Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 21/05/2025, n. 785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 785 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Prima Civile – riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
1) dr. Giovanni D'Antoni Presidente
2) dr. Sebastiana Ciardo Consigliere rel.
3) dr. Riccardo Trombetta Consigliere sentito il consigliere dr. S. Ciardo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 452/2023 del R.G. di questa Corte
d'Appello, vertente in questo grado
TRA nato a [...], il [...] Parte_1
(C.F. ), elettivamente domiciliato a Palermo, in C.F._1
Via G. Sciuti, n. 112, presso lo studio dell'Avv. ANGELO CACCIATORE, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte appellante –
CONTRO
, nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1 [...]
), elettivamente domiciliato a Palermo, in Piazza Don C.F._2
Luigi Sturzo n. 14, presso lo studio dell'Avv. ROSOLINO ULIZZI, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte appellata –
Conclusioni delle parti: appellante: come da atto di appello e note scritte;
appella-
to: come da comparsa di costituzione e risposta e note scritte.
Corte di Appello Palermo sez. I civile
MOTIVI DELLA DECISIONE
❖ Fatti di causa
Il Tribunale di Palermo, con sentenza n. 531/2023 emessa in data 3 febbraio 2023, rigettò l'opposizione promossa da av- Parte_1
verso il decreto ingiuntivo n. 3350/2021 reso dal Tribunale di Palermo il 19/07/2021, che lo aveva condannato al pagamento della somma di
€ 6.350,00 a titolo di mancato contributo al mantenimento per il figlio
, dal mese di settembre 2020 al mese di maggio 2021; Controparte_1
rigettò, altresì, le domande riconvenzionali ivi formulate e condannò
l'opponente alla refusione della spese di lite sostenute da controparte.
Avverso la suddetta sentenza, proponeva appello Parte_1
chiedendo, in via principale, la riforma della sentenza impugnata e, per l'effetto, la revoca del decreto ingiuntivo impugnato;
in via riconven- zionale, chiedeva che venisse dichiarata la cessazione del proprio ob- bligo di provvedere al pagamento dell'assegno di mantenimento di €
750,00 mensili per il figlio da decorrere dal mese di settembre CP_1
2020, mentre in via riconvenzionale subordinata, chiedeva la riduzio- ne dell'assegno di mantenimento anzidetto;
chiedeva, infine, la vittoria integrale delle spese.
Si costituiva chiedendo il rigetto integrale Controparte_1
dell'appello proposto e la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del giudizio di secondo grado.
All'udienza del 14 settembre 2023, previo tentativo di conciliazione non andato a buon fine, venivano assegnati i termini di cui all'art. 352
c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di
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replica, e all'udienza del 10 aprile 2025, il consigliere istruttore pone- va la causa in decisione e si riservava di riferire al collegio, ai sensi dell'art. 352 u.c. c.p.c.
***
❖ MOTIVI DI APPELLO
1. Con il primo motivo di appello, l'appellante lamenta l'erronea applicazione delle norme di cui agli artt. 147 c.c. e dell'omesso esame, da parte del giudice di prime cure, di circostanze fattuali, documentate nel corso del processo di primo grado, dalle quali si desume il disinte- resse, da parte del figlio , verso il raggiungimento della propria CP_1
indipendenza economica, la prosecuzione degli studi universitari o la ricerca di un lavoro, nonostante le diverse offerte lavorative formulate dal padre, sicchè il giudice di prime cure aveva errato nel confermare il decreto ingiuntivo opposto.
2. Con il secondo motivo di appello, l'appellante lamenta la violazio- ne dell'art. 2697 c.c., poiché, contrariamente a quanto affermato dal giudice di prime cure, non aveva fornito la prova di es- Controparte_1
sersi impegnato nella ricerca di un'occupazione lavorativa stabile che lo remunerasse in modo adeguato o di avere iniziato un percorso for- mativo universitario coerente con la sua formazione liceale. Al contra- rio, il padre evidenziava che l'iscrizione all'Università di Palermo in studi filosofici fosse stata “strumentale” a garantire al figlio il versa- mento dell'assegno di mantenimento, per come indicato nella scrittura privata. In particolare, dall'istruttoria del processo di primo grado era emerso che non solo non aveva sostenuto alcun esame Controparte_1
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universitario, ma soprattutto aveva rifiutato le ripetute proposte lavo- rative e abitative offertegli dal padre, con ciò dimostrando di non ave- re un serio interesse al raggiungimento di una propria indipendenza economica e di non avere in mente un chiaro progetto di vita, sicchè sarebbe stata raggiunta la prova delle circostanze idonee a far cessare l'obbligo di mantenimento da parte di Parte_1
3. Con il terzo motivo di appello, l'appellante si duole della errata applicazione dell'art. 710 c.p.c., precisando che non Parte_1
avrebbe potuto proporre un apposito giudizio avente ad oggetto la modifica delle condizioni di divorzio, dal momento che l'obbligo di versamento dell'assegno di mantenimento derivava dalla stipula di una scrittura privata del 21/11/2016 da lui stesso accettata, sicchè non sarebbe stato necessario un intervento del Giudice per interrom- pere l'erogazione del mantenimento.
4. Con il quarto motivo di appello, l'appellante lamenta la violazione dell'art. 112 c.p.c., poiché il giudice di prime cure ha omesso di pro- nunciarsi sulla domanda riconvenzionale proposta in primo grado, rei- terata in grado di appello.
5. Con il quinto motivo di appello, l'appellante si duole della viola- zione degli artt. 2697 c.c., 112, 115 e 116 c.p.c., poiché il giudice di prime cure ha rigettato la domanda di modifica della misura del man- tenimento, in assenza della prova del peggioramento delle condizioni economiche di Il giudice, tuttavia, ha omesso di con- Parte_1
siderare che la richiesta di riduzione dell'assegno di mantenimento era basata sul fabbisogno mensile del figlio non superiore a € 400,00 come
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dal medesimo dichiarato, sicchè l'assegno di mantenimento sarebbe risultato del tutto sproporzionato e privo di causa.
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Preliminarmente, devono essere rigettate le eccezioni preliminari di inammissibilità dell'appello, sollevate dalle parti appellate, ai sensi dell'art. 348bis c.p.c., non emergendo alcuna manifesta infondatezza dei motivi di gravame avanzati dall'appellante (cfr. Cassazione civile sez. un., 21/03/2017, n. 7155), né ai sensi dell'art 342 c.p.c., dovendosi richiamare, in proposito, il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità per il quale, ancorché non si richieda l'utilizzo di partico- lare formalità, “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della senten- za impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni ad- dotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”
(SS.UU. Cassazione civile sez. un., 21/03/2017, n.7155). Nella specie, dalla lettura dell'atto introduttivo sono chiaramente individuati i capi della sentenza del Tribunale investiti da gravame e i passaggi argo- mentativi che li sorreggono;
“le argomentazioni che vengono formulate
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devono esporre le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice ed esplicitare in che senso tali ragioni siano idonee a de- terminare una differente decisione" (Cass. n. 2143/15).
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L'appello in oggetto origina dall'opposizione mossa da Parte_2
vverso il decreto ingiuntivo n. 3350/2021 reso dal Tribunale di
[...]
Palermo nel procedimento n. 7176/2021, con il quale il giudice aveva al medesimo intimato di pagare la somma di € 6.350,00 in favore del figlio maggiorenne , a titolo di suo mantenimento, deri- Controparte_1
vante dall'omesso versamento dell'assegno mensile pari ad € 750,00, dal mese di settembre 2020 fino al mese di maggio 2021, obbligo gra- vante sul padre e risultante dalla scrittura privata del 21/11/2016
(cfr. All. 1, opposizione a decreto ingiuntivo, fascicolo di primo grado).
La suddetta scrittura privata era stata stipulata tra Parte_1
e la madre quando, in pendenza Controparte_1 Controparte_2
di un procedimento di riconoscimento della paternità incoato presso il
Tribunale di Marsala recante R.G. n. 1720/2014, era stato accertato, all'esito del test genetico, il rapporto di parentela tra e Pt_1 CP_3
[...
, all'epoca ancora minorenne, sicchè il padre, a tacitazione delle pre- tese della madre e del figlio, si era impegnato a versare all'una la som- ma di € 40.000,00 a titolo del pregresso obbligo di mantenimento e di- rettamente al figlio una somma di € 750,00 mensili, definendole som- me “certe ed esigibili”.
Tuttavia, a partire dal mese di settembre 2020 ave- Parte_1
va interrotto il pagamento dell'assegno di mantenimento, rappresen-
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tando che il figlio si era reso manchevole verso i suoi doveri di CP_1
figlio, così violando il principio di autoresponsabilità per il quale egli è tenuto seriamente alla ricerca di un lavoro o allo svolgimento di un percorso di studi, al fine di raggiungere una propria indipendenza economica.
In particolare, rappresentava che il figlio, a seguito Parte_1
delle numerose bocciature ricevute negli anni del liceo, si era diploma- to nel 2020 e solo nel settembre 2021 si era immatricolato all'Università di Palermo, al corso di laurea triennale in Studi filosofici e storici, contrariamente alla volontà espressa dal padre che gli aveva, invece, proposto di trasferirsi presso una casa di sua proprietà a Mar- sala, per lavorare presso la società “ , con Controparte_4
amministratore unico e contemporaneamente iscri- Parte_1
versi all' (cfr. All. 1, 2, 3, 4, 5, fascicolo di primo Parte_3
grado).
Tuttavia, il rifiuto del figlio alle proposte del padre era stato inter- pretato come un segnale di disinteresse per il raggiungimento di una propria indipendenza economica, sicchè a partire da Parte_1
settembre 2020, aveva sospeso il pagamento dell'assegno di manteni- mento.
Invero, nel caso di specie l'obbligo di versare l'assegno manteni- mento non è stato statuito con sentenza, ma con una scrittura privata sottoscritta dalle parti istanti in data 21.11.2016, quando l'appellato era ancora minorenne, la cui effettiva natura giuridica è quella di
“transazione” come più volte rilevato da (cfr. comparsa Controparte_1
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di costituzione e risposta, memoria del 10/03/2025), avendo le parti, al contempo, definito il giudizio n. 1720/2014 e regolato consensual- mente le pretese economiche che il figlio e la madre avrebbero potuto far valere nei confronti del padre, derivanti dagli obblighi discendenti dall'avvenuto accertamento del legame biologico. Pertanto, il rapporto giuridico in esame nasce da un impegno contrattuale volontariamente e liberamente assunto dalle parti contraenti e trova la sua causa nel rapporto di parentela esistente tra le stesse.
Ne deriva che, a fronte di una scrittura privata dalla quale emerge inequivocabilmente che ha assunto volontariamente Parte_1
l'obbligo di pagare mensilmente un assegno di mantenimento nei con- fronti del figlio, definendole somme “liquide ed esigibili”, il mancato versamento della somma suddetta integra un inadempimento che, in quanto tale, può essere accertato nel giudizio ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo.
Infatti, occorre precisare che nell'ambito del giudizio di opposizio- ne, l'opponente, che riveste formalmente la posizione di attore, è so- stanzialmente convenuto, sicchè l'onere di provare l'esistenza del cre- dito, secondo le regole generali, spetta all'opposto, convenuto in senso formale ma attore in senso sostanziale.
Nel caso di specie, invero, è stata pienamente raggiunta la prova del credito, nascente appunto dalla scrittura privata, la cui esistenza non è stata mai contestata dal debitore-appellante e le somme dovute da in forza della richiamata scrittura privata sono crediti Parte_1
certi, liquidi ed esigibili e il decreto ingiuntivo fondato.
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Così accertato il titolo da cui deriva l'obbligazione di pagamento del ne consegue che lo stesso non avrebbe potuto sic et simpliciter Pt_1
esimersi dal versamento mensile dell'assegno di mantenimento nei confronti del figlio, ma, al contrario, avrebbe dovuto incardinare un giudizio per la revoca o modifica dello stesso.
A tal proposito, occorre ricordare che, la scrittura privata per mez- zo della quale le parti dichiarano di transigere il giudizio incardinato da un genitore nei confronti dell'altro, avente ad oggetto la richiesta di una somma di denaro a titolo di concorso per il mantenimento della prove minore di età, non contestata e dalle stesse pacificamente ese- guita, deve ritenersi equiparabile alla decisione giudiziale e, dunque, soggetta alla relativa disciplina in ordine alla modifica di tali provve- dimenti. La maggiore età o l'autosufficienza economica raggiunta dal figlio non costituisce, pertanto, condizione sufficiente a legittimare ipso facto la mancata corresponsione dell'assegno di mantenimento in fa- vore dello stesso, come pattuito dai genitori con la sottoscrizione della scrittura predetta.
Difatti, è indirizzo consolidato quello per il quale: “In materia di fi- liazione, è valida ed efficace la scrittura privata avente ad oggetto la re- golamentazione del contributo ordinario al mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio e la suddivisione tra i genitori delle spese-extra as- segno sostenute per i figli, sottoscritta dagli ex conviventi prima dell'en- trata in vigore della modifica delle disposizioni in materia di filiazione.
Tale scrittura può essere azionata con il procedimento monitorio, nelle ipotesi di inadempimento del genitore onerato” (Cass. Cassazione civile
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sez. I, 31/12/2020, n.29995). Indi, a fronte dell'inadempimento occor- so dal mese di settembre 2020, correttamente poteva Controparte_1
rivolgersi - come fatto - al Tribunale per ottenere un provvedimento monitorio azionando il credito, da ritenersi liquido ed esigibile e fon- dato sulla predetta scrittura privata trattandosi di somme dal mede- simo pretese a titolo di assegno di mantenimento per i mesi da set- tembre 2020, giacché la fonte contrattuale all'epoca continuava a pro- durre effetti.
Tutte le argomentazioni poste a fondamento della domanda ricon- venzionale volta a far accertare il venir meno dell'obbligo di manteni- mento del figlio da parte e, segnatamente, l'offerta di Parte_1
lavoro, il percorso scolastico del figlio non particolarmente brillante sono tutti elementi che, semmai, possono valere per il futuro e, qualora accertati, determinano l'insorgere di un assetto differente e sopravve- nuto destinato ad elidere l'obbligo gravante sul genitore, senza che ciò risulti incompatibile come sembra ritenere il ricorrente - con l'attiva- zione del procedimento monitorio volto al recupero delle mensilità non corrisposte per il passato. Difatti, “la domanda riconvenzionale è volta a disciplinare ex novo i futuri rapporti economici tra i genitori in relazione al mantenimento del figlio, ed è questo sicuramente sintomati- co della volontà di non avvalersi più per il futuro dell'accordo che si in- tende far sostituire dal provvedimento giudiziale, mentre l'altro (moni- torio) è volto al solo recupero di quanto non ricevuto fino alla adozione del provvedimento ex art.148 c.c.” (cfr Cass. n.29995/2020 in motiva- zione).
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D'altra parte, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è ammissibile la domanda riconvenzionale: “In tema di opposizione a de- creto ingiuntivo, il convenuto opposto può proporre, con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata, una domanda nuo- va, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiun- tivo, anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda
o un'eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni, chiedendo la revoca del decreto opposto, qualora tale domanda si riferi- sca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta, ciò rispondendo a finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo e dovendosi riconoscere all'opposto, quale attore in senso sostanziale, di avvalersi delle stesse fa- coltà di modifica della domanda riconosciute, nel giudizio ordinario, all'attore formale e sostanziale dall'art. 183 c.p.c. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva di- chiarato inammissibile la domanda di risoluzione del contratto e risar- cimento dei danni proposta dal creditore opposto, con la comparsa di costituzione e risposta, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo)”
(Cassazione civile sez. III, 27/11/2023, n.32933).
Peraltro, se è pur vero che il pagamento dell'assegno di manteni- mento da parte del genitore nei confronti del figlio non può essere considerato sine die, è altrettanto vero che il genitore non può auto- nomamente interrompere il pagamento del suddetto assegno al verifi- carsi delle condizioni che ne determinano la cessazione, ma è necessa-
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rio instaurare un procedimento per la modifica o la revoca del mante- nimento al fine di accertare le suddette condizioni. Invero, “la cessa- zione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosuffi- cienti deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguar- do all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza profes- sionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, da parte dell'avente diritto, dal momento del raggiungimento della maggiore età” (Cass. Civ. Sez. I, ord. 11/02/2025 n. 3552).
Ne consegue che l'opposizione a decreto ingiuntivo è infondata per- ché non può ritenersi venuto meno l'obbligo, per di Parte_1
contribuire al mantenimento del figlio fin dal 2020 né può essere ac- colta la domanda volta ad ottenere una diminuzione della sua misura da euro 750,00 ad euro 400, in conseguenza dell'asserito mutamento delle condizioni economiche del padre ovvero perché il figlio CP_1
avrebbe dichiarato in presenza di terzi che, in relazione alle sue neces- sità, sarebbe stato sufficiente un assegno di mantenimento pari a €
400,00, mentre l'assegno di € 750,00 risultava eccessivo.
Tali asserzioni risultano confutate dalla documentazione prodotta.
Con riferimento alle mutate condizioni economiche del padre, non risulta provato il “peggioramento”, da lui asserito, che potrebbe giusti- ficare una riduzione dell'assegno di mantenimento, posto che la parte non ha mai documentato personalmente la propria condizione patri- moniale e che gli unici documenti versati in atti – Visura ordinaria so- cietà di capitale Poiatti s.p.a., visura Ordinaria società di capitale CP_5
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s.r.l., visura catastale di (cfr. doc. 3, 4, 5 allegati alla Parte_1
comparsa di costituzione, fascicolo di primo grado) – non consentono di effettuare un raffronto tra la sua situazione economica attuale ri- spetto all'epoca in cui la scrittura privata era stata stipulata.
Deve, osservarsi che, all'epoca dei fatti, nell'anno 2020 Parte_4
gio aveva ancora 22 anni e risultava da poco iscritto all'università sic- ché, rispetto all'arco temporale al quale si riferisce il procedimento monitorio, deve ritenersi fondato e persistente l'obbligo in capo all'appellante di sostenere e mantenere il figlio maggiorenne.
L'appello è parzialmente fondato in ordine alla domanda riconven- zionale, rispetto alle mutate condizioni con la medesima fatte valere, che assumono rilievo ai fini della modifica da valere per il futuro.
Ed invero, in ordine al dovere del genitore di mantenere il figlio maggiorenne la giurisprudenza ha individuato taluni limiti necessari onde evitare la configurazione di un obbligo sine die gravante in capo al genitore obbligato al pagamento dell'assegno di mantenimento per i figli.
Il dovere al mantenimento dei figli è sancito dall'art. 30 della Costi- tuzione, dagli artt. 147 e ss., c.c. e, indirettamente, dall'art. 315 bis, comma 1, c.c. che impongono ad ambedue i genitori l'obbligo di man- tenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle inclinazioni e delle aspirazioni dei figli, in proporzione alle rispettive sostanze e se- condo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Non vi è, in- fatti, alcuna norma nell'ordinamento che preveda che tale obbligo spe- cifico dei genitori possa cessare con il raggiungimento della maggiore
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età del figlio, ancorché, ad oggi l'ordinamento stabilisce con gli artt.
147 e 315 bis c. c. che vi sia un vero e proprio diritto di solidarietà che tutela un interesse fondamentale dell'individuo a ricevere un aiuto concreto nel corso della sua formazione e crescita, per ogni esigenza di vita e di formazione.
Inoltre, l'art. 337 septies c.c. stabilisce che il giudice “può” disporre il pagamento di un assegno periodico in favore del figlio maggiorenne non economicamente indipendente.
Indi, è stata demandata al giudice l'individuazione, di volta in volta, dei limiti e dei presupposti per il riconoscimento o meno del diritto al- la percezione dell'assegno ad opera del figlio che ha raggiunto la mag- giore età e che possiede potenziali capacità lavorative.
Sul punto, questa Corte, in linea con la giurisprudenza più accredita- ta, sia di merito e di legittimità (cfr. ex plurimis Cass.
1.2.2016 n.
1858), ritiene che il figlio maggiorenne, anche se non indipendente,
“raggiunge comunque una sua dimensione di vita autonoma che lo ren- de, semmai, meritevole dei diritti ex art. 433 c.c. ma non può più essere trattato come 'figlio', bensì come 'adulto' e ciò “sulla base del dovere di autoresponsabilità del figlio maggiorenne che non può pretendere la protrazione dell'obbligo al mantenimento oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, perché "l'obbligo dei genitori si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di forma- zione".
Ancora è configurabile l'esonero dalla corresponsione dell'assegno, anche laddove il figlio, posto in concreto nelle condizioni di raggiunge-
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re l'autonomia economica dai genitori, abbia opposto rifiuto ingiustifi- cato alle opportunità di lavoro offerte (Cass. n. 4765/2002; Cass. n.
1830/2011; Cass. n. 7970/2013), ovvero abbia dimostrato colpevole inerzia prorogando il percorso di studi senza alcun rendimento (nella fattispecie la Corte, con sentenza n. 1585/2014, ha escluso il diritto al mantenimento del figlio ventottenne che aveva iniziato ad espletare attività lavorativa, ancorché saltuaria, e non frequentava con profitto il corso di laurea a cui risultava formalmente iscritto da più di otto anni).
Ancora, è utile richiamare il principio di diritto espresso dalla giuri- sprudenza di legittimità nella motivazione della sentenza: “Il giudice di merito non può prefissare in astratto un termine finale di persistenza dell'obbligo di mantenimento ed il genitore obbligato è tenuto ad allega- re e, ove sia contestato, a dimostrare (anche in via presuntiva) di aver posto il figlio nelle condizioni di raggiungere l'indipendenza economica, sfruttando al meglio le capacità e le competenze acquisite a conclusione del percorso formativo compiuto (ove compiuto) in sintonia con le sue aspirazioni e attitudini. L'avanzare dell'età non può, tuttavia, essere ininfluente, concorrendo a conformare l'onere della prova gravante sull'obbligato nella forma di una crescente incidenza del ricorso alla prova per presunzioni e alla valutazione critica (prova logica) di condot- te stabilmente non più dirette verso il raggiungimento degli obiettivi di competenza professionale o tecnica prescelti al fine di raggiungere un'autonomia reddituale con essi coerente. Con il raggiungimento di un'età nella quale il percorso formativo e di studi, nella normalità dei casi, ampiamente concluso e la persona è da tempo inserita nella società,
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la condizione di persistente mancanza di autosufficienza economico reddituale, in mancanza di ragioni individuali specifiche (di salute, o do- vute ad altre peculiari contingenze personali, od oggettive quali le diffi- coltà di reperimento o di conservazione di un'occupazione) costituisce un indicatore forte d'inerzia colpevole. La consequenzialità delle condot- te perseguite dal raggiungimento della maggiore età costituiscono un altro elemento probatorio rilevante. Ne consegue che gli ostacoli perso- nali al raggiungimento dell'autosufficienza economico reddituale, in una fase di vita da qualificarsi pienamente adulta sotto il profilo anagrafico, devono venire puntualmente allegati e provati, se collocati all'interno di un percorso di vita caratterizzato da mancanza d'iniziativa e d'impegno verso un obiettivo prescelto. Il diritto del figlio si giustifica, infatti, all'in- terno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un per- corso formativo, tenendo conto, ex art. 147 c.c., delle sue capacità, incli- nazioni ed aspirazioni, posto che la funzione educativa del mantenimen- to è nozione idonea a circoscrivere la portata dell'obbligo di manteni- mento, sia in termini di contenuto, sia di durata, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per il suo inserimento nella società. La situazione soggettiva del figlio che, rifiutando ingiustificata- mente in età avanzata di acquisire l'autonomia economica tramite l'im- pegno lavorativo e negli stu-di, comporti il prolungamento del diritto al mantenimento da parte dei genitori, o di uno di essi, non è tutelabile perché contrastante con il principio di auto-responsabilità che è legato alla libertà delle scelte esistenziali della persona, anche tenuto conto dei doveri gravanti sui figli adulti” (Cass. 12952/2016; conf. Cass.
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5883/2018).
In altri termini, la Corte ha sancito il principio, cui aderisce questa
Corte, per il quale l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli maggiorenni non può esser protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura al di là dei quali sussisterebbe una forma di “parassitismo” di ex giovani ai danni dei loro genitori.
Indi, il prolungamento del diritto al mantenimento da parte dei ge- nitori oltre un certo limite di età del figlio non è tutelabile dal nostro ordinamento perché in contrasto con il principio di autoresponsabilità
e di autodeterminazione della persona.
Ora, nella specie, ribadendo che la sospensione dell'assegno di man- tenimento da parte del padre non poteva essere effettuata automati- camente a decorrere dall'anno 2020 e che, a quella data e al momento dell'instaurazione del procedimento monitorio, il credito era già matu- rato, è necessario applicare i principi espressi dalla Corte di Cassazio- ne a decorrere dalla data del giudizio di appello.
Difatti, se il rifiuto delle offerte di lavoro fatte dal padre negli anni
2021 – 2022 poteva essere giustificato dall'avvio del percorso di studi universitari, dalla lontananza del luogo di lavoro e dai rapporti dete- riorati tra le parti, tuttavia, nel corso del giudizio di secondo grado tale offerta è stata reiterata, oggi risulta avere compiuto 27 Controparte_1
anni e non ha prodotto né allegato alcun completamento degli studi universitari né lo svolgimento di attività lavorativa, continuando, an- che all'udienza del 14 settembre 2023, nel tentativo di una bonaria composizione della lite, a rifiutare ogni tentativo del padre di aiutarlo
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nell'inserimento dell'affermata azienda di famiglia.
Pertanto, alla stregua delle argomentazioni che precedono, in par- ziale accoglimento della domanda riconvenzionale, dovrà accertarsi il venir meno dell'obbligo gravante su di versare men- Parte_5
silmente l'assegno di mantenimento a vantaggio del figlio CP_6
[...
a decorrere dalla data della presente decisione, giacché gli accordi o i precedenti provvedimenti giudiziali conservano la loro efficacia, si- no a quando non intervenga la modifica di tale provvedimento, rima- nendo del tutto ininfluente il momento in cui di fatto sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'obbligo sud- detto, sicchè, in mancanza di specifiche disposizioni, in base ai principi generali relativi all'autorità, intangibilità e stabilità, per quanto tempo- ralmente limitata (rebus sic stantibus), della precedente imposizione del contributo medesimo, la decisione giurisdizionale di revisione non può avere decorrenza anticipata ai momento dell'accadimento innova- tivo, rispetto alla data della domanda di modificazione (cfr. Cass. Civile
n. 4224 dell'anno 2021).
La decorrenza del venire meno dell'obbligo coincide con la data del- la presente decisione, avente efficacia costitutiva, giacché solo nel
2025 risulta che , avendo compiuto 27 anni, ha raggiun- Controparte_1
to un'età per la quale vale il principio di autoresponsabilità dianzi ri- chiamato.
XXXX
Stante la reciproca soccombenza e il limitato accoglimento del gra- vame proposto, sussistono giusti motivi per disporre la compensazio-
- 18 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.452/2023
ne delle spese di lite di questo grado del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in parziale accoglimento dell'appello proposto da Parte_2
e in parziale riforma della sentenza n. 531/2023 emessa dal Tri-
[...]
bunale di Palermo in data 03/02/2023; in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta, accerta il venir meno dell'obbligo, gravante su di corrispondere Parte_1
a , l'assegno di mantenimento mensile disposto con Controparte_1
scrittura privata del 21.11.2016, a decorrere dalla data della presente decisione;
conferma per la restante parte la sentenza impugnata;
compensa tra le parti le spese di lite di questo grado del giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio della I sezione civile della Corte d'Appello di
Palermo del 16.5.2025.
Il Presidente
Il Giudice Estensore Dr. Giovanni D'Antoni
Dr. Sebastiana Ciardo
- 19 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile