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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 31/10/2025, n. 2409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2409 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 314/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 314 /2025 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Paola Celletti, con elezione di domicilio presso il difensore ); Email_1
RICORRENTE
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. Barbara Piccini, con elezione di domicilio presso il difensore (Pec: ; Email_2
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 10.01.2025, e Parte_1 CP_1 adivano l'intestato Tribunale al fine di ivi sentire pronunciare la loro
[...] separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in
Roma in data 05.05.2005, che dall'unione erano nati i figli (Roma, Per_1
25.03.2006) e (Roma, 24.04.2008), e che nel tempo la relazione era andata Per_2 deteriorandosi tanto da rendere la convivenza intollerabile. Le parti chiedevano pertanto omologarsi le seguenti condizioni di separazione: “1)
I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) La casa coniugale sita in Roma Via Aurelia 429 condotta in locazione viene assegnata alla
Sig.ra con collocazione dei figli e e con quanto in essa Pt_1 Per_2 Per_1 contenuto ed il Sig. provvederà a ritirare i suoi effetti personali di sua CP_1 esclusiva proprietà entro 30 giorni dalla sottoscrizione;
3) l'affidamento della figlia minore sarà condiviso tra i genitori e congiunto l'esercizio della Per_2 responsabilità genitoriale ad eccezione delle questioni di ordinaria amministrazione in relazione alle quali ciascun genitore eserciterà la responsabilità autonomamente in corrispondenza dei tempi di permanenza della figlia presso di sé; 4) il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia quando Per_2 vorrà, compatibilmente con le esigenze di lavoro dello stesso, della madre e con le esigenze e i desideri della minore;
5) per le festività Natalizie e Pasquali, in alternanza con la madre, per 15 giorni consecutivi e non durante le vacanze estive, previamente concordate con la madre entro il 31 Maggio di ogni anno come da piano ferie della madre, salvo diverso accordo;
6) il padre corrisponderà entro il
5 di ogni mese, con bonifico sul seguente IBAN: [...] per il mantenimento dei figli minorenne, e maggiorenne non Per_2 Per_1 economicamente autosufficiente, i quali entrambi continueranno ad avere come residenza abituale la casa coniugale assegnata alla Sig.ra la somma pari ad Pt_1
€ 1.250,00 mensili (rivalutati di anno in anno secondo gli indici ISTAT) complessivi, incluso il contributo per la locazione, oltre il 100% delle spese universitarie per il figlio ed il 50% delle spese straordinarie per entrambi Per_1
i figli secondo quanto previsto dal Protocollo vigente presso il Tribunale di Roma, ferme così restando quelle già attualmente ripartite tra i coniugi, che non dovranno essere previamente concordate. Le spese mediche non rientranti nel protocollo di intesa del Tribunale verranno suddivise al 50% soltanto nel caso in cui non vengano rimborsate dalla polizza sanitaria attualmente in essere e corrisposta dalla madre;
7) Il conto corrente cointestato ad entrambi i coniugi verrà destinato esclusivamente al pagamento delle rate di mutuo cointestato contratto per l'acquisto dell'immobile sito in Roma Via Rosario Assunto 22 ed il Sig CP_1 si obbliga al versamento del corrispondente importo della rata mensile di
[...] mutuo sul predetto conto corrente, dal quale verrà automaticamente effettuato il pagamento sino alla estinzione prevista al 31.12.2037; 8) ciascun coniuge, vista la reciproca indipendenza economica, provvederà al proprio mantenimento”.
Ebbene, non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Nulla osta alla conferma di questo accordo, dovendosi peraltro specificare che la presente sentenza non costituisce alcun titolo in ordine alle altre clausole accessorie che esulano dal contenuto della separazione avendo comunque valore negoziale tra le parti.
Nulla sulle spese stante la natura del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. r.g.
314/2025:
- dichiara la separazione personale tra e , Parte_1 Controparte_1
i quali hanno contratto matrimonio in Roma il 05.05.2005;
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2005, atto n. 00336, parte 2, serie A01);
- omologa le condizioni della separazione indicate dalle parti nell'accordo congiunto integralmente riportato in parte motiva;
- Nulla sulle spese.
Così deciso in Roma, in data 17.10.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 314 /2025 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Paola Celletti, con elezione di domicilio presso il difensore ); Email_1
RICORRENTE
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. Barbara Piccini, con elezione di domicilio presso il difensore (Pec: ; Email_2
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 10.01.2025, e Parte_1 CP_1 adivano l'intestato Tribunale al fine di ivi sentire pronunciare la loro
[...] separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in
Roma in data 05.05.2005, che dall'unione erano nati i figli (Roma, Per_1
25.03.2006) e (Roma, 24.04.2008), e che nel tempo la relazione era andata Per_2 deteriorandosi tanto da rendere la convivenza intollerabile. Le parti chiedevano pertanto omologarsi le seguenti condizioni di separazione: “1)
I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) La casa coniugale sita in Roma Via Aurelia 429 condotta in locazione viene assegnata alla
Sig.ra con collocazione dei figli e e con quanto in essa Pt_1 Per_2 Per_1 contenuto ed il Sig. provvederà a ritirare i suoi effetti personali di sua CP_1 esclusiva proprietà entro 30 giorni dalla sottoscrizione;
3) l'affidamento della figlia minore sarà condiviso tra i genitori e congiunto l'esercizio della Per_2 responsabilità genitoriale ad eccezione delle questioni di ordinaria amministrazione in relazione alle quali ciascun genitore eserciterà la responsabilità autonomamente in corrispondenza dei tempi di permanenza della figlia presso di sé; 4) il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia quando Per_2 vorrà, compatibilmente con le esigenze di lavoro dello stesso, della madre e con le esigenze e i desideri della minore;
5) per le festività Natalizie e Pasquali, in alternanza con la madre, per 15 giorni consecutivi e non durante le vacanze estive, previamente concordate con la madre entro il 31 Maggio di ogni anno come da piano ferie della madre, salvo diverso accordo;
6) il padre corrisponderà entro il
5 di ogni mese, con bonifico sul seguente IBAN: [...] per il mantenimento dei figli minorenne, e maggiorenne non Per_2 Per_1 economicamente autosufficiente, i quali entrambi continueranno ad avere come residenza abituale la casa coniugale assegnata alla Sig.ra la somma pari ad Pt_1
€ 1.250,00 mensili (rivalutati di anno in anno secondo gli indici ISTAT) complessivi, incluso il contributo per la locazione, oltre il 100% delle spese universitarie per il figlio ed il 50% delle spese straordinarie per entrambi Per_1
i figli secondo quanto previsto dal Protocollo vigente presso il Tribunale di Roma, ferme così restando quelle già attualmente ripartite tra i coniugi, che non dovranno essere previamente concordate. Le spese mediche non rientranti nel protocollo di intesa del Tribunale verranno suddivise al 50% soltanto nel caso in cui non vengano rimborsate dalla polizza sanitaria attualmente in essere e corrisposta dalla madre;
7) Il conto corrente cointestato ad entrambi i coniugi verrà destinato esclusivamente al pagamento delle rate di mutuo cointestato contratto per l'acquisto dell'immobile sito in Roma Via Rosario Assunto 22 ed il Sig CP_1 si obbliga al versamento del corrispondente importo della rata mensile di
[...] mutuo sul predetto conto corrente, dal quale verrà automaticamente effettuato il pagamento sino alla estinzione prevista al 31.12.2037; 8) ciascun coniuge, vista la reciproca indipendenza economica, provvederà al proprio mantenimento”.
Ebbene, non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Nulla osta alla conferma di questo accordo, dovendosi peraltro specificare che la presente sentenza non costituisce alcun titolo in ordine alle altre clausole accessorie che esulano dal contenuto della separazione avendo comunque valore negoziale tra le parti.
Nulla sulle spese stante la natura del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. r.g.
314/2025:
- dichiara la separazione personale tra e , Parte_1 Controparte_1
i quali hanno contratto matrimonio in Roma il 05.05.2005;
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2005, atto n. 00336, parte 2, serie A01);
- omologa le condizioni della separazione indicate dalle parti nell'accordo congiunto integralmente riportato in parte motiva;
- Nulla sulle spese.
Così deciso in Roma, in data 17.10.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi