CA
Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/03/2025, n. 1441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1441 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
nelle persone dei Magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere -
- dr.ssa Giuseppa D'Inverno - Consigliere - Relatore
ha deliberato di definire con la pronuncia della presente
SENTENZA
i riuniti processi d'appello avverso le sentenze pronunciate dal Tribunale di Napoli,
Decima Sezione Civile in data 8 gennaio 2018 e contraddistinte dai n. 161/2018 e
160/2018, iscritti rispettivamente ai n. 723/2018 e 727/2018 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, riservati in decisione all'esito dell'udienza collegiale del 29 ottobre 2024 e pendenti
TRA
l' codice fiscale ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore dell'Area Gestione Tributi dell'Ufficio delle Dogane di
Napoli 2, rappresentata e difesa dall'Ufficio Distrettuale di Napoli dell'Avvocatura dello
Stato (codice fiscale ) - APPELLANTE/APPELLATA INCIDENTALE – P.IVA_2
E
la (codice fiscale ), con sede in Bologna, alla Controparte_1 P.IVA_3
Via Stalingrado n. 45, rappresentata da FA RI, nato ad [...] il 3 marzo
1964, in forza della procura a costui conferita con scrittura privata autenticata dal dr.
Notaio in Bologna, il 17 marzo 2023, rep. n. 97548, racc. n. 12624, Persona_1
e rappresentata tecnicamente e difesa dagli avv.ti Alberto Panelli (codice fiscale
) e Carlo Scofone (codice fiscale ) C.F._1 C.F._2
- APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE - REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
I. FATTO
1. Con distinti atti di citazione innanzi al Tribunale di Napoli notificati all'
[...]
il 17 gennaio 2013 ed il 18 gennaio 2013, la Parte_1 [...]
(quale successore della poi Controparte_2 Controparte_3 [...]
poi Controparte_4 [...]
) e la s'opponevano Controparte_5 Controparte_6
alle ingiunzioni di pagamento emesse nei loro confronti, ai sensi del r.d. 14 aprile 1910,
n. 639, dal Direttore dell'Ufficio delle Dogane di Napoli 2 della suddetta Agenzia in data
12 dicembre 2012:
a) la prima, del complessivo importo di 119.897,02 €, notificata alla il 21 CP_2
dicembre 2012, col n. prot. 45835/RH, in forza della polizza fideiussoria rilasciata il 15 giugno 1987 col n. 3689472, per la durata di 3 mesi e per un importo di £ 1.392.600.000, dalla medesima opponente, allorché era denominata La Nationale Assicurazioni
S.p.A.(poi Controparte_4 Controparte_4
poi ), «a garanzia della restituzione su tonn. Controparte_5
1.900 di semola di frumento duro in regime di prefinanziamento» da parte della
[...]
poi, nel 1996, dichiarata fallita;
CP_7
b) la seconda, dell'importo di 2.012.116,08 €, notificata alla Controparte_6
il 21 dicembre 2012 col n. prot. 45825/RH, in forza della polizza fideiussoria rilasciata il
13 dicembre 1991 col n. 0610388, per la durata di 3 mesi e per un importo di £
2.335.000.000, dalla medesima opponente, allorché era denominata Bavaria Compagnia di Assicurazioni S.p.A., «a garanzia della restituzione prelievi agricoli anticipata su tonn.
6.000 circa di semola di frumento duro da esportare in regime di prefinanziamento » da parte della poi, nel 1996 dichiarata fallita. Controparte_7
A tal riguardo, le opponenti sostenevano nei loro due atti di opposizione:
1) che tale garanzia era divenuta inefficace per essere scaduto il termine trimestrale della sua efficacia;
2) che il credito su di essa fondato s'era comunque estinto per il decorso del termine della sua prescrizione, sia considerando il termine di 4 anni stabilito dalle disposizioni comunitarie e ritenuto applicabile alla specie, sia considerando il termine di n. 723/2018 + c. Pag. 2 di 14 Parte_1 CP_1 727/2018 r.g.a.c.c. Controparte_5 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
10 anni stabilito dal diritto interno che, però, si considerava sproporzionato rispetto al primo termine;
3) che non v'era alcuna prova dell'esistenza del credito garantito;
4) che non v'era alcuna prova che l' avesse Parte_1
tempestivamente chiesto l'ammissione nel passivo del fallimento della debitrice principale.
Chiedevano, pertanto, al Tribunale adìto di annullare, revocare, dichiarare nulla e/o inefficace le ingiunzioni opposte e di dichiarare nulla da essa dovuto all
[...]
n forza delle suddette polizze fideiussorie. Parte_1
2. Il Tribunale di Napoli, con le sue sentenze n. 161/2018 e n. 160/2018, pubblicate l'8 gennaio 2018 e notificate all' il 15 gennaio 2018, Parte_1
accoglieva le due opposizioni proposte dalla Controparte_5
(poi divenuta e dalla
[...] Controparte_1 Controparte_6
nel frattempo incorporata dalla condannando Controparte_1
l'amministrazione a rifondere le spese processuali alla controparte.
3. Avverso entrambe le sentenze l' (d'ora in Parte_1
o Amministrazione) proponeva appello con Parte_2
citazioni notificate alla controparte l'8 febbraio 2018, iscritte al ruolo degli affari contenziosi coi nn. 723/2018 e 727/2018, sostenendo con quattro motivi d'impugnazione, che il primo Giudice con le sentenze impugnate aveva errato nell'accogliere le opposizioni avversarie per intervenuta prescrizione del suo credito verso la e, più in particolare: CP_1
i) nell'avere considerato prescritto il suo credito senza applicare le clausole contenute nelle condizioni generali della polizza (artt. 2 e 3) in materia di mancato svincolo della cauzione da parte della che non aveva chiesto di liberarsi dalla CP_1
garanzia né aveva messo in mora, ai sensi dell'art. 1206 c.c., l' , sicché la garanzia Pt_1
fideiussoria, che aveva natura di contratto autonomo di garanzia, si sarebbe tacitamente rinnovata sino all'attualità e tanto ostava al decorso del termine di prescrizione;
ii) nell'avere il primo Giudice ritenuto prescritto il proprio credito verso la n. 723/2018 + c. Pag. 3 di 14 Parte_1 CP_1 727/2018 r.g.a.c.c. Controparte_5 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
UnipolSai senza considerare che il comportamento della garante, che aveva omesso di svincolarsi dalla cauzione così consentendo un tacito rinnovo della garanzia, era idoneo a configurare una rinunzia tacita ad avvalersi della prescrizione;
iii) nel non avere considerato che il decorso della prescrizione era stato interrotto dall'Amministrazione mediante l'istanza di ammissione al passivo del fallimento della con ordinanza del Tribunale di Foggia dell'11 gennaio 2001 a seguito Controparte_7
di domanda del 18 luglio 2000, che si provvedeva a depositare in sede d'appello, chiedendo di dichiarare ammissibile tale deposito tardivo, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., stante la non imputabilità del ritardo. Da tanto, conseguiva l'interruzione della prescrizione del credito con effetti permanenti sino alla chiusura della procedura concorsuale in applicazione dell'art. 2945, co. 2, c.c., con effetti non soltanto nei confronti del debitore principale (la ), ma, ai sensi dell'art. 1310, co. 1, Controparte_7
c.c., anche nei confronti del condebitore in solido garante.
iv) infine, in via subordinata, nel non avere il primo Giudice compensato, almeno parzialmente, le spese di lite, trattandosi di fattispecie controversa, su cui vi erano state decisioni contrastanti dei giudici di merito.
4. Con comparse del 14 giugno 2018 si costituiva in entrambi i giudizi d'appello la (d'ora in poi per comodità anche solo Controparte_1 CP_1
chiedendo il rigetto dell'appello e proponendo in ciascun giudizio appello incidentale col quale censurava le sentenze impugnate:
a) per non avere il primo Giudice considerato che la aveva dato prova CP_1
della regolarità formale dell'operazione compiuta dalla con il deposito di CP_7
documentazione, non contestata dall'Amministrazione, che neppure aveva dato corso ad ulteriori accertamenti, sicché il termine di prescrizione neppure decorreva dal verbale di accertamento e di constatazione del 29 febbraio 2000 - con cui erano state accertate irregolarità della dell'anno 1992 (mentre le operazioni cui si CP_7
riferivano le polizze erano dell'anno 1991) – ma dal compimento delle operazioni di esportazione garantita del 13 dicembre 1991 ovvero, a tutto concedere, dalla data del fallimento della risalente al 1994. In ogni caso, con riguardo a ciascuno Controparte_7
di questi momenti (il 29 febbraio 2000, il 13 dicembre 1991 ovvero l'anno 1994) il n. 723/2018 + c. Pag. 4 di 14 Parte_1 CP_1 727/2018 r.g.a.c.c. Controparte_5 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
termine di prescrizione doveva ritenersi prescritto, giacché, con riguardo alla prima fattispecie (appello n. 723/2018), tale termine era stato interrotto solo con diffida del
22 novembre 2002, ricevuta dalla il successivo 25 novembre 2002, mentre CP_1
non vi erano stati ulteriori atti interruttivi sino alla notifica dell'ingiunzione opposta del
21 dicembre 2012; con riguardo alla seconda fattispecie (appello n. 727/2028) il primo sollecito inerente la relativa garanzia era rappresentato dalla nota dell'8 novembre 2011 ricevuta dalla il 23 novembre 2011, sicché anche in tal caso era ampiamente CP_1
decorso il termine di prescrizione, anche a volerlo considerare decennale, dal 29 febbraio 2000, o anche dal 15 giugno 1987 (data di compimento dell'operazione) ovvero dalla data del fallimento della fallimento della risalente al 1994; Controparte_7
b) per avere il primo Giudice omesso di esaminare la propria difesa sulla natura quadriennale, anziché decennale, del dedotto termine di prescrizione del credito dell'Amministrazione alla restituzione degli importi, a dire di quest'ultima illegittimamente percepiti in esecuzione della normativa comunitaria sulle restituzioni all'esportazione. Sicché aveva chiesto su tale punto la remissione alla Corte di Giustizia affinché si pronunziasse in merito alla proporzionalità del termine decennale stabilito dal diritto comune rispetto al termine quadriennale stabilito dal diritto comunitario.
Riproponeva poi, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., le questioni poste in primo grado non accolte e/o non esaminate dal primo Giudice relative alla genericità, indeterminatezza ed abusività della richiesta dell'Amministrazione perché non vi era prova dell'inadempimento del debitore principale, ed in ogni caso, perché relativa ad una polizza priva di efficacia e validità in quanto estinta, e comunque, relativa ad un diritto di credito prescritto senza che potesse valere la rinunzia alla prescrizione sollevata dall' solo in comparsa conclusionale del primo grado del giudizio su cui Pt_1
non si accettava il contraddittorio in quanto si trattava di eccezione tardiva, e comunque infondata.
Concludeva chiedendo di rigettare l'appello principale, ed in via subordinata, e comunque, in accoglimento dell'appello incidentale, previa sospensione del processo e remissione alla Corte di Giustizia Ue di domanda di pronuncia pregiudiziale sulla durata del termine di prescrizione applicabile alla fattispecie, riproponeva tutte le domande da essa proposte in primo grado, ivi compresa la richiesta di riunione dei processi in esame n. 723/2018 + c. Pag. 5 di 14 Parte_1 CP_1 727/2018 r.g.a.c.c. Controparte_5 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
(723 e 727 del 2018) tra di loro ed in relazione ad altri giudizi pure pendenti presso questa Corte contraddistinti dai nn. 272/2018, 446+358 (tra loro già riuniti), 683/2018,
911/2018, 1125/2018 e 1126/2018, con vittoria delle spese e competenze del grado.
5. Su richiesta delle parti, con provvedimento del 3 luglio 2018, il Presidente di sezione della Corte disponeva la riunione dei processi in esame contraddistinti dai nn.
723/2018 e 727/2018 del r.g.a.c.c.
All'udienza del 29 ottobre 2024, la Corte assegnava la causa a sentenza con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di nuove comparse conclusionali e memorie di replica (avendo le parti già provveduto a depositare tali atti in occasione della prima rimessione in decisione del processo, poi rimesso sul ruolo al fine di valutare la riunione ad altri processi tra le medesime parti).
Nessuna delle parti provvedeva a depositare nuovamente le proprie memorie conclusionali.
II. DIRITTO
I.1. Con la sua comparsa conclusionale la ha ribadito la sua richiesta CP_1
preliminare, di riunione di questo processo con gli altri pendenti innanzi a questa Corte tra le stesse parti ed aventi ad oggetto identiche contestazioni di merito avverso pretese dell' analoghe sotto il profilo giuridico e fondate Parte_1
sui medesimi documenti, ed in particolare, con quelli contraddistinti dai nn. 446+358,
728, 683, 911, 1125 del 2018 del r.g.a.ac.c.
La richiesta non merita però, ad avviso di questo Collegio, di essere accolta.
Invero, due dei processi cui fa riferimento la quello iscritto al n. CP_1
1125/2018 e quello iscritto al n. 358 +446 del ruolo generale degli affari contenziosi civili di questa Corte, sono stati oramai definiti con le sentenze di questa sezione n. 980/2025, pubblicata il 28 febbraio 2025 e n. 1287/2025, pubblicata il 14 marzo 2025; tutti gli altri hanno ad oggetto appelli avverso altrettante sentenze del Tribunale di Napoli, diverse da quelle nella specie appellate, che sono anch'essi in decisione sicché la loro riunione a questo non è più possibile.
n. 723/2018 + c. Pag. 6 di 14 Parte_1 CP_1 727/2018 r.g.a.c.c. Controparte_5 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
I.2. Sempre in via preliminare, va disattesa la richiesta avanzata nel suo appello incidentale dalla di sospensione di questo processo e di remissione alla Corte CP_1
di Giustizia UE della domanda di pronuncia pregiudiziale sulla durata del termine di prescrizione applicabile all'azione di incameramento della cauzione - che la CP_1
insiste essere quadriennale a norma del Reg. CE-EURATOM 2988/95 del Consiglio, del
18 dicembre 1995 relativo ai controlli nei paesi dell'UE e all'imposizione di sanzioni in caso di irregolarità, a tutela degli interessi finanziari della Comunità - poiché vi è una specifica disposizione comunitaria che riconosce agli Stati membri la facoltà di fissare un termine di prescrizione più ampio di quello quadriennale generale previsto dal paragrafo
1 dell'art. 3 del Regolamento in parola. Ed infatti, il paragrafo 3 di tale articolo prevede espressamente che “ Gli Stati membri mantengono la possibilità di applicare un termine
(di prescrizione, ndr) più lungo di quello previsto rispettivamente al paragrafo 1 e al paragrafo 2”.
Sul tema devono inoltre richiamarsi varie pronunzie della Corte di Giustizia UE
(Corte Giustizia UE 22/12/2010, n. 825; Corte di Giustizia UE 12/9/2014, n. 341; Corte
Giustizia UE, Sez. VIII 8 maggio 2024, in causa C-734/22) secondo cui “al fine di raggiungere l'obiettivo di tutela degli interessi finanziari dell'Unione, l'applicazione di un termine di prescrizione decennale derivante da una disposizione del diritto privato nazionale non è contraria al principio di proporzionalità” (cfr. punto 30 della sentenza da ultimo citata).
Anche la condivisibile giurisprudenza della Suprema Corte ha stabilito che “in materia di aiuti comunitari nel settore dell'agricoltura opera il disposto dell'art. 3 del
Regolamento n. 95/2988/CEE, che fissa in quattro anni il periodo entro il quale si deve procedere al recupero di ogni vantaggio indebitamente percepito a carico del bilancio comunitario (sempre che una norma di settore non preveda un termine più breve, comunque non inferiore ai tre anni), consentendo però a ciascuno Stato di applicare un termine più lungo che, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, è desumibile anche da disposizioni di diritto comune anteriori al menzionato Regolamento, purché prevedibili e proporzionate. Per l'ordinamento italiano ciò avviene con la disciplina dell'azione di ripetizione dell'indebito oggettivo, che, ai sensi dell'art. 2946 c.c., si prescrive nel termine di dieci anni, a cui resta estraneo il disposto dell'art. 28 della l. n.
n. 723/2018 + c. Pag. 7 di 14 Parte_1 CP_1 727/2018 r.g.a.c.c. Controparte_5 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
689 del 1981, che regolamenta esclusivamente la prescrizione delle sanzioni amministrative eventualmente connesse all'indebita percezione degli aiuti” (cfr. Cass.
24040/2019).
Ne consegue che, per i motivi sopra detti, va rigettata la richiesta di sospensione del processo in esame con rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE, non risultando il termine di prescrizione decennale applicato dal primo Giudice eccessivo e sproporzionato rispetto agli interessi tutelati dalla normativa comunitaria.
II. Nel merito, i due appelli proposti dall' vanno rigettati in Parte_1
quanto infondati per i seguenti motivi.
III.1. Sostiene l'appellante che i suoi crediti verso la derivanti dalle CP_1
polizze fideiussorie azionate - la n. 3689472 del 15 giugno 1987 e la n. 0610388 del 13 dicembre 1991 (sebbene quest'ultima confusa con la prima alla p. 7 del secondo atto d'appello) – rispettivamente di 119.897,02 € e di 2.012.116,08 € non siano prescritti in quanto gli artt. 2 e 3 delle citate polizze, se correttamente letti ed interpretati dal primo
Giudice, da un lato lo avrebbero portato a concludere nel senso del mancato decorso del termine di prescrizione, dall'altro lato lo avrebbero indotto a ritenere che la garante, con la sua condotta, aveva sostanzialmente rinunziato ad avvalersi della prescrizione.
La tesi dell' non può essere condivisa. Pt_1
Innanzitutto, la natura autonoma della garanzia in esame, affermata dalla
Suprema Corte e più volte condivisa da questa Corte nei precedenti già citati sulla medesima questione (cfr. Cass. 24207/2008; Cass. 25821/2009; Cass. 20746/2011; Cass.
7320/2012; Cass. 15216/2012; in senso conforme App. Napoli, 1514/2021; App. Napoli,
1662/2023; App. Napoli, 980/2025; App. Napoli, 1287/2025), non influenza la possibilità del garante di opporre l'eccezione di prescrizione, non rientrando quest'ultima tra quelle attinenti il rapporto tra creditore e debitore principale, ma caratterizzando, al contrario, ciascun fascio di rapporti obbligatori (quello tra creditore e garante e quello tra creditore e debitore principale), sicché l'autonomia dei rispettivi rapporti non impedisce al garante di poter far valere, in sede di azione diretta proposta dal creditore nei suoi confronti (stante la pacifica rinunzia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 7 della polizza contratta), l'estinzione per prescrizione n. 723/2018 + c. Pag. 8 di 14 Parte_1 CP_1 727/2018 Controparte_8 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
del diritto di credito.
Non coglie, pertanto, nel segno la prospettazione, proposta dall' nei suoi Pt_1
atti di appello, di una lettura delle clausole contrattuali in esame nel senso di salvaguardare ad ogni costo - a tutela degli interessi comunitari espressi nei Regolamenti comunitari che disciplinano la materia delle restituzioni alle esportazioni (cfr. Reg. n.
2220/1985) - la validità e l'efficacia dell'obbligazione di restituzione dell'indebito percepito dai soggetti esportatori di grano, resisi responsabili della mancata esportazione del proprio grano nei paesi extracomunitari.
Anzi, vi è da dire che - come si vedrà in prosieguo nell'esame del terzo motivo degli appelli proposti dall' - la natura autonoma della garanzia impedisce al Pt_1
creditore di poter opporre al garante, con riguardo all'eccezione di prescrizione, atti interruttivi della stessa posti in essere nei confronti del debitore principale.
Ora, con riguardo alle clausole contrattuali invocate dall'Agenzia, l'art. 2 stabilisce che
“la garanzia della polizza è prestata relativamente al debito che potesse derivare dall'operazione doganale precisata nel presente contratto, sempreché sia stato regolarmente effettuato il pagamento dell'intero premio o della prima rata di premio, degli accessori, e delle tasse governative fino al momento in cui la dogana rilascerà alla
Ditta stipulante il “certificato di scarico”, o la quietanza di avvenuto pagamento e restituirà l'atto di garanzia rappresentato dall'esemplare della polizza in suo possesso.
Nel caso di eventuali proroghe queste saranno disciplinate come dappresso:...b) quando si tratti di merci in deposito in magazzini di proprietà privata, o di merci intemporanea importazione, se allo scadere del periodo indicato in polizza la presente garanzia debba ancora rimanere in vigore per non essere ancora avvenuta la liberazione della ditta stipulante, la garanzia s'intenderà tacitamente rinnovata (con l'obbligo delle Ditta stessa di pagare alla società in via anticipata, il premio relativo) di trimestre in trimestre e fino alla definitiva liberazione...”. L'art. 3 invece stabilisce che “Ad espressa deroga di quanto disposto dall'art. 1901 del c.c. la garanzia di cui alla presente polizza avrà efficacia nei confronti dell'Amministrazione Doganale anche nel caso di mancato pagamento dei premi relativi alle proroghe di garanzia di cui all'art. 2 da parte della Ditta Stipulante.
n. 723/2018 + c. Pag. 9 di 14 Parte_1 CP_1 727/2018 r.g.a.c.c. S.p.A. CP_5 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
Tuttavia in tale evenienza, e sempreché ne ricorrano i termini, la Società potrà notificare mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno all' Parte_3
e alla Ditta stipulante la disdetta del contratto e la cessazione della garanzia da valere non prima del 180° giorno successivo alla notificazione”.
Secondo l' appellante il tacito rinnovo della garanzia, di trimestre in Pt_1
trimestre sino alla definitiva liberazione - comprovato dal fatto che essa era ancora in possesso dell'originale della polizza, non restituito a seguito dell'
(mancato)adempimento da parte del debitore principale, e che non era stata attivata nessuna richiesta della garante di messa in mora del creditore, ai sensi degli artt. 1206
e ss. c.c., per ottenere la sua liberazione – significava, da un lato, che il debitore principale, e per esso il garante, erano stati inadempienti all'obbligo previsto dal diritto comunitario, di dare prova, cioè, mediante l'esibizione della documentazione occorrente, dell'adempimento dell'esportazione nei paesi extracomunitari del grano in loro possesso, rendendo così definitivo il cd. prefinanziamento di cui avevano goduto da parte dello Stato membro (nella specie tramite gli organi delle Dogane competenti); dall'altro lato, che non poteva decorrere il termine di prescrizione stante l'attuale vigenza dell'obbligazione e l'assenza di un'ulteriore attività da parte del garante.
In altri termini, secondo l' aveva errato il primo Giudice nel far decorrere Pt_1
la prescrizione dall'accertato inadempimento del debitore principale, desumibile dal processo verbale di constatazione del Ministero delle Finanze del 29 febbraio 2000, anziché dalle attività indicate nei citati artt. 2 e 3, che richiedevano da parte del garante l'attività di messa in mora dell' . Pt_1
La tesi dell'Amministrazione, oltre ad essere poco chiara, non coglie nel segno, dal momento che confonde il piano dell'efficacia della polizza fideiussoria, ancora in essere -secondo quanto prospettato dal creditore - con quello dell'estinzione del credito del garante (e del debitore principale) per effetto del decorso del tempo.
E' pur vero che la norma dell'art. 3 stabiliva la facoltà per il garante di ottenere la disdetta dalla garanzia, ma soltanto nell'ipotesi di mancato pagamento delle rate di premio da parte del debitore per la proroga del contratto, e non ad libitum, sicché non possono farsi discendere da tale omissione le conseguenze indicate dall'Agenzia, cioè
n. 723/2018 + c. Pag. 10 di 14 Parte_1 CP_1 727/2018 r.g.a.c.c. Assicurazioni S.p.A. REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
quella del mancato decorso del termine di prescrizione e della rinunzia tacita del garante ad avvalersi della prescrizione maturata a suo favore.
Infatti, in assenza di un termine di scadenza dell'obbligazione del debitore principale, il dies a quo della prescrizione non poteva che decorrere dal momento in cui il credito dell' era diventato esigibile nei confronti del garante e del debitore Pt_1
principale, e cioè, nella specie, quando l' avrebbe potuto agire per la restituzione Pt_1
del prefinanziamento da essa considerato indebito, per avere accertato che il debitore principale era rimasto inadempiente, in modo definitivo, all'obbligazione principale (ad es. per decorso di un lungo periodo dal compimento dell'operazione doganale e/o dell'incasso del prefinanziamento) senza avere dato prova, con l'esibizione della documentazione richiesta (ad es. del certificato di scarico) dell'esportazione del grano nel paese di destinazione (in materia, cfr. Cass. 5720/2004 secondo cui “Posto che il diritto del creditore nei confronti del fideiussore non sorge per effetto della mera stipulazione del contratto di garanzia, ma solo alla scadenza dell'obbligazione garantita, il termine di prescrizione del diritto della banca di avvalersi della garanzia fideiussoria prestata per l'apertura di credito in conto corrente deve essere calcolato con decorrenza non dalla data di costituzione della garanzia, ma dalla data in cui il debito garantito è divenuto esigibile per effetto del recesso della banca dall'apertura di credito e, comunque, della chiusura del conto corrente”).
L'individuazione di tale momento per il decorso della prescrizione, del resto, è collegata anche al fatto che nel contratto autonomo di garanzia non opera il termine di decadenza di cui all'art. 1957 c.c., che indica la data ultima in cui il beneficiario può avvalersi del diritto di escussione della garanzia (cfr. Cass. 30185/20022), sicché è inevitabile collegarla al momento in cui vi è la prova del definitivo inadempimento del debitore.
III.2. Priva di fondamento è anche la pretesa dell' di individuare nella Pt_1
condotta omissiva della che non aveva messo in mora il creditore con la CP_1
richiesta di essere liberata dalla garanzia, secondo quanto prescritto dall'art. 3 delle condizioni generali della polizza contratta, una condotta denotante la rinunzia tacita alla prescrizione.
n. 723/2018 + c. Pag. 11 di 14 Parte_1 CP_1 727/2018 r.g.a.c.c. Controparte_5 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
A parte il fatto che tale tesi si pone in contrasto con quella precedente, che individuava in tale condotta omissiva la prova del mancato decorso del termine di prescrizione (che pertanto, non poteva essere rinunziata), va messo in evidenza che la rinunzia tacita alla prescrizione, secondo la condivisibile giurisprudenza di legittimità,
“presuppone che il comportamento del debitore sia incompatibile, in modo assoluto ed inequivoco, con la volontà di avvalersi della causa estintiva del diritto altrui, rientrando il relativo accertamento nei poteri del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, se immune da vizi motivazionali rilevabili in tale sede” (cfr. Cass. 24263/2024;
Cass. 21248/2012).
Nella specie, non può individuarsi nella condotta omissiva della la CP_1
prova di una volontà di non avvalersi della prescrizione, giacché essa risulta regolamentata nella polizza fideiussoria all'art. 3 delle condizioni generali in relazione ad un'ipotesi differente (la mancata richiesta di disdetta è collegata infatti alla volontà di prolungare l'efficacia della polizza anche in caso di mancato pagamento dei premi per la proroga del contratto), sicché non può, di per sé, dare prova della volontà di non avvalersi dell'effetto estintivo dell'obbligazione di garanzia.
In definitiva, i primi due motivi degli appelli dell' sono infondati. Pt_1
III.3. Infondato è anche il terzo motivo degli appelli proposti dall' Pt_1
secondo cui il dies a quo della prescrizione sarebbe stato interrotto dalla sua ammissione al passivo del fallimento della avvenuto nell'anno 2000, con effetti Controparte_7
permanenti, ai sensi dell'art. 2945, comma 2, c.c., per tutta la durata del fallimento, sia nei confronti del debitore principale fallito, sia nei confronti dei fideiussori di quest'ultimo, secondo quanto previsto dall'art. 1310, comma 1, c.c. per le obbligazioni solidali.
Sennonché, a giudizio della Corte, risulta dirimente in materia - in disparte il fatto che l'appellante ha dato prova della citata ammissione al passivo soltanto in sede d'appello, con la tardiva produzione in giudizio dei documenti relativi a tale ammissione, che, pertanto, non possono essere utilizzati, secondo quanto prescrive l'art. 345 c.p.c., in assenza di prova da parte dell della non imputabilità del ritardo nella Pt_1
produzione (cfr. Cass. 16289/2024) – il fatto che nei contratti autonomi di garanzia, quali n. 723/2018 + c. Pag. 12 di 14 Parte_1 CP_1 727/2018 r.g.a.c.c. Controparte_5 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
risultano essere, per ammissione della medesima , le polizze stipulate da La Pt_1
Nationale Assicurazioni S.p.A. e dalla Bavaria Compagnia di Assicurazioni S.p.A., cui era succeduta la non opera l'art. 1310, co. 1, c.c. invocato Controparte_1
dall'appellante, sicché non può ritenersi che l'atto interruttivo della prescrizione nei confronti del debitore principale poi fallito produca effetti anche nei confronti del debitore garante (cfr. Cass. 26508/2024 secondo cui “In tema di contratto autonomo di garanzia, non sussiste vincolo di solidarietà tra l'obbligazione assunta dal debitore principale e quella del garante, perché la causa concreta del negozio autonomo consiste nel trasferire da un soggetto all'altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale;
ne consegue l'inapplicabilità della disciplina di cui all'art. 1310, comma 1, c.c., in punto di opponibilità degli atti interruttivi della prescrizione contro uno dei condebitori in solido, nei confronti degli altri”; in senso conforme, Cass. 8874/2021).
In definitiva, anche il terzo motivo degli appelli dell' è infondato. Pt_1
III.4. Infondato, è, infine, l'ultimo motivo degli appelli dell , con cui ha Pt_1
chiesto, in subordine, la compensazione, anche parziale, delle spese di lite, poiché non ricorrono le condizioni che consentivano, secondo quanto prescritto dall'art. 92,co. 2,
c.p.c. vigente all'epoca dell'introduzione del procedimento di primo grado, la compensazione delle spese di lite (giusti motivi di compensazione).
IV. Il rigetto degli appelli principali dell' determina la conferma delle Pt_1
sentenze impugnate, e l'assorbimento degli altri motivi degli appelli incidentali della non ancora esaminati, risultando per il resto tali appelli anch'essi infondati, CP_1
sia con riguardo al decorso del termine di prescrizione, che come detto coincide col verbale di accertamento del 29 febbraio 2000 e non con il compimento dell'operazione e/o col fallimento della , sia con riguardo all'affermata natura Controparte_7
quadriennale (anziché decennale, affermata dal Tribunale) della prescrizione. Risultano altresì assorbite le doglianze riproposte dalla ai sensi dell'art.346 c.p.c. CP_1
V. Le spese dei due procedimenti d'appello riuniti, il n. 723/2018 ed il n.
727/2018, stante la reciproca soccombenza sono interamente compensate tra le parti.
VI. Infine, deve darsi atto, ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater d.P.R. n. 115/2002,
n. 723/2018 + c. Pag. 13 di 14 Parte_1 CP_1 727/2018 r.g.a.c.c. Controparte_5 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell' Parte_1
e della dell'ulteriore importo a titolo di
[...] Controparte_1
contributo unificato, pari a quello dovuto per le impugnazioni principali ed incidentali rispettivamente proposte da tali parti, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando sugli appelli riuniti (n. 723/2018 e n. 727/2018
r.g.a.c.c.) proposti avverso le sentenze del Tribunale di Napoli, Decima Sezione Civile, contraddistinte rispettivamente dai n. 161/2018 e 160/2018, entrambe pubblicate l'8 gennaio 2018, proposti dall' contro la Parte_1 [...]
nonché sugli appelli incidentali proposti da quest'ultima contro Controparte_1
l' ogni altra questione ritenuta assorbita, così Parte_1
provvede:
A) rigetta gli appelli principali ed incidentali, e per l'effetto, conferma le sentenze impugnate;
B) compensa integralmente tra le parti le spese del processo d'appello;
C) dà atto che ricorrono nei due appelli riuniti le condizioni per il versamento di un ulteriore importo, da parte dell' e Parte_1
della a titolo di contributo unificato, pari a Controparte_1
quello dovuto per gli appelli principali ed incidentali rispettivamente proposti.
Così deciso in Napoli il 18 marzo 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Giuseppa D'Inverno Caterina Molfino
n. 723/2018 + c. Pag. 14 di 14 Parte_1 CP_1 727/2018 r.g.a.c.c. Controparte_5
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
nelle persone dei Magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere -
- dr.ssa Giuseppa D'Inverno - Consigliere - Relatore
ha deliberato di definire con la pronuncia della presente
SENTENZA
i riuniti processi d'appello avverso le sentenze pronunciate dal Tribunale di Napoli,
Decima Sezione Civile in data 8 gennaio 2018 e contraddistinte dai n. 161/2018 e
160/2018, iscritti rispettivamente ai n. 723/2018 e 727/2018 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, riservati in decisione all'esito dell'udienza collegiale del 29 ottobre 2024 e pendenti
TRA
l' codice fiscale ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore dell'Area Gestione Tributi dell'Ufficio delle Dogane di
Napoli 2, rappresentata e difesa dall'Ufficio Distrettuale di Napoli dell'Avvocatura dello
Stato (codice fiscale ) - APPELLANTE/APPELLATA INCIDENTALE – P.IVA_2
E
la (codice fiscale ), con sede in Bologna, alla Controparte_1 P.IVA_3
Via Stalingrado n. 45, rappresentata da FA RI, nato ad [...] il 3 marzo
1964, in forza della procura a costui conferita con scrittura privata autenticata dal dr.
Notaio in Bologna, il 17 marzo 2023, rep. n. 97548, racc. n. 12624, Persona_1
e rappresentata tecnicamente e difesa dagli avv.ti Alberto Panelli (codice fiscale
) e Carlo Scofone (codice fiscale ) C.F._1 C.F._2
- APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE - REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
I. FATTO
1. Con distinti atti di citazione innanzi al Tribunale di Napoli notificati all'
[...]
il 17 gennaio 2013 ed il 18 gennaio 2013, la Parte_1 [...]
(quale successore della poi Controparte_2 Controparte_3 [...]
poi Controparte_4 [...]
) e la s'opponevano Controparte_5 Controparte_6
alle ingiunzioni di pagamento emesse nei loro confronti, ai sensi del r.d. 14 aprile 1910,
n. 639, dal Direttore dell'Ufficio delle Dogane di Napoli 2 della suddetta Agenzia in data
12 dicembre 2012:
a) la prima, del complessivo importo di 119.897,02 €, notificata alla il 21 CP_2
dicembre 2012, col n. prot. 45835/RH, in forza della polizza fideiussoria rilasciata il 15 giugno 1987 col n. 3689472, per la durata di 3 mesi e per un importo di £ 1.392.600.000, dalla medesima opponente, allorché era denominata La Nationale Assicurazioni
S.p.A.(poi Controparte_4 Controparte_4
poi ), «a garanzia della restituzione su tonn. Controparte_5
1.900 di semola di frumento duro in regime di prefinanziamento» da parte della
[...]
poi, nel 1996, dichiarata fallita;
CP_7
b) la seconda, dell'importo di 2.012.116,08 €, notificata alla Controparte_6
il 21 dicembre 2012 col n. prot. 45825/RH, in forza della polizza fideiussoria rilasciata il
13 dicembre 1991 col n. 0610388, per la durata di 3 mesi e per un importo di £
2.335.000.000, dalla medesima opponente, allorché era denominata Bavaria Compagnia di Assicurazioni S.p.A., «a garanzia della restituzione prelievi agricoli anticipata su tonn.
6.000 circa di semola di frumento duro da esportare in regime di prefinanziamento » da parte della poi, nel 1996 dichiarata fallita. Controparte_7
A tal riguardo, le opponenti sostenevano nei loro due atti di opposizione:
1) che tale garanzia era divenuta inefficace per essere scaduto il termine trimestrale della sua efficacia;
2) che il credito su di essa fondato s'era comunque estinto per il decorso del termine della sua prescrizione, sia considerando il termine di 4 anni stabilito dalle disposizioni comunitarie e ritenuto applicabile alla specie, sia considerando il termine di n. 723/2018 + c. Pag. 2 di 14 Parte_1 CP_1 727/2018 r.g.a.c.c. Controparte_5 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
10 anni stabilito dal diritto interno che, però, si considerava sproporzionato rispetto al primo termine;
3) che non v'era alcuna prova dell'esistenza del credito garantito;
4) che non v'era alcuna prova che l' avesse Parte_1
tempestivamente chiesto l'ammissione nel passivo del fallimento della debitrice principale.
Chiedevano, pertanto, al Tribunale adìto di annullare, revocare, dichiarare nulla e/o inefficace le ingiunzioni opposte e di dichiarare nulla da essa dovuto all
[...]
n forza delle suddette polizze fideiussorie. Parte_1
2. Il Tribunale di Napoli, con le sue sentenze n. 161/2018 e n. 160/2018, pubblicate l'8 gennaio 2018 e notificate all' il 15 gennaio 2018, Parte_1
accoglieva le due opposizioni proposte dalla Controparte_5
(poi divenuta e dalla
[...] Controparte_1 Controparte_6
nel frattempo incorporata dalla condannando Controparte_1
l'amministrazione a rifondere le spese processuali alla controparte.
3. Avverso entrambe le sentenze l' (d'ora in Parte_1
o Amministrazione) proponeva appello con Parte_2
citazioni notificate alla controparte l'8 febbraio 2018, iscritte al ruolo degli affari contenziosi coi nn. 723/2018 e 727/2018, sostenendo con quattro motivi d'impugnazione, che il primo Giudice con le sentenze impugnate aveva errato nell'accogliere le opposizioni avversarie per intervenuta prescrizione del suo credito verso la e, più in particolare: CP_1
i) nell'avere considerato prescritto il suo credito senza applicare le clausole contenute nelle condizioni generali della polizza (artt. 2 e 3) in materia di mancato svincolo della cauzione da parte della che non aveva chiesto di liberarsi dalla CP_1
garanzia né aveva messo in mora, ai sensi dell'art. 1206 c.c., l' , sicché la garanzia Pt_1
fideiussoria, che aveva natura di contratto autonomo di garanzia, si sarebbe tacitamente rinnovata sino all'attualità e tanto ostava al decorso del termine di prescrizione;
ii) nell'avere il primo Giudice ritenuto prescritto il proprio credito verso la n. 723/2018 + c. Pag. 3 di 14 Parte_1 CP_1 727/2018 r.g.a.c.c. Controparte_5 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
UnipolSai senza considerare che il comportamento della garante, che aveva omesso di svincolarsi dalla cauzione così consentendo un tacito rinnovo della garanzia, era idoneo a configurare una rinunzia tacita ad avvalersi della prescrizione;
iii) nel non avere considerato che il decorso della prescrizione era stato interrotto dall'Amministrazione mediante l'istanza di ammissione al passivo del fallimento della con ordinanza del Tribunale di Foggia dell'11 gennaio 2001 a seguito Controparte_7
di domanda del 18 luglio 2000, che si provvedeva a depositare in sede d'appello, chiedendo di dichiarare ammissibile tale deposito tardivo, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., stante la non imputabilità del ritardo. Da tanto, conseguiva l'interruzione della prescrizione del credito con effetti permanenti sino alla chiusura della procedura concorsuale in applicazione dell'art. 2945, co. 2, c.c., con effetti non soltanto nei confronti del debitore principale (la ), ma, ai sensi dell'art. 1310, co. 1, Controparte_7
c.c., anche nei confronti del condebitore in solido garante.
iv) infine, in via subordinata, nel non avere il primo Giudice compensato, almeno parzialmente, le spese di lite, trattandosi di fattispecie controversa, su cui vi erano state decisioni contrastanti dei giudici di merito.
4. Con comparse del 14 giugno 2018 si costituiva in entrambi i giudizi d'appello la (d'ora in poi per comodità anche solo Controparte_1 CP_1
chiedendo il rigetto dell'appello e proponendo in ciascun giudizio appello incidentale col quale censurava le sentenze impugnate:
a) per non avere il primo Giudice considerato che la aveva dato prova CP_1
della regolarità formale dell'operazione compiuta dalla con il deposito di CP_7
documentazione, non contestata dall'Amministrazione, che neppure aveva dato corso ad ulteriori accertamenti, sicché il termine di prescrizione neppure decorreva dal verbale di accertamento e di constatazione del 29 febbraio 2000 - con cui erano state accertate irregolarità della dell'anno 1992 (mentre le operazioni cui si CP_7
riferivano le polizze erano dell'anno 1991) – ma dal compimento delle operazioni di esportazione garantita del 13 dicembre 1991 ovvero, a tutto concedere, dalla data del fallimento della risalente al 1994. In ogni caso, con riguardo a ciascuno Controparte_7
di questi momenti (il 29 febbraio 2000, il 13 dicembre 1991 ovvero l'anno 1994) il n. 723/2018 + c. Pag. 4 di 14 Parte_1 CP_1 727/2018 r.g.a.c.c. Controparte_5 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
termine di prescrizione doveva ritenersi prescritto, giacché, con riguardo alla prima fattispecie (appello n. 723/2018), tale termine era stato interrotto solo con diffida del
22 novembre 2002, ricevuta dalla il successivo 25 novembre 2002, mentre CP_1
non vi erano stati ulteriori atti interruttivi sino alla notifica dell'ingiunzione opposta del
21 dicembre 2012; con riguardo alla seconda fattispecie (appello n. 727/2028) il primo sollecito inerente la relativa garanzia era rappresentato dalla nota dell'8 novembre 2011 ricevuta dalla il 23 novembre 2011, sicché anche in tal caso era ampiamente CP_1
decorso il termine di prescrizione, anche a volerlo considerare decennale, dal 29 febbraio 2000, o anche dal 15 giugno 1987 (data di compimento dell'operazione) ovvero dalla data del fallimento della fallimento della risalente al 1994; Controparte_7
b) per avere il primo Giudice omesso di esaminare la propria difesa sulla natura quadriennale, anziché decennale, del dedotto termine di prescrizione del credito dell'Amministrazione alla restituzione degli importi, a dire di quest'ultima illegittimamente percepiti in esecuzione della normativa comunitaria sulle restituzioni all'esportazione. Sicché aveva chiesto su tale punto la remissione alla Corte di Giustizia affinché si pronunziasse in merito alla proporzionalità del termine decennale stabilito dal diritto comune rispetto al termine quadriennale stabilito dal diritto comunitario.
Riproponeva poi, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., le questioni poste in primo grado non accolte e/o non esaminate dal primo Giudice relative alla genericità, indeterminatezza ed abusività della richiesta dell'Amministrazione perché non vi era prova dell'inadempimento del debitore principale, ed in ogni caso, perché relativa ad una polizza priva di efficacia e validità in quanto estinta, e comunque, relativa ad un diritto di credito prescritto senza che potesse valere la rinunzia alla prescrizione sollevata dall' solo in comparsa conclusionale del primo grado del giudizio su cui Pt_1
non si accettava il contraddittorio in quanto si trattava di eccezione tardiva, e comunque infondata.
Concludeva chiedendo di rigettare l'appello principale, ed in via subordinata, e comunque, in accoglimento dell'appello incidentale, previa sospensione del processo e remissione alla Corte di Giustizia Ue di domanda di pronuncia pregiudiziale sulla durata del termine di prescrizione applicabile alla fattispecie, riproponeva tutte le domande da essa proposte in primo grado, ivi compresa la richiesta di riunione dei processi in esame n. 723/2018 + c. Pag. 5 di 14 Parte_1 CP_1 727/2018 r.g.a.c.c. Controparte_5 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
(723 e 727 del 2018) tra di loro ed in relazione ad altri giudizi pure pendenti presso questa Corte contraddistinti dai nn. 272/2018, 446+358 (tra loro già riuniti), 683/2018,
911/2018, 1125/2018 e 1126/2018, con vittoria delle spese e competenze del grado.
5. Su richiesta delle parti, con provvedimento del 3 luglio 2018, il Presidente di sezione della Corte disponeva la riunione dei processi in esame contraddistinti dai nn.
723/2018 e 727/2018 del r.g.a.c.c.
All'udienza del 29 ottobre 2024, la Corte assegnava la causa a sentenza con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di nuove comparse conclusionali e memorie di replica (avendo le parti già provveduto a depositare tali atti in occasione della prima rimessione in decisione del processo, poi rimesso sul ruolo al fine di valutare la riunione ad altri processi tra le medesime parti).
Nessuna delle parti provvedeva a depositare nuovamente le proprie memorie conclusionali.
II. DIRITTO
I.1. Con la sua comparsa conclusionale la ha ribadito la sua richiesta CP_1
preliminare, di riunione di questo processo con gli altri pendenti innanzi a questa Corte tra le stesse parti ed aventi ad oggetto identiche contestazioni di merito avverso pretese dell' analoghe sotto il profilo giuridico e fondate Parte_1
sui medesimi documenti, ed in particolare, con quelli contraddistinti dai nn. 446+358,
728, 683, 911, 1125 del 2018 del r.g.a.ac.c.
La richiesta non merita però, ad avviso di questo Collegio, di essere accolta.
Invero, due dei processi cui fa riferimento la quello iscritto al n. CP_1
1125/2018 e quello iscritto al n. 358 +446 del ruolo generale degli affari contenziosi civili di questa Corte, sono stati oramai definiti con le sentenze di questa sezione n. 980/2025, pubblicata il 28 febbraio 2025 e n. 1287/2025, pubblicata il 14 marzo 2025; tutti gli altri hanno ad oggetto appelli avverso altrettante sentenze del Tribunale di Napoli, diverse da quelle nella specie appellate, che sono anch'essi in decisione sicché la loro riunione a questo non è più possibile.
n. 723/2018 + c. Pag. 6 di 14 Parte_1 CP_1 727/2018 r.g.a.c.c. Controparte_5 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
I.2. Sempre in via preliminare, va disattesa la richiesta avanzata nel suo appello incidentale dalla di sospensione di questo processo e di remissione alla Corte CP_1
di Giustizia UE della domanda di pronuncia pregiudiziale sulla durata del termine di prescrizione applicabile all'azione di incameramento della cauzione - che la CP_1
insiste essere quadriennale a norma del Reg. CE-EURATOM 2988/95 del Consiglio, del
18 dicembre 1995 relativo ai controlli nei paesi dell'UE e all'imposizione di sanzioni in caso di irregolarità, a tutela degli interessi finanziari della Comunità - poiché vi è una specifica disposizione comunitaria che riconosce agli Stati membri la facoltà di fissare un termine di prescrizione più ampio di quello quadriennale generale previsto dal paragrafo
1 dell'art. 3 del Regolamento in parola. Ed infatti, il paragrafo 3 di tale articolo prevede espressamente che “ Gli Stati membri mantengono la possibilità di applicare un termine
(di prescrizione, ndr) più lungo di quello previsto rispettivamente al paragrafo 1 e al paragrafo 2”.
Sul tema devono inoltre richiamarsi varie pronunzie della Corte di Giustizia UE
(Corte Giustizia UE 22/12/2010, n. 825; Corte di Giustizia UE 12/9/2014, n. 341; Corte
Giustizia UE, Sez. VIII 8 maggio 2024, in causa C-734/22) secondo cui “al fine di raggiungere l'obiettivo di tutela degli interessi finanziari dell'Unione, l'applicazione di un termine di prescrizione decennale derivante da una disposizione del diritto privato nazionale non è contraria al principio di proporzionalità” (cfr. punto 30 della sentenza da ultimo citata).
Anche la condivisibile giurisprudenza della Suprema Corte ha stabilito che “in materia di aiuti comunitari nel settore dell'agricoltura opera il disposto dell'art. 3 del
Regolamento n. 95/2988/CEE, che fissa in quattro anni il periodo entro il quale si deve procedere al recupero di ogni vantaggio indebitamente percepito a carico del bilancio comunitario (sempre che una norma di settore non preveda un termine più breve, comunque non inferiore ai tre anni), consentendo però a ciascuno Stato di applicare un termine più lungo che, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, è desumibile anche da disposizioni di diritto comune anteriori al menzionato Regolamento, purché prevedibili e proporzionate. Per l'ordinamento italiano ciò avviene con la disciplina dell'azione di ripetizione dell'indebito oggettivo, che, ai sensi dell'art. 2946 c.c., si prescrive nel termine di dieci anni, a cui resta estraneo il disposto dell'art. 28 della l. n.
n. 723/2018 + c. Pag. 7 di 14 Parte_1 CP_1 727/2018 r.g.a.c.c. Controparte_5 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
689 del 1981, che regolamenta esclusivamente la prescrizione delle sanzioni amministrative eventualmente connesse all'indebita percezione degli aiuti” (cfr. Cass.
24040/2019).
Ne consegue che, per i motivi sopra detti, va rigettata la richiesta di sospensione del processo in esame con rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE, non risultando il termine di prescrizione decennale applicato dal primo Giudice eccessivo e sproporzionato rispetto agli interessi tutelati dalla normativa comunitaria.
II. Nel merito, i due appelli proposti dall' vanno rigettati in Parte_1
quanto infondati per i seguenti motivi.
III.1. Sostiene l'appellante che i suoi crediti verso la derivanti dalle CP_1
polizze fideiussorie azionate - la n. 3689472 del 15 giugno 1987 e la n. 0610388 del 13 dicembre 1991 (sebbene quest'ultima confusa con la prima alla p. 7 del secondo atto d'appello) – rispettivamente di 119.897,02 € e di 2.012.116,08 € non siano prescritti in quanto gli artt. 2 e 3 delle citate polizze, se correttamente letti ed interpretati dal primo
Giudice, da un lato lo avrebbero portato a concludere nel senso del mancato decorso del termine di prescrizione, dall'altro lato lo avrebbero indotto a ritenere che la garante, con la sua condotta, aveva sostanzialmente rinunziato ad avvalersi della prescrizione.
La tesi dell' non può essere condivisa. Pt_1
Innanzitutto, la natura autonoma della garanzia in esame, affermata dalla
Suprema Corte e più volte condivisa da questa Corte nei precedenti già citati sulla medesima questione (cfr. Cass. 24207/2008; Cass. 25821/2009; Cass. 20746/2011; Cass.
7320/2012; Cass. 15216/2012; in senso conforme App. Napoli, 1514/2021; App. Napoli,
1662/2023; App. Napoli, 980/2025; App. Napoli, 1287/2025), non influenza la possibilità del garante di opporre l'eccezione di prescrizione, non rientrando quest'ultima tra quelle attinenti il rapporto tra creditore e debitore principale, ma caratterizzando, al contrario, ciascun fascio di rapporti obbligatori (quello tra creditore e garante e quello tra creditore e debitore principale), sicché l'autonomia dei rispettivi rapporti non impedisce al garante di poter far valere, in sede di azione diretta proposta dal creditore nei suoi confronti (stante la pacifica rinunzia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 7 della polizza contratta), l'estinzione per prescrizione n. 723/2018 + c. Pag. 8 di 14 Parte_1 CP_1 727/2018 Controparte_8 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
del diritto di credito.
Non coglie, pertanto, nel segno la prospettazione, proposta dall' nei suoi Pt_1
atti di appello, di una lettura delle clausole contrattuali in esame nel senso di salvaguardare ad ogni costo - a tutela degli interessi comunitari espressi nei Regolamenti comunitari che disciplinano la materia delle restituzioni alle esportazioni (cfr. Reg. n.
2220/1985) - la validità e l'efficacia dell'obbligazione di restituzione dell'indebito percepito dai soggetti esportatori di grano, resisi responsabili della mancata esportazione del proprio grano nei paesi extracomunitari.
Anzi, vi è da dire che - come si vedrà in prosieguo nell'esame del terzo motivo degli appelli proposti dall' - la natura autonoma della garanzia impedisce al Pt_1
creditore di poter opporre al garante, con riguardo all'eccezione di prescrizione, atti interruttivi della stessa posti in essere nei confronti del debitore principale.
Ora, con riguardo alle clausole contrattuali invocate dall'Agenzia, l'art. 2 stabilisce che
“la garanzia della polizza è prestata relativamente al debito che potesse derivare dall'operazione doganale precisata nel presente contratto, sempreché sia stato regolarmente effettuato il pagamento dell'intero premio o della prima rata di premio, degli accessori, e delle tasse governative fino al momento in cui la dogana rilascerà alla
Ditta stipulante il “certificato di scarico”, o la quietanza di avvenuto pagamento e restituirà l'atto di garanzia rappresentato dall'esemplare della polizza in suo possesso.
Nel caso di eventuali proroghe queste saranno disciplinate come dappresso:...b) quando si tratti di merci in deposito in magazzini di proprietà privata, o di merci intemporanea importazione, se allo scadere del periodo indicato in polizza la presente garanzia debba ancora rimanere in vigore per non essere ancora avvenuta la liberazione della ditta stipulante, la garanzia s'intenderà tacitamente rinnovata (con l'obbligo delle Ditta stessa di pagare alla società in via anticipata, il premio relativo) di trimestre in trimestre e fino alla definitiva liberazione...”. L'art. 3 invece stabilisce che “Ad espressa deroga di quanto disposto dall'art. 1901 del c.c. la garanzia di cui alla presente polizza avrà efficacia nei confronti dell'Amministrazione Doganale anche nel caso di mancato pagamento dei premi relativi alle proroghe di garanzia di cui all'art. 2 da parte della Ditta Stipulante.
n. 723/2018 + c. Pag. 9 di 14 Parte_1 CP_1 727/2018 r.g.a.c.c. S.p.A. CP_5 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
Tuttavia in tale evenienza, e sempreché ne ricorrano i termini, la Società potrà notificare mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno all' Parte_3
e alla Ditta stipulante la disdetta del contratto e la cessazione della garanzia da valere non prima del 180° giorno successivo alla notificazione”.
Secondo l' appellante il tacito rinnovo della garanzia, di trimestre in Pt_1
trimestre sino alla definitiva liberazione - comprovato dal fatto che essa era ancora in possesso dell'originale della polizza, non restituito a seguito dell'
(mancato)adempimento da parte del debitore principale, e che non era stata attivata nessuna richiesta della garante di messa in mora del creditore, ai sensi degli artt. 1206
e ss. c.c., per ottenere la sua liberazione – significava, da un lato, che il debitore principale, e per esso il garante, erano stati inadempienti all'obbligo previsto dal diritto comunitario, di dare prova, cioè, mediante l'esibizione della documentazione occorrente, dell'adempimento dell'esportazione nei paesi extracomunitari del grano in loro possesso, rendendo così definitivo il cd. prefinanziamento di cui avevano goduto da parte dello Stato membro (nella specie tramite gli organi delle Dogane competenti); dall'altro lato, che non poteva decorrere il termine di prescrizione stante l'attuale vigenza dell'obbligazione e l'assenza di un'ulteriore attività da parte del garante.
In altri termini, secondo l' aveva errato il primo Giudice nel far decorrere Pt_1
la prescrizione dall'accertato inadempimento del debitore principale, desumibile dal processo verbale di constatazione del Ministero delle Finanze del 29 febbraio 2000, anziché dalle attività indicate nei citati artt. 2 e 3, che richiedevano da parte del garante l'attività di messa in mora dell' . Pt_1
La tesi dell'Amministrazione, oltre ad essere poco chiara, non coglie nel segno, dal momento che confonde il piano dell'efficacia della polizza fideiussoria, ancora in essere -secondo quanto prospettato dal creditore - con quello dell'estinzione del credito del garante (e del debitore principale) per effetto del decorso del tempo.
E' pur vero che la norma dell'art. 3 stabiliva la facoltà per il garante di ottenere la disdetta dalla garanzia, ma soltanto nell'ipotesi di mancato pagamento delle rate di premio da parte del debitore per la proroga del contratto, e non ad libitum, sicché non possono farsi discendere da tale omissione le conseguenze indicate dall'Agenzia, cioè
n. 723/2018 + c. Pag. 10 di 14 Parte_1 CP_1 727/2018 r.g.a.c.c. Assicurazioni S.p.A. REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
quella del mancato decorso del termine di prescrizione e della rinunzia tacita del garante ad avvalersi della prescrizione maturata a suo favore.
Infatti, in assenza di un termine di scadenza dell'obbligazione del debitore principale, il dies a quo della prescrizione non poteva che decorrere dal momento in cui il credito dell' era diventato esigibile nei confronti del garante e del debitore Pt_1
principale, e cioè, nella specie, quando l' avrebbe potuto agire per la restituzione Pt_1
del prefinanziamento da essa considerato indebito, per avere accertato che il debitore principale era rimasto inadempiente, in modo definitivo, all'obbligazione principale (ad es. per decorso di un lungo periodo dal compimento dell'operazione doganale e/o dell'incasso del prefinanziamento) senza avere dato prova, con l'esibizione della documentazione richiesta (ad es. del certificato di scarico) dell'esportazione del grano nel paese di destinazione (in materia, cfr. Cass. 5720/2004 secondo cui “Posto che il diritto del creditore nei confronti del fideiussore non sorge per effetto della mera stipulazione del contratto di garanzia, ma solo alla scadenza dell'obbligazione garantita, il termine di prescrizione del diritto della banca di avvalersi della garanzia fideiussoria prestata per l'apertura di credito in conto corrente deve essere calcolato con decorrenza non dalla data di costituzione della garanzia, ma dalla data in cui il debito garantito è divenuto esigibile per effetto del recesso della banca dall'apertura di credito e, comunque, della chiusura del conto corrente”).
L'individuazione di tale momento per il decorso della prescrizione, del resto, è collegata anche al fatto che nel contratto autonomo di garanzia non opera il termine di decadenza di cui all'art. 1957 c.c., che indica la data ultima in cui il beneficiario può avvalersi del diritto di escussione della garanzia (cfr. Cass. 30185/20022), sicché è inevitabile collegarla al momento in cui vi è la prova del definitivo inadempimento del debitore.
III.2. Priva di fondamento è anche la pretesa dell' di individuare nella Pt_1
condotta omissiva della che non aveva messo in mora il creditore con la CP_1
richiesta di essere liberata dalla garanzia, secondo quanto prescritto dall'art. 3 delle condizioni generali della polizza contratta, una condotta denotante la rinunzia tacita alla prescrizione.
n. 723/2018 + c. Pag. 11 di 14 Parte_1 CP_1 727/2018 r.g.a.c.c. Controparte_5 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
A parte il fatto che tale tesi si pone in contrasto con quella precedente, che individuava in tale condotta omissiva la prova del mancato decorso del termine di prescrizione (che pertanto, non poteva essere rinunziata), va messo in evidenza che la rinunzia tacita alla prescrizione, secondo la condivisibile giurisprudenza di legittimità,
“presuppone che il comportamento del debitore sia incompatibile, in modo assoluto ed inequivoco, con la volontà di avvalersi della causa estintiva del diritto altrui, rientrando il relativo accertamento nei poteri del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, se immune da vizi motivazionali rilevabili in tale sede” (cfr. Cass. 24263/2024;
Cass. 21248/2012).
Nella specie, non può individuarsi nella condotta omissiva della la CP_1
prova di una volontà di non avvalersi della prescrizione, giacché essa risulta regolamentata nella polizza fideiussoria all'art. 3 delle condizioni generali in relazione ad un'ipotesi differente (la mancata richiesta di disdetta è collegata infatti alla volontà di prolungare l'efficacia della polizza anche in caso di mancato pagamento dei premi per la proroga del contratto), sicché non può, di per sé, dare prova della volontà di non avvalersi dell'effetto estintivo dell'obbligazione di garanzia.
In definitiva, i primi due motivi degli appelli dell' sono infondati. Pt_1
III.3. Infondato è anche il terzo motivo degli appelli proposti dall' Pt_1
secondo cui il dies a quo della prescrizione sarebbe stato interrotto dalla sua ammissione al passivo del fallimento della avvenuto nell'anno 2000, con effetti Controparte_7
permanenti, ai sensi dell'art. 2945, comma 2, c.c., per tutta la durata del fallimento, sia nei confronti del debitore principale fallito, sia nei confronti dei fideiussori di quest'ultimo, secondo quanto previsto dall'art. 1310, comma 1, c.c. per le obbligazioni solidali.
Sennonché, a giudizio della Corte, risulta dirimente in materia - in disparte il fatto che l'appellante ha dato prova della citata ammissione al passivo soltanto in sede d'appello, con la tardiva produzione in giudizio dei documenti relativi a tale ammissione, che, pertanto, non possono essere utilizzati, secondo quanto prescrive l'art. 345 c.p.c., in assenza di prova da parte dell della non imputabilità del ritardo nella Pt_1
produzione (cfr. Cass. 16289/2024) – il fatto che nei contratti autonomi di garanzia, quali n. 723/2018 + c. Pag. 12 di 14 Parte_1 CP_1 727/2018 r.g.a.c.c. Controparte_5 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
risultano essere, per ammissione della medesima , le polizze stipulate da La Pt_1
Nationale Assicurazioni S.p.A. e dalla Bavaria Compagnia di Assicurazioni S.p.A., cui era succeduta la non opera l'art. 1310, co. 1, c.c. invocato Controparte_1
dall'appellante, sicché non può ritenersi che l'atto interruttivo della prescrizione nei confronti del debitore principale poi fallito produca effetti anche nei confronti del debitore garante (cfr. Cass. 26508/2024 secondo cui “In tema di contratto autonomo di garanzia, non sussiste vincolo di solidarietà tra l'obbligazione assunta dal debitore principale e quella del garante, perché la causa concreta del negozio autonomo consiste nel trasferire da un soggetto all'altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale;
ne consegue l'inapplicabilità della disciplina di cui all'art. 1310, comma 1, c.c., in punto di opponibilità degli atti interruttivi della prescrizione contro uno dei condebitori in solido, nei confronti degli altri”; in senso conforme, Cass. 8874/2021).
In definitiva, anche il terzo motivo degli appelli dell' è infondato. Pt_1
III.4. Infondato, è, infine, l'ultimo motivo degli appelli dell , con cui ha Pt_1
chiesto, in subordine, la compensazione, anche parziale, delle spese di lite, poiché non ricorrono le condizioni che consentivano, secondo quanto prescritto dall'art. 92,co. 2,
c.p.c. vigente all'epoca dell'introduzione del procedimento di primo grado, la compensazione delle spese di lite (giusti motivi di compensazione).
IV. Il rigetto degli appelli principali dell' determina la conferma delle Pt_1
sentenze impugnate, e l'assorbimento degli altri motivi degli appelli incidentali della non ancora esaminati, risultando per il resto tali appelli anch'essi infondati, CP_1
sia con riguardo al decorso del termine di prescrizione, che come detto coincide col verbale di accertamento del 29 febbraio 2000 e non con il compimento dell'operazione e/o col fallimento della , sia con riguardo all'affermata natura Controparte_7
quadriennale (anziché decennale, affermata dal Tribunale) della prescrizione. Risultano altresì assorbite le doglianze riproposte dalla ai sensi dell'art.346 c.p.c. CP_1
V. Le spese dei due procedimenti d'appello riuniti, il n. 723/2018 ed il n.
727/2018, stante la reciproca soccombenza sono interamente compensate tra le parti.
VI. Infine, deve darsi atto, ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater d.P.R. n. 115/2002,
n. 723/2018 + c. Pag. 13 di 14 Parte_1 CP_1 727/2018 r.g.a.c.c. Controparte_5 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell' Parte_1
e della dell'ulteriore importo a titolo di
[...] Controparte_1
contributo unificato, pari a quello dovuto per le impugnazioni principali ed incidentali rispettivamente proposte da tali parti, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando sugli appelli riuniti (n. 723/2018 e n. 727/2018
r.g.a.c.c.) proposti avverso le sentenze del Tribunale di Napoli, Decima Sezione Civile, contraddistinte rispettivamente dai n. 161/2018 e 160/2018, entrambe pubblicate l'8 gennaio 2018, proposti dall' contro la Parte_1 [...]
nonché sugli appelli incidentali proposti da quest'ultima contro Controparte_1
l' ogni altra questione ritenuta assorbita, così Parte_1
provvede:
A) rigetta gli appelli principali ed incidentali, e per l'effetto, conferma le sentenze impugnate;
B) compensa integralmente tra le parti le spese del processo d'appello;
C) dà atto che ricorrono nei due appelli riuniti le condizioni per il versamento di un ulteriore importo, da parte dell' e Parte_1
della a titolo di contributo unificato, pari a Controparte_1
quello dovuto per gli appelli principali ed incidentali rispettivamente proposti.
Così deciso in Napoli il 18 marzo 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Giuseppa D'Inverno Caterina Molfino
n. 723/2018 + c. Pag. 14 di 14 Parte_1 CP_1 727/2018 r.g.a.c.c. Controparte_5