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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 02/04/2025, n. 425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 425 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4576 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024, avente ad oggetto: opposizione ad ATP,
TRA
SI ZI, elettivamente domiciliata in Guardia Sanframondi, c.so Umberto I, 347, presso lo studio dell'avv. Silvio Falato, che la rappresenta e difende in virtù di mandato in calce al ricorso,
RICORRENTE
E
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - INPS, in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliato in Benevento, via Foschini, 28, presso l'avvocatura della sede provinciale dell'Istituto, rappresentato e difeso giusta procura generale alle liti in atti dall'avv.
Silvio Garofalo,
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6 c.p.c. depositato il 7/11/2024 l'istante indicata in epigrafe ha convenuto in giudizio l'INPS, contestando le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo effettuato su suo ricorso ex art. 445 bis c.p.c. (R.G. 2283/2024) e chiedendo al Tribunale di: “- accertare e dichiarare, anche mediante nomina di nuova CTU medico legale, il diritto della ricorrente al riconoscimento dell'invalidità pari o superiore al 74% con corresponsione dei relativi ratei, interessi e rivalutazione a decorrere dalla data di presentazione della domanda in via amministrativa, ossia dal 22.02.2022 o da quella che verrà eventualmente riconosciuta in base alle risultanze di causa;
- per l'effetto, condannare l'INPS, in persona del suo legale rapp.te p.t., a corrispondere al ricorrente il relativo beneficio economico con decorrenza dalla data della domanda amministrativa ovvero da quella che verrà eventualmente riconosciuta in base alle risultanze di causa”; con vittoria di spese e competenze del giudizio, con attribuzione.
Si è ritualmente costituito in giudizio l'Istituto, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato.
La causa è stata decisa all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Ai sensi dell'art. 12 della l. 118/1971, la pensione di inabilità è riconosciuta in favore dei mutilati ed invalidi civili di età superiore agli anni 18, nei cui confronti, in sede di visita medico-sanitaria, sia accertata una totale inabilità lavorativa.
1 L'art. 13 della stessa legge prevede invece che l'assegno mensile spetta agli invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo e il sessantaquattresimo anno nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa nella misura pari o superiore al 74 per cento.
Il consulente tecnico nominato nella prima fase, espletate le necessarie indagini, ha concluso ritenendo la ricorrente – già giudicata dalla competente commissione medica invalida al 46% – affetta da “Diabete mellito II in trattamento con antidiabetici orali, cardiopatia ipertensiva in compenso farmacologico, gonartrosi bilaterale, spondiloartrosi diffusa con ridotto spazio L5-S1, esiti di endoarteriectomia carotidea bilaterale, esiti di trombosi venosa arti inferiori”, patologie tali da ridurne permanentemente la capacità lavorativa in misura pari al 61%, priva, quindi, dei requisiti sanitari per beneficiare dell'assegno mensile.
Il CTU ha, in particolare, rilevato quanto segue: “La storia clinica della ricorrente si caratterizza fondamentalmente per l'insorgenza di diabete mellito tipo 2 trattato con antidiabetici di tipo orale
(Metformina 1000 1 cpr/die), accertato circa dieci anni fa. La malattia diabetica è responsabile di complicanze oculari, renali, del sistema nervoso periferico, dei piccoli vasi e grossi vasi, di steatosi epatica e di aumento di peso, cosiddetto diabete florido, valutabile in misura del 41 %
(Cod. 9309). Dall'esame della documentazione in atti e dall'esame clinico anamnestico praticato, nel caso in esame è presente solo un interessamento dell'apparato cardiovascolare. La ricorrente
è infatti stata già operata di endoarteriectomia delle carotidi bilateralmente. La cardiopatia ipertensiva in compenso farmacologico in analogia e proporzione al Cod. 6441 può essere valitata in misura del 21 %. Sono presenti inoltre segni clinici di artrosi con lieve impegno funzionale a prevalente localizzazione delle ginocchia e diffuso del rachide valutabile in analogia e proporzione al Cod 7010 in misura del 15 %”, e su tali basi ha provveduto a determinare il grado complessivo di invalidità con il calcolo riduzionistico.
Le conclusioni rassegnate dall'ausiliare sono sorrette da una congrua ed esauriente motivazione di carattere medico-legale, fondata sull'esame obiettivo e sulla documentazione medica agli atti;
esse meritano, pertanto, condivisione.
Giova a questo punto rammentare che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del CTU hanno infatti una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, neppure nel caso in cui egli possegga determinate cognizioni in materia, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (recte: non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal CTU). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal cd. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c. Né contrasta con tale conclusione la facoltà per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito alle definizioni scientifiche, trattandosi in tal caso, con tutta evidenza, di sindacato di legittimità,
e non di merito. Pertanto, se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare 2 specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal CTU, tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (cfr. Cass. Sez. 6,
Ordinanza n. 22707 del 08/11/2010; Sez. L, Sentenza n. 4254 del 20/02/2009).
Le contestazioni sollevate dalla ricorrente, sulla base della medesima documentazione già tutta sottoposta all'attenzione del consulente, si sostanziano in un mero dissenso diagnostico- valutativo, e non possono, quindi, trovare accoglimento, non ravvisandosi nella consulenza vizi logici o carenze sul piano motivazionale.
La ricorrente lamenta, in particolare, che il CTU abbia omesso di valutare “L'emipiramidalismo sn in malattica cerebrovascolare incipiente (+V-B), la neuropatia dismetabolica, la formazione bollosa a LSD, la vasculopatia cerebrale cronica, l'ipostenia arto inferiore destro derivante da pregressa emiparesi”.
Le certificazioni che menzionano quanto riportato in ricorso risalgono al 2021 e comunque vi si legge anche “vigile e collaborante, orientata nel tempo e nello spazio” (referto ASL del 3/12/21). Il CTU, all'esame obiettivo del 26/07/2024, ha riscontrato “Condizioni generali buone, fasica, curata nell'aspetto, lucida ed orientata nel tempo e nello spazio … deambulazione autonoma regolare e passaggi posturali in autonomia. Nulla di rilevante all'esame obiettivo dei vari organi ed apparati, non dispnea a riposo, non cianosi, attività cardiaca valida, non edema pretibiale. …
Tono e trofismo muscolare nella norma, senza segni di interessamento piramidale e/o extrapiramidale. Psiche integra, lieve deflessione del tono dell'umore”.
Nella fattispecie la censura è sollevata in termini del tutto generici, posto che la ricorrente non ha né dedotto in concreto come le affezioni di cui lamenta l'omessa valutazione incidano sulla sua capacità lavorativa, né ha indicato le voci tabellari alle quali sarebbero da ascrivere.
Peraltro, le minorazioni fino al 10% non sono considerate nella valutazione complessiva dell'invalidità, purché non concorrenti tra loro o con altre minorazioni comprese nelle fasce superiori (art. 5, d.lgs. 509/88).
Per le ragioni esposte, stante l'acclarata insussistenza del requisito sanitario e in assenza di elementi che giustifichino la rinnovazione delle operazioni peritali, il ricorso va respinto.
Le spese si compensano, in presenza di una valida dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att.
c.p.c.; quelle di CTU, già liquidate con separato decreto, vengono poste definitivamente a carico dell'INPS.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese di lite;
3) pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico dell'INPS.
Benevento, 2 aprile 2025.
Il Giudice
Cecilia Angela Ilaria Cassinari
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4576 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024, avente ad oggetto: opposizione ad ATP,
TRA
SI ZI, elettivamente domiciliata in Guardia Sanframondi, c.so Umberto I, 347, presso lo studio dell'avv. Silvio Falato, che la rappresenta e difende in virtù di mandato in calce al ricorso,
RICORRENTE
E
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - INPS, in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliato in Benevento, via Foschini, 28, presso l'avvocatura della sede provinciale dell'Istituto, rappresentato e difeso giusta procura generale alle liti in atti dall'avv.
Silvio Garofalo,
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6 c.p.c. depositato il 7/11/2024 l'istante indicata in epigrafe ha convenuto in giudizio l'INPS, contestando le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo effettuato su suo ricorso ex art. 445 bis c.p.c. (R.G. 2283/2024) e chiedendo al Tribunale di: “- accertare e dichiarare, anche mediante nomina di nuova CTU medico legale, il diritto della ricorrente al riconoscimento dell'invalidità pari o superiore al 74% con corresponsione dei relativi ratei, interessi e rivalutazione a decorrere dalla data di presentazione della domanda in via amministrativa, ossia dal 22.02.2022 o da quella che verrà eventualmente riconosciuta in base alle risultanze di causa;
- per l'effetto, condannare l'INPS, in persona del suo legale rapp.te p.t., a corrispondere al ricorrente il relativo beneficio economico con decorrenza dalla data della domanda amministrativa ovvero da quella che verrà eventualmente riconosciuta in base alle risultanze di causa”; con vittoria di spese e competenze del giudizio, con attribuzione.
Si è ritualmente costituito in giudizio l'Istituto, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato.
La causa è stata decisa all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Ai sensi dell'art. 12 della l. 118/1971, la pensione di inabilità è riconosciuta in favore dei mutilati ed invalidi civili di età superiore agli anni 18, nei cui confronti, in sede di visita medico-sanitaria, sia accertata una totale inabilità lavorativa.
1 L'art. 13 della stessa legge prevede invece che l'assegno mensile spetta agli invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo e il sessantaquattresimo anno nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa nella misura pari o superiore al 74 per cento.
Il consulente tecnico nominato nella prima fase, espletate le necessarie indagini, ha concluso ritenendo la ricorrente – già giudicata dalla competente commissione medica invalida al 46% – affetta da “Diabete mellito II in trattamento con antidiabetici orali, cardiopatia ipertensiva in compenso farmacologico, gonartrosi bilaterale, spondiloartrosi diffusa con ridotto spazio L5-S1, esiti di endoarteriectomia carotidea bilaterale, esiti di trombosi venosa arti inferiori”, patologie tali da ridurne permanentemente la capacità lavorativa in misura pari al 61%, priva, quindi, dei requisiti sanitari per beneficiare dell'assegno mensile.
Il CTU ha, in particolare, rilevato quanto segue: “La storia clinica della ricorrente si caratterizza fondamentalmente per l'insorgenza di diabete mellito tipo 2 trattato con antidiabetici di tipo orale
(Metformina 1000 1 cpr/die), accertato circa dieci anni fa. La malattia diabetica è responsabile di complicanze oculari, renali, del sistema nervoso periferico, dei piccoli vasi e grossi vasi, di steatosi epatica e di aumento di peso, cosiddetto diabete florido, valutabile in misura del 41 %
(Cod. 9309). Dall'esame della documentazione in atti e dall'esame clinico anamnestico praticato, nel caso in esame è presente solo un interessamento dell'apparato cardiovascolare. La ricorrente
è infatti stata già operata di endoarteriectomia delle carotidi bilateralmente. La cardiopatia ipertensiva in compenso farmacologico in analogia e proporzione al Cod. 6441 può essere valitata in misura del 21 %. Sono presenti inoltre segni clinici di artrosi con lieve impegno funzionale a prevalente localizzazione delle ginocchia e diffuso del rachide valutabile in analogia e proporzione al Cod 7010 in misura del 15 %”, e su tali basi ha provveduto a determinare il grado complessivo di invalidità con il calcolo riduzionistico.
Le conclusioni rassegnate dall'ausiliare sono sorrette da una congrua ed esauriente motivazione di carattere medico-legale, fondata sull'esame obiettivo e sulla documentazione medica agli atti;
esse meritano, pertanto, condivisione.
Giova a questo punto rammentare che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del CTU hanno infatti una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, neppure nel caso in cui egli possegga determinate cognizioni in materia, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (recte: non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal CTU). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal cd. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c. Né contrasta con tale conclusione la facoltà per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito alle definizioni scientifiche, trattandosi in tal caso, con tutta evidenza, di sindacato di legittimità,
e non di merito. Pertanto, se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare 2 specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal CTU, tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (cfr. Cass. Sez. 6,
Ordinanza n. 22707 del 08/11/2010; Sez. L, Sentenza n. 4254 del 20/02/2009).
Le contestazioni sollevate dalla ricorrente, sulla base della medesima documentazione già tutta sottoposta all'attenzione del consulente, si sostanziano in un mero dissenso diagnostico- valutativo, e non possono, quindi, trovare accoglimento, non ravvisandosi nella consulenza vizi logici o carenze sul piano motivazionale.
La ricorrente lamenta, in particolare, che il CTU abbia omesso di valutare “L'emipiramidalismo sn in malattica cerebrovascolare incipiente (+V-B), la neuropatia dismetabolica, la formazione bollosa a LSD, la vasculopatia cerebrale cronica, l'ipostenia arto inferiore destro derivante da pregressa emiparesi”.
Le certificazioni che menzionano quanto riportato in ricorso risalgono al 2021 e comunque vi si legge anche “vigile e collaborante, orientata nel tempo e nello spazio” (referto ASL del 3/12/21). Il CTU, all'esame obiettivo del 26/07/2024, ha riscontrato “Condizioni generali buone, fasica, curata nell'aspetto, lucida ed orientata nel tempo e nello spazio … deambulazione autonoma regolare e passaggi posturali in autonomia. Nulla di rilevante all'esame obiettivo dei vari organi ed apparati, non dispnea a riposo, non cianosi, attività cardiaca valida, non edema pretibiale. …
Tono e trofismo muscolare nella norma, senza segni di interessamento piramidale e/o extrapiramidale. Psiche integra, lieve deflessione del tono dell'umore”.
Nella fattispecie la censura è sollevata in termini del tutto generici, posto che la ricorrente non ha né dedotto in concreto come le affezioni di cui lamenta l'omessa valutazione incidano sulla sua capacità lavorativa, né ha indicato le voci tabellari alle quali sarebbero da ascrivere.
Peraltro, le minorazioni fino al 10% non sono considerate nella valutazione complessiva dell'invalidità, purché non concorrenti tra loro o con altre minorazioni comprese nelle fasce superiori (art. 5, d.lgs. 509/88).
Per le ragioni esposte, stante l'acclarata insussistenza del requisito sanitario e in assenza di elementi che giustifichino la rinnovazione delle operazioni peritali, il ricorso va respinto.
Le spese si compensano, in presenza di una valida dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att.
c.p.c.; quelle di CTU, già liquidate con separato decreto, vengono poste definitivamente a carico dell'INPS.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese di lite;
3) pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico dell'INPS.
Benevento, 2 aprile 2025.
Il Giudice
Cecilia Angela Ilaria Cassinari
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