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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 24/02/2025, n. 328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 328 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'appello di Venezia quarta sezione civile
693/2024 RG.
La Corte d'appello di Venezia quarta sezione civile composta dai seguenti magistrati:
Clotilde Parise ‒ presidente
Marco Campagnolo ‒ consigliere
Gianluca Bordon ‒ consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa da
), in Parte_1 C.F._1
proprio e con l'avv. FRANCESCO DI GIOVANNI
contro
), con l'avv. DI PEDE Controparte_1 C.F._2
MATTEO
e
Controparte_2
), con l'avv. NICOLO' NADIR DURZI
[...] P.IV_1
oggetto: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie;
causa trattenuta in decisione sulle conclusioni:
1 per la parte appellante: : Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia contrariis reiectis: in via principale e nel merito: accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in integrale riforma della sentenza n. 773/2024 emessa dal Tribunale di Venezia, Sezione Civile,
Giudice Dott.ssa Silvia Barison, nell'ambito del giudizio N.R.G.
7778/2021, depositata in cancelleria in data 11 marzo 2024 e notificata in pari data, accertata la decadenza per mancato uso ininterrotto quinquennale del marchio venduto da in stato di Parte_2
fallimento e acquistato dall'avv. (come da decisione Parte_1
EUIPO n. 11931 C del 31 marzo 2017 e da ordinanza del Tribunale di
Venezia del 28 febb raio 2016 resa nel giudizio rg. 8875/2015), accertare e dichiarare la responsabilità personale dell'allora curatore fallimentare dott. per tutti i motivi di cui in narrativa, Controparte_1
e per l'effetto condannare quest'ultimo al risarcimento del danno, commisurato:
a) al prezzo pagato per l'acquisto del marchio pari ad € 31.720, a tutte le spese ed i pagamenti fatti per il contratto di cessione del marchio per
€ 990,00 alle spese necessarie e utili fatte per la cosa quali le spese per l'assistenza legale fornita dall'avv. Guido del Re per la registrazione e la tutela del marchio per € 850,00 nonché per il rinnovo della registrazione in Italia presso l'Ufficio Italiano Marchi e Brevetti UIBM
e relativa tra scrizione per un totale complessivo pari ad € 4 86,00 ed in
Europa presso la World Intellectual Property Organization Wipo per €
2.550,00;
b) alle spese giudiziali rifuse a all'esito del giudizio CP_3
cautelare RG 8875/2015 pari a € 6.500,00 oltre ad accessori e alla tassa di registrazione della sentenza pari ad € 279,50, nonché alle competenze
2 per la propria difesa nel predetto giudizio pari a € 6.500,00 oltre accessori e spese vive quali € 237,00 di contributo unificato ed € 16,87 di notifiche, e inoltre alle versate ad Controparte_4
nella decisione Euipo 000011931C pari ad € 1.150,00 ed a quelle per la difesa di nel medesimo giudizio europeo con l'avv. Controparte_5
Guido del Re pari ad € 1.500,00 oltre accessori;
c) all'importo di € 100.000 (o quello diverso ritenuto di giustizia), quale quantificazione ex art. 1226 cod. civ. del danno da lucro cessante, nonché per i danni morali, biologici ed esistenziali occorsi all'attore come persona e come professionista in conseguenza dei fatti ascritti al convenuto.
In via subordinata : nell'ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande formulate dall'avv. nei confronti del dott. Parte_1
e, parimenti, nell'ipotesi di accoglimento della Controparte_1
domanda di manleva formulata dal dott. nei confronti Controparte_1
di Rappresentante per l'Italia che ha Controparte_2
assunto il rischio derivante in forza dalla polizza di cui al certificato n.
APACC046149 LB, per l'effetto condannare Controparte_2
Rappresentante per l'Italia in person a del legale
[...]
rappresentante pro tempore, C.F. e P.IV , con sede legale in 20121 Milano, P.IV_1
Corso Garibaldi n. 86, a corrispondere all'avv. tutti gli Parte_1
importi che saranno liquidati nel presente giudizio comprese le competenze professionali.
Con vittoria di spese e competenze.
In via istruttoria: dovendosi, per le ragioni suesposte ravvisare nell'esclusione della prova testimoniale un “error in procedendo” del primo Giudice, si insiste per l'ammissione del medesimo mezzo
3 istruttorio così come dedotto nelle memorie istruttorie del giudizio di primo grado e riproposto in sede di precisazione delle conclusioni ove si richiedevano “mezzi istruttori come in memoria ex art. 183 comma
6, n. 2 depositata in data 13.10.2023 e in memoria ex art. 183 comma
6, n. 3 del 02.11.2023. Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio;
per la parte appellata : Voglia la Corte d'Appello di Controparte_1
Venezia, contrariis rejectis in via preliminare rigettare l'istanza ex art. 283 c.p.c. di sospensione dell'efficacia esecutiva della gravata sentenza.
Nel merito, in via principale.
Rigettare l'appello svolto dall'avv. e Parte_1
confermare, per l'effetto, l'impugnata sentenza n. 773/2024 del
Tribunale di Venezia.
In via subordinata: appello incidentale. Per l'ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'appello svolto dall'avv. Parte_1
riformare la gravata sentenza nella parte in cui ha erroneamente qualificato l'azione avversaria come azione di natura contrattuale affermandone, conseguentemente, la prescrizione decennale, laddove, per le ragioni esposte nel presente atto, l'azione avversaria ha natura extracontrattuale soggetta alla prescrizione quinquennale, già decorsa al momento della proposizione del giudizio di primo grado.
Nel merito, in via subordinata, ai sensi dell'art. 346 c.p.c.
Per l'ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'appello svolto dall'avv. e conseguente riforma della Parte_1
sentenza di primo grado con accoglimento, anche parziale, delle domande formulate nei confronti del dott. , condannare Controparte_1
– Rappresentante per l'Italia, in Controparte_2
persona del legale rappresentante pro tempore, C.F. e P.IV
4 , con sede legale in 20121 Milano, Corso Garibaldi n. 86, P.IV_1
che ha assunto il rischio derivante dalla polizza di cui al certificato n.
APACC046149-LB, a tenere il dott. manlevato, Controparte_1
indenne e rimborsato per ogni conseguenza pregiudizievole derivante dal presente giudizio.
In ogni caso con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio;
per la parte appellata: - Controparte_2
Rappresentante per l'Italia: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di
Venezia, ogni contraria istanza disattesa e respinta: in via pregiudiziale e cautelare: rigettare l'istanza di sospensione e/o revoca della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata in quanto sprovvista dei requisiti di legge (fumus boni iuris e periculum in mora), con ogni conseguente pronuncia;
in via preliminare e/o pregiudiziale: dichiarare l'inammissibilità dell'appello principale proposto ai sensi degli artt. 342, 348 bis e 348 ter c.p.c. dall'Avv. avverso la sentenza n. Parte_1
773/2024, emessa dal Tribunale di Venezia, Dott.ssa Silvia Barison, in data 8 marzo 2024, per tutti i motivi esposti in narrativa, con conseguente statuizione riguardo alle spese processuali;
nel merito, in via principale: nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della superiore eccezione, rigettare tutte le domande formulate da parte dell'appellante Avv. Parte_1
perché infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti in atti
[...]
e per quanto si verrà in seguito ad esplicitare. Per l'effetto confermare in ogni sua parte la sentenza n. 773/2024, emessa dal Tribunale di
Venezia, Dott.ssa Silvia Barison, in data 8 marzo 2024; in via subordinata: accertare e dichiarare la prescrizione del diritto all'indennizzo ex art. 2952 c.c. a favore del Dott. per Controparte_1
5 i motivi esposti in narrativa e di conseguenza respingere le domande svolte dal Dott. nei confronti della Controparte_1 Controparte_2
[...]
Sempre in via gradata e subordinata: accertare e dichiarare,
l'inoperatività della polizza contratta dagli che Parte_3
hanno assunto il rischio di cui al certificato n. APACC046149-LB, - e di ogni altra polizza – o comunque l'insussistenza dell'obbligazione di garanzia, per le ragioni sopra esposte, mandandosi questi ultimi assolti da ogni obbligazione di garanzia o manleva svolta nei loro confronti da parte convenuta per i fatti per cui è causa e per l'effetto respingere qualsivoglia domanda formulata da parte convenuta nei confronti degli che hanno assunto il rischio di cui al certificato Parte_3
n. APACC046149-LB, salvo altre, perché infondata in fatto e in diritto;
Con vittoria di spese e competenze di lite dei due gradi di giudizio, oltre accessori di legge.
Sempre in via grada e subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento – anche parziale – delle domande svolte da parte dell'appellante, in via di appello incidentale condizionato e salvo gravame, nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento di responsabilità e/o corresponsabilità in capo all'assicurato Dott,
, mantenersi l'obbligazione alla garanzia della terza Controparte_1
chiamata con riferimento al rischio Controparte_2
assunto con il certificato n. APACC046149-LB.
a) in via strettamente proporzionale al grado accertato della colpa del
Dott. ed ai reali danni subiti da parte odierna Controparte_1
appellante - da valutarsi ex art. 1223 c.c. - in quanto conseguenza immediata e diretta dell'accertata condotta colposa dello stesso, elementi entrambi da valutarsi con ricorso a criteri tecnici e di prova
6 rigorosi e comunque ridurla stante la violazione colposa dell'obbligo di denuncia di cui all'art. 1915 c.c. per i motivi esposti in narrativa nella misura che si riterrà di giustizia;
b) ovvero ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto dalla compagnia assicurativa, ovvero per tutte quelle somme ritenute di giustizia o comunque derivanti dalla costituzione nel presente giudizio;
c)il tutto nei limiti di garanzia previsti dalle condizioni di polizza, nessuno escluso, con particolare riferimento ai confini oggettivi di garanzia, al limite per sinistro, al massimale, alla franchigia, all'aggregato annuo e alle esclusioni previste ed alle limitazioni dei danni risarcibili;
d) con esclusione di qualsiasi obbligazione derivante da ipotesi di solidarietà dell'assicurato con terzi, e, dunque, mantenendo l'obbligazione della con riferimento Controparte_2
al rischio assunto con il certificato n. APACC046149-LB strettamente riferita alla quota di responsabilità che, eventualmente, fosse accertata in capo al Dott. , fermi sempre tutti i limiti assicurativi;
Controparte_1
e) nel caso di cooperatività della garanzia della Controparte_2
con riferimento al rischio assunto con il certificato n.
[...]
APACC046149-LB con altre polizze o posizioni assicurative, procedersi alla ripartizione ex art. 1910 c.c., III comma, limitandosi comunque l'obbligazione dei deducenti e salvo ogni diritto di regresso, anche ex art. 1910 IV comma c.c.;
f) con espressa riserva di ogni ipotizzabile azione di regresso e/o rivalsa, nei confronti di tutti i terzi che saranno identificati come responsabili o corresponsabili o coobbligati per le somme che denegatamente i deducenti si vedessero condannati a corrispondere all'esito del giudizio e ciò anche oltre la propria, ritenuta, quota di obbligazione.
7 Con vittoria di spese e competenze di lite dei due gradi di giudizio, oltre accessori di legge.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE art. 118 disp. attuaz. cpc
1. Con sentenza n. 773/2024 il tribunale di Venezia ha così deciso:
«1) respinge le domande attoree;
2) condanna Parte_1
a rimborsare a le spese processuali, che
[...] Controparte_1
liquida in complessivi € 5000,00, di cui € 1.000,00 per la fase di studio della controversia, € 1100,00 per la fase introduttiva del giudizio, €
1.200,00 per la fase istruttoria ed € 1.700,00 per la fase decisoria, oltre spese generali ex art. 2 d. m. 55/14, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
dichiara compensate le spese processuali fra convenuto e terza chiamata».
2. Il tribunale ha osservato che: l'avv. ha Parte_1
citato in giudizio il dott. , in qualità di curatore del Controparte_1
fallimento della Società Sportiva Calcio Venezia spa, per aver questi ceduto, in nome e per conto della società fallita, in data 4.6.2015 (a seguito di aggiudicazione all'asta tenutasi il 7.5.2015), il marchio figurativo della stessa, registrato a livello nazionale presso l'Ufficio
Italiano Brevetti e Marchi al n. 0001023862, per le classi di merito n. 9,
14, 16, 18, 24, 25, 26, 28, 35, 38, 41, 44, nonché in Europa presso l'Organismo Comunitario per le classi di merito n. 14, 16, 24, 25, 28.
3. Il marchio è stato successivamente dichiarato decaduto per non uso ininterrotto entro i 5 anni dalla registrazione, ai sensi degli artt. 24 del D. Lvo 30/2005 (Codice della proprietà industriale) e 51, 1° comma, lett. a), Reg. CE n. 207/2009, con ordinanza pronunciata dal tribunale di Venezia in data 29.2.2016 (R.G. n. 8875/2015) e, per quanto attiene
8 alla registrazione comunitaria, con decisione dell'EUIPO n. 11931 del
31.3.2017.
4. L'attore ha dunque lamentato di aver scoperto solo dopo l'acquisto il mancato uso del marchio, domandando per questo motivo l'accertamento della responsabilità del curatore fallimentare per aver questi taciuto la circostanza e anzi per aver concluso, in nome e per conto della società fallita, un contratto nullo per inesistenza dell'oggetto, violando così il canone della buona fede.
5. Il dott. ha chiamato in causa, ai fini della manleva, la CP_1
– Rappresentante per l'Italia, la quale Controparte_2
si è costituita in data 24.5.2022.
6. Il tribunale ha ritenuto di rigettare la domanda attorea, poiché alla data del trasferimento il marchio aveva ancora una validità residua di sette mesi (la registrazione del marchio a livello nazionale è avvenuta, infatti, il 20.1.2006, con validità fino al 30.1.2016, data successiva alla cessione del marchio); inoltre, il marchio non era stato dichiarato decaduto per non uso quinquennale ai sensi dell'art. 24 Cpi.
7. I provvedimenti relativi all'accertamento del non uso allegati dall'avv. non sono rilevanti ai sensi di quanto prevede Parte_1
l'art. 123 cit, vigente all'epoca della cessione, secondo cui «le decadenze o le nullità anche parziali di un titolo di proprietà industriale hanno efficacia nei confronti di tutti quando siano dichiarate con sentenza passata in giudicato».
8. Inoltre, il marchio unitario registrato all al n. 893621 non CP_6
ha formato oggetto di trasferimento, non essendo contemplato nel contratto di cessione, sicché la dichiarazione di decadenza successivamente intervenuta risulta irrilevante. Quanto sostenuto dall'attore sulla garanzia ricevuta dal curatore dott. , rispetto CP_1
9 all'effettivo utilizzo del marchio nel periodo precedente l'acquisto, è stato contestato e smentito dal convenuto, e nessuna prova contraria è stata fornita dall'avv. Controparte_7
9. Alla luce delle risultanze documentali, pertanto, non sussistono profili di inadempimento né violazione della buona fede imputabile al curatore fallimentare, sicché la pretesa risarcitoria deve essere respinta con conseguente condanna dell'avv. al pagamento delle Parte_1
spese processuali. Sono, invece, compensate quelle fra Controparte_1
e la compagnia assicurativa.
10. Con atto del 10.4.2024 ha proposto Parte_1
appello deducendo i seguenti motivi: I) erronea individuazione del marchio oggetto di trasferimento;
II) mancato riconoscimento della natura di cosa giudicata in relazione alle pronunce di decadenza per non uso del marchio trasferito;
III) esclusione della responsabilità personale del curatore fallimentare.
11. La parte appellata si è costituita con comparsa Controparte_1
del 26.6.2024, resistendo al gravame. Ha proposto appello incidentale condizionato, deducendo l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha riconosciuto natura contrattuale e non extra-contrattuale all'azione attorea, rigettando l'eccezione di prescrizione in considerazione del termine decennale, e non quinquennale previsto.
12. L'appellata – Rappresentante Controparte_2
per l'Italia si è costituita con comparsa del 24.6.2024, resistendo al gravame, chiedendo di accertare la prescrizione del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 2952 cc e l'inoperatività della polizza assicurativa e/o la perdita del diritto all'indennizzo ai sensi degli artt.
1892 e 1895 cc, in caso di condanna del dott. . CP_1
10 13. Sulle conclusioni sopra riportate, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione ai sensi dell'art. 189 cpc, con i termini di legge per depositare le comparse conclusionali e le memorie di replica.
14. Osserva la Corte. L'avv. ha chiesto la restituzione Parte_1
del prezzo pagato per l'acquisto di un marchio scaduto: il 29.10.2009 la
Società Sportiva Calcio Venezia è stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Venezia 92/2009 (doc. 4); all'asta del 7.5.2015 l'avv. si è aggiudicato il marchio ma, dopo il perfezionamento Parte_1
della cessione da parte del fallimento, il 20.8.2015 ha CP_3
riscontrato la missiva dello opponendo «la nullità o Parte_1
invalidità e in ogni caso la decadenza per non uso» del marchio.
15. L'avv. è risultato soccombente sia nel proc. RG Parte_1
8875/2015 del Tribunale di Venezia, conclusosi con l'ordinanza ex art. 669-septies cpc del 29.2.2016 (doc. 11), sia davanti all'ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale, che il 31.3.2017
(doc. 12) ha dichiarato la decadenza per non uso effettivo quinquennale del marchio comunitario – entrambi i provvedimenti sono dunque intervenuti dopo la cessione del marchio, che come si è detto è avvenuta il 4.6.2015 al n. 31.909 rep. notaio (doc. 6). Per_1
16. Col primo motivo (pagg. 5s), l'appellante deduce: «erroneità della sentenza di primo grado nel capo relativo alla individuazione del marchio della Società Sportiva Calcio Venezia spa in stato di fallimento, aggiudicato dall'avv. all'asta del 7 maggio Parte_1
11 5), come ricomprendente unicamente il marchio figurativo registrato presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi al n. 0001023862 in data
20.06.2006.
18. Il motivo non è fondato, poiché il testo della cessione del marchio
è chiaro nell'individuarne l'oggetto senza alcun riferimento alla registrazione dello stesso presso l (vd. pag. 1, doc. 6, appello). CP_6
Del pari, sia nell' «invito a presentare offerte», come pure nel «Verbale
d'asta del 7 maggio» è richiamato genericamente il «marchio della società fallita Società Sportiva Calcio Venezia Spa» (vd. all. 3 e doc. 7, appello).
19. L'appellante, inoltre, nel contestare la sentenza impugnata dimentica di esser stato parte della trattativa sicché, nell'ipotesi in cui egli avesse inteso acquisire il marchio comprensivo della registrazione e quindi della relativa tutela a livello comunitario, lo avrebbe dovuto far presente, quanto meno domandandone l'inserimento nell'atto di cessione, considerata, peraltro, la sua particolare qualità professionale di avvocato. Così evidentemente non è stato, e non appare convincente ricondurre «a un mero refuso» il fatto che «nel contratto di cessione del marchio è stata menzionata la sola registrazione nazionale del marchio
e non anche la registrazione europea del marchio UE n. 89362…mero refuso dell'atto di compravendita del tutto irrilevante» (vd. appello p.
8).
20. D'altro canto, la cessione del marchio registrato presso l CP_6
comporta, ai sensi dell'art. 20, punto 5, Reg. UE 2017/1001, sul marchio dell'Unione Europea, la presentazione di «una domanda di registrazione del trasferimento» contenente «informazioni atte a identificare il marchio UE, il nuovo titolare, i prodotti e servizi ai quali si riferisce il trasferimento, nonché i documenti dai quali risulta il
12 trasferimento ai sensi dei paragrafi 2 e 3. La domanda può inoltre contenere, se del caso, informazioni che consentano di identificare il rappresentante del nuovo titolare». Tale documento non risulta esser stato allegato dall'appellante, il quale, invece, ha depositato una comunicazione del WIPO (World Intellectual Property Organization), datata 28.9.2015, dalla quale si evince l'avvenuta modifica del cambio di titolarità del marchio « », International Registration n. Parte_2
0893621(vd. doc. 37, all. atto di appello).
21. È poi opportuno precisare che la registrazione del marchio a livello internazionale è altra cosa rispetto a quella presso l' , alla CP_6
quale l'appellante fa costante riferimento. Il marchio internazionale, infatti, costituisce un'estensione del marchio nazionale riservata ai
Paesi che abbiano aderito al c.d. «Sistema Madrid» (cfr. Cass. S.U.
13570/2016). Alla luce di quanto affermato, le argomentazioni dell'appellante risultano inconferenti, poiché inesistente si appalesa «la registrazione comunitaria del marchio presso la W.I.P.O» (vd. pag 10, atto di appello).
22. Col secondo motivo (pagg. 11s) Parte_1
deduce: «erroneità della sentenza impugnata nel capo dove stabilisce che le decisioni sulla decadenza del marchio emesse nei confronti dell'avv. sarebbero prive di efficacia di cosa giudicata. Parte_1
Sulla decisione dell che ha statuito la decadenza del marchio CP_6
per non uso». Sostiene in particolare che il tribunale ha mancato di attribuire l'efficacia di cosa giudicata alla decisione EUIPO n. 11931 C del 31 marzo 2017 (doc. 12 fascicolo primo grado).
23. Il motivo non è fondato ed è irrilevante per le stesse ragioni esposte in sede di rigetto del primo motivo di appello. In ogni caso,
l'ordinanza ex art. 669-septies cpc del 29.2.2016 è stata resa dal
13 tribunale di Venezia nell'ambito del procedimento cautelare finalizzato a inibire alla l'uso del marchio, e per ciò stesso non ha CP_3
potuto conseguire efficacia di giudicato nel merito anche, per quanto qui interessa, dove viene menzionata la questione del non uso quinquennale: in realtà, a ben guardare, il giudice si è limitato a esaminare l'eccezione del non uso opposta da , rilevando CP_3
che la controparte non aveva offerto riscontri probatori Parte_1
significativi di segno contrario (vd. pagg. 6s, ord. cit), ma non ha neppure effettuato un accertamento di merito sul punto. È certo che il provvedimento cautelare non è idoneo a produrre effetti sostanziali e processuali con autorità di giudicato (vd. Cass. 9830/2018), dovendosi ribadire che, come affermato dal Tribunale, la decadenza per non uso non opera in modo automatico, ma necessita di accertamento costitutivo con sentenza passata in giudicato.
24. Fermo restando che oggetto della cessione, per quanto si è detto,
è stato il marchio nazionale, ad ogni buon conto neppure rileva nel senso invocato la doglianza circa l'efficacia di giudicato ai sensi dell'art. 123 CPI del provvedimento dell del 2017, poiché in CP_6
ogni caso la decadenza per non uso era stata dichiarata solo a decorrere dal 14-10-2015, ossia da data successiva alla cessione, sicché al momento di quest'ultima il marchio aveva oggettivamente una validità residua di alcuni mesi (10 -cfr. memoria replica dell'appellante) e non
è stato invece utilizzato dall'odierno appellante. Quest'ultimo ammette che “la validità virtuale del marchio era destinata a durare fino al 6 aprile 2016” e infondatamente deduce che la questione in contestazione non riguarderebbe tale durata, bensì il fatto che prima di detta scadenza si era verificata la decadenza per non uso dal diritto sul marchio. La critica non coglie nel segno ed è inconferente, posto che, come
14 correttamente affermato dal Tribunale, la dichiarazione di decadenza è impedita qualora il titolare del marchio abbia ripreso, successivamente al quinquennio, l'utilizzo effettivo del marchio stesso, stante il disposto dell'art.24, terzo comma c.p.i. e stante analogamente, a livello unitario, il disposto dell'art. 51, primo comma, lett. a) del reg. CE 207/2009 applicabile ratione temporis. L'appellante non confuta detta puntuale affermazione del primo Giudice e non spiega affatto quali fossero gli ostacoli alla fruizione del marchio immediatamente dopo il suo acquisto e per i mesi suindicati, né risulta che vi erano fossero state altre domande atte a produrre un effetto costitutivo anticipato (di decadenza) rispetto a quello di cui si è detto.
25. Col terzo motivo (pagg. 20s) l'appellante deduce: «erroneità della sentenza nel capo relativo alla esclusione della responsabilità personale del curatore». Sostiene che il tribunale non ha valutato l'inadempimento del curatore fallimentare rispetto all'obbligo di informare preventivamente tutti i potenziali partecipanti all'asta circa lo stato di fatto e di diritto del marchio, in considerazione del mancato svolgimento di alcuna «attività di protezione e conservazione in termini di uso effettivo del segno» (vd. pag. 20 appello).
26. Il motivo non è fondato, poiché è un fatto che il marchio in assenza del relativo sfruttamento (p. es. tramite un contratto di licenza)
e degli opportuni investimenti pubblicitari, va incontro a una inevitabile progressiva riduzione di valore. A fronte di tale evidenza l'appellante, prima dell'asta avrebbe dovuto condividere con il curatore fallimentare l'opportunità di effettuare una stima del marchio, e solo dopo formulare l'offerta e concludere la cessione.
27. Pertanto, il curatore dott. non solo doveva gestire la CP_1
procedura e amministrare il patrimonio della società fallita al fine di
15 liquidarlo e di dare soddisfazione alle ragioni dei creditori ammessi al passivo mediante il pagamento dei loro crediti, ma era tenuto a una celere alienazione del marchio, o quanto meno alla concessione di licenze, visto che la dichiarazione di fallimento è esclusa dai «motivi legittimi» che, ai sensi dell'art. 24 CPI, giustificano il mancato uso impedendo il verificarsi della decadenza.
28. Per converso, è altrettanto vero che il soggetto interessato all'acquisto, peraltro, come si è detto, nella specie professionalmente qualificato, aveva l'onere di verificare le caratteristiche proprie dell'oggetto anche e soprattutto in ragione delle circostanze particolari di acquisto, quali tipiche dell'asta fallimentare: invece, Parte_1
non ha avviato lo sfruttamento di quanto acquisito per il
[...]
futuro (che pure era possibile, poiché il marchio controverso aveva una ancora validità residua di sette mesi dopo la sua cessione) e ha optato per il procedimento cautelare sopra richiamato, il quale ha avuto esito sfavorevole.
29. Per le indicate ragioni, l'appello proposto dall'avv.
[...]
non può essere accolto. Le spese sono regolate Parte_1
secondo la soccombenza e liquidate in favore di ciascuna delle parti appellate applicando i valori medi previsti dallo scaglione di riferimento, avuto riguardo a tipologia della causa, difficoltà e valore economico dell'affare, importanza dell'attività prestata (art. 4 DM
55/2014).
30. Sussistono i presupposti per applicare il comma 1‒quater dell'art. 13 DPR 115/2002, introdotto dall'art. 1, 17° comma l.
228/2012, sicché la parte obbligata deve versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello originariamente dovuto.
PER QUESTI MOTIVI
16 la Corte d'appello di Venezia, quarta sezione civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa e contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da e Parte_1
conferma la sentenza impugnata;
2. condanna a rifondere le spese alle Parte_1
parti appellate, liquidate per ciascuna in € 9.991,00 (scaglione da €
52.001,00 a € 260.000,00) per compenso, oltre accessori di legge;
3. deve essere versato un ulteriore importo a titolo di contributo unificato e manda alla cancelleria per competenza;
4. dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati nel medesimo a norma dell'art. 52 D. Lvo 196/2003.
Venezia, 20.2.2025
Il consigliere estensore
Marco Campagnolo
Il Presidente
Clotilde Parise
17 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2015 e venduto al Fallimento SSC Venezia spa nella successiva compravendita del 4 giugno 2015».
17. Sostiene che il Tribunale ha errato nell'individuare l'oggetto della cessione di marchio (doc. 6), concluso in data 4.6.2015, successivamente all'aggiudicazione dello stesso in data 7.5.2015 (doc.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'appello di Venezia quarta sezione civile
693/2024 RG.
La Corte d'appello di Venezia quarta sezione civile composta dai seguenti magistrati:
Clotilde Parise ‒ presidente
Marco Campagnolo ‒ consigliere
Gianluca Bordon ‒ consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa da
), in Parte_1 C.F._1
proprio e con l'avv. FRANCESCO DI GIOVANNI
contro
), con l'avv. DI PEDE Controparte_1 C.F._2
MATTEO
e
Controparte_2
), con l'avv. NICOLO' NADIR DURZI
[...] P.IV_1
oggetto: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie;
causa trattenuta in decisione sulle conclusioni:
1 per la parte appellante: : Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia contrariis reiectis: in via principale e nel merito: accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in integrale riforma della sentenza n. 773/2024 emessa dal Tribunale di Venezia, Sezione Civile,
Giudice Dott.ssa Silvia Barison, nell'ambito del giudizio N.R.G.
7778/2021, depositata in cancelleria in data 11 marzo 2024 e notificata in pari data, accertata la decadenza per mancato uso ininterrotto quinquennale del marchio venduto da in stato di Parte_2
fallimento e acquistato dall'avv. (come da decisione Parte_1
EUIPO n. 11931 C del 31 marzo 2017 e da ordinanza del Tribunale di
Venezia del 28 febb raio 2016 resa nel giudizio rg. 8875/2015), accertare e dichiarare la responsabilità personale dell'allora curatore fallimentare dott. per tutti i motivi di cui in narrativa, Controparte_1
e per l'effetto condannare quest'ultimo al risarcimento del danno, commisurato:
a) al prezzo pagato per l'acquisto del marchio pari ad € 31.720, a tutte le spese ed i pagamenti fatti per il contratto di cessione del marchio per
€ 990,00 alle spese necessarie e utili fatte per la cosa quali le spese per l'assistenza legale fornita dall'avv. Guido del Re per la registrazione e la tutela del marchio per € 850,00 nonché per il rinnovo della registrazione in Italia presso l'Ufficio Italiano Marchi e Brevetti UIBM
e relativa tra scrizione per un totale complessivo pari ad € 4 86,00 ed in
Europa presso la World Intellectual Property Organization Wipo per €
2.550,00;
b) alle spese giudiziali rifuse a all'esito del giudizio CP_3
cautelare RG 8875/2015 pari a € 6.500,00 oltre ad accessori e alla tassa di registrazione della sentenza pari ad € 279,50, nonché alle competenze
2 per la propria difesa nel predetto giudizio pari a € 6.500,00 oltre accessori e spese vive quali € 237,00 di contributo unificato ed € 16,87 di notifiche, e inoltre alle versate ad Controparte_4
nella decisione Euipo 000011931C pari ad € 1.150,00 ed a quelle per la difesa di nel medesimo giudizio europeo con l'avv. Controparte_5
Guido del Re pari ad € 1.500,00 oltre accessori;
c) all'importo di € 100.000 (o quello diverso ritenuto di giustizia), quale quantificazione ex art. 1226 cod. civ. del danno da lucro cessante, nonché per i danni morali, biologici ed esistenziali occorsi all'attore come persona e come professionista in conseguenza dei fatti ascritti al convenuto.
In via subordinata : nell'ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande formulate dall'avv. nei confronti del dott. Parte_1
e, parimenti, nell'ipotesi di accoglimento della Controparte_1
domanda di manleva formulata dal dott. nei confronti Controparte_1
di Rappresentante per l'Italia che ha Controparte_2
assunto il rischio derivante in forza dalla polizza di cui al certificato n.
APACC046149 LB, per l'effetto condannare Controparte_2
Rappresentante per l'Italia in person a del legale
[...]
rappresentante pro tempore, C.F. e P.IV , con sede legale in 20121 Milano, P.IV_1
Corso Garibaldi n. 86, a corrispondere all'avv. tutti gli Parte_1
importi che saranno liquidati nel presente giudizio comprese le competenze professionali.
Con vittoria di spese e competenze.
In via istruttoria: dovendosi, per le ragioni suesposte ravvisare nell'esclusione della prova testimoniale un “error in procedendo” del primo Giudice, si insiste per l'ammissione del medesimo mezzo
3 istruttorio così come dedotto nelle memorie istruttorie del giudizio di primo grado e riproposto in sede di precisazione delle conclusioni ove si richiedevano “mezzi istruttori come in memoria ex art. 183 comma
6, n. 2 depositata in data 13.10.2023 e in memoria ex art. 183 comma
6, n. 3 del 02.11.2023. Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio;
per la parte appellata : Voglia la Corte d'Appello di Controparte_1
Venezia, contrariis rejectis in via preliminare rigettare l'istanza ex art. 283 c.p.c. di sospensione dell'efficacia esecutiva della gravata sentenza.
Nel merito, in via principale.
Rigettare l'appello svolto dall'avv. e Parte_1
confermare, per l'effetto, l'impugnata sentenza n. 773/2024 del
Tribunale di Venezia.
In via subordinata: appello incidentale. Per l'ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'appello svolto dall'avv. Parte_1
riformare la gravata sentenza nella parte in cui ha erroneamente qualificato l'azione avversaria come azione di natura contrattuale affermandone, conseguentemente, la prescrizione decennale, laddove, per le ragioni esposte nel presente atto, l'azione avversaria ha natura extracontrattuale soggetta alla prescrizione quinquennale, già decorsa al momento della proposizione del giudizio di primo grado.
Nel merito, in via subordinata, ai sensi dell'art. 346 c.p.c.
Per l'ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'appello svolto dall'avv. e conseguente riforma della Parte_1
sentenza di primo grado con accoglimento, anche parziale, delle domande formulate nei confronti del dott. , condannare Controparte_1
– Rappresentante per l'Italia, in Controparte_2
persona del legale rappresentante pro tempore, C.F. e P.IV
4 , con sede legale in 20121 Milano, Corso Garibaldi n. 86, P.IV_1
che ha assunto il rischio derivante dalla polizza di cui al certificato n.
APACC046149-LB, a tenere il dott. manlevato, Controparte_1
indenne e rimborsato per ogni conseguenza pregiudizievole derivante dal presente giudizio.
In ogni caso con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio;
per la parte appellata: - Controparte_2
Rappresentante per l'Italia: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di
Venezia, ogni contraria istanza disattesa e respinta: in via pregiudiziale e cautelare: rigettare l'istanza di sospensione e/o revoca della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata in quanto sprovvista dei requisiti di legge (fumus boni iuris e periculum in mora), con ogni conseguente pronuncia;
in via preliminare e/o pregiudiziale: dichiarare l'inammissibilità dell'appello principale proposto ai sensi degli artt. 342, 348 bis e 348 ter c.p.c. dall'Avv. avverso la sentenza n. Parte_1
773/2024, emessa dal Tribunale di Venezia, Dott.ssa Silvia Barison, in data 8 marzo 2024, per tutti i motivi esposti in narrativa, con conseguente statuizione riguardo alle spese processuali;
nel merito, in via principale: nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della superiore eccezione, rigettare tutte le domande formulate da parte dell'appellante Avv. Parte_1
perché infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti in atti
[...]
e per quanto si verrà in seguito ad esplicitare. Per l'effetto confermare in ogni sua parte la sentenza n. 773/2024, emessa dal Tribunale di
Venezia, Dott.ssa Silvia Barison, in data 8 marzo 2024; in via subordinata: accertare e dichiarare la prescrizione del diritto all'indennizzo ex art. 2952 c.c. a favore del Dott. per Controparte_1
5 i motivi esposti in narrativa e di conseguenza respingere le domande svolte dal Dott. nei confronti della Controparte_1 Controparte_2
[...]
Sempre in via gradata e subordinata: accertare e dichiarare,
l'inoperatività della polizza contratta dagli che Parte_3
hanno assunto il rischio di cui al certificato n. APACC046149-LB, - e di ogni altra polizza – o comunque l'insussistenza dell'obbligazione di garanzia, per le ragioni sopra esposte, mandandosi questi ultimi assolti da ogni obbligazione di garanzia o manleva svolta nei loro confronti da parte convenuta per i fatti per cui è causa e per l'effetto respingere qualsivoglia domanda formulata da parte convenuta nei confronti degli che hanno assunto il rischio di cui al certificato Parte_3
n. APACC046149-LB, salvo altre, perché infondata in fatto e in diritto;
Con vittoria di spese e competenze di lite dei due gradi di giudizio, oltre accessori di legge.
Sempre in via grada e subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento – anche parziale – delle domande svolte da parte dell'appellante, in via di appello incidentale condizionato e salvo gravame, nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento di responsabilità e/o corresponsabilità in capo all'assicurato Dott,
, mantenersi l'obbligazione alla garanzia della terza Controparte_1
chiamata con riferimento al rischio Controparte_2
assunto con il certificato n. APACC046149-LB.
a) in via strettamente proporzionale al grado accertato della colpa del
Dott. ed ai reali danni subiti da parte odierna Controparte_1
appellante - da valutarsi ex art. 1223 c.c. - in quanto conseguenza immediata e diretta dell'accertata condotta colposa dello stesso, elementi entrambi da valutarsi con ricorso a criteri tecnici e di prova
6 rigorosi e comunque ridurla stante la violazione colposa dell'obbligo di denuncia di cui all'art. 1915 c.c. per i motivi esposti in narrativa nella misura che si riterrà di giustizia;
b) ovvero ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto dalla compagnia assicurativa, ovvero per tutte quelle somme ritenute di giustizia o comunque derivanti dalla costituzione nel presente giudizio;
c)il tutto nei limiti di garanzia previsti dalle condizioni di polizza, nessuno escluso, con particolare riferimento ai confini oggettivi di garanzia, al limite per sinistro, al massimale, alla franchigia, all'aggregato annuo e alle esclusioni previste ed alle limitazioni dei danni risarcibili;
d) con esclusione di qualsiasi obbligazione derivante da ipotesi di solidarietà dell'assicurato con terzi, e, dunque, mantenendo l'obbligazione della con riferimento Controparte_2
al rischio assunto con il certificato n. APACC046149-LB strettamente riferita alla quota di responsabilità che, eventualmente, fosse accertata in capo al Dott. , fermi sempre tutti i limiti assicurativi;
Controparte_1
e) nel caso di cooperatività della garanzia della Controparte_2
con riferimento al rischio assunto con il certificato n.
[...]
APACC046149-LB con altre polizze o posizioni assicurative, procedersi alla ripartizione ex art. 1910 c.c., III comma, limitandosi comunque l'obbligazione dei deducenti e salvo ogni diritto di regresso, anche ex art. 1910 IV comma c.c.;
f) con espressa riserva di ogni ipotizzabile azione di regresso e/o rivalsa, nei confronti di tutti i terzi che saranno identificati come responsabili o corresponsabili o coobbligati per le somme che denegatamente i deducenti si vedessero condannati a corrispondere all'esito del giudizio e ciò anche oltre la propria, ritenuta, quota di obbligazione.
7 Con vittoria di spese e competenze di lite dei due gradi di giudizio, oltre accessori di legge.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE art. 118 disp. attuaz. cpc
1. Con sentenza n. 773/2024 il tribunale di Venezia ha così deciso:
«1) respinge le domande attoree;
2) condanna Parte_1
a rimborsare a le spese processuali, che
[...] Controparte_1
liquida in complessivi € 5000,00, di cui € 1.000,00 per la fase di studio della controversia, € 1100,00 per la fase introduttiva del giudizio, €
1.200,00 per la fase istruttoria ed € 1.700,00 per la fase decisoria, oltre spese generali ex art. 2 d. m. 55/14, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
dichiara compensate le spese processuali fra convenuto e terza chiamata».
2. Il tribunale ha osservato che: l'avv. ha Parte_1
citato in giudizio il dott. , in qualità di curatore del Controparte_1
fallimento della Società Sportiva Calcio Venezia spa, per aver questi ceduto, in nome e per conto della società fallita, in data 4.6.2015 (a seguito di aggiudicazione all'asta tenutasi il 7.5.2015), il marchio figurativo della stessa, registrato a livello nazionale presso l'Ufficio
Italiano Brevetti e Marchi al n. 0001023862, per le classi di merito n. 9,
14, 16, 18, 24, 25, 26, 28, 35, 38, 41, 44, nonché in Europa presso l'Organismo Comunitario per le classi di merito n. 14, 16, 24, 25, 28.
3. Il marchio è stato successivamente dichiarato decaduto per non uso ininterrotto entro i 5 anni dalla registrazione, ai sensi degli artt. 24 del D. Lvo 30/2005 (Codice della proprietà industriale) e 51, 1° comma, lett. a), Reg. CE n. 207/2009, con ordinanza pronunciata dal tribunale di Venezia in data 29.2.2016 (R.G. n. 8875/2015) e, per quanto attiene
8 alla registrazione comunitaria, con decisione dell'EUIPO n. 11931 del
31.3.2017.
4. L'attore ha dunque lamentato di aver scoperto solo dopo l'acquisto il mancato uso del marchio, domandando per questo motivo l'accertamento della responsabilità del curatore fallimentare per aver questi taciuto la circostanza e anzi per aver concluso, in nome e per conto della società fallita, un contratto nullo per inesistenza dell'oggetto, violando così il canone della buona fede.
5. Il dott. ha chiamato in causa, ai fini della manleva, la CP_1
– Rappresentante per l'Italia, la quale Controparte_2
si è costituita in data 24.5.2022.
6. Il tribunale ha ritenuto di rigettare la domanda attorea, poiché alla data del trasferimento il marchio aveva ancora una validità residua di sette mesi (la registrazione del marchio a livello nazionale è avvenuta, infatti, il 20.1.2006, con validità fino al 30.1.2016, data successiva alla cessione del marchio); inoltre, il marchio non era stato dichiarato decaduto per non uso quinquennale ai sensi dell'art. 24 Cpi.
7. I provvedimenti relativi all'accertamento del non uso allegati dall'avv. non sono rilevanti ai sensi di quanto prevede Parte_1
l'art. 123 cit, vigente all'epoca della cessione, secondo cui «le decadenze o le nullità anche parziali di un titolo di proprietà industriale hanno efficacia nei confronti di tutti quando siano dichiarate con sentenza passata in giudicato».
8. Inoltre, il marchio unitario registrato all al n. 893621 non CP_6
ha formato oggetto di trasferimento, non essendo contemplato nel contratto di cessione, sicché la dichiarazione di decadenza successivamente intervenuta risulta irrilevante. Quanto sostenuto dall'attore sulla garanzia ricevuta dal curatore dott. , rispetto CP_1
9 all'effettivo utilizzo del marchio nel periodo precedente l'acquisto, è stato contestato e smentito dal convenuto, e nessuna prova contraria è stata fornita dall'avv. Controparte_7
9. Alla luce delle risultanze documentali, pertanto, non sussistono profili di inadempimento né violazione della buona fede imputabile al curatore fallimentare, sicché la pretesa risarcitoria deve essere respinta con conseguente condanna dell'avv. al pagamento delle Parte_1
spese processuali. Sono, invece, compensate quelle fra Controparte_1
e la compagnia assicurativa.
10. Con atto del 10.4.2024 ha proposto Parte_1
appello deducendo i seguenti motivi: I) erronea individuazione del marchio oggetto di trasferimento;
II) mancato riconoscimento della natura di cosa giudicata in relazione alle pronunce di decadenza per non uso del marchio trasferito;
III) esclusione della responsabilità personale del curatore fallimentare.
11. La parte appellata si è costituita con comparsa Controparte_1
del 26.6.2024, resistendo al gravame. Ha proposto appello incidentale condizionato, deducendo l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha riconosciuto natura contrattuale e non extra-contrattuale all'azione attorea, rigettando l'eccezione di prescrizione in considerazione del termine decennale, e non quinquennale previsto.
12. L'appellata – Rappresentante Controparte_2
per l'Italia si è costituita con comparsa del 24.6.2024, resistendo al gravame, chiedendo di accertare la prescrizione del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 2952 cc e l'inoperatività della polizza assicurativa e/o la perdita del diritto all'indennizzo ai sensi degli artt.
1892 e 1895 cc, in caso di condanna del dott. . CP_1
10 13. Sulle conclusioni sopra riportate, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione ai sensi dell'art. 189 cpc, con i termini di legge per depositare le comparse conclusionali e le memorie di replica.
14. Osserva la Corte. L'avv. ha chiesto la restituzione Parte_1
del prezzo pagato per l'acquisto di un marchio scaduto: il 29.10.2009 la
Società Sportiva Calcio Venezia è stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Venezia 92/2009 (doc. 4); all'asta del 7.5.2015 l'avv. si è aggiudicato il marchio ma, dopo il perfezionamento Parte_1
della cessione da parte del fallimento, il 20.8.2015 ha CP_3
riscontrato la missiva dello opponendo «la nullità o Parte_1
invalidità e in ogni caso la decadenza per non uso» del marchio.
15. L'avv. è risultato soccombente sia nel proc. RG Parte_1
8875/2015 del Tribunale di Venezia, conclusosi con l'ordinanza ex art. 669-septies cpc del 29.2.2016 (doc. 11), sia davanti all'ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale, che il 31.3.2017
(doc. 12) ha dichiarato la decadenza per non uso effettivo quinquennale del marchio comunitario – entrambi i provvedimenti sono dunque intervenuti dopo la cessione del marchio, che come si è detto è avvenuta il 4.6.2015 al n. 31.909 rep. notaio (doc. 6). Per_1
16. Col primo motivo (pagg. 5s), l'appellante deduce: «erroneità della sentenza di primo grado nel capo relativo alla individuazione del marchio della Società Sportiva Calcio Venezia spa in stato di fallimento, aggiudicato dall'avv. all'asta del 7 maggio Parte_1
11 5), come ricomprendente unicamente il marchio figurativo registrato presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi al n. 0001023862 in data
20.06.2006.
18. Il motivo non è fondato, poiché il testo della cessione del marchio
è chiaro nell'individuarne l'oggetto senza alcun riferimento alla registrazione dello stesso presso l (vd. pag. 1, doc. 6, appello). CP_6
Del pari, sia nell' «invito a presentare offerte», come pure nel «Verbale
d'asta del 7 maggio» è richiamato genericamente il «marchio della società fallita Società Sportiva Calcio Venezia Spa» (vd. all. 3 e doc. 7, appello).
19. L'appellante, inoltre, nel contestare la sentenza impugnata dimentica di esser stato parte della trattativa sicché, nell'ipotesi in cui egli avesse inteso acquisire il marchio comprensivo della registrazione e quindi della relativa tutela a livello comunitario, lo avrebbe dovuto far presente, quanto meno domandandone l'inserimento nell'atto di cessione, considerata, peraltro, la sua particolare qualità professionale di avvocato. Così evidentemente non è stato, e non appare convincente ricondurre «a un mero refuso» il fatto che «nel contratto di cessione del marchio è stata menzionata la sola registrazione nazionale del marchio
e non anche la registrazione europea del marchio UE n. 89362…mero refuso dell'atto di compravendita del tutto irrilevante» (vd. appello p.
8).
20. D'altro canto, la cessione del marchio registrato presso l CP_6
comporta, ai sensi dell'art. 20, punto 5, Reg. UE 2017/1001, sul marchio dell'Unione Europea, la presentazione di «una domanda di registrazione del trasferimento» contenente «informazioni atte a identificare il marchio UE, il nuovo titolare, i prodotti e servizi ai quali si riferisce il trasferimento, nonché i documenti dai quali risulta il
12 trasferimento ai sensi dei paragrafi 2 e 3. La domanda può inoltre contenere, se del caso, informazioni che consentano di identificare il rappresentante del nuovo titolare». Tale documento non risulta esser stato allegato dall'appellante, il quale, invece, ha depositato una comunicazione del WIPO (World Intellectual Property Organization), datata 28.9.2015, dalla quale si evince l'avvenuta modifica del cambio di titolarità del marchio « », International Registration n. Parte_2
0893621(vd. doc. 37, all. atto di appello).
21. È poi opportuno precisare che la registrazione del marchio a livello internazionale è altra cosa rispetto a quella presso l' , alla CP_6
quale l'appellante fa costante riferimento. Il marchio internazionale, infatti, costituisce un'estensione del marchio nazionale riservata ai
Paesi che abbiano aderito al c.d. «Sistema Madrid» (cfr. Cass. S.U.
13570/2016). Alla luce di quanto affermato, le argomentazioni dell'appellante risultano inconferenti, poiché inesistente si appalesa «la registrazione comunitaria del marchio presso la W.I.P.O» (vd. pag 10, atto di appello).
22. Col secondo motivo (pagg. 11s) Parte_1
deduce: «erroneità della sentenza impugnata nel capo dove stabilisce che le decisioni sulla decadenza del marchio emesse nei confronti dell'avv. sarebbero prive di efficacia di cosa giudicata. Parte_1
Sulla decisione dell che ha statuito la decadenza del marchio CP_6
per non uso». Sostiene in particolare che il tribunale ha mancato di attribuire l'efficacia di cosa giudicata alla decisione EUIPO n. 11931 C del 31 marzo 2017 (doc. 12 fascicolo primo grado).
23. Il motivo non è fondato ed è irrilevante per le stesse ragioni esposte in sede di rigetto del primo motivo di appello. In ogni caso,
l'ordinanza ex art. 669-septies cpc del 29.2.2016 è stata resa dal
13 tribunale di Venezia nell'ambito del procedimento cautelare finalizzato a inibire alla l'uso del marchio, e per ciò stesso non ha CP_3
potuto conseguire efficacia di giudicato nel merito anche, per quanto qui interessa, dove viene menzionata la questione del non uso quinquennale: in realtà, a ben guardare, il giudice si è limitato a esaminare l'eccezione del non uso opposta da , rilevando CP_3
che la controparte non aveva offerto riscontri probatori Parte_1
significativi di segno contrario (vd. pagg. 6s, ord. cit), ma non ha neppure effettuato un accertamento di merito sul punto. È certo che il provvedimento cautelare non è idoneo a produrre effetti sostanziali e processuali con autorità di giudicato (vd. Cass. 9830/2018), dovendosi ribadire che, come affermato dal Tribunale, la decadenza per non uso non opera in modo automatico, ma necessita di accertamento costitutivo con sentenza passata in giudicato.
24. Fermo restando che oggetto della cessione, per quanto si è detto,
è stato il marchio nazionale, ad ogni buon conto neppure rileva nel senso invocato la doglianza circa l'efficacia di giudicato ai sensi dell'art. 123 CPI del provvedimento dell del 2017, poiché in CP_6
ogni caso la decadenza per non uso era stata dichiarata solo a decorrere dal 14-10-2015, ossia da data successiva alla cessione, sicché al momento di quest'ultima il marchio aveva oggettivamente una validità residua di alcuni mesi (10 -cfr. memoria replica dell'appellante) e non
è stato invece utilizzato dall'odierno appellante. Quest'ultimo ammette che “la validità virtuale del marchio era destinata a durare fino al 6 aprile 2016” e infondatamente deduce che la questione in contestazione non riguarderebbe tale durata, bensì il fatto che prima di detta scadenza si era verificata la decadenza per non uso dal diritto sul marchio. La critica non coglie nel segno ed è inconferente, posto che, come
14 correttamente affermato dal Tribunale, la dichiarazione di decadenza è impedita qualora il titolare del marchio abbia ripreso, successivamente al quinquennio, l'utilizzo effettivo del marchio stesso, stante il disposto dell'art.24, terzo comma c.p.i. e stante analogamente, a livello unitario, il disposto dell'art. 51, primo comma, lett. a) del reg. CE 207/2009 applicabile ratione temporis. L'appellante non confuta detta puntuale affermazione del primo Giudice e non spiega affatto quali fossero gli ostacoli alla fruizione del marchio immediatamente dopo il suo acquisto e per i mesi suindicati, né risulta che vi erano fossero state altre domande atte a produrre un effetto costitutivo anticipato (di decadenza) rispetto a quello di cui si è detto.
25. Col terzo motivo (pagg. 20s) l'appellante deduce: «erroneità della sentenza nel capo relativo alla esclusione della responsabilità personale del curatore». Sostiene che il tribunale non ha valutato l'inadempimento del curatore fallimentare rispetto all'obbligo di informare preventivamente tutti i potenziali partecipanti all'asta circa lo stato di fatto e di diritto del marchio, in considerazione del mancato svolgimento di alcuna «attività di protezione e conservazione in termini di uso effettivo del segno» (vd. pag. 20 appello).
26. Il motivo non è fondato, poiché è un fatto che il marchio in assenza del relativo sfruttamento (p. es. tramite un contratto di licenza)
e degli opportuni investimenti pubblicitari, va incontro a una inevitabile progressiva riduzione di valore. A fronte di tale evidenza l'appellante, prima dell'asta avrebbe dovuto condividere con il curatore fallimentare l'opportunità di effettuare una stima del marchio, e solo dopo formulare l'offerta e concludere la cessione.
27. Pertanto, il curatore dott. non solo doveva gestire la CP_1
procedura e amministrare il patrimonio della società fallita al fine di
15 liquidarlo e di dare soddisfazione alle ragioni dei creditori ammessi al passivo mediante il pagamento dei loro crediti, ma era tenuto a una celere alienazione del marchio, o quanto meno alla concessione di licenze, visto che la dichiarazione di fallimento è esclusa dai «motivi legittimi» che, ai sensi dell'art. 24 CPI, giustificano il mancato uso impedendo il verificarsi della decadenza.
28. Per converso, è altrettanto vero che il soggetto interessato all'acquisto, peraltro, come si è detto, nella specie professionalmente qualificato, aveva l'onere di verificare le caratteristiche proprie dell'oggetto anche e soprattutto in ragione delle circostanze particolari di acquisto, quali tipiche dell'asta fallimentare: invece, Parte_1
non ha avviato lo sfruttamento di quanto acquisito per il
[...]
futuro (che pure era possibile, poiché il marchio controverso aveva una ancora validità residua di sette mesi dopo la sua cessione) e ha optato per il procedimento cautelare sopra richiamato, il quale ha avuto esito sfavorevole.
29. Per le indicate ragioni, l'appello proposto dall'avv.
[...]
non può essere accolto. Le spese sono regolate Parte_1
secondo la soccombenza e liquidate in favore di ciascuna delle parti appellate applicando i valori medi previsti dallo scaglione di riferimento, avuto riguardo a tipologia della causa, difficoltà e valore economico dell'affare, importanza dell'attività prestata (art. 4 DM
55/2014).
30. Sussistono i presupposti per applicare il comma 1‒quater dell'art. 13 DPR 115/2002, introdotto dall'art. 1, 17° comma l.
228/2012, sicché la parte obbligata deve versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello originariamente dovuto.
PER QUESTI MOTIVI
16 la Corte d'appello di Venezia, quarta sezione civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa e contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da e Parte_1
conferma la sentenza impugnata;
2. condanna a rifondere le spese alle Parte_1
parti appellate, liquidate per ciascuna in € 9.991,00 (scaglione da €
52.001,00 a € 260.000,00) per compenso, oltre accessori di legge;
3. deve essere versato un ulteriore importo a titolo di contributo unificato e manda alla cancelleria per competenza;
4. dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati nel medesimo a norma dell'art. 52 D. Lvo 196/2003.
Venezia, 20.2.2025
Il consigliere estensore
Marco Campagnolo
Il Presidente
Clotilde Parise
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2015 e venduto al Fallimento SSC Venezia spa nella successiva compravendita del 4 giugno 2015».
17. Sostiene che il Tribunale ha errato nell'individuare l'oggetto della cessione di marchio (doc. 6), concluso in data 4.6.2015, successivamente all'aggiudicazione dello stesso in data 7.5.2015 (doc.