TRIB
Sentenza 1 settembre 2025
Sentenza 1 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/09/2025, n. 12108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12108 |
| Data del deposito : | 1 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE
In persona della Dott.ssa Manuela Scoppetta, in funzione di giudice monocratico, nella causa iscritta al n.r.g.
48392 dell'anno 2024 e vertente
TRA
, parte elettivamente domiciliata in Parte_1
Roma, VIA LUCIO PAPIRIO n. 6, presso lo studio dell'Avv. CARNEVALE SEBASTIANO e dell' Avv. DONATO
MARCO CARNEVALE che la rappresentano e difendono come da procura in atti
ATTORE
E
, parte elettivamente domiciliata in CP_1
Roma, parte rimasta contumace nel presente giudizio
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: intimazione di sfratto per morosità
All'udienza del 15/05/2025, a seguito della discussione orale della causa, pronuncia ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La signora è proprietaria di un Parte_1 immobile adibito a uso autorimessa/box, situato in
Roma, Via H. Spencer n. 140 (piano S1, N.C.E.U.
Comune di Roma, partita 229283, foglio 607, id. n. 14) condotto in locazione dal Sig. , il quale dal CP_1
Dicembre 2022 si è reso moroso nel pagamento del canone di locazione e delle spese accessorie, per un
1 importo, alla data della citazione, pari € 3.340,00
(167,00 x 20 mensilità, Dic. 2022 - Lug. 2024); - la locatrice ha pertanto citato in giudizio il Sig. CP_1 intimandogli lo sfratto per morosità; - in data
14.11.2024, alla prima udienza, il Giudice, rilevato che l'atto di citazione con intimazione di sfratto era stato notificato al Sig. ex art. 143 c.p.c., disponeva il CP_1 mutamento del rito e fissava una nuova udienza per la data del 20.02.2025, concedendo a parte attrice termini per note fino a 30 giorni prima dell'udienza fissata;
- il
Giudice onerava, altresì, parte attrice di notificare all'intimato il verbale di udienza e i provvedimenti di mutamento di rito e fissazione dell'udienza; - la notifica è stata effettuata. Tanto premesso, La signora Pt_1
come sopra rappresentata e difesa,
[...] rassegnava in atti le sue CONCLUSIONI Voglia l'Ill.mo tribunale adito, contrariis reiectis: - dichiarare la risoluzione del contratto di locazione per grave inadempimento del Sig. ; - condannare il CP_1 convenuto al rilascio dell'immobile, sito in Roma, Via H.
Spencer, n. 140, fissando a breve la data dell'esecuzione;
- condannare il convenuto al pagamento della somma di €
3.340,00 indicata in citazione, oltre ai canoni scaduti e da scadere fino al rilascio. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa. Avv. Sebastiano Email_1
Carnevale Avv. Donato Marco Carnevale.
La causa, esaurientemente istruita senza ulteriore ammissione dei mezzi istruttori, è stata discussa e decisa all'odierna udienza.
La domanda di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento della parte conduttrice è fondata e merita accoglimento.
2 Infatti, attraverso la produzione del contratto di locazione regolarmente registrato, dai quale risulta l'obbligazione di parte convenuta di corrispondere il canone nei termini espressi nell'atto introduttivo del giudizio, è stata data prova del fatto costitutivo della pretesa azionata.
Deve al riguardo osservarsi che l'inadempimento del conduttore configura senza dubbio una rilevante alterazione del sinallagma contrattuale, tale da determinare la risoluzione del contratto ex art. 1455 c.c., in conformità al consolidato orientamento della giurisprudenza secondo cui “in tema di risoluzione per inadempimento, la valutazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1455 c.c., della non scarsa importanza dell'inadempimento deve ritenersi implicita ove l'inadempimento stesso si sia verificato con riguardo alle obbligazioni primarie ed essenziali del contratto, quale, in materia di locazioni, quella del pagamento del canone” (Cass. 1/10/2004 n. 19652). Il pagamento del canone costituisce infatti la principale e fondamentale obbligazione del conduttore, al quale non è consentito astenersi dal pagamento del corrispettivo e neppure ritardarne la corresponsione e ciò perché la sospensione totale o parziale dell'adempimento di detta obbligazione, così come il ritardo dello stesso, legittima l'applicazione dell'art. 1460 c.c. solamente quando venga completamente a mancare la prestazione della controparte che come noto, si sostanzia nel consentire il pieno godimento del bene immobile oggetto del contratto di locazione.
Nel caso di specie non vi è contestazione in merito alla circostanza che la parte conduttrice abbia continuato a godere dell'immobile mantenendolo nella propria piena
3 disponibilità, tanto da indurre parte attrice a domandarne il rilascio in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con atto di Parte_1 citazione notificato nei confronti di così CP_1 decide:
1) Dichiarata la contumacia di parte convenuta, dichiara altresì risolto per inadempimento del conduttore il contratto di locazione tra le parti, avente ad oggetto l'immobile ad uso abitativo sito in Roma, Via H.
Spencer n. 140, piano S1, ordinando a parte conduttrice di rilasciare a parte locatrice l'immobile de quo, entro e non oltre il 31.05.2025;
2) condanna parte conduttrice al pagamento in favore di parte locatrice dei canoni intimati scaduti e non pagati, alla data della citazione pari € 3.340,00
(167,00 x 20 mensilità, Dic. 2022 - Lug. 2024), oltre a quelli a scadere maturati sino alla materiale riconsegna dell'immobile, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
3) condanna parte conduttrice al pagamento in favore di parte locatrice delle spese di giudizio, liquidate in complessivi Euro 1.500,00, di cui Euro 300,00 per esborsi, ed Euro 1.200,00 per compensi, oltre oneri di legge.
Così deciso in Roma, 15/05/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Manuela Scoppetta
4 5
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE
In persona della Dott.ssa Manuela Scoppetta, in funzione di giudice monocratico, nella causa iscritta al n.r.g.
48392 dell'anno 2024 e vertente
TRA
, parte elettivamente domiciliata in Parte_1
Roma, VIA LUCIO PAPIRIO n. 6, presso lo studio dell'Avv. CARNEVALE SEBASTIANO e dell' Avv. DONATO
MARCO CARNEVALE che la rappresentano e difendono come da procura in atti
ATTORE
E
, parte elettivamente domiciliata in CP_1
Roma, parte rimasta contumace nel presente giudizio
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: intimazione di sfratto per morosità
All'udienza del 15/05/2025, a seguito della discussione orale della causa, pronuncia ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La signora è proprietaria di un Parte_1 immobile adibito a uso autorimessa/box, situato in
Roma, Via H. Spencer n. 140 (piano S1, N.C.E.U.
Comune di Roma, partita 229283, foglio 607, id. n. 14) condotto in locazione dal Sig. , il quale dal CP_1
Dicembre 2022 si è reso moroso nel pagamento del canone di locazione e delle spese accessorie, per un
1 importo, alla data della citazione, pari € 3.340,00
(167,00 x 20 mensilità, Dic. 2022 - Lug. 2024); - la locatrice ha pertanto citato in giudizio il Sig. CP_1 intimandogli lo sfratto per morosità; - in data
14.11.2024, alla prima udienza, il Giudice, rilevato che l'atto di citazione con intimazione di sfratto era stato notificato al Sig. ex art. 143 c.p.c., disponeva il CP_1 mutamento del rito e fissava una nuova udienza per la data del 20.02.2025, concedendo a parte attrice termini per note fino a 30 giorni prima dell'udienza fissata;
- il
Giudice onerava, altresì, parte attrice di notificare all'intimato il verbale di udienza e i provvedimenti di mutamento di rito e fissazione dell'udienza; - la notifica è stata effettuata. Tanto premesso, La signora Pt_1
come sopra rappresentata e difesa,
[...] rassegnava in atti le sue CONCLUSIONI Voglia l'Ill.mo tribunale adito, contrariis reiectis: - dichiarare la risoluzione del contratto di locazione per grave inadempimento del Sig. ; - condannare il CP_1 convenuto al rilascio dell'immobile, sito in Roma, Via H.
Spencer, n. 140, fissando a breve la data dell'esecuzione;
- condannare il convenuto al pagamento della somma di €
3.340,00 indicata in citazione, oltre ai canoni scaduti e da scadere fino al rilascio. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa. Avv. Sebastiano Email_1
Carnevale Avv. Donato Marco Carnevale.
La causa, esaurientemente istruita senza ulteriore ammissione dei mezzi istruttori, è stata discussa e decisa all'odierna udienza.
La domanda di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento della parte conduttrice è fondata e merita accoglimento.
2 Infatti, attraverso la produzione del contratto di locazione regolarmente registrato, dai quale risulta l'obbligazione di parte convenuta di corrispondere il canone nei termini espressi nell'atto introduttivo del giudizio, è stata data prova del fatto costitutivo della pretesa azionata.
Deve al riguardo osservarsi che l'inadempimento del conduttore configura senza dubbio una rilevante alterazione del sinallagma contrattuale, tale da determinare la risoluzione del contratto ex art. 1455 c.c., in conformità al consolidato orientamento della giurisprudenza secondo cui “in tema di risoluzione per inadempimento, la valutazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1455 c.c., della non scarsa importanza dell'inadempimento deve ritenersi implicita ove l'inadempimento stesso si sia verificato con riguardo alle obbligazioni primarie ed essenziali del contratto, quale, in materia di locazioni, quella del pagamento del canone” (Cass. 1/10/2004 n. 19652). Il pagamento del canone costituisce infatti la principale e fondamentale obbligazione del conduttore, al quale non è consentito astenersi dal pagamento del corrispettivo e neppure ritardarne la corresponsione e ciò perché la sospensione totale o parziale dell'adempimento di detta obbligazione, così come il ritardo dello stesso, legittima l'applicazione dell'art. 1460 c.c. solamente quando venga completamente a mancare la prestazione della controparte che come noto, si sostanzia nel consentire il pieno godimento del bene immobile oggetto del contratto di locazione.
Nel caso di specie non vi è contestazione in merito alla circostanza che la parte conduttrice abbia continuato a godere dell'immobile mantenendolo nella propria piena
3 disponibilità, tanto da indurre parte attrice a domandarne il rilascio in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con atto di Parte_1 citazione notificato nei confronti di così CP_1 decide:
1) Dichiarata la contumacia di parte convenuta, dichiara altresì risolto per inadempimento del conduttore il contratto di locazione tra le parti, avente ad oggetto l'immobile ad uso abitativo sito in Roma, Via H.
Spencer n. 140, piano S1, ordinando a parte conduttrice di rilasciare a parte locatrice l'immobile de quo, entro e non oltre il 31.05.2025;
2) condanna parte conduttrice al pagamento in favore di parte locatrice dei canoni intimati scaduti e non pagati, alla data della citazione pari € 3.340,00
(167,00 x 20 mensilità, Dic. 2022 - Lug. 2024), oltre a quelli a scadere maturati sino alla materiale riconsegna dell'immobile, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
3) condanna parte conduttrice al pagamento in favore di parte locatrice delle spese di giudizio, liquidate in complessivi Euro 1.500,00, di cui Euro 300,00 per esborsi, ed Euro 1.200,00 per compensi, oltre oneri di legge.
Così deciso in Roma, 15/05/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Manuela Scoppetta
4 5