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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 10/06/2025, n. 682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 682 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.G. 4014/2022
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4014/2022 R.G. promossa da
, (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
MANAGO' CATERINA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Milano, Viale
Famagosta n. 24;
RICORRENTE
, (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
MIRAGLIA PASQUALINO e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Modena,
Via Rainusso n. 118;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero che nulla ha opposto
E CON L'INTERVENTO DI
, (C.F. ), nata il [...] a [...] Controparte_2 C.F._3
ED (MI), e , (C.F. ), nato il Controparte_3 C.F._4
12.9.2013 a Vizzolo ED (MI), in persona della Curatrice Speciale Avv. DAL
MASO CRISTINA, con studio in Milano, Via Mario Donati n. 12, ove i minori sono elettivamente domiciliati;
Oggetto: divorzio giudiziale – scioglimento del matrimonio pag. 1 di 15 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente:
“
1.dichiarare ai sensi dell'art. 3, n. 2 lett. b) L.898/1970, lo scioglimento del matrimonio celebrato, con rito civile, il 18.06.2005, tra la SI.ra ed il SI. Parte_1
, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di NO (PV); Controparte_1
disporre che la Cancelleria trasmetta copia della sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di NO, per le annotazioni di legge;
2.disporre l'affidamento super esclusivo dei minori, e alla madre, CP_2 CP_3
IG.ra - presso la quale rimarranno collocati, anche ai fini della Parte_1
residenza anagrafica, nella nuova abitazione di Locate di Triulzi (MI), via Armando Diaz
n. 17 - la quale eserciterà, la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per i figli, inerenti l'istruzione, l'educazione, la salute, la scelta della residenza abituale e le pratiche amministrative, relative a tutte le questioni che li riguardano, compresi i documenti d'identità validi anche per l'espatrio o per i figli in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c., con il monitoraggio dei Servizi Sociali;
in subordine disporre: la modalità di affidamento dei minori ritenuta più tutelante del superiore interesse dei minori, con il monitoraggio dei Servizi Sociali;
3.disporre che e siano liberi per il futuro di incontrare il padre, con le CP_2 CP_3
modalità che i Servizi sociali riterranno più opportune;
4.in ogni caso disporre: che il IG. versi alla IG.ra , Controparte_1 Parte_1
a titolo di contributo al mantenimento, entro il 5 di ogni mese, la somma di € 350,00 omnia, per ciascuno dei due figli minori, a mezzo bonifico bancario, a decorrere dalla domanda, soggetta ad annuale rivalutazione Istat;
in subordine un assegno di € 250,00 per ciascun figlio, soggetto ad annuale rivalutazione Istat, da versare alla ricorrente, a mezzo bonifico, in via anticipata entro il 5 di ogni mese, a partire dalla domanda, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo del Tribunale di Pavia;
in ulteriore subordine confermare l'assegno di € 400,00, disposto per entrambi i figli, con ordinanza del 12.01.2023, soggetto ad annuale rivalutazione Istat (prima rivalutazione gennaio
2024), oltre il 50% delle spese extra assegno, come da Protocollo del Tribunale di Pavia.
pag. 2 di 15
5.In ogni caso autorizzare la IG.ra a chiedere e ritirare, in totale Parte_1 autonomia, il passaporto ed ogni altro documento valido per l'espatrio dei figli.
6.In ogni caso disporre che l'assegno unico per la famiglia continui ad essere interamente percepito dalla madre;
7.in ogni caso con vittoria di spese e competenze di causa”.
Parte resistente:
“Dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato, con rito civile, il 18 giugno 2005, tra la IG.ra e il IG. , trascritto nei registri dello stato civile Parte_1 Controparte_1
del Comune di NO (PV), onerando la Cancelleria di trasmettere copia della sentenza, successivamente al passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello stato civile del comune di NO, per le annotazioni, come per legge;
- Disporre, l'affidamento condiviso dei minori, e con collocazione CP_2 CP_3 presso l'abitazione materna, con esercizio congiunto della relativa responsabilità genitoriale, per quanto concerne la straordinaria amministrazione e disgiunto per
l'ordinaria; in subordine, disporre la modalità di affidamento dei minori ritenuta più tutelante del loro superiore interesse;
-Attuare, misure volte al riavvicinamento dei minori al padre, indagando le reali motivazioni del loro allontanamento;
-Incaricare i Servizi sociali dei rispettivi comuni di residenza dei genitori, affinché si attivino a:
1.Mantenere attivo il monitoraggio dei percorsi avviati a favore dei minori e dei genitori, provvedendo a segnalare eventuali situazioni di pregiudizio per i minori;
2.Provvedere la prosecuzione di un percorso psicologico per la Ricorrente
3.Attivare un percorso di coordinazione Genitoriale per gli odierni istanti, provvedendo, altresì, a predisporre un percorso di sostegno alla genitorialità;
-Predisporre un calendario di visite del padre ai minori, compatibilmente con i tempi e le modalità che tengano conto dei bisogni dei minori;
-Disporre che il IG. provveda a mantenimento mensile dei minori, Controparte_1
versando alla IG.ra la somma di euro 400,00, oltre al 50% delle spese Pt_1
pag. 3 di 15 straordinarie, come da Protocollo di Codesto Tribunale, da versare entro il giorno 21 di ciascun mese;
-Prevedere, un ammonimento per la IG.ra per ciascuna e ulteriore violazione e Pt_1
inadempienza che potrà essere causa di interventi limitativi della responsabilità genitoriale per il IG. . Controparte_1
-Non autorizzare, la ricorrente al ritiro di qualsiasi documento valido per l'espatrio dei figli.
-In ogni caso, si chiede che vengano concessi termini ex art. 190 c.p.c.
-Spese di lite interamente compensate”.
Per i minori e : Controparte_2 Controparte_3
“1) Affidare i minori e ai Servizi sociali del Comune di CP_2 Controparte_3 residenza, mantenendoli collocati presso l'abitazione materna;
2) Incaricare i Servizi Sociali dei rispettivi Comuni di residenza dei genitori, in collaborazione con i Servizi Specialistici del Territorio affinché provvedano a:
a. Mantenere un attivo monitoraggio dei percorsi –tutti- avviati a favore di e CP_2
nonché dei genitori, provvedendo a segnalare senza ritardo eventuali CP_3
situazioni di pregiudizio per i minori:
b. Garantire la prosecuzione di un percorso psicologico/psicoterapeutico a favore del
SI. , possibilmente presso un centro per uomini maltrattanti, finalizzato CP_1 all'acquisizione di una maggior consapevolezza delle proprie responsabilità, anche al fine di promuovere e facilitare, nel pieno rispetto dei desideri e dei tempi dei minori, un riavvicinamento con i figli;
c. Prevedere la prosecuzione del percorso psicologico per la SI.ra ; Pt_1
d. Attivare un percorso di Coordinazione Genitoriale per i SIg.ri e;
Pt_1 CP_1
e. Predisporre la continuazione degli interventi di sostegno e supporto psicologico/psicoterapeutico per i minori;
f. Proseguire la valutazione neuropsichiatrica presso la territorialmente CP_4
competente per Pasquale, attivando di seguito tutti gli ulteriori interventi che si rendessero necessari;
g. Predisporre un percorso di sostegno alla genitorialità per entrambi i genitori;
pag. 4 di 15 h. Incaricare i Servizi Sociali di regolamentare eventuali futuri incontri tra padre e figli, secondo tempi e modalità che tengano conto dei bisogni dei minori;
3) Prescrivere ad entrambi i genitori di collaborare all'attuazione del provvedimento, rispettando le regolamentazioni predisposte e le indicazioni dei Servizi, ammonendoli che ulteriori violazioni e inadempienze potranno essere causa di interventi limitativi della responsabilità genitoriale;
4) Autorizzare la SI.ra ad ottenere in autonomia il passaporto o altro documento Pt_1 valido per l'espatrio per e ”. CP_2 Controparte_3
pag. 5 di 15 MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla pronuncia di scioglimento del matrimonio
La ricorrente, SI.ra , ha chiesto al Tribunale di Pavia la Parte_1
pronuncia dello scioglimento del matrimonio contratto con il SI. Controparte_1
il 18.6.2005 in NO (PV) (atto iscritto presso il Registro degli Atti di matrimonio del predetto Comune al n. 4, Parte I, anno 2005).
Il resistente, SI. , costituendosi ha aderito a tale domanda. Controparte_1
La domanda de qua è fondata e va, pertanto, accolta.
Dagli atti, invero, risulta che tra le parti sia intervenuta la separazione consensuale innanzi al Tribunale di Pavia, come da verbale d'udienza del giorno 22.10.2019, omologato con decreto del 19.11.2019.
Del pari, è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n.
74/1987 e dalla L. 55/2015.
Ricorre, perciò, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1.12.1970
n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e dalla L. 55/2015 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della sopracitata legge.
Sull'affido e sul collocamento della prole. Sul diritto di visita padre – figli
Per quanto concerne l'affidamento dei figli e , deve osservarsi che, fin CP_2 CP_3
dall'avvio del giudizio, è stato conferito incarico ai competenti Servizi Sociali per il monitoraggio del nucleo familiare, con l'obiettivo di individuare la migliore modalità di affido dei minori, e, al contempo, proseguire gli interventi a sostegno psicologico degli stessi e delle parti già avviati nell'ambito del procedimento n. 315/2021 R.G. davanti al
Tribunale per i Minorenni di Milano.
Il Collegio prende atto del rifiuto manifestato dalla prole rispetto alla possibilità di riattivare la relazione con il padre, interrottasi nel 2020, nonché della indisponibilità di affrontare un discorso che abbia ad oggetto il padre.
pag. 6 di 15 Invero, dalle relazioni di aggiornamento fornite dai Servizi Sociali, come anche dall'audizione dei minori – svoltasi all'udienza dell'11.1.2024 – è emerso l'elevato livello di sofferenza emotiva legato alla figura paterna, conseguente ai plurimi episodi di maltrattamento, con violenza fisica e verbale, del padre rivolti alla madre e ai minori stessi, cui hanno assistito, condotte oggetto di separato procedimento penale conclusosi d'innanzi al Tribunale di Pavia con sentenza di condanna del SI. alla pena CP_1
detentiva di tre anni e due mesi per maltrattamenti e lesioni, n. 536/2024, R.G. Trib.
1753/2022.
In proposito, si evidenzia come il permanente rifiuto dei minori di vedere e relazionarsi con il padre e la sofferenza da essi vissuta a causa delle dinamiche separative veniva riscontrata anche all'esito dell'audizione dei minori in data 10.1.2024, ove e CP_2
dichiaravano: “È un po' un argomento delicato, non si merita di essere chiamato CP_3 AP perché non si è comportato da tale quando eravamo piccoli. Mesi fa l'ho incontrato piangendo e gli ho detto che non lo volevo incontrare più e lui mi rideva in faccia. Mi sono sentita obbligata anche dalla mamma ad andare. […] Non ho voglia di vederlo, nemmeno in futuro, magari potrei cambiare idea, mi faceva stare veramente male in
Spazio Neutro. La prima volta non mi sono accorta che fosse entrato, avevo chiuso gli occhi e mi sono girata dopo 10 minuti credo. Continuavo a ripetere che preferivo fare i compiti piuttosto che vederlo. Ho fatto capire che non ce la facevo e loro dicevano..
L'anno scorso mi obbligavano a vederlo e mi sentivo impotente […] ad esempio una volta stavo mangiando tortellini in brodo, lui aveva litigato con la mamma e l'aveva picchiata, lui ci aveva lasciati da soli, poi è tornato e ha iniziato a litigare con la mamma. Le tirava le sberle pugni e calci, poi lo faceva anche con noi. dopo il divorzio dal 2018 e 2020 lo faceva anche con noi. mi dicevo che dovevo essere perfetta quando andavo da lui altrimenti le prendevo. Una volta giocavo con i pattini e avevo rotto un vaso, capisco che ti puoi arrabbiare ma non picchiare, non l'avevo fatto apposto. Non ci ha dimostrato un amore che si dà ai figli. non mi ricordo di un rifugio, per me AP vuol dire rifugio. […]
Allora avevo chiamato il 112 e la mamma si è chiusa in camera e quando sono arrivati i
Carabinieri mio padre aveva appena smesso di prendere a calci e pugni la porta. […]
Doveva trattenersi da menarmi, insultare la mamma, doveva aiutarmi dove non capivo, aiutarmi a vivere la mia infanzia. L'ho visto nel 2020 anzi 2019 quando siamo andati via.
pag. 7 di 15 Da intendo. L'ho visto che ci minacciava, la mamma che la ucc.. (uccideva dice Pt_2 il giudice) e altre cose brutte che non voglio dirle e non me le ricordo”.
Rilevato che, allo stato, la posizione dei figli nei confronti del padre risulti granitica e né il servizio di educativa domiciliare, né il supporto psicologico tutt'ora in essere, sono stati sufficienti alla rielaborazione del dolore vissuto dai minori, tanto che i competenti Servizi
Sociali incaricati hanno rilevato come: “sia da parte di che l'accedere CP_2 CP_3 alla figura paterna comporterebbe l'emergere di ricordi negativi attinenti al passato e ritengono che all'oggi la sua presenza nella loro vita potrebbe solo generare sofferenza
e disequilibrio” (Cfr. Relazione S.S. del 10.1.2025).
Rilevato che, quanto ai rapporti tra le parti, si evidenzi come la ricorrente Parte_1
continui ad occuparsi in toto dei figli e che, nonostante la proposta avanzata dai Servizi
Sociali di aprire un canale comunicativo volto a favorire il confronto tra i due genitori:
“non vi sia pressoché alcun dialogo o condivisione per quanto riguarda le scelte sui figli tra le parti e ciò comporta altresì che le decisioni vengano prese, nei fatti, dalla SI.ra
, la quale mette poi a conoscenza il padre” (Cfr. Relazione S.S. del 10.1.2025). Pt_1
Rilevato che la ricorrente ha insistito affinché venisse disposto l'affido super esclusivo dei minori in suo favore, mentre il resistente ha chiesto la conferma dell'affido condiviso già disposto in via provvisoria.
Rilevato che la Curatrice incaricata, Avv. Cristina dal Maso, ha fatto richiesta di affido all'Ente, con collocamento presso l'abitazione materna, sul presupposto che l'affido super esclusivo comporti un: “rischio concreto di totale esclusione del padre dalla vita dei figli, anche sotto il mero profilo delle informazioni” (Cfr. memoria di replica, pag. 2).
Rilevato che, i Servizi di Siziano, di competenza territoriale del padre hanno evidenziato
– nella relazione da ultimo depositata - la frustrazione del padre nel non essere messo tempestivamente al corrente di fatti importanti della vita dei figli come, ad esempio, del cambio di residenza o di un ricovero ospedaliero di . Ancora, precisavano che, CP_3 nonostante l'affido condiviso, di fatto la madre non permettesse una partecipazione paterna rispetto alle decisioni in ambito sanitario, scolastico, di collocamento e indicavano l'opportunità di disporre l'affidamento all'Ente dei minori.
I Servizi di Locate di Triulzi con relazione del 10 gennaio 2025 proponevano, invece l'affido esclusivo alla madre con prosecuzione del monitoraggio - che rispecchierebbe la pag. 8 di 15 situazione che di fatto è in essere - evidenziando le persistenti resistenze dei ragazzi a riallacciare il rapporto con il padre. Certamente positiva la comunicazione epistolare inviata da per il tramite dei Servizi, al padre, ma non risulta tale da mostrare CP_2
segnali di apertura nella relazione.
ritenuto che
, richiamato l'art. 337 ter., co. II, c.c. nella parte in cui precisa che, per tutelare l'interesse morale e materiale dei minori, l'Autorità Giudicante debba sempre valutare prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori, stabilendo in alternativa a quale di essi i figli sono affidati.
Rilevato che, la Suprema Corte ha puntualizzato che: “In tema di affidamento dei figli minori, la scelta dell'affidamento ad uno solo dei genitori, da effettuarsi in base all'interesse prevalente morale e materiale della prole, deve essere sostenuta non solo dalla verifica della idoneità o inidoneità genitoriale di entrambi i genitori, ma anche e, soprattutto, dalla considerazione delle ricadute che la decisione sull'affidamento avrà nei tempi brevi e medio lunghi, sulla vita dei figli. […]” (Corte di Cassazione, Ordinanza
21425 del 06/07/2022, ex multis). Resta, in ogni caso, in favore dei minori, fermo il principio della bigenitorialità, “da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione ed istruzione” (Corte di Cassazione, Sezione I, 11.04.2024, n. 9839, ex multis).
Ritenuto che, alla luce di quanto precede e dell'intervenuta condanna per maltrattamenti e lesioni nel procedimento penale conclusosi d'innanzi al Tribunale di Pavia con sentenza n. 536/2024, R.G. Trib. 1753/2022 a carico del convenuto, non sia possibile mantenere l'affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori.
Ancora, non si condivide la proposta dei Servizi di competenza materna relativa all'affido esclusivo alla madre sia perché ciò rischierebbe di escludere completamente la figura paterna dalla vita dei minori - che già ad oggi ne rifiutano la presenza – sia in ragione delle fragilità descritte nelle relazioni dei Servizi anche con riferimento alla figura materna.
Con riferimento a tale ultimo aspetto, invero, si evidenzia come dall'esito della valutazione psicodiagnostica effettuata sulla madre sia emersa una sua «condizione di
pag. 9 di 15 stress in corso e di disturbo dell'umore con possibili caratteristiche depressive o bipolari
e tendenza al deragliamento ideativo» e, almeno inizialmente, una scarsa consapevolezza della gravità delle condotte del convenuto tanto da prevedere incontri padre-figli non protetti e una separazione consensuale.
Si osserva come la ricorrente abbia giustificato la scelta di una separazione consensuale con la sua mancata conoscenza degli episodi di violenza agiti verso i minori che, non appena appresi, avrebbero portato alla denuncia in atti da cui ha avuto inizio il procedimento penale. Tuttavia, non può non osservarsi che la abbia lasciato i minori Pt_1
con il padre, conoscendone l'indole violenta per avere lo stesso adottato comportamenti violenti contro di sé e come tale scelta non sia stata tutelante verso la prole. Infine, ma non per importanza, la fragilità della ricorrente che emerge dalla valutazione psicodiagnostica e la tendenza ad assumere decisioni in autonomia nonostante il regime di affido condiviso (si pensi al cambio di residenza dei minori ovvero al ricovero del figlio per cefalee e svenimenti all'Ospedale San Paolo di Milano), rende CP_3
maggiormente tutelante per i minori l'affido all'Ente.
Per contro, il convenuto, che certamente ha tenuto comportamenti incompatibili con l'affido condiviso, ha mostrato reale collaborazione con i Servizi - presa in carico della sua posizione da parte del presidio criminologico di Pavia, con l'attivazione di un percorso di riflessione e di rielaborazione delle sue condotte, finalizzato a stimolare la riflessione circa la correlazione tra le sue fragilità relazionali e i conseguenti agiti aggressivi – tanto che riferiscono che «il IG. “ha progressivamente compreso e CP_1
condiviso le motivazioni alla base della presa in carico. Successivamente, ha manifestato piena adesione alla proposta trattamentale, impegnandosi attivamente nel percorso previsto”» (Cfr. relazione S.S. Siziano del 09.1.2025).
Alla luce di quanto precede, il Collegio ritiene maggiormente tutelante l'affido all'Ente di e per un periodo di 24 mesi, con collocamento presso la madre. CP_2 CP_3
L'Ente affidatario, nell'esclusivo interesse dei minori e tenuto conto delle indicazioni dei genitori, dovrà assumere tutte le decisioni relative alla residenza dei minori, nonché alle scelte educative, scolastiche, sanitarie e ludico-ricreative, ivi inclusa la possibilità, per i minori, di effettuare soggiorni all'estero, riconoscendosi alla madre il potere di assumere in autonomia le decisioni relative all'ordinaria amministrazione e a procedere in pag. 10 di 15 autonomia alla richiesta dei documenti validi per l'espatrio: sul punto l'Ente dovrà autorizzare le trasferte all'estero, ma la ricorrente potrà fare richiesta senza necessità del consenso del padre, dei documenti validi per l'espatrio.
I Servizi Sociali competenti proseguano l'attività di monitoraggio del nucleo familiare, e in particolar modo sulle condizioni psicofisiche dei minori e sull'evoluzione del rapporto tra i genitori, anche in ottica di un'eventuale ripresa delle frequentazioni con il padre, curando che le parti e i minori proseguano gli interventi di supporto psicologico – e criminologico, quanto al padre – già attivati, riferendo al G.T. in merito all'esecuzione del presente provvedimento con relazione da depositare con cadenza semestrale in sede di vigilanza ex art. 337 c.c., provvedendo a segnalare senza ritardo eventuali situazioni di pregiudizio per i minori.
Al fine di consentire una progressiva apertura nella relazione genitoriale, viene, altresì, confermato l'incarico ai competenti Servizi Sociali di supportare le parti per avviare un canale di comunicazione, attraverso l'attivazione di un percorso di Co.Ge e di tutti le misure di supporto alla genitorialità, non appena ve ne siano i relativi presupposti.
Quanto, invece, al rapporto tra il padre e i figli, giova rammentare come, pur avendo la
C.E.D.U. affermato il diritto del minore ad intrattenere piene relazioni con entrambi i genitori, ha, altresì, evidenziato che gli obblighi positivi non implicano solo che si vigili affinché il minore possa raggiungere il genitore o mantenere un contatto con lui, ma comprendono anche tutte le misure propedeutiche che consentono di pervenire a tale risultato (CEDU: c. Grecia, n. 60457/00, 5 febbraio 2004, CP_5 Persona_1
c. Romania, n. 4023/04, 26 maggio 2009, Grande Camera, 6/7/2010, Neulinger e Shuruk
contro
Svizzera;
c. Italia 29/1/2013; c. Italia, 2/11/2010; c. Per_2 Per_3 Per_4
Italia, 7 dicembre 2013 e Corte di Cassazione, ordinanza n. 35253 del 18 dicembre 2023).
Cosicché, la ferma volontà espressa a più riprese da entrambi i minori di non vedere il genitore, oltre al negativo andamento degli incontri in spazio neutro avvenuti nel corso del 2023, sono elementi sufficienti per far ritenere, allo stato, prematuro e inidoneo riattivare gli incontri padre-figli in spazio neutro.
Invero, nell'attuale frangente, risulta di preminente interesse per tutto il nucleo familiare coinvolto un adeguato percorso di supporto a tutti i membri della famiglia, rivolto alla pag. 11 di 15 rielaborazione degli eventi passati e delle sofferenze subite dai figli in conseguenza dell'esposizione a ripetuti episodi violenti.
Pertanto, si incaricano i Servizi Sociali, tenuto conto dei risultati eventualmente ottenuti con il proseguimento degli interventi da essi attivati / proseguiti, e soltanto previa verifica della volontà dei figli, di valutare la fattività di una ripresa del diritto di visita paterno, da effettuarsi in modo graduale e in sede protetta, adottando tutti gli interventi opportuni a supporto della genitorialità, da svolgersi nell'interesse esclusivo dei minori.
Le parti dovranno proseguire gli interventi di supporto alla genitorialità, volti al recupero delle funzioni genitoriali, specialmente finalizzati alla rielaborazione critica dei passati agiti violenti del padre e, parimenti, invita le parti alla costruzione di un canale di comunicazione esente da reciproche recriminazioni nel superiore ed esclusivo interesse dei figli.
Non si ritiene vi siano i presupposti per l'ammonimento della ricorrente richiesto da convenuto, in ragione del regime di affido all'Ente che comporta la responsabilità delle scelte in capo allo stesso e non alla ricorrente.
In ordine al contributo al mantenimento per i figli minori
Rilevato che la madre, convivendo con i figli minori, provvederà direttamente al loro mantenimento, va posto a carico del padre l'obbligo di corrispondere un assegno periodico che, secondo il dettato normativo di cui all'art. 337 ter c.c., tenga conto dei redditi di ciascun genitore.
Nel caso di specie, per quanto riguarda le risorse economiche dei genitori va evidenziato che la madre, di professione Operatrice Sociosanitaria, all'udienza presidenziale dell'11.01.2023 ha riferito di percepire uno stipendio mensile di circa € 1.400,00 per 13 mensilità, oltre ad € 400,00 mensili per assegno unico.
Il resistente, invece, secondo quanto da questi prospettato, sarebbe occupato dal 2021 come magazziniere per “1.200,00 /1.300,00 € per 12 mensilità” a 110 Km dalla propria abitazione, per cui ha allegato documentazione reddituale riferita all'anno 2021, attestante redditi netti per € 20.148,69.
Alla luce degli elementi sopra valorizzati, considerato che le parti non hanno riferito sostanziali modifiche della propria condizione reddituale, ne discende che il contributo pag. 12 di 15 paterno al mantenimento ordinario indiretto dei figli, così come determinato in sede di provvedimenti provvisori con ordinanza del 12.1.2023 – all'esito dell'intervenuto accordo sul punto raggiunto inter partes all'udienza dell'11.1.2023 - in € 400,00
(quattrocento/00) mensili da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, da corrispondere alla SI.ra entro il giorno 5 di ogni mese, è equo Parte_1
e congruo, tenuto conto dell'età, delle eIGenze di vita ed educative della prole.
Viene, inoltre, confermata la ripartizione al 50% delle spese straordinarie tra i genitori, secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Pavia.
Da ultimo, considerato il collocamento dei figli presso la residenza materna, si ritiene opportuno che l'assegno unico venga percepito integralmente dalla ricorrente.
Sulle spese di lite
Rilevato che le parti hanno chiesto concordemente la pronuncia di scioglimento del matrimonio e hanno concordato l'importo dovuto a titolo di mantenimento della prole;
ancora tenuto conto della reciproca soccombenza in punto affido, si ritiene congruo condannare il convenuto a rifondere alla ricorrente 1/3 delle spese legali liquidate in tale proporzione in € 2.400,00, oltre a spese generali al 15%, C.P.A. al 4% ed Iva se e come dovuta per legge, dichiarandone compensata fra le parti la restante parte, in ragione della soccombenza del convenuto sulla domanda di ammonimento e per l'istruttoria con i
Servizi che ha avuto origine dalle condotte violente del convenuto.
Quanto alle spese della curatrice speciale nominata ammessa al gratuito patrocinio per i due minori le stesse vengono poste a carico solidale delle parti e liquidate come da dispositivo con pagamento in favore dell'Erario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle parti nella controversia civile di cui in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi Parte_1
e il 18.6.2005 in NO (PV) (atto iscritto
[...] Controparte_1
pag. 13 di 15 presso il Registro degli Atti di matrimonio del predetto Comune al n. 4, Parte I, anno 2005);
2. ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di NO (PV) di provvedere alle annotazioni e le ulteriori incombenze di legge dopo il passaggio in giudicato della sentenza;
3. dispone l'affidamento ai Servizi Sociali territorialmente competenti (Comune di
Locate di Triulzi) dei due figli minori e per un periodo di 24 CP_2 CP_3
mesi, con collocamento presso la madre;
4. conferisce all'Ente affidatario il potere di adottare, nell'esclusivo interesse dei minori e tenuto conto delle indicazioni dei genitori, le decisioni relative alla residenza dei minori, nonché alle scelte educative, scolastiche, sanitarie e ludico- ricreative, ivi inclusa la possibilità, per i minori, di effettuare soggiorni all'estero;
5. riconosce alla madre il potere di assumere in Parte_1 autonomia le decisioni relative all'ordinaria amministrazione, nonché all'adempimento delle pratiche relative al rilascio dei documenti relativi ai minori, tra cui la carta d'identità, anche valida per l'espatrio, ed il passaporto, il tutto senza la necessità della firma del padre dei minori;
6. dispone che i competenti Servizi Sociali (Comune di Locate di Triulzi e Copiano) proseguano l'attività di monitoraggio del nucleo familiare, e in particolar modo sulle condizioni psicofisiche dei minori e sull'evoluzione del rapporto tra i genitori, anche in ottica di un'eventuale ripresa delle frequentazioni con il padre, curando che le parti e i minori proseguano gli interventi di supporto psicologico –
e criminologico, quanto al padre – già attivati, riferendo al G.T. in merito all'esecuzione del presente provvedimento con relazione da depositare con cadenza semestrale in sede di vigilanza ex art. 337 c.c. I Servizi proseguiranno con i percorsi già delegati, come indicato in parte motiva;
7. dispone che versi a , entro il Controparte_1 Parte_1
giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo indiretto al mantenimento dei figli,
l'importo mensile di € 400,00 (quattrocento/00), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, con riparto al 50% tra i genitori, secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Pavia;
pag. 14 di 15 8. dispone che la ricorrente percepisca in via esclusiva l'assegno unico e universale per i figli;
9. rigetta la domanda di ammonimento proposta dal resistente nei confronti della ricorrente;
10. condanna il SI. al pagamento in favore della SI.ra Controparte_1
di 1/3 delle spese di lite, per la somma di € 2.400,00, Parte_1
oltre a spese generali al 15%, C.P.A. al 4% ed Iva se e come dovuta per legge, compensando tra le parti la restante parte;
11. pone a carico solidale delle parti le spese della curatrice, liquidate in € 6.000,00 in ragione del numero di minori assistiti e dell'intervenuta nomina nel corso del giudizio, con pagamento in favore dell'Erario
Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle Parti, alla Curatrice Speciale dei minori e ai Servizi Sociali competenti per i Comuni di
Locate Triulzi (MI) e Copiano (PV).
Dispone la trasmissione al Giudice Tutelare per l'apertura della vigilanza ex art. 337
c.c..
Pavia, Camera di ConIGlio del 09.6.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 15 di 15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.G. 4014/2022
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4014/2022 R.G. promossa da
, (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
MANAGO' CATERINA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Milano, Viale
Famagosta n. 24;
RICORRENTE
, (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
MIRAGLIA PASQUALINO e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Modena,
Via Rainusso n. 118;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero che nulla ha opposto
E CON L'INTERVENTO DI
, (C.F. ), nata il [...] a [...] Controparte_2 C.F._3
ED (MI), e , (C.F. ), nato il Controparte_3 C.F._4
12.9.2013 a Vizzolo ED (MI), in persona della Curatrice Speciale Avv. DAL
MASO CRISTINA, con studio in Milano, Via Mario Donati n. 12, ove i minori sono elettivamente domiciliati;
Oggetto: divorzio giudiziale – scioglimento del matrimonio pag. 1 di 15 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente:
“
1.dichiarare ai sensi dell'art. 3, n. 2 lett. b) L.898/1970, lo scioglimento del matrimonio celebrato, con rito civile, il 18.06.2005, tra la SI.ra ed il SI. Parte_1
, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di NO (PV); Controparte_1
disporre che la Cancelleria trasmetta copia della sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di NO, per le annotazioni di legge;
2.disporre l'affidamento super esclusivo dei minori, e alla madre, CP_2 CP_3
IG.ra - presso la quale rimarranno collocati, anche ai fini della Parte_1
residenza anagrafica, nella nuova abitazione di Locate di Triulzi (MI), via Armando Diaz
n. 17 - la quale eserciterà, la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per i figli, inerenti l'istruzione, l'educazione, la salute, la scelta della residenza abituale e le pratiche amministrative, relative a tutte le questioni che li riguardano, compresi i documenti d'identità validi anche per l'espatrio o per i figli in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c., con il monitoraggio dei Servizi Sociali;
in subordine disporre: la modalità di affidamento dei minori ritenuta più tutelante del superiore interesse dei minori, con il monitoraggio dei Servizi Sociali;
3.disporre che e siano liberi per il futuro di incontrare il padre, con le CP_2 CP_3
modalità che i Servizi sociali riterranno più opportune;
4.in ogni caso disporre: che il IG. versi alla IG.ra , Controparte_1 Parte_1
a titolo di contributo al mantenimento, entro il 5 di ogni mese, la somma di € 350,00 omnia, per ciascuno dei due figli minori, a mezzo bonifico bancario, a decorrere dalla domanda, soggetta ad annuale rivalutazione Istat;
in subordine un assegno di € 250,00 per ciascun figlio, soggetto ad annuale rivalutazione Istat, da versare alla ricorrente, a mezzo bonifico, in via anticipata entro il 5 di ogni mese, a partire dalla domanda, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo del Tribunale di Pavia;
in ulteriore subordine confermare l'assegno di € 400,00, disposto per entrambi i figli, con ordinanza del 12.01.2023, soggetto ad annuale rivalutazione Istat (prima rivalutazione gennaio
2024), oltre il 50% delle spese extra assegno, come da Protocollo del Tribunale di Pavia.
pag. 2 di 15
5.In ogni caso autorizzare la IG.ra a chiedere e ritirare, in totale Parte_1 autonomia, il passaporto ed ogni altro documento valido per l'espatrio dei figli.
6.In ogni caso disporre che l'assegno unico per la famiglia continui ad essere interamente percepito dalla madre;
7.in ogni caso con vittoria di spese e competenze di causa”.
Parte resistente:
“Dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato, con rito civile, il 18 giugno 2005, tra la IG.ra e il IG. , trascritto nei registri dello stato civile Parte_1 Controparte_1
del Comune di NO (PV), onerando la Cancelleria di trasmettere copia della sentenza, successivamente al passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello stato civile del comune di NO, per le annotazioni, come per legge;
- Disporre, l'affidamento condiviso dei minori, e con collocazione CP_2 CP_3 presso l'abitazione materna, con esercizio congiunto della relativa responsabilità genitoriale, per quanto concerne la straordinaria amministrazione e disgiunto per
l'ordinaria; in subordine, disporre la modalità di affidamento dei minori ritenuta più tutelante del loro superiore interesse;
-Attuare, misure volte al riavvicinamento dei minori al padre, indagando le reali motivazioni del loro allontanamento;
-Incaricare i Servizi sociali dei rispettivi comuni di residenza dei genitori, affinché si attivino a:
1.Mantenere attivo il monitoraggio dei percorsi avviati a favore dei minori e dei genitori, provvedendo a segnalare eventuali situazioni di pregiudizio per i minori;
2.Provvedere la prosecuzione di un percorso psicologico per la Ricorrente
3.Attivare un percorso di coordinazione Genitoriale per gli odierni istanti, provvedendo, altresì, a predisporre un percorso di sostegno alla genitorialità;
-Predisporre un calendario di visite del padre ai minori, compatibilmente con i tempi e le modalità che tengano conto dei bisogni dei minori;
-Disporre che il IG. provveda a mantenimento mensile dei minori, Controparte_1
versando alla IG.ra la somma di euro 400,00, oltre al 50% delle spese Pt_1
pag. 3 di 15 straordinarie, come da Protocollo di Codesto Tribunale, da versare entro il giorno 21 di ciascun mese;
-Prevedere, un ammonimento per la IG.ra per ciascuna e ulteriore violazione e Pt_1
inadempienza che potrà essere causa di interventi limitativi della responsabilità genitoriale per il IG. . Controparte_1
-Non autorizzare, la ricorrente al ritiro di qualsiasi documento valido per l'espatrio dei figli.
-In ogni caso, si chiede che vengano concessi termini ex art. 190 c.p.c.
-Spese di lite interamente compensate”.
Per i minori e : Controparte_2 Controparte_3
“1) Affidare i minori e ai Servizi sociali del Comune di CP_2 Controparte_3 residenza, mantenendoli collocati presso l'abitazione materna;
2) Incaricare i Servizi Sociali dei rispettivi Comuni di residenza dei genitori, in collaborazione con i Servizi Specialistici del Territorio affinché provvedano a:
a. Mantenere un attivo monitoraggio dei percorsi –tutti- avviati a favore di e CP_2
nonché dei genitori, provvedendo a segnalare senza ritardo eventuali CP_3
situazioni di pregiudizio per i minori:
b. Garantire la prosecuzione di un percorso psicologico/psicoterapeutico a favore del
SI. , possibilmente presso un centro per uomini maltrattanti, finalizzato CP_1 all'acquisizione di una maggior consapevolezza delle proprie responsabilità, anche al fine di promuovere e facilitare, nel pieno rispetto dei desideri e dei tempi dei minori, un riavvicinamento con i figli;
c. Prevedere la prosecuzione del percorso psicologico per la SI.ra ; Pt_1
d. Attivare un percorso di Coordinazione Genitoriale per i SIg.ri e;
Pt_1 CP_1
e. Predisporre la continuazione degli interventi di sostegno e supporto psicologico/psicoterapeutico per i minori;
f. Proseguire la valutazione neuropsichiatrica presso la territorialmente CP_4
competente per Pasquale, attivando di seguito tutti gli ulteriori interventi che si rendessero necessari;
g. Predisporre un percorso di sostegno alla genitorialità per entrambi i genitori;
pag. 4 di 15 h. Incaricare i Servizi Sociali di regolamentare eventuali futuri incontri tra padre e figli, secondo tempi e modalità che tengano conto dei bisogni dei minori;
3) Prescrivere ad entrambi i genitori di collaborare all'attuazione del provvedimento, rispettando le regolamentazioni predisposte e le indicazioni dei Servizi, ammonendoli che ulteriori violazioni e inadempienze potranno essere causa di interventi limitativi della responsabilità genitoriale;
4) Autorizzare la SI.ra ad ottenere in autonomia il passaporto o altro documento Pt_1 valido per l'espatrio per e ”. CP_2 Controparte_3
pag. 5 di 15 MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla pronuncia di scioglimento del matrimonio
La ricorrente, SI.ra , ha chiesto al Tribunale di Pavia la Parte_1
pronuncia dello scioglimento del matrimonio contratto con il SI. Controparte_1
il 18.6.2005 in NO (PV) (atto iscritto presso il Registro degli Atti di matrimonio del predetto Comune al n. 4, Parte I, anno 2005).
Il resistente, SI. , costituendosi ha aderito a tale domanda. Controparte_1
La domanda de qua è fondata e va, pertanto, accolta.
Dagli atti, invero, risulta che tra le parti sia intervenuta la separazione consensuale innanzi al Tribunale di Pavia, come da verbale d'udienza del giorno 22.10.2019, omologato con decreto del 19.11.2019.
Del pari, è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n.
74/1987 e dalla L. 55/2015.
Ricorre, perciò, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1.12.1970
n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e dalla L. 55/2015 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della sopracitata legge.
Sull'affido e sul collocamento della prole. Sul diritto di visita padre – figli
Per quanto concerne l'affidamento dei figli e , deve osservarsi che, fin CP_2 CP_3
dall'avvio del giudizio, è stato conferito incarico ai competenti Servizi Sociali per il monitoraggio del nucleo familiare, con l'obiettivo di individuare la migliore modalità di affido dei minori, e, al contempo, proseguire gli interventi a sostegno psicologico degli stessi e delle parti già avviati nell'ambito del procedimento n. 315/2021 R.G. davanti al
Tribunale per i Minorenni di Milano.
Il Collegio prende atto del rifiuto manifestato dalla prole rispetto alla possibilità di riattivare la relazione con il padre, interrottasi nel 2020, nonché della indisponibilità di affrontare un discorso che abbia ad oggetto il padre.
pag. 6 di 15 Invero, dalle relazioni di aggiornamento fornite dai Servizi Sociali, come anche dall'audizione dei minori – svoltasi all'udienza dell'11.1.2024 – è emerso l'elevato livello di sofferenza emotiva legato alla figura paterna, conseguente ai plurimi episodi di maltrattamento, con violenza fisica e verbale, del padre rivolti alla madre e ai minori stessi, cui hanno assistito, condotte oggetto di separato procedimento penale conclusosi d'innanzi al Tribunale di Pavia con sentenza di condanna del SI. alla pena CP_1
detentiva di tre anni e due mesi per maltrattamenti e lesioni, n. 536/2024, R.G. Trib.
1753/2022.
In proposito, si evidenzia come il permanente rifiuto dei minori di vedere e relazionarsi con il padre e la sofferenza da essi vissuta a causa delle dinamiche separative veniva riscontrata anche all'esito dell'audizione dei minori in data 10.1.2024, ove e CP_2
dichiaravano: “È un po' un argomento delicato, non si merita di essere chiamato CP_3 AP perché non si è comportato da tale quando eravamo piccoli. Mesi fa l'ho incontrato piangendo e gli ho detto che non lo volevo incontrare più e lui mi rideva in faccia. Mi sono sentita obbligata anche dalla mamma ad andare. […] Non ho voglia di vederlo, nemmeno in futuro, magari potrei cambiare idea, mi faceva stare veramente male in
Spazio Neutro. La prima volta non mi sono accorta che fosse entrato, avevo chiuso gli occhi e mi sono girata dopo 10 minuti credo. Continuavo a ripetere che preferivo fare i compiti piuttosto che vederlo. Ho fatto capire che non ce la facevo e loro dicevano..
L'anno scorso mi obbligavano a vederlo e mi sentivo impotente […] ad esempio una volta stavo mangiando tortellini in brodo, lui aveva litigato con la mamma e l'aveva picchiata, lui ci aveva lasciati da soli, poi è tornato e ha iniziato a litigare con la mamma. Le tirava le sberle pugni e calci, poi lo faceva anche con noi. dopo il divorzio dal 2018 e 2020 lo faceva anche con noi. mi dicevo che dovevo essere perfetta quando andavo da lui altrimenti le prendevo. Una volta giocavo con i pattini e avevo rotto un vaso, capisco che ti puoi arrabbiare ma non picchiare, non l'avevo fatto apposto. Non ci ha dimostrato un amore che si dà ai figli. non mi ricordo di un rifugio, per me AP vuol dire rifugio. […]
Allora avevo chiamato il 112 e la mamma si è chiusa in camera e quando sono arrivati i
Carabinieri mio padre aveva appena smesso di prendere a calci e pugni la porta. […]
Doveva trattenersi da menarmi, insultare la mamma, doveva aiutarmi dove non capivo, aiutarmi a vivere la mia infanzia. L'ho visto nel 2020 anzi 2019 quando siamo andati via.
pag. 7 di 15 Da intendo. L'ho visto che ci minacciava, la mamma che la ucc.. (uccideva dice Pt_2 il giudice) e altre cose brutte che non voglio dirle e non me le ricordo”.
Rilevato che, allo stato, la posizione dei figli nei confronti del padre risulti granitica e né il servizio di educativa domiciliare, né il supporto psicologico tutt'ora in essere, sono stati sufficienti alla rielaborazione del dolore vissuto dai minori, tanto che i competenti Servizi
Sociali incaricati hanno rilevato come: “sia da parte di che l'accedere CP_2 CP_3 alla figura paterna comporterebbe l'emergere di ricordi negativi attinenti al passato e ritengono che all'oggi la sua presenza nella loro vita potrebbe solo generare sofferenza
e disequilibrio” (Cfr. Relazione S.S. del 10.1.2025).
Rilevato che, quanto ai rapporti tra le parti, si evidenzi come la ricorrente Parte_1
continui ad occuparsi in toto dei figli e che, nonostante la proposta avanzata dai Servizi
Sociali di aprire un canale comunicativo volto a favorire il confronto tra i due genitori:
“non vi sia pressoché alcun dialogo o condivisione per quanto riguarda le scelte sui figli tra le parti e ciò comporta altresì che le decisioni vengano prese, nei fatti, dalla SI.ra
, la quale mette poi a conoscenza il padre” (Cfr. Relazione S.S. del 10.1.2025). Pt_1
Rilevato che la ricorrente ha insistito affinché venisse disposto l'affido super esclusivo dei minori in suo favore, mentre il resistente ha chiesto la conferma dell'affido condiviso già disposto in via provvisoria.
Rilevato che la Curatrice incaricata, Avv. Cristina dal Maso, ha fatto richiesta di affido all'Ente, con collocamento presso l'abitazione materna, sul presupposto che l'affido super esclusivo comporti un: “rischio concreto di totale esclusione del padre dalla vita dei figli, anche sotto il mero profilo delle informazioni” (Cfr. memoria di replica, pag. 2).
Rilevato che, i Servizi di Siziano, di competenza territoriale del padre hanno evidenziato
– nella relazione da ultimo depositata - la frustrazione del padre nel non essere messo tempestivamente al corrente di fatti importanti della vita dei figli come, ad esempio, del cambio di residenza o di un ricovero ospedaliero di . Ancora, precisavano che, CP_3 nonostante l'affido condiviso, di fatto la madre non permettesse una partecipazione paterna rispetto alle decisioni in ambito sanitario, scolastico, di collocamento e indicavano l'opportunità di disporre l'affidamento all'Ente dei minori.
I Servizi di Locate di Triulzi con relazione del 10 gennaio 2025 proponevano, invece l'affido esclusivo alla madre con prosecuzione del monitoraggio - che rispecchierebbe la pag. 8 di 15 situazione che di fatto è in essere - evidenziando le persistenti resistenze dei ragazzi a riallacciare il rapporto con il padre. Certamente positiva la comunicazione epistolare inviata da per il tramite dei Servizi, al padre, ma non risulta tale da mostrare CP_2
segnali di apertura nella relazione.
ritenuto che
, richiamato l'art. 337 ter., co. II, c.c. nella parte in cui precisa che, per tutelare l'interesse morale e materiale dei minori, l'Autorità Giudicante debba sempre valutare prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori, stabilendo in alternativa a quale di essi i figli sono affidati.
Rilevato che, la Suprema Corte ha puntualizzato che: “In tema di affidamento dei figli minori, la scelta dell'affidamento ad uno solo dei genitori, da effettuarsi in base all'interesse prevalente morale e materiale della prole, deve essere sostenuta non solo dalla verifica della idoneità o inidoneità genitoriale di entrambi i genitori, ma anche e, soprattutto, dalla considerazione delle ricadute che la decisione sull'affidamento avrà nei tempi brevi e medio lunghi, sulla vita dei figli. […]” (Corte di Cassazione, Ordinanza
21425 del 06/07/2022, ex multis). Resta, in ogni caso, in favore dei minori, fermo il principio della bigenitorialità, “da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione ed istruzione” (Corte di Cassazione, Sezione I, 11.04.2024, n. 9839, ex multis).
Ritenuto che, alla luce di quanto precede e dell'intervenuta condanna per maltrattamenti e lesioni nel procedimento penale conclusosi d'innanzi al Tribunale di Pavia con sentenza n. 536/2024, R.G. Trib. 1753/2022 a carico del convenuto, non sia possibile mantenere l'affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori.
Ancora, non si condivide la proposta dei Servizi di competenza materna relativa all'affido esclusivo alla madre sia perché ciò rischierebbe di escludere completamente la figura paterna dalla vita dei minori - che già ad oggi ne rifiutano la presenza – sia in ragione delle fragilità descritte nelle relazioni dei Servizi anche con riferimento alla figura materna.
Con riferimento a tale ultimo aspetto, invero, si evidenzia come dall'esito della valutazione psicodiagnostica effettuata sulla madre sia emersa una sua «condizione di
pag. 9 di 15 stress in corso e di disturbo dell'umore con possibili caratteristiche depressive o bipolari
e tendenza al deragliamento ideativo» e, almeno inizialmente, una scarsa consapevolezza della gravità delle condotte del convenuto tanto da prevedere incontri padre-figli non protetti e una separazione consensuale.
Si osserva come la ricorrente abbia giustificato la scelta di una separazione consensuale con la sua mancata conoscenza degli episodi di violenza agiti verso i minori che, non appena appresi, avrebbero portato alla denuncia in atti da cui ha avuto inizio il procedimento penale. Tuttavia, non può non osservarsi che la abbia lasciato i minori Pt_1
con il padre, conoscendone l'indole violenta per avere lo stesso adottato comportamenti violenti contro di sé e come tale scelta non sia stata tutelante verso la prole. Infine, ma non per importanza, la fragilità della ricorrente che emerge dalla valutazione psicodiagnostica e la tendenza ad assumere decisioni in autonomia nonostante il regime di affido condiviso (si pensi al cambio di residenza dei minori ovvero al ricovero del figlio per cefalee e svenimenti all'Ospedale San Paolo di Milano), rende CP_3
maggiormente tutelante per i minori l'affido all'Ente.
Per contro, il convenuto, che certamente ha tenuto comportamenti incompatibili con l'affido condiviso, ha mostrato reale collaborazione con i Servizi - presa in carico della sua posizione da parte del presidio criminologico di Pavia, con l'attivazione di un percorso di riflessione e di rielaborazione delle sue condotte, finalizzato a stimolare la riflessione circa la correlazione tra le sue fragilità relazionali e i conseguenti agiti aggressivi – tanto che riferiscono che «il IG. “ha progressivamente compreso e CP_1
condiviso le motivazioni alla base della presa in carico. Successivamente, ha manifestato piena adesione alla proposta trattamentale, impegnandosi attivamente nel percorso previsto”» (Cfr. relazione S.S. Siziano del 09.1.2025).
Alla luce di quanto precede, il Collegio ritiene maggiormente tutelante l'affido all'Ente di e per un periodo di 24 mesi, con collocamento presso la madre. CP_2 CP_3
L'Ente affidatario, nell'esclusivo interesse dei minori e tenuto conto delle indicazioni dei genitori, dovrà assumere tutte le decisioni relative alla residenza dei minori, nonché alle scelte educative, scolastiche, sanitarie e ludico-ricreative, ivi inclusa la possibilità, per i minori, di effettuare soggiorni all'estero, riconoscendosi alla madre il potere di assumere in autonomia le decisioni relative all'ordinaria amministrazione e a procedere in pag. 10 di 15 autonomia alla richiesta dei documenti validi per l'espatrio: sul punto l'Ente dovrà autorizzare le trasferte all'estero, ma la ricorrente potrà fare richiesta senza necessità del consenso del padre, dei documenti validi per l'espatrio.
I Servizi Sociali competenti proseguano l'attività di monitoraggio del nucleo familiare, e in particolar modo sulle condizioni psicofisiche dei minori e sull'evoluzione del rapporto tra i genitori, anche in ottica di un'eventuale ripresa delle frequentazioni con il padre, curando che le parti e i minori proseguano gli interventi di supporto psicologico – e criminologico, quanto al padre – già attivati, riferendo al G.T. in merito all'esecuzione del presente provvedimento con relazione da depositare con cadenza semestrale in sede di vigilanza ex art. 337 c.c., provvedendo a segnalare senza ritardo eventuali situazioni di pregiudizio per i minori.
Al fine di consentire una progressiva apertura nella relazione genitoriale, viene, altresì, confermato l'incarico ai competenti Servizi Sociali di supportare le parti per avviare un canale di comunicazione, attraverso l'attivazione di un percorso di Co.Ge e di tutti le misure di supporto alla genitorialità, non appena ve ne siano i relativi presupposti.
Quanto, invece, al rapporto tra il padre e i figli, giova rammentare come, pur avendo la
C.E.D.U. affermato il diritto del minore ad intrattenere piene relazioni con entrambi i genitori, ha, altresì, evidenziato che gli obblighi positivi non implicano solo che si vigili affinché il minore possa raggiungere il genitore o mantenere un contatto con lui, ma comprendono anche tutte le misure propedeutiche che consentono di pervenire a tale risultato (CEDU: c. Grecia, n. 60457/00, 5 febbraio 2004, CP_5 Persona_1
c. Romania, n. 4023/04, 26 maggio 2009, Grande Camera, 6/7/2010, Neulinger e Shuruk
contro
Svizzera;
c. Italia 29/1/2013; c. Italia, 2/11/2010; c. Per_2 Per_3 Per_4
Italia, 7 dicembre 2013 e Corte di Cassazione, ordinanza n. 35253 del 18 dicembre 2023).
Cosicché, la ferma volontà espressa a più riprese da entrambi i minori di non vedere il genitore, oltre al negativo andamento degli incontri in spazio neutro avvenuti nel corso del 2023, sono elementi sufficienti per far ritenere, allo stato, prematuro e inidoneo riattivare gli incontri padre-figli in spazio neutro.
Invero, nell'attuale frangente, risulta di preminente interesse per tutto il nucleo familiare coinvolto un adeguato percorso di supporto a tutti i membri della famiglia, rivolto alla pag. 11 di 15 rielaborazione degli eventi passati e delle sofferenze subite dai figli in conseguenza dell'esposizione a ripetuti episodi violenti.
Pertanto, si incaricano i Servizi Sociali, tenuto conto dei risultati eventualmente ottenuti con il proseguimento degli interventi da essi attivati / proseguiti, e soltanto previa verifica della volontà dei figli, di valutare la fattività di una ripresa del diritto di visita paterno, da effettuarsi in modo graduale e in sede protetta, adottando tutti gli interventi opportuni a supporto della genitorialità, da svolgersi nell'interesse esclusivo dei minori.
Le parti dovranno proseguire gli interventi di supporto alla genitorialità, volti al recupero delle funzioni genitoriali, specialmente finalizzati alla rielaborazione critica dei passati agiti violenti del padre e, parimenti, invita le parti alla costruzione di un canale di comunicazione esente da reciproche recriminazioni nel superiore ed esclusivo interesse dei figli.
Non si ritiene vi siano i presupposti per l'ammonimento della ricorrente richiesto da convenuto, in ragione del regime di affido all'Ente che comporta la responsabilità delle scelte in capo allo stesso e non alla ricorrente.
In ordine al contributo al mantenimento per i figli minori
Rilevato che la madre, convivendo con i figli minori, provvederà direttamente al loro mantenimento, va posto a carico del padre l'obbligo di corrispondere un assegno periodico che, secondo il dettato normativo di cui all'art. 337 ter c.c., tenga conto dei redditi di ciascun genitore.
Nel caso di specie, per quanto riguarda le risorse economiche dei genitori va evidenziato che la madre, di professione Operatrice Sociosanitaria, all'udienza presidenziale dell'11.01.2023 ha riferito di percepire uno stipendio mensile di circa € 1.400,00 per 13 mensilità, oltre ad € 400,00 mensili per assegno unico.
Il resistente, invece, secondo quanto da questi prospettato, sarebbe occupato dal 2021 come magazziniere per “1.200,00 /1.300,00 € per 12 mensilità” a 110 Km dalla propria abitazione, per cui ha allegato documentazione reddituale riferita all'anno 2021, attestante redditi netti per € 20.148,69.
Alla luce degli elementi sopra valorizzati, considerato che le parti non hanno riferito sostanziali modifiche della propria condizione reddituale, ne discende che il contributo pag. 12 di 15 paterno al mantenimento ordinario indiretto dei figli, così come determinato in sede di provvedimenti provvisori con ordinanza del 12.1.2023 – all'esito dell'intervenuto accordo sul punto raggiunto inter partes all'udienza dell'11.1.2023 - in € 400,00
(quattrocento/00) mensili da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, da corrispondere alla SI.ra entro il giorno 5 di ogni mese, è equo Parte_1
e congruo, tenuto conto dell'età, delle eIGenze di vita ed educative della prole.
Viene, inoltre, confermata la ripartizione al 50% delle spese straordinarie tra i genitori, secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Pavia.
Da ultimo, considerato il collocamento dei figli presso la residenza materna, si ritiene opportuno che l'assegno unico venga percepito integralmente dalla ricorrente.
Sulle spese di lite
Rilevato che le parti hanno chiesto concordemente la pronuncia di scioglimento del matrimonio e hanno concordato l'importo dovuto a titolo di mantenimento della prole;
ancora tenuto conto della reciproca soccombenza in punto affido, si ritiene congruo condannare il convenuto a rifondere alla ricorrente 1/3 delle spese legali liquidate in tale proporzione in € 2.400,00, oltre a spese generali al 15%, C.P.A. al 4% ed Iva se e come dovuta per legge, dichiarandone compensata fra le parti la restante parte, in ragione della soccombenza del convenuto sulla domanda di ammonimento e per l'istruttoria con i
Servizi che ha avuto origine dalle condotte violente del convenuto.
Quanto alle spese della curatrice speciale nominata ammessa al gratuito patrocinio per i due minori le stesse vengono poste a carico solidale delle parti e liquidate come da dispositivo con pagamento in favore dell'Erario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle parti nella controversia civile di cui in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi Parte_1
e il 18.6.2005 in NO (PV) (atto iscritto
[...] Controparte_1
pag. 13 di 15 presso il Registro degli Atti di matrimonio del predetto Comune al n. 4, Parte I, anno 2005);
2. ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di NO (PV) di provvedere alle annotazioni e le ulteriori incombenze di legge dopo il passaggio in giudicato della sentenza;
3. dispone l'affidamento ai Servizi Sociali territorialmente competenti (Comune di
Locate di Triulzi) dei due figli minori e per un periodo di 24 CP_2 CP_3
mesi, con collocamento presso la madre;
4. conferisce all'Ente affidatario il potere di adottare, nell'esclusivo interesse dei minori e tenuto conto delle indicazioni dei genitori, le decisioni relative alla residenza dei minori, nonché alle scelte educative, scolastiche, sanitarie e ludico- ricreative, ivi inclusa la possibilità, per i minori, di effettuare soggiorni all'estero;
5. riconosce alla madre il potere di assumere in Parte_1 autonomia le decisioni relative all'ordinaria amministrazione, nonché all'adempimento delle pratiche relative al rilascio dei documenti relativi ai minori, tra cui la carta d'identità, anche valida per l'espatrio, ed il passaporto, il tutto senza la necessità della firma del padre dei minori;
6. dispone che i competenti Servizi Sociali (Comune di Locate di Triulzi e Copiano) proseguano l'attività di monitoraggio del nucleo familiare, e in particolar modo sulle condizioni psicofisiche dei minori e sull'evoluzione del rapporto tra i genitori, anche in ottica di un'eventuale ripresa delle frequentazioni con il padre, curando che le parti e i minori proseguano gli interventi di supporto psicologico –
e criminologico, quanto al padre – già attivati, riferendo al G.T. in merito all'esecuzione del presente provvedimento con relazione da depositare con cadenza semestrale in sede di vigilanza ex art. 337 c.c. I Servizi proseguiranno con i percorsi già delegati, come indicato in parte motiva;
7. dispone che versi a , entro il Controparte_1 Parte_1
giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo indiretto al mantenimento dei figli,
l'importo mensile di € 400,00 (quattrocento/00), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, con riparto al 50% tra i genitori, secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Pavia;
pag. 14 di 15 8. dispone che la ricorrente percepisca in via esclusiva l'assegno unico e universale per i figli;
9. rigetta la domanda di ammonimento proposta dal resistente nei confronti della ricorrente;
10. condanna il SI. al pagamento in favore della SI.ra Controparte_1
di 1/3 delle spese di lite, per la somma di € 2.400,00, Parte_1
oltre a spese generali al 15%, C.P.A. al 4% ed Iva se e come dovuta per legge, compensando tra le parti la restante parte;
11. pone a carico solidale delle parti le spese della curatrice, liquidate in € 6.000,00 in ragione del numero di minori assistiti e dell'intervenuta nomina nel corso del giudizio, con pagamento in favore dell'Erario
Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle Parti, alla Curatrice Speciale dei minori e ai Servizi Sociali competenti per i Comuni di
Locate Triulzi (MI) e Copiano (PV).
Dispone la trasmissione al Giudice Tutelare per l'apertura della vigilanza ex art. 337
c.c..
Pavia, Camera di ConIGlio del 09.6.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
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