Sentenza 7 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 07/10/2003, n. 14944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14944 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2003 |
Testo completo
ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 MATERIA 1 4944 /03 131 TAB. ALL. B-RNETU BLI A DISCIPLINARE N IN NOME DEL ROPOLITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Disciplinare SEZIONI UNITE CIVILI arvocati Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Mario DELLI PRISCOLI-Primo Presidente f.f.- R.G.N. 2295/03 Cron.30166 - ConsiglierePRESTIPINODott. Giovanni - - Consigliere Dott. Giovanni PAOLINI - Rep. Consigliere Dott. Alessandro CRISCUOLO Ud. 12/06/03 Rel. Consigliere Dott. Vincenzo PROTO - Consigliere Dott. Michele VARRONE Dott. Ugo VITRONE - Consigliere - 1 Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA - Dott. Guido VIDIRI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CONDIPODARO ROSARIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DUILIO 13, presso lo studio dell'avvocato GAETANO PETRELLI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente contro 2003 PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI 578 CASSAZION CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI -1- PATTI;
intimati avverso la decisione n. 161/02 del Consiglio nazionale forense di ROMA, depositata il 01/10/02; ÷ udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/06/03 dal Consigliere Dott. Vincenzo PROTO;
udito l'Avvocato Gaetano PETRELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso, rigetto del secondo motivo del ricorso, con rinvio al Consiglio Nazionale Forense. € -2- Svolgimento del processo A conclusione di un procedimento disciplinare promosso a seguito di esposti presentati dall'avv. Antonio Granata, il Consiglio dell'Ordine degli Rosario irrogò all'avv.Avvocati di Patti la sanzione disciplinare OD Marchetta della censura: (a) per aver aperto in Brolo uno studio legale senza averne titolo, in quanto iscritto come praticante procuratore presso il foro di Vibo Valentia, e (b) per essere venuto meno al dovere di verità, dichiarando, nel corso di un giudizio civile presso la Pretura di S. Angelo di Brolo, che uno dei testi (ispettore del lavoro Pasquale Francesca) indicati nel giudizio gli aveva riferito di avere subito pressioni volte а condizionare negativamente il reale accertamento del lavoro della propria assistita, svolto presso lo studio dell'avv. Granata: fatto questo rilevatosi assolutamente non veritiero (in Brolo e in S.Angelo di Brolo il 2 dicembre 1995 e nel settembre 1997). Sul primo capo di incolpazione il Consiglio rilevò (fra l'altro) che la responsabilità dell'incolpato emergeva dalla stessa carta da lettera usata dal professionista, in cui si attestava che il OD era titolare di uno studio in Brolo, SU Corte di Cassazione (r.n.2295 03) est. V.Proto -3- ricompresso nell'ambito della Corte d'appello di Messina, mentre in effetti egli risultava iscritto presso l'ordine di Vibo Valentia, appartenente ad E altro distretto. Sul secondo capo di incolpazione osservò che l'ispettrice del lavoro, sentita quale teste nella causa di lavoro, aveva smentito di avere subito pressioni per condizionare l'esito degli accertamenti giudiziari. Su ricorso dell'avv. OD Marchetta il con decisione Consiglio Nazionale Forense, confermò questa Ө depositata il 1° ottobre 2002, pronuncia, osservando: -che agli atti vi erano numerose missive, tutte redatte su carta da lettera dello studio legale in Brolo, nonché missive dei colleghi indirizzate allo stesso studio in Brolo;
-che le osservazioni del ricorrente in ordine al significato della dichiarazione della teste, ispettrice del lavoro, apparivano pretestuose e superflua la invocata rinnovazione della relativa audizione. Avverso questa decisione l'avv. Rosario OD, con atto notificato al P.G. presso questa Corte e al COA di Patti, ha proposto ricorso SU Corte di Cassazione (r.n.2295 03) est. V.Proto in alle Sezioni Unite della Corte di cassazione depositata il 28 base а 5 motivi. Con istanza la sospensione gennaio 2003 ha poi chiesto dell'esecuzione della decisione impugnata, ex art.56, r.d.l. 27 novembre 1933, n.1578 conv.
1.22 gennaio 1934, n.36, sino alla definizione del procedimento. Le parti intimate non hanno resistito. Motivi della decisione Col primo motivo si denuncia la violazione del r.d.
1.27 novembre 1933.dell'art.8 Il ricorrente sostiene che nella fattispecie era inapplicabile il vincolo territoriale derivante dall'iscrizione come praticante procuratore abilitato presso il consiglio dell'ordine di Vibo Valentia, in quanto il vincolo si riferirebbe unicamente all'attività giudiziale, mentre l'attività da lui svolta extra districtum era limitata all'invio di alcune lettere ed era, quindi, di carattere extragiudiziario. Col secondo motivo, denunciando la violazione degli artt.1418, primo comma, 1421, 225, 2228, 2229, 2331 e 2697 C.C., nonché gli artt. 112 c.p.c. e 8 r.d.l. 27 novembre 1933, n.1578, lamenta di essere stato assoggettato a sanzione disciplinare, avendo egli SU Corte di Cassazione (r.n.2295 03) est. V.Proto -5- posto in essere unicamente attività stragiudiziale, concretatasi nel mero invio di lettere. Col terzo motivo denuncia difetto e illogicità di motivazione in ordine all'esistenza di uno studio legale in Brolo a lui riferibile e alla qualificazione dell'attività da lui esercitata, avendo egli chiarito che in realtà in Brolo era stato semplicementefissato un recapito relativamente all'unica questione extragiudiziale trattata. Le censure non hanno consistenza giuridica. Infatti, malgrado il riferimento a violazione di Д legge (contenuto nei due primi motivi), il ricorrente tende, in effetti, a porre in l'accertamento compiuto e la discussione espressa dal C.N.F. in ordine alla valutazione qualificazione dell'attività svolta dal OD (in Brolo) al di fuori del distretto nel quale l'allora praticante avvocato era iscritto (Vibo Valentia); attività ritenuta non limitata all'invio o più lettere, ma esplicate si in una vera di una e propria attività professionale, alla stregua delle numerose missive redatte su carta da lettera dello - "Studio Legale" in Brolo ed anche delle missive di colleghi egualmente indirizzate allo stesso studio, SU Corte di Cassazione (r.n.2295 03) est. V.Proto -6 nonché (come si legge nelle premesse di fatto della decisione impugnata) del patrocinio prestato dallo stesso avv.OD nella causa promossa presso la Pretura di S.Angelo di Brolo. Col quarto motivo si denunciano vizi di motivazione, nonché la violazione e falsa applicazione dell'art.372 c.p. e dell'art.14 del c.deontologico forense. Il ricorrente censura il ragionamento logico-giuridico posto alla base della decisione che lo ha ritenuto responsabile della violazione del dovere di verità, non avendo il Ө C.N.F.
considerato che
il punto rilevante non era quello di stabilire se il teste avesse ricevuto pressioni, ma se questi avesse invece riferito all'avv. OD di avere ricevuto pressioni. Il motivo inammissibile, perché non riconducibile all'ambito della violazione di legge la censura di insufficienza o irrazionalità della motivazione rispetto alle risultanze probatorie. decisioni del Consiglio NazionaleInfatti, le Forense sono suscettibili di sindacato in sede di legittimità, quanto al vizio motivazionale, soltanto quando la motivazione sia del tutto mancante ○ non si presenti logicamente ricostruibile, ovvero sia priva di congruenza SU Corte di Cassazione (r.n.2295 03) est. V.Proto -7 logica (cfr.Cass.5075/2003 e Cass.1732/2002, ex multis). E nella specie il C.N.F. ha fondato la propria decisione sul tenore delle dichiarazioni della teste, ispettrice del lavoro, ritenute di esemplare chiarezza. Inammissibile è, infine, anche il quinto motivo, che, prospettando la violazione dell'art.38 1.36/1934 per la mancata applicazione della scriminante in relazione all'esiguità dei fatti, all'età del ricorrente e alla sua buona fede, introduce un tema di indagine del tutto nuovo, incompatibile coi limiti propri del giudizio di cassazione. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. l'esame dell'istanza di Resta assorbito sospensione. Nessun provvedimento per le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso nella camera di consiglio delle Sezioni Unite civili, in Roma, il 12 giugno 2003. Il con Il Presidente Mano li coli. lince IL CANCELLIERE C1 Giovanni TT Depositata in Cancelleria oggi. 7 OTT 2003 SU Corte di Cassazione (r.n.2295 03) est. V.Proto . 8 CANCELLIERE C1 OV ST ely