Sentenza 7 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 07/04/2026, n. 204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 204 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00204/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00122/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 122 del 2022, proposto da
Di.Be.Ol. Ecologica S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Claudio Di Tonno, Matteo Di Tonno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Matteo Di Tonno in Pescara, viale Regina Elena 49;
contro
Comune di Carsoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Evelina Torrelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Amministrazione Provinciale de L’Aquila, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Pierfranco De Nicola, Francesca Tempesta, con domicilio eletto presso lo studio Pierfranco De Nicola in L’Aquila, via Monte Cagno 3;
Esso Italiana S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Antonella Capria, Teodora Marocco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento,
- del provvedimento del SUAP del Comune di Carsoli datato 25 ottobre 2021 ad oggetto “ procedimento di messa in sicurezza dell'area di sedime Esso-refra ex d.lgs. 152/2006 s.m.i. verbale di conferenza dei servizi sincrona decisoria del 4 ottobre 2021 ”, trasmesso via pec in data 12 gennaio 2022;
nonché, per quanto occorrer possa:
- della nota della Provincia di L’Aquila datata 4 novembre 2021, prot. 23620 (inviata alla ricorrente solo per conoscenza) e dell'allegata “relazione”;
- della nota della Provincia di L’Aquila datata 4 novembre 2021, prot. 23620 ad oggetto “osservazioni da sottoporre alla conferenza”;
- della nota della Provincia di L’Aquila datata 8 marzo 2022, prot. n. 4862.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Carsoli e dell’Amministrazione Provinciale de L’Aquila e di Esso Italiana S.r.l.;
Vista la nota del 20 febbraio 2026, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 marzo 2026 il dott. SS RA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Di.Be.Ol. Ecologica Srl, odierna ricorrente, nel maggio del 2011 ha acquistato da Esso Italiana Srl, odierna controinteressata, un’area sita in Carsoli, già adibita a punto vendita carburanti con i colori Esso.
Il suddetto sito è stato oggetto di un procedimento di bonifica all’esito del quale il responsabile del servizio SUAP del Comune di Carsoli ha dichiarato, con verbale del 25 ottobre 2021 notificato alla ricorrente in data 12 gennaio 2022, di non approvare il progetto operativo di bonifica presentato da una società incaricata per conto della società Esso Italiana.
Avverso tale provvedimento, nonché gli altri in epigrafe indicati, ha proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio, depositato in data 23 marzo 2022, la società Di.Be.Ol. Ecologica Srl, chiedendone l’annullamento deducendo i seguenti motivi:
1) Violazione ed errata applicazione dell’art. 14 ter L. 7 agosto 1990, n. 241 in combinato disposto con gli artt. 242, 244 e 250 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (ratio temporis vigente) - sotto un duplice profilo; eccesso di potere per falso supposto di fatto, violazione del buon andamento amministrativo;
2) Violazione ed errata applicazione degli artt 1 e 3 L. 7 agosto 1990, n. 241 in combinato disposto con gli artt. 242, 244 e 250 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (ratio temporis vigente) e D.M. 12 febbraio 2015, n. 31 (ad oggetto “regolamento recante criteri semplificati per la caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei punti vendita carburanti…”) - sotto altro profilo; eccesso di potere per falso supposto di fatto e di diritto, contraddittorietà manifesta, difetto di istruttoria, illogicità.
Si è costituita in giudizio, in data 6 aprile 2022, la società Esso Italiana Srl, chiedendo la reiezione del ricorso.
Si è costituito in giudizio, in data 29 luglio 2022, il Comune di Carsoli, chiedendo anch’esso la reiezione del ricorso.
Si è costituita in giudizio, in data 14 ottobre 2022, l’Amministrazione Provinciale de L’Aquila.
In data 20 febbraio 2026 la difesa di parte ricorrente ha depositato propria nota con cui ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso, chiedendo pronuncia consequenziale con compensazione delle spese.
In data 20 febbraio 2026 il Comune di Carsoli ha depositato propria nota con cui ha dichiarato di prendere atto della sopravvenuta carenza di interesse e di aderire alla compensazione delle spese.
In data 21 febbraio 2026 l’Amministrazione Provinciale di L’Aquila ha depositato propria nota con cui ha dichiarato di prendere atto della sopravvenuta carenza di interesse e di aderire alla compensazione delle spese.
In data 27 febbraio 2026 Esso Italiana Srl ha depositato propria nota con cui ha dichiarato anch’essa di prendere atto della sopravvenuta carenza di interesse e di aderire alla compensazione delle spese.
Infine, all’udienza pubblica del 25 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. - Il ricorso introduttivo del presente giudizio è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
2. - Il Collegio osserva che la difesa di parte ricorrente ha depositato, in data 20 febbraio 2026, nota con la quale ha rappresentato di non avere più interesse alla decisione del ricorso.
Al riguardo il Collegio osserva che la sopra riportata dichiarazione di parte ricorrente risulta chiara nel suo contenuto relativo alla mancanza di interesse alla decisione del ricorso e, dunque, di tale dichiarazione il Collegio deve prendere atto in ossequio al principio dispositivo che informa il processo amministrativo sulla cui base la parte, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, in tal modo provocando la presa d’atto del giudice il quale, non avendo il potere di procedere di ufficio in ragione della natura soggettiva della giurisdizione né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, è tenuto ad adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa, delibando l’improcedibilità del ricorso (ex plurimis: Consiglio di Stato, 15 novembre 2021, n. 7598; 8 settembre 2022, n. 7816; 23 maggio 2022, n. 4031; 10 febbraio 2022, n. 968).
3. - Per tutto quanto sopra sinteticamente illustrato, dunque, il ricorso introduttivo del presente giudizio è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
4. - Sussistono giusti motivi, in ragione della richiesta sul punto di parte ricorrente e dell’espressa adesione in merito delle altre parti, per disporre l’integrale compensazione fra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in L’Aquila nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AR GA IN, Presidente FF
Maria Colagrande, Consigliere
SS RA, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SS RA | AR GA IN |
IL SEGRETARIO