Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Sardegna, sentenza 07/01/2026, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Sardegna |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA Sent. n. 2/2026
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA, in composizione monocratica, in persona del Consigliere Valeria Mistretta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 26242 del registro di segreteria, proposto dal sig. - - omissis --, rappresentato e difeso dall’Avvocato Michela SCAFETTA ([...]pec scafetta@pec.it;) presso il cui studio, sito in Roma, Viale dei Primati Sportivi n. 19, è elettivamente domiciliato, contro:
- L’Ufficio Territoriale INPS, sede provinciale di Sassari, in persona del Direttore pro tempore, via Rockefeller n. 68, Sassari (SS), pec: direzione.provinciale.sassari@postacert.inps.gov.it;
- Il Ministero della Difesa, Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva (PREVIMIL) in persona del Ministro pro tempore, con Uffici in viale Dell'Esercito n. 186 - 00143 Roma (RM), domiciliato ex lege presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, Via Dante Alighieri, 23, 09128 Cagliari (CA): pec: ads.ca@mailcert.avvocaturastato.it.
Uditi, nella pubblica udienza del 12 novembre 2025, l’Avvocato Giuliano GAMBARDELLA su delega dell’Avvocato SCAFETTA per il ricorrente e l’Avvocato Alessandro DOA per l’INPS.
Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa.
Ritenuto in
FATTO
con atto depositato in data 24 settembre 2024, il signor - IS - ha presentato ricorso avverso il silenzio rifiuto formatosi sulla domanda presentata online sul portale MyInps in data 12.07.2022, inoltrata alla sede di Sassari utilizzando il servizio dedicato presente nell’apposita sezione del portale INPS, volta alla concessione della pensione privilegiata ordinaria per l’infermità “pregresso stato ansioso reattivo, di lieve entità, in completa remissione”, nonché avverso tutti gli altri atti antecedenti, consequenziali e connessi, in particolare: il Parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio n. 625982020 reso nell’adunanza n. 2614 del 2.12.2021 in cui l’infermità suddetta non è stata riconosciuta dipendente da causa di servizio e il Decreto M_D GPREV CSE2021 0003389 del 20.12.2021 - Posizione n. 683327/B emesso dal Ministero della Difesa – Direzione Generale della Previdenza e della Leva, attestante il diniego del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità accertata.
I nominati atti sono impugnati in quanto lesivi del diritto e interesse del ricorrente alla concessione della pensione privilegiata ordinaria ai sensi e per gli effetti degli artt. 64 e ss. del D.P.R. 1092/1973.
Nel ricorso di fa presente che il Sottocapo 1^ Classe Scelto - IS - è in servizio nella Marina Militare sin dal 1998 con la qualifica di Incursore/Istruttore sportivo educatore fisico (IN/ISMEF) e che, nell’adempimento dei propri obblighi di servizio, sarebbe stato esposto nel corso degli anni a condizioni ambientali non adeguate, riferibili a costrittività organizzative. L’approfondita analisi dell’attività del ricorrente, operata in sede di Relazione medico-legale a firma del Dottor Luigi Mastroianni, ha concluso per una correlazione causale tra l’infermità da cui è affetto il Sottocapo 1^ Classe Scelto – IS - e i fatti di servizio dettagliatamente indicati nel ricorso introduttivo.
In particolare, per un periodo continuativo di diversi anni (2012 – 2020) il sig. – IS - sarebbe stato impiegato dal Ministero della Difesa e adibito a mansioni inferiori alle qualifiche possedute e, per effetto delle costrittività organizzative subite, avrebbe operato in condizioni di “violenza psicologica”.
Tale situazione avrebbe determinato il sorgere della patologia diagnosticata dalla DMML in data 6.11.2020 come “pregresso stato ansioso reattivo, di lieve entità, in completa remissione”.
Il difensore ha richiamato l’ordinanza n. 22161/2024 della Cassazione civile, Sezione lavoro, che ha specificato che, nel contesto del pubblico impiego, l'assegnazione a mansioni forzatamente inattive e situazioni di isolamento lavorativo costituisce una violazione dell'art. 2087 cod. civ., indipendentemente dalla presenza di un intento persecutorio o dall'impatto sulla retribuzione. Tale condotta datoriale può determinare un pregiudizio risarcibile sulla vita professionale e personale del dipendente.
Inoltre, non costituirebbe elemento ostativo il fatto che il ricorrente sia ancora in servizio attivo, in quanto per la giurisprudenza sussiste sempre un interesse concreto e attuale all’accertamento delle condizioni che potrebbero poi consentire l’esercizio del diritto alla pensione privilegiata, anche per il soggetto in attività di servizio.
In conclusione, nel ricorso si chiede di annullare il Decreto negativo M_D GPREV CSE2021 0003389 del 20.12.2021 - Posizione n. 683327/B emesso dal Ministero della Difesa – Direzione Generale della Previdenza e della Leva, nonché annullare il Parere n. 625982020 reso nell’adunanza n. 2614 del 2.12.2021 emesso dal Comitato di Verifica, con il quale l’infermità “pregresso stato ansioso reattivo, di lieve entità, in completa remissione” non è stata riconosciuta dipendente da fatti di servizio; accertare il silenzio rifiuto sulla domanda inviata dal ricorrente all’Ufficio Territoriale INPS di Sassari in data 12.07.2022; conseguentemente, riconoscere il diritto futuro del Sottocapo 1^ Classe Scelto - IS - a percepire, nel momento della cessazione dal servizio, la pensione privilegiata ordinaria ai sensi e per gli effetti degli artt. 64 e ss. del DPR n. 1092/1973 per la seguente patologia “pregresso stato ansioso reattivo, di lieve entità, in completa remissione”, dipendente da causa di servizio e ascrivibile complessivamente alla VI Categoria della Tabella A del DPR 30 dicembre 1981, n. 834. Il tutto con condanna alle spese di lite.
In via istruttoria, si chiede di disporre CTU medico-legale al fine di accertare la sussistenza del nesso causale tra la causa di servizio e l’infermità “pregresso stato ansioso reattivo, di lieve entità, in completa remissione”.
Il Ministero della Difesa - Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva si è costituito in giudizio in data 13 marzo 2025 con memoria difensiva nella quale ha eccepito il difetto di giurisdizione della Corte dei Conti in favore del giudice del rapporto di lavoro, da individuarsi nel giudice amministrativo, ai sensi degli artt. 2 e 3 del D.lgs. n.165/2001 e dell’art. 133, comma 1, lett. i) del d.lgs. 104/2010, ritenendo trattarsi di questione attinente alla dipendenza da causa di servizio in riferimento alla domanda di equi indennizzo.
Ha, poi, rappresentato che, tenuto conto del particolare ruolo svolto dal Comitato di Verifica per le cause di servizio nell’ambito del procedimento de quo, in quanto unico autore dei giudizi tecnici espressi in relazione alla non dipendenza dal servizio delle infermità del sig. - IS -, sussisterebbe la legittimazione passiva dello stesso ad essere parte del presente giudizio, il che ne deve comportare, l’eventuale pertinenza delle spese di giudizio o, in subordine comunque, la solidarietà con il Ministero.
Nel merito il ricorso è infondato. La parte ricorrente non avrebbe fornito la prova della sussistenza del nesso causale o concausale fra le modalità di svolgimento dell’attività lavorativa e l’insorgere dell’infermità denunciata (che a detta della C.M.O. deve ritenersi in completa remissione), limitandosi a formulare censure che tendono a contestare la conclusione tecnico-scientifica alla quale è pervenuto il Comitato, sconfinando nel merito dello stesso, con argomentazioni che si limitano a contrapporre l’opinione del ricorrente a quella del competente organo medico-legale.
La motivazione espressa dal Comitato di Verifica appare puntuale e circostanziata: è frutto di una completa istruttoria che ha fatto riferimento a tutti i precedenti di servizio dell’interessato e a tutti gli elementi connessi con lo svolgimento effettivo dello stesso.
Inoltre, il rimedio istruttorio della CTU non può essere considerato, o comunque diventare, un mezzo di prova al quale ricorrere ai fini del riesame della fattispecie amministrativa già valutata in sede di procedimento da parte della Pubblica amministrazione competente all’adozione dell’atto finale.
In conclusione, nella memoria si chiede: in via principale, che il ricorso sia dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione; che lo stesso venga rigettato in quanto infondato in fatto e in diritto per i motivi esposti; che venga rigettata la richiesta di CTU che, come tale, presenterebbe natura meramente esplorativa; con vittoria delle spese di giudizio quantificate globalmente nella misura di euro 1.000,00.
L’INPS si è costituito in giudizio a ministero degli Avvocati Stefania SOTGIA, Marina OLLA e Alessandro DOA con memoria difensiva depositata in Segreteria in data 30 ottobre 2025, con la quale preliminarmente ha eccepito l’inammissibilità della domanda, in quanto la stessa non è stata preceduta dalla formale diffida ad adempiere, prevista dall’art. 153 lettera b del c.g.c.
Nel merito, osterebbe al riconoscimento del beneficio richiesto la circostanza che la competente commissione medica, nell’esercito della discrezionalità tecnica riconosciutale dalla legge, abbia certificato, con parere vincolante per l’Istituto, che le infermità patite dal ricorrente non siano riconducibili a causa di servizio. Peraltro all’ufficio non risulta, né è stata dedotta da controparte, alcuna valutazione da parte della CMO – Ospedale militare – circa l’eventuale ascrivibilità ai fini della pensione di privilegio dell’infermità richiesta.
L’Istituto previdenziale ha, quindi, chiesto di rigettare il ricorso, con vittoria di spese e competenze come per legge.
All’udienza del 12 novembre 2025 l’Avvocato GAMBARDELLA ha richiamato il ricorso e la memoria depositata e ha insistito per la nomina del CTU. In merito al silenzio rifiuto, ha osservato che l’Amministrazione, anche se negativamente, ha l’obbligo di rispondere; se questo fosse avvenuto, il ricorrente non avrebbe presentato il ricorso; ha, inoltre, sostenuto che, sino a prova contraria, la giurisdizione è della Corte dei conti.
Alla domanda del Giudice se il ricorrente abbia qualche documento che consenta di superare la mancanza in atti della diffida a provvedere, contestata dall’INPS, il difensore ha risposto negativamente.
L’Avvocato DOA ha fatto integrale riferimento alla memoria e alle conclusioni.
Considerato in
DIRITTO
L’eccezione di difetto di giurisdizione non merita accoglimento.
A tale proposito, va precisato che, come indicato nel decreto del Ministero della Difesa impugnato, con la domanda prodotta in data 9.01.2020, il Sottocapo di 1^ Classe Scelto MM - IS - ha chiesto il solo riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per l'infermità “Reazione ansioso-depressiva di natura disadattiva”.
L’interessato ha impugnato il provvedim ento in quanto ha negato la dipendenza da causa di servizio dell’infermità, chiedendo un accertamento di tale dipendenza, quale presupposto necessario e inderogabile ai fini pensionistici di privilegio.
Orbene, sussiste l’interesse “attuale” del ricorrente ad acquisire certezza circa la dipendenza o meno dal servizio della patologia, al fine di poter stabilire la possibilità del conseguimento della pensione di privilegio per la specifica infermità, così come sussiste la giurisdizione del giudice contabile, in ragione dei principi affermati dalla Corte di Cassazione, con ordinanza n. 4325 del 24 febbraio 2014 (e ribaditi con sentenza delle Sezioni Unite, n. 1306 del 19/01/2017).
Infatti, la Suprema Corte ha stabilito che non si possa negare, “al personale ancora in servizio, il diritto alla tutela giurisdizionale volta all’accertamento del presupposto necessario per poter successivamente far valere in giudizio il diritto a pensione privilegiata”.
Il principio espresso dalla Corte di Cassazione trova conforto nella prevalente giurisprudenza di appello di questa Corte.
Tale giurisprudenza ha ritenuto che, soprattutto dopo le modifiche introdotte dal D.P.R. n. 461/2001, e la conseguente unicità del provvedimento per l’accertamento in sede amministrativa della dipendenza delle infermità da causa di servizio, con valenza sia per la concessione dell’equo indennizzo che della pensione di privilegio, la sussistenza della giurisdizione del giudice delle pensioni vi sia in ogni ipotesi, come nella presente, in cui il ricorrente chieda l’accertamento in sede giudiziale ai fini pensionistici, indipendentemente dal fatto che egli lo abbia chiesto agli stessi fini in sede amministrativa e, dunque, anche nell’ipotesi in cui la dipendenza da causa di servizio sia stata chiesta unitamente alla domanda per l’ottenimento dell’equo indennizzo (cfr. Sezione 1^ centrale d’appello, n. 171 del 18/02/2015).
Alla luce degli affermati principi, come già anticipato, deve essere respinta l’eccezione di difetto di giurisdizione.
Di contro, merita accoglimento l’eccezione di inammissibilità della domanda sollevata dall’INPS, in quanto, come risulta dagli atti e come confermato dal difensore in udienza, la stessa non è stata preceduta dalla formale diffida ad adempiere, prevista dall’art. 153 lettera b del c.g.c.
Conclusivamente, il ricorso va dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 153, co. 1, lett. b, c.g.c.
Considerato che il giudizio è stato definito con riferimento a una questione preliminare, ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c., le spese di lite vanno compensate integralmente.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando
- dichiara inammissibile il ricorso;
- spese compensate.
Per il deposito della sentenza è fissato il termine di sessanta giorni dalla data dell’udienza.
Così deciso in Cagliari, nell’udienza del 12 novembre 2025 Il Giudice monocratico
(f.to digitalmente V. Mistretta)
Depositata in segreteria il 07/01/2026
Il Dirigente f.to digitalmente
P.US