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Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/06/2025, n. 4766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4766 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI NAPOLI – SEZIONE LAVORO
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Annamaria Lazzara, all'esito della trattazione scritta disposta secondo le modalità previste dall'art. 127 ter cpc per l'udienza del 28/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta sotto il n.r.g. 19298 / 2024 vertente
TRA
nato il [...] , rappresentato e difeso dall'avv.to MARRA MICHELE Parte_1
ricorrente
E
CP_
in persona del legale rapp. p.t., rapp.to e difeso dall' avv.to INGALA ALESSANDRA MARIA
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.09.2024 il ricorrente ha adito codesto giudice al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “accertato, come dagli atti depositati e dalla certificazione prodotta, il credito dovuto da trattamento di fine rapporto pari alla somma di € 10.971,00 come da sentenza che si deposita oltre oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto,31\5\2007 fino all'effettiva da di pagamento;
CP_ condannare, per l'effetto, l al pagamento della predetta somma di € 10.971,00 come da sentenza che si deposita oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto, 31\5\2007 fino all'effettiva da di pagamento”; con vittoria di spese.
La parte ricorrente all'uopo ha premesso:
- di aver lavorato con mansioni di operaio specializzato e responsabile della produzione alla dipendenze della società ELLEGI CUCINE SRL dall'anno 1999 sino al 31.05.2007 e di non aver ricevuto all'atto della cessazione del rapporto di lavoro alcunché a titolo di tfr;
- di essere stato pertanto costretto per far valere le proprie ragioni ad intentare azione giudiziaria avverso la predetta società dinnanzi alla sezione Lavoro del Tribunale di Napoli Nord;
- che all'esito dell'intentato giudizio, era stata emessa la sentenza 2751\2017 del 18\10\2017 con la quale la ELLEGI CUCINE SRL, rimasta contumace, era stata condannata al pagamento in suo favore di euro 21.100,00, di cui euro 10.971,00 a titolo di tfr, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla risoluzione del rapporto di lavoro fino all'effettivo pagamento.
1 Ciò premesso, esponeva, di aver iniziato a far data dall'anno 2017 sulla base del titolo esecutivo ottenuto un CP_ lunghissimo iter presso l' per ottenere dal Fondo di Garanzia il tfr in relazione alla normativa vigente ed alla funzione del Fondo di Garanzia;
precisando in particolare che, sebbene la società Ellegi Cucine srl non possedeva alcun bene immobile, che non era attiva né depositava bilanci dall'anno 2008, sulla base delle richieste ed indicazioni dell' Pt_2
CP_
- aveva dapprima eseguito un doppio pignoramento come richiesto dall' presso due sedi della la società ELLEGI CUCINE srl, ma inutilmente atteso che le notifiche effettuate non erano andate a buon fine,
- successivamente aveva depositato una istanza di fallimento, rigettata;
- aveva infine richiesto un secondo pignoramento presso l' indirizzo di residenza di ultimo CP_2 amministratore unico della srl di cui sopra (unico indirizzo presso cui riusciva a notificare gli atti), pignoramento che in data 8.04.2024 si concludeva con esito negativo;
CP_
- che in data 19.06.2024 l' chiudeva definitivamente e negativamente la pratica;
anche indicando CP_ che in data 3.06.2024 illegittimamente l' aveva richiesto nuovamente la documentazione già consegnata ( sentenza munita di attestazione di passaggio in giudicato verbali di pignoramento negativi, visura negativa circa l'esistenza di beni immobili .
Si costituiva la resistente che in via preliminare eccepiva l'improcedibilità dell'azione ex art.443 c.p.c per assenza del ricorso amministrativo e la prescrizione del credito relativo al tfr;
nel merito, chiedeva il rigetto del ricorso, in quanto infondato in fatto ed in diritto, asserendo la mancata prova da parte del ricorrente della sussistenza dei requisiti per ottenere la liquidazione del tfr da parte del Fondo di Garanzia tra i quali lo stato di insolvenza del datore di lavoro.
La causa, all'esito della sostituzione della udienza del 28/05/2025 con il deposito di note scritte delle parti ai sensi dell'art 127 ter, depositate le note predette, viene decisa nel termine di legge a mezzo del deposito nel fascicolo telematico della sentenza unitamente ai motivi.
CP_ Preliminarmente va disattesa la eccezione di improponibilità della domanda giudiziaria sollevata dall' CP_ Essa a ben vedere è formulata in maniera talmente ampia da risultare contraddittoria;
infatti da un lato l' si duole della mancata proposizione del ricorso amministrativo, poi cita la necessità che la domanda sia proposta in via telematica, ed infine chiosa “E' evidente quindi che se la domanda è stata presentata si in via telematica ma senza la documentazione necessaria all'istruttoria ,+ vada considerata inesistente, siccome inidonea a supportare la richiesta del richiedente”, ragion per cui all'esito non si comprende se la difesa dell'istituto abbia inteso in memoria di costituzione lamentare la mancata proposizione della domanda amministrativa, oppure la proposizione della domanda senza l'utilizzo del canale telematico, o la proposizione di una domanda priva della necessaria documentazione ( neppure specificata) ovvero la mancata proposizione del ricorso in via amministrativa (all'esito della reiezione della domanda); vaghezza assertiva che consente di ritenere la eccezione tamquam non esset ( risultando in atti la proposizione nell'ottobre 2023 della domanda in via amministrativa ) .
Ancora, non può trovare ingresso la eccezione di carenza documentale di cui alla memoria di costituzione , CP_ considerando che l' non ha individuato neppure in memoria i documenti necessari non forniti dalla parte istante nella fase amministrativa .
Circa l'eccezione di prescrizione sollevata dall'ente previdenziale nella memoria di costituzione, preme CP_ richiamare che l' ha eccepito la prescrizione quinquennale del presunto credito a titolo di tfr vantato dal ricorrente per il fatto che lo stesso aveva presentato il ricorso per le spettanze retributive conclusosi con la sentenza n. 2751/2017 del Tribunale di Napoli Nord solo in data 28.02.2014, e dunque oltre cinque anni
2 dopo la data di cessazione del rapporto di lavoro ( 31.05.2007 ); tale eccezione, per come formulata dall'istituto convenuto, va disattesa.
CP_ L' in effetti ha sollevato la eccezione di prescrizione nei termini in cui essa competeva alla società datrice di lavoro nel giudizio conclusosi con la sentenza n. 2751/17; ma va considerato che il diritto del lavoratore CP_ di ottenere dall in caso di insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione degli emolumenti retributivi inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto del rapporto di lavoro e/o il tfr, ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale ed è perciò distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro (restando esclusa, pertanto, la fattispecie di obbligazione solidale), diritto che si perfeziona (non con la cessazione del rapporto di lavoro ma) al verificarsi dei presupposti previsti dall'art. 2 della legge n. 297 del
1982, richiamato dagli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 80 del 1992 (insolvenza del datore di lavoro, domanda di ammissione al passivo, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo, deposito dello stato passivo reso esecutivo dal giudice delegato ai sensi dell'art. 97 legge fallimentare), con la CP_ conseguenza che, prima del verificarsi di tali presupposti, nessuna domanda può essere rivolta all e, pertanto, non può decorrere la prescrizione del diritto del lavoratore nei confronti del Fondo di garanzia (Cass.
4183/2006; Cassazione civile sez. VI, 25/08/2020, n.17643).
Secondo il meccanismo configurato dall'art. 2 della legge n. 297 del 1982, infatti, il dipendente che vanti il diritto al pagamento da datore di lavoro insolvente deve insinuarsi nello stato passivo, anche tardivamente, ai sensi del comma terzo;
indi, dopo il decreto di ammissione allo stato passivo, ovvero dopo la sentenza che decide il giudizio insorto per l'eventuale contestazione del curatore fallimentare, l'interessato può presentare CP_ la domanda all
Ne consegue che, prima dell'ammissione al passivo, non può decorrere la prescrizione nei confronti del Fondo CP_ di garanzia, perché nessuna domanda di pagamento può essere proposta all prima che sia stata accertata l'insolvenza del datore e che il credito sia stato verificato in sede di ammissione al passivo fallimentare. La dichiarazione di insolvenza e la verifica sulla esistenza e misura del credito in sede fallimentare fungono, quindi, da presupposti del diritto verso il Fondo di garanzia.
Ma anche nel caso di datore di lavoro non sottoposto a procedura concorsuale (art. 2 quinto comma della legge n. 297 del 1982) l'interessato non ha possibilità di fare immediatamente domanda al Fondo, giacché deve previamente munirsi di titolo esecutivo per resistenza e la misura del credito e deve poi comprovare l'insolvenza attraverso l'esecuzione forzata, che dia esito in tutto o in parte negativo.
Ed allora nessuna prescrizione può decorrere in data antecedente alla ammissione al passivo ovvero alla comprovata insolvenza del debitore nei cui confronti si azioni il titolo esecutivo in forza del principio generale di cui all'art. 2935 c.c. per cui la prescrizione comincia a decorrere solo dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.
Nel merito, ritiene il Giudicante, conformemente a parte della giurisprudenza che: “Quando il lavoratore si CP_ rivolge all in caso di insolvenza del datore di lavoro, per ottenere la corresponsione del t.f.r., ovvero le ultime tre mensilità di retribuzione, deve escludersi la configurabilità di un'obbligazione solidale fra l'istituto previdenziale e il datore insolvente, atteso che la facoltà riconosciuta al dipendente ha natura di un diritto di credito a una prestazione previdenziale ed è del tutto distinto e autonomo rispetto al credito che il lavoratore vanta nei confronti del datore;
tale diritto si perfeziona non con la cessazione del rapporto di lavoro, ma al verificarsi dei presupposti indicati dalla legge, ovvero: insolvenza del datore, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo o all'esito di procedura esecutiva”. (Cassazione civile, sez. lav., 21 gennaio 2008, n. 1209).
Il ricorrente agisce per il riconoscimento del diritto al pagamento del TFR nei confronti del Fondo di garanzia CP_ dell' sulla base dell'art 2 della legge n.297/82.
3 La Direttiva CE n. 987.1980 prevede l'intervento del Fondo di Garanzia quando sia stata chiesta l'apertura di un procedimento volto a soddisfare collettivamente i creditori e quando l'autorità competente ha deciso l'apertura di detto procedimento, ovvero, ha constatato la chiusura definitiva dell'impresa e l'insufficienza dell'attivo disponibile per giustificare l'apertura del procedimento (art. 2).
CP_ La legge n. 297 del 1982 ha previsto il pagamento del TFR da parte dell quando l'impresa sia assoggettata a fallimento, ovvero, quando il datore di lavoro, non soggetto alla Legge Fallimentare, venga sottoposto, senza esito, ad esecuzione forzata.
Il quinto comma dell'art. 2 della legge cit. si applica qualora il datore di lavoro non sia soggetto alle disposizioni della legge fallimentare: il legislatore, infatti, si è preoccupato di assicurare ai lavoratori l'integrale pagamento del trattamento di fine rapporto anche se, per la mancanza in capo al datore di lavoro della condizione soggettiva prevista dall'art. 1 del r.d. 16 marzo 1942 n. 267, non possa essere dimostrato, per mezzo della presunzione legale sopra indicata, lo stato di insolvenza del medesimo datore di lavoro.
Il comma in questione dispone che, ricorrendo questa situazione e sussistendo le altre due condizioni (la cessazione del rapporto di lavoro e l'inadempimento, in tutto o in parte, del datore di lavoro), il lavoratore o i suoi aventi causa possono fare domanda di pagamento del trattamento di fine rapporto al Fondo di garanzia
“sempreché, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti”.
In tal caso, quindi, ferma restando la necessità dell'esistenza delle due condizioni sopra indicate in luogo della terza condizione, consistente nella (prova dell') insolvenza del datore di lavoro, la legge richiede due diversi necessari requisiti: la dimostrazione che il datore di lavoro “non è soggetto alle disposizioni del regio decreto
16 marzo 1942 n.267”; “la prova che le garanzie patrimoniali del medesimo datore di lavoro sono risultate in tutto o in parte insufficienti”.
Nel caso, in esame, vi è prova della sussistenza del credito derivante dal titolo giudiziale e dalla impossibilità di essere assoggettato a procedure fallimentari in ragione del provvedimento negativo emesso.
In relazione al terzo requisito, deve considerarsi che il lavoratore non può ottenere nei confronti del proprio datore di lavoro, per dimostrarne l'insolvenza, l'apertura di uno dei procedimenti esecutivi concorsuali fra quelli indicati nel punto I, deve almeno provare che più non sussiste, anche solo in parte, la garanzia patrimoniale generica della quale fa menzione l'art. 2740 c.c.; e tale prova, secondo il dettato della legge, viene pure desunta, in base all'utilizzazione di una diversa praesumptio iuris et de iure, da un altro fatto
(inequivocabilmente certo), essendo necessario (ma anche sufficiente) che il lavoratore dimostri di avere proceduto – in modo serio e adeguato, ancorché, eventualmente, infruttuoso – all'esperimento dell'esecuzione forzata individuale (non importa se mobiliare, immobiliare o presso terzi).
In particolare, la Suprema Corte ha affermato che “ai fini della tutela prevista dalla L. n. 297 del 1982 in favore del lavoratore, per il pagamento del t.f.r. in caso di insolvenza del datore di lavoro, nel caso in cui
l'accertamento del credito in sede fallimentare sia stato impedito a causa della chiusura anticipata della procedura per insufficienza dell'attivo, il credito stesso può essere accertato anche in sede diversa da quella CP_ fallimentare e il lavoratore può conseguire le prestazioni del Fondo di garanzia costituito presso l alle condizioni previste dalla L. n. 297 del 1982, art. 2, comma 5, essendo sufficiente, in particolare, che egli abbia esperito infruttuosamente una procedura di esecuzione - salvo che risultino in atti altre circostanze le quali dimostrino che esistono altri beni aggredibili con l'azione esecutiva - sempre che l'esperimento dell'esecuzione forzata non ecceda i limiti dell'ordinaria diligenza ovvero che la mancanza o l'insufficienza delle garanzie patrimoniali del debitore non debbano ritenersi provate in relazione alle particolari circostanze del caso concreto”.
4 Di recente la Suprema Corte (ord.14020 del 2020) in fattispecie sovrapponibile a quella oggi in esame ha esaminato l'estensione dell'onere di diligenza (sul piano oggettivo e soggettivo) del lavoratore creditore che agisce in executivis affermando che deve essere conformata alla misura dell'ordinaria diligenza nell'esercizio dell'azione esecutiva individuale (Cass. sentenza n. 4666 del 2002, Cass. 28 marzo 2003 n. 4783, Cass. n.
1848/2004; Cass. n. 9108/2007) esorbitando dalla stessa l'esercizio di un'esecuzione forzata non necessaria a dimostrare la mancanza o l'insufficienza delle garanzie patrimoniali del debitore allorquando sia già stata fornita aliunde la relativa prova (come appunto nel caso in cui risulti che a seguito della cancellazione della società non vi sia stata alcuna distribuzione dell'attivo tra i soci).
In particolare ha ritenuto, quindi, che non possa affermarsi che sussista l'obbligo di agire nei confronti dei soci nella ipotesi di società di capitali cancellata dal momento che si tratta, in base all'art. 2495 c.c., di una responsabilità limitata ed eventuale, subordinata alla estinzione della società ed alla riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione.
Obbligo sussistente se risulti positivamente dimostrato che i soci abbiano riscosso somme in base al bilancio finale di liquidazione con onere probatorio a carico dell'ente rientrando nei fatti impeditivi dell'obbligo di garanzia.
Tanto premesso, avendo il lavoratore prodotto il verbale di pignoramento mobiliare negativo, nonché, visura ipocatastale ed essendovi prova del mancato deposito del bilancio con conseguente ripartizione degli utili tra CP_ i soci, l' nella qualità indicata va condannato al pagamento di quanto richiesto oltre accessori.
Per quanto innanzi il ricorso va accolto.
Le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza, con attribuzione .
PQM
Così provvede:
CP_ 1) accoglie la domanda e per l'effetto condanna l' nella qualità spiegata, al pagamento in favore del ricorrente di € 10.971,00 a titolo di TFR oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla Parte_1 maturazione dei crediti al saldo;
CP_ 2) condanna l' al pagamento delle spese processuali che liquida in € 2.700,00 oltre IVA CPA e spese forfettarie con attribuzione all'Avv. Michele Marra anticipatario.
Si comunichi.
Napoli, in esito all'udienza cartolare del 21 maggio 2025.
IL GIUDICE
Dott. Annamaria Lazzara
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TRIBUNALE DI NAPOLI – SEZIONE LAVORO
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Annamaria Lazzara, all'esito della trattazione scritta disposta secondo le modalità previste dall'art. 127 ter cpc per l'udienza del 28/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta sotto il n.r.g. 19298 / 2024 vertente
TRA
nato il [...] , rappresentato e difeso dall'avv.to MARRA MICHELE Parte_1
ricorrente
E
CP_
in persona del legale rapp. p.t., rapp.to e difeso dall' avv.to INGALA ALESSANDRA MARIA
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.09.2024 il ricorrente ha adito codesto giudice al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “accertato, come dagli atti depositati e dalla certificazione prodotta, il credito dovuto da trattamento di fine rapporto pari alla somma di € 10.971,00 come da sentenza che si deposita oltre oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto,31\5\2007 fino all'effettiva da di pagamento;
CP_ condannare, per l'effetto, l al pagamento della predetta somma di € 10.971,00 come da sentenza che si deposita oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto, 31\5\2007 fino all'effettiva da di pagamento”; con vittoria di spese.
La parte ricorrente all'uopo ha premesso:
- di aver lavorato con mansioni di operaio specializzato e responsabile della produzione alla dipendenze della società ELLEGI CUCINE SRL dall'anno 1999 sino al 31.05.2007 e di non aver ricevuto all'atto della cessazione del rapporto di lavoro alcunché a titolo di tfr;
- di essere stato pertanto costretto per far valere le proprie ragioni ad intentare azione giudiziaria avverso la predetta società dinnanzi alla sezione Lavoro del Tribunale di Napoli Nord;
- che all'esito dell'intentato giudizio, era stata emessa la sentenza 2751\2017 del 18\10\2017 con la quale la ELLEGI CUCINE SRL, rimasta contumace, era stata condannata al pagamento in suo favore di euro 21.100,00, di cui euro 10.971,00 a titolo di tfr, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla risoluzione del rapporto di lavoro fino all'effettivo pagamento.
1 Ciò premesso, esponeva, di aver iniziato a far data dall'anno 2017 sulla base del titolo esecutivo ottenuto un CP_ lunghissimo iter presso l' per ottenere dal Fondo di Garanzia il tfr in relazione alla normativa vigente ed alla funzione del Fondo di Garanzia;
precisando in particolare che, sebbene la società Ellegi Cucine srl non possedeva alcun bene immobile, che non era attiva né depositava bilanci dall'anno 2008, sulla base delle richieste ed indicazioni dell' Pt_2
CP_
- aveva dapprima eseguito un doppio pignoramento come richiesto dall' presso due sedi della la società ELLEGI CUCINE srl, ma inutilmente atteso che le notifiche effettuate non erano andate a buon fine,
- successivamente aveva depositato una istanza di fallimento, rigettata;
- aveva infine richiesto un secondo pignoramento presso l' indirizzo di residenza di ultimo CP_2 amministratore unico della srl di cui sopra (unico indirizzo presso cui riusciva a notificare gli atti), pignoramento che in data 8.04.2024 si concludeva con esito negativo;
CP_
- che in data 19.06.2024 l' chiudeva definitivamente e negativamente la pratica;
anche indicando CP_ che in data 3.06.2024 illegittimamente l' aveva richiesto nuovamente la documentazione già consegnata ( sentenza munita di attestazione di passaggio in giudicato verbali di pignoramento negativi, visura negativa circa l'esistenza di beni immobili .
Si costituiva la resistente che in via preliminare eccepiva l'improcedibilità dell'azione ex art.443 c.p.c per assenza del ricorso amministrativo e la prescrizione del credito relativo al tfr;
nel merito, chiedeva il rigetto del ricorso, in quanto infondato in fatto ed in diritto, asserendo la mancata prova da parte del ricorrente della sussistenza dei requisiti per ottenere la liquidazione del tfr da parte del Fondo di Garanzia tra i quali lo stato di insolvenza del datore di lavoro.
La causa, all'esito della sostituzione della udienza del 28/05/2025 con il deposito di note scritte delle parti ai sensi dell'art 127 ter, depositate le note predette, viene decisa nel termine di legge a mezzo del deposito nel fascicolo telematico della sentenza unitamente ai motivi.
CP_ Preliminarmente va disattesa la eccezione di improponibilità della domanda giudiziaria sollevata dall' CP_ Essa a ben vedere è formulata in maniera talmente ampia da risultare contraddittoria;
infatti da un lato l' si duole della mancata proposizione del ricorso amministrativo, poi cita la necessità che la domanda sia proposta in via telematica, ed infine chiosa “E' evidente quindi che se la domanda è stata presentata si in via telematica ma senza la documentazione necessaria all'istruttoria ,+ vada considerata inesistente, siccome inidonea a supportare la richiesta del richiedente”, ragion per cui all'esito non si comprende se la difesa dell'istituto abbia inteso in memoria di costituzione lamentare la mancata proposizione della domanda amministrativa, oppure la proposizione della domanda senza l'utilizzo del canale telematico, o la proposizione di una domanda priva della necessaria documentazione ( neppure specificata) ovvero la mancata proposizione del ricorso in via amministrativa (all'esito della reiezione della domanda); vaghezza assertiva che consente di ritenere la eccezione tamquam non esset ( risultando in atti la proposizione nell'ottobre 2023 della domanda in via amministrativa ) .
Ancora, non può trovare ingresso la eccezione di carenza documentale di cui alla memoria di costituzione , CP_ considerando che l' non ha individuato neppure in memoria i documenti necessari non forniti dalla parte istante nella fase amministrativa .
Circa l'eccezione di prescrizione sollevata dall'ente previdenziale nella memoria di costituzione, preme CP_ richiamare che l' ha eccepito la prescrizione quinquennale del presunto credito a titolo di tfr vantato dal ricorrente per il fatto che lo stesso aveva presentato il ricorso per le spettanze retributive conclusosi con la sentenza n. 2751/2017 del Tribunale di Napoli Nord solo in data 28.02.2014, e dunque oltre cinque anni
2 dopo la data di cessazione del rapporto di lavoro ( 31.05.2007 ); tale eccezione, per come formulata dall'istituto convenuto, va disattesa.
CP_ L' in effetti ha sollevato la eccezione di prescrizione nei termini in cui essa competeva alla società datrice di lavoro nel giudizio conclusosi con la sentenza n. 2751/17; ma va considerato che il diritto del lavoratore CP_ di ottenere dall in caso di insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione degli emolumenti retributivi inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto del rapporto di lavoro e/o il tfr, ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale ed è perciò distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro (restando esclusa, pertanto, la fattispecie di obbligazione solidale), diritto che si perfeziona (non con la cessazione del rapporto di lavoro ma) al verificarsi dei presupposti previsti dall'art. 2 della legge n. 297 del
1982, richiamato dagli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 80 del 1992 (insolvenza del datore di lavoro, domanda di ammissione al passivo, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo, deposito dello stato passivo reso esecutivo dal giudice delegato ai sensi dell'art. 97 legge fallimentare), con la CP_ conseguenza che, prima del verificarsi di tali presupposti, nessuna domanda può essere rivolta all e, pertanto, non può decorrere la prescrizione del diritto del lavoratore nei confronti del Fondo di garanzia (Cass.
4183/2006; Cassazione civile sez. VI, 25/08/2020, n.17643).
Secondo il meccanismo configurato dall'art. 2 della legge n. 297 del 1982, infatti, il dipendente che vanti il diritto al pagamento da datore di lavoro insolvente deve insinuarsi nello stato passivo, anche tardivamente, ai sensi del comma terzo;
indi, dopo il decreto di ammissione allo stato passivo, ovvero dopo la sentenza che decide il giudizio insorto per l'eventuale contestazione del curatore fallimentare, l'interessato può presentare CP_ la domanda all
Ne consegue che, prima dell'ammissione al passivo, non può decorrere la prescrizione nei confronti del Fondo CP_ di garanzia, perché nessuna domanda di pagamento può essere proposta all prima che sia stata accertata l'insolvenza del datore e che il credito sia stato verificato in sede di ammissione al passivo fallimentare. La dichiarazione di insolvenza e la verifica sulla esistenza e misura del credito in sede fallimentare fungono, quindi, da presupposti del diritto verso il Fondo di garanzia.
Ma anche nel caso di datore di lavoro non sottoposto a procedura concorsuale (art. 2 quinto comma della legge n. 297 del 1982) l'interessato non ha possibilità di fare immediatamente domanda al Fondo, giacché deve previamente munirsi di titolo esecutivo per resistenza e la misura del credito e deve poi comprovare l'insolvenza attraverso l'esecuzione forzata, che dia esito in tutto o in parte negativo.
Ed allora nessuna prescrizione può decorrere in data antecedente alla ammissione al passivo ovvero alla comprovata insolvenza del debitore nei cui confronti si azioni il titolo esecutivo in forza del principio generale di cui all'art. 2935 c.c. per cui la prescrizione comincia a decorrere solo dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.
Nel merito, ritiene il Giudicante, conformemente a parte della giurisprudenza che: “Quando il lavoratore si CP_ rivolge all in caso di insolvenza del datore di lavoro, per ottenere la corresponsione del t.f.r., ovvero le ultime tre mensilità di retribuzione, deve escludersi la configurabilità di un'obbligazione solidale fra l'istituto previdenziale e il datore insolvente, atteso che la facoltà riconosciuta al dipendente ha natura di un diritto di credito a una prestazione previdenziale ed è del tutto distinto e autonomo rispetto al credito che il lavoratore vanta nei confronti del datore;
tale diritto si perfeziona non con la cessazione del rapporto di lavoro, ma al verificarsi dei presupposti indicati dalla legge, ovvero: insolvenza del datore, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo o all'esito di procedura esecutiva”. (Cassazione civile, sez. lav., 21 gennaio 2008, n. 1209).
Il ricorrente agisce per il riconoscimento del diritto al pagamento del TFR nei confronti del Fondo di garanzia CP_ dell' sulla base dell'art 2 della legge n.297/82.
3 La Direttiva CE n. 987.1980 prevede l'intervento del Fondo di Garanzia quando sia stata chiesta l'apertura di un procedimento volto a soddisfare collettivamente i creditori e quando l'autorità competente ha deciso l'apertura di detto procedimento, ovvero, ha constatato la chiusura definitiva dell'impresa e l'insufficienza dell'attivo disponibile per giustificare l'apertura del procedimento (art. 2).
CP_ La legge n. 297 del 1982 ha previsto il pagamento del TFR da parte dell quando l'impresa sia assoggettata a fallimento, ovvero, quando il datore di lavoro, non soggetto alla Legge Fallimentare, venga sottoposto, senza esito, ad esecuzione forzata.
Il quinto comma dell'art. 2 della legge cit. si applica qualora il datore di lavoro non sia soggetto alle disposizioni della legge fallimentare: il legislatore, infatti, si è preoccupato di assicurare ai lavoratori l'integrale pagamento del trattamento di fine rapporto anche se, per la mancanza in capo al datore di lavoro della condizione soggettiva prevista dall'art. 1 del r.d. 16 marzo 1942 n. 267, non possa essere dimostrato, per mezzo della presunzione legale sopra indicata, lo stato di insolvenza del medesimo datore di lavoro.
Il comma in questione dispone che, ricorrendo questa situazione e sussistendo le altre due condizioni (la cessazione del rapporto di lavoro e l'inadempimento, in tutto o in parte, del datore di lavoro), il lavoratore o i suoi aventi causa possono fare domanda di pagamento del trattamento di fine rapporto al Fondo di garanzia
“sempreché, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti”.
In tal caso, quindi, ferma restando la necessità dell'esistenza delle due condizioni sopra indicate in luogo della terza condizione, consistente nella (prova dell') insolvenza del datore di lavoro, la legge richiede due diversi necessari requisiti: la dimostrazione che il datore di lavoro “non è soggetto alle disposizioni del regio decreto
16 marzo 1942 n.267”; “la prova che le garanzie patrimoniali del medesimo datore di lavoro sono risultate in tutto o in parte insufficienti”.
Nel caso, in esame, vi è prova della sussistenza del credito derivante dal titolo giudiziale e dalla impossibilità di essere assoggettato a procedure fallimentari in ragione del provvedimento negativo emesso.
In relazione al terzo requisito, deve considerarsi che il lavoratore non può ottenere nei confronti del proprio datore di lavoro, per dimostrarne l'insolvenza, l'apertura di uno dei procedimenti esecutivi concorsuali fra quelli indicati nel punto I, deve almeno provare che più non sussiste, anche solo in parte, la garanzia patrimoniale generica della quale fa menzione l'art. 2740 c.c.; e tale prova, secondo il dettato della legge, viene pure desunta, in base all'utilizzazione di una diversa praesumptio iuris et de iure, da un altro fatto
(inequivocabilmente certo), essendo necessario (ma anche sufficiente) che il lavoratore dimostri di avere proceduto – in modo serio e adeguato, ancorché, eventualmente, infruttuoso – all'esperimento dell'esecuzione forzata individuale (non importa se mobiliare, immobiliare o presso terzi).
In particolare, la Suprema Corte ha affermato che “ai fini della tutela prevista dalla L. n. 297 del 1982 in favore del lavoratore, per il pagamento del t.f.r. in caso di insolvenza del datore di lavoro, nel caso in cui
l'accertamento del credito in sede fallimentare sia stato impedito a causa della chiusura anticipata della procedura per insufficienza dell'attivo, il credito stesso può essere accertato anche in sede diversa da quella CP_ fallimentare e il lavoratore può conseguire le prestazioni del Fondo di garanzia costituito presso l alle condizioni previste dalla L. n. 297 del 1982, art. 2, comma 5, essendo sufficiente, in particolare, che egli abbia esperito infruttuosamente una procedura di esecuzione - salvo che risultino in atti altre circostanze le quali dimostrino che esistono altri beni aggredibili con l'azione esecutiva - sempre che l'esperimento dell'esecuzione forzata non ecceda i limiti dell'ordinaria diligenza ovvero che la mancanza o l'insufficienza delle garanzie patrimoniali del debitore non debbano ritenersi provate in relazione alle particolari circostanze del caso concreto”.
4 Di recente la Suprema Corte (ord.14020 del 2020) in fattispecie sovrapponibile a quella oggi in esame ha esaminato l'estensione dell'onere di diligenza (sul piano oggettivo e soggettivo) del lavoratore creditore che agisce in executivis affermando che deve essere conformata alla misura dell'ordinaria diligenza nell'esercizio dell'azione esecutiva individuale (Cass. sentenza n. 4666 del 2002, Cass. 28 marzo 2003 n. 4783, Cass. n.
1848/2004; Cass. n. 9108/2007) esorbitando dalla stessa l'esercizio di un'esecuzione forzata non necessaria a dimostrare la mancanza o l'insufficienza delle garanzie patrimoniali del debitore allorquando sia già stata fornita aliunde la relativa prova (come appunto nel caso in cui risulti che a seguito della cancellazione della società non vi sia stata alcuna distribuzione dell'attivo tra i soci).
In particolare ha ritenuto, quindi, che non possa affermarsi che sussista l'obbligo di agire nei confronti dei soci nella ipotesi di società di capitali cancellata dal momento che si tratta, in base all'art. 2495 c.c., di una responsabilità limitata ed eventuale, subordinata alla estinzione della società ed alla riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione.
Obbligo sussistente se risulti positivamente dimostrato che i soci abbiano riscosso somme in base al bilancio finale di liquidazione con onere probatorio a carico dell'ente rientrando nei fatti impeditivi dell'obbligo di garanzia.
Tanto premesso, avendo il lavoratore prodotto il verbale di pignoramento mobiliare negativo, nonché, visura ipocatastale ed essendovi prova del mancato deposito del bilancio con conseguente ripartizione degli utili tra CP_ i soci, l' nella qualità indicata va condannato al pagamento di quanto richiesto oltre accessori.
Per quanto innanzi il ricorso va accolto.
Le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza, con attribuzione .
PQM
Così provvede:
CP_ 1) accoglie la domanda e per l'effetto condanna l' nella qualità spiegata, al pagamento in favore del ricorrente di € 10.971,00 a titolo di TFR oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla Parte_1 maturazione dei crediti al saldo;
CP_ 2) condanna l' al pagamento delle spese processuali che liquida in € 2.700,00 oltre IVA CPA e spese forfettarie con attribuzione all'Avv. Michele Marra anticipatario.
Si comunichi.
Napoli, in esito all'udienza cartolare del 21 maggio 2025.
IL GIUDICE
Dott. Annamaria Lazzara
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