costituiva, altresì, la sig.ra conducente dell'autovettura Alfa CP_3
Romeo Giulietta targata ET899JV, di proprietà del sig. spiegando Controparte_2
intervento volontario autonomo per ottenere il risarcimento delle lesioni personali subite nei confronti del sig. e della a seguito CP_4 Controparte_5
del sinistro del 04.01.2016 e, previa autorizzazione, notificava atto di intervento al convenuto . CP_4
Si costituiva inoltre in giudizio la la quale eccepiva Controparte_5 l'infondatezza in fatto ed in diritto delle domande chiedendone il rigetto.
Ammessi ed espletati i mezzi istruttori mediante prova testimoniale, CTU tecnica e la CTU medico-legale all'udienza del 10.12.2020 venivano precisate le conclusioni e la causa introitata a sentenza.
Il sig. non si costituiva in giudizio. CP_4
Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dai sig.ri
, e con sentenza n°1639/2020, CP_1 Controparte_2 CP_3
dichiarava la responsabilità esclusiva del conducente dell'autovettura Fiat Panda targata DS574JY di proprietà del sig. nella causazione del sinistro del CP_4
04.01.2016, condannando i convenuti in solido al pagamento in favore del sig. CP_1
della somma di euro 6.632,14 a titolo di risarcimento dei danni riportati
[...]
dall'autovettura Audi A4 targata EN853JE, in favore del sig. della Controparte_2
somma di euro 4.918,74 a titolo di risarcimento dei danni riportati dall'autovettura
Alfa Romeo Giulietta targata ET899JV ed in favore della sig.ra della CP_3
somma di euro 8.116,91 a titolo di risarcimento delle lesioni personali subite, ponendo definitivamente a carico dei predetti convenuti, le spese di CTU tecnica e medico-legale.
Con atto di appello tempestivamente notificato e seguito da tempestiva costituzione in giudizio la impugnava la sentenza n. 1639/2020 Controparte_5
chiedendone l'integrale riforma.
Parte appellante si doleva, in primis, delle conclusioni delle consulenze espletate: in particolare, in merito a quella tecnica rilevava che il CTU non rispondeva alle osservazioni del CTP in modo esaustivo in quanto indicava la sola mera ubicazione dei danni visibili e anche di quelli non visibili.
Non avendo visionato i veicoli danneggiati e non essendo a conoscenza del fatto che le riparazioni fossero state o meno state effettuate, il CTU si sarebbe dovuto limitare a quantificare i danni emersi dal solo reperto fotografico.
Per quanto riguarda la consulenza medico-legale, parte appellante manifestava il dissenso rispetto a quanto affermato dal CTU ritenendo la lesività non produttiva di postumi permanenti per assenza dei criteri previsti dall'art 139 del CDA per riconoscere postumi a carattere permanente.
La pertanto, lamentava preliminarmente il vizio di ultra Controparte_5
petizione in pronuncia, avendo il giudice riconosciuto un danno superiore rispetto a quello richiesto da parte istante che si limitava a domandare un danno contenuto nei limiti di 5.200,00 euro.
Ritenuto il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte di attore ed interventori, parte appellante chiedeva il rigetto delle domande sotto il profilo sia dell'an del quantum debeatur e conseguentemente il rigetto delle domande proposte da parte di attore ed interventori anche in ordine alle spese del giudizio.
Tanto premesso, la concludeva chiedendo di: dichiarare la Controparte_5
nullità della sentenza 1639/2020 del Giudice di Pace di Carinola;
nel merito, riformare sentenza e per l'effetto rigettare la domanda proposta dal CP_1
n.q. di attore nonché delle domande proposte dal e dalla Controparte_2 CP_3
in qualità di interventori volontari poiché non adeguatamente provate;
il tutto
[...]
con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio.
Si costituivano i sig.ri e che dopo aver contestato il CP_1 CP_3
contenuto dell'atto di appello concludevano chiedendo di: dichiarare l'atto d'appello infondato sia in fatto che in diritto;
confermare in ogni sua parte la sentenza del
Giudice di Pace di Carinola;
condannare la in p.l.r.p.t., al Controparte_5
pagamento delle spese e competenze del secondo grado del giudizio a distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Il sig. , benché regolarmente citato, non si costituiva in giudizio e CP_4
pertanto ne va dichiarata la contumacia.
All'odierna udienza le parti concludevano come da verbali di causa.
In via preliminare, va precisato che il gravame è ammissibile e procedibile poiché dall'atto di appello depositato risulta che la notifica è avvenuta in data 21.06.2021 (a fronte del deposito della sentenza avvenuto in data 22.12.2020) e iscritto a ruolo il
28.06.2021 nel rispetto dei termini di legge. Passando al merito della controversia, l'appello è fondato e pertanto va accolto per le seguenti motivazioni.
Giova premettere che la consulenza tecnica d'ufficio è mezzo istruttorio diverso dalla prova vera e propria, che si sottrae alla disponibilità delle parti ed è affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito.
La nel proprio atto di appello si duole della genericità delle Controparte_5
consulenze espletate in primo grado, sia per ciò che concerne la consulenza tecnica che per quella legale.
Ed invero, in relazione alla consulenza tecnica l'appellante ritiene che nonostante le puntuali osservazioni presentate dal CTP della compagnia, alla bozza consegnata dal Geom. , quest'ultimo si limitava ad affermare: “il sottoscritto presa CP_6
visione delle note e riesaminati i propri elaborati di stima relativi al veicolo Audi A4 tg EN853JE e al veicolo Alfa Romeo Giulietta tg. ET899JV, ritiene che gli stessi siano equi sia nel riconoscimento che nella quantificazione”.
Appare evidente come, tale affermazione risulti del tutto apodittica, dato che il consulente tecnico d'ufficio non specificava, nemmeno all'esito delle osservazioni, come avesse proceduto ad accertare l'esistenza di danni non emersi dalla consultazione della documentazione fotografica, pur non avendo visionato i veicoli.
Allo stesso modo, fondate risultano le doglianze mosse avverso la consulenza medico-legale espletata dalla dott.ssa . Persona_1
Ed infatti, le lesioni riportate dagli istanti, particolarmente lievi, oltre che causate all'esito di un sinistro non particolarmente violento stando alla dinamica descritta dall'attore stesso, non giustificano il riconoscimento di una percentuale di invalidità così come riconosciuta dalla C.T.U.
La rilevata la lacunosità delle consulenze espletate in primo Controparte_5
grado, chiedeva al giudice di invitare a chiarimenti CC.TT.UU, come si evince dal verbale redatto10.12.2020, ma il giudice di prime cure disattendeva la richiesta introitando la causa a sentenza.
Ritenendo fondate le osservazioni proposte dai CTP riproposte in appello dalla Compagnia, questo giudice ritiene di non poter porre a base della propria decisione le perizie depositate nel fascicolo di primo grado.
Tuttavia, dall'esame della documentazione versata in atti, non è possibile procedere ad una rivalutazione e quantificazione dei danni non essendo stati depositati i fascicoli di parte.
Sul punto, occorre precisare che, in virtù del principio dispositivo delle prove, il mancato reperimento nel fascicolo di parte, al momento della decisione, di alcuni documenti ritualmente prodotti, si presume, perciò, espressione, in assenza della denuncia di altri eventi, di un atto volontario della parte stessa, che è libera di ritirare il proprio fascicolo e di omettere la restituzione di esso o di alcuni dei documenti ivi contenuti;
ne consegue che è onere della parte dedurre quella incolpevole mancanza e che il giudice è tenuto ad ordinare la ricerca o disporre la ricostruzione della documentazione non rinvenuta solo ove risulti l'involontarietà della mancanza, dovendo, negli altri casi, decidere sulla base delle prove e dei documenti sottoposti al suo esame al momento della decisione (Cfr. Cass. Sez. 6 - 3, 26/04/2017, n. 10224).
Il fascicolo di parte che l'attore ed il convenuto debbono depositare nel costituirsi in giudizio, dopo avervi inserito, tra l'altro, i documenti offerti in comunicazione, ai sensi degli artt. 165, comma 1, e 166 c.p.c. (applicabili anche in appello a norma dell'art. 347 dello stesso codice), pur essendo custodito, a norma dell'art. 72 disp. att.
c.p.c., con il fascicolo di ufficio formato dal cancelliere (art. 168 c.p.c.), conserva, rispetto a questo, una distinta funzione ed una propria autonomia che ne impedisce l'allegazione di ufficio nel giudizio di secondo grado, ove, come in quello di primo grado, la produzione del fascicolo di parte presuppone la costituzione in giudizio di questa.
Invero, dopo la conclusione del giudizio di primo grado, i fascicoli delle parti devono essere ritirati dalle medesime ed è esclusa la trasmissione di ufficio di essi alla cancelleria al giudice di appello, per effetto dell'art. 347, ultimo comma, c.p.c., dovendo gli stessi, piuttosto, essere depositati a cura delle parti costituite in appello a ciò interessate (Cfr. Cass. Sez. 2, 08/01/2007, n. 78; Cass. Sez. L, 12/04/2006, n. 8528; Cass. Sez. L, 06/07/2004, n. 12351; Cass. Sez. 2, 29/04/1993, n. 5061).
La produzione in appello dei documenti già esibiti in primo grado costituisce per la parte interessata un adempimento agevole, che non rende complicato o impervio l'accesso al giudice e che tiene conto della distribuzione dell'onere probatorio nel giudizio di gravame, garantendo, in nome del principio dispositivo e del diritto di
"difendersi provando", un punto di equilibrio, che consente di bilanciare l'esigenza funzionale di porre regole alle impugnazioni con quella a un equo processo da celebrare in tempi ragionevoli. (Cfr. Cass. Civ. ord. nr. 16786/2019).
Tanto premesso, non avendo a disposizione i fascicoli di parte di primo grado e dovendo basarsi sui documenti sottoposti al suo esame al momento della decisione, questo giudice ritiene fondate le critiche dei CC.TT.PP. e pertanto accoglie l'appello proposto dalla compagnia, rigettando la domanda proposta dagli istanti in primo grado.
Va aggiunto che, il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di una esplicita richiesta di parte, a disporre una nuova consulenza d'ufficio, atteso che il rinnovo dell'indagine tecnica rientra tra i poteri istituzionali del giudice di merito, sicché non
è neppure necessaria una espressa pronunzia sul punto. (Cfr. Cassazione civile sez. II,
12/08/2022, n.24801).
In ogni caso, né parte appellante, né gli appellati chiedevano il rinnovo della consulenza in appello.
In materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 cod. proc. civ., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese.” (Cfr. Cassazione n. 26985 del 2009).
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. del 10 marzo 2014 n. 55, pubblicato sulla
Gazzetta ufficiale del 02.04.2014 (come successivamente modificato), (cfr.
Cassazione S.U. n. 17405 e 17406 del 12 ottobre 2012 in relazione al D.M. 20 luglio
2012 n. 140).
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) in accoglimento dell'appello della ed in totale riforma della Controparte_5
sentenza del G.d.P. di Carinola 1639/2020, rigetta la domanda proposta dai sig.ri , e;
CP_1 CP_2 CP_3
2) condanna parte appellata costituita al pagamento delle spese del primo grado di giudizio a favore dell'appellante che quantifica in euro € 3.344,00 per compensi professionali oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15% del compenso totale ed oltre accessori come per legge;
3) condanna la parte appellata costituita al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio a favore dell'appellante che quantifica in euro 382,50 per esborsi ed euro € 4.237,00 per compensi professionali oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15% del compenso totale ed oltre accessori come per legge;
Così deciso in Santa Maria C.V. in data 09.04.2024 mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale
IL GIUDICE
(dott.ssa Antonia Schiattarella)