Versione
15 maggio 2005
15 maggio 2005
Art. 123. Efficacia erga omnes 1. Le decadenze o le nullita' anche parziali di un titolo di proprieta' industriale hanno efficacia nei confronti di tutti quando siano dichiarate con sentenza passata in giudicato.
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- 1. TAXhttps://www.dirittobancario.it/ · 1
Cassazione, n. 5964/2024, per cui spetta al contribuente giustificare l'incoerenza tra l'ammontare delle disponibilità in un Paese estero a regime fiscale privilegiato - come da risultanze della cd. "lista Falciani" - e l'ammontare delle somme oggetto del cd. “scudo fiscale”. Con sentenza n. 11357/2024, la Cassazione ha chiarito che compete solo all'usufruttuario di partecipazioni la legittimazione a proporre istanze di rimborso, concernenti rapporti tributari scaturenti da tassazione degli utili di capitale di S.r.l. Con sentenza n. 8714 del 3 aprile 2024, la Corte di Cassazione ha stabilito che le minusvalenze derivanti da cessione pro soluto di crediti sono deducibili a condizione che …
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Giurisprudenza • 104
- 1. Cass. pen., sez. II, sentenza 24/08/2021, n. 31930Provvedimento: […] Sarebbe errato il richiamo operato in sentenza all'art. 123 del Codice della Proprietà Industriale che prevede come la nullità dei marchi per avere efficacia erga omnes debba essere dichiarata con sentenza passata in giudicato. […]Leggi di più...
- art. 474 cod.pen.·
- giurisdizione civile·
- proprietà industriale·
- nullità marchio·
- dolo reato·
- art. 123 Codice Proprietà Industriale·
- contraffazione marchi·
- art. 648 cod.pen.·
- ricettazione