Articolo 2 della Legge 6 agosto 1967, n. 655
Articolo 1Articolo 3
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10 agosto 1967
Art. 2.
La quantita' massima di zucchero - espressa in zucchero bianco - da riportare alla campagna che ha inizio al 10 luglio 1968 e' di quintali netti 3.770.000.
Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, da emanarsi di concerto con i Ministri per le finanze e per l'industria, il commercio e l'artigianato, saranno fissate le quantita' minime di zucchero - comprese nel quantitativo massimo di cui al precedente comma ed in proporzione alle quantita' di cui all'articolo 1 e a quelle giacenti nei magazzini fiduciari al 30 giugno 1967 - che ciascuna impresa saccarifera e' tenuta a riportare alla campagna che ha inizio al 10 luglio 1968 e, quindi, a trattenere, sino alla predetta data nei rispettivi magazzini fiduciari.
Gli oneri relativi alle scorte di zucchero di cui al presente articolo sono compresi nel prezzo dello zucchero, fissato dal Comitato interministeriale dei prezzi con provvedimento n. 1119 del 6 agosto 1965 , e perequati, limitatamente agli interessi passivi, ai sensi del provvedimento di detto Comitato n. 662 del 12 luglio 1967, e successive modificazioni.
Entrata in vigore il 10 agosto 1967