CA
Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 14/02/2025, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO composta dai magistrati dott.ssa Elvira Maltese Presidente dott.ssa Viviana Urso Consigliere rel. dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 545/2023 R.G., promossa da
(cod. fisc. ) Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca Torrisi,
Ricorrente in riassunzione -
CONTRO ià (p.iva ), in persona Controparte_1 CP_2 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo
Ferrati,
Resistente in riassunzione -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza n.10331/23, la Corte di Cassazione - premettendo che
[...]
aveva impugnato la sentenza di questa Corte d'Appello Parte_1
n.274/2018, che, in riforma della sentenza di primo grado, aveva dichiarato non dovuta in favore del predetto (colpito da due infarti del miocardio nel 1997 e 1998
e conseguentemente vittima, verso la fine del 2000, di uno stato depressivo)
l'indennità assicurativa derivante dalla polizza stipulata in favore dei dipendenti dal datore di lavoro con la società “ ”, con condanna alla CP_2 restituzione di quanto dal indebitamente percepito in esecuzione della Pt_1
sentenza di primo grado - riteneva fondati i primi quattro motivi del ricorso principale (assorbiti i restanti due), rilevando che questa Corte d'appello, pur avendo ricondotto la fattispecie nell'area di operatività dell'art. 3, n. 3, dell'allegato n. 1 A al certificato di polizza, non aveva fatto corretto uso dei canoni interpretativi nella lettura combinata dei nn. 1 e 4 dell'art. 3 dell'allegato in questione, ove era disposto, che “sono comunque comprese le invalidità conseguenti a malattie pregresse e/o mentali” e che “D'accordo tra le Parti si prende atto che il grado di invalidità permanente sarà determinato a fine malattia, in qualunque momento si verificasse, comunque non oltre il 18° mese dalla denuncia della malattia”.
La Suprema Corte affermava pertanto che, nella specie, “il regolamento contrattuale prevede che il grado di invalidità permanente vada determinato non dall'inizio della decorrenza della polizza, bensì dalla fine della malattia, pur pregressa;
sicché, nel caso in esame, essendosi la patologia, sorta nel 1997, stabilizzata quantomeno a fine dicembre 2000, è da tale momento che andava calcolato, ad ogni fine, il grado di invalidità indennizzabile, insuscettibile, pertanto, di essere frazionato tra il periodo precedente e quello successivo all'entrata in vigore della polizza”.
Dichiarava poi inammissibile il ricorso incidentale proposto da CP_1
per impugnare l'omessa pronuncia sull'eccezione di prescrizione, difettando
[...]
il presupposto della soccombenza, trattandosi di questione ritenuta assorbita dalla pronuncia gravata e riproponibile nel giudizio di rinvio. Rinviava dunque a questa
Corte per un nuovo esame e per statuire sulle spese di lite riguardanti anche il giudizio di legittimità.
In data 3 luglio 2023 proponeva ricorso in riassunzione Parte_1
ex art. 392 c.p.c.; resisteva . CP_1
La causa era decisa all'esito dell'udienza del 13 febbraio 2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., scaduti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente in riassunzione chiede la riforma della sentenza in conformità all'ordinanza della Cassazione, la quale ha stabilito che il calcolo della misura invalidante va effettuato a fine malattia.
Sul punto rileva che fatto incontestato e passato in giudicato è che la malattia, arrestatasi nel 2001 (cfr. certificazione del Dott. e relazione del perito Per_1
medico incaricato dal Tribunale dott. ), momento in cui si vede Per_2 Pt_1
costretto a lasciare il posto di lavoro, ha invalidato il ricorrente nella misura del
76%.
Del resto sarebbe lo stesso articolo 12 lett.c) CCNL a prevedere che:
“L'azienda provvederà altresì a stipulare, nell'interesse del dirigente, una polizza che assicuri, in caso di morte e in caso di invalidità permanente tale da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro, per cause diverse da quelle dell'infortunio comunque determinato e da malattia professionale (….)”.
Sostiene che il bene della vita oggetto di tutela e, dunque, fatto oggetto di copertura assicurativa non è la malattia invalidante in sé, ma l'inabilità al lavoro da essa derivante, tanto da costringere il lavoratore all'abbandono e che pertanto, il calcolo per la misurazione dell'invalidità dovrebbe essere compiuto dal momento in cui la malattia va a invalidare la capacità lavorativa.
Afferma che va esclusa ex art.149 disp.att. c.p.c. la possibilità di frazionare la misura invalidante attraverso una sorta di “pro-rata temporis”, posto che la disposizione normativa è chiara nello stabilire che il giudicante debba considerare nella valutazione complessiva della invalidità “anche l'aggravamento della malattia, nonché tutte le infermità comunque incidenti sul complesso invalidante che si siano verificate nel corso tanto del procedimento amministrativo che in quello giudiziario” senza calcoli partitici.
2. , con memoria del 14.9.2023, sebbene prenda atto – pur non CP_1
condividendola – della decisione resa dalla Suprema Corte in punto di operatività della garanzia assicurativa, chiede, in riforma della sentenza di primo grado, che sia dichiarata l'intervenuta prescrizione del diritto al conseguimento dell'indennizzo assicurativo, non potendosi individuare, nella condotta tenuta dall'assicuratore a seguito della denuncia di sinistro, la volontà del medesimo di rinunciare ad avvalersi della prescrizione.
3. Il giudice remittente ha cassato la sentenza di questa Corte, che, in riforma della pronuncia del Tribunale di Catania, aveva rigettato la domanda dell'odierno ricorrente in riassunzione volta ad ottenere la condanna di a CP_1
corrispondere l'indennità prevista dalla polizza assicurativa, stipulata dalla società datrice di lavoro di con l'odierna resistente in Parte_1
riassunzione, in adempimento delle previsioni di cui all'art. 12 CCNL dirigenti di industria, a copertura del danno da invalidità permanente derivante da malattia, comprese le invalidità conseguenti a malattie pregresse rispetto alla stipula del contratto e/o mentali (allegato 1A al certificato di polizza).
La Corte di cassazione, nell'accogliere il ricorso del ha definitivamente Pt_1
acclarato l'operatività della polizza per il caso in questione, come riconosciuto dalla stessa nel costituirsi nel presente giudizio di rinvio, la quale CP_1
ha insistito unicamente nell'eccezione di prescrizione.
L'ordinanza emessa all'esito del giudizio rescindente ha infatti affermato che come previsto dall'art. 3 dell'allegato 1 A del certificato di polizza, “devono ritenersi comprese nella garanzia assicurativa le invalidità conseguenti a malattie pregresse e/o mentali” e che “il grado di invalidità permanente [viene] determinato a fine malattia, in qualunque momento si verifi[chi], comunque non oltre il 18° mese dalla denuncia della malattia” e da dette condizioni contrattuali ha tratto le conclusioni che nel caso in esame, trattandosi di patologia pregressa, sorta nel 1997 e “stabilizzata quantomeno a fine dicembre 2000, è da tale momento che andava calcolato, ad ogni fine, il grado di indennità indennizzabile, insuscettibile, pertanto di essere frazionato tra il periodo precedente e quello successivo all'entrata in vigore della polizza”. Deve quindi essere confermata la sentenza di primo grado nella parte in cui ha accertato, sulla base della disposta CTU medico legale, che l'odierno ricorrente in riassunzione era “affetto da <<cardiopatia ipocinetico dilatativa post ischemica in soggetto con malattia coronarica travasale gi sottoposto a rivascolarizzazione miocardica percutanea ripetuta>>, cui corrisponde una invalidità civile pari al 60%, nonché da “Depressione maggiore cronica con marcata ansia reattiva ed iperattiva neurovegetativa”, cui corrisponde una invalidità civile pari al 40%, riconoscendo quindi che l'invalidità dell'ing. Pt_1
sia quantificabile, in base al calcolo a scalare, nella misura complessiva del
76%”. Correttamente il primo giudice ha dato atto che, pur essendo la malattia insorta anteriormente alla stipula della polizza assicurativa, essa si era tuttavia manifestata in tutta la sua gravità e definitività solo nel corso dell'anno 2000 e dei primi mesi del 2001, quando la polizza era già attiva e quindi era corretto l'accertamento dell'invalidità permanente eseguito a “fine malattia”, ovvero alla data di stabilizzazione della stessa, che oltretutto aveva dato l'esito di una percentuale di invalidità superiore al limite di franchigia del 55% previsto dall'art. 4 della polizza, fugando ogni dubbio sulla sua indennizzabilità.
4. Va rigettata poi l'eccezione di prescrizione sollevata fin dal primo grado di giudizio dai e riproposta, difformemente da quanto affermato dal CP_1
ricorrente in riassunzione, dapprima come motivo di appello avverso la sentenza del Tribunale e ora nel presente giudizio di rinvio, sicché nessun giudicato può ritenersi sceso sulla statuizione di rigetto del primo giudice.
Al riguardo si osserva, innanzitutto, che alla fattispecie si applica il termine di prescrizione annuale di cui al secondo comma dell'art. 2952 c.c., nella formulazione vigente ratione temporis.
Tale termine non può decorrere, invero, prima della stipula del contratto di assicurazione da parte del datore di lavoro, obbligato per norma collettiva, per cui essendo la polizza de qua stata attivata dal 31.3.2000 appare tempestiva la richiesta di prestazione pervenuta alla compagnia assicurativa, come ammesso e documentato, il 29.1.2001, a prescindere dalla data nella quale possa ritenersi realizzata la fattispecie costitutiva dell'indennizzo, che comunque si perfeziona solo nel momento in cui l'evento morboso si traduca o si evidenzi in uno dei fatti coperti dalla garanzia assicurativa, che nel caso di specie, essendo il rischio assicurato costituito da infortunio/malattia produttivo di invalidità permanente, va individuato non nella data dei due infarti del miocardio subiti dal nel Pt_1
1997 e 1998, ma solo nel consolidamento dei postumi (momento dal quale si è oggettivamente manifestata l'invalidità permanente), avvenuto, come accertato ormai in via definitiva, “quantomeno a fine dicembre 2000”.
Va poi rilevato che emerge dagli atti di causa, mai confutati, che il 30.10.2001 tramite il Broker Marsh, la compagnia assicurativa invitava il a sottoporsi Pt_1
ad accertamento medico collegiale, al quale il predetto partecipava unitamente al medico di propria fiducia, non ancora concluso alla data del 28.11.2003 (vd. raccomandata r.r. inviata da al al suo datore di lavoro e CP_1 Pt_1
al broker;
verbale di riapertura delle operazioni peritali del 14.4.2003; verbale operazioni peritali del 12.4.2005; raccomandata di riscontro alla richiesta di ulteriore documentazione medica contenuta nella richiamata raccomandata del
28.11.2003, nella quale il riferisce di aver consegnato i documenti già al Pt_1
medico incaricato dott. nel febbraio 2002 e, su sollecitazione di questo, Per_3
ulteriormente nel maggio 2003). Nel corso di tale protratto accertamento peritale si inseriscono gli incontestati atti di diffida e messa in mora inviati alla compagnia assicuratrice il 16.10.2003, il 20.5.2004 e l'8.11.2005.
La Corte di Cassazione (Cass. 18376/2017; 36440/2021) ha affermato che, anche al di fuori dell'ambito della “perizia contrattuale”, che rendendo il diritto all'indennizzo inesigibile fino alla conclusione delle operazioni peritali, sospende fino a tale momento il termine di prescrizione di cui all'art. 2952 comma 2 c.c., purché il sinistro sia stato tempestivamente denunciato, in ogni caso ove l'assicuratore abbia dato incarico al proprio perito di compiere accertamenti tecnici di cui sia stato informato l'assicurato e quest'ultimo abbia interloquito col perito chiedendogli reiteratamente di conoscerne l'esito, non rileva, ai fini della prescrizione, la circostanza che l'assicurato non abbia compiuto atti di costituzione in mora nei confronti dell'assicuratore fino a quando non abbia avuto contezza, da parte del perito o dell'assicuratore, dell'ultimazione degli accertamenti tecnici disposti.
Nelle citate pronunce la Corte ha escluso che il conferimento al perito dell'incarico di compiere accertamenti sul danno possa comportare, da parte dell'assicuratore, il riconoscimento del diritto dell'assicurato, e quindi la rinuncia alla prescrizione, atteso che l'attività del tecnico è volta non soltanto a quantificare il danno, ma anche ad accertarne la riconducibilità nell'ambito della copertura assicurativa. Ha escluso altresì che il conferimento dell'incarico determini, di per sé, l'automatica interruzione della prescrizione fino al momento del completamento dell'incarico, secondo il meccanismo riconosciuto operante nel caso in cui le parti abbiano previsto lo svolgimento di una perizia contrattuale (cfr.
Cass. n. 14487/2004 e Cass. n. 8674/2009). Ha però poi affermato che “il fatto stesso della pendenza dell'incarico determina -secondo criteri di ragionevolezza, correttezza ed economia- l'opportunità che le parti ne attendano l'esito prima di adottare ulteriori iniziative, risultando all'evidenza superflue o intempestive attività sollecitatorie o iniziative giudiziarie nei confronti dell'assicuratore fino all'esito degli accertamenti di natura tecnica che lo stesso assicuratore ha ritenuto necessari al fine di determinarsi sulle pretese dell'assicurato. Ciò comporta che l'assicurato non debba subire pregiudizio dall'attesa di tale esito,
a condizione tuttavia che abbia dimostrato (anche a mezzo di missive indirizzate al tecnico incaricato dall'assicuratore) la persistenza del proprio interesse a far valere la pretesa, di modo che possa ritenersi che il mancato compimento di atti interruttivi nei confronti dell'assicuratore sia dipeso proprio dall'esigenza di attendere l'esito degli accertamenti demandati al perito;
ricorrendo tale condizione, sarebbe contrario ai più elementari criteri di ragionevolezza ritenere che la prescrizione continui a decorrere durante il tempo impiegato dall'assicuratore per determinarsi (anche tramite accertamenti di natura tecnica) in merito alla pretesa dell'assicurato che, per parte sua, sia rimasto in vigile attesa di tali determinazioni”.
La fattispecie esaminata dalla Suprema Corte corrisponde alla realtà dei fatti all'esame del presente giudizio, nel quale l'odierno ricorrente in riassunzione, dopo avere tempestivamente denunciato la malattia causatrice dell'invalidità permanente, ha accettato di sottoporsi alla valutazione del medico incaricato dalla compagnia assicuratrice, come peraltro previsto dalla polizza;
ha partecipato attivamente alle operazioni peritali con il proprio medico di fiducia, formulando per il tramite di questi osservazioni tecniche e contestazioni;
ha consegnato a detto perito e trasmesso in più occasioni i documenti da lui richiesti;
ha sollecitato l'assicuratore alla conclusione dell'indagine tecnica e alla liquidazione dell'indennizzo, dimostrando di avere un persistente interesse a far valere la propria pretesa, cosicchè i suoi atti “valgono senz'altro …a giustificare
l'interruzione del termine di prescrizione fintantoché …non [è stato] reso edotto
(dal perito o dall'assicurazione) dell'avvenuta ultimazione dell'accertamento, così da potersi orientare sulle iniziative da assumere nei confronti dell'assicuratore e da subire gli effetti dell'eventuale successiva inerzia, anche in termini di maturazione della prescrizione”, nel caso in esame esclusa dal tempestivo deposito del ricorso in data 7.9.2006 (entro l'anno dall'ultimo atti di diffida e messa in mora dell'8.11.2005 e della lettera di del CP_1
30.3.2006 che comunicava il diniego dell'indennizzo, “secondo le conclusioni raggiunte dal medico fiduciario dott. in esito ai lunghi accertamenti Per_3
esperiti in sede collegiale”.
5. All'esito del presente giudizio di rinvio, l'appello proposto da CP_1
avverso la sentenza del Tribunale di Catania n. 720/2015 del 23.2.2025 va
[...]
dunque rigettato.
, in applicazione del principio della soccombenza, va CP_1
condannata al pagamento delle spese processuali del giudizio di appello, del giudizio di legittimità e del presente giudizio di rinvio, nella misura liquidata in dispositivo, avuto riguardo al valore della controversia.
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio disposto dalla Suprema
Corte con ordinanza n.10331/2023, rigetta l'appello avverso la sentenza del
Tribunale di Catania n. 720/2015.
Condanna al pagamento delle spese di lite, da distrarre in CP_1
favore dell'avv. Gianluca Torrisi, liquidate in € 7.500,00 per il giudizio di appello, in € 4.000,00 per il giudizio di legittimità e in € 7.500,00 per il presente giudizio di rinvio, oltre spese forfettarie 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 13/02/2025.
Il consigliere rel. La Presidente
Dott.ssa Viviana Urso Dott.ssa Elvira Maltese