Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 16/04/2025, n. 181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 181 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.N. 545/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati: dott. Stefano Billet Presidente dott.ssa Giulia Gargiulo Giudice dott. Nicola Latour Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta a ruolo n. R.G. 545/2025 avente ad oggetto Cessazione degli effetti civili del matrimonio, su ricorso depositato in data 17.03.2025, congiuntamente dai coniugi:
C. F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...],
e
, C.F. , nata a [...] il Parte_2 C.F._2
22.11.1966, residente in [...] A, entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Michela Vannozzi, presso lo studio della quale eleggono domicilio in Pieve a Nievole (PT), Corso
Matteotti, n. 126,
e
PM in sede
Interventore necessario
1
1. Con ricorso congiunto depositato in data 17.03.2025 i sig.ri e Parte_1
premettendo di aver contratto matrimonio in data 7.8.2005 in Parte_2
Feroleto della Chiesa (RC), precisavano che dall'unione non erano nati i figli.
Premettevano, altresì, che il Tribunale di Pistoia (r.g.n. 2293/2011), con decreto di omologazione n. 41 del 23.12.2011, omologava la separazione personale dei coniugi.
Pertanto, non essendo ripresa la convivenza né essendoci stata riconciliazione, dato il decorso dei termini di legge, i coniugi domandavano pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio e precisavano che rinunciavano a qualsivoglia richiesta di mantenimento reciproco, essendo economicamente autosufficienti.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate congiuntamente dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 24.03.2025 ed acquisito il parere del
PM in data 25.03.2025, la causa è stata riservata al Collegio per la decisione.
2. La domanda è fondata e merita accoglimento.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 473 bis 51 c.p.c. e all'art. 3 n. 2 let. b L.
898/70.
La frattura determinatasi tra i coniugi appare irreversibile alla luce delle ragioni addotte e tenuto conto della decisa e ferma volontà di far cessare definitivamente il vincolo matrimoniale manifestata dalle parti nel ricorso introduttivo e nelle note scritte in sostituzione dell'udienza depositate congiuntamente dalle parti.
Considerato che le condizioni concordate sono congrue e conformi a legge, esse possono essere poste a fondamento della decisione.
3. Nulla deve disporsi in punto di spese avendo le parti proposto domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Feroleto della Chiesa (RC) il 7.8.2005 dai coniugi nato a [...] il Parte_1
5.11.1964, e nata a [...] il [...], alle condizioni Parte_2
da essi concordate;
2 2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune Feroleto della Chiesa (RC) per annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. n. 396 del 03.11.2000 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n. 5 P. II, Serie A Ufficio 1 Anno 2005);
3. nulla alle spese.
Così deciso in Pistoia nella Camera di Consiglio del 15 aprile 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Nicola Latour Stefano Billet
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