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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 06/05/2025, n. 1123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1123 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5825/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Silvia Migliori, Giudice dott. Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5825/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ALBERTINI Parte_1 C.F._1 LUANA e dell'avv. PIVA STEFANIA ( ) VIA GRAMSCI 205/A 40013 C.F._2
CASTEL MAGGIORE;
elettivamente domiciliata in VIA GRAMSCI, 205/A 40013 CASTEL
MAGGIORE presso il difensore avv. ALBERTINI LUANA
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FERRARI Controparte_1 C.F._3 FEDERICA e dell'avv. RUGGINI BARBARA ( C/O AVV.F.FERRARI VIA C.F._4
RIALTO 9 BOLOGNA;
, elettivamente domiciliato in VIA RIALTO 9 BOLOGNA presso il difensore avv. FERRARI FEDERICA
CONVENUTO
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le conclusioni finali delle parti
Parte ricorrente ha concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data
17.12.2024:
«In via preliminare disporre che il sig. provveda alla cancellazione delle fotografie raffiguranti i minori dai social CP_1 network del sig. e delle società a quest'ultimo riconducibili, nonché da tutti i profili pubblici CP_1 ad essi assimilati, quale il profilo Whatsapp;
Nel merito pagina 1 di 18 confermare l'affidamento condiviso tra i coniugi e dei figli minori Parte_1 Controparte_1
nata a [...], in data [...], C.F. e Persona_1 C.F._5 Parte_2
nato a [...], in data [...], C.F. ; confermare il
[...] C.F._6 collocamento dei figli minori nata a [...], in data [...], C.F. Persona_1
e nato a [...], in data [...], C.F. C.F._5 Parte_2
presso la madre, sig.ra ; C.F._6 Parte_1 disporre che il sig. possa vedere il figlio minore come indicato in CTU e Controparte_1 Pt_2 confermato in sede di udienza in data 25.10.2023, nello specifico: nella I e nella III settimana il martedì e il giovedì dall'uscita da scuola (ore 16:30) sino all'accompagnamento a scuola il giorno successivo, mentre nella II e IV settimana il martedì dall'uscita da scuola (ore 16:30) alle ore 21:00, nonché dal venerdì all'uscita da scuola (ore 16:30) sino all'accompagnamento a scuola il lunedì mattina o, in subordine, quanto emergerà dalle indicazioni del servizio sociale che ha preso in carico il nucleo;
disporre che il sig. possa vedere la figlia minore all'interno di incontri protetti Controparte_1 Per_1 organizzati dal servizio sociale che ha preso in carico il nucleo e secondo quanto emergerà dalle indicazioni dello stesso servizio;
disporre che i genitori possano trascorrere con i figli minori le vacanze natalizie con alternanza annuale padre/ madre dei periodi 24 dicembre - 30 dicembre e 31 dicembre 6 gennaio;
con orario dello scambio la mattina entro le 10:00. Tale disposizione non si applichi alla frequentazione tra la figlia minore e il padre, sino a quando non vi sarà il consenso del servizio sociale;
Per_1 disporre che la sig.ra possa trascorrere con i minori 6 giorni consecutivi nel mese di febbraio/ Pt_1 marzo, che comunicherà al sig. entro il mese di gennaio di ogni anno e il sig. CP_1 CP_1 conseguentemente, possa tenere con sé i minori 6 giorni consecutivi durante le vacanze pasquali, comprendenti il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo. In alternativa, in caso di mancato accordo, i genitori potranno trascorrere con i figli minori le vacanze pasquali per tre giorni ciascuno, comprendenti alternativamente di anno in anno il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo. Tale disposizione non si applichi alla frequentazione tra la figlia minore e il padre, sino a quando Per_1 non vi sarà il consenso del servizio sociale;
disporre che il sig. possa tenere con sé i figli minori per 15 giorni consecutivi nel Controparte_1 periodo delle vacanze scolastiche, alternativamente nel mese di luglio o nel mese di agosto. La facoltà di scelta del periodo spetterà un anno al padre e un anno alla madre, alternativamente. Il periodo prescelto andrà comunicato all'altro genitore almeno entro il 30 maggio di ogni anno. Tale disposizione non si applichi alla frequentazione tra la figlia minore e il padre, sino a quando Per_1 non vi sarà il consenso del servizio sociale;
disporre che, al genitore che non tiene con sé i figli, sia consentita una telefonata ai figli nel giorno di
Natale, di Capodanno, dell'Epifania e durante le vacanze estive;
confermare a carico del sig. , l'obbligo di corrispondere alla sig.ra Controparte_1 Parte_1 un assegno mensile per il proprio mantenimento pari almeno ad euro 800,00 (ottocento/00), da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat;
confermare a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra Controparte_1 Parte_1 un assegno mensile, a titolo di concorso al mantenimento del figlio minore , pari almeno ad Pt_2 euro 800,00 (ottocento/00), da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat;
pagina 2 di 18 stabilire a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra un Controparte_1 Parte_1 assegno mensile, a titolo di concorso al mantenimento della figlia minore , stante la mancanza Per_1 di frequentazione tra padre e figlia, pari almeno ad euro 1.000,00 (mille/00), da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat;
confermare a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla moglie il 60% delle spese Controparte_1 straordinarie effettuate nell'interesse dei figli, come da Protocollo sulle spese straordinarie nei procedimenti in materia familiare adottato dal Tribunale di Bologna;
stabilire a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra un Controparte_1 Parte_1 importo integrativo pari almeno ad euro 500,00 (cinquecento/00) mensili, quale contributo per le spese della casa familiare ove sono collocati i minori;
disporre che entrambi i genitori siano obbligati a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio ed a comunicare il recapito, anche telefonico, dei luoghi di villeggiatura.
Con vittoria di spese di lite e compensi, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15%, CPA e
IVA come per legge e spese successive occorrende».
Parte resistente ha concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data
19.12.2024:
«Voglia, l'Ill.mo Tribunale, rigettata ogni domanda avversaria formulata nei confronti dei Sig.
[...] ivi compresa quella di addebito: CP_1
CONFERMARE l'affidamento condiviso tra i coniugi dei figli minori nata a [...]_1 il 25/08/2011 (CF: ) e nato a [...] il [...] (CF: C.F._7 Parte_2
) con collocazione paritaria presso ciascun genitore, secondo il calendario C.F._6 indicato nella CTU -a pag. 12 e 13- integrato e modificato da quanto prescritto nelle ordinanze del
Tribunale rese a verbale il 25/10/2023 e il 27/02/2024, che ha ampliato il tempo di permanenza dei figli (ad oggi trascorso solo da ) presso il padre come segue: Pt_2 week end alternati con ciascun genitore dal venerdì dall'uscita da scuola fino al lunedì con accompagnamento a scuola;
1° e 3° settimana che termina con il week end di competenza della madre, i figli staranno con il padre almeno due giorni infrasettimanali (ad esempio mercoledì e giovedì) dall'uscita di scuola del mercoledì con riaccompagamento a scuola il venerdì mattina.
2° e 4° settimana che termina con il week end di competenza del padre, i figli staranno con il padre almeno un pomeriggio infrasettimanale, ad esempio il giovedì (dall'uscita da scuola con riaccompagnamento la mattina dopo a scuola).
Vacanze estive: - All'interno di questo periodo, entrambi i genitori potranno trascorrere con i figli tre settimane di vacanza ciascuno, delle quali due anche consecutive. Tale periodo dovrà essere comunicato reciprocamente, ad anni alterni, entro il mese di aprile precedente;
nel 2024 ha avuto la priorità la madre, nel 2025 avrà priorità il padre, e così via.
Vacanze natalizie: ad anni alterni, i genitori trascorreranno con i figli periodi paritari, in alternanza annuale padre/madre, dal 23 al 31 dicembre e dal 31 dicembre – 7 gennaio. Tale periodo dovrà essere comunicato reciprocamente, ad anni alterni, entro il mese di novembre precedente. Nel 2024 ha avuto priorità la madre, nel 2025 la avrà il padre. Nel 2024 le parti hanno già stabilito che starà Pt_2 con la madre dal 23 al 31/12 e con il padre nel periodo dal 31/12 (dalle ore 10.00) al 7 gennaio
(quando lo riporterà a scuola al mattino).
pagina 3 di 18 Vacanze Pasquali: come stabilito dalle parti a verbale all'udienza in data 27/2/2024 ad anni alterni
e trascorreranno il periodo festivo pasquale nel seguente modo: ipotesi a) l'intera Per_1 Pt_2 settimana della Pasqua sarà goduta con la prole da uno dei genitori, a fronte di una settimana di spettanza dell'altro genitore;
ipotesi b) ciascun genitore trascorrerà 3 giorni della settimana festiva pasquale con la prole, l'anno successivo verranno invertiti, e così a seguire.
Ponti e altre festività: come prescritto nella CTU, questi verranno equamente distribuiti tra le parti e saranno concordati tempestivamente all'inizio di ciascun anno (entro il 31/1), raccomandando la flessibilità, quando reciproca. L'anno successivo verranno invertiti, e così a seguire.
-Data l'estrema conflittualità persistente e la necessità di ridurre al minimo i motivi di conflitto tra le parti, per il benessere dei figli, si chiede che il Giudice abbia cura di precisare i seguenti aspetti relativi alla frequentazione: nei periodi di sospensione scolastica, per vacanze estive/natalizie/ pasquali /giorni festivi ponti ecc. il prelievo /riaccompagnamento dei figli avverrà alle h.10 c.a. del mattino del giorno di competenza.
Nei periodi di sospensione scolastica, i genitori, si alterneranno nel prelievo /riaccompagnamento dei figli dalla casa famigliare a quella del padre e quindi se il padre li ha prelevati dalla casa famigliare, la madre al termine del periodo trascorso con il padre, li andrà a riprendere a casa del padre e viceversa, se la madre li ha accompagnati a casa del padre, quest'ultimo al termine del periodo di propria competenza, li riporterà a casa della madre.
Ponti e altre festività verranno equamente distribuiti e saranno concordati tempestivamente all'inizio dell'anno, entro il 31 gennaio di ogni anno, nel 2024 ha avuto la priorità la madre, nel 2025 la avrà il padre e così via.
Per l'anno 2024 il padre ha trascorso i momenti di propria competenza solo con e non con Pt_2
poiché il progetto di riavvicinamento a cura dei Servizi Sociali non era ancora terminato. Per_1
Qualora però si ravvisi la disponibilità della bambina a trascorrere il tempo con il padre, come precisato nella CTU, non vi sono ostatività in tal senso.
-INCARICARE i Servizi Sociali competenti di proseguire il percorso di riavvicinamento tra e il Per_1 padre.
DISPORRE a carico del Signor a titolo di assegno perequativo per il mantenimento ordinario CP_1 dei figli e , la somma di € 1.200,00 mensili complessivi (ovvero € 600,00 ciascuno) da Per_1 Pt_2 versarsi entro il 05 di ogni mese sul conto corrente intestato alla RA , a far Parte_1 data dalla domanda, con condanna della RA alla restituzione di tutto quanto versato in Pt_1 esubero dal Signor in suo favore, maggiorato dagli interessi dal dovuto al saldo. CP_1
STABILIRE che le spese straordinarie saranno poste a carico dei coniugi nella misura di 50% in capo al Signor e 50% in capo alla RA e saranno individuate secondo il CP_1 Pt_1 protocollo sulle spese straordinarie del Tribunale di Bologna nei procedimenti familiari del
09.08.2017;
-REVOCARE il contributo al mantenimento del coniuge , disposto in via Parte_1 provvisoria con l'ordinanza presidenziale, con condanna della RA alla restituzione di Pt_1 tutto quanto versato in esubero dal Signor in suo favore, maggiorato dagli interessi dal dovuto CP_1 al saldo.
RIGETTARE, anche alla luce dell'intervenuto accordo tra i coniugi sullo scioglimento della comunione, la richiesta della ricorrente ad un contributo a titolo di mantenimento Parte_1 sia personale e sia quale contributo “casa” con condanna della RA alla restituzione di Pt_1
pagina 4 di 18 tutto quanto versato in esubero dal Signor in suo favore, maggiorato dagli interessi dal dovuto CP_1 al saldo.
DISPORRE che genitori siano obbligati a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio, il recapito anche telefonico dei luoghi di villeggiatura ed a concedersi sin da ora il reciproco assenso alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio e/o rinnovo dei documenti personali validi per l'espatrio e di quelli dei minori
RESPINGERE ogni diversa istanza avversaria, ivi compresa l'inibitoria relativa alla diffusione di foto dei minori sui social a fronte di quanto dedotto in atti.
-IN VIA ISTRUTTORIA [omissis, v. infra]
Respingere ogni ulteriore domanda avversaria formulata nei confronti del sig. Controparte_1
[omissis].
Con vittoria di spese competenze ed onorari».
Parte resistente, in sede di precisazione delle conclusioni, ha anche reiterato le richieste istruttorie formulate nelle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.
Il P.M. intervenuto non ha concluso limitandosi a porre il proprio visto.
Con ricorso per separazione giudiziale ex art. 706 c.p.c. depositato in data 16.05.2022, Parte_1
ha adito questo Tribunale per ottenere la sentenza di separazione personale dal marito con
[...] pronuncia di addebito (domanda abbandonata nelle conclusioni finali) e con regolamentazione dei profili inerenti all'affidamento dei figli e (i quali hanno attualmente, nell'ordine, 13 e Per_1 Pt_2 mezzo e quasi 6 anni).
Con memoria difensiva ex art. 706 c.p.c. depositata in data 21.10.2022, si è costituito in giudizio il quale, pur aderendo alla domanda di separazione, ha chiesto il rigetto della Controparte_1 domanda di addebito a proprio carico e una diversa regolamentazione delle questioni inerenti agli aspetti parentali ed economici.
Il 25.10.2022 si è tenuta l'udienza presidenziale ex artt. 707 e 708 c.p.c., all'esito della quale, con ordinanza del 02.11.2022, il Presidente delegato ha adottato i seguenti provvedimenti provvisori e urgenti:
«1) autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) dispone che i figli minori siano affidati ad entrambi i genitori, che ne cureranno l'istruzione e l'educazione, e che continueranno entrambi ad esercitare la propria responsabilità genitoriale;
3) dispone che i genitori adottino sempre consensualmente le decisioni di più rilevante interesse, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli, ad esempio relativamente all'indirizzo scolastico, alle attività educative e formative extrascolastiche, alle attività sportive e ricreative, all'acquisto di eventuali mezzi di trasporto per il minore;
dispone invece che le decisioni di ordinaria amministrazione siano adottate di volta in volta dal genitore presso il quale i figli si trovano;
4) stabilisce che siano stabilmente collocati unitamente alla madre presso l'attuale suo domicilio;
5) regolamenta le visite paterne come meglio specificato in parte motiva;
6) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a la Controparte_1 Parte_1 somma mensile di € 1.600,00 a titolo di contributo al mantenimento ordinario della prole (€ 800,00 per ciascun figlio), somma, soggetta a rivalutazione Istat annuale, da versare entro il giorno 5 d'ogni mese con decorrenza da maggio 2022, oltre al 60% delle spese straordinarie disciplinate secondo quanto
pagina 5 di 18 previsto dal Protocollo del Tribunale di Bologna del 9.8.2017, come di seguito riportato: “I] spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature
e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere
d'urgenza. II] Spese straordinarie da concordare preventivamente: Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: III] Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata al figlio ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi
i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie”; 7) dispone che versi a la somma mensile di € 800,00 a Controparte_1 Parte_1 titolo di assegno di mantenimento del coniuge, somma annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat annuali da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese con decorrenza da maggio 2022».
Con la medesima ordinanza del 02.11.2022, il Presidente delegato ha disposto una CTU volta ad accertare, inter alia, le capacità genitoriali della ricorrente e del resistente, all'uopo nominando la dott.ssa con studio in Bologna (BO). Persona_2
In data 29.11.2022 la difesa di parte ricorrente ha depositato memoria integrativa ex art. 709 c.p.c. Il successivo 12.12.2022, la difesa di parte resistente ha depositato la comparsa di costituzione e risposta.
La dott.ssa ha depositato la propria relazione peritale in data 21.07.2023, unitamente Persona_2 alla valutazione psicologica dei minori redatta dall'ausiliaria psicologa dott.ssa . Persona_3
pagina 6 di 18 Con ordinanza resa a verbale nell'udienza del 25.10.2023, il Giudice istruttore, in parziale modifica dell'ordinanza emessa il 02.11.2022 dal Presidente delegato, ha disposto quanto si riporta di seguito:
«Il Giudice, dato atto, ritenuto opportuno avviare sin da subito la ripresa dei rapporti padre/figli, recepisce, in parziale modifica in parte qua dell'ordinanza presidenziale, quanto indicato dalla CTU in merito al calendario ordinario delle visite padre/figli di cui allo schema di pag. 12 della relazione del
CTU, con la specifica che nei pomeriggi infrasettimanali di spettanza paterna il continuerà CP_1 nella prassi sino ad ora seguita di riprendere direttamente da scuola alle 16.30; Pt_2 quanto a , si recepisce, in particolare, l'indicazione della CTU a che gli incontri tra vengano Per_1 svolti, almeno per i primi 4 mesi in presenza di un educatore professionale che verrà individuata dai
Servizi Sociali territorialmente competenti;
a cui è attribuita anche la vigilanza e il monitoraggio dell'andamento delle visite stesse;
il nuovo regime decorre dal 30 ottobre 2023 come settimana 2° del calendario della CTU;
quanto alle vacanze natalizie, d'intesa con le parti si prevede che i periodi paritari, in alternanza annuale padre/madre, siano i seguenti: a) 24 dicembre - 30 dicembre con papà; b) 31 dicembre – 6 gennaio con mamma;
l'orario dello scambio è la mattina entro le 10; al genitore che non tiene con sé i figli è consentita una telefonata di auguri ai figli nel giorno di Natale, nel giorno di Capodanno e nel giorno dell'Epifania».
Con sentenza non definitiva depositata in data 27.10.2023, il Tribunale adito, in composizione collegiale, ha pronunciato la separazione personale dei coniugi, disponendo con separata ordinanza la rimessione in istruttoria per tutte le altre questioni e rinviando la regolamentazione delle spese di lite alla definizione del merito.
Successivamente, le parti, nei termini concessi dal Collegio, attraverso le memorie ex 183, comma 6,
c.p.c., hanno prodotto i documenti a supporto delle domande di merito e hanno articolato le rispettive richieste istruttorie.
In data 23.02.2024 è stata depositata la relazione dei Servizi sociali (Comune di Bologna - U.I. Servizio
Sociale Tutela Minori Quartiere Navile).
Nell'udienza del 27.02.2024, con ordinanza resa a verbale, il Giudice istruttore: ha recepito, a integrazione del regime provvisorio presidenziale, l'accordo raggiunto tra le parti relativamente al periodo festivo pasquale («Dopo breve discussione, le parti concordano, ad integrazione del regime presidenziale vigente, di disciplinare il periodo festivo pasquale nel seguente modo: ipotesi a) l'intera settimana della Pasqua sarà goduta con la prole da uno dei genitori, a fronte di una settimana, coincidente con la ventunesima dell'anno solare, di spettanza dell'altro genitore;
ipotesi b) ciascun genitore trascorrerà 3 giorni della settimana festiva pasquale con la prole»); ha respinto integralmente le istanze istruttorie avanzate dalle parti. Segnatamente: ha respinto le richieste di prova testimoniale di entrambe le parti in causa, nonché la richiesta di interrogatorio formale formulata dal resistente;
non ha ammesso la CTU patrimoniale e le indagini di Polizia tributaria richieste da parte ricorrente;
ha rigettato la richiesta della ricorrente di audizione della figlia minore Persona_1 ha ordinato alle parti la produzione dell'accordo sottoscritto dalle parti nel marzo 2023 avente ad oggetto lo scioglimento della comunione legale (poi effettivamente depositato dalla ricorrente in data
19.03.2024 sub doc. 42); confermava il mandato conferito ai Servizi sociali per la gestione degli incontri protetti tra il padre e la figlia minore Persona_1
pagina 7 di 18 In data 06.06.2024 è stata depositata la relazione di aggiornamento dei Servizi sociali.
All'udienza del 13.06.2024, le parti si sono accordate in merito ad alcuni aspetti relativi all'imminente periodo estivo («Ad esito di breve discussione, le parti in relazione al calendario del periodo estivo, precisano quanto segue: fermi gli accordi già raggiunti, precisiamo che il padre terrà con sé il figlio
dal 14 giugno al 26 giugno mattina, quando lo riporterà a scuola;
mentre per ciò che Pt_2 concerne il seguito, il prenderà il 25 luglio mattina portandolo dalla madre il 9 CP_1 Pt_2 agosto nel pomeriggio per farlo stare con la madre fino a dopo cena (indicativamente fino alle 22.30) e
a seguire lo terrà con sé nel weekend di sua spettanza fino al lunedì mattina 12 agosto quando lo riporterà di nuovo dalla madre»).
In data 31.10.2024 è stata depositata l'ultima relazione di aggiornamento dei Servizi sociali.
All'udienza del 19.12.2024, il Giudice, fatte precisare alle parti le conclusioni, ha rimesso la causa al
Collegio per la decisione, concedendo i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Si rammenta che la presente pronuncia ha ad oggetto soltanto gli effetti della separazione nei confronti dei coniugi e nei confronti dei figli, essendo già intervenuta sul vincolo la sentenza non definitiva di separazione di questo Tribunale depositata in data 27.10.2023.
La vicenda in esame riguarda la famiglia composta dai due coniugi ed Parte_1
– unitisi in matrimonio civile in regime di comunione dei beni in data Controparte_1
09.07.2005 – dalla figlia maggiore nata il [...], e dal figlio minore Persona_1 nato il [...] (cfr. i doc. allegati al ricorso sub nn. 1 e 2). Parte_2
Secondo quanto prospettato da parte ricorrente, la crisi coniugale si sarebbe verificata negli ultimi mesi dell'anno 2021: il marito, infatti, avrebbe abbandonato il tetto coniugale il 23.12.2021 per seguitare una relazione extraconiugale già instaurata in precedenza. Invece, secondo le allegazioni del resistente, la crisi coniugale avrebbe «origini antiche e molto profonde, da rinvenirsi – in maniera esclusiva – non già da una non provata relazione extra coniugale del sig. bensì dalla differenza di vedute CP_1 religiose e dalla influenza pervasiva del Culto dei Testimoni di Geova che condiziona ogni aspetto della vita famigliare, sociale e lavorativa».
Tuttavia, non si procederà in questa sede all'accertamento delle ragioni autentiche della crisi coniugale, avendo la ricorrente rinunziato esplicitamente alla domanda di addebito (cfr. la memoria di replica da ultimo depositata), e non avendo parte resistente sin da principio spiegato alcuna domanda in tal senso.
Può pertanto procedersi direttamente alla disamina delle domande formulate dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni, secondo il seguente ordine: dapprima si decideranno le istanze aventi ad oggetto gli effetti personali e patrimoniali della separazione nei confronti dei figli;
in secondo luogo, si deciderà sull'istanza di parte ricorrente volta ad ottenere la condanna al pagamento dell'assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. a carico del marito.
Parte convenuta ha anche insistito, in sede di precisazione delle conclusioni, alle prove articolate e richieste nelle proprie memorie istruttorie. Ad avviso del Collegio l'ordinanza del g.i. con cui le diverse istanze istruttorie sono state respinte perché superflue ed irrilevanti, merita conferma. Invero le prove costituende chieste ed articolare devono ritenersi inammissibili, in quanto vertenti su circostanze in parte irrilevanti ai fini della decisione, in parte perché rappresentanti valutazioni di natura soggettiva, come tali precluse ai testimoni. Gli elementi di prova sui quali basare la presente decisione sono già presenti negli atti del fascicolo processuale a disposizione del Collegio.
pagina 8 di 18 In corso di causa è stata disposta ed espletata C.t.u. sulla capacità genitoriale delle parti, a mezzo della
Dr.ssa L'opera portata a termine dal perito d'ufficio è apparsa completa e puntuale, Persona_2 corretta nelle sue premesse di fatto come nelle correlative conclusioni alle quali l'ausiliare del giudice è pervenuto, anche alla luce delle sue specifiche conoscenze tecniche della materia: cosicché non vi è ragione alcuna perché dette conclusioni non siano fatte proprie anche da questo Collegio.
Ciò con riguardo particolare agli aspetti propriamente medico-scientifici, mentre le conseguenti decisioni – soprattutto relative all'esercizio della genitorialità e dei rapporti genitore/figlio (ad es. affido e collocazione della prole minore) – sono prese dal giudice nel rispetto dei principi giuridici in materia, senza comunque prescindere dal prezioso apporto fornito dal perito d'ufficio.
Ebbene, quanto ai rapporti personali fra i genitori e i figli minori, questo Collegio ritiene integralmente condivisibili le conclusioni cui è pervenuta la CTU, la quale riconosce piena capacità genitoriale in capo ad entrambe le figure parentali (cfr. pag. 11 della relazione peritale, ove si legge: «All'esito delle indagini peritali si suggerisce l'affido condiviso ad entrambi i genitori quale forma più tutelante per i minori e , avendo ambedue dimostrato di sapere svolgere efficacemente, seppure con Per_1 Pt_2 stili diversi, l'esercizio delle rispettive funzioni genitoriali. […] Si suggerisce il mantenimento del collocamento prevalente dei minori presso la residenza materna»).
Dunque, sulla scorta degli accertamenti peritali, oltre che in piena sintonia con il principio di bigenitorialità di cui è espressione l'art. 337-ter, comma 2, c.c. («il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori»), deve confermarsi quanto stabilito nell'ordinanza presidenziale, ovverosia l'affidamento condiviso con collocamento prevalente presso la residenza materna di entrambi i figli minori.
Occorre, tuttavia, rilevare, che, se la richiesta di affidamento condiviso è comune alle parti in causa, v'è invece tra di esse contrasto in merito al collocamento dei minori: la madre, infatti, chiede che essi siano collocati prevalentemente presso di sé; il padre, invece, chiede che sia riconosciuto il collocamento paritario. L'istanza paterna, tuttavia, oltre a non considerare le significative differenze fra i due figli – sulle quali si dirà più diffusamente nel prosieguo – non trova riscontro nelle indicazioni della CTU, che anche sotto questo profilo il Collegio ritiene di fare proprie. L'istanza paterna di collocamento paritario deve quindi essere respinta.
Quanto al calendario di permanenza dei figli presso i genitori, occorre distinguere a seconda che si faccia riferimento al figlio minore o alla sorella maggiore Parte_2 [...]
Per_1
Per quanto concerne i genitori, nelle rispettive conclusioni, hanno Parte_2 concordemente domandato la conferma di quanto già disposto dal Giudice istruttore con l'ordinanza resa a verbale nell'udienza del 25.10.2023, in recepimento del calendario suggerito a pag. 12 della
CTU e dell'accordo delle parti in ordine all'orario di presa in carico del figlio da parte del padre nei pomeriggi infrasettimanali di sua spettanza. Tale comune richiesta è del tutto in linea con l'interesse del minore a coltivare pienamente i rapporti con entrambi i genitori e va pertanto accolta. Il padre, pertanto, secondo un piano quadrisettimanale, terrà con sé il figlio nella Ia e nella IIIa settimana il martedì e il giovedì dall'uscita da scuola (ore 16:30) sino all'accompagnamento a scuola il giorno successivo, mentre nella IIa e IVa settimana terrà con sé il figlio il martedì dall'uscita da scuola (ore
16:30) alle ore 21:00, nonché dal venerdì all'uscita da scuola (ore 16:30) sino all'accompagnamento a scuola il lunedì mattina. pagina 9 di 18 Quanto alla permanenza del minore presso la madre e presso il padre Parte_2 durante le vacanze natalizie, quelle pasquali, quelle estive, nonché in occasione dei cc.dd. ponti, questo
Collegio condivide pienamente il programma predisposto dalla CTU (cfr. pag. 13 e 14 della relazione, cui si fa qui integrale rinvio).
Nello specifico:
Vacanze estive:
All'interno di questo periodo, entrambi i genitori potranno trascorrere con i figli tre settimane di vacanza, delle quali due anche consecutive. Tale periodo dovrà essere comunicato reciprocamente, ad anni alterni, entro il mese di aprile precedente;
nel 2024 partirà la madre, nel 2025 avrà priorità il padre, e così via;
Vacanze natalizie: ad anni alterni:
23 dicembre - 31 dicembre con papà → 31 dicembre – 6 gennaio con mamma
28 dicembre - 6 gennaio con papà → 23 dicembre - 28 dicembre con mamma
Nel 2023 comincerà il papà che trascorrerà con il periodo dal 23 dicembre al 31 dicembre;
la Pt_2 mamma trascorrerà con il bambino il periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio;
per quest'anno non è contemplata poiché il progetto di riavvicinamento terminerà a gennaio 2024. Qualora però si Per_1 ravvisi la disponibilità della bambina, non vi sono ostatività in tal senso.
Vacanze Pasquali:
Ad anni alterni e trascorreranno tale periodo secondo la seguente modalità: Per_1 Pt_2
Nell'anno in cui trascorreranno la Pasqua con la madre, staranno con il padre dal mercoledì al sabato sera;
Nell'anno in cui trascorreranno la Pasqua con il papà, staranno con lui per tutto il periodo delle feste
Pasquali;
Ponti:
Questi verranno equamente distribuiti e saranno concordati tempestivamente all'inizio dell'anno, dando per scontata la flessibilità, quando reciproca. L'anno successivo verranno invertiti, e così a seguire.
Per i restanti ponti del 2023 deciderà la madre;
Nel 2024 deciderà il padre e così via.
La c.t.u. considera periodi di tempo, oggi già trascorsi, ma di rilievo al momento della redazione dell'elaborato peritale.
Molto diversa è la situazione della figlia nei rapporti con la figura paterna. Persona_1
Invero, come emerge nitidamente dalla CTU, ella versa in una «condizione di forte ambivalenza affettiva che la pone in uno stato di estrema sofferenza nei confronti del genitore fortemente desiderato ma, allo stato, vissuto come altrettanto deludente per la nuova scelta di vita esitata nella separazione genitoriale». Per tale ragione, come attestano le relazioni dei Servizi sociali agli atti, ha Per_1 costantemente mostrato significative difficoltà e resistenze a rapportarsi con il padre sin dal momento dell'allontanamento di lui dalla casa familiare, motivo per cui il progetto semestrale di progressiva ripresa dei rapporti fra loro predisposto dalla CTU (v. pag. 11 s.) non ha mai visto nemmeno una parziale realizzazione, limitandosi ancora oggi la minore, con l'opportuno consenso di tutte le parti coinvolte, a vedere il padre in brevi incontri (men che) settimanali coordinati dal Servizio sociale.
Addirittura, dall'ultima relazione di aggiornamento dei Servizi sociali depositata in data 31.10.2024 risulta quanto segue (pag. 4): «A colloquio in sede di visita domiciliare congiuntamente all'educatrice, pagina 10 di 18 ha espresso la sua sofferenza nel proseguire con gli incontri. È stato spiegato a che il Per_1 Per_1 mantenimento degli incontri con tali modalità è stato oggetto anche di un ascolto di quello che era un suo desiderio, anche da parte del padre il quale ha accettato».
Alla luce di questa complessa situazione, entrambi i genitori hanno concordemente concluso per il mantenimento dell'assetto attuale. Tali comuni conclusioni meritano senz'altro di essere condivise, conservando una situazione già stabilizzatasi per la minore, e deve pertanto disporsi che
[...] ossa allo stato vedere la figlia minore all'interno di incontri cc.dd. CP_1 Persona_1 protetti settimanali della durata di circa un'ora, organizzati e coordinati dal Servizio sociale del
Comune di Bologna che ha preso in carico il nucleo familiare (U.O. Servizio sociale tutela minori
Navile), cui deve darsi a tale scopo mandato biennale (termine massimo espressamente previsto dall'art. 5-bis, comma 2, lett. g, l. 184/1983 per l'affidamento ai servizi sociale, ma che – in ossequio alla ratio riformatrice sottesa alla nuova norma – deve ritenersi applicabile anche al c.d. mandato di vigilanza, assistenza e supporto, con riguardo al quale cfr. Cass. civ. 32290/2023).
Tale soluzione consente di conciliare il principio fondamentale della bigenitorialità – che in questo caso comporta il dovere in capo a questa Autorità giudiziaria, nell'interesse della figlia, di compiere ogni sforzo per evitare l'irrecuperabile deterioramento dei rapporti della medesima con il padre – con il crescente atteggiamento di chiusura della figlia nei confronti della figura paterna. Scopo dell'intervento del Servizio sociale sarà dunque quello di continuare nel tentativo di realizzare, per quanto possibile e nel rispetto delle sensibilità di tutte le persone coinvolte, il progetto di recupero dei rapporti tra padre e figlia predisposto dalla CTU (cfr. pag. 11 s. della relazione).
Per quanto concerne il contributo economico dovuto dal padre alla madre per il mantenimento dei figli, le conclusioni delle parti non sono perfettamente congruenti. Il padre, infatti, chiede che il Tribunale quantifichi detto contributo in euro 600 mensili per ciascun figlio, per un totale di complessivi euro
1.200, oltre al 50% di spese straordinarie. La madre, invece, chiede (almeno) 800 euro per il mantenimento del figlio – in linea con quanto già disposto in corso di causa in via provvisoria – ed
(almeno) euro 1.000 per il mantenimento della figlia (dunque, 200 euro in più rispetto al regime provvisorio), oltre al 50% di spese straordinarie.
Le condizioni di reddito delle parti
Il calcolo è effettuato prendendo a base il reddito imponibile e considerando l'imposta netta e le addizionali (se dovute), infine dividendolo per 12 mensilità.
Già l'ordinanza presidenziale (risalente al novembre 2022) ha evidenziato redditi molto differenti: la moglie ha un reddito mensile di circa €.1.700, rispetto al marito, che raggiunge un reddito mensile netto di circa €.7.600.
Tali condizioni reddituali sono mutate in corso di giudizio in maniera anche favorevole al marito.
Controparte_1 mod.730/2019 = al mese netti circa €.
6.130 mod.730/2020 = al mese netti circa €.
8.360 PF 2021 = al mese netti circa €.
8.500 PF 2022 = al mese netti circa €.12.800 PF 2023 = al mese netti circa €.12.000 PF 2024 = al mese circa €.22.000 Reddito in ascesa. Anche se si considera la rata del mutuo di €.490.000,00 sottoscritto il 29.3.2023, il divario reddituale è notevole: tale da giustificare un assegno maritale (ex art.156, 1° co. c.c.) pagina 11 di 18
Parte_1 mod.730/2019 = al mese netti circa €.
1.170 mod.730/2020 = al mese netti circa €.985 PF 2021= al mese netti circa €.
1.250 Mod.730/2022 = al mese netti circa €.
1.200 PF 2023 = al mese netti circa €.
1.700 Mod.730/2024 = al mese netti circa €.1.960
Con riguardo, infine, ai rapporti economici fra i coniugi, la ricorrente ha domandato a questo Tribunale di confermare a carico del marito l'obbligo di corrispondere a suo favore un assegno mensile per il proprio mantenimento pari ad (almeno) euro 800, da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat, come del resto già disposto in via provvisoria. Il resistente si è opposto, facendo principalmente leva sul fatto che – a suo avviso – i rapporti economici con la moglie sarebbero stati definiti «in maniera tombale» dall'accordo sottoscritto dalle parti nel marzo 2023 (depositato in questo giudizio dalla ricorrente in data 19.03.2024 sub doc. 42).
Per le ragioni che ci s'appresta ad illustrare, la domanda di parte attrice merita di essere accolta e l'eccezione del ricorrente deve essere disattesa.
Com'è noto, l'art. 156, comma 1, c.c. dispone che «Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce
a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri». Il successivo comma 2, poi, specifica che «L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato».
Ebbene, nel caso di specie sussistono tutti i tre fondamentali presupposti per il riconoscimento del diritto al mantenimento in capo alla moglie: a) al coniuge beneficiario non deve essere addebitata la separazione;
b) il richiedente deve essere privo di «adeguati redditi propri»; c) l'altro coniuge deve avere mezzi idonei per far fronte al pagamento dell'assegno.
Segnatamente, con riferimento al presupposto degli «adeguati redditi propri», è pacifico in giurisprudenza che «La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio» (così, ex plurimis,
Cass. civ. 12196/2017; App. Palermo 09.08.2019; nello stesso senso, ancor più di recente, Cass. civ.
17544/2023).
Perdipiù, per giurisprudenza costante, il tenore di vita che costituisce parametro per la quantificazione dell'assegno di mantenimento non si limita a quello effettivamente goduto dal coniuge richiedente in costanza di matrimonio, ma si estende anche a quello potenzialmente godibile in virtù del dato reddituale (cfr., da ultimo, in tal senso, Cass. civ. 30537/2024). E, a ben vedere, nel caso di specie è proprio il dato reddituale ad offrire a questo Collegio elementi valutativi sufficienti e determinanti per decidere la domanda della ricorrente ex art. 156 c.c.
pagina 12 di 18 Invero, dalla dichiarazione dei redditi per l'anno 2023 prodotta dal resistente in allegato alla propria comparsa conclusionale (sub doc. 25) si evince che percepisce un reddito Controparte_1 mensile netto di oltre 20.000 euro, mentre , per la medesima annualità, ha Parte_1 dichiarato un reddito mensile sensibilmente inferiore, pari cioè a circa 1.300 euro, cui si aggiungono circa 10.000 euro (annuali) corrisposti dal coniuge per ottemperare al dovere di mantenimento disposto in via provvisoria (cfr. la dichiarazione dei redditi allegata alla comparsa conclusionale della ricorrente).
Tale considerevole disparità reddituale comporta la necessità di confermare anche in questa sede la debenza, da parte del marito e a favore della moglie, di un assegno di mantenimento ex art. 156 c.c., stante la funzione che tale istituto ricopre nell'ordinamento italiano (v., al riguardo, quanto già chiarito supra). Ed anche la misura dell'assegno già disposta in via provvisoria va confermata, dovendosi la medesima ritenere adeguata a garantire alla beneficiaria un'integrazione reddituale sufficiente alla conservazione dello standard di vita maturato in epoca antecedente alla separazione.
Deve quindi confermarsi a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla moglie la somma mensile di euro 800 a titolo di contributo al mantenimento ex art. 156 c.c., da versare entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario.
Diversamente da quanto prospettato dal resistente, all'assunzione di siffatta decisione non ostano: a) i costi cui egli ha dichiarato di dover far fronte con cadenza mensile (cfr. pag. 27 della comparsa conclusionale del resistente), non essendo la complessiva misura dei medesimi di entità tale da impedire al marito di far fronte al versamento dell'assegno di mantenimento (si tratta, in sostanza, di euro 2.300 circa per la rata del mutuo e di euro 2.000 per canone di locazione, oltre alle spese condominiali e alle utenze domestiche); b) l'accordo sottoscritto dalle parti nel marzo 2023, il quale chiaramente non incide sul diritto al mantenimento di cui all'art. 156 c.c., avendo esclusivamente ad oggetto, per espressa previsione delle parti (cfr., in particolare, l'art. 3 di detto accordo), la divisione dei beni facenti parte della cessata comunione legale immediata e de residuo: tale negozio, infatti, può al più rilevare ai fini della determinazione dell'assegno divorzile, figurando fra i criteri stabiliti dalla legge per la relativa quantificazione quello del «contributo personale ed economico dato da ciascuno
[…] alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune».
Riguardo, invece, all'assegno per il mantenimento dei figli minori a favore del genitore. collocatario, il suo ammontare è determinato secondo il dettato dell'art.337 ter, co. 4° c.c., tenendo conto: dell'età dei figli della coppia, delle capacità di reddito dei genitori (come emerge dalla loro documentazione reddituale in atti), con particolare riguardo a quella del genitore obbligato, ai tempi di permanenza dei figli con ciascun genitore.
Tenuto conto delle esigenze connesse all'età dei figli, della complessiva condizione familiare, nonché della significativa capacità economica di (sulla quale v. infra); tenuto inoltre Controparte_1 conto del fatto che, per le ragioni viste, la figlia attualmente non permane presso la residenza paterna per un periodo di tempo significativo durante la settimana, la richiesta avanzata dalla ricorrente appare ragionevole, adeguata ed economicamente sostenibile, e deve pertanto trovare accoglimento. Soltanto allorché – ma si tratta di una prospettiva che allo stato appare di non facile realizzazione, se non altro nel breve-medio periodo – le sporadiche frequentazioni fra padre e figlia dovessero lasciare il posto a una significativa permanenza periodica di presso la residenza del padre, l'assunta Per_1 determinazione economica, su istanza di parte e in considerazione di tutte le circostanze, potrà anche essere rivista al ribasso. pagina 13 di 18 Deve quindi: a) confermarsi a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla ricorrente la somma mensile di euro 800 a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio minore Parte_2
somma soggetta a rivalutazione Istat annuale – da versare entro il giorno 5 di ogni mese
[...] mediante bonifico bancario;
b) stabilirsi a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla ricorrente la somma mensile di euro 1.000 a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia minore – somma soggetta a rivalutazione Istat annuale – da versare entro il Persona_1 giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario, a decorrere dal mese di maggio 2025.
Il consistente divario di reddito giustifica anche una diversa misura, tra i genitori, nel partecipare alle spese straordinarie per la prole. Pertanto, tali spese andranno suddivise tra le parti nella misura del 60%
a carico del padre e del restante 40% a carico della madre: spese straordinarie disciplinate secondo quanto previsto dal Protocollo sulle spese straordinarie nei procedimenti in materia familiare del
09.08.2017 elaborato dall'Osservatorio sulla giustizia civile presso il Tribunale di Bologna.
La ricorrente, altresì, ha domandato al Tribunale di Bologna di obbligare a Controparte_1 cancellare le fotografie raffiguranti i figli minori dai propri social network e da quelli riconducibili alle società a lui riconducibili, nonché da tutti i profili pubblici ad essi assimilati (es. WhatsApp). Il resistente si è opposto, sostenendo l'inammissibilità della domanda, dacché esulerebbe dalla materia del contendere separativa, e argomentando che, in ogni caso, la condotta di pubblicare foto ha sempre accomunato i genitori, in quanto frutto di scelta condivisa.
La richiesta della ricorrente è fondata. In primo luogo, l'eccezione di inammissibilità deve essere respinta: com'è noto, l'art. 337-ter, comma 2, c.c. consente al giudice della separazione, nell'ottica di perseguire il benessere e la tutela del minore, di adottare «ogni altro provvedimento relativo alla prole».
In secondo luogo, la pubblicazione dell'immagine di infraquattordicenni sui social network, essendo un'attività (avente ad oggetto il trattamento di dati personali) assimilabile a quelle di straordinaria amministrazione di cui all'art. 320 c.c., necessita del consenso attuale di entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale, anche laddove ai genitori, benché non più conviventi, sia riconosciuto – come nel caso di specie – l'affidamento condiviso della prole (cfr., ex multis, Trib. Rieti 15.102022, n.
443; ma v. anche l'art. 2-quinquies, comma 1, d.lgs. 196/2003 attuativo del reg. UE 2016/679: «In attuazione dell'articolo 8, paragrafo 1, del Regolamento, il minore che ha compiuto i quattordici anni può esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in relazione all'offerta diretta di servizi della società dell'informazione. Con riguardo a tali servizi, il trattamento dei dati personali del minore di età inferiore a quattordici anni, fondato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del
Regolamento, è lecito a condizione che sia prestato da chi esercita la responsabilità genitoriale»).
Nondimeno, tale comune consenso, in base alle circostanze, potrebbe anche non essere sufficiente, in quanto la divulgazione di immagini di minori sul web è intrinsecamente pregiudizievole, in ragione delle caratteristiche di pericolosità insite nella rete.
Ad deve, pertanto, ordinarsi la rimozione delle immagini dei figli dai social Controparte_1 network (o da siti e applicazioni ad essi equiparabili) dei quali egli abbia la disponibilità.
Parte ricorrente, ancora, ha domandato a questo Tribunale di disporre che entrambi i genitori siano obbligati a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio. Si rammenta, al riguardo, che l'obbligo di comunicare all'altro genitore il mutamento di residenza è previsto direttamente dalla legge. Ai sensi dell'art. 337-sexies, ult. comma, c.c., infatti, «in presenza di figli minori, ciascuno dei genitori
è obbligato a comunicare all'altro, entro il termine perentorio di trenta giorni, l'avvenuto cambiamento pagina 14 di 18 di residenza o di domicilio», e inoltre «la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico del coniuge o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto».
Le ulteriori richieste di dettaglio avanzate da parte ricorrente aventi ad oggetto taluni aspetti specifici della regolamentazione dei rapporti con i figli comportano il rischio di un aumento della conflittualità genitoriale e vanno pertanto respinte (il riferimento è, in particolare, alla richiesta di disporre che, al genitore che non tiene con sé i figli, sia consentita una telefonata ai figli nel giorno di Natale, di
Capodanno, dell'Epifania e durante le vacanze estive;
ma anche alle richieste di “ultra- regolamentazione” dei periodi di permanenza dei figli presso i genitori durante taluni periodi dell'anno, specialmente quelli festivi). Rimane ovviamente impregiudicato il dovere di entrambi i genitori alla reciproca lealtà e collaborazione ai fini della realizzazione del maggior grado di serenità dei loro figli;
il che naturalmente comporta il divieto di comportamenti che abbiano come scopo precipuo quello di ledere l'interesse o la sensibilità dell'altro genitore e che finiscano per strumentalizzare a tale scopo la prole.
La ricorrente, con le rassegnate conclusioni, ha domandato altresì che questo Tribunale stabilisca a carico del marito l'obbligo di corrisponderle un importo integrativo pari almeno ad euro 500 mensili, quale contributo per le spese della casa familiare ove sono collocati i minori. Siffatta richiesta deve essere però respinta, essendo il predetto contributo già compreso negli importi dovuti da
[...] lla moglie a titolo di mantenimento dei figli (e della moglie stessa), ed essendo la pretesa CP_1
“aggiuntiva” in parola del tutto priva di una base legislativa.
Le spese devono seguire la soccombenza, come previsto dall'art. 91, comma 1, c.p.c. Tenuto conto, però, del mancato accoglimento di talune delle pretese avanzate dalla ricorrente, appare adeguato condannare in applicazione dell'art. 92, comma 2, c.p.c. – ai sensi del quale «Se Controparte_1 vi è soccombenza reciproca […], il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero» – al pagamento a favore di controparte delle spese di lite, compreso il compenso per spese d'avvocato, in ragione del 75%.
La liquidazione è stata effettuata secondo i seguenti parametri: giudizio di cognizione dinanzi al tribunale, scaglione: indeterminabile - complessità bassa, valore medio.
Sono state applicate le tabelle di cui al D.M. 13.8.2022 n.147 (con decorrenza dal 23.10.2022) in virtù del quale, secondo il dettato dell'art.6 “Disposizione temporale”: “Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore.”
Il compenso per le operazioni di CTU – già liquidato con separato decreto – darà a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuna, trattandosi di attività svolta nell'interesse dei figli minori.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza (anche istruttoria), eccezione e deduzione, assorbita o respinta, così provvede: dispone l'affidamento condiviso dei figli minori e ad entrambi i genitori;
le decisioni Per_1 Per_4 di maggiore interesse per i figli saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
ciascun genitore prenderà le decisioni di ordinaria amministrazione quando ha i figli presso di sé; costituisce obbligo di ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art.337 sexies, comma 2 c.c., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni;
avverte pagina 15 di 18 che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto;
dispone la loro collocazione prevalente presso la madre;
dispone che, secondo un piano quadrisettimanale, tenga con sé liberamente il Controparte_1 figlio nella Ia e nella IIIa settimana il martedì e il giovedì dall'uscita da Parte_2 scuola (ore 16:30) sino all'accompagnamento a scuola il giorno successivo, mentre nella IIa e IVa settimana il martedì dall'uscita da scuola (ore 16:30) alle ore 21:00, nonché dal venerdì all'uscita da scuola (ore 16:30) sino all'accompagnamento a scuola il lunedì mattina;
dispone, quanto alla permanenza del minore presso la madre e presso il Parte_2 padre durante le vacanze natalizie, quelle pasquali, quelle estive, nonché in occasione dei cc.dd. ponti, nel seguente modo:
Vacanze estive:
All'interno di questo periodo, entrambi i genitori potranno trascorrere con i figli tre settimane di vacanza, delle quali due anche consecutive. Tale periodo dovrà essere comunicato reciprocamente, ad anni alterni, entro il mese di aprile precedente;
nel 2024 partirà la madre, nel 2025 avrà priorità il padre, e così via;
Vacanze natalizie: ad anni alterni:
23 dicembre - 31 dicembre con papà → 31 dicembre – 6 gennaio con mamma
28 dicembre - 6 gennaio con papà → 23 dicembre - 28 dicembre con mamma
Nel 2023 comincerà il papà che trascorrerà con il periodo dal 23 dicembre al 31 dicembre;
la Pt_2 mamma trascorrerà con il bambino il periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio;
per quest'anno non è contemplata poiché il progetto di riavvicinamento terminerà a gennaio 2024. Qualora però si Per_1 ravvisi la disponibilità della bambina, non vi sono ostatività in tal senso.
Vacanze Pasquali:
Ad anni alterni e trascorreranno tale periodo secondo la seguente modalità: Per_1 Pt_2
Nell'anno in cui trascorreranno la Pasqua con la madre, staranno con il padre dal mercoledì al sabato sera;
Nell'anno in cui trascorreranno la Pasqua con il papà, staranno con lui per tutto il periodo delle feste
Pasquali;
Ponti:
Questi verranno equamente distribuiti e saranno concordati tempestivamente all'inizio dell'anno, dando per scontata la flessibilità, quando reciproca. L'anno successivo verranno invertiti, e così a seguire.
Per i restanti ponti del 2023 deciderà la madre;
Nel 2024 deciderà il padre e così via. dispone che possa allo stato vedere la figlia minore Controparte_1 Persona_1 all'interno di incontri protetti settimanali della durata di circa un'ora, organizzati e coordinati dal
Servizio sociale del Comune di Bologna che ha preso in carico il nucleo familiare (U.O. Servizio sociale tutela minori Navile), cui dà a tale scopo mandato biennale, con l'obiettivo e l'ulteriore compito di continuare nel tentativo di realizzare, per quanto possibile e nel rispetto delle sensibilità di tutte le persone coinvolte, il progetto di recupero dei rapporti tra padre e figlia;
ordina ad la rimozione delle immagini dei figli minori dai social network (o da Controparte_1 siti e applicazioni ad essi equiparabili) dei quali egli abbia la disponibilità; pagina 16 di 18 con decorrenza dalla domanda, pone a carico del marito l'obbligo di corrispondere alla moglie, a titolo di contributo al suo mantenimento, la somma mensile di euro 800,00 (ottocento) annualmente rivalutabili, da versare entro il giorno 5 di ciascun mese;
con decorrenza dalla domanda, pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma mensile complessiva di €.1.800,00 (€.800,00 per Per_
ed €.1.000,00 per ) annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat (da doversi versare Pt_2 entro il giorno 5 di ciascun mese;
pone a carico di entrambi il pagamento delle spese straordinarie, nella misura del 60% a carico del padre e del 40% a carico della madre.
Premesso che per spese ordinarie si devono intendere tutte quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona, nelle spese straordinarie si devono ricomprendere: le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:
a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature);
b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Spese straordinarie da concordare preventivamente:
Tutte le altre spese straordinarie andranno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi.
Modalità di rimborso delle spese straordinarie:
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non pagina 17 di 18 oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.
Compensa le spese di lite tra le parti nella misura del 25%; condanna al pagamento a favore di controparte delle spese sostenute per la lite Controparte_1 nella misura del 75%, che si liquidano in complessivi €.5.712,00 oltre accessori come per legge;
pone le spese di C.t.u. (già liquidate con separato decreto), in via definitiva, a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuna.
Si comunichi al servizio sociale competente.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della sezione prima civile in data 12.03.2025.
Il Presidente estensore
Dott. Bruno Perla
pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Silvia Migliori, Giudice dott. Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5825/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ALBERTINI Parte_1 C.F._1 LUANA e dell'avv. PIVA STEFANIA ( ) VIA GRAMSCI 205/A 40013 C.F._2
CASTEL MAGGIORE;
elettivamente domiciliata in VIA GRAMSCI, 205/A 40013 CASTEL
MAGGIORE presso il difensore avv. ALBERTINI LUANA
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FERRARI Controparte_1 C.F._3 FEDERICA e dell'avv. RUGGINI BARBARA ( C/O AVV.F.FERRARI VIA C.F._4
RIALTO 9 BOLOGNA;
, elettivamente domiciliato in VIA RIALTO 9 BOLOGNA presso il difensore avv. FERRARI FEDERICA
CONVENUTO
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le conclusioni finali delle parti
Parte ricorrente ha concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data
17.12.2024:
«In via preliminare disporre che il sig. provveda alla cancellazione delle fotografie raffiguranti i minori dai social CP_1 network del sig. e delle società a quest'ultimo riconducibili, nonché da tutti i profili pubblici CP_1 ad essi assimilati, quale il profilo Whatsapp;
Nel merito pagina 1 di 18 confermare l'affidamento condiviso tra i coniugi e dei figli minori Parte_1 Controparte_1
nata a [...], in data [...], C.F. e Persona_1 C.F._5 Parte_2
nato a [...], in data [...], C.F. ; confermare il
[...] C.F._6 collocamento dei figli minori nata a [...], in data [...], C.F. Persona_1
e nato a [...], in data [...], C.F. C.F._5 Parte_2
presso la madre, sig.ra ; C.F._6 Parte_1 disporre che il sig. possa vedere il figlio minore come indicato in CTU e Controparte_1 Pt_2 confermato in sede di udienza in data 25.10.2023, nello specifico: nella I e nella III settimana il martedì e il giovedì dall'uscita da scuola (ore 16:30) sino all'accompagnamento a scuola il giorno successivo, mentre nella II e IV settimana il martedì dall'uscita da scuola (ore 16:30) alle ore 21:00, nonché dal venerdì all'uscita da scuola (ore 16:30) sino all'accompagnamento a scuola il lunedì mattina o, in subordine, quanto emergerà dalle indicazioni del servizio sociale che ha preso in carico il nucleo;
disporre che il sig. possa vedere la figlia minore all'interno di incontri protetti Controparte_1 Per_1 organizzati dal servizio sociale che ha preso in carico il nucleo e secondo quanto emergerà dalle indicazioni dello stesso servizio;
disporre che i genitori possano trascorrere con i figli minori le vacanze natalizie con alternanza annuale padre/ madre dei periodi 24 dicembre - 30 dicembre e 31 dicembre 6 gennaio;
con orario dello scambio la mattina entro le 10:00. Tale disposizione non si applichi alla frequentazione tra la figlia minore e il padre, sino a quando non vi sarà il consenso del servizio sociale;
Per_1 disporre che la sig.ra possa trascorrere con i minori 6 giorni consecutivi nel mese di febbraio/ Pt_1 marzo, che comunicherà al sig. entro il mese di gennaio di ogni anno e il sig. CP_1 CP_1 conseguentemente, possa tenere con sé i minori 6 giorni consecutivi durante le vacanze pasquali, comprendenti il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo. In alternativa, in caso di mancato accordo, i genitori potranno trascorrere con i figli minori le vacanze pasquali per tre giorni ciascuno, comprendenti alternativamente di anno in anno il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo. Tale disposizione non si applichi alla frequentazione tra la figlia minore e il padre, sino a quando Per_1 non vi sarà il consenso del servizio sociale;
disporre che il sig. possa tenere con sé i figli minori per 15 giorni consecutivi nel Controparte_1 periodo delle vacanze scolastiche, alternativamente nel mese di luglio o nel mese di agosto. La facoltà di scelta del periodo spetterà un anno al padre e un anno alla madre, alternativamente. Il periodo prescelto andrà comunicato all'altro genitore almeno entro il 30 maggio di ogni anno. Tale disposizione non si applichi alla frequentazione tra la figlia minore e il padre, sino a quando Per_1 non vi sarà il consenso del servizio sociale;
disporre che, al genitore che non tiene con sé i figli, sia consentita una telefonata ai figli nel giorno di
Natale, di Capodanno, dell'Epifania e durante le vacanze estive;
confermare a carico del sig. , l'obbligo di corrispondere alla sig.ra Controparte_1 Parte_1 un assegno mensile per il proprio mantenimento pari almeno ad euro 800,00 (ottocento/00), da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat;
confermare a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra Controparte_1 Parte_1 un assegno mensile, a titolo di concorso al mantenimento del figlio minore , pari almeno ad Pt_2 euro 800,00 (ottocento/00), da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat;
pagina 2 di 18 stabilire a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra un Controparte_1 Parte_1 assegno mensile, a titolo di concorso al mantenimento della figlia minore , stante la mancanza Per_1 di frequentazione tra padre e figlia, pari almeno ad euro 1.000,00 (mille/00), da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat;
confermare a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla moglie il 60% delle spese Controparte_1 straordinarie effettuate nell'interesse dei figli, come da Protocollo sulle spese straordinarie nei procedimenti in materia familiare adottato dal Tribunale di Bologna;
stabilire a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra un Controparte_1 Parte_1 importo integrativo pari almeno ad euro 500,00 (cinquecento/00) mensili, quale contributo per le spese della casa familiare ove sono collocati i minori;
disporre che entrambi i genitori siano obbligati a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio ed a comunicare il recapito, anche telefonico, dei luoghi di villeggiatura.
Con vittoria di spese di lite e compensi, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15%, CPA e
IVA come per legge e spese successive occorrende».
Parte resistente ha concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data
19.12.2024:
«Voglia, l'Ill.mo Tribunale, rigettata ogni domanda avversaria formulata nei confronti dei Sig.
[...] ivi compresa quella di addebito: CP_1
CONFERMARE l'affidamento condiviso tra i coniugi dei figli minori nata a [...]_1 il 25/08/2011 (CF: ) e nato a [...] il [...] (CF: C.F._7 Parte_2
) con collocazione paritaria presso ciascun genitore, secondo il calendario C.F._6 indicato nella CTU -a pag. 12 e 13- integrato e modificato da quanto prescritto nelle ordinanze del
Tribunale rese a verbale il 25/10/2023 e il 27/02/2024, che ha ampliato il tempo di permanenza dei figli (ad oggi trascorso solo da ) presso il padre come segue: Pt_2 week end alternati con ciascun genitore dal venerdì dall'uscita da scuola fino al lunedì con accompagnamento a scuola;
1° e 3° settimana che termina con il week end di competenza della madre, i figli staranno con il padre almeno due giorni infrasettimanali (ad esempio mercoledì e giovedì) dall'uscita di scuola del mercoledì con riaccompagamento a scuola il venerdì mattina.
2° e 4° settimana che termina con il week end di competenza del padre, i figli staranno con il padre almeno un pomeriggio infrasettimanale, ad esempio il giovedì (dall'uscita da scuola con riaccompagnamento la mattina dopo a scuola).
Vacanze estive: - All'interno di questo periodo, entrambi i genitori potranno trascorrere con i figli tre settimane di vacanza ciascuno, delle quali due anche consecutive. Tale periodo dovrà essere comunicato reciprocamente, ad anni alterni, entro il mese di aprile precedente;
nel 2024 ha avuto la priorità la madre, nel 2025 avrà priorità il padre, e così via.
Vacanze natalizie: ad anni alterni, i genitori trascorreranno con i figli periodi paritari, in alternanza annuale padre/madre, dal 23 al 31 dicembre e dal 31 dicembre – 7 gennaio. Tale periodo dovrà essere comunicato reciprocamente, ad anni alterni, entro il mese di novembre precedente. Nel 2024 ha avuto priorità la madre, nel 2025 la avrà il padre. Nel 2024 le parti hanno già stabilito che starà Pt_2 con la madre dal 23 al 31/12 e con il padre nel periodo dal 31/12 (dalle ore 10.00) al 7 gennaio
(quando lo riporterà a scuola al mattino).
pagina 3 di 18 Vacanze Pasquali: come stabilito dalle parti a verbale all'udienza in data 27/2/2024 ad anni alterni
e trascorreranno il periodo festivo pasquale nel seguente modo: ipotesi a) l'intera Per_1 Pt_2 settimana della Pasqua sarà goduta con la prole da uno dei genitori, a fronte di una settimana di spettanza dell'altro genitore;
ipotesi b) ciascun genitore trascorrerà 3 giorni della settimana festiva pasquale con la prole, l'anno successivo verranno invertiti, e così a seguire.
Ponti e altre festività: come prescritto nella CTU, questi verranno equamente distribuiti tra le parti e saranno concordati tempestivamente all'inizio di ciascun anno (entro il 31/1), raccomandando la flessibilità, quando reciproca. L'anno successivo verranno invertiti, e così a seguire.
-Data l'estrema conflittualità persistente e la necessità di ridurre al minimo i motivi di conflitto tra le parti, per il benessere dei figli, si chiede che il Giudice abbia cura di precisare i seguenti aspetti relativi alla frequentazione: nei periodi di sospensione scolastica, per vacanze estive/natalizie/ pasquali /giorni festivi ponti ecc. il prelievo /riaccompagnamento dei figli avverrà alle h.10 c.a. del mattino del giorno di competenza.
Nei periodi di sospensione scolastica, i genitori, si alterneranno nel prelievo /riaccompagnamento dei figli dalla casa famigliare a quella del padre e quindi se il padre li ha prelevati dalla casa famigliare, la madre al termine del periodo trascorso con il padre, li andrà a riprendere a casa del padre e viceversa, se la madre li ha accompagnati a casa del padre, quest'ultimo al termine del periodo di propria competenza, li riporterà a casa della madre.
Ponti e altre festività verranno equamente distribuiti e saranno concordati tempestivamente all'inizio dell'anno, entro il 31 gennaio di ogni anno, nel 2024 ha avuto la priorità la madre, nel 2025 la avrà il padre e così via.
Per l'anno 2024 il padre ha trascorso i momenti di propria competenza solo con e non con Pt_2
poiché il progetto di riavvicinamento a cura dei Servizi Sociali non era ancora terminato. Per_1
Qualora però si ravvisi la disponibilità della bambina a trascorrere il tempo con il padre, come precisato nella CTU, non vi sono ostatività in tal senso.
-INCARICARE i Servizi Sociali competenti di proseguire il percorso di riavvicinamento tra e il Per_1 padre.
DISPORRE a carico del Signor a titolo di assegno perequativo per il mantenimento ordinario CP_1 dei figli e , la somma di € 1.200,00 mensili complessivi (ovvero € 600,00 ciascuno) da Per_1 Pt_2 versarsi entro il 05 di ogni mese sul conto corrente intestato alla RA , a far Parte_1 data dalla domanda, con condanna della RA alla restituzione di tutto quanto versato in Pt_1 esubero dal Signor in suo favore, maggiorato dagli interessi dal dovuto al saldo. CP_1
STABILIRE che le spese straordinarie saranno poste a carico dei coniugi nella misura di 50% in capo al Signor e 50% in capo alla RA e saranno individuate secondo il CP_1 Pt_1 protocollo sulle spese straordinarie del Tribunale di Bologna nei procedimenti familiari del
09.08.2017;
-REVOCARE il contributo al mantenimento del coniuge , disposto in via Parte_1 provvisoria con l'ordinanza presidenziale, con condanna della RA alla restituzione di Pt_1 tutto quanto versato in esubero dal Signor in suo favore, maggiorato dagli interessi dal dovuto CP_1 al saldo.
RIGETTARE, anche alla luce dell'intervenuto accordo tra i coniugi sullo scioglimento della comunione, la richiesta della ricorrente ad un contributo a titolo di mantenimento Parte_1 sia personale e sia quale contributo “casa” con condanna della RA alla restituzione di Pt_1
pagina 4 di 18 tutto quanto versato in esubero dal Signor in suo favore, maggiorato dagli interessi dal dovuto CP_1 al saldo.
DISPORRE che genitori siano obbligati a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio, il recapito anche telefonico dei luoghi di villeggiatura ed a concedersi sin da ora il reciproco assenso alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio e/o rinnovo dei documenti personali validi per l'espatrio e di quelli dei minori
RESPINGERE ogni diversa istanza avversaria, ivi compresa l'inibitoria relativa alla diffusione di foto dei minori sui social a fronte di quanto dedotto in atti.
-IN VIA ISTRUTTORIA [omissis, v. infra]
Respingere ogni ulteriore domanda avversaria formulata nei confronti del sig. Controparte_1
[omissis].
Con vittoria di spese competenze ed onorari».
Parte resistente, in sede di precisazione delle conclusioni, ha anche reiterato le richieste istruttorie formulate nelle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.
Il P.M. intervenuto non ha concluso limitandosi a porre il proprio visto.
Con ricorso per separazione giudiziale ex art. 706 c.p.c. depositato in data 16.05.2022, Parte_1
ha adito questo Tribunale per ottenere la sentenza di separazione personale dal marito con
[...] pronuncia di addebito (domanda abbandonata nelle conclusioni finali) e con regolamentazione dei profili inerenti all'affidamento dei figli e (i quali hanno attualmente, nell'ordine, 13 e Per_1 Pt_2 mezzo e quasi 6 anni).
Con memoria difensiva ex art. 706 c.p.c. depositata in data 21.10.2022, si è costituito in giudizio il quale, pur aderendo alla domanda di separazione, ha chiesto il rigetto della Controparte_1 domanda di addebito a proprio carico e una diversa regolamentazione delle questioni inerenti agli aspetti parentali ed economici.
Il 25.10.2022 si è tenuta l'udienza presidenziale ex artt. 707 e 708 c.p.c., all'esito della quale, con ordinanza del 02.11.2022, il Presidente delegato ha adottato i seguenti provvedimenti provvisori e urgenti:
«1) autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) dispone che i figli minori siano affidati ad entrambi i genitori, che ne cureranno l'istruzione e l'educazione, e che continueranno entrambi ad esercitare la propria responsabilità genitoriale;
3) dispone che i genitori adottino sempre consensualmente le decisioni di più rilevante interesse, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli, ad esempio relativamente all'indirizzo scolastico, alle attività educative e formative extrascolastiche, alle attività sportive e ricreative, all'acquisto di eventuali mezzi di trasporto per il minore;
dispone invece che le decisioni di ordinaria amministrazione siano adottate di volta in volta dal genitore presso il quale i figli si trovano;
4) stabilisce che siano stabilmente collocati unitamente alla madre presso l'attuale suo domicilio;
5) regolamenta le visite paterne come meglio specificato in parte motiva;
6) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a la Controparte_1 Parte_1 somma mensile di € 1.600,00 a titolo di contributo al mantenimento ordinario della prole (€ 800,00 per ciascun figlio), somma, soggetta a rivalutazione Istat annuale, da versare entro il giorno 5 d'ogni mese con decorrenza da maggio 2022, oltre al 60% delle spese straordinarie disciplinate secondo quanto
pagina 5 di 18 previsto dal Protocollo del Tribunale di Bologna del 9.8.2017, come di seguito riportato: “I] spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature
e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere
d'urgenza. II] Spese straordinarie da concordare preventivamente: Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: III] Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata al figlio ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi
i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie”; 7) dispone che versi a la somma mensile di € 800,00 a Controparte_1 Parte_1 titolo di assegno di mantenimento del coniuge, somma annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat annuali da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese con decorrenza da maggio 2022».
Con la medesima ordinanza del 02.11.2022, il Presidente delegato ha disposto una CTU volta ad accertare, inter alia, le capacità genitoriali della ricorrente e del resistente, all'uopo nominando la dott.ssa con studio in Bologna (BO). Persona_2
In data 29.11.2022 la difesa di parte ricorrente ha depositato memoria integrativa ex art. 709 c.p.c. Il successivo 12.12.2022, la difesa di parte resistente ha depositato la comparsa di costituzione e risposta.
La dott.ssa ha depositato la propria relazione peritale in data 21.07.2023, unitamente Persona_2 alla valutazione psicologica dei minori redatta dall'ausiliaria psicologa dott.ssa . Persona_3
pagina 6 di 18 Con ordinanza resa a verbale nell'udienza del 25.10.2023, il Giudice istruttore, in parziale modifica dell'ordinanza emessa il 02.11.2022 dal Presidente delegato, ha disposto quanto si riporta di seguito:
«Il Giudice, dato atto, ritenuto opportuno avviare sin da subito la ripresa dei rapporti padre/figli, recepisce, in parziale modifica in parte qua dell'ordinanza presidenziale, quanto indicato dalla CTU in merito al calendario ordinario delle visite padre/figli di cui allo schema di pag. 12 della relazione del
CTU, con la specifica che nei pomeriggi infrasettimanali di spettanza paterna il continuerà CP_1 nella prassi sino ad ora seguita di riprendere direttamente da scuola alle 16.30; Pt_2 quanto a , si recepisce, in particolare, l'indicazione della CTU a che gli incontri tra vengano Per_1 svolti, almeno per i primi 4 mesi in presenza di un educatore professionale che verrà individuata dai
Servizi Sociali territorialmente competenti;
a cui è attribuita anche la vigilanza e il monitoraggio dell'andamento delle visite stesse;
il nuovo regime decorre dal 30 ottobre 2023 come settimana 2° del calendario della CTU;
quanto alle vacanze natalizie, d'intesa con le parti si prevede che i periodi paritari, in alternanza annuale padre/madre, siano i seguenti: a) 24 dicembre - 30 dicembre con papà; b) 31 dicembre – 6 gennaio con mamma;
l'orario dello scambio è la mattina entro le 10; al genitore che non tiene con sé i figli è consentita una telefonata di auguri ai figli nel giorno di Natale, nel giorno di Capodanno e nel giorno dell'Epifania».
Con sentenza non definitiva depositata in data 27.10.2023, il Tribunale adito, in composizione collegiale, ha pronunciato la separazione personale dei coniugi, disponendo con separata ordinanza la rimessione in istruttoria per tutte le altre questioni e rinviando la regolamentazione delle spese di lite alla definizione del merito.
Successivamente, le parti, nei termini concessi dal Collegio, attraverso le memorie ex 183, comma 6,
c.p.c., hanno prodotto i documenti a supporto delle domande di merito e hanno articolato le rispettive richieste istruttorie.
In data 23.02.2024 è stata depositata la relazione dei Servizi sociali (Comune di Bologna - U.I. Servizio
Sociale Tutela Minori Quartiere Navile).
Nell'udienza del 27.02.2024, con ordinanza resa a verbale, il Giudice istruttore: ha recepito, a integrazione del regime provvisorio presidenziale, l'accordo raggiunto tra le parti relativamente al periodo festivo pasquale («Dopo breve discussione, le parti concordano, ad integrazione del regime presidenziale vigente, di disciplinare il periodo festivo pasquale nel seguente modo: ipotesi a) l'intera settimana della Pasqua sarà goduta con la prole da uno dei genitori, a fronte di una settimana, coincidente con la ventunesima dell'anno solare, di spettanza dell'altro genitore;
ipotesi b) ciascun genitore trascorrerà 3 giorni della settimana festiva pasquale con la prole»); ha respinto integralmente le istanze istruttorie avanzate dalle parti. Segnatamente: ha respinto le richieste di prova testimoniale di entrambe le parti in causa, nonché la richiesta di interrogatorio formale formulata dal resistente;
non ha ammesso la CTU patrimoniale e le indagini di Polizia tributaria richieste da parte ricorrente;
ha rigettato la richiesta della ricorrente di audizione della figlia minore Persona_1 ha ordinato alle parti la produzione dell'accordo sottoscritto dalle parti nel marzo 2023 avente ad oggetto lo scioglimento della comunione legale (poi effettivamente depositato dalla ricorrente in data
19.03.2024 sub doc. 42); confermava il mandato conferito ai Servizi sociali per la gestione degli incontri protetti tra il padre e la figlia minore Persona_1
pagina 7 di 18 In data 06.06.2024 è stata depositata la relazione di aggiornamento dei Servizi sociali.
All'udienza del 13.06.2024, le parti si sono accordate in merito ad alcuni aspetti relativi all'imminente periodo estivo («Ad esito di breve discussione, le parti in relazione al calendario del periodo estivo, precisano quanto segue: fermi gli accordi già raggiunti, precisiamo che il padre terrà con sé il figlio
dal 14 giugno al 26 giugno mattina, quando lo riporterà a scuola;
mentre per ciò che Pt_2 concerne il seguito, il prenderà il 25 luglio mattina portandolo dalla madre il 9 CP_1 Pt_2 agosto nel pomeriggio per farlo stare con la madre fino a dopo cena (indicativamente fino alle 22.30) e
a seguire lo terrà con sé nel weekend di sua spettanza fino al lunedì mattina 12 agosto quando lo riporterà di nuovo dalla madre»).
In data 31.10.2024 è stata depositata l'ultima relazione di aggiornamento dei Servizi sociali.
All'udienza del 19.12.2024, il Giudice, fatte precisare alle parti le conclusioni, ha rimesso la causa al
Collegio per la decisione, concedendo i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Si rammenta che la presente pronuncia ha ad oggetto soltanto gli effetti della separazione nei confronti dei coniugi e nei confronti dei figli, essendo già intervenuta sul vincolo la sentenza non definitiva di separazione di questo Tribunale depositata in data 27.10.2023.
La vicenda in esame riguarda la famiglia composta dai due coniugi ed Parte_1
– unitisi in matrimonio civile in regime di comunione dei beni in data Controparte_1
09.07.2005 – dalla figlia maggiore nata il [...], e dal figlio minore Persona_1 nato il [...] (cfr. i doc. allegati al ricorso sub nn. 1 e 2). Parte_2
Secondo quanto prospettato da parte ricorrente, la crisi coniugale si sarebbe verificata negli ultimi mesi dell'anno 2021: il marito, infatti, avrebbe abbandonato il tetto coniugale il 23.12.2021 per seguitare una relazione extraconiugale già instaurata in precedenza. Invece, secondo le allegazioni del resistente, la crisi coniugale avrebbe «origini antiche e molto profonde, da rinvenirsi – in maniera esclusiva – non già da una non provata relazione extra coniugale del sig. bensì dalla differenza di vedute CP_1 religiose e dalla influenza pervasiva del Culto dei Testimoni di Geova che condiziona ogni aspetto della vita famigliare, sociale e lavorativa».
Tuttavia, non si procederà in questa sede all'accertamento delle ragioni autentiche della crisi coniugale, avendo la ricorrente rinunziato esplicitamente alla domanda di addebito (cfr. la memoria di replica da ultimo depositata), e non avendo parte resistente sin da principio spiegato alcuna domanda in tal senso.
Può pertanto procedersi direttamente alla disamina delle domande formulate dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni, secondo il seguente ordine: dapprima si decideranno le istanze aventi ad oggetto gli effetti personali e patrimoniali della separazione nei confronti dei figli;
in secondo luogo, si deciderà sull'istanza di parte ricorrente volta ad ottenere la condanna al pagamento dell'assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. a carico del marito.
Parte convenuta ha anche insistito, in sede di precisazione delle conclusioni, alle prove articolate e richieste nelle proprie memorie istruttorie. Ad avviso del Collegio l'ordinanza del g.i. con cui le diverse istanze istruttorie sono state respinte perché superflue ed irrilevanti, merita conferma. Invero le prove costituende chieste ed articolare devono ritenersi inammissibili, in quanto vertenti su circostanze in parte irrilevanti ai fini della decisione, in parte perché rappresentanti valutazioni di natura soggettiva, come tali precluse ai testimoni. Gli elementi di prova sui quali basare la presente decisione sono già presenti negli atti del fascicolo processuale a disposizione del Collegio.
pagina 8 di 18 In corso di causa è stata disposta ed espletata C.t.u. sulla capacità genitoriale delle parti, a mezzo della
Dr.ssa L'opera portata a termine dal perito d'ufficio è apparsa completa e puntuale, Persona_2 corretta nelle sue premesse di fatto come nelle correlative conclusioni alle quali l'ausiliare del giudice è pervenuto, anche alla luce delle sue specifiche conoscenze tecniche della materia: cosicché non vi è ragione alcuna perché dette conclusioni non siano fatte proprie anche da questo Collegio.
Ciò con riguardo particolare agli aspetti propriamente medico-scientifici, mentre le conseguenti decisioni – soprattutto relative all'esercizio della genitorialità e dei rapporti genitore/figlio (ad es. affido e collocazione della prole minore) – sono prese dal giudice nel rispetto dei principi giuridici in materia, senza comunque prescindere dal prezioso apporto fornito dal perito d'ufficio.
Ebbene, quanto ai rapporti personali fra i genitori e i figli minori, questo Collegio ritiene integralmente condivisibili le conclusioni cui è pervenuta la CTU, la quale riconosce piena capacità genitoriale in capo ad entrambe le figure parentali (cfr. pag. 11 della relazione peritale, ove si legge: «All'esito delle indagini peritali si suggerisce l'affido condiviso ad entrambi i genitori quale forma più tutelante per i minori e , avendo ambedue dimostrato di sapere svolgere efficacemente, seppure con Per_1 Pt_2 stili diversi, l'esercizio delle rispettive funzioni genitoriali. […] Si suggerisce il mantenimento del collocamento prevalente dei minori presso la residenza materna»).
Dunque, sulla scorta degli accertamenti peritali, oltre che in piena sintonia con il principio di bigenitorialità di cui è espressione l'art. 337-ter, comma 2, c.c. («il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori»), deve confermarsi quanto stabilito nell'ordinanza presidenziale, ovverosia l'affidamento condiviso con collocamento prevalente presso la residenza materna di entrambi i figli minori.
Occorre, tuttavia, rilevare, che, se la richiesta di affidamento condiviso è comune alle parti in causa, v'è invece tra di esse contrasto in merito al collocamento dei minori: la madre, infatti, chiede che essi siano collocati prevalentemente presso di sé; il padre, invece, chiede che sia riconosciuto il collocamento paritario. L'istanza paterna, tuttavia, oltre a non considerare le significative differenze fra i due figli – sulle quali si dirà più diffusamente nel prosieguo – non trova riscontro nelle indicazioni della CTU, che anche sotto questo profilo il Collegio ritiene di fare proprie. L'istanza paterna di collocamento paritario deve quindi essere respinta.
Quanto al calendario di permanenza dei figli presso i genitori, occorre distinguere a seconda che si faccia riferimento al figlio minore o alla sorella maggiore Parte_2 [...]
Per_1
Per quanto concerne i genitori, nelle rispettive conclusioni, hanno Parte_2 concordemente domandato la conferma di quanto già disposto dal Giudice istruttore con l'ordinanza resa a verbale nell'udienza del 25.10.2023, in recepimento del calendario suggerito a pag. 12 della
CTU e dell'accordo delle parti in ordine all'orario di presa in carico del figlio da parte del padre nei pomeriggi infrasettimanali di sua spettanza. Tale comune richiesta è del tutto in linea con l'interesse del minore a coltivare pienamente i rapporti con entrambi i genitori e va pertanto accolta. Il padre, pertanto, secondo un piano quadrisettimanale, terrà con sé il figlio nella Ia e nella IIIa settimana il martedì e il giovedì dall'uscita da scuola (ore 16:30) sino all'accompagnamento a scuola il giorno successivo, mentre nella IIa e IVa settimana terrà con sé il figlio il martedì dall'uscita da scuola (ore
16:30) alle ore 21:00, nonché dal venerdì all'uscita da scuola (ore 16:30) sino all'accompagnamento a scuola il lunedì mattina. pagina 9 di 18 Quanto alla permanenza del minore presso la madre e presso il padre Parte_2 durante le vacanze natalizie, quelle pasquali, quelle estive, nonché in occasione dei cc.dd. ponti, questo
Collegio condivide pienamente il programma predisposto dalla CTU (cfr. pag. 13 e 14 della relazione, cui si fa qui integrale rinvio).
Nello specifico:
Vacanze estive:
All'interno di questo periodo, entrambi i genitori potranno trascorrere con i figli tre settimane di vacanza, delle quali due anche consecutive. Tale periodo dovrà essere comunicato reciprocamente, ad anni alterni, entro il mese di aprile precedente;
nel 2024 partirà la madre, nel 2025 avrà priorità il padre, e così via;
Vacanze natalizie: ad anni alterni:
23 dicembre - 31 dicembre con papà → 31 dicembre – 6 gennaio con mamma
28 dicembre - 6 gennaio con papà → 23 dicembre - 28 dicembre con mamma
Nel 2023 comincerà il papà che trascorrerà con il periodo dal 23 dicembre al 31 dicembre;
la Pt_2 mamma trascorrerà con il bambino il periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio;
per quest'anno non è contemplata poiché il progetto di riavvicinamento terminerà a gennaio 2024. Qualora però si Per_1 ravvisi la disponibilità della bambina, non vi sono ostatività in tal senso.
Vacanze Pasquali:
Ad anni alterni e trascorreranno tale periodo secondo la seguente modalità: Per_1 Pt_2
Nell'anno in cui trascorreranno la Pasqua con la madre, staranno con il padre dal mercoledì al sabato sera;
Nell'anno in cui trascorreranno la Pasqua con il papà, staranno con lui per tutto il periodo delle feste
Pasquali;
Ponti:
Questi verranno equamente distribuiti e saranno concordati tempestivamente all'inizio dell'anno, dando per scontata la flessibilità, quando reciproca. L'anno successivo verranno invertiti, e così a seguire.
Per i restanti ponti del 2023 deciderà la madre;
Nel 2024 deciderà il padre e così via.
La c.t.u. considera periodi di tempo, oggi già trascorsi, ma di rilievo al momento della redazione dell'elaborato peritale.
Molto diversa è la situazione della figlia nei rapporti con la figura paterna. Persona_1
Invero, come emerge nitidamente dalla CTU, ella versa in una «condizione di forte ambivalenza affettiva che la pone in uno stato di estrema sofferenza nei confronti del genitore fortemente desiderato ma, allo stato, vissuto come altrettanto deludente per la nuova scelta di vita esitata nella separazione genitoriale». Per tale ragione, come attestano le relazioni dei Servizi sociali agli atti, ha Per_1 costantemente mostrato significative difficoltà e resistenze a rapportarsi con il padre sin dal momento dell'allontanamento di lui dalla casa familiare, motivo per cui il progetto semestrale di progressiva ripresa dei rapporti fra loro predisposto dalla CTU (v. pag. 11 s.) non ha mai visto nemmeno una parziale realizzazione, limitandosi ancora oggi la minore, con l'opportuno consenso di tutte le parti coinvolte, a vedere il padre in brevi incontri (men che) settimanali coordinati dal Servizio sociale.
Addirittura, dall'ultima relazione di aggiornamento dei Servizi sociali depositata in data 31.10.2024 risulta quanto segue (pag. 4): «A colloquio in sede di visita domiciliare congiuntamente all'educatrice, pagina 10 di 18 ha espresso la sua sofferenza nel proseguire con gli incontri. È stato spiegato a che il Per_1 Per_1 mantenimento degli incontri con tali modalità è stato oggetto anche di un ascolto di quello che era un suo desiderio, anche da parte del padre il quale ha accettato».
Alla luce di questa complessa situazione, entrambi i genitori hanno concordemente concluso per il mantenimento dell'assetto attuale. Tali comuni conclusioni meritano senz'altro di essere condivise, conservando una situazione già stabilizzatasi per la minore, e deve pertanto disporsi che
[...] ossa allo stato vedere la figlia minore all'interno di incontri cc.dd. CP_1 Persona_1 protetti settimanali della durata di circa un'ora, organizzati e coordinati dal Servizio sociale del
Comune di Bologna che ha preso in carico il nucleo familiare (U.O. Servizio sociale tutela minori
Navile), cui deve darsi a tale scopo mandato biennale (termine massimo espressamente previsto dall'art. 5-bis, comma 2, lett. g, l. 184/1983 per l'affidamento ai servizi sociale, ma che – in ossequio alla ratio riformatrice sottesa alla nuova norma – deve ritenersi applicabile anche al c.d. mandato di vigilanza, assistenza e supporto, con riguardo al quale cfr. Cass. civ. 32290/2023).
Tale soluzione consente di conciliare il principio fondamentale della bigenitorialità – che in questo caso comporta il dovere in capo a questa Autorità giudiziaria, nell'interesse della figlia, di compiere ogni sforzo per evitare l'irrecuperabile deterioramento dei rapporti della medesima con il padre – con il crescente atteggiamento di chiusura della figlia nei confronti della figura paterna. Scopo dell'intervento del Servizio sociale sarà dunque quello di continuare nel tentativo di realizzare, per quanto possibile e nel rispetto delle sensibilità di tutte le persone coinvolte, il progetto di recupero dei rapporti tra padre e figlia predisposto dalla CTU (cfr. pag. 11 s. della relazione).
Per quanto concerne il contributo economico dovuto dal padre alla madre per il mantenimento dei figli, le conclusioni delle parti non sono perfettamente congruenti. Il padre, infatti, chiede che il Tribunale quantifichi detto contributo in euro 600 mensili per ciascun figlio, per un totale di complessivi euro
1.200, oltre al 50% di spese straordinarie. La madre, invece, chiede (almeno) 800 euro per il mantenimento del figlio – in linea con quanto già disposto in corso di causa in via provvisoria – ed
(almeno) euro 1.000 per il mantenimento della figlia (dunque, 200 euro in più rispetto al regime provvisorio), oltre al 50% di spese straordinarie.
Le condizioni di reddito delle parti
Il calcolo è effettuato prendendo a base il reddito imponibile e considerando l'imposta netta e le addizionali (se dovute), infine dividendolo per 12 mensilità.
Già l'ordinanza presidenziale (risalente al novembre 2022) ha evidenziato redditi molto differenti: la moglie ha un reddito mensile di circa €.1.700, rispetto al marito, che raggiunge un reddito mensile netto di circa €.7.600.
Tali condizioni reddituali sono mutate in corso di giudizio in maniera anche favorevole al marito.
Controparte_1 mod.730/2019 = al mese netti circa €.
6.130 mod.730/2020 = al mese netti circa €.
8.360 PF 2021 = al mese netti circa €.
8.500 PF 2022 = al mese netti circa €.12.800 PF 2023 = al mese netti circa €.12.000 PF 2024 = al mese circa €.22.000 Reddito in ascesa. Anche se si considera la rata del mutuo di €.490.000,00 sottoscritto il 29.3.2023, il divario reddituale è notevole: tale da giustificare un assegno maritale (ex art.156, 1° co. c.c.) pagina 11 di 18
Parte_1 mod.730/2019 = al mese netti circa €.
1.170 mod.730/2020 = al mese netti circa €.985 PF 2021= al mese netti circa €.
1.250 Mod.730/2022 = al mese netti circa €.
1.200 PF 2023 = al mese netti circa €.
1.700 Mod.730/2024 = al mese netti circa €.1.960
Con riguardo, infine, ai rapporti economici fra i coniugi, la ricorrente ha domandato a questo Tribunale di confermare a carico del marito l'obbligo di corrispondere a suo favore un assegno mensile per il proprio mantenimento pari ad (almeno) euro 800, da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat, come del resto già disposto in via provvisoria. Il resistente si è opposto, facendo principalmente leva sul fatto che – a suo avviso – i rapporti economici con la moglie sarebbero stati definiti «in maniera tombale» dall'accordo sottoscritto dalle parti nel marzo 2023 (depositato in questo giudizio dalla ricorrente in data 19.03.2024 sub doc. 42).
Per le ragioni che ci s'appresta ad illustrare, la domanda di parte attrice merita di essere accolta e l'eccezione del ricorrente deve essere disattesa.
Com'è noto, l'art. 156, comma 1, c.c. dispone che «Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce
a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri». Il successivo comma 2, poi, specifica che «L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato».
Ebbene, nel caso di specie sussistono tutti i tre fondamentali presupposti per il riconoscimento del diritto al mantenimento in capo alla moglie: a) al coniuge beneficiario non deve essere addebitata la separazione;
b) il richiedente deve essere privo di «adeguati redditi propri»; c) l'altro coniuge deve avere mezzi idonei per far fronte al pagamento dell'assegno.
Segnatamente, con riferimento al presupposto degli «adeguati redditi propri», è pacifico in giurisprudenza che «La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio» (così, ex plurimis,
Cass. civ. 12196/2017; App. Palermo 09.08.2019; nello stesso senso, ancor più di recente, Cass. civ.
17544/2023).
Perdipiù, per giurisprudenza costante, il tenore di vita che costituisce parametro per la quantificazione dell'assegno di mantenimento non si limita a quello effettivamente goduto dal coniuge richiedente in costanza di matrimonio, ma si estende anche a quello potenzialmente godibile in virtù del dato reddituale (cfr., da ultimo, in tal senso, Cass. civ. 30537/2024). E, a ben vedere, nel caso di specie è proprio il dato reddituale ad offrire a questo Collegio elementi valutativi sufficienti e determinanti per decidere la domanda della ricorrente ex art. 156 c.c.
pagina 12 di 18 Invero, dalla dichiarazione dei redditi per l'anno 2023 prodotta dal resistente in allegato alla propria comparsa conclusionale (sub doc. 25) si evince che percepisce un reddito Controparte_1 mensile netto di oltre 20.000 euro, mentre , per la medesima annualità, ha Parte_1 dichiarato un reddito mensile sensibilmente inferiore, pari cioè a circa 1.300 euro, cui si aggiungono circa 10.000 euro (annuali) corrisposti dal coniuge per ottemperare al dovere di mantenimento disposto in via provvisoria (cfr. la dichiarazione dei redditi allegata alla comparsa conclusionale della ricorrente).
Tale considerevole disparità reddituale comporta la necessità di confermare anche in questa sede la debenza, da parte del marito e a favore della moglie, di un assegno di mantenimento ex art. 156 c.c., stante la funzione che tale istituto ricopre nell'ordinamento italiano (v., al riguardo, quanto già chiarito supra). Ed anche la misura dell'assegno già disposta in via provvisoria va confermata, dovendosi la medesima ritenere adeguata a garantire alla beneficiaria un'integrazione reddituale sufficiente alla conservazione dello standard di vita maturato in epoca antecedente alla separazione.
Deve quindi confermarsi a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla moglie la somma mensile di euro 800 a titolo di contributo al mantenimento ex art. 156 c.c., da versare entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario.
Diversamente da quanto prospettato dal resistente, all'assunzione di siffatta decisione non ostano: a) i costi cui egli ha dichiarato di dover far fronte con cadenza mensile (cfr. pag. 27 della comparsa conclusionale del resistente), non essendo la complessiva misura dei medesimi di entità tale da impedire al marito di far fronte al versamento dell'assegno di mantenimento (si tratta, in sostanza, di euro 2.300 circa per la rata del mutuo e di euro 2.000 per canone di locazione, oltre alle spese condominiali e alle utenze domestiche); b) l'accordo sottoscritto dalle parti nel marzo 2023, il quale chiaramente non incide sul diritto al mantenimento di cui all'art. 156 c.c., avendo esclusivamente ad oggetto, per espressa previsione delle parti (cfr., in particolare, l'art. 3 di detto accordo), la divisione dei beni facenti parte della cessata comunione legale immediata e de residuo: tale negozio, infatti, può al più rilevare ai fini della determinazione dell'assegno divorzile, figurando fra i criteri stabiliti dalla legge per la relativa quantificazione quello del «contributo personale ed economico dato da ciascuno
[…] alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune».
Riguardo, invece, all'assegno per il mantenimento dei figli minori a favore del genitore. collocatario, il suo ammontare è determinato secondo il dettato dell'art.337 ter, co. 4° c.c., tenendo conto: dell'età dei figli della coppia, delle capacità di reddito dei genitori (come emerge dalla loro documentazione reddituale in atti), con particolare riguardo a quella del genitore obbligato, ai tempi di permanenza dei figli con ciascun genitore.
Tenuto conto delle esigenze connesse all'età dei figli, della complessiva condizione familiare, nonché della significativa capacità economica di (sulla quale v. infra); tenuto inoltre Controparte_1 conto del fatto che, per le ragioni viste, la figlia attualmente non permane presso la residenza paterna per un periodo di tempo significativo durante la settimana, la richiesta avanzata dalla ricorrente appare ragionevole, adeguata ed economicamente sostenibile, e deve pertanto trovare accoglimento. Soltanto allorché – ma si tratta di una prospettiva che allo stato appare di non facile realizzazione, se non altro nel breve-medio periodo – le sporadiche frequentazioni fra padre e figlia dovessero lasciare il posto a una significativa permanenza periodica di presso la residenza del padre, l'assunta Per_1 determinazione economica, su istanza di parte e in considerazione di tutte le circostanze, potrà anche essere rivista al ribasso. pagina 13 di 18 Deve quindi: a) confermarsi a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla ricorrente la somma mensile di euro 800 a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio minore Parte_2
somma soggetta a rivalutazione Istat annuale – da versare entro il giorno 5 di ogni mese
[...] mediante bonifico bancario;
b) stabilirsi a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla ricorrente la somma mensile di euro 1.000 a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia minore – somma soggetta a rivalutazione Istat annuale – da versare entro il Persona_1 giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario, a decorrere dal mese di maggio 2025.
Il consistente divario di reddito giustifica anche una diversa misura, tra i genitori, nel partecipare alle spese straordinarie per la prole. Pertanto, tali spese andranno suddivise tra le parti nella misura del 60%
a carico del padre e del restante 40% a carico della madre: spese straordinarie disciplinate secondo quanto previsto dal Protocollo sulle spese straordinarie nei procedimenti in materia familiare del
09.08.2017 elaborato dall'Osservatorio sulla giustizia civile presso il Tribunale di Bologna.
La ricorrente, altresì, ha domandato al Tribunale di Bologna di obbligare a Controparte_1 cancellare le fotografie raffiguranti i figli minori dai propri social network e da quelli riconducibili alle società a lui riconducibili, nonché da tutti i profili pubblici ad essi assimilati (es. WhatsApp). Il resistente si è opposto, sostenendo l'inammissibilità della domanda, dacché esulerebbe dalla materia del contendere separativa, e argomentando che, in ogni caso, la condotta di pubblicare foto ha sempre accomunato i genitori, in quanto frutto di scelta condivisa.
La richiesta della ricorrente è fondata. In primo luogo, l'eccezione di inammissibilità deve essere respinta: com'è noto, l'art. 337-ter, comma 2, c.c. consente al giudice della separazione, nell'ottica di perseguire il benessere e la tutela del minore, di adottare «ogni altro provvedimento relativo alla prole».
In secondo luogo, la pubblicazione dell'immagine di infraquattordicenni sui social network, essendo un'attività (avente ad oggetto il trattamento di dati personali) assimilabile a quelle di straordinaria amministrazione di cui all'art. 320 c.c., necessita del consenso attuale di entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale, anche laddove ai genitori, benché non più conviventi, sia riconosciuto – come nel caso di specie – l'affidamento condiviso della prole (cfr., ex multis, Trib. Rieti 15.102022, n.
443; ma v. anche l'art. 2-quinquies, comma 1, d.lgs. 196/2003 attuativo del reg. UE 2016/679: «In attuazione dell'articolo 8, paragrafo 1, del Regolamento, il minore che ha compiuto i quattordici anni può esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in relazione all'offerta diretta di servizi della società dell'informazione. Con riguardo a tali servizi, il trattamento dei dati personali del minore di età inferiore a quattordici anni, fondato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del
Regolamento, è lecito a condizione che sia prestato da chi esercita la responsabilità genitoriale»).
Nondimeno, tale comune consenso, in base alle circostanze, potrebbe anche non essere sufficiente, in quanto la divulgazione di immagini di minori sul web è intrinsecamente pregiudizievole, in ragione delle caratteristiche di pericolosità insite nella rete.
Ad deve, pertanto, ordinarsi la rimozione delle immagini dei figli dai social Controparte_1 network (o da siti e applicazioni ad essi equiparabili) dei quali egli abbia la disponibilità.
Parte ricorrente, ancora, ha domandato a questo Tribunale di disporre che entrambi i genitori siano obbligati a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio. Si rammenta, al riguardo, che l'obbligo di comunicare all'altro genitore il mutamento di residenza è previsto direttamente dalla legge. Ai sensi dell'art. 337-sexies, ult. comma, c.c., infatti, «in presenza di figli minori, ciascuno dei genitori
è obbligato a comunicare all'altro, entro il termine perentorio di trenta giorni, l'avvenuto cambiamento pagina 14 di 18 di residenza o di domicilio», e inoltre «la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico del coniuge o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto».
Le ulteriori richieste di dettaglio avanzate da parte ricorrente aventi ad oggetto taluni aspetti specifici della regolamentazione dei rapporti con i figli comportano il rischio di un aumento della conflittualità genitoriale e vanno pertanto respinte (il riferimento è, in particolare, alla richiesta di disporre che, al genitore che non tiene con sé i figli, sia consentita una telefonata ai figli nel giorno di Natale, di
Capodanno, dell'Epifania e durante le vacanze estive;
ma anche alle richieste di “ultra- regolamentazione” dei periodi di permanenza dei figli presso i genitori durante taluni periodi dell'anno, specialmente quelli festivi). Rimane ovviamente impregiudicato il dovere di entrambi i genitori alla reciproca lealtà e collaborazione ai fini della realizzazione del maggior grado di serenità dei loro figli;
il che naturalmente comporta il divieto di comportamenti che abbiano come scopo precipuo quello di ledere l'interesse o la sensibilità dell'altro genitore e che finiscano per strumentalizzare a tale scopo la prole.
La ricorrente, con le rassegnate conclusioni, ha domandato altresì che questo Tribunale stabilisca a carico del marito l'obbligo di corrisponderle un importo integrativo pari almeno ad euro 500 mensili, quale contributo per le spese della casa familiare ove sono collocati i minori. Siffatta richiesta deve essere però respinta, essendo il predetto contributo già compreso negli importi dovuti da
[...] lla moglie a titolo di mantenimento dei figli (e della moglie stessa), ed essendo la pretesa CP_1
“aggiuntiva” in parola del tutto priva di una base legislativa.
Le spese devono seguire la soccombenza, come previsto dall'art. 91, comma 1, c.p.c. Tenuto conto, però, del mancato accoglimento di talune delle pretese avanzate dalla ricorrente, appare adeguato condannare in applicazione dell'art. 92, comma 2, c.p.c. – ai sensi del quale «Se Controparte_1 vi è soccombenza reciproca […], il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero» – al pagamento a favore di controparte delle spese di lite, compreso il compenso per spese d'avvocato, in ragione del 75%.
La liquidazione è stata effettuata secondo i seguenti parametri: giudizio di cognizione dinanzi al tribunale, scaglione: indeterminabile - complessità bassa, valore medio.
Sono state applicate le tabelle di cui al D.M. 13.8.2022 n.147 (con decorrenza dal 23.10.2022) in virtù del quale, secondo il dettato dell'art.6 “Disposizione temporale”: “Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore.”
Il compenso per le operazioni di CTU – già liquidato con separato decreto – darà a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuna, trattandosi di attività svolta nell'interesse dei figli minori.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza (anche istruttoria), eccezione e deduzione, assorbita o respinta, così provvede: dispone l'affidamento condiviso dei figli minori e ad entrambi i genitori;
le decisioni Per_1 Per_4 di maggiore interesse per i figli saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
ciascun genitore prenderà le decisioni di ordinaria amministrazione quando ha i figli presso di sé; costituisce obbligo di ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art.337 sexies, comma 2 c.c., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni;
avverte pagina 15 di 18 che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto;
dispone la loro collocazione prevalente presso la madre;
dispone che, secondo un piano quadrisettimanale, tenga con sé liberamente il Controparte_1 figlio nella Ia e nella IIIa settimana il martedì e il giovedì dall'uscita da Parte_2 scuola (ore 16:30) sino all'accompagnamento a scuola il giorno successivo, mentre nella IIa e IVa settimana il martedì dall'uscita da scuola (ore 16:30) alle ore 21:00, nonché dal venerdì all'uscita da scuola (ore 16:30) sino all'accompagnamento a scuola il lunedì mattina;
dispone, quanto alla permanenza del minore presso la madre e presso il Parte_2 padre durante le vacanze natalizie, quelle pasquali, quelle estive, nonché in occasione dei cc.dd. ponti, nel seguente modo:
Vacanze estive:
All'interno di questo periodo, entrambi i genitori potranno trascorrere con i figli tre settimane di vacanza, delle quali due anche consecutive. Tale periodo dovrà essere comunicato reciprocamente, ad anni alterni, entro il mese di aprile precedente;
nel 2024 partirà la madre, nel 2025 avrà priorità il padre, e così via;
Vacanze natalizie: ad anni alterni:
23 dicembre - 31 dicembre con papà → 31 dicembre – 6 gennaio con mamma
28 dicembre - 6 gennaio con papà → 23 dicembre - 28 dicembre con mamma
Nel 2023 comincerà il papà che trascorrerà con il periodo dal 23 dicembre al 31 dicembre;
la Pt_2 mamma trascorrerà con il bambino il periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio;
per quest'anno non è contemplata poiché il progetto di riavvicinamento terminerà a gennaio 2024. Qualora però si Per_1 ravvisi la disponibilità della bambina, non vi sono ostatività in tal senso.
Vacanze Pasquali:
Ad anni alterni e trascorreranno tale periodo secondo la seguente modalità: Per_1 Pt_2
Nell'anno in cui trascorreranno la Pasqua con la madre, staranno con il padre dal mercoledì al sabato sera;
Nell'anno in cui trascorreranno la Pasqua con il papà, staranno con lui per tutto il periodo delle feste
Pasquali;
Ponti:
Questi verranno equamente distribuiti e saranno concordati tempestivamente all'inizio dell'anno, dando per scontata la flessibilità, quando reciproca. L'anno successivo verranno invertiti, e così a seguire.
Per i restanti ponti del 2023 deciderà la madre;
Nel 2024 deciderà il padre e così via. dispone che possa allo stato vedere la figlia minore Controparte_1 Persona_1 all'interno di incontri protetti settimanali della durata di circa un'ora, organizzati e coordinati dal
Servizio sociale del Comune di Bologna che ha preso in carico il nucleo familiare (U.O. Servizio sociale tutela minori Navile), cui dà a tale scopo mandato biennale, con l'obiettivo e l'ulteriore compito di continuare nel tentativo di realizzare, per quanto possibile e nel rispetto delle sensibilità di tutte le persone coinvolte, il progetto di recupero dei rapporti tra padre e figlia;
ordina ad la rimozione delle immagini dei figli minori dai social network (o da Controparte_1 siti e applicazioni ad essi equiparabili) dei quali egli abbia la disponibilità; pagina 16 di 18 con decorrenza dalla domanda, pone a carico del marito l'obbligo di corrispondere alla moglie, a titolo di contributo al suo mantenimento, la somma mensile di euro 800,00 (ottocento) annualmente rivalutabili, da versare entro il giorno 5 di ciascun mese;
con decorrenza dalla domanda, pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma mensile complessiva di €.1.800,00 (€.800,00 per Per_
ed €.1.000,00 per ) annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat (da doversi versare Pt_2 entro il giorno 5 di ciascun mese;
pone a carico di entrambi il pagamento delle spese straordinarie, nella misura del 60% a carico del padre e del 40% a carico della madre.
Premesso che per spese ordinarie si devono intendere tutte quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona, nelle spese straordinarie si devono ricomprendere: le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:
a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature);
b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Spese straordinarie da concordare preventivamente:
Tutte le altre spese straordinarie andranno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi.
Modalità di rimborso delle spese straordinarie:
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non pagina 17 di 18 oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.
Compensa le spese di lite tra le parti nella misura del 25%; condanna al pagamento a favore di controparte delle spese sostenute per la lite Controparte_1 nella misura del 75%, che si liquidano in complessivi €.5.712,00 oltre accessori come per legge;
pone le spese di C.t.u. (già liquidate con separato decreto), in via definitiva, a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuna.
Si comunichi al servizio sociale competente.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della sezione prima civile in data 12.03.2025.
Il Presidente estensore
Dott. Bruno Perla
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