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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 20/10/2025, n. 925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 925 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente
2) dott.ssa Crucitti Maria Luisa Consigliere
3) dott.ssa Stefania Maria Gambino G. A., Relatore ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 170.2019 R.G., introitata in decisione con ordinanza resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 04.03.2024, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., così come novellato dall'art. 35 del decreto legislativo
149/2022, vertente
TRA
, c.f. , nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Andrea Greco (c.f.
) ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale dello stesso sito C.F._2 in Reggio Calabria via Nazionale Pentimele n. 202, PEC
Email_1
- Appellante-
Contro
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, C.F. rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura P.IVA_1
Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria (C.F. ) ed elettivamente domiciliata P.IVA_2 presso gli Uffici della stessa siti in Reggio Calabria Via del Plebiscito, n. 15, PEC
Email_2
- Appellata
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, quale Controparte_2 successore in universum ius della società Equitalia Servizi di Riscossione Spa
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore,
Appellate contumaci -
OGGETTO
1 Appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria pubblicata e comunicata il
17.01.2019 resa in giudizio ex art. 702 bis c.p.c n. 3458/2017 R.G.
CONCLUSIONI
All'udienza del 04.03.2024, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la sola parte appellante così concludeva: “Precisa le conclusioni insistendo nell'accoglimento delle domande formulate nell'atto di appello del 18.02.2019, di cui chiede l'integrale accoglimento;
in particolare, chiede che la Corte adita voglia: 1.- Ritenere e dichiarare illegittimo il diniego al discarico delle somme portate in pagamento nella cartella esattoriale n. 094 2008
0001784783 000 di € 2.243,32 ed estinto, per intervenuta prescrizione, il diritto di credito della
, della , e del Ministero Controparte_2 Controparte_1 dell'Interno ad essa relativo. 2.- Sempre in riforma della appellata Ordinanza condannare gli appellati in solido tra loro al pagamento delle spese e competenze del primo grado di giudizio, con distrazione in favore del procuratore nominato come chiesto nel ricorso introduttivo del giudizio. 3.- Condannare gli appellati al pagamento delle spese giudiziali di secondo grado da distrarre ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore del nominato procuratore il quale dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. 4.- Rigettare ogni contraria istanza eccezione e difesa in quanto infondata tanto in fatto quanto in diritto”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sentenza viene redatta in maniera sintetica in relazione allo svolgimento del processo di primo grado in conformità all'art. 132 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c., art. 16 bis comma IX- octies d.l. 179/2012, richiamandosi gli atti di causa per quanto in essi più ampiamente contenuto.
Con ricorso ex art. 702 bis, in riassunzione di precedente giudizio avviato inizialmente dinanzi al Tribunale di Palmi dichiaratosi incompetente, l'attuale appellante adiva il Tribunale Reggio
Calabria chiedendo di voler:
“Ritenere e dichiarare illegittimo il diniego al discarico delle somme portate in pagamento nelle cartelle esattoriali nn.
094 2006 0014150888 000 DI € 1.455,99
094 2006 0022562439 000 DI € 717,76,
094 2008 0001784783 000 DI € 2.243,32
094 2008 0013160408 000 DI € 604,81
094 2008 0005391062 000 DI € 544,06
2 094 2008 0014542767 000 DI € 2.015,10
094 2008 0016562079 000 DI € 159,08
094 2009 0033313483 000 DI € 308,20, ed estinto, per intervenuta prescrizione, il diritto di credito della Controparte_2
, già Equitalia Servizi di Riscossione S.p.a., delle Prefetture di Reggio Calabria,
[...]
Messina, , , Piacenza, e del Ministero dell'Interno ad esse relativo, CP_3 CP_4 CP_5 ordinando il discarico del relativo ruolo.
2.- Condannare i convenuti in solido tra loro al pagamento delle spese e dei compensi del presente giudizio da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore del costituito procuratore il quale dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde”.
Precisava trattarsi di sanzioni amministrative pecuniarie e che le stesse erano state oggetto di richieste di discarico del ruolo, non accolte, nonché di intimazione di pagamento, e che la posizione debitoria era stata appresa a seguito di richiesta di estratto di ruolo.
Si costituivano l' , la , la Controparte_2 Controparte_1
, la , la , la Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 CP_9
e la , mentre rimaneva contumace il Ministero dell'Interno.
[...] Controparte_10
Le parti resistenti eccepivano l'inammissibilità dell'azione avversaria e l'infondatezza nel merito della stessa.
Con ordinanza oggetto della presente impugnazione il Tribunale adito accoglieva la preliminare eccezione di inammissibilità, ritenendo che “non sussiste l'interesse ad agire per ottenere
l'accertamento della prescrizione del credito esattoriale laddove, come nella specie, il debitore sia già a conoscenza delle cartelle esattoriali poste a base della pretesa, alle quali non siano tuttavia seguiti atti esecutivi, avverso i quali è invero esperibile il rimedio dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. (v. da ultimo Cass. Sez. III, sent. n 6034 del 9.3.2017)”, per cui così disponeva: “a) dichiara inammissibile il ricorso proposto da;
Parte_1
b) condanna il ricorrente al pagamento in favore dei convenuti costituiti delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 300,00 per ciascuno a titolo di compensi, oltre rimborso spese generali 15%, Iva e Cpa.”.
Avverso l'indicato provvedimento proponeva appello il precisando di limitare il Pt_1 gravame al “credito portato nella cartella n. 094 2008 0001784783 000 di € 2.243,32, iscritto
a ruolo dalla , poiché per quanto attiene le altre cartelle era Controparte_1 intervenuta la sostanziale cessazione della materia del contendere, poiché discaricate ex lege in conseguenza dell'entrata in vigore dell'art. 4 del DL 119/2018”.
3 In specie, l'appellante eccepiva l'erroneità della pronuncia per: IA- “Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 100 cpc” nella parte in cui è stato dichiarato il difetto di interesse ad agire in presenza di una intimazione di pagamento, regolarmente versata in atti, oltre che di istanze di sgravio non accolte, e per errata applicazione dei principio espresso in sentenza della
Cassazione n 6034 del 9.3.2017, che veniva pronunciata su diverse circostanze di fatto, nonché per avere l prodotto atto di pignoramento presso terzi e manifestato Controparte_2
l'interesse al credito;
IIA – “Sulla fondatezza della originaria domanda”, per essere il credito prescritto dovendosi applicare il termine quinquennale e non quello decennale invocato da controparte;
IIb – per non aver considerato la tardività della costituzione dell' CP_11
e l'inutilizzabilità della documentazione prodotta, anche non attestata ed, in ogni
[...] caso, il decorso del termine di anni 5 tra gli atti notificati;
III – per illegittima ed errata condanna alle spese di lite.
Conveniva, pertanto, la , la ed Controparte_2 Controparte_1 il Ministero dell'Interno chiedendo alla Corte di voler: 1- “Ammettere ed accogliere il presente appello per i superiori motivi e conseguentemente riformare l'Ordinanza emessa a definizione del giudizio di cognizione sommaria portante il numero RG 3458/2017 del Tribunale di Reggio
Calabria emessa, pubblicata e comunicata inter partes dal Giudice del Tribunale di Reggio
Calabria…il 17.01.2019. 2.- In riforma dell'impugnata Ordinanza ritenere e dichiarare illegittimo il diniego al discarico delle somme portate in pagamento nelle cartelle esattoriali nn. 094 2008 0001784783 000 di € 2.243,32 ed estinto, per intervenuta prescrizione, il diritto di credito della , della , e del Controparte_2 Controparte_1
Ministero dell'Interno ad essa relativo. 3.- Sempre in riforma della appellata Ordinanza condannare gli appellati in solido tra loro al pagamento delle spese e competenze del primo grado di giudizio, con distrazione in favore del procuratore nominato come chiesto nel ricorso introduttivo del giudizio. 4.- Condannare gli appellati al pagamento delle spese giudiziali di secondo grado da distrarre ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore del nominato procuratore il quale dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde”.
Si costituiva la riportandosi “alla comparsa di costituzione in Controparte_1 primo grado, ribadendo la legittimità dell'operato dell'Amministrazione convenuta, peraltro neppure contestato da controparte” e chiedendo alla Corte di voler “disattesa ogni contraria domanda, eccezione o istanza, rigettare l'avversa domanda siccome infondata in fatto e in diritto”.
4 A seguito di alcuni differimenti d'ufficio, per l'udienza del 04.03.2024, svoltasi in ossequio al disposto dell'art. 127 ter c.p.c., la parte appellante depositava note di trattazione scritta e precisava le conclusioni come riportate.
Con successiva ordinanza la Corte poneva la causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, attese le intervenute regolari notifiche e la mancata costituzione, deve dichiararsi la contumacia delle appellate , quale successore Controparte_2 di Equitalia Servizi di Riscossione Spa, e del Ministero dell'Interno, entrambi in persona dei legali rappresentanti pro tempore.
Nel merito l'appello è infondato e viene rigettato, con conferma della sentenza impugnata, atteso il preliminare rigetto del motivo di gravame avverso la dichiarata carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. e la assorbente pronuncia sulla inammissibilità della azione.
La sentenza impugnata non appare, infatti, viziata sul punto e viene condivisa da questo giudice.
In particolare, il Tribunale è pervenuto a tale determinazione dichiarando la carenza di interesse per mancanza di atti esecutivi, così aderendo all'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui deve ritenersi inammissibile, per difetto di interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c., un'azione di mero accertamento negativo volta a far dichiarare la prescrizione di un credito iscritto a ruolo quando la cartella di pagamento sia stata regolarmente notificata e non opposta e non sia stata intrapresa alcuna successiva azione esecutiva, anche in mancanza di espresse necessità di garantire diversi diritti o interessi di pari rilievo e di un pregiudizio attuale e concreto che abbia reso necessario l'intervento del giudice.
Quanto indicato è condiviso da questo Collegio.
Infatti, come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, l'interesse ad agire deve essere concreto ed attuale e richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica connessa ad uno stato di incertezza idonea ad arrecare all'interessato un pregiudizio concreto e attuale, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice.
Inoltre, al fine, di valutare la sussistenza dell'interesse ex art. 100 c.p.c., considerato che la qualificazione giuridica di una domanda necessariamente postula l'individuazione dell'interesse ad agire che ne è a monte, si precisa che l'azione non ha ad oggetto alcuna impugnazione specifica avverso dinieghi di richieste di discarico o estratti di ruolo ma trattasi di azione di accertamento negativo di natura non coincidente con l'opposizione esecutiva, ancora non avviata.
5 Nel caso in esame, infatti, l'interesse espresso dal ricorrente in atto introduttivo è quello, in pratica, di negare di essere debitore per asserita sopravvenuta prescrizione del credito, chiedendosi una pronuncia di accertamento sulla prescrizione medesima.
Conseguentemente, il ricorrente era tenuto a dimostrare, nel caso concreto, l'interesse sotteso alla richiesta di eliminazione delle pretese creditorie provando, o quanto meno allegando, la presenza di uno svantaggio derivante dalla esposizione debitoria, così dimostrando la sussistenza di un interesse concreto ad agire, onere non ottemperato poiché non sono stati dedotti validi elementi che sostanzino detto interesse all'azione.
Al riguardo ritiene l'appellante essere la sentenza viziata sussistendo l'interesse per essere stata indicata e prodotta una intimazione di pagamento, per non essere stato considerato che era già stata avviata la richiesta di discarico non accolta, per avere le controparti resistito all'azione.
Ebbene, il presente procedimento è stato avviato con ricorso del 20.04.2017 ed in atti del primo grado sono stati prodotti sia una intimazione di pagamento n. 09420169004519540/00 con la quale Equitalia intimava il pagamento della complessiva somma di € 8.421,80, indicando quale data di fine calcolo degli interessi il 01.03.2016, tra cui € 2.243,32 come da cartella n. 094 2008
0001784783 000 notificata il 26.02.2008 contenente indicazione specifica che trattavasi di contravvenzione al Codice della Strada del 2005 ente creditore e Controparte_1 ruolo 3329 del 2007, sia un invito a discarico di cartelle esattoriali, per quanto riguarda la posizione in esame inoltrato con pec del 22.03.2017, in cui si dà atto dell'intervenuto decorso del termine prescrizionale in relazione al quale non risulta un rigetto della Controparte_1
.
[...]
Deve, inoltre, considerarsi che l'intimazione di pagamento non risulta essere stata opposta e che non è indicata la data di notifica della detta intimazione così da potersi evincere una diversa attualità del ruolo e la pendenza di diversi termini di legge (considerato che dal marzo 2016 alla data del deposito della domanda di accertamento, aprile 2017, non risultano essere pendenti i termini di legge medio tempore vigenti - 180 giorni ex D.P.R. 602/1973- idonei ad avviare l'esecuzione).
Parte resistente , invece, produceva le notifiche degli estratti Controparte_12 di ruolo a suo tempo intervenute (per quanto attiene il credito in esame 2008) nonché inoltri con raccomandate successivi, oltre a copia di un atto di avvio di pignoramento presso terzi, che risulta notificato al nel 2016, in relazione al quale non vi è indicazione di ulteriore Pt_1 prosieguo di attività di esecuzione né di notifica al pignorato.
La cartella, pertanto, era stata a suo tempo notificata (e su ciò non vi è contestazione), per cui non se ne è avuta conoscenza solo a seguito di accesso al ruolo, come statuito in sentenza
6 impugnata, e non vi sono atti idonei ad integrare la dimostrazione di una pendenza esecutiva, di una attuale e concreta minaccia di una azione esecutiva o di un diverso interesse rispetto alla presente azione.
Anche in relazione al chiesto sgravio non risulta alcun riscontro dell'ente, così da sussistere specifico interesse.
Invero, l'appellante formulata apposita espressa istanza, avrebbe potuto attenderne il rigetto e proporre eventuale impugnazione avverso il provvedimento dell'amministrazione che avesse espressamente negato lo sgravio ricorrendone i presupposti (Cass. 26.2.2016 n. 20618) o averso il provvedimento successivo contenente un rigetto implicito, ma nessun rigetto vi è in atti né una specifica impugnazione avverso lo stesso, ove tale atto fosse impugnabile considerato che la giurisprudenza ha ritenuto che il silenzio dell'amministrazione su un'istanza di autotutela non sia automaticamente impugnabile quale silenzio-inadempimento non sussistendo un obbligo di provvedere da parte della stessa.
In merito, ripetesi, alcun diniego è stato formulato dall'amministrazione interessata ed alcun interesse è ravvisabile.
Non si condivide neanche l'assunto secondo cui l'interesse poteva evincersi dalla resistenza all'azione processuale di controparte, da considerarsi come mancanza di volontà ad una rinuncia al credito o ad una diversa soluzione dell'interesse del debitore, poiché la difesa degli enti titolari del credito spiegata in primo grado è stata fondata in via principale sulle eccezioni preliminari, ritenendo le Prefetture non essere a loro imputabili le fasi di esecuzione, mentre l' ha proposto in via preliminare l'eccezione in esame e solo Controparte_2 successivamente si è difesa nel merito.
Comunque, non vi è prova di ulteriore attività per cui l'assenza di esecuzione e la mancanza di indicazione e prova di un pregiudizio qualificato, ossia di un pregiudizio specifico e attuale derivante dalla pendenza del debito o di un danno, rilevano ai fini del non riconosciuto interesse.
A conferma, in materia di riscossione esattoriale la giurisprudenza ha affermato che deve presupporsi l'esistenza quantomeno della minaccia attuale di atti esecutivi con la conseguenza che, in mancanza, difetta l'interesse ad agire, richiedendo la presenza di un'iniziativa esecutiva o di un atto prodromico all'esecuzione, dovendo ricorrere l'esigenza di non arrecare all'interessato un pregiudizio concreto ed attuale (Cass. n. 22946 del 10/11/2016, Cass. n. 20618 del 13/10/2016, Cass. n. 6034 del 9/3/2017 e Cass. 5446/2019).
In tal senso, a titolo esemplificativo, in sentenza della Cassazione del 2016 n. 22946, si è negato detto interesse, se pur con riferimento ed in presenza di ruolo, precisandosi che la
“impugnazione diretta del ruolo esattoriale da parte del debitore che chieda procedersi ad un
7 accertamento negativo del credito dell'amministrazione ivi risultante deve ritenersi inammissibile per difetto di interesse non prospettandosi tale accertamento come l'unico strumento volto ad eliminare la pretesa impositiva dell'amministrazione, che “Non era necessario percorrere, in difetto di alcuna attività esecutiva da parte dell'amministrazione, la strada dell'azione di accertamento negativo del credito. Avrebbe potuto legittimamente essere oggetto di impugnazione, eventualmente, soltanto il provvedimento dell'amministrazione che avesse negato lo sgravio”, ed affermando che “Deve escludersi, perché estranea all'operatività giudiziale e oppositiva della prescrizione come fatto estintivo del credito altrui, che essa possa esser fatta valere in via di azione, a mezzo, come in questo caso, di un'azione di mero accertamento”. Si è, quindi, escluso l'interesse quando la cartella sia stata notificata in precedenza in mancanza di iniziative esecutive, per l'insussistenza di un "conflitto" riconoscibile come tale.
Analogamente si è sostanzialmente disposto in pronuncia della Suprema Corte di Cassazione
09/03/2017, n. 6034, recepita dal giudice di primo grado e resa in materia di interesse del debitore ad impugnare l'estratto di ruolo in assenza di atti esecutivi, in cui si è precisato che l'azione “difetta l'interesse ad agire per l'accertamento della prescrizione del credito esattoriale quando… il debitore sia già a conoscenza della notifica delle cartelle poste a base della pretesa e in difetto di atti esecutivi ed anche solo di minaccia attuale dei medesimi” chiarendo che ove divenga “attuale la minaccia di esecuzione o questa stessa” può procedersi all'opposizione prevista dall'art. 615 cod. proc. civ..
Nell'ipotesi in esame, in mancanza di minaccia di esecuzione anche siffatta azione non era ammissibile stante l'assenza di un atto prodromico all'azione esecutiva che ne costituiva il presupposto.
Quanto da ultimo indicato rende evidente l'applicabilità del principio al caso di specie.
Anche le successive pronunce giurisprudenziali hanno condiviso il medesimo principio, ribadendo che non è configurabile un interesse all'azione di accertamento negativo in difetto di una situazione di obiettiva incertezza allorquando nessuna iniziativa esecutiva sia stata intrapresa dall'amministrazione creditrice.
Al riguardo, la Suprema Corte ha, inoltre, pacificamente affermato che in tema di riscossione coattiva di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, la deduzione dell'estinzione per prescrizione del credito oggetto dell'intimazione nel periodo intercorso tra la data di accertamento delle violazioni amministrative e la notificazione del primo atto interruttivo, può essere proposta senza limiti temporali avverso l'esecuzione, salvo il solo, ma
8 imprescindibile, limite dell'interesse di agire, con ciò escludendo anche un eventuale pregiudizio da non precedente azione.
La Suprema Corte, tra le altre in pronuncia n. 15604/2020, ha ritenuto sussistere la carenza di interesse ex art 100 c.p.c. dell'azione di accertamento negativo sull'esistenza del credito per intervenuta prescrizione eccepita in via di azione, precisando che: “la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione della giurisprudenza di questa Corte in base alla quale risulta che - quando il ricorrente ha ricevuto la notifica della precedente cartella e sostenga di esserne venuto a conoscenza solo attraverso un atto successivo come l'estratto di ruolo - la prescrizione non possa essere eccepita in via di azione per difetto di interesse ex art. 100 c.p.c. dal momento che, in difetto di un'azione esecutiva in atto, non è ammessa l'azione di accertamento dell'estinzione per prescrizione del credito portato nella cartella. Ciò in quanto, … in relazione alla prescrizione del credito maturata successivamente alla notifica della cartella, deve appunto ritenersi che, in mancanza di successive iniziative esecutive da parte dell'ente creditore, il debitore difetti di interesse ad agire non prospettandosi tale accertamento come unico strumento volto ad eliminare la pretesa impositiva della Amministrazione, alla quale, invece, lo stesso debitore può rivolgersi in via amministrativa, domandando l'eliminazione del credito in autotutela mediante il cd. sgravio”.
Detto principio, tra le altre, è stato espresso, anche in pronuncia della Cassazione del
07/03/2022, n. 7353 in cui si è statuito che “l'inerzia dell'amministrazione” ha “un significato
"neutro" e non sintomatico di quell'incertezza che legittima l'interesse ad agire utilizzando la risorsa giudiziaria, opponendo l'intervenuta prescrizione” e che “un'azione di accertamento
"pura," ovvero una sorta d'interpello giudiziale” non è “riconoscibile, "in radice", come una pretesa "avversariale" scrutinabile nel quadro dell'attuale ordinamento processuale” in materia di prescrizione, precisando che deve escludersi la possibilità di far valere in via di azione l'intervenuta estinzione per prescrizione di un diritto altrui, posto che tale attribuzione è strutturata nella previsione normativa (cfr. artt. 2938 e 2939 c.c.) nella forma dell'eccezione, per cui non può essere fatta valere in via di azione in una domanda di mero accertamento, in quanto estranea all'operatività giudiziale e oppositiva della prescrizione come fatto estintivo del credito altrui.
Si rileva, inoltre, che la materia è stata regolata dal D.L. n. 146 del 2021, convertito con L. n.
215/2021, che ha introdotto il comma 4-bis all'art. 12 del D.P.R. n. 602 del 1973 riscrivendo le regole sull'impugnabilità dell'estratto di ruolo, escludendo l'ammissibilità con applicazione anche alla riscossione delle entrate extratributarie.
9 Quanto indicato è stato confermato dalla pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione n.
26283/2022 in cui, tra l'altro, la Suprema Corte ha ribadito la natura meramente ricognitiva dell'estratto di ruolo ribadendo che lo stesso è privo di pretesa impositiva, precisandone la non impugnatività come disposta dalla indicata normativa e che "la disciplina sopravvenuta si applica ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza), che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione", con applicazione anche alla riscossione delle entrate extratributarie (ciò discendendo dal combinato disposto dell'art. 27 della L. n. 689/1981 e dall'art. 206 del D.Lgs. n. 285/1992 per le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione dei quali è espressamente disciplinata con richiamo alle norme dettate per l'esazione delle imposte dirette).
Nella pronuncia in esame è stata, altresì, indicata una limitazione all'ammissibilità di azioni siffatte, che è legata alla sussistenza di un pregiudizio concreto e attuale, statuendo la necessità di un interesse e chiarendo che ciò non comporta alcun pregiudizio per il diritto all'azione giudiziaria poiché “…, nei giudizi non tributari, in caso di omessa o invalida notificazione di cartella o intimazione, il debitore può impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per far accertare l'insussistenza della pretesa (Cass., sez. un., n. 15354/15; n. 28528/18; n. 18041/19; n. 7756/20); può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione (Cass., n. 477/71; n. 16281/16; nn. 16512 e
24461/19); e può proporre opposizione agli atti esecutivi qualora intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo, posto che, nel sistema delle opposizioni esecutive secondo il regime ordinario, l'irregolarità della sequenza procedimentale dà appunto luogo ad un vizio deducibile ai sensi dell'art. 617
c.p.c, quindi nel termine di venti giorni decorrente dal primo atto del quale l'interessato abbia avuto conoscenza legale (Cass., sez. un., n. 22080/17, punto 8.3, nonché, tra varie, n.1558/20;
n. 20694/21; n. 40763/21, cit.)”.
Infine, si è affermato che i casi indicati dalla norma sono “tassativi e non esemplificativi, per cui l'interprete non può crearne altri", escludendo ogni possibile dubbio di incostituzionalità e dando conto delle esigenze sottese alla norma medesima.
In merito, si rileva che le ipotesi tassative sono state ampliate dal Decreto Legislativo n. 110 del 29 luglio 2024, ma trattasi sempre di fattispecie che esulano dal caso de quo, per come rappresentato dal ricorrente che, tra l'altro, come già esposto, nulla ha dedotto in merito al presunto pregiudizio.
10 Di conseguenza, al di fuori dei casi indicati dalla legge l'azione è inammissibile per carenza di interesse ad agire.
Ad ulteriore conferma della tesi restrittiva, la Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n.
12459/2024 ha stabilito che "in tema di riscossione coattiva mediante ruolo, i limiti alla impugnabilità della cartella di pagamento, che si assuma invalidamente notificata e conosciuta solo attraverso la notificazione dell'estratto di ruolo, previsti dal comma 4-bis dell'art. 12 del
D.P.R. n. 602 del 1973, inserito dall'art.
3-bis del D.L. n. 146 del 2021, conv. con modif. dalla
L. n. 215 del 2021, non comportano un difetto di tutela per il contribuente, grazie al riconoscimento di una sua tutela più ampia nella fase esecutiva e tenuto conto che, come affermato dalla Corte costituzionale nella sent. n. 190 del 2023, i rimedi ad un eventuale vulnus richiedono un intervento normativo di sistema, implicante scelte di fondo tra opzioni tutte rientranti nella discrezionalità del legislatore".
Ancora, in sentenza della Cassazione del 12/09/2024, n. 24552, si è indicato che “è infatti affermazione condivisa, in dottrina ed in giurisprudenza, che scopo dell'azione di mero accertamento è ripristinare la certezza giuridica su un diritto, in chiave positiva o negativa, cioè a dire nel senso dell'affermazione dell'esistenza dello stesso o della negazione dell'esistenza di quello altrui;
in ossequio all'idea della necessaria utilità del processo e della sua strumentalità rispetto al diritto sostanziale, il bisogno della tutela giurisdizionale dichiarativa sorge allorquando la certezza sul diritto sia stata incrinata da un contegno altrui, cioè dal pregresso verificarsi di una contestazione o di un vanto in confronto del titolare del diritto, idoneo ad arrecare quel pregiudizio consistente nello stato di incertezza determinatosi che la proposizione dell'azione mira a neutralizzare;
diversamente opinando, l'azione di accertamento assumerebbe un inaccettabile carattere esclusivamente preventivo, sarebbe cioè diretta a prevenire ogni - astratto, futuro ed eventuale - dubbio sulla esistenza di un diritto, finendo con il configurare un'azione di mera iattanza che proprio la positiva previsione dell'interesse ad agire quale condizione dell'azione (art. 100 cod. proc. civ.) ha inteso escludere”, come confermato anche più recentemente, ex multis, in ordinanza del 06/04/2025
n. 9061, in cui si è anche statuito che “Un interesse ad agire siffatto non può scorgersi nella formulazione di una richiesta di prescrizione del credito portato dalla cartella opposta”, richiedendo la verifica dell'interesse ad agire “anche in caso ci si intenda dolere soltanto della prescrizione successiva”.
Per i motivi indicati, si condivide la pronuncia sulla carenza di interesse all'azione, confermando la sentenza impugnata, con rigetto dell'appello proposto.
11 In relazione alle spese e competenze di lite del presente grado relative alla parte costituita
, in considerazione all'effettiva attività difensiva svolta e della Controparte_1 evoluzione giurisprudenziale sviluppatasi sul tema dell'interesse ad agire in siffatte controversie, si stima equo compensare interamente tra le parti le spese del giudizio.
Nulla deve, infine, disporsi in ordine alle spese di lite nei confronti dell' Controparte_12
ed al Ministero dell'Interno rimasti contumaci, non avendo spiegato alcuna
[...] attività processuale né sopportato spese al cui rimborso abbia diritto.
In considerazione del rigetto integrale dell'appello, in applicazione dell'art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per le stesse impugnazioni a norma del comma 1 bis dell'art. 13.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro la Parte_1 Controparte_1
, l' ed il Ministero dell'Interno,
[...] Controparte_2 in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, avverso l'ordinanza del Tribunale di
Reggio Calabria pubblicata e comunicata il 17.01.2019 resa in giudizio ex art. 702 bis c.p.c n.
3458/2017 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1-rigetta integralmente l'appello confermando la sentenza impugnata;
2- compensa le spese e competenze di lite del presente grado nei confronti della
[...]
; Controparte_1
3- nulla per spese nei confronti delle parti appellate rimaste contumaci;
4- dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del Dpr 30 maggio 2002, n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello principale.
Così deciso, in Reggio Calabria, nella camera di consiglio della sezione civile della Corte
d'Appello, in data 17.10.2025.
La Giudice ausiliario estensore La Presidente
(Dott.ssa Stefania Maria Gambino) (Dott.ssa Patrizia Morabito)
12
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente
2) dott.ssa Crucitti Maria Luisa Consigliere
3) dott.ssa Stefania Maria Gambino G. A., Relatore ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 170.2019 R.G., introitata in decisione con ordinanza resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 04.03.2024, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., così come novellato dall'art. 35 del decreto legislativo
149/2022, vertente
TRA
, c.f. , nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Andrea Greco (c.f.
) ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale dello stesso sito C.F._2 in Reggio Calabria via Nazionale Pentimele n. 202, PEC
Email_1
- Appellante-
Contro
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, C.F. rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura P.IVA_1
Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria (C.F. ) ed elettivamente domiciliata P.IVA_2 presso gli Uffici della stessa siti in Reggio Calabria Via del Plebiscito, n. 15, PEC
Email_2
- Appellata
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, quale Controparte_2 successore in universum ius della società Equitalia Servizi di Riscossione Spa
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore,
Appellate contumaci -
OGGETTO
1 Appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria pubblicata e comunicata il
17.01.2019 resa in giudizio ex art. 702 bis c.p.c n. 3458/2017 R.G.
CONCLUSIONI
All'udienza del 04.03.2024, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la sola parte appellante così concludeva: “Precisa le conclusioni insistendo nell'accoglimento delle domande formulate nell'atto di appello del 18.02.2019, di cui chiede l'integrale accoglimento;
in particolare, chiede che la Corte adita voglia: 1.- Ritenere e dichiarare illegittimo il diniego al discarico delle somme portate in pagamento nella cartella esattoriale n. 094 2008
0001784783 000 di € 2.243,32 ed estinto, per intervenuta prescrizione, il diritto di credito della
, della , e del Ministero Controparte_2 Controparte_1 dell'Interno ad essa relativo. 2.- Sempre in riforma della appellata Ordinanza condannare gli appellati in solido tra loro al pagamento delle spese e competenze del primo grado di giudizio, con distrazione in favore del procuratore nominato come chiesto nel ricorso introduttivo del giudizio. 3.- Condannare gli appellati al pagamento delle spese giudiziali di secondo grado da distrarre ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore del nominato procuratore il quale dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. 4.- Rigettare ogni contraria istanza eccezione e difesa in quanto infondata tanto in fatto quanto in diritto”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sentenza viene redatta in maniera sintetica in relazione allo svolgimento del processo di primo grado in conformità all'art. 132 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c., art. 16 bis comma IX- octies d.l. 179/2012, richiamandosi gli atti di causa per quanto in essi più ampiamente contenuto.
Con ricorso ex art. 702 bis, in riassunzione di precedente giudizio avviato inizialmente dinanzi al Tribunale di Palmi dichiaratosi incompetente, l'attuale appellante adiva il Tribunale Reggio
Calabria chiedendo di voler:
“Ritenere e dichiarare illegittimo il diniego al discarico delle somme portate in pagamento nelle cartelle esattoriali nn.
094 2006 0014150888 000 DI € 1.455,99
094 2006 0022562439 000 DI € 717,76,
094 2008 0001784783 000 DI € 2.243,32
094 2008 0013160408 000 DI € 604,81
094 2008 0005391062 000 DI € 544,06
2 094 2008 0014542767 000 DI € 2.015,10
094 2008 0016562079 000 DI € 159,08
094 2009 0033313483 000 DI € 308,20, ed estinto, per intervenuta prescrizione, il diritto di credito della Controparte_2
, già Equitalia Servizi di Riscossione S.p.a., delle Prefetture di Reggio Calabria,
[...]
Messina, , , Piacenza, e del Ministero dell'Interno ad esse relativo, CP_3 CP_4 CP_5 ordinando il discarico del relativo ruolo.
2.- Condannare i convenuti in solido tra loro al pagamento delle spese e dei compensi del presente giudizio da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore del costituito procuratore il quale dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde”.
Precisava trattarsi di sanzioni amministrative pecuniarie e che le stesse erano state oggetto di richieste di discarico del ruolo, non accolte, nonché di intimazione di pagamento, e che la posizione debitoria era stata appresa a seguito di richiesta di estratto di ruolo.
Si costituivano l' , la , la Controparte_2 Controparte_1
, la , la , la Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 CP_9
e la , mentre rimaneva contumace il Ministero dell'Interno.
[...] Controparte_10
Le parti resistenti eccepivano l'inammissibilità dell'azione avversaria e l'infondatezza nel merito della stessa.
Con ordinanza oggetto della presente impugnazione il Tribunale adito accoglieva la preliminare eccezione di inammissibilità, ritenendo che “non sussiste l'interesse ad agire per ottenere
l'accertamento della prescrizione del credito esattoriale laddove, come nella specie, il debitore sia già a conoscenza delle cartelle esattoriali poste a base della pretesa, alle quali non siano tuttavia seguiti atti esecutivi, avverso i quali è invero esperibile il rimedio dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. (v. da ultimo Cass. Sez. III, sent. n 6034 del 9.3.2017)”, per cui così disponeva: “a) dichiara inammissibile il ricorso proposto da;
Parte_1
b) condanna il ricorrente al pagamento in favore dei convenuti costituiti delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 300,00 per ciascuno a titolo di compensi, oltre rimborso spese generali 15%, Iva e Cpa.”.
Avverso l'indicato provvedimento proponeva appello il precisando di limitare il Pt_1 gravame al “credito portato nella cartella n. 094 2008 0001784783 000 di € 2.243,32, iscritto
a ruolo dalla , poiché per quanto attiene le altre cartelle era Controparte_1 intervenuta la sostanziale cessazione della materia del contendere, poiché discaricate ex lege in conseguenza dell'entrata in vigore dell'art. 4 del DL 119/2018”.
3 In specie, l'appellante eccepiva l'erroneità della pronuncia per: IA- “Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 100 cpc” nella parte in cui è stato dichiarato il difetto di interesse ad agire in presenza di una intimazione di pagamento, regolarmente versata in atti, oltre che di istanze di sgravio non accolte, e per errata applicazione dei principio espresso in sentenza della
Cassazione n 6034 del 9.3.2017, che veniva pronunciata su diverse circostanze di fatto, nonché per avere l prodotto atto di pignoramento presso terzi e manifestato Controparte_2
l'interesse al credito;
IIA – “Sulla fondatezza della originaria domanda”, per essere il credito prescritto dovendosi applicare il termine quinquennale e non quello decennale invocato da controparte;
IIb – per non aver considerato la tardività della costituzione dell' CP_11
e l'inutilizzabilità della documentazione prodotta, anche non attestata ed, in ogni
[...] caso, il decorso del termine di anni 5 tra gli atti notificati;
III – per illegittima ed errata condanna alle spese di lite.
Conveniva, pertanto, la , la ed Controparte_2 Controparte_1 il Ministero dell'Interno chiedendo alla Corte di voler: 1- “Ammettere ed accogliere il presente appello per i superiori motivi e conseguentemente riformare l'Ordinanza emessa a definizione del giudizio di cognizione sommaria portante il numero RG 3458/2017 del Tribunale di Reggio
Calabria emessa, pubblicata e comunicata inter partes dal Giudice del Tribunale di Reggio
Calabria…il 17.01.2019. 2.- In riforma dell'impugnata Ordinanza ritenere e dichiarare illegittimo il diniego al discarico delle somme portate in pagamento nelle cartelle esattoriali nn. 094 2008 0001784783 000 di € 2.243,32 ed estinto, per intervenuta prescrizione, il diritto di credito della , della , e del Controparte_2 Controparte_1
Ministero dell'Interno ad essa relativo. 3.- Sempre in riforma della appellata Ordinanza condannare gli appellati in solido tra loro al pagamento delle spese e competenze del primo grado di giudizio, con distrazione in favore del procuratore nominato come chiesto nel ricorso introduttivo del giudizio. 4.- Condannare gli appellati al pagamento delle spese giudiziali di secondo grado da distrarre ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore del nominato procuratore il quale dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde”.
Si costituiva la riportandosi “alla comparsa di costituzione in Controparte_1 primo grado, ribadendo la legittimità dell'operato dell'Amministrazione convenuta, peraltro neppure contestato da controparte” e chiedendo alla Corte di voler “disattesa ogni contraria domanda, eccezione o istanza, rigettare l'avversa domanda siccome infondata in fatto e in diritto”.
4 A seguito di alcuni differimenti d'ufficio, per l'udienza del 04.03.2024, svoltasi in ossequio al disposto dell'art. 127 ter c.p.c., la parte appellante depositava note di trattazione scritta e precisava le conclusioni come riportate.
Con successiva ordinanza la Corte poneva la causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, attese le intervenute regolari notifiche e la mancata costituzione, deve dichiararsi la contumacia delle appellate , quale successore Controparte_2 di Equitalia Servizi di Riscossione Spa, e del Ministero dell'Interno, entrambi in persona dei legali rappresentanti pro tempore.
Nel merito l'appello è infondato e viene rigettato, con conferma della sentenza impugnata, atteso il preliminare rigetto del motivo di gravame avverso la dichiarata carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. e la assorbente pronuncia sulla inammissibilità della azione.
La sentenza impugnata non appare, infatti, viziata sul punto e viene condivisa da questo giudice.
In particolare, il Tribunale è pervenuto a tale determinazione dichiarando la carenza di interesse per mancanza di atti esecutivi, così aderendo all'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui deve ritenersi inammissibile, per difetto di interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c., un'azione di mero accertamento negativo volta a far dichiarare la prescrizione di un credito iscritto a ruolo quando la cartella di pagamento sia stata regolarmente notificata e non opposta e non sia stata intrapresa alcuna successiva azione esecutiva, anche in mancanza di espresse necessità di garantire diversi diritti o interessi di pari rilievo e di un pregiudizio attuale e concreto che abbia reso necessario l'intervento del giudice.
Quanto indicato è condiviso da questo Collegio.
Infatti, come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, l'interesse ad agire deve essere concreto ed attuale e richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica connessa ad uno stato di incertezza idonea ad arrecare all'interessato un pregiudizio concreto e attuale, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice.
Inoltre, al fine, di valutare la sussistenza dell'interesse ex art. 100 c.p.c., considerato che la qualificazione giuridica di una domanda necessariamente postula l'individuazione dell'interesse ad agire che ne è a monte, si precisa che l'azione non ha ad oggetto alcuna impugnazione specifica avverso dinieghi di richieste di discarico o estratti di ruolo ma trattasi di azione di accertamento negativo di natura non coincidente con l'opposizione esecutiva, ancora non avviata.
5 Nel caso in esame, infatti, l'interesse espresso dal ricorrente in atto introduttivo è quello, in pratica, di negare di essere debitore per asserita sopravvenuta prescrizione del credito, chiedendosi una pronuncia di accertamento sulla prescrizione medesima.
Conseguentemente, il ricorrente era tenuto a dimostrare, nel caso concreto, l'interesse sotteso alla richiesta di eliminazione delle pretese creditorie provando, o quanto meno allegando, la presenza di uno svantaggio derivante dalla esposizione debitoria, così dimostrando la sussistenza di un interesse concreto ad agire, onere non ottemperato poiché non sono stati dedotti validi elementi che sostanzino detto interesse all'azione.
Al riguardo ritiene l'appellante essere la sentenza viziata sussistendo l'interesse per essere stata indicata e prodotta una intimazione di pagamento, per non essere stato considerato che era già stata avviata la richiesta di discarico non accolta, per avere le controparti resistito all'azione.
Ebbene, il presente procedimento è stato avviato con ricorso del 20.04.2017 ed in atti del primo grado sono stati prodotti sia una intimazione di pagamento n. 09420169004519540/00 con la quale Equitalia intimava il pagamento della complessiva somma di € 8.421,80, indicando quale data di fine calcolo degli interessi il 01.03.2016, tra cui € 2.243,32 come da cartella n. 094 2008
0001784783 000 notificata il 26.02.2008 contenente indicazione specifica che trattavasi di contravvenzione al Codice della Strada del 2005 ente creditore e Controparte_1 ruolo 3329 del 2007, sia un invito a discarico di cartelle esattoriali, per quanto riguarda la posizione in esame inoltrato con pec del 22.03.2017, in cui si dà atto dell'intervenuto decorso del termine prescrizionale in relazione al quale non risulta un rigetto della Controparte_1
.
[...]
Deve, inoltre, considerarsi che l'intimazione di pagamento non risulta essere stata opposta e che non è indicata la data di notifica della detta intimazione così da potersi evincere una diversa attualità del ruolo e la pendenza di diversi termini di legge (considerato che dal marzo 2016 alla data del deposito della domanda di accertamento, aprile 2017, non risultano essere pendenti i termini di legge medio tempore vigenti - 180 giorni ex D.P.R. 602/1973- idonei ad avviare l'esecuzione).
Parte resistente , invece, produceva le notifiche degli estratti Controparte_12 di ruolo a suo tempo intervenute (per quanto attiene il credito in esame 2008) nonché inoltri con raccomandate successivi, oltre a copia di un atto di avvio di pignoramento presso terzi, che risulta notificato al nel 2016, in relazione al quale non vi è indicazione di ulteriore Pt_1 prosieguo di attività di esecuzione né di notifica al pignorato.
La cartella, pertanto, era stata a suo tempo notificata (e su ciò non vi è contestazione), per cui non se ne è avuta conoscenza solo a seguito di accesso al ruolo, come statuito in sentenza
6 impugnata, e non vi sono atti idonei ad integrare la dimostrazione di una pendenza esecutiva, di una attuale e concreta minaccia di una azione esecutiva o di un diverso interesse rispetto alla presente azione.
Anche in relazione al chiesto sgravio non risulta alcun riscontro dell'ente, così da sussistere specifico interesse.
Invero, l'appellante formulata apposita espressa istanza, avrebbe potuto attenderne il rigetto e proporre eventuale impugnazione avverso il provvedimento dell'amministrazione che avesse espressamente negato lo sgravio ricorrendone i presupposti (Cass. 26.2.2016 n. 20618) o averso il provvedimento successivo contenente un rigetto implicito, ma nessun rigetto vi è in atti né una specifica impugnazione avverso lo stesso, ove tale atto fosse impugnabile considerato che la giurisprudenza ha ritenuto che il silenzio dell'amministrazione su un'istanza di autotutela non sia automaticamente impugnabile quale silenzio-inadempimento non sussistendo un obbligo di provvedere da parte della stessa.
In merito, ripetesi, alcun diniego è stato formulato dall'amministrazione interessata ed alcun interesse è ravvisabile.
Non si condivide neanche l'assunto secondo cui l'interesse poteva evincersi dalla resistenza all'azione processuale di controparte, da considerarsi come mancanza di volontà ad una rinuncia al credito o ad una diversa soluzione dell'interesse del debitore, poiché la difesa degli enti titolari del credito spiegata in primo grado è stata fondata in via principale sulle eccezioni preliminari, ritenendo le Prefetture non essere a loro imputabili le fasi di esecuzione, mentre l' ha proposto in via preliminare l'eccezione in esame e solo Controparte_2 successivamente si è difesa nel merito.
Comunque, non vi è prova di ulteriore attività per cui l'assenza di esecuzione e la mancanza di indicazione e prova di un pregiudizio qualificato, ossia di un pregiudizio specifico e attuale derivante dalla pendenza del debito o di un danno, rilevano ai fini del non riconosciuto interesse.
A conferma, in materia di riscossione esattoriale la giurisprudenza ha affermato che deve presupporsi l'esistenza quantomeno della minaccia attuale di atti esecutivi con la conseguenza che, in mancanza, difetta l'interesse ad agire, richiedendo la presenza di un'iniziativa esecutiva o di un atto prodromico all'esecuzione, dovendo ricorrere l'esigenza di non arrecare all'interessato un pregiudizio concreto ed attuale (Cass. n. 22946 del 10/11/2016, Cass. n. 20618 del 13/10/2016, Cass. n. 6034 del 9/3/2017 e Cass. 5446/2019).
In tal senso, a titolo esemplificativo, in sentenza della Cassazione del 2016 n. 22946, si è negato detto interesse, se pur con riferimento ed in presenza di ruolo, precisandosi che la
“impugnazione diretta del ruolo esattoriale da parte del debitore che chieda procedersi ad un
7 accertamento negativo del credito dell'amministrazione ivi risultante deve ritenersi inammissibile per difetto di interesse non prospettandosi tale accertamento come l'unico strumento volto ad eliminare la pretesa impositiva dell'amministrazione, che “Non era necessario percorrere, in difetto di alcuna attività esecutiva da parte dell'amministrazione, la strada dell'azione di accertamento negativo del credito. Avrebbe potuto legittimamente essere oggetto di impugnazione, eventualmente, soltanto il provvedimento dell'amministrazione che avesse negato lo sgravio”, ed affermando che “Deve escludersi, perché estranea all'operatività giudiziale e oppositiva della prescrizione come fatto estintivo del credito altrui, che essa possa esser fatta valere in via di azione, a mezzo, come in questo caso, di un'azione di mero accertamento”. Si è, quindi, escluso l'interesse quando la cartella sia stata notificata in precedenza in mancanza di iniziative esecutive, per l'insussistenza di un "conflitto" riconoscibile come tale.
Analogamente si è sostanzialmente disposto in pronuncia della Suprema Corte di Cassazione
09/03/2017, n. 6034, recepita dal giudice di primo grado e resa in materia di interesse del debitore ad impugnare l'estratto di ruolo in assenza di atti esecutivi, in cui si è precisato che l'azione “difetta l'interesse ad agire per l'accertamento della prescrizione del credito esattoriale quando… il debitore sia già a conoscenza della notifica delle cartelle poste a base della pretesa e in difetto di atti esecutivi ed anche solo di minaccia attuale dei medesimi” chiarendo che ove divenga “attuale la minaccia di esecuzione o questa stessa” può procedersi all'opposizione prevista dall'art. 615 cod. proc. civ..
Nell'ipotesi in esame, in mancanza di minaccia di esecuzione anche siffatta azione non era ammissibile stante l'assenza di un atto prodromico all'azione esecutiva che ne costituiva il presupposto.
Quanto da ultimo indicato rende evidente l'applicabilità del principio al caso di specie.
Anche le successive pronunce giurisprudenziali hanno condiviso il medesimo principio, ribadendo che non è configurabile un interesse all'azione di accertamento negativo in difetto di una situazione di obiettiva incertezza allorquando nessuna iniziativa esecutiva sia stata intrapresa dall'amministrazione creditrice.
Al riguardo, la Suprema Corte ha, inoltre, pacificamente affermato che in tema di riscossione coattiva di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, la deduzione dell'estinzione per prescrizione del credito oggetto dell'intimazione nel periodo intercorso tra la data di accertamento delle violazioni amministrative e la notificazione del primo atto interruttivo, può essere proposta senza limiti temporali avverso l'esecuzione, salvo il solo, ma
8 imprescindibile, limite dell'interesse di agire, con ciò escludendo anche un eventuale pregiudizio da non precedente azione.
La Suprema Corte, tra le altre in pronuncia n. 15604/2020, ha ritenuto sussistere la carenza di interesse ex art 100 c.p.c. dell'azione di accertamento negativo sull'esistenza del credito per intervenuta prescrizione eccepita in via di azione, precisando che: “la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione della giurisprudenza di questa Corte in base alla quale risulta che - quando il ricorrente ha ricevuto la notifica della precedente cartella e sostenga di esserne venuto a conoscenza solo attraverso un atto successivo come l'estratto di ruolo - la prescrizione non possa essere eccepita in via di azione per difetto di interesse ex art. 100 c.p.c. dal momento che, in difetto di un'azione esecutiva in atto, non è ammessa l'azione di accertamento dell'estinzione per prescrizione del credito portato nella cartella. Ciò in quanto, … in relazione alla prescrizione del credito maturata successivamente alla notifica della cartella, deve appunto ritenersi che, in mancanza di successive iniziative esecutive da parte dell'ente creditore, il debitore difetti di interesse ad agire non prospettandosi tale accertamento come unico strumento volto ad eliminare la pretesa impositiva della Amministrazione, alla quale, invece, lo stesso debitore può rivolgersi in via amministrativa, domandando l'eliminazione del credito in autotutela mediante il cd. sgravio”.
Detto principio, tra le altre, è stato espresso, anche in pronuncia della Cassazione del
07/03/2022, n. 7353 in cui si è statuito che “l'inerzia dell'amministrazione” ha “un significato
"neutro" e non sintomatico di quell'incertezza che legittima l'interesse ad agire utilizzando la risorsa giudiziaria, opponendo l'intervenuta prescrizione” e che “un'azione di accertamento
"pura," ovvero una sorta d'interpello giudiziale” non è “riconoscibile, "in radice", come una pretesa "avversariale" scrutinabile nel quadro dell'attuale ordinamento processuale” in materia di prescrizione, precisando che deve escludersi la possibilità di far valere in via di azione l'intervenuta estinzione per prescrizione di un diritto altrui, posto che tale attribuzione è strutturata nella previsione normativa (cfr. artt. 2938 e 2939 c.c.) nella forma dell'eccezione, per cui non può essere fatta valere in via di azione in una domanda di mero accertamento, in quanto estranea all'operatività giudiziale e oppositiva della prescrizione come fatto estintivo del credito altrui.
Si rileva, inoltre, che la materia è stata regolata dal D.L. n. 146 del 2021, convertito con L. n.
215/2021, che ha introdotto il comma 4-bis all'art. 12 del D.P.R. n. 602 del 1973 riscrivendo le regole sull'impugnabilità dell'estratto di ruolo, escludendo l'ammissibilità con applicazione anche alla riscossione delle entrate extratributarie.
9 Quanto indicato è stato confermato dalla pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione n.
26283/2022 in cui, tra l'altro, la Suprema Corte ha ribadito la natura meramente ricognitiva dell'estratto di ruolo ribadendo che lo stesso è privo di pretesa impositiva, precisandone la non impugnatività come disposta dalla indicata normativa e che "la disciplina sopravvenuta si applica ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza), che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione", con applicazione anche alla riscossione delle entrate extratributarie (ciò discendendo dal combinato disposto dell'art. 27 della L. n. 689/1981 e dall'art. 206 del D.Lgs. n. 285/1992 per le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione dei quali è espressamente disciplinata con richiamo alle norme dettate per l'esazione delle imposte dirette).
Nella pronuncia in esame è stata, altresì, indicata una limitazione all'ammissibilità di azioni siffatte, che è legata alla sussistenza di un pregiudizio concreto e attuale, statuendo la necessità di un interesse e chiarendo che ciò non comporta alcun pregiudizio per il diritto all'azione giudiziaria poiché “…, nei giudizi non tributari, in caso di omessa o invalida notificazione di cartella o intimazione, il debitore può impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per far accertare l'insussistenza della pretesa (Cass., sez. un., n. 15354/15; n. 28528/18; n. 18041/19; n. 7756/20); può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione (Cass., n. 477/71; n. 16281/16; nn. 16512 e
24461/19); e può proporre opposizione agli atti esecutivi qualora intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo, posto che, nel sistema delle opposizioni esecutive secondo il regime ordinario, l'irregolarità della sequenza procedimentale dà appunto luogo ad un vizio deducibile ai sensi dell'art. 617
c.p.c, quindi nel termine di venti giorni decorrente dal primo atto del quale l'interessato abbia avuto conoscenza legale (Cass., sez. un., n. 22080/17, punto 8.3, nonché, tra varie, n.1558/20;
n. 20694/21; n. 40763/21, cit.)”.
Infine, si è affermato che i casi indicati dalla norma sono “tassativi e non esemplificativi, per cui l'interprete non può crearne altri", escludendo ogni possibile dubbio di incostituzionalità e dando conto delle esigenze sottese alla norma medesima.
In merito, si rileva che le ipotesi tassative sono state ampliate dal Decreto Legislativo n. 110 del 29 luglio 2024, ma trattasi sempre di fattispecie che esulano dal caso de quo, per come rappresentato dal ricorrente che, tra l'altro, come già esposto, nulla ha dedotto in merito al presunto pregiudizio.
10 Di conseguenza, al di fuori dei casi indicati dalla legge l'azione è inammissibile per carenza di interesse ad agire.
Ad ulteriore conferma della tesi restrittiva, la Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n.
12459/2024 ha stabilito che "in tema di riscossione coattiva mediante ruolo, i limiti alla impugnabilità della cartella di pagamento, che si assuma invalidamente notificata e conosciuta solo attraverso la notificazione dell'estratto di ruolo, previsti dal comma 4-bis dell'art. 12 del
D.P.R. n. 602 del 1973, inserito dall'art.
3-bis del D.L. n. 146 del 2021, conv. con modif. dalla
L. n. 215 del 2021, non comportano un difetto di tutela per il contribuente, grazie al riconoscimento di una sua tutela più ampia nella fase esecutiva e tenuto conto che, come affermato dalla Corte costituzionale nella sent. n. 190 del 2023, i rimedi ad un eventuale vulnus richiedono un intervento normativo di sistema, implicante scelte di fondo tra opzioni tutte rientranti nella discrezionalità del legislatore".
Ancora, in sentenza della Cassazione del 12/09/2024, n. 24552, si è indicato che “è infatti affermazione condivisa, in dottrina ed in giurisprudenza, che scopo dell'azione di mero accertamento è ripristinare la certezza giuridica su un diritto, in chiave positiva o negativa, cioè a dire nel senso dell'affermazione dell'esistenza dello stesso o della negazione dell'esistenza di quello altrui;
in ossequio all'idea della necessaria utilità del processo e della sua strumentalità rispetto al diritto sostanziale, il bisogno della tutela giurisdizionale dichiarativa sorge allorquando la certezza sul diritto sia stata incrinata da un contegno altrui, cioè dal pregresso verificarsi di una contestazione o di un vanto in confronto del titolare del diritto, idoneo ad arrecare quel pregiudizio consistente nello stato di incertezza determinatosi che la proposizione dell'azione mira a neutralizzare;
diversamente opinando, l'azione di accertamento assumerebbe un inaccettabile carattere esclusivamente preventivo, sarebbe cioè diretta a prevenire ogni - astratto, futuro ed eventuale - dubbio sulla esistenza di un diritto, finendo con il configurare un'azione di mera iattanza che proprio la positiva previsione dell'interesse ad agire quale condizione dell'azione (art. 100 cod. proc. civ.) ha inteso escludere”, come confermato anche più recentemente, ex multis, in ordinanza del 06/04/2025
n. 9061, in cui si è anche statuito che “Un interesse ad agire siffatto non può scorgersi nella formulazione di una richiesta di prescrizione del credito portato dalla cartella opposta”, richiedendo la verifica dell'interesse ad agire “anche in caso ci si intenda dolere soltanto della prescrizione successiva”.
Per i motivi indicati, si condivide la pronuncia sulla carenza di interesse all'azione, confermando la sentenza impugnata, con rigetto dell'appello proposto.
11 In relazione alle spese e competenze di lite del presente grado relative alla parte costituita
, in considerazione all'effettiva attività difensiva svolta e della Controparte_1 evoluzione giurisprudenziale sviluppatasi sul tema dell'interesse ad agire in siffatte controversie, si stima equo compensare interamente tra le parti le spese del giudizio.
Nulla deve, infine, disporsi in ordine alle spese di lite nei confronti dell' Controparte_12
ed al Ministero dell'Interno rimasti contumaci, non avendo spiegato alcuna
[...] attività processuale né sopportato spese al cui rimborso abbia diritto.
In considerazione del rigetto integrale dell'appello, in applicazione dell'art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per le stesse impugnazioni a norma del comma 1 bis dell'art. 13.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro la Parte_1 Controparte_1
, l' ed il Ministero dell'Interno,
[...] Controparte_2 in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, avverso l'ordinanza del Tribunale di
Reggio Calabria pubblicata e comunicata il 17.01.2019 resa in giudizio ex art. 702 bis c.p.c n.
3458/2017 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1-rigetta integralmente l'appello confermando la sentenza impugnata;
2- compensa le spese e competenze di lite del presente grado nei confronti della
[...]
; Controparte_1
3- nulla per spese nei confronti delle parti appellate rimaste contumaci;
4- dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del Dpr 30 maggio 2002, n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello principale.
Così deciso, in Reggio Calabria, nella camera di consiglio della sezione civile della Corte
d'Appello, in data 17.10.2025.
La Giudice ausiliario estensore La Presidente
(Dott.ssa Stefania Maria Gambino) (Dott.ssa Patrizia Morabito)
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