CA
Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 24/03/2025, n. 262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 262 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1112/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di RI
Sez. Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Bonfilio Presidente Relatore dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Consigliere dott.ssa Paola Ferrari Bravo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1112/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ANETRINI MAURO e Parte_1 C.F._1 dell'avv. CAPRA ROBERTO ( ) VIA A. FABRO, 2 10122 TORINO;
C.F._2
( ) CORSO FRANCIA, 68 10143 TORINO , Parte_2 C.F._3
domiciliato in VIA XX SETTEMBRE, 65 10122 TORINO presso il difensore avv. ANETRINI
MAURO ricorrente contro
(C.F. ), Controparte_1
PRESIDENTE IN CARICA DEL Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BAROSIO VITTORIO e dell'avv. DENTICO
[...]
SERENA ( ) Indirizzo Telematico;
AV BO LO C.F._4
( ) Indirizzo Telematico, elettivamente domiciliati in C.SO GALILEO C.F._5
FERRARIS, 120 10129 TORINO presso il difensore avv. BAROSIO VITTORIO
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI TORINO (C.F.
), P.IVA_1
resistenti rimessa in decisione all'udienza del 20.02.2025
pagina 1 di 16 OGGETTO: impugnazione di provvedimento disciplinare a carico di Notaio
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente:
“Voglia l'Eccellentissima Corte d'Appello di RI,
- previa acquisizione del fascicolo del procedimento disciplinare R.G. n. 2/2024 della Commissione
Amministrativa Regionale di Disciplina per la Circoscrizione del Piemonte e della Valle D'Aosta;
- previe le declaratorie del caso e respinta ogni avversaria domanda, istanza anche istruttoria, eccezione, deduzione e produzione;
in riforma della decisione della Commissione Amministrativa Regionale di Disciplina per la
Circoscrizione del Piemonte e della Valle d'Aosta pronunciata all'esito del procedimento disciplinare
R.G. n. 2/2024 in data 9 luglio 2024, depositata in data 5 settembre 2024 e notificata in data 6 settembre 2024, in via preliminare e/o pregiudiziale,
- accertare e dichiarare che il procedimento penale a carico del notaio incolpato, rubricato al n.
8759/2924 R.G.N.R. mod. 21, in carico al P.M. TT , ha ad oggetto gli Parte_3
stessi fatti per cui si procede in sede disciplinare e, conseguentemente, disporre la sospensione del procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 158-quinquies Legge Notarile, annullando la decisione della Commissione Amministrativa Regionale di Disciplina per la Circoscrizione del
Piemonte e della Valle d'Aosta e rinviando il presente procedimento dinanzi alla Commissione
Amministrativa Regionale di Disciplina per la Circoscrizione del Piemonte e della Valle
d'Aosta in diversa composizione per la sua prosecuzione all'esito della conclusione del procedimento penale;
nel merito, in via principale:
- accertare e dichiarare l'infondatezza degli addebiti disciplinari e conseguentemente prosciogliere il notaio da ogni incolpazione disciplinare;
Parte_1
nel merito, in via subordinata:
- nella denegata e non creduta ipotesi di riconoscimento della responsabilità disciplinare del notaio contenere nei limiti dell'equo e del giusto la sanzione disciplinare e, Parte_1
previo accertamento che al fatto addebitato al notaio ricorrono circostanze attenuanti ovvero che il notaio si è adoperato per eliminare le conseguenze dannose della violazione e/o ha riparato il danno prodotto, sostituire l'avvertimento alla censura o la sanzione pecuniaria in luogo della sospensione ai sensi dell'art. 144 Legge Notarile. in ogni caso,
pagina 2 di 16 con vittoria di compensi e spese di lite, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge”.
Per la parte resistente:
“il Presidente del Consiglio Notarile dei Distretti riuniti di RI e ER ed il Consiglio Notarile medesimo rassegnano alla Corte d'Appello le seguenti conclusioni:
- voglia la Corte d'Appello, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- respingere integralmente il reclamo del notaio Pt_1
- e, conseguentemente, confermare la decisione della e quindi la condanna del notaio CP_2 Pt_1
alla sanzione disciplinare della sospensione di complessivi sei mesi per gli illeciti addebitatigli nella richiesta di procedimento del Presidente del Consiglio Notarile del 27.2.2024.
Con il favore delle spese di giudizio”.
FATTO E DIRITTO
Con istanza del 27 febbraio 2024, il Presidente pro-tempore del Consiglio Notarile dei Distretti
Riuniti di RI e ER (“Presidente”), su conforme delibera del Consiglio Notarile dei Distretti
Riuniti di RI e ER (“Consiglio Notarile”), chiedeva alla COREDI di avviare il procedimento disciplinare a carico del notaio sulla base delle risultanze dell'ispezione biennale Parte_1 condotta dall'Archivio Notarile e dal Consiglio in data 23 maggio 2023, nonché delle ulteriori risultanze dell'istruttoria condotta quindi dal Presidente, in seguito alla ricezione della segnalazione da parte del Consigliere delegato all'ispezione biennale, che estendeva l'indagine a tutti gli atti e i repertori relativi al secondo semestre 2019, al 2020, 2021 e 2022 e al primo trimestre del 2023, oltre che alle fatture relative ai predetti atti.
All'esito dell'istruttoria condotta, il Presidente, previa elencazione in apposito documento degli errori di annotazione repertoriale (doc. 13 allegato alla richiesta di avvio del procedimento disciplinare, prodotto dalla ricorrente all'All. B) riteneva che il notaio incolpato avesse posto in essere
“un'operazione di sistematica alterazione delle annotazioni repertoriali, volta a conseguire il vantaggio/guadagno economico derivante dalla dichiarazione di una significativamente inferiore base imponibile per l'applicazione della Tassa Archivio, nonché dei contributi dovuti per la Cassa
Nazionale, il Consiglio Notarile, il Fondo di Garanzia e l'assicurazione della responsabilità professionale”, chiedendo quindi avvio del procedimento disciplinare, rilevando peraltro “risulta […] che nella quasi totalità delle fatture esaminate la tassa archivio (pari al 10% dell'onorario repertoriale) è esposta in misura nettamente superiore sia a quella risultante dall'onorario iscritto […], sia a quella effettivamente dovuta” con conseguente “vantaggio economico derivante dall'esposizione in fattura di pagina 3 di 16 anticipazioni superiori a quelle effettivamente sostenute, nonché a quelle astrattamente dovute, con una indebita riduzione dell'imponibile ai fini IRPEF e IVA”.
Il Consiglio Notarile, ritenuto che la condotta adottata dal notaio incolpato integrasse così illecito disciplinare di cui ex art. 147, comma 1, lett. a) della legge notarile 16 febbraio 1913, n. 89, valendo a compromettere la dignità e reputazione dell'incolpata e il decoro e prestigio della classe notarile, e nel contempo l'illecito disciplinare di cui all'art. 147, comma 1, lett. b) della Legge Notarile, in connessione all'art. 14 dei principi di deontologia notarile con particolare riferimento all'asserita
“irregolare documentazione della prestazione” nonché all'asserita “irregolare fatturazione”, concludeva per l'avvio di un procedimento disciplinare nei confronti del notaio chiedendo Parte_1
l'applicazione della sanzione della sospensione per la durata di anni uno per la violazione dell'art. 147, lett. a), l.n. e l'applicazione della sanzione della sospensione per la durata di mesi sei per la violazione dell'art. 147, lett. b), l.n.
Nel corso del procedimento disciplinare, il Notaio presentava memoria ex art. 155, comma II, Pt_1
L.N., evidenziando l'esiguità delle annotazioni repertoriali errate rispetto alle operazioni complessivamente registrate, assumendo carente ogni volontarietà della condotta contestata, evidenziando come gli errori fossero piuttosto dovuti al sistema di estrapolazione automatica dei dati da indicare in repertorio;
rilevava peraltro di aver già regolarizzato la propria posizione con l'Archivio
Notarile, versando quanto dovuto ed offrendo piena disponibilità a regolarizzare anche la posizione verso la Cassa Nazionale ed il Consiglio Notarile, nonché verso i clienti.
La Commissione adita respingeva peraltro l'istanza del Notaio di sospensione del procedimento Pt_1
disciplinare in pendenza di procedimento penale che assumeva instauratosi per il reato ex artt. 81 e 479
c.p. in relazione ai medesimi fatti in contestazione, avendo ricevuto informativa di garanzia in merito.
Analoga istanza, ribadita quindi a seguito di avviso di conclusione delle indagini preliminari, veniva nuovamente rigettata.
All'esito del procedimento di primo grado la con provvedimento in data 5.9.2024, ha CP_2 dichiarato il Notaio responsabile di entrambi gli illeciti disciplinari a lei addebitati e, esclusa la Pt_1
possibilità di concedere le circostanze attenuanti ex art. 144 della Legge Notarile, in ragione della
“particolare gravità” e della “notevole rilevanza” delle sue condotte illecite, ha irrogato al Notaio la sanzione della sospensione per complessivi sei mesi.
Avverso la predetta decisione della notificata in data 6.9.2024, ha promosso CP_2
impugnazione ex art. 158 della Legge Notarile il Notaio con ricorso tempestivamente Pt_1
depositato in data 4.10.2024, deducendo quattro motivi di gravame.
pagina 4 di 16 Il Presidente del Consiglio Notarile di RI e ER ed il Consiglio Notarile stesso si sono costituiti nel giudizio, contestando radicalmente l'avversa impugnazione, chiedendo conferma della decisione impugnata.
Con primo motivo di gravame la ricorrente lamenta erroneità della pronuncia di omessa sospensione del procedimento disciplinare in pendenza di procedimento penale avente ad oggetto i medesimi fatti in contestazione, assumendo doversi ritenere pendente detto procedimento almeno a seguito di comunicazione della conclusione delle indagini preliminari, non risultando necessaria per il suo avvio richiesta di rinvio a giudizio dell'imputato, dovendosi ritenere comunque almeno opportuna la sospensione pure facoltativa del procedimento disciplinare.
Con secondo motivo di gravame la ricorrente contesta peraltro erroneità della decisione impugnata recante accertamento della sussistenza del dolo del Notaio nella condotta contestata, evidenziando come le irregolarità riscontrate valessero semmai a procurare un vantaggio economico meramente temporaneo, in quanto agevolmente riscontrabili – come in effetti avvenuto - in sede di ispezione biennale obbligatoria , risultando comunque di portata assai esigua rispetto al numero degli atti rogati, dovendosi al contrario ritenere evidente trattarsi piuttosto di meri errori di annotazione dovuti all'uso del sistema automatico di estrapolazione dei dati dagli atti stipulati.
Con terzo motivo di gravame la ricorrente lamenta inoltre che la condotta contestatale sia stata erroneamente ritenuta tale da compromettere la dignità, il decoro, la reputazione ed il prestigio della classe notarile, benché attuata in mancanza di ogni deliberata volontà, e quindi semmai solo colposa, e comunque da ritenersi estinta per intervenuta oblazione . Evidenzia altresì come la violazione di norma speciale ex art. 137, primo comma, sia comunque da ritenersi assorbente di ogni valenza lesiva della condotta, per sé inidonea, per assenza di intenzionalità e limitata incidenza sull'entità degli esborsi conseguenti a carico dei clienti, a violare la corretta concorrenza tra notai.
Con quarto motivo di gravame la ricorrente lamenta infine erronea determinazione della sanzione irrogatale ed in specie erroneo disconoscimento delle circostanze attenuanti di cui all'art. 144 della Legge Notarile. Assume infatti che la precedente sanzione irrogatale nel 2012 con applicazione della sanzione dell'avvertimento sia relativa a fatti del tutto diversi da quelli in contestazione, non essendo ravvisabile perciò “la rilevata sistematicità” delle infrazioni stesse ritenuta invece sussistente dalla COREDI. Assume peraltro di essersi prontamente attivata per sanare la propria posizione appena conclusa l'ispezione biennale obbligatoria in esito alla quale erano state riscontrate le prime irregolarità, effettuando il pagamento di quanto dovuto per importi non corrisposti, interessi e sanzioni già nel maggio 2023, con conseguente declaratoria di intervenuta estinzione delle infrazioni disciplinari emessa dall'Archivio Notarile di RI. Rileva peraltro come, in forza di più recente giurisprudenza pagina 5 di 16 della Suprema Corte in materia , a fronte del comportamento collaborativo dimostrato, sia in effetti doverosa e non discrezionale ove ne risultino comprovati, come in specie, i presupposti applicativi.
Chiede quindi, in via preliminare, accertarsi pendente procedimento penale relativo ai medesimi fatti oggetto di contestazione e disporsi la sospensione del procedimento disciplinare ex art. 158bis L.N., annullandosi la decisione impugnata. Nel merito chiede comunque accertarsi l'infondatezza degli addebiti contestati nei suoi confronti ovvero, in via subordinata,, contenersi l'irroganda sanzione, tenuto conto del comportamento assunto dal Notaio per eliminare le conseguenze dannose delle violazioni e disporsi quindi la sostituzione della sanzione irrogata con altra meno afflittiva in applicazione del dettato ex art. 144 L.N.; con vittoria delle spese del giudizio.
Assumono per contro i resistenti insussistenti in specie i presupposti per la sospensione del procedimento disciplinare, non risultando esercitata l'azione penale finché il P.M. non richieda disporsi il rinvio a giudizio per i fatti oggetto di indagini preliminari.
Rilevano inoltre, in ordine alla ravvisabilità di dolo nell'operato del Notaio come le erronee registrazioni effettuate nei repertori, con annotazione di un valore degli atti inferiore a quello effettivo, fatturazione di importi per tassa archivio superiori a quelli in effetti dovuti, indicazione di onorari fissi in luogo di quelli graduali previsti, registrazione di un solo onorario per atti contenenti una pluralità di negozi, siano risultate in specie numerose e ripetute e tali da poter sfuggire in sede di ispezione obbligatoria, tanto più a fronte del numero assai elevato degli atti rogati nel periodo dal Notaio Pt_1
Rilevano inoltre come le erronee annotazioni risultino sempre favorevoli al Notaio, comportando minori esborsi, evidenziando così il carattere doloso della condotta contestata, per sistematicità, abitualità e rilevanza quantitativa. Rilevano inoltre come il Notaio avesse dapprima sostenuto, Pt_1
in sede difensiva, che le erronee annotazioni fossero dovute ad inesperienza di impiegata solo recentemente assunta, allegando solo in seguito che esse dipendessero piuttosto da malfunzionamenti del software utilizzati per l'estrazione dei dati oggetto di registrazione.
Esaminando quindi in dettaglio la tipologia delle annotazioni erronee rilevate e quindi oggetto di contestazione, evidenziano l'ammontare rilevante delle somme incassate dal Notaio in eccesso rispetto a quelle corrette, assumendo perciò legittimo desumerne il carattere doloso della condotta censurata.
Rilevano peraltro la gravità della condotta contestata, da sussumersi correttamente nel disposto ex art. 147, primo comma, lett. a della Legge Notarile, sia in ragione del carattere doloso della condotta stessa, sia per la sua intrinseca gravità, atteso che l'alterazione di dati oggettivi nell'ambito di un atto pubblico, qual è il repertorio costituisce comportamento idoneo a ledere l'essenza stessa della funzione notarile ed a screditare quindi l'intera categoria professionale.
pagina 6 di 16 Rilevano infine, in relazione alla sanzione inflitta dalla er l'illecito disciplinare contestato ex CP_2
art. 147, primo comma, lett. b della Legge Notarile contesta anzitutto che la condotta contestata abbia in effetti comportato indebito esborso da parte dei clienti di somme “assai modeste” per anticipazioni non dovute, come assunto infondatamente dal Notaio ricorrente, integrando perciò un comportamento di illecita concorrenza censurabile quale violazione del dettato di cui all'art. 14 del Codice deontologico, non valendo la condotta riparatoria attuata dal Notaio ad estinguere la pretesa Pt_1
punitiva, posta a tutela di un bene giuridico diverso da quello leso per mera omissione di versamenti dovuti.
Rilevano infine come la condotta riparatoria attuata dal Notaio, nel pagamento degli importi dovuti e non versati, risulti in specie successiva ai rilievi formulati dapprima dall'Archivio Notarile, in esito all'ispezione biennale condotta a carico del Notaio, e quindi dal Consiglio Notarile in sede disciplinare, non integrando perciò un ravvedimento operoso, ma una tardiva attivazione per limitare le conseguenze sanzionatorie della condotta contestatale. Assumono pertanto insussistenti i presupposti stessi per l'applicazione delle attenuanti ex art. 144 della Legge Notarile.
Previa comparizione delle parti dinanzi al Consigliere Istruttore, assegnato termine per il deposito di note difensive, aveva luogo in data 20.02.2025 discussione orale dinanzi al Collegio, che riservava all'esito la decisione.
Rileva anzitutto la Corte come palesemente infondata risulti la prima doglianza esposta dall'odierna ricorrente per supposta violazione del dettato ex art. 158quinquies, comma II, L.N., secondo cui “il procedimento disciplinare è sospeso fino al passaggio in giudicato della sentenza, quando per lo stesso fatto si procede penalmente”, ovvero almeno per omessa applicazione del disposto di cui al quarto comma della norma richiamata, secondo cui “se il processo penale risulta connesso con un procedimento disciplinare, la Commissione può sospendere il procedimento disciplinare, a richiesta del notaio”.
Risulta infatti dall'esame della documentazione in atti che a seguito di avvio di indagini preliminari in sede penale per falsità ideologica ex artt. 81 e 481 c.p. delle medesime erronee annotazioni repertoriali oggetto delle contestazioni disciplinari di cui si conosce , è intervenuto in data 7.06.2024 avviso di chiusura delle indagini da parte del Pubblico Ministero procedente, ma non risulta quindi che questi abbia conseguentemente formulato richiesta alcuna, di archiviazione o di rinvio a giudizio.
E, dunque, poiché a norma del dettato ex art. 407bis c.p.p. – nella formulazione in vigore dal
30.12.2022, applicabile alla fattispecie in esame – “il pubblico ministero, quando non deve richiedere l'archiviazione, esercita l'azione penale, formulando l'imputazione, nei casi previsti nei titoli II, III,
IV, V e V- bis del libro VI ovvero con richiesta di rinvio a giudizio” devono ritenersi in specie pagina 7 di 16 sicuramente carenti i presupposti per la sospensione necessaria del procedimento disciplinare ex art. 158bis, comma II, L.N., come pure per la sospensione discrezionale di cui al comma IV della medesima disposizione.
Meritano peraltro disamina congiunta le ulteriori doglianze esposte in merito dal Notaio ricorrente nel secondo e terzo motivo di impugnazione, in quanto strettamente correlate ai fini di una corretta valutazione dell'illecito contestatole in sede disciplinare ex art. 147, comma I, lett. a) della
Legge Notarile. Sul presupposto che le irregolarità nella tenuta del repertorio rilevate dapprima nel contesto di ispezione biennale ordinaria condotta sugli atti del Notaio negli anni 2020/2021 e Pt_1 quindi in esito alle ulteriori indagini condotte nell'ambito del procedimento disciplinare a quo, estese alla verifica degli atti compiuti negli anni 2019, 2022 e 2023, debbano ritenersi da un lato facilmente riscontrabili già nell'ambito degli ordinari – ed obbligatori – controlli biennali previsti e, dall'altro, siano risultate in specie in numero esiguo rispetto al volume complessivo delle annotazioni relative all'attività svolta dal Notaio ricorrente – in misura che si assume pari al 12% -, comunque ascrivibili a problematiche operative del software gestionale di estrapolazione dati utilizzato presso il suo studio e, soprattutto inidonee ad assicurare un significativo guadagno – o mancato esborso -, l'odierna ricorrente contesta infatti che l'illecito contestatole possa qualificarsi come condotta idonea a compromettere “la la sua dignità e reputazione o il decoro e prestigio della classe notarile”.
Orbene al riguardo paiono in effetti pienamente corretti e certamente significativi i rilievi ex adverso svolti dal Presidente e dal Consiglio Forense sulla base di puntuale e specifica disamina degli atti censurati come documentati nel giudizio.
Ed infatti, ove pure le annotazioni irregolari corrispondano ad una percentuale del 12/16% di quelle complessivamente compiute – come in specie allegato dal Notaio ricorrente - , a fronte del cospicuo volume di atti compiuti dal Notaio ( n.
2.804 solo nel biennio 2020/2021, oggetto della prima Pt_1
ispezione biennale in cui sono emerse le irregolarità in esame ) – e di correlative annotazioni repertoriali – vengono così in considerazione “errori” di registrazione in numero elevatissimo, indicato dai resistenti, in riferimento alla documentazione prodotta, in numero di 817.
Dette irregolarità comprendono peraltro .- come documentato e neppure contestato – annotazioni repertoriali per un valore inferiore a quello risultante dall'atto ( con conseguente versamento di tassa notarile e contribuzioni notarili in misura ridotta ), annotazioni di onorari fissi in luogo di quelli graduali, annotazioni di un solo onorario per più negozi compiuti contestualmente ed inoltre erronea indicazione, nelle fatture emesse ai clienti di tassa archivio in misura superiore a quella dovuta.
A fronte di tali e tante irregolarità, come pure rilevato dalla parte resistente, in larghissima misura compiute a vantaggio ( economico ) del Notaio ricorrente ed in minima percentuale in danno, la pagina 8 di 16 condotta contestata non può secondo ragionevolezza ritenersi mero frutto di banali errori involontari, laddove l'elevata quantità e frequenza di dette irregolarità, oltre che il preponderante vantaggio economico conseguente per il Notaio ne attestano invece, con chiara evidenza, la loro Pt_1
volontarietà. Ben si rileva altresì, da parte resistente, come le stesse giustificazioni contraddittoriamente allegate dall'odierna ricorrente nell'ambito del procedimento disciplinare, nel riferire dapprima le erronee annotazioni all'opera di impiegata poco capace e da poco assunta nello studio e quindi sostituita ( v. verbale di audizione nell'allegato B, pag. 79, prodotto da parte ricorrente ), ascrivendo invece in seguito gli errori riscontrati al malfunzionamento del software gestionale usato per l'estrapolazione dei dati, finiscano così per risultare del tutto inattendibili.
Lo stesso vantaggio economico conseguente non pare del resto irrilevante, come stimato da parte resistente per circa € 36.000,00 nell'intero periodo considerato, secondo valori non contestati dal
Notaio ricorrente, se non per precisare che cospicua parte di tale importo ( circa € 28.500,00, corrispondente a somme non versate direttamente dal Notaio per contribuzioni professionali omesse o ridotte ) neppure sia stata quindi dedotta dall'imponibile dichiarato in sede fiscale, con conseguente minor recupero di imposte sui redditi ( v. memoria depositata in data 20.01.2025, pag. 8 ).
Trattasi comunque di condotta non solo reiterata, ma per lungo periodo ( il quinquennio in esame ) sistematicamente riprodotta pur con cadenza percentuale limitata in rapporto al complessivo volume degli atti compiuti dal Notaio ricorrente, tale da comportare comunque un vantaggio economico significativo per il professionista.
Pare in conseguenza del tutto fondato il rilievo esposto nel provvedimento impugnato, secondo cui
La stessa frequenza percentuale contenuta delle annotazioni erronee in rapporto al volume complessivo degli atti compiuti da un lato non elide la gravità della condotta irregolare contestata, consideratane comunque la rilevanza sistematica ed economica complessiva, dall'altro attesta semmai la callidità della condotta contestata, valendo a renderne più difficile il rilievo in sede di ispezioni ordinarie comunque condotte con verifiche meramente “a campione”.
Orbene, “in materia di responsabilità disciplinare dei notai, l'art. 147 della legge n. 89 del 1913 individua con chiarezza l'interesse meritevole di tutela (dignità e reputazione del notaio, decoro e pagina 9 di 16 prestigio della classe notarile) e determina la condotta sanzionabile in quanto idonea a compromettere l'interesse tutelato, condotta il cui contenuto, sebbene non tipizzato, è integrato dalle regole di etica professionale e, quindi, dal complesso dei principi di deontologia oggettivamente enucleabili dal comune sentire di un dato momento storico;
ne consegue, da un lato, che la norma menzionata è rispettosa del principio di legalità ex art. 25 Cost. (peraltro attinente alla sola materia penale), e dall'altro che la concreta individuazione della condotta disciplinarmente rilevante, da parte del giudice di merito, non è sindacabile dalla Corte di cassazione, il cui controllo di legittimità sull'applicazione, da parte del giudice del merito, di concetti giuridici indeterminati e clausole generali può solo mirare a verificare la ragionevolezza della sussunzione in essi del fatto concreto” ( Cass. Civ. Sez. 6 - 3,
Sentenza n. 4720 del 23/03/2012; Cass. Civ. Sez. 2 - , Ordinanza n. 10872 del 07/05/2018 ).
Pertanto “in tema di responsabilità disciplinare dei notai, la fattispecie di cui all'art. 147, comma 1, lett.
a) della l. n. 89 del 2013 è integrata ogniqualvolta il notaio pone in essere una condotta idonea a ledere la propria dignità e reputazione all'interno della collettività in cui opera e a compromettere il decoro e il prestigio della classe notarile, senza che rilevi la sfera privata o pubblica nella quale tale condotta si è estrinsecata, dal momento che egli non è solo un libero professionista, ma riveste anche la qualità di pubblico ufficiale a cui sono delegate funzioni pubbliche.
(Nella specie, la S.C. ha ritenuto illecito disciplinare, ai sensi della predetta disposizione, l'omesso versamento da parte del notaio delle imposte e dei contributi previdenziali ricadenti nell'ambito della propria sfera personale, trattandosi di condotta anomala per un pubblico ufficiale avente il compito di riscuotere le imposte indirette)” ( Cass. Civ. Sez. 2 - , Sentenza n. 28133 del 27/09/2022 ).
E, dunque, considerata la funzione di certificazione propria della professione notarile la reiterata condotta di irregolare tenuta del repertorio, protratta con frequenza sistematica per almeno un quinquennio, non può non ritenersi idonea a ledere la dignità e reputazione del professionista, con conseguente riverbero negativo sul prestigio dell'intera categoria professionale di appartenenza.
Sotto diverso profilo il Notaio ricorrente lamenta peraltro, nell'ambito del terzo motivo di impugnazione esposto, la ritenuta rilevanza disciplinare della condotta contestatale anche in violazione del dettato normativo ex art. 147, comma I, lett. b della L.N. Assume infatti che il comportamento asseritamente non intenzionale di erronea indicazione in fatture emesse per prestazioni rese ai clienti di importi per Tassa Archivio in misura superiore all'effettivo dovuto abbia comportato esborsi non dovuti assai modesti per i clienti, dall'altro rileva di non aver mai comunque applicato tariffe scontate o ridotte od applicato altrimenti onorari ridotti rispetto alla media ponendo così in essere condotta effettivamente lesiva della concorrenza.
pagina 10 di 16 Assume comunque che la contestuale contestazione di duplice illecito disciplinare, in violazione del dettato ex art. 147, comma I, lett. a e lett. b della L.N., in rapporto alla medesima condotta, peraltro corrispondente a specifica violazione pure prevista e disciplinata ex art. 137 L.N. in rapporto alle regole di corretta tenuta del repertorio di cui agli artt. 61 e 62, per cui è prevista minor sanzione pecuniaria da 30 euro a 240 euro, sia perciò solo in contrasto con il principio di specialità che regola il concorso formale di norme.
L'assunto, tuttavia, non può essere condiviso alla luce del chiaro insegnamento della Suprema Corte in materia.
Ed infatti “in tema di responsabilità disciplinare dei notai, l'art. 147, comma 1, lett. b) della l. n. 89 del
2013, che sanziona la violazione ripetuta dei principi del codice deontologico dei notai, attraverso la sua considerazione in astratto, non tutela un unico interesse alla correttezza del comportamento dei notai, comunque diverso dall'interesse, presidiato dall'art. 147, comma 1, lett. a) della medesima legge, alla tutela della dignità e reputazione del notaio o del decoro e prestigio della classe notarile;
sicché, ai fini della sussistenza di un concorso apparente tra le due norme, occorre individuare e comparare, col suddetto interesse tutelato dall'art. 147 lett. a), i variabili interessi protetti dai singoli articoli del codice deontologico dei notai che sono stati ripetutamente violati” ( Cass. Civ. Sez. 2 - , Sentenza n.
30906 del 03/12/2024 ).
E, dunque, “in tema di responsabilità disciplinare dei notai, il giudizio sulla sussistenza di un concorso apparente tra più norme applicabili ad un medesimo fatto si fonda sul raffronto tra gli interessi che esse sono chiamate a proteggere, anziché sulla comparazione tra gli elementi strutturali delle fattispecie, in particolare ove si tratti di illeciti disciplinari a condotta libera, diretti a esercitare un ruolo preventivo a tutela dell'etica professionale della categoria” ( Cass. Civ. Sez. 2 - , Sentenza n. 27588 del
24/10/2024 ).
Peraltro “la giurisprudenza di questa Corte ha - ormai in modo univoco - statuito che la condotta enucleata nell'art. 147, lett. a), della c.d. legge notarile (consistente nella compromissione da parte del notaio, in qualunque modo, nella vita pubblica o privata, della sua dignità e reputazione o del decoro e prestigio della classe notarile) integra un illecito di pericolo la cui commissione non implica la percezione della riprovevolezza ambientale dell'operato ascritto al notaio (il quale, oltretutto, nel caso di specie, aveva costituito oggetto di due esposti indirizzati al competente Consiglio notarile), poiché ciò che rileva è il concreto accertamento degli specifici comportamenti - da parte dell'organo di disciplina (cfr. Cass. n. 17266/2015) - posti in essere dallo stesso notaio che risultino effettivamente idonei a ledere i valori tutelati dalla suddetta norma, a prescindere, quindi, dal verificarsi di un'eco negativa nella comunità, connotazione, perciò, quest'ultima che non assurge ad elemento costitutivo pagina 11 di 16 dell'illecito disciplinare, donde l'irrilevanza della prova della sua esistenza (v., da ultimo, Cass. n.
10872/2018)” ( Cass. Civ. Sez. 2 - , Sentenza n. 29456 del 15/11/2018 ).
D'altro verso “in tema di responsabilità disciplinare del notaio per illecita concorrenza mediante riduzione degli onorari, il requisito della non occasionalità, richiesto dall'art. 147, comma 1, lett.
b), della l. n. 89 del 1913, è compatibile anche con una collocazione temporale degli illeciti confinata entro un periodo inferiore all'anno, non dovendo necessariamente sussistere un rapporto di adeguata proporzione tra il numero delle pratiche illecite e il volume complessivo dell'attività professionale calcolato su base annuale e non essendo richiesto un monitoraggio esteso ad un periodo predefinito a priori, fatta salva la necessità che le violazioni non risultino isolate o del tutto episodiche” ( Cass. Civ.
Sez. 2 - , Sentenza n. 4645 del 22/02/2021 ). In specie peraltro la condotta contestata risulta protratta in modo sistematico, seppur solo per una percentuale comunque non irrilevante dell'attività professionale svolta dal Notaio per circa un quinquennio. Pt_1
E, dunque non può ritenersi che la violazione di norma speciale ex art. 147, primo comma, lett. b) sia da ritenersi assorbente di ogni valenza lesiva della condotta contestata laddove, come in specie, essa sia per sé idonea a violare non soltanto la corretta concorrenza tra notai, ma anche il decoro della professione. Non è configurabile infatti, a fronte di lesione di beni tutelati diversi dalle diverse norme richiamate a fondamento della duplice contestazione, una fattispecie di concorso di norme, ma piuttosto un concorso di diversi illeciti.
Non è dato peraltro ascrivere la condotta contestata a carico dell'odierna ricorrente, quale protratta e sistematica tenuta irregolare del repertorio, a mera violazione ex art. 137 L.N., in rapporto alle regole di corretta tenuta del repertorio di cui agli artt. 61 e 62, posto che le irregolarità accertate, “per la quantità, per la ripetitività, per la loro tipologia e per il fatto che mai dette irregolarità si traducevano in errori a favore del cliente ma sempre in errori a favore del Notaio” come puntualmente contestato nel provvedimento impugnato, attestano la sussistenza di una estrema gravità dell'elemento soggettivo a sostegno della condotta contestata, equiparabile, per efficacia lesiva al dolo stesso, configurando così non già una mera infrazione al dettato ex art. 137 L.N., ma più grave illecito come tale sanzionato, proprio per la sua ampia portata lesiva, ex art. 147, comma I, lett. a e b della CP_3
Consegue ai rilievi esposti in ordine alla corretta qualificazione della condotta illecita contestata, l'irrilevanza dell'intervenuta oblazione ai fini dell'estinzione del duplice illecito contestato in sede disciplinare.
La declaratoria di estinzione della violazione per intervenuta oblazione, come in specie resa con atto dell'Archivio Notarile Distrettuale di RI in data 19.06.2023 ( documento n. 4 di parte ricorrente ) risulta infatti limitata alle sole infrazioni – pure plurime - contestate con verbale ispettivo in data pagina 12 di 16 23.05.2023, in esito alla sola ispezione ordinaria dapprima condotta a carico del Notaio e non Pt_1 alle più gravi violazioni accertate quindi in relazione all'intero quinquennio 2019/2023, nella duplice valenza lesiva come sopra contestata. Detta declaratoria non può ritenersi quindi estesa ai più gravi illeciti di cui al provvedimento disciplinare impugnato, relativi a fattispecie di ben più rilevante lesività in rapporto ai beni giuridici tutelati ex art. 147 L.N., sotto il profilo della dignità e del decoro della professione notarile e della corretta attuazione della concorrenza tra gli esercenti la professione.
Del resto “in tema di responsabilità disciplinare dei notai, l'art. 145 bis della l. n. 89 del 1913, introdotto dall'art. 28 del d.lg s. n. 249 del 2006, prevedendo l'oblazione in caso di infrazione "punibile con la sola sanzione pecuniaria", ha riguardo alla sanzione applicabile in astratto e non a quella applicata in concreto”, tanto che “l'oblazione non è consentita per le infrazioni punibili con la sospensione, anche se per esse sia stata irrogata una sanzione pecuniaria a seguito della concessione delle attenuanti” ( Cass. Civ. Sez.
2 - , Sentenza n. 28132 del 27/09/2022; conforme: Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Sentenza n. 4720 del
23/03/2012 ). E' chiaro quindi che il duplice illecito in specie contestato al Notaio non è per sé Pt_1
suscettibile di oblazione, proprio perché non è consentita oblazione per le infrazioni punibili soltanto con sanzione diversa da quella pecuniaria, come in specie le violazioni contestate ex art. 147, comma I, lett. a e b, L.N.
Ritiene peraltro la Corte palesemente infondata, alla luce di principi ormai da tempo ripetutamente affermati dalla Suprema Corte in materia, anche l'ultima censura svolta dall'odierna ricorrente, nel lamentare, con quarto motivo di impugnazione, ingiustificatamente disapplicate in specie le circostanze attenuanti di cui all'art. 144 della Legge Notarile.
Al riguardo si legge nel contesto del provvedimento disciplinare ora impugnato che pagina 13 di 16 Premesso che nessuna delle parti si è attivata per documentare detta condanna richiamata a carico del
Notaio pure certamente risalente rispetto ai fatti in contestazione, non è dato comunque Pt_1 ravvisare in specie i presupposti per l'applicazione del dettato invocato ex art. 144 L.N.
E' ben vero infatti che “in tema di illecito disciplinare dei notai, con riferimento alle attenuanti previste dall'art. 144 l. n. 89 del 1913, la discrezionalità del giudice disciplinare è limitata al solo riconoscimento della sussistenza delle stesse come individuate da tale norma, risultando poi doverosa, laddove ricorra una delle due fattispecie, l'applicazione della riduzione ovvero la sostituzione della sanzione applicabile” ( Cass. Civ. Sez. 2 - , Sentenza n. 16859 del 13/06/2023 ).
Peraltro “la norma in esame contempla la diminuzione della sanzione sia per l'ipotesi generica in cui
"ricorrono circostanze attenuanti", sia per l'ipotesi specifica in cui il notaio, dopo aver commesso l'infrazione, si è adoperato per eliminare le conseguenze dannose della violazione o ha riparato interamente il danno prodotto. Ove, dunque, il danno sia stato risarcito, o vi siano state le restituzioni o il notaio abbia comunque mostrato un ravvedimento operoso, in assenza di un danno patrimoniale arrecato, spetta al giudice disciplinare ed a quello del merito valutare la sussistenza dei fatti che concretizzano tali attenuanti e così producano gli effetti sulla sanzione prestabiliti dal legislatore.
È poi evidente che, nel caso che sia addebitata al notaio la commissione di una pluralità di infrazioni, le circostanze attenuanti di cui all'art. 144 della legge notarile ben possono essere concesse per un illecito e negate per gli altri, in quanto la diversità dei giudizi può corrispondere ad una diversa valutazione della gravità degli addebiti, così come ad un diverso riscontro dei presupposti specifici ex lege della riduzione sanzionatoria” ( Cass. Civ. Sez. 2, 09/06/2022, n. 18578 ).
E, tuttavia “l'attivazione per eliminare le conseguenze dannose della violazione può ricorrere per ogni illecito disciplinare che non abbia prodotto in concreto un danno patrimoniale;
in particolare, mentre nel caso delle violazioni omissive proprie, cioè prive di evento in senso naturalistico, tale attenuante è integrata dal compimento della condotta omessa, negli illeciti commissivi essa si configura con il compimento di un'attività uguale e contraria a quella integrante la violazione e che non si esaurisce nella condotta doverosa mancata, ma in un comportamento diverso e ulteriore, volto a modificare la situazione prodottasi in contrasto con quella che sarebbe derivata dall'osservanza della prescrizione deontologica” ( Cass. Civ. Sez. 2 - , Sentenza n. 16859 del 13/06/2023 ).
pagina 14 di 16 Non è dato, dunque, ravvisare condotta idonea, diversa ed ulteriore rispetto all'emenda del repertorio dalle irregolarità in esso rilevate, al versamento delle somme omesse per Tassa ed al Per_1
compimento degli altri adempimenti doverosi, nonché per il ristoro del danno economico, pur limitato, cagionato ai clienti, utilmente finalizzato a riparare il danno al decoro ed al prestigio della classe notarile ovvero quello conseguente a sistematica violazione di norme deontologiche imposte a tutela della corretta concorrenza professionale.
La stessa condotta almeno parzialmente “riparatoria” attuata dal Notaio è stata del resto attuata, Pt_1 solo a seguito dell'ispezione condotta dall'Archivio Notarile nel 2023 e delle indagini ulteriori in seguito svolte, in relazione ad infrazioni commesse nel quinquennio antecedente e, dunque, con evidente tardività per essere considerata un utile “ravvedimento operoso” ai fini della concessione delle attenuanti invocate.
Né è dato ravvisare in specie diverse motivazioni che possano integrare “circostanze attenuanti” rispetto alle reiterate infrazioni contestate, tanto più a fronte della protrazione della condotta contestata nell'arco di un quinquennio ed in considerazione della gravità della colpa ravvisata a sostegno della condotta stessa.
Ed infatti “l'attenuante invocata non è compatibile con la rilevata sistematicità delle infrazioni, che denota un atteggiamento connotato da particolare negligenza ovvero incapacità di attenersi alle norme”; principio volto a garantire il prestigio della funzione professionale nonché dei clienti.
In specie, dunque, “oltre alla «riparazione del danno» (il pagamento delle imposte evase ed accessori di legge), emerge un profilo di «conseguenze dannose» non patrimoniali, sia nei confronti dei clienti, che della categoria professionale di appartenenza, piuttosto evidente, tenuto conto della sistematicità e gravità delle condotte” ( Cass. Civ. sez. II, 25 settembre 2019, n. 23947 ).
Dovendosi pertanto addivenire ad integrale rigetto dell'impugnazione in esame, le spese del giudizio seguono la piena soccombenza della parte ricorrente. Dette spese si liquidano come da dispositivo in applicazione di valori medi dei parametri normativi in vigore e di cui al D.M. n. 55/2014 come attualmente in vigore, avuto riguardo al valore della controversia, in specie indeterminabile, ed alla sua media complessità, nonché all'attività difensiva concretamente svolta dalle parti nel giudizio, che ha comportato pieno svolgimento delle fasi di studio della controversia, introduttiva e di decisione.
Non si ritiene invece dovuto il versamento da parte della ricorrente di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale (c.d. doppio contributo), ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
I presupposti per la debenza di tale versamento sussistono infatti “solo allorché si è in presenza di un giudizio di tipo impugnatorio. (Nella specie, la S.C. ha escluso la debenza del predetto importo pagina 15 di 16 supplementare valorizzando la natura non impugnatoria del giudizio di reclamo innanzi alla Corte di appello avverso il provvedimento disciplinare assunto nei confronti di un notaio da una Commissione regionale di disciplina) ( Cass. Civ. Sez. 2 - , Sentenza n. 5426 del 26/02/2021 ) e, dunque, “solo in presenza della natura giudiziale del provvedimento oggetto dell'impugnazione, restando escluse impugnazioni che, pur proposte con ricorso per cassazione, riguardino un atto amministrativo” ( Cass.
Civ. Sez. 5 - , Sentenza n. 37166 del 29/11/2021 ).
P.Q.M.
La Corte di Appello di RI, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'impugnazione di cui al ricorso e per l'effetto conferma integralmente la decisione della
Commissione Amministrativa Regionale di Disciplina per la Circoscrizione del Piemonte e della Valle
d'Aosta pronunciata all'esito del procedimento disciplinare R.G. n. 2/2024 in data 9 luglio 2024, depositata in data 5 settembre 2024 e notificata in data 6 settembre 2024;
2) Condanna la ricorrente al pagamento in favore della parte resistente delle spese del presente procedimento, che liquida in complessivi € 6.946,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% del compenso totale della prestazione, CPA ed IVA come per legge.
Così deciso in RI nella camera di consiglio del 4.03.2025.
Il Presidente est.
Dott.ssa Anna Bonfilio
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di RI
Sez. Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Bonfilio Presidente Relatore dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Consigliere dott.ssa Paola Ferrari Bravo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1112/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ANETRINI MAURO e Parte_1 C.F._1 dell'avv. CAPRA ROBERTO ( ) VIA A. FABRO, 2 10122 TORINO;
C.F._2
( ) CORSO FRANCIA, 68 10143 TORINO , Parte_2 C.F._3
domiciliato in VIA XX SETTEMBRE, 65 10122 TORINO presso il difensore avv. ANETRINI
MAURO ricorrente contro
(C.F. ), Controparte_1
PRESIDENTE IN CARICA DEL Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BAROSIO VITTORIO e dell'avv. DENTICO
[...]
SERENA ( ) Indirizzo Telematico;
AV BO LO C.F._4
( ) Indirizzo Telematico, elettivamente domiciliati in C.SO GALILEO C.F._5
FERRARIS, 120 10129 TORINO presso il difensore avv. BAROSIO VITTORIO
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI TORINO (C.F.
), P.IVA_1
resistenti rimessa in decisione all'udienza del 20.02.2025
pagina 1 di 16 OGGETTO: impugnazione di provvedimento disciplinare a carico di Notaio
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente:
“Voglia l'Eccellentissima Corte d'Appello di RI,
- previa acquisizione del fascicolo del procedimento disciplinare R.G. n. 2/2024 della Commissione
Amministrativa Regionale di Disciplina per la Circoscrizione del Piemonte e della Valle D'Aosta;
- previe le declaratorie del caso e respinta ogni avversaria domanda, istanza anche istruttoria, eccezione, deduzione e produzione;
in riforma della decisione della Commissione Amministrativa Regionale di Disciplina per la
Circoscrizione del Piemonte e della Valle d'Aosta pronunciata all'esito del procedimento disciplinare
R.G. n. 2/2024 in data 9 luglio 2024, depositata in data 5 settembre 2024 e notificata in data 6 settembre 2024, in via preliminare e/o pregiudiziale,
- accertare e dichiarare che il procedimento penale a carico del notaio incolpato, rubricato al n.
8759/2924 R.G.N.R. mod. 21, in carico al P.M. TT , ha ad oggetto gli Parte_3
stessi fatti per cui si procede in sede disciplinare e, conseguentemente, disporre la sospensione del procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 158-quinquies Legge Notarile, annullando la decisione della Commissione Amministrativa Regionale di Disciplina per la Circoscrizione del
Piemonte e della Valle d'Aosta e rinviando il presente procedimento dinanzi alla Commissione
Amministrativa Regionale di Disciplina per la Circoscrizione del Piemonte e della Valle
d'Aosta in diversa composizione per la sua prosecuzione all'esito della conclusione del procedimento penale;
nel merito, in via principale:
- accertare e dichiarare l'infondatezza degli addebiti disciplinari e conseguentemente prosciogliere il notaio da ogni incolpazione disciplinare;
Parte_1
nel merito, in via subordinata:
- nella denegata e non creduta ipotesi di riconoscimento della responsabilità disciplinare del notaio contenere nei limiti dell'equo e del giusto la sanzione disciplinare e, Parte_1
previo accertamento che al fatto addebitato al notaio ricorrono circostanze attenuanti ovvero che il notaio si è adoperato per eliminare le conseguenze dannose della violazione e/o ha riparato il danno prodotto, sostituire l'avvertimento alla censura o la sanzione pecuniaria in luogo della sospensione ai sensi dell'art. 144 Legge Notarile. in ogni caso,
pagina 2 di 16 con vittoria di compensi e spese di lite, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge”.
Per la parte resistente:
“il Presidente del Consiglio Notarile dei Distretti riuniti di RI e ER ed il Consiglio Notarile medesimo rassegnano alla Corte d'Appello le seguenti conclusioni:
- voglia la Corte d'Appello, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- respingere integralmente il reclamo del notaio Pt_1
- e, conseguentemente, confermare la decisione della e quindi la condanna del notaio CP_2 Pt_1
alla sanzione disciplinare della sospensione di complessivi sei mesi per gli illeciti addebitatigli nella richiesta di procedimento del Presidente del Consiglio Notarile del 27.2.2024.
Con il favore delle spese di giudizio”.
FATTO E DIRITTO
Con istanza del 27 febbraio 2024, il Presidente pro-tempore del Consiglio Notarile dei Distretti
Riuniti di RI e ER (“Presidente”), su conforme delibera del Consiglio Notarile dei Distretti
Riuniti di RI e ER (“Consiglio Notarile”), chiedeva alla COREDI di avviare il procedimento disciplinare a carico del notaio sulla base delle risultanze dell'ispezione biennale Parte_1 condotta dall'Archivio Notarile e dal Consiglio in data 23 maggio 2023, nonché delle ulteriori risultanze dell'istruttoria condotta quindi dal Presidente, in seguito alla ricezione della segnalazione da parte del Consigliere delegato all'ispezione biennale, che estendeva l'indagine a tutti gli atti e i repertori relativi al secondo semestre 2019, al 2020, 2021 e 2022 e al primo trimestre del 2023, oltre che alle fatture relative ai predetti atti.
All'esito dell'istruttoria condotta, il Presidente, previa elencazione in apposito documento degli errori di annotazione repertoriale (doc. 13 allegato alla richiesta di avvio del procedimento disciplinare, prodotto dalla ricorrente all'All. B) riteneva che il notaio incolpato avesse posto in essere
“un'operazione di sistematica alterazione delle annotazioni repertoriali, volta a conseguire il vantaggio/guadagno economico derivante dalla dichiarazione di una significativamente inferiore base imponibile per l'applicazione della Tassa Archivio, nonché dei contributi dovuti per la Cassa
Nazionale, il Consiglio Notarile, il Fondo di Garanzia e l'assicurazione della responsabilità professionale”, chiedendo quindi avvio del procedimento disciplinare, rilevando peraltro “risulta […] che nella quasi totalità delle fatture esaminate la tassa archivio (pari al 10% dell'onorario repertoriale) è esposta in misura nettamente superiore sia a quella risultante dall'onorario iscritto […], sia a quella effettivamente dovuta” con conseguente “vantaggio economico derivante dall'esposizione in fattura di pagina 3 di 16 anticipazioni superiori a quelle effettivamente sostenute, nonché a quelle astrattamente dovute, con una indebita riduzione dell'imponibile ai fini IRPEF e IVA”.
Il Consiglio Notarile, ritenuto che la condotta adottata dal notaio incolpato integrasse così illecito disciplinare di cui ex art. 147, comma 1, lett. a) della legge notarile 16 febbraio 1913, n. 89, valendo a compromettere la dignità e reputazione dell'incolpata e il decoro e prestigio della classe notarile, e nel contempo l'illecito disciplinare di cui all'art. 147, comma 1, lett. b) della Legge Notarile, in connessione all'art. 14 dei principi di deontologia notarile con particolare riferimento all'asserita
“irregolare documentazione della prestazione” nonché all'asserita “irregolare fatturazione”, concludeva per l'avvio di un procedimento disciplinare nei confronti del notaio chiedendo Parte_1
l'applicazione della sanzione della sospensione per la durata di anni uno per la violazione dell'art. 147, lett. a), l.n. e l'applicazione della sanzione della sospensione per la durata di mesi sei per la violazione dell'art. 147, lett. b), l.n.
Nel corso del procedimento disciplinare, il Notaio presentava memoria ex art. 155, comma II, Pt_1
L.N., evidenziando l'esiguità delle annotazioni repertoriali errate rispetto alle operazioni complessivamente registrate, assumendo carente ogni volontarietà della condotta contestata, evidenziando come gli errori fossero piuttosto dovuti al sistema di estrapolazione automatica dei dati da indicare in repertorio;
rilevava peraltro di aver già regolarizzato la propria posizione con l'Archivio
Notarile, versando quanto dovuto ed offrendo piena disponibilità a regolarizzare anche la posizione verso la Cassa Nazionale ed il Consiglio Notarile, nonché verso i clienti.
La Commissione adita respingeva peraltro l'istanza del Notaio di sospensione del procedimento Pt_1
disciplinare in pendenza di procedimento penale che assumeva instauratosi per il reato ex artt. 81 e 479
c.p. in relazione ai medesimi fatti in contestazione, avendo ricevuto informativa di garanzia in merito.
Analoga istanza, ribadita quindi a seguito di avviso di conclusione delle indagini preliminari, veniva nuovamente rigettata.
All'esito del procedimento di primo grado la con provvedimento in data 5.9.2024, ha CP_2 dichiarato il Notaio responsabile di entrambi gli illeciti disciplinari a lei addebitati e, esclusa la Pt_1
possibilità di concedere le circostanze attenuanti ex art. 144 della Legge Notarile, in ragione della
“particolare gravità” e della “notevole rilevanza” delle sue condotte illecite, ha irrogato al Notaio la sanzione della sospensione per complessivi sei mesi.
Avverso la predetta decisione della notificata in data 6.9.2024, ha promosso CP_2
impugnazione ex art. 158 della Legge Notarile il Notaio con ricorso tempestivamente Pt_1
depositato in data 4.10.2024, deducendo quattro motivi di gravame.
pagina 4 di 16 Il Presidente del Consiglio Notarile di RI e ER ed il Consiglio Notarile stesso si sono costituiti nel giudizio, contestando radicalmente l'avversa impugnazione, chiedendo conferma della decisione impugnata.
Con primo motivo di gravame la ricorrente lamenta erroneità della pronuncia di omessa sospensione del procedimento disciplinare in pendenza di procedimento penale avente ad oggetto i medesimi fatti in contestazione, assumendo doversi ritenere pendente detto procedimento almeno a seguito di comunicazione della conclusione delle indagini preliminari, non risultando necessaria per il suo avvio richiesta di rinvio a giudizio dell'imputato, dovendosi ritenere comunque almeno opportuna la sospensione pure facoltativa del procedimento disciplinare.
Con secondo motivo di gravame la ricorrente contesta peraltro erroneità della decisione impugnata recante accertamento della sussistenza del dolo del Notaio nella condotta contestata, evidenziando come le irregolarità riscontrate valessero semmai a procurare un vantaggio economico meramente temporaneo, in quanto agevolmente riscontrabili – come in effetti avvenuto - in sede di ispezione biennale obbligatoria , risultando comunque di portata assai esigua rispetto al numero degli atti rogati, dovendosi al contrario ritenere evidente trattarsi piuttosto di meri errori di annotazione dovuti all'uso del sistema automatico di estrapolazione dei dati dagli atti stipulati.
Con terzo motivo di gravame la ricorrente lamenta inoltre che la condotta contestatale sia stata erroneamente ritenuta tale da compromettere la dignità, il decoro, la reputazione ed il prestigio della classe notarile, benché attuata in mancanza di ogni deliberata volontà, e quindi semmai solo colposa, e comunque da ritenersi estinta per intervenuta oblazione . Evidenzia altresì come la violazione di norma speciale ex art. 137, primo comma, sia comunque da ritenersi assorbente di ogni valenza lesiva della condotta, per sé inidonea, per assenza di intenzionalità e limitata incidenza sull'entità degli esborsi conseguenti a carico dei clienti, a violare la corretta concorrenza tra notai.
Con quarto motivo di gravame la ricorrente lamenta infine erronea determinazione della sanzione irrogatale ed in specie erroneo disconoscimento delle circostanze attenuanti di cui all'art. 144 della Legge Notarile. Assume infatti che la precedente sanzione irrogatale nel 2012 con applicazione della sanzione dell'avvertimento sia relativa a fatti del tutto diversi da quelli in contestazione, non essendo ravvisabile perciò “la rilevata sistematicità” delle infrazioni stesse ritenuta invece sussistente dalla COREDI. Assume peraltro di essersi prontamente attivata per sanare la propria posizione appena conclusa l'ispezione biennale obbligatoria in esito alla quale erano state riscontrate le prime irregolarità, effettuando il pagamento di quanto dovuto per importi non corrisposti, interessi e sanzioni già nel maggio 2023, con conseguente declaratoria di intervenuta estinzione delle infrazioni disciplinari emessa dall'Archivio Notarile di RI. Rileva peraltro come, in forza di più recente giurisprudenza pagina 5 di 16 della Suprema Corte in materia , a fronte del comportamento collaborativo dimostrato, sia in effetti doverosa e non discrezionale ove ne risultino comprovati, come in specie, i presupposti applicativi.
Chiede quindi, in via preliminare, accertarsi pendente procedimento penale relativo ai medesimi fatti oggetto di contestazione e disporsi la sospensione del procedimento disciplinare ex art. 158bis L.N., annullandosi la decisione impugnata. Nel merito chiede comunque accertarsi l'infondatezza degli addebiti contestati nei suoi confronti ovvero, in via subordinata,, contenersi l'irroganda sanzione, tenuto conto del comportamento assunto dal Notaio per eliminare le conseguenze dannose delle violazioni e disporsi quindi la sostituzione della sanzione irrogata con altra meno afflittiva in applicazione del dettato ex art. 144 L.N.; con vittoria delle spese del giudizio.
Assumono per contro i resistenti insussistenti in specie i presupposti per la sospensione del procedimento disciplinare, non risultando esercitata l'azione penale finché il P.M. non richieda disporsi il rinvio a giudizio per i fatti oggetto di indagini preliminari.
Rilevano inoltre, in ordine alla ravvisabilità di dolo nell'operato del Notaio come le erronee registrazioni effettuate nei repertori, con annotazione di un valore degli atti inferiore a quello effettivo, fatturazione di importi per tassa archivio superiori a quelli in effetti dovuti, indicazione di onorari fissi in luogo di quelli graduali previsti, registrazione di un solo onorario per atti contenenti una pluralità di negozi, siano risultate in specie numerose e ripetute e tali da poter sfuggire in sede di ispezione obbligatoria, tanto più a fronte del numero assai elevato degli atti rogati nel periodo dal Notaio Pt_1
Rilevano inoltre come le erronee annotazioni risultino sempre favorevoli al Notaio, comportando minori esborsi, evidenziando così il carattere doloso della condotta contestata, per sistematicità, abitualità e rilevanza quantitativa. Rilevano inoltre come il Notaio avesse dapprima sostenuto, Pt_1
in sede difensiva, che le erronee annotazioni fossero dovute ad inesperienza di impiegata solo recentemente assunta, allegando solo in seguito che esse dipendessero piuttosto da malfunzionamenti del software utilizzati per l'estrazione dei dati oggetto di registrazione.
Esaminando quindi in dettaglio la tipologia delle annotazioni erronee rilevate e quindi oggetto di contestazione, evidenziano l'ammontare rilevante delle somme incassate dal Notaio in eccesso rispetto a quelle corrette, assumendo perciò legittimo desumerne il carattere doloso della condotta censurata.
Rilevano peraltro la gravità della condotta contestata, da sussumersi correttamente nel disposto ex art. 147, primo comma, lett. a della Legge Notarile, sia in ragione del carattere doloso della condotta stessa, sia per la sua intrinseca gravità, atteso che l'alterazione di dati oggettivi nell'ambito di un atto pubblico, qual è il repertorio costituisce comportamento idoneo a ledere l'essenza stessa della funzione notarile ed a screditare quindi l'intera categoria professionale.
pagina 6 di 16 Rilevano infine, in relazione alla sanzione inflitta dalla er l'illecito disciplinare contestato ex CP_2
art. 147, primo comma, lett. b della Legge Notarile contesta anzitutto che la condotta contestata abbia in effetti comportato indebito esborso da parte dei clienti di somme “assai modeste” per anticipazioni non dovute, come assunto infondatamente dal Notaio ricorrente, integrando perciò un comportamento di illecita concorrenza censurabile quale violazione del dettato di cui all'art. 14 del Codice deontologico, non valendo la condotta riparatoria attuata dal Notaio ad estinguere la pretesa Pt_1
punitiva, posta a tutela di un bene giuridico diverso da quello leso per mera omissione di versamenti dovuti.
Rilevano infine come la condotta riparatoria attuata dal Notaio, nel pagamento degli importi dovuti e non versati, risulti in specie successiva ai rilievi formulati dapprima dall'Archivio Notarile, in esito all'ispezione biennale condotta a carico del Notaio, e quindi dal Consiglio Notarile in sede disciplinare, non integrando perciò un ravvedimento operoso, ma una tardiva attivazione per limitare le conseguenze sanzionatorie della condotta contestatale. Assumono pertanto insussistenti i presupposti stessi per l'applicazione delle attenuanti ex art. 144 della Legge Notarile.
Previa comparizione delle parti dinanzi al Consigliere Istruttore, assegnato termine per il deposito di note difensive, aveva luogo in data 20.02.2025 discussione orale dinanzi al Collegio, che riservava all'esito la decisione.
Rileva anzitutto la Corte come palesemente infondata risulti la prima doglianza esposta dall'odierna ricorrente per supposta violazione del dettato ex art. 158quinquies, comma II, L.N., secondo cui “il procedimento disciplinare è sospeso fino al passaggio in giudicato della sentenza, quando per lo stesso fatto si procede penalmente”, ovvero almeno per omessa applicazione del disposto di cui al quarto comma della norma richiamata, secondo cui “se il processo penale risulta connesso con un procedimento disciplinare, la Commissione può sospendere il procedimento disciplinare, a richiesta del notaio”.
Risulta infatti dall'esame della documentazione in atti che a seguito di avvio di indagini preliminari in sede penale per falsità ideologica ex artt. 81 e 481 c.p. delle medesime erronee annotazioni repertoriali oggetto delle contestazioni disciplinari di cui si conosce , è intervenuto in data 7.06.2024 avviso di chiusura delle indagini da parte del Pubblico Ministero procedente, ma non risulta quindi che questi abbia conseguentemente formulato richiesta alcuna, di archiviazione o di rinvio a giudizio.
E, dunque, poiché a norma del dettato ex art. 407bis c.p.p. – nella formulazione in vigore dal
30.12.2022, applicabile alla fattispecie in esame – “il pubblico ministero, quando non deve richiedere l'archiviazione, esercita l'azione penale, formulando l'imputazione, nei casi previsti nei titoli II, III,
IV, V e V- bis del libro VI ovvero con richiesta di rinvio a giudizio” devono ritenersi in specie pagina 7 di 16 sicuramente carenti i presupposti per la sospensione necessaria del procedimento disciplinare ex art. 158bis, comma II, L.N., come pure per la sospensione discrezionale di cui al comma IV della medesima disposizione.
Meritano peraltro disamina congiunta le ulteriori doglianze esposte in merito dal Notaio ricorrente nel secondo e terzo motivo di impugnazione, in quanto strettamente correlate ai fini di una corretta valutazione dell'illecito contestatole in sede disciplinare ex art. 147, comma I, lett. a) della
Legge Notarile. Sul presupposto che le irregolarità nella tenuta del repertorio rilevate dapprima nel contesto di ispezione biennale ordinaria condotta sugli atti del Notaio negli anni 2020/2021 e Pt_1 quindi in esito alle ulteriori indagini condotte nell'ambito del procedimento disciplinare a quo, estese alla verifica degli atti compiuti negli anni 2019, 2022 e 2023, debbano ritenersi da un lato facilmente riscontrabili già nell'ambito degli ordinari – ed obbligatori – controlli biennali previsti e, dall'altro, siano risultate in specie in numero esiguo rispetto al volume complessivo delle annotazioni relative all'attività svolta dal Notaio ricorrente – in misura che si assume pari al 12% -, comunque ascrivibili a problematiche operative del software gestionale di estrapolazione dati utilizzato presso il suo studio e, soprattutto inidonee ad assicurare un significativo guadagno – o mancato esborso -, l'odierna ricorrente contesta infatti che l'illecito contestatole possa qualificarsi come condotta idonea a compromettere “la la sua dignità e reputazione o il decoro e prestigio della classe notarile”.
Orbene al riguardo paiono in effetti pienamente corretti e certamente significativi i rilievi ex adverso svolti dal Presidente e dal Consiglio Forense sulla base di puntuale e specifica disamina degli atti censurati come documentati nel giudizio.
Ed infatti, ove pure le annotazioni irregolari corrispondano ad una percentuale del 12/16% di quelle complessivamente compiute – come in specie allegato dal Notaio ricorrente - , a fronte del cospicuo volume di atti compiuti dal Notaio ( n.
2.804 solo nel biennio 2020/2021, oggetto della prima Pt_1
ispezione biennale in cui sono emerse le irregolarità in esame ) – e di correlative annotazioni repertoriali – vengono così in considerazione “errori” di registrazione in numero elevatissimo, indicato dai resistenti, in riferimento alla documentazione prodotta, in numero di 817.
Dette irregolarità comprendono peraltro .- come documentato e neppure contestato – annotazioni repertoriali per un valore inferiore a quello risultante dall'atto ( con conseguente versamento di tassa notarile e contribuzioni notarili in misura ridotta ), annotazioni di onorari fissi in luogo di quelli graduali, annotazioni di un solo onorario per più negozi compiuti contestualmente ed inoltre erronea indicazione, nelle fatture emesse ai clienti di tassa archivio in misura superiore a quella dovuta.
A fronte di tali e tante irregolarità, come pure rilevato dalla parte resistente, in larghissima misura compiute a vantaggio ( economico ) del Notaio ricorrente ed in minima percentuale in danno, la pagina 8 di 16 condotta contestata non può secondo ragionevolezza ritenersi mero frutto di banali errori involontari, laddove l'elevata quantità e frequenza di dette irregolarità, oltre che il preponderante vantaggio economico conseguente per il Notaio ne attestano invece, con chiara evidenza, la loro Pt_1
volontarietà. Ben si rileva altresì, da parte resistente, come le stesse giustificazioni contraddittoriamente allegate dall'odierna ricorrente nell'ambito del procedimento disciplinare, nel riferire dapprima le erronee annotazioni all'opera di impiegata poco capace e da poco assunta nello studio e quindi sostituita ( v. verbale di audizione nell'allegato B, pag. 79, prodotto da parte ricorrente ), ascrivendo invece in seguito gli errori riscontrati al malfunzionamento del software gestionale usato per l'estrapolazione dei dati, finiscano così per risultare del tutto inattendibili.
Lo stesso vantaggio economico conseguente non pare del resto irrilevante, come stimato da parte resistente per circa € 36.000,00 nell'intero periodo considerato, secondo valori non contestati dal
Notaio ricorrente, se non per precisare che cospicua parte di tale importo ( circa € 28.500,00, corrispondente a somme non versate direttamente dal Notaio per contribuzioni professionali omesse o ridotte ) neppure sia stata quindi dedotta dall'imponibile dichiarato in sede fiscale, con conseguente minor recupero di imposte sui redditi ( v. memoria depositata in data 20.01.2025, pag. 8 ).
Trattasi comunque di condotta non solo reiterata, ma per lungo periodo ( il quinquennio in esame ) sistematicamente riprodotta pur con cadenza percentuale limitata in rapporto al complessivo volume degli atti compiuti dal Notaio ricorrente, tale da comportare comunque un vantaggio economico significativo per il professionista.
Pare in conseguenza del tutto fondato il rilievo esposto nel provvedimento impugnato, secondo cui
La stessa frequenza percentuale contenuta delle annotazioni erronee in rapporto al volume complessivo degli atti compiuti da un lato non elide la gravità della condotta irregolare contestata, consideratane comunque la rilevanza sistematica ed economica complessiva, dall'altro attesta semmai la callidità della condotta contestata, valendo a renderne più difficile il rilievo in sede di ispezioni ordinarie comunque condotte con verifiche meramente “a campione”.
Orbene, “in materia di responsabilità disciplinare dei notai, l'art. 147 della legge n. 89 del 1913 individua con chiarezza l'interesse meritevole di tutela (dignità e reputazione del notaio, decoro e pagina 9 di 16 prestigio della classe notarile) e determina la condotta sanzionabile in quanto idonea a compromettere l'interesse tutelato, condotta il cui contenuto, sebbene non tipizzato, è integrato dalle regole di etica professionale e, quindi, dal complesso dei principi di deontologia oggettivamente enucleabili dal comune sentire di un dato momento storico;
ne consegue, da un lato, che la norma menzionata è rispettosa del principio di legalità ex art. 25 Cost. (peraltro attinente alla sola materia penale), e dall'altro che la concreta individuazione della condotta disciplinarmente rilevante, da parte del giudice di merito, non è sindacabile dalla Corte di cassazione, il cui controllo di legittimità sull'applicazione, da parte del giudice del merito, di concetti giuridici indeterminati e clausole generali può solo mirare a verificare la ragionevolezza della sussunzione in essi del fatto concreto” ( Cass. Civ. Sez. 6 - 3,
Sentenza n. 4720 del 23/03/2012; Cass. Civ. Sez. 2 - , Ordinanza n. 10872 del 07/05/2018 ).
Pertanto “in tema di responsabilità disciplinare dei notai, la fattispecie di cui all'art. 147, comma 1, lett.
a) della l. n. 89 del 2013 è integrata ogniqualvolta il notaio pone in essere una condotta idonea a ledere la propria dignità e reputazione all'interno della collettività in cui opera e a compromettere il decoro e il prestigio della classe notarile, senza che rilevi la sfera privata o pubblica nella quale tale condotta si è estrinsecata, dal momento che egli non è solo un libero professionista, ma riveste anche la qualità di pubblico ufficiale a cui sono delegate funzioni pubbliche.
(Nella specie, la S.C. ha ritenuto illecito disciplinare, ai sensi della predetta disposizione, l'omesso versamento da parte del notaio delle imposte e dei contributi previdenziali ricadenti nell'ambito della propria sfera personale, trattandosi di condotta anomala per un pubblico ufficiale avente il compito di riscuotere le imposte indirette)” ( Cass. Civ. Sez. 2 - , Sentenza n. 28133 del 27/09/2022 ).
E, dunque, considerata la funzione di certificazione propria della professione notarile la reiterata condotta di irregolare tenuta del repertorio, protratta con frequenza sistematica per almeno un quinquennio, non può non ritenersi idonea a ledere la dignità e reputazione del professionista, con conseguente riverbero negativo sul prestigio dell'intera categoria professionale di appartenenza.
Sotto diverso profilo il Notaio ricorrente lamenta peraltro, nell'ambito del terzo motivo di impugnazione esposto, la ritenuta rilevanza disciplinare della condotta contestatale anche in violazione del dettato normativo ex art. 147, comma I, lett. b della L.N. Assume infatti che il comportamento asseritamente non intenzionale di erronea indicazione in fatture emesse per prestazioni rese ai clienti di importi per Tassa Archivio in misura superiore all'effettivo dovuto abbia comportato esborsi non dovuti assai modesti per i clienti, dall'altro rileva di non aver mai comunque applicato tariffe scontate o ridotte od applicato altrimenti onorari ridotti rispetto alla media ponendo così in essere condotta effettivamente lesiva della concorrenza.
pagina 10 di 16 Assume comunque che la contestuale contestazione di duplice illecito disciplinare, in violazione del dettato ex art. 147, comma I, lett. a e lett. b della L.N., in rapporto alla medesima condotta, peraltro corrispondente a specifica violazione pure prevista e disciplinata ex art. 137 L.N. in rapporto alle regole di corretta tenuta del repertorio di cui agli artt. 61 e 62, per cui è prevista minor sanzione pecuniaria da 30 euro a 240 euro, sia perciò solo in contrasto con il principio di specialità che regola il concorso formale di norme.
L'assunto, tuttavia, non può essere condiviso alla luce del chiaro insegnamento della Suprema Corte in materia.
Ed infatti “in tema di responsabilità disciplinare dei notai, l'art. 147, comma 1, lett. b) della l. n. 89 del
2013, che sanziona la violazione ripetuta dei principi del codice deontologico dei notai, attraverso la sua considerazione in astratto, non tutela un unico interesse alla correttezza del comportamento dei notai, comunque diverso dall'interesse, presidiato dall'art. 147, comma 1, lett. a) della medesima legge, alla tutela della dignità e reputazione del notaio o del decoro e prestigio della classe notarile;
sicché, ai fini della sussistenza di un concorso apparente tra le due norme, occorre individuare e comparare, col suddetto interesse tutelato dall'art. 147 lett. a), i variabili interessi protetti dai singoli articoli del codice deontologico dei notai che sono stati ripetutamente violati” ( Cass. Civ. Sez. 2 - , Sentenza n.
30906 del 03/12/2024 ).
E, dunque, “in tema di responsabilità disciplinare dei notai, il giudizio sulla sussistenza di un concorso apparente tra più norme applicabili ad un medesimo fatto si fonda sul raffronto tra gli interessi che esse sono chiamate a proteggere, anziché sulla comparazione tra gli elementi strutturali delle fattispecie, in particolare ove si tratti di illeciti disciplinari a condotta libera, diretti a esercitare un ruolo preventivo a tutela dell'etica professionale della categoria” ( Cass. Civ. Sez. 2 - , Sentenza n. 27588 del
24/10/2024 ).
Peraltro “la giurisprudenza di questa Corte ha - ormai in modo univoco - statuito che la condotta enucleata nell'art. 147, lett. a), della c.d. legge notarile (consistente nella compromissione da parte del notaio, in qualunque modo, nella vita pubblica o privata, della sua dignità e reputazione o del decoro e prestigio della classe notarile) integra un illecito di pericolo la cui commissione non implica la percezione della riprovevolezza ambientale dell'operato ascritto al notaio (il quale, oltretutto, nel caso di specie, aveva costituito oggetto di due esposti indirizzati al competente Consiglio notarile), poiché ciò che rileva è il concreto accertamento degli specifici comportamenti - da parte dell'organo di disciplina (cfr. Cass. n. 17266/2015) - posti in essere dallo stesso notaio che risultino effettivamente idonei a ledere i valori tutelati dalla suddetta norma, a prescindere, quindi, dal verificarsi di un'eco negativa nella comunità, connotazione, perciò, quest'ultima che non assurge ad elemento costitutivo pagina 11 di 16 dell'illecito disciplinare, donde l'irrilevanza della prova della sua esistenza (v., da ultimo, Cass. n.
10872/2018)” ( Cass. Civ. Sez. 2 - , Sentenza n. 29456 del 15/11/2018 ).
D'altro verso “in tema di responsabilità disciplinare del notaio per illecita concorrenza mediante riduzione degli onorari, il requisito della non occasionalità, richiesto dall'art. 147, comma 1, lett.
b), della l. n. 89 del 1913, è compatibile anche con una collocazione temporale degli illeciti confinata entro un periodo inferiore all'anno, non dovendo necessariamente sussistere un rapporto di adeguata proporzione tra il numero delle pratiche illecite e il volume complessivo dell'attività professionale calcolato su base annuale e non essendo richiesto un monitoraggio esteso ad un periodo predefinito a priori, fatta salva la necessità che le violazioni non risultino isolate o del tutto episodiche” ( Cass. Civ.
Sez. 2 - , Sentenza n. 4645 del 22/02/2021 ). In specie peraltro la condotta contestata risulta protratta in modo sistematico, seppur solo per una percentuale comunque non irrilevante dell'attività professionale svolta dal Notaio per circa un quinquennio. Pt_1
E, dunque non può ritenersi che la violazione di norma speciale ex art. 147, primo comma, lett. b) sia da ritenersi assorbente di ogni valenza lesiva della condotta contestata laddove, come in specie, essa sia per sé idonea a violare non soltanto la corretta concorrenza tra notai, ma anche il decoro della professione. Non è configurabile infatti, a fronte di lesione di beni tutelati diversi dalle diverse norme richiamate a fondamento della duplice contestazione, una fattispecie di concorso di norme, ma piuttosto un concorso di diversi illeciti.
Non è dato peraltro ascrivere la condotta contestata a carico dell'odierna ricorrente, quale protratta e sistematica tenuta irregolare del repertorio, a mera violazione ex art. 137 L.N., in rapporto alle regole di corretta tenuta del repertorio di cui agli artt. 61 e 62, posto che le irregolarità accertate, “per la quantità, per la ripetitività, per la loro tipologia e per il fatto che mai dette irregolarità si traducevano in errori a favore del cliente ma sempre in errori a favore del Notaio” come puntualmente contestato nel provvedimento impugnato, attestano la sussistenza di una estrema gravità dell'elemento soggettivo a sostegno della condotta contestata, equiparabile, per efficacia lesiva al dolo stesso, configurando così non già una mera infrazione al dettato ex art. 137 L.N., ma più grave illecito come tale sanzionato, proprio per la sua ampia portata lesiva, ex art. 147, comma I, lett. a e b della CP_3
Consegue ai rilievi esposti in ordine alla corretta qualificazione della condotta illecita contestata, l'irrilevanza dell'intervenuta oblazione ai fini dell'estinzione del duplice illecito contestato in sede disciplinare.
La declaratoria di estinzione della violazione per intervenuta oblazione, come in specie resa con atto dell'Archivio Notarile Distrettuale di RI in data 19.06.2023 ( documento n. 4 di parte ricorrente ) risulta infatti limitata alle sole infrazioni – pure plurime - contestate con verbale ispettivo in data pagina 12 di 16 23.05.2023, in esito alla sola ispezione ordinaria dapprima condotta a carico del Notaio e non Pt_1 alle più gravi violazioni accertate quindi in relazione all'intero quinquennio 2019/2023, nella duplice valenza lesiva come sopra contestata. Detta declaratoria non può ritenersi quindi estesa ai più gravi illeciti di cui al provvedimento disciplinare impugnato, relativi a fattispecie di ben più rilevante lesività in rapporto ai beni giuridici tutelati ex art. 147 L.N., sotto il profilo della dignità e del decoro della professione notarile e della corretta attuazione della concorrenza tra gli esercenti la professione.
Del resto “in tema di responsabilità disciplinare dei notai, l'art. 145 bis della l. n. 89 del 1913, introdotto dall'art. 28 del d.lg s. n. 249 del 2006, prevedendo l'oblazione in caso di infrazione "punibile con la sola sanzione pecuniaria", ha riguardo alla sanzione applicabile in astratto e non a quella applicata in concreto”, tanto che “l'oblazione non è consentita per le infrazioni punibili con la sospensione, anche se per esse sia stata irrogata una sanzione pecuniaria a seguito della concessione delle attenuanti” ( Cass. Civ. Sez.
2 - , Sentenza n. 28132 del 27/09/2022; conforme: Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Sentenza n. 4720 del
23/03/2012 ). E' chiaro quindi che il duplice illecito in specie contestato al Notaio non è per sé Pt_1
suscettibile di oblazione, proprio perché non è consentita oblazione per le infrazioni punibili soltanto con sanzione diversa da quella pecuniaria, come in specie le violazioni contestate ex art. 147, comma I, lett. a e b, L.N.
Ritiene peraltro la Corte palesemente infondata, alla luce di principi ormai da tempo ripetutamente affermati dalla Suprema Corte in materia, anche l'ultima censura svolta dall'odierna ricorrente, nel lamentare, con quarto motivo di impugnazione, ingiustificatamente disapplicate in specie le circostanze attenuanti di cui all'art. 144 della Legge Notarile.
Al riguardo si legge nel contesto del provvedimento disciplinare ora impugnato che pagina 13 di 16 Premesso che nessuna delle parti si è attivata per documentare detta condanna richiamata a carico del
Notaio pure certamente risalente rispetto ai fatti in contestazione, non è dato comunque Pt_1 ravvisare in specie i presupposti per l'applicazione del dettato invocato ex art. 144 L.N.
E' ben vero infatti che “in tema di illecito disciplinare dei notai, con riferimento alle attenuanti previste dall'art. 144 l. n. 89 del 1913, la discrezionalità del giudice disciplinare è limitata al solo riconoscimento della sussistenza delle stesse come individuate da tale norma, risultando poi doverosa, laddove ricorra una delle due fattispecie, l'applicazione della riduzione ovvero la sostituzione della sanzione applicabile” ( Cass. Civ. Sez. 2 - , Sentenza n. 16859 del 13/06/2023 ).
Peraltro “la norma in esame contempla la diminuzione della sanzione sia per l'ipotesi generica in cui
"ricorrono circostanze attenuanti", sia per l'ipotesi specifica in cui il notaio, dopo aver commesso l'infrazione, si è adoperato per eliminare le conseguenze dannose della violazione o ha riparato interamente il danno prodotto. Ove, dunque, il danno sia stato risarcito, o vi siano state le restituzioni o il notaio abbia comunque mostrato un ravvedimento operoso, in assenza di un danno patrimoniale arrecato, spetta al giudice disciplinare ed a quello del merito valutare la sussistenza dei fatti che concretizzano tali attenuanti e così producano gli effetti sulla sanzione prestabiliti dal legislatore.
È poi evidente che, nel caso che sia addebitata al notaio la commissione di una pluralità di infrazioni, le circostanze attenuanti di cui all'art. 144 della legge notarile ben possono essere concesse per un illecito e negate per gli altri, in quanto la diversità dei giudizi può corrispondere ad una diversa valutazione della gravità degli addebiti, così come ad un diverso riscontro dei presupposti specifici ex lege della riduzione sanzionatoria” ( Cass. Civ. Sez. 2, 09/06/2022, n. 18578 ).
E, tuttavia “l'attivazione per eliminare le conseguenze dannose della violazione può ricorrere per ogni illecito disciplinare che non abbia prodotto in concreto un danno patrimoniale;
in particolare, mentre nel caso delle violazioni omissive proprie, cioè prive di evento in senso naturalistico, tale attenuante è integrata dal compimento della condotta omessa, negli illeciti commissivi essa si configura con il compimento di un'attività uguale e contraria a quella integrante la violazione e che non si esaurisce nella condotta doverosa mancata, ma in un comportamento diverso e ulteriore, volto a modificare la situazione prodottasi in contrasto con quella che sarebbe derivata dall'osservanza della prescrizione deontologica” ( Cass. Civ. Sez. 2 - , Sentenza n. 16859 del 13/06/2023 ).
pagina 14 di 16 Non è dato, dunque, ravvisare condotta idonea, diversa ed ulteriore rispetto all'emenda del repertorio dalle irregolarità in esso rilevate, al versamento delle somme omesse per Tassa ed al Per_1
compimento degli altri adempimenti doverosi, nonché per il ristoro del danno economico, pur limitato, cagionato ai clienti, utilmente finalizzato a riparare il danno al decoro ed al prestigio della classe notarile ovvero quello conseguente a sistematica violazione di norme deontologiche imposte a tutela della corretta concorrenza professionale.
La stessa condotta almeno parzialmente “riparatoria” attuata dal Notaio è stata del resto attuata, Pt_1 solo a seguito dell'ispezione condotta dall'Archivio Notarile nel 2023 e delle indagini ulteriori in seguito svolte, in relazione ad infrazioni commesse nel quinquennio antecedente e, dunque, con evidente tardività per essere considerata un utile “ravvedimento operoso” ai fini della concessione delle attenuanti invocate.
Né è dato ravvisare in specie diverse motivazioni che possano integrare “circostanze attenuanti” rispetto alle reiterate infrazioni contestate, tanto più a fronte della protrazione della condotta contestata nell'arco di un quinquennio ed in considerazione della gravità della colpa ravvisata a sostegno della condotta stessa.
Ed infatti “l'attenuante invocata non è compatibile con la rilevata sistematicità delle infrazioni, che denota un atteggiamento connotato da particolare negligenza ovvero incapacità di attenersi alle norme”; principio volto a garantire il prestigio della funzione professionale nonché dei clienti.
In specie, dunque, “oltre alla «riparazione del danno» (il pagamento delle imposte evase ed accessori di legge), emerge un profilo di «conseguenze dannose» non patrimoniali, sia nei confronti dei clienti, che della categoria professionale di appartenenza, piuttosto evidente, tenuto conto della sistematicità e gravità delle condotte” ( Cass. Civ. sez. II, 25 settembre 2019, n. 23947 ).
Dovendosi pertanto addivenire ad integrale rigetto dell'impugnazione in esame, le spese del giudizio seguono la piena soccombenza della parte ricorrente. Dette spese si liquidano come da dispositivo in applicazione di valori medi dei parametri normativi in vigore e di cui al D.M. n. 55/2014 come attualmente in vigore, avuto riguardo al valore della controversia, in specie indeterminabile, ed alla sua media complessità, nonché all'attività difensiva concretamente svolta dalle parti nel giudizio, che ha comportato pieno svolgimento delle fasi di studio della controversia, introduttiva e di decisione.
Non si ritiene invece dovuto il versamento da parte della ricorrente di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale (c.d. doppio contributo), ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
I presupposti per la debenza di tale versamento sussistono infatti “solo allorché si è in presenza di un giudizio di tipo impugnatorio. (Nella specie, la S.C. ha escluso la debenza del predetto importo pagina 15 di 16 supplementare valorizzando la natura non impugnatoria del giudizio di reclamo innanzi alla Corte di appello avverso il provvedimento disciplinare assunto nei confronti di un notaio da una Commissione regionale di disciplina) ( Cass. Civ. Sez. 2 - , Sentenza n. 5426 del 26/02/2021 ) e, dunque, “solo in presenza della natura giudiziale del provvedimento oggetto dell'impugnazione, restando escluse impugnazioni che, pur proposte con ricorso per cassazione, riguardino un atto amministrativo” ( Cass.
Civ. Sez. 5 - , Sentenza n. 37166 del 29/11/2021 ).
P.Q.M.
La Corte di Appello di RI, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'impugnazione di cui al ricorso e per l'effetto conferma integralmente la decisione della
Commissione Amministrativa Regionale di Disciplina per la Circoscrizione del Piemonte e della Valle
d'Aosta pronunciata all'esito del procedimento disciplinare R.G. n. 2/2024 in data 9 luglio 2024, depositata in data 5 settembre 2024 e notificata in data 6 settembre 2024;
2) Condanna la ricorrente al pagamento in favore della parte resistente delle spese del presente procedimento, che liquida in complessivi € 6.946,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% del compenso totale della prestazione, CPA ed IVA come per legge.
Così deciso in RI nella camera di consiglio del 4.03.2025.
Il Presidente est.
Dott.ssa Anna Bonfilio
pagina 16 di 16