Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 20/05/2025, n. 473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 473 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) dott.ssa Marialuisa Crucitti Consigliere,
3) dott. Massimo Sereno Giudice ausiliario rel.,
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1007/2019 R.G., introitata in decisione all'udienza collegiale del 4 marzo 2024 e vertente
T R A
(C.F.: , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
13.09.1981, elettivamente domiciliato in Monasterace (RC), Via Nazionale Jonica 176, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Palamara (p.e.c.:
– fax: 0964/735073), che la rappresenta e Email_1 difende, giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
(P. I.V.A. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv.
Iolanda Giordanelli (p.e.c.: ed elettivamente Email_2 domiciliata in Marina di Gioiosa Jonica (RC, Via Nazionale n. 7, presso lo studio dell'Avv. Simona Barletta;
APPELLATA
********
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 1137/2019, emessa dal Tribunale di Locri il 28.11.2019 nel procedimento n. R.G. 1613/2018.
CONCLUSIONI
In riferimento all'udienza del 04.03.2024, svoltasi in modalità telematica, entrambe le parti hanno precisato le conclusioni, mediante istanza di assegnazione a sen tenza
NEL MERITO: annullare e/o riformare parzialmente la sentenza n. 1137/2019 del Tribunale di Locri, emessa e pubblicata in data 28.11.2019, emessa all'esito del giudizio iscritta al nr. 1613 dell'anno 2018 del Ruolo generale e per l'effetto, previa conferma di quelle già accolte, accogliere tutte le domande di merito, segnatamente quelle rigettate in primo grado, che si intendono qui richiamate e riproposte, riportate e trascritte per pronta visione;
C) condannare l in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore al pagamento, a titolo di indennizzo contrattuale o ad altr o titolo risarcitorio ritenuto di giustizia, maturato fino alla data del 17.02.2019, in favore di della somma di € 2.432,00= o nella diversa somma, Parte_1 maggiore o minore, che risulterà provata in corso di causa o che il giudice riterrà di giustizia o ancora in via equitativa.
Con condanna della parte convenuta al pagamento delle spese e competenze di causa di entrambi i gradi del giudizio distratte ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto difensore costituito avv. Giovanni Palamara che si dichiara antistatario ed in subordine, in caso di rigetto del presente appello, quelle del primo grado stante l'accoglimento della domanda di ripristino immediato della linea telefonica per il principio di soccombenza virtuale.
Impugna e contesta, per quanto di ragione, tutto quanto ex adverso eccepito, prodotto e/o dedotto, siccome infondato in fatto e diritto.
Chiede trattenersi la causa in decisione previa l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..”; per l'appellata, come segue: “…nel riportarsi integralmente al contenuto di tutte le proprie precedenti difese ed alla documentazione versata in atti, si rassegnano le seguenti conclusioni:
1) “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, confermare l'appellata sentenza n. 1137/2019 emessa dal Tribunale di Locri. In subordine, qualora fosse ritenuto che l'appellante in prime cure avesse richiesto gli indennizzi contrattualmente previsti, in parziale riforma della gravata sentenza, Voglia riconoscere in favore della Sig.r la complessiva somma di € 245,00 per la Parte_1 sospensione del servizio. Con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio, da distrarsi”; 2) si chiede la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Salvis aliis iuribus.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Così lo svolgersi del processo di primo grado è compendiato nella sentenza impugnata: <con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in>Parte_1 giudizio la società indicata in epigrafe sul presupposto di essere titolare dell'utenza di telefonia fissa n. 0964/22644 con l'operator e di aver acquistato Controparte_1 il servizio “TIM VISION 5” i cui apparati tecnici le venivano recapitati il 21.12.2017; che, con raccomandata del 4.01.2018, inviava all il modulo di restituzione CP_1 del prodotto, con cui esercitava diritto di recesso dal predetto servizio, unitamente all'apparecchio ricevuto;
3) che, nonostante ciò, nelle fatture che la le trasmetteva veniva ancora CP_1 addebitata la somma di € 2,99 mensili per il servizio Tim Vision;
4) che in data 11.08.2018 venivano sospesi i servizi di fonia e internet;
5) che, pertanto, contattava il servizio clienti dell che le chiedeva l'invio della CP_1 prova dell'avvenuto pagamento delle fatture;
6) che, nonostante avesse trasmesso quanto richiesto, la linea non veniva riattivata;
7) che, per il tramite del proprio legale, aveva inviato un reclamo ma non riceveva alcun riscontro – chiedendo, per come poi precisato nella memoria ex art. 183, comma sesto n. 1), C.P.C., di dichiarare cessata materia del contendere della originaria domanda di “ripristino immediato del servizio di utenza della linea telefonica identificata con il nr. 0964 – 22644 intestata a in quanto nel Parte_1 frattempo riattivata dalla società convenuta in data 18.02.2019, nonché di “condannare l n persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento, a titolo CP_1 di indennizzo contrattuale o ad altro titolo risarcitorio ritenuto di giustizia, maturato fino alla data del 04.11.2018, in favore d della somma Parte_1 di € 2.432,00= o nella diversa somma, maggiore o minore, che risulterà provata in corso di causa o che il giudice riterrà di giustizia o ancora in via equitativa”.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la societ che, Controparte_1 nel contestare la domanda avversa nei termini come riportati nella relativa comparsa a cui si rinvia, chiedeva il rigetto della stessa in quanto infondata in fatto ed in diritto.
La causa veniva istruita a mezzo della documentazione prodotta da parte attrice mentre, con ordinanza istruttoria del 28.06.2019, venivano rigettate le richieste istruttorie formulate dalle parti.>>. Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, così decideva: “Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa come in epigrafe promossa, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così dispone:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) rigetta nel resto la domanda attorea;
3) compensa integralmente le spese di lite delle parti.”.
Avverso tale sentenza proponeva appello con atto di Parte_1 citazione notificato il 13.12.2019, nel quale veniva esposto un lungo ed articolato motivo di gravame.
In buona sostanza l'appellante deduceva la pretesa violazione degli artt. 1372 e 1374
c.c., nonché la carenza ed erroneità della motivazione del provvedimento impugnato laddove aveva ritenuto inammissibile la domanda di corresponsione dell'indennizzo contrattualmente previsto.
Affermava che la sentenza non fosse errata nella parte in cui aveva dichiarato che la L.
14.11.1995 n. 481 non istituisce direttamente gli indennizzi, bensì nella parte in c ui aveva negato l'indennizzo previsto dal contratto che ha forza di legge tra le parti (art. 1372 c.c.), di talché “…l'indennizzo reclamato dall'utente va correttamente inquadrato nell'ambito dei rispettivi obblighi assunti dai contraenti in forza del vincolo sottoscritto a cui la legge riconosce validità ed efficacia secondo quanto previsto dall'art. 1372 c.c. e dall'art. 1374 c.c. in base al quale le parti sono tenute ad osservarlo, considerando che la disciplina contrattuale è costituita non soltanto dal la volontà delle parti, ma altresì dalle norme di legge che a tale volontà imprimono giuridica rilevanza.”.
Concludeva, quindi - previa ammissione della prova testimoniale così come già proposta ed articolata in prime cure - chiedendo la parziale riforma del provvedimento impugnato nel senso sopra specificato, nonché la condanna del gestore telefonico alle spese di lite di entrambi i gradi.
Si costituiva in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente il 09.09.2020, resistendo Controparte_1 all'appello, deducendo l'infondatezza del motivo di gravame e chiedendo la condanna dell'appellante alle spese di lite del grado.
Nel corso della trattazione nella presente fase, non veniva svolta ulteriore attività istruttoria.
Indi, precisate le conclusioni, in epigrafe indicate, all'udienza collegiale del 04.03.2024
- svoltasi con le modalità di cui all'art. 83, VII comma, lett. H), D.L. n. 18/2020, convertito con modifiche in L. 27/2020 - su richiesta di ambo le parti, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ciò posto, nel merito l'appello è fondato e va accolto per quanto di ragione.
L'appellante lamentava, in primo grado, l'inadempimento contrattuale di cui si sarebbe resa autrice nei suoi confronti per avere, quest'ultima, inopinatamente CP_1 interrotto l'utenza telefonica ad essa intestata nonché il servizio ADSL dall'11.08.2018, nonostante avesse provveduto a pagare regolarmente le fatture, chiedendo all'uopo di ripristinare il servizio medesimo nonché il riconoscimento dell'indennizzo previsto da contratto.
Il Giudice di prime cure, da parte sua, ha dichiarato l'inammissibilità della domanda attorea poiché l'indennizzo automatico in via giudiziale non sarebbe previsto dalla L.
14.11.1995 n. 481, che di contro dispone vada richiesto direttamente all'AGCOM.
L'impostazione seguita dal Tribunale non è condivisibile.
Risulta documentalmente provato (cfr. fatture in atti) che la Parte_1 abbia stipulato con contratto di utenza telefonica ed annesso servizio CP_1
ADSL, quest'ultimo sin dal mese di dicembre 2017.
Sono, inoltre, prodotte in atti anche le condizioni generali di abbonamento che si riferiscono ad entrambi i servizi di somministrazione (linea telefonica e ADSL).
Con l'adesione alla predetta offerta si è pertanto perfezionato un contratto tra essa sicché la responsabilità che viene in rilievo è Parte_2 CP_1 di natura contrattuale.
In proposito va evidenziato che, in base ai principi in materia di ripartizione dell'onere della prova affermati dalla Suprema Corte (cfr. Cass. Civ. Sent. n. 13533/2001, secondo cui il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, e può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte, mentre sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento), alla Parte_1 spettava solo l'onere di provare la fonte (legale o negoziale) del rapporto
[...] obbligatorio dedotto in giudizio mediante allegazione dell'inadempimento della controparte.
Di contro era onere della società convenuta provare il pro prio adempimento, e, quindi, di aver provveduto con solerzia alla richiesta di ripristino immediato del servizio di utenza della linea telefonica n. 0964/22644 intestata ad essa attrice. Non avendo, tuttavia, la ontrapposto in maniera adeguata ed esaustiva il CP_1 proprio adempimento (anzi non avendo neanche giustificato la propria mancata presentazione in sede di conciliazione, ai sensi della delibera n. 2013/18/CONS, fissata per il 30.10.2018 dinnanzi al di Reggio Calabria), è da ritenere che CP_2
l'inadempimento eccepito dall'attrice vada pacificamente dichiarato ed il relativo indennizzo riconosciuto in base alle disposizioni contenute nelle condizioni generali di abbonamento prodotte in atti.
Per tale motivo, quindi, l'appellante si è vista costretta ad adire l'Autorità Giudiziaria ordinaria al fine di vedersi riconosciuti i propri diritti, stante il sopra accennato fallito tentativo di conciliazione.
Nelle more del giudizio, in data 17.02.2019, la riattivava il servizio CP_1 telefonico, di talché la richiedeva al Giudice la cessazione Parte_1 della materia del contendere limitatamente a tale aspetto, proseguendo il giudizio solo per il riconoscimento del diritto all'indennizzo.
Pertanto, data per dimostrata l'indebita sospensione del servizio telefonico e ADSL da parte di avendo l'attrice documentalmente provato i relativi pagamenti a CP_1 fronte di un evidente inadempimento della convenuta, va infine calcolato l'importo dei relativi indennizzi contrattuali.
Ai sensi dell'art. 26 delle condizioni generali di abbonamento al servizio telefonico,
l'indennizzo va calcolato moltiplicando la somma di €. 7,80 per ogni giorno solare di sospensione indebita (7,80 X 85 = 663,00), mentre per quanto concerne le condizioni generali di abbonamento al servizio ADSL, il relativo indennizzo va calcolato in base all'art. 18 in misura di €. 5,00 per ogni giorno di ritardo, tuttavia fino ad un massimo di
100 €.
Conseguentemente l'importo complessivo dell'indennizzo da riconoscere in f avore dell'odierna appellante ammonta complessivamente a €. 763,00, oltre interessi legali dalla presente pronuncia al soddisfo.
In ragione dell'accoglimento del gravame anche la statuizione sulle spese di lite adottata in primo grado va necessariamente modificata
Pertanto le stesse seguono la soccombenza e vanno liquidate, come da dispositivo - in base al disposto dell'art. 4 del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, come aggiornato dal successivo D.M. n. 147 del 13/08/2022, secondo i parametri minimi per i g iudizi contenziosi ed in rapporto al valore effettivo della controversia (€. 763,00), attesa la bassa complessità delle questioni di fatto e di diritto devolute - in complessivi €.
978,50, di cui €. 467,50 per il primo grado (così specificati: €. 66,00 per la fase di studio, €. 66,00 per la fase introduttiva, €. 100,00 per la fase di trattazione/istruttoria,
€. 100,00 per la fase decisionale ed €. 135,50 per esborsi), oltre accessori come per legge ed €. 511,00 per il presente grado, (così specificati: €. 71,00 per la fase di studio, €. 71,00 per la fase introduttiva, €. 90,00 per la fase istruttoria ed €. 105,00 per la fase decisionale ed €. 174,00 per esborsi), oltre accessori come per legge, da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti di in persona del legale rappresentante Controparte_3 pro-tempore, con atto di citazione notificato il 13.12.2019, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
1) accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, condanna la l pagamento in favore dell'appellante della somma Controparte_3 complessiva di €. 763,00 a titolo di indennizzi contrattuali, oltre interessi legali dalla presente pronuncia al soddisfo;
2) condanna in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro-tempore, alla rifusione delle spese relative al primo grado di giudizio in favore di che liquida in complessivi €. 467,50, Parte_1 oltre IVA e CAP ed oltre accessori, che distrae ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario, tale qualificatosi;
3) condanna in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro-tempore, alla rifusione delle spese relative al presente grado di giudizio in favore di che liquida in complessivi €. 511,00, Parte_1 oltre IVA e CAP ed oltre accessori, che distrae ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario, tale qualificatosi.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 6 aprile 2025.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente
(dott. Massimo Sereno) (dott.ssa Patrizia Morabito)