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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XX, sentenza 25/02/2026, n. 2883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2883 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2883/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 20, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
CIAMPELLI VALERIA, Giudice monocratico in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5434/2025 depositato il 26/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.regione.lazio.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249100854464000 BOLLO 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2129/2026 depositato il
24/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato la sig.ra Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, ha proposto ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 09720249100854464/000, del complessivo importo di euro 178,10, a titolo di tassa automobilistica relativa all'annualità 2020.
Ha sostenuto la ricorrente la nullità dell'intimazione per omessa notifica della cartella presupposta e l'infondatezza della pretesa per intervenuta prescrizione.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione si è costituita in giudizio per controdedurre sui motivi di ricorso e chiedere la conferma dell'atto impugnato, sostenendo e documentando la rituale notifica della cartella presupposta.
La Regione Lazio si è costituita a sua volta aderendo integralmente alle controdeduzioni dell'ente della riscossione e chiedendo il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non appare meritevole di accoglimento.
Presupposta all'intimazione impugnata è la cartella n. 09720220107383920000, che risulta essere stata notificata con raccomandata alla ricorrente presso il suo indirizzo di Roma, Indirizzo_1, sc. u., int. 3 e consegnata in data 16.11.2022 a mani della sig.ra Difensore_1, odierno difensore della contribuente.
L'intimazione è stata pertanto regolarmente emessa, né è decorso il termine triennale di prescrizione tra la data di notifica della cartella (16.11.2022) e la data di notifica dell'intimazione impugnata in questa sede
(9.12.2024).
Alle esposte considerazioni segue il rigetto del ricorso, con condanna della parte soccombente al pagamento delle spese di lite, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate -
Riscossione e della Regione Lazio delle spese di lite, liquidate in euro 200,00 per ciascun ente, oltre accessori come per legge se dovuti.
Così deciso in Roma in data 24.2.2026
Il Giudice
AL IA
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 20, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
CIAMPELLI VALERIA, Giudice monocratico in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5434/2025 depositato il 26/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.regione.lazio.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249100854464000 BOLLO 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2129/2026 depositato il
24/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato la sig.ra Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, ha proposto ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 09720249100854464/000, del complessivo importo di euro 178,10, a titolo di tassa automobilistica relativa all'annualità 2020.
Ha sostenuto la ricorrente la nullità dell'intimazione per omessa notifica della cartella presupposta e l'infondatezza della pretesa per intervenuta prescrizione.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione si è costituita in giudizio per controdedurre sui motivi di ricorso e chiedere la conferma dell'atto impugnato, sostenendo e documentando la rituale notifica della cartella presupposta.
La Regione Lazio si è costituita a sua volta aderendo integralmente alle controdeduzioni dell'ente della riscossione e chiedendo il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non appare meritevole di accoglimento.
Presupposta all'intimazione impugnata è la cartella n. 09720220107383920000, che risulta essere stata notificata con raccomandata alla ricorrente presso il suo indirizzo di Roma, Indirizzo_1, sc. u., int. 3 e consegnata in data 16.11.2022 a mani della sig.ra Difensore_1, odierno difensore della contribuente.
L'intimazione è stata pertanto regolarmente emessa, né è decorso il termine triennale di prescrizione tra la data di notifica della cartella (16.11.2022) e la data di notifica dell'intimazione impugnata in questa sede
(9.12.2024).
Alle esposte considerazioni segue il rigetto del ricorso, con condanna della parte soccombente al pagamento delle spese di lite, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate -
Riscossione e della Regione Lazio delle spese di lite, liquidate in euro 200,00 per ciascun ente, oltre accessori come per legge se dovuti.
Così deciso in Roma in data 24.2.2026
Il Giudice
AL IA