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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 08/04/2025, n. 730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 730 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1907/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Quarta Sezione Civile
riunito in camera di conIGlio in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Laura GAGGIOTTI Presidente dr.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice rel. dr.ssa Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 15/03/2024, assunto in decisione all'udienza in data 02.04.2025 e vertente TRA nata a [...] in data [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. IDOTTA GIANFRANCO, ed elettivamente C.F._1 domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
- RICORRENTE –
E
nato a [...] in data [...] (C.F.: CP_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. MARAGUCCI SILVIO, ed elettivamente C.F._2 domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
- RESISTENTE –
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica OGGETTO: Separazione giudiziale Causa trattenuta in decisione all'esito del decorso del termine ex art 127 ter c.p.c. del 02.04.2025. Le parti con note scritte depositate in data 01.04.2025 hanno chiesto al Tribunale di accogliersi e recepirsi le seguenti CONCLUSIONI CONGIUNTE I IGg.ri e come rappresentati in atti, concordano nel dirimere la CP_1 Parte_1 controversia sussistente tra loro e addivenire alle pronunce di separazione e divorzio alle seguenti condizioni:
1.Per ciò che concerne l'immobile sito a Milano, in viale Partigiani 118/b Cinisello Balsamo, al primo piano, censito al catasto Fabbricati Foglio 50, particella 81, subalterno 703 vani 5.5, natura A3, e il solaio di pertinenza categoria C2 Foglio 50, particella 81, subalterno 704 entrambi di proprietà attuale del IG. CP_
sul quale insiste un mutuo cointestato con la IG.ra presso Banca Intesa stipulato dinanzi al Pt_1 CP_ Notaio (mutuo n. 0E53010389658), esso verrà trasferito dal alla IG.ra e tale Persona_1 Pt_1 trasferimento è ritenuto dalle parti indispensabile e funzionale alla risoluzione della crisi coniugale. Il costo notarile sarà condiviso nella misura del 50% tra le parti. Più precisamente:
preleverà dall'appartamento i propri abiti e oggetti oltre ad un comodino appartenente alla camera Per_2 del suo appartamento.
B. CA e si impegneranno a fornire in maniera reciproca prova dei futuri pagamenti che Pt_1 verranno eseguiti a titolo di IMU, TARI, spese condominiali per l'immobile di propria competenza fino all'effettivo trasferimento di proprietà dell'immobile del primo piano (di cui al punto 1) in favore della IGnora che in ogni caso resterà sino al trasferimento esclusiva Pt_1 utilizzatrice del bene.
ha in essere presso l'amministratore di condominio un fondo per spese impreviste per importo Per_3 che sarà quantificato dall'Amministratore medesimo, documento che verrà da quest'ultimo trasmesso a entrambe le parti. Subentrando la , quest'ultima dovrà rimborsare detta somma quantificata dall'Amministratore a Pt_1 titolo di accantonamento al IG. CA contestualmente al trasferimento dell'immobile. CP_
2. Il IG. libererà la IG.ra dal mutuo ipotecario cointestato insistente sull'immobile di cui al Pt_1 punto precedente, che si accollerà integralmente, e a ciò provvederà entro e non oltre il 31 dicembre 2025, essendosi peraltro già impegnato a pagare integralmente i ratei del mutuo e a non avanzare alcuna richiesta per le rate pregresse da lui già versate. CP_
3. Il IG. si impegna, altresì, dalla sottoscrizione del presente accordo e sino al compimento dei 75 anni della IG.ra , mette a disposizione a titolo gratuito di quest'ultima un posto auto nel box già Pt_1
a lui in uso, in viale Partigiani 118/D Cinisello Balsamo meglio individuato al catasto Fabbricati categoria C6 Foglio 50, particella 108, subalterno 22 A. La IG.ra dovrà entro e non oltre giorni 20 dalla sottoscrizione del presente accordo liberare
Pt_1 il box dai suoi mobili (cucina) provenienti dalla casa di SE ed ogni altra cosa di sua proprietà affinché CP_ potrà, successivamente, liberare il solaio che metterà in ogni caso sin dalla sottoscrizione del presente accordo a disposizione della fino a quando avverrà il passaggio di proprietà ufficiale. A tal fine
Pt_1 CP_ il IG. si impegna a supportare la nell'individuare il personale necessario allo sgombero dei
Pt_1 mobili della IGnora attualmente presenti nel box, i cui costi eventuali del servizio di sgombero dovranno essere preventivamente ratificati dalla stessa e in ogni caso saranno a carico della .
Pt_1 CP_ B. A seguito dello sgombero dei mobili di dal box, libererà immediatamente il solaio di
Pt_1 pertinenza dell'immobile di cui al punto 1. C. l'utilizzo del posto auto concesso alla sarà garantito sin dal deposito telematico del presente
Pt_1 accordo. D. Custodendo oggetti e beni nel box, è vietato alla IG.ra far accedere al box persone terze così
Pt_1 come è vietato far parcheggiare veicoli non di sua proprietà o non da lei noleggiati. E. Per una pacifica condivisione degli spazi, dovendo parcheggiare l'auto accanto allo scooter, lasciando allo stesso tempo libero il passaggio tra i due veicoli per il transito delle persone e di altri mezzi (bici), verranno tracciate a terra e a lato linee entro cui il veicolo della dovrà sostare.
Pt_1 F. Nel caso in cui la dovesse privarsi della vettura oggi in uso, dovrà darne immediata Pt_1 comunicazione e il IG. CA potrà tornare a parcheggiare nel box anche l'auto. Nel caso in cui la IG.ra
, sempre entro il compimento del suo 75° compleanno, dovesse disporre di un ulteriore veicolo Pt_1 di sua proprietà, sempre di dimensioni non superiori alla Fiat Panda oggi posseduta (Fiat Panda: lunghezza 3.686 mm, larghezza 1.882 mm con specchietti aperti e 1.714 mm con specchietti CP_ chiusi, altezza 1.551 mm) o a noleggio alla stessa intestata, il IG. renderà nuovamente disponibile il posto per il parcheggio.
4. Le parti si impegnano a recarsi da un Notaio di comune fiducia, entro la data del 15 settembre 2025, per dare esecuzione anche in forma notarile agli impegni di cui al punto 1, i cui costi verranno suddivisi al 50% tra loro.
5. Adempiute le condizioni di cui sopra, le parti rinunciano a chiedere un assegno di mantenimento e/o alimentare per sé, dichiarandosi economicamente autosufficienti.
6. Entrambi danno atto, infine, con la stipula del presente accordo, di aver regolato i rispettivi rapporti economici e, salvo il puntuale adempimento delle condizioni sopra riportate, dichiarano di non aver null'altro a che pretendere reciprocamente. Il IG. CA dichiara di non aver avviato e/o suggerito e/o aiutato ad avviare o richiedere alcun finanziamento e/o prestito e/o investimenti in altri prodotti finanziari/bancari o di genere simile a nome o per conto della IG.ra . Pt_1 CP_
7. a fronte del presente accordo, la IG.ra e il IG. rimetteranno entro e non oltre il 31 marzo Pt_1
2025 tutte le querele depositate, rinunciando espressamente a qualsiasi pretesa civile o penale tra le medesime parti aventi ad oggetto o connessione con i fatti indicati nel procedimento della odierna separazione e divorzio e quelli afferenti i processi penali avviati e quello in fase di indagini oggi in corso presso la Procura della Repubblica di Monza. Pertanto, le parti dichiarano che tra loro non potranno più pretendere nulla reciprocamente a qualsiasi titolo o ragione>>. Sulla base delle condizioni di cui sopra, i rispettivi procuratori insistono per la rimessione della causa in decisione affinché questo Tribunale possa emettere sentenza di separazione e successivamente trasmettere gli atti alla cancelleria per avviare il procedimento di divorzio richiesto dalle parti alle medesime condizioni. MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di separazione è fondata. Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi, già venuta meno al tempo dell'udienza di comparizione dinanzi al Giudice delegato. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183). Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite ed evidenziate dai coniugi nel corso dell'istruttoria, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile. Va, dunque, pronunciata la separazione personale. II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi come alle note di trattazione scritta depositate possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. III. Le spese del giudizio, considerato l'accordo raggiunto, si dichiarano interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di , con ricorso depositato in data 15/03/2024, così provvede: CP_1
I. Pronuncia la separazione di e che hanno Parte_1 CP_1 celebrato matrimonio con rito civile a SE (MI) il giorno 26.06.2020 (trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di SE (MI) al n. 14, parte I, anno 2020), omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Manda la Cancelleria di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SE (MI) al suo passaggio in giudicato per le annotazioni di legge;
III. Spese del giudizio al definitivo. IV. Provvede con separata ordinanza rispetto alla rimessione sul ruolo per la prosecuzione del giudizio relativamente alla richiesta di scioglimento del matrimonio
Così deciso in Monza, nella camera di conIGlio, in data 03.04.2025 Il Presidente Dott.ssa Laura Gaggiotti Il Giudice est. Dott.ssa Ethel Matilde Ancona
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Quarta Sezione Civile
riunito in camera di conIGlio in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Laura GAGGIOTTI Presidente dr.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice rel. dr.ssa Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 15/03/2024, assunto in decisione all'udienza in data 02.04.2025 e vertente TRA nata a [...] in data [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. IDOTTA GIANFRANCO, ed elettivamente C.F._1 domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
- RICORRENTE –
E
nato a [...] in data [...] (C.F.: CP_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. MARAGUCCI SILVIO, ed elettivamente C.F._2 domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
- RESISTENTE –
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica OGGETTO: Separazione giudiziale Causa trattenuta in decisione all'esito del decorso del termine ex art 127 ter c.p.c. del 02.04.2025. Le parti con note scritte depositate in data 01.04.2025 hanno chiesto al Tribunale di accogliersi e recepirsi le seguenti CONCLUSIONI CONGIUNTE I IGg.ri e come rappresentati in atti, concordano nel dirimere la CP_1 Parte_1 controversia sussistente tra loro e addivenire alle pronunce di separazione e divorzio alle seguenti condizioni:
1.Per ciò che concerne l'immobile sito a Milano, in viale Partigiani 118/b Cinisello Balsamo, al primo piano, censito al catasto Fabbricati Foglio 50, particella 81, subalterno 703 vani 5.5, natura A3, e il solaio di pertinenza categoria C2 Foglio 50, particella 81, subalterno 704 entrambi di proprietà attuale del IG. CP_
sul quale insiste un mutuo cointestato con la IG.ra presso Banca Intesa stipulato dinanzi al Pt_1 CP_ Notaio (mutuo n. 0E53010389658), esso verrà trasferito dal alla IG.ra e tale Persona_1 Pt_1 trasferimento è ritenuto dalle parti indispensabile e funzionale alla risoluzione della crisi coniugale. Il costo notarile sarà condiviso nella misura del 50% tra le parti. Più precisamente:
preleverà dall'appartamento i propri abiti e oggetti oltre ad un comodino appartenente alla camera Per_2 del suo appartamento.
B. CA e si impegneranno a fornire in maniera reciproca prova dei futuri pagamenti che Pt_1 verranno eseguiti a titolo di IMU, TARI, spese condominiali per l'immobile di propria competenza fino all'effettivo trasferimento di proprietà dell'immobile del primo piano (di cui al punto 1) in favore della IGnora che in ogni caso resterà sino al trasferimento esclusiva Pt_1 utilizzatrice del bene.
ha in essere presso l'amministratore di condominio un fondo per spese impreviste per importo Per_3 che sarà quantificato dall'Amministratore medesimo, documento che verrà da quest'ultimo trasmesso a entrambe le parti. Subentrando la , quest'ultima dovrà rimborsare detta somma quantificata dall'Amministratore a Pt_1 titolo di accantonamento al IG. CA contestualmente al trasferimento dell'immobile. CP_
2. Il IG. libererà la IG.ra dal mutuo ipotecario cointestato insistente sull'immobile di cui al Pt_1 punto precedente, che si accollerà integralmente, e a ciò provvederà entro e non oltre il 31 dicembre 2025, essendosi peraltro già impegnato a pagare integralmente i ratei del mutuo e a non avanzare alcuna richiesta per le rate pregresse da lui già versate. CP_
3. Il IG. si impegna, altresì, dalla sottoscrizione del presente accordo e sino al compimento dei 75 anni della IG.ra , mette a disposizione a titolo gratuito di quest'ultima un posto auto nel box già Pt_1
a lui in uso, in viale Partigiani 118/D Cinisello Balsamo meglio individuato al catasto Fabbricati categoria C6 Foglio 50, particella 108, subalterno 22 A. La IG.ra dovrà entro e non oltre giorni 20 dalla sottoscrizione del presente accordo liberare
Pt_1 il box dai suoi mobili (cucina) provenienti dalla casa di SE ed ogni altra cosa di sua proprietà affinché CP_ potrà, successivamente, liberare il solaio che metterà in ogni caso sin dalla sottoscrizione del presente accordo a disposizione della fino a quando avverrà il passaggio di proprietà ufficiale. A tal fine
Pt_1 CP_ il IG. si impegna a supportare la nell'individuare il personale necessario allo sgombero dei
Pt_1 mobili della IGnora attualmente presenti nel box, i cui costi eventuali del servizio di sgombero dovranno essere preventivamente ratificati dalla stessa e in ogni caso saranno a carico della .
Pt_1 CP_ B. A seguito dello sgombero dei mobili di dal box, libererà immediatamente il solaio di
Pt_1 pertinenza dell'immobile di cui al punto 1. C. l'utilizzo del posto auto concesso alla sarà garantito sin dal deposito telematico del presente
Pt_1 accordo. D. Custodendo oggetti e beni nel box, è vietato alla IG.ra far accedere al box persone terze così
Pt_1 come è vietato far parcheggiare veicoli non di sua proprietà o non da lei noleggiati. E. Per una pacifica condivisione degli spazi, dovendo parcheggiare l'auto accanto allo scooter, lasciando allo stesso tempo libero il passaggio tra i due veicoli per il transito delle persone e di altri mezzi (bici), verranno tracciate a terra e a lato linee entro cui il veicolo della dovrà sostare.
Pt_1 F. Nel caso in cui la dovesse privarsi della vettura oggi in uso, dovrà darne immediata Pt_1 comunicazione e il IG. CA potrà tornare a parcheggiare nel box anche l'auto. Nel caso in cui la IG.ra
, sempre entro il compimento del suo 75° compleanno, dovesse disporre di un ulteriore veicolo Pt_1 di sua proprietà, sempre di dimensioni non superiori alla Fiat Panda oggi posseduta (Fiat Panda: lunghezza 3.686 mm, larghezza 1.882 mm con specchietti aperti e 1.714 mm con specchietti CP_ chiusi, altezza 1.551 mm) o a noleggio alla stessa intestata, il IG. renderà nuovamente disponibile il posto per il parcheggio.
4. Le parti si impegnano a recarsi da un Notaio di comune fiducia, entro la data del 15 settembre 2025, per dare esecuzione anche in forma notarile agli impegni di cui al punto 1, i cui costi verranno suddivisi al 50% tra loro.
5. Adempiute le condizioni di cui sopra, le parti rinunciano a chiedere un assegno di mantenimento e/o alimentare per sé, dichiarandosi economicamente autosufficienti.
6. Entrambi danno atto, infine, con la stipula del presente accordo, di aver regolato i rispettivi rapporti economici e, salvo il puntuale adempimento delle condizioni sopra riportate, dichiarano di non aver null'altro a che pretendere reciprocamente. Il IG. CA dichiara di non aver avviato e/o suggerito e/o aiutato ad avviare o richiedere alcun finanziamento e/o prestito e/o investimenti in altri prodotti finanziari/bancari o di genere simile a nome o per conto della IG.ra . Pt_1 CP_
7. a fronte del presente accordo, la IG.ra e il IG. rimetteranno entro e non oltre il 31 marzo Pt_1
2025 tutte le querele depositate, rinunciando espressamente a qualsiasi pretesa civile o penale tra le medesime parti aventi ad oggetto o connessione con i fatti indicati nel procedimento della odierna separazione e divorzio e quelli afferenti i processi penali avviati e quello in fase di indagini oggi in corso presso la Procura della Repubblica di Monza. Pertanto, le parti dichiarano che tra loro non potranno più pretendere nulla reciprocamente a qualsiasi titolo o ragione>>. Sulla base delle condizioni di cui sopra, i rispettivi procuratori insistono per la rimessione della causa in decisione affinché questo Tribunale possa emettere sentenza di separazione e successivamente trasmettere gli atti alla cancelleria per avviare il procedimento di divorzio richiesto dalle parti alle medesime condizioni. MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di separazione è fondata. Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi, già venuta meno al tempo dell'udienza di comparizione dinanzi al Giudice delegato. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183). Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite ed evidenziate dai coniugi nel corso dell'istruttoria, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile. Va, dunque, pronunciata la separazione personale. II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi come alle note di trattazione scritta depositate possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. III. Le spese del giudizio, considerato l'accordo raggiunto, si dichiarano interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di , con ricorso depositato in data 15/03/2024, così provvede: CP_1
I. Pronuncia la separazione di e che hanno Parte_1 CP_1 celebrato matrimonio con rito civile a SE (MI) il giorno 26.06.2020 (trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di SE (MI) al n. 14, parte I, anno 2020), omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Manda la Cancelleria di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SE (MI) al suo passaggio in giudicato per le annotazioni di legge;
III. Spese del giudizio al definitivo. IV. Provvede con separata ordinanza rispetto alla rimessione sul ruolo per la prosecuzione del giudizio relativamente alla richiesta di scioglimento del matrimonio
Così deciso in Monza, nella camera di conIGlio, in data 03.04.2025 Il Presidente Dott.ssa Laura Gaggiotti Il Giudice est. Dott.ssa Ethel Matilde Ancona