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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/06/2025, n. 2968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2968 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2688/2019 e ricorso riunito 284/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Erminia Catapano Giudice relatore
Dott. Ing. Pietro Ernesto De Felice Giudice tecnico
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio n. 2688/2019 e causa riunita 284/2021 del Ruolo Generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto “risarcimento danni”, riservato in decisione all'esito della trattazione scritta in data 7/05/2025
TRA
(P. Iva: , in persona dell'amministratore delegato Parte_1 P.IVA_1
e legale rappresentante pro tempore con sede in Controparte_1
MO (CB) alla via Unità d'Italia n. 30, rappresentata e difesa dall'avv.
Antonio Maria Sabato (c.f.: ) in virtù di procura alle C.F._1
liti del 22 giugno 2022 allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore in data 24.6.2022 e dall'avv. Sara Salviani (c.f.:
) giusta procura ad litem allegata all'atto di C.F._2
costituzione del 12.2.2024. TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Ricorrente
E
(c.f: , in persona del legale rappresentante CP_2 P.IVA_2 pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di PO (c.f.: ADS80030620639), presso cui ope legis domicilia in via Diaz
n. 11
Resistente
E
, con sede in Termoli (CB) alla Via Controparte_3
Cairoli n. 31, (c.f.: ) in persona del suo Commissario P.IVA_3
Straordinario rappresentato e difeso, giusta mandato in Parte_2
calce alla comparsa, rilasciato in esecuzione della Deliberazione
Commissariale n. 116 dell'11/07/2019, dall'avv. Giuseppe Vaccaro (c.f.:
), con il quale elettivamente domicilia in Guglionesi C.F._3
alla Via Usconio.
Resistente
E
(c.f.: ), con sede legale in Controparte_4 P.IVA_4
Milano alla via Certosa n. 222, in persona del procuratore speciale pro tempore dott. giusta delibera del Consiglio di CP_5
Amministrazione del 1°.4.2021, rappresentata e difesa, in virtù di mandato alle liti, dall'avv. Francesco POtano (c.f.: , con C.F._4
studio in PO, al Viale di Augusto n. 162.
Resistente chiamata in causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso notificato in data 4/06/2019 alla in data CP_2
10/06/2019 al il 7/06/2019, e Controparte_3 rinotificato ai sensi dell'art. 176 del R.D. n. 1775 del 1933 in data 17/11/2020 alla ha convenuto in giudizio la CP_2 Parte_1 CP_2
e il perché vengano condannati a Controparte_3
N. 2688/2019 r.g.a.c.c. + 284/2021 Sentenza
, pag.2 Controparte_6 Controparte_3 Controparte_7 TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
risarcire tutti i danni subiti per l'esondazione del torrente Sinarca, verificatasi a Termoli nella notte del 27/11/2015, che ha coinvolto la sua autorimessa e parcheggio autobus, secondo importi ivi quantificati in euro 335.455,49 di cui euro 275.455,49 per danni agli automezzi ed euro 60.000,00 per danni relativi alla loro mancata utilizzazione.
1.1. In occasione del deposito delle note di trattazione scritta per la precisazione delle conclusioni dinanzi al giudice delegato la richiesta, in data
4.9.2024 è stata modificata ed aumentata fino all'importo complessivo di euro 549.495,55, per lavori effettuati dalle seguenti ditte: € 12.322,50 GF –
€ 5.954,10 – € 11.816,37 – € 31.858,25 Parte_3 Pt_4 [...]
– € 109.800,00 – € CP_8 Parte_5
244.000,00 – € 46.640,40 Parte_6
€ 5.000,00 – € 710,27 – € 378,30 CP_9 CP_10 CP_11 CP_12
81.024,36 TESSITORE.
1.2. Con la comparsa conclusionale in data 25.2.2025 – ben oltre il termine ex art. 180 R.D. 1755/1933 entro cui la domanda può essere cambiata - la ha fatto diverse modifiche della domanda. Parte_1
In primo luogo, ha dedotto quanto segue: “Per mero errore, sono state prodotte 2 (due) fatture emesse dalla ditta per lavori effettuati in Parte_5
Part favore dell' con riferimento ad un diverso caso di esondazione del torrente Sinarca, che ebbe luogo nel marzo 2015: conseguentemente devono ritenersi non dovute alla ricorrente le somme portate dai bonifici di cui al file
“ ”, e precisamente, con riferimento alle fatture nn. 25 del Parte_5
25.08.2015 e 35 del 26.10.2015”; dunque ha rinunciato alla relativa richiesta inclusa nell'atto introduttivo “per interventi di riparazione degli impianti siti all'interno del deposito dell'attrice, per complessivi euro 109.800,00” (così il foliario in data 5.6.2019).
1.2.1. Sempre nella comparsa conclusionale, ha concluso chiedendo la condanna degli enti convenuti a versare la complessiva somma di €
397.724,45, o, in subordine, l'importo che il Tribunale in via equitativa riterrà dovuto, con conseguente pagamento delle spese di giudizio.
N. 2688/2019 r.g.a.c.c. + 284/2021 Sentenza Part
, pag.3 Controparte_6 Controparte_3 Controparte_3 Controparte_7 TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
1.2.2. Ancora, in questo ultimo atto difensivo la società attrice ha dichiarato di rinunciare alla domanda proposta nei confronti del Controparte_3
e di insistere per l'accoglimento della stessa nei confronti
[...]
della sola CP_2
1.2.3. Sia nelle note di precisazione delle conclusioni che nella comparsa conclusionale non risultano formulate conclusioni circa l'importo di euro
60.000,00 inizialmente chiesto per il mancato utilizzo degli autobus.
2. In punto di fatto, nell'atto introduttivo la società ricorrente ha esposto:
-- di essere concessionaria del servizio di trasporto pubblico locale per la
Regione e di utilizzare per il deposito dei propri autobus l'autorimessa CP_2
attrezzata sita in Termoli alla contrada Sinarca;
-- che a causa del temporale verificatosi in tutto il Basso il 26 CP_2
novembre 2015, il torrente Sinarca esondava alle ore 2.30 del 27 novembre
2015 allagando completamente l'area, sita a valle del torrente, in cui erano parcheggiati gli autobus;
--che i danni causati consistono nelle spese necessarie per riparare gli autobus di sua proprietà, pari ad euro 275.455,49, oltre al pregiudizio corrispondente alla mancata utilizzazione degli automezzi, pari ad euro 60.000,00;
-- che al fine di prevenire successivi danni, a dicembre 2015 realizzava un terrapieno a protezione dell'autorimessa;
--che la causa dell'allagamento è stata l'assenza di manutenzione del torrente
Sinarca, imputabile alla e al CP_2 Controparte_3
, quali enti custodi del corso d'acqua.
[...]
2. Alla prima udienza del 5/11/2019 la ricorrente chiedeva termine per depositare l'avviso di ricevimento attestante il perfezionamento della notifica del ricorso alla oppure, in caso di mancato recapito, per CP_2
rinnovare la notificazione ex art. 176 R.D. n. 1775 del 1933; il Giudice designato ha rinviato all'uopo al 6/10/2020.
Seguiva rinvio d'ufficio al 2/03/2021.
3. Con comparsa depositata in data 24/09/2019, si è costituito il
[...]
, eccependo: Controparte_3
N. 2688/2019 r.g.a.c.c. + 284/2021 Sentenza
, pag.4 Controparte_6 Controparte_3 Controparte_7 TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
-- il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto il torrente Sinarca è un corso d'acqua naturale, rientrante nel demanio idrico statale ai sensi dell'art. 822 c.c., con la conseguenza che la competenza esclusiva delle funzioni di pulizia delle acque, gestione e manutenzione del bene appartiene alla unica legittimata a rispondere dei danni derivanti da CP_2
carenze di manutenzione;
-- nel merito, l'infondatezza della domanda per carenza di prova e sproporzione della quantificazione del danno;
sotto altro profilo l'eccezionalità dell'evento del 26-27/11/2015, integrante forza maggiore o caso fortuito, come comprovato dalle valutazioni tecniche del l'Agenzia
Regionale di Protezione Civile, secondo cui l'evento meteorico in esame è stato caratterizzato da eccezionalità, con tempi di ritorno anche superiori a
50-100 anni.
Infine, il , sulla premessa di essere assicurato, all'epoca dei fatti, CP_3
per responsabilità civile verso terzi, con contratto stipulato con
[...]
, ne ha chiesto la chiamata in causa. Controparte_4
Con ordinanza del 2/03/2021, il Giudice designato ha autorizzato la chiamata in causa della e rinviato al 14 dicembre 2021. Controparte_4
4. In data 20 gennaio 2021 la ricorrente ha depositato un “atto di citazione in rinnovazione” nei confronti dei convenuti iscrivendo un nuovo fascicolo, n.
284/2021 di r.g., e asserendo, dopo, in modo del tutto indimostrato, con istanza del 19 febbraio 2021, che la nuova iscrizione è stata generata per errore dal sistema telematico del processo civile.
Il giudice designato lo ha fissato alla medesima udienza del più antico ai fini della riunione, poi disposta con provvedimento emesso all'esito di trattazione scritta del 4.10.2022.
5. Con comparsa depositata il 18/11/2021, si è costituita in giudizio la società
che ha eccepito, in via preliminare, Controparte_4
l'incompetenza per materia dell'adito Tribunale delle Acque Pubbliche, per essere competente il Tribunale Ordinario di Campobasso;
ha poi allegato la genericità del ricorso e la carenza di legittimazione passiva del , in CP_3
N. 2688/2019 r.g.a.c.c. + 284/2021 Sentenza Part
, pag.5 Controparte_6 Controparte_3 Controparte_7 TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
ogni caso l'eccezionalità degli eventi;
il difetto di prova del danno, per l'insufficienza delle fatture prodotte, il concorso colposo della società ricorrente ai sensi dell'art. 1227 comma 2° c.c., per deficit di ordinaria diligenza nella salvaguardia e custodia del bene di sua proprietà.
6. All'udienza del 7/03/2023 il Giudice designato ha ammesso la prova testimoniale richiesta da parte attrice, delegando, ai sensi degli artt. 170 R.D.
1775/1933 e 203 c.p.c., il Tribunale di Larino per l'espletamento della prova stessa e rinviando per la precisazione delle conclusioni al 10/09/2024.
6.1. Con comparsa di risposta depositata in data 28/02/2024, si è costituita la che ha chiesto il rigetto delle avverse domande in quanto CP_2
infondate, riservandosi di articolare successivamente ulteriori difese in punto di merito.
6.2. All'udienza del 10/09/2024, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, il
Giudice ha rimesso la causa al collegio per la decisione all'udienza del
5/03/2025, con termine per note conclusionali fino a 7 giorni prima dell'udienza.
La causa è stata poi differita per la decisione dal 5 marzo 2025 al 7 maggio
2025, data in cui, acquisite le comparse conclusionali e le note di trattazione scritta, tempestivamente depositate, il Tribunale, nella composizione indicata in epigrafe, ha riservato la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. In limine litis, va disattesa l'eccezione di incompetenza dell'adito Tribunale
Regionale delle Acque Pubbliche, sollevata da parte di
[...]
perché la società ricorrente pone a fondamento della Controparte_4 pretesa risarcitoria le omissioni di manutenzione del corso d'acqua, che avrebbero provocato la sua esondazione e, quindi, i danni;
tale prospettazione in fatto radica senz'altro la competenza per materia del Tribunale adito perché evoca negligenze nelle attività in cui si esplica il governo delle acque pubbliche e, dunque, la domanda è riconducibile alla previsione dell'art. 140 lett. e) R.D. 1775/1933.
N. 2688/2019 r.g.a.c.c. + 284/2021 Sentenza Part
, pag.6 Controparte_6 Controparte_3 Controparte_7 TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
7.1. Sempre in via preliminare, va disattesa l'eccezione di nullità del ricorso per genericità, avendo la società attrice individuato sia la causa del suo diritto al risarcimento nelle omissioni di manutenzione del fiume Sinarca, ascrivibili ai convenuti, Enti responsabili, sia le conseguenze per sé pregiudizievoli, che rappresentano il petitum, quantificato in un importo preteso a titolo di risarcimento.
Del resto, gli enti convenuti si sono difesi sia in rito, eccependo l'incompetenza, sia nel merito, spiegando articolate difese su ognuno dei punti della citazione.
Per quanto si illustrerà in seguito, vi sono, invece, vistose carenze probatorie, imprecisioni e confusioni che incidono non sulla nullità dell'atto introduttivo ma sulla sua fondatezza.
8. Nel merito la domanda è del tutto infondata e sfornita di prova e merita di essere respinta.
La società ricorrente ha chiesto il risarcimento dei danni provocati agli autobus e all'autorimessa di sua proprietà, derivanti dall'esondazione del torrente Sinarca, avvenuta durante la notte tra il 26 e 27 novembre 2015, deducendo che si tratta di automezzi usati per effettuare il servizio di trasporto pubblico in concessione con la CP_2
8.1. In primo luogo, manca l'indicazione delle condizioni della concessione in base alla quale la ricorrente svolge il servizio di trasporto pubblico per la
Regione che è uno degli elementi costitutivi della domanda CP_2
risarcitoria, essendo verosimilmente gli autobus danneggiati quelli utilizzati per svolgere detto servizio.
Soprattutto, manca persino l'indicazione di quanti e quali erano gli automezzi che si assumono presenti sul piazzale al momento dell'esondazione, se erano Parte di proprietà o condotti in noleggio dalla;
né vi sono in atti i relativi documenti giustificativi della detenzione.
Mancano, degli autobus asseritamente oggetto di danno, i relativi certificati di proprietà, con annesso libretto di circolazione, per attestare che si tratti di mezzi marcianti all'epoca dell'alluvione; peraltro, per i pochi pullman ritratti
N. 2688/2019 r.g.a.c.c. + 284/2021 Sentenza
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nelle foto depositate, vi sono meri dettagli e comunque non c'è una foto dell'intero parco autobus subito dopo l'esondazione.
Dalle foto si percepisce solo l'allagamento dell'area parcheggio, mentre non sono ritratti tutti gli autobus danneggiati;
pertanto, dalle foto non si ricava nemmeno un indizio circa lo stato preesistente del piazzale e dei mezzi ivi ubicati, il pregresso valore dei veicoli, il loro esatto numero ed il loro stato di usura.
Dunque, prima di tutto, manca la prova del numero esatto dei pullman presenti sul piazzale, di quelli che prima dell'allagamento erano funzionanti,
o, invece, già in manutenzione per fisiologica usura ed esigenza di riparazione ciclica, infine, manca la prova dell'esatto numero degli autobus danneggiati a causa dell'esondazione.
Né, in difetto di indicazione di quali e quanti autobus ed in che misura e modo furono danneggiati, il tribunale è tenuto a ricostruire il tipo di attività di riparazione esaminando e le fatture e descrivendo le opere fatte (sempre a voler ritenere che nelle fatture gli interventi siano in chiaro), sostituendosi alla parte, che è invece tenuta ad allegare tutto ciò quali elementi costitutivi del danno reclamato.
8.2. In secondo luogo, la descrizione delle attività di riparazione, pulizia o smaltimento di quanto irrimediabilmente distrutto non è stata fatta in modo né specifico né generico negli atti difensivi.
La parte non allega quali riparazioni sono state necessarie e ritiene che le stesse siano da individuarsi da parte del tribunale mediante il rinvio alle fatture, quasi tutte successive a novembre 2015, alcune anche di molti mesi posteriori.
E' significativo della infondatezza della domanda la circostanza che le scarne allegazioni del ricorso si concludono tutte con il richiamo ad un allegato anonimo indicato come - di volta in volta - all. a, all. c., all. d, senza che si dica di quale o di quali documenti si componga l'allegato, quale è il loro contenuto e perché supportano e dimostrano la tesi difensiva esposta.
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, pag.8 Controparte_6 Controparte_3 Controparte_7 TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
A titolo esemplificativo, al terzo capoverso di pagina 2 dell'atto introduttivo si legge: “il torrente Sinarca alle 2,30 del 27 novembre 2015 esondava e le sue acque scendevano a valle travolgendo e portando con sé i materiali, soprattutto di natura terrosa e vegetale, che incontravano nella loro corsa e finivano con allagare completamente l'area in cui erano parcheggiati gli autobus di proprietà della ricorrente, sita a valle del torrente (all.c)” senza che si comprenda dal corpo della citazione il riferimento ad “all. c” a cosa si riferisca, se all'area allagata, se all'individuazione degli autobus, o, ancora, ad altro.
Al capoverso successivo si legge poi che gli autobus indicati alla lett. c) degli allegati al presente atto, riportavano danni alle componenti elettriche ed elettroniche che li rendevano inutilizzabili.
Ancora una volta si rinvia ad un allegato (contenente solo fatture), il cui contenuto non è illustrato e che, dunque, non spetta al tribunale descrivere, trattandosi, eventualmente fosse possibile, di etero-integrare la domanda.
Ad ogni modo, la gran parte delle fatture – anche quelle che menzionano l'evento alluvione come causa delle riparazioni effettuate – non sono riferibili a nessun automezzo specifico e non vi è affatto prova che riguardino precisamente gli automezzi che si trovavano su quel piazzale, non essendo gli stessi identificati.
Né su questi aspetti sono più risolutive le dichiarazioni dei testi escussi, che, al di là della conferma dell'allagamento dell'autorimessa, sono talmente generiche che nulla aggiungono a riguardo.
Invero il teste afferma: “Quanto al numero di autobus Testimone_1 coinvolti non mi ricordo il numero […] In realtà non ho potuto constatare i danni in quanto non è stato possibile accedere all'interno del parcheggio e dell'autorimessa”. Parte Il teste dipendente della specifica di essere Testimone_2
passato fuori al parcheggio alle dieci di mattina, ma nulla sa riferire sui danni, nemmeno di generico, perché non gli fu possibile accedere;
ha poi affermato:
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, pag.9 Controparte_6 Controparte_3 Controparte_7 TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
“presumo che a seguito dell'allagamento sopra descritto, gli autobus ed i macchinari ivi esistenti abbiano riportato dei danni”.
Il teste , escusso all'udienza del 28 febbraio 2024, dice di Testimone_3
“aver effettuato soccorso” per la ATM, ma nulla dice in concreto di cosa abbia concretamente fatto;
però aggiunge: “di aver emesso fatture, di cui però non ricordo né la data né la descrizione” (così nel verbale della citata udienza dinanzi al tribunale di Larino).
Alla carenza delle allegazioni, dunque, si sovrappone la genericità dei testi che nulla descrivono dei danni in concreto visti.
In particolare, nemmeno i testimoni hanno chiarito quali autobus furono danneggiati in che modo e quali interventi riparativi furono svolti.
Invero il teste , dipendente della GTM, afferma ha riferito: Testimone_1
“Quanto al numero di autobus coinvolti non mi ricordo il numero, forse Parte una ventina in tutto tra quelli della GTM e dell' .”.
8.3. A questo punto si impone un ulteriore rilievo sfavorevole alla società ricorrente.
Il fatto che una parte degli autobus presenti sul piazzale al momento
Parte dell'alluvione non erano della , ma della GTM, avrebbe richiesto a fortiori una più precisa allegazione circa l'individuazione sia degli automezzi danneggiati sia dei danni subiti.
Dunque, non solo non vi è prova della proprietà di singoli autobus presenti
Parte nel luogo dell'alluvione, non vi è prova che quelli in proprietà della o noleggiati dalla stessa siano stati danneggiati o distrutti, ma soprattutto non
Parte vi è prova che consenta eventualmente di distinguere gli autobus della da quelli della GTM presenti sui luoghi di causa al momento dell'alluvione.
A ben vedere, il teste parla di circa 20 autobus dicendo che Testimone_1
Parte una parte era della e un'altra parte della GTM, ma tale dichiarazione è anche parzialmente in contrasto con le risultanze istruttorie riportate in altra decisione di questo tribunale.
E' agli atti la sentenza n. 54/2025, del TRAP depositata dalla Parte_7
società assicurativa il 24 febbraio 2025, con cui la GTM ha avuto riconosciuto
N. 2688/2019 r.g.a.c.c. + 284/2021 Sentenza
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il risarcimento per lo stesso evento alluvionale nello stesso luogo. La decisione attesta, con riferimento alla GTM, che è stato provato che
“all'epoca dell'alluvione nel piazzale vi erano oltre trenta autobus, di cui alcuni sono stati demoliti (…) i mezzi elencati subirono seri danni alle componenti elettriche ed elettroniche” (…) si erano danneggiate le parti elettriche quali centraline e dispositivi elettrici vari montati su di essi”, e che “i danni sono stati riparati dalle ditte e ” Tes_3 Per_1 Per_2
(cfr. univoche dichiarazioni dei testi escussi e )”. Tes_4 Tes_1
E dunque, la decisione attesta che i 30 autobus presenti nel piazzale all'atto dell'alluvione erano della GTM.
Ma vi è di più.
8.4. Con le memorie (impropriamente denominate) “ex art. 183 VI comma,
n. 2 c.p.c.” depositate telematicamente in data 2.12.2022, la società attrice ha chiesto di provare, tra l'altro:
“c) prova testimoniale a mezzo del legale rappresentante della società
Elettrauto Soccorso Stradale in persona del sig. residente Testimone_3 in Termoli;
del sig. titolare dell'omonima ditta Controparte_13 CP_13
, residente in [...]ed infine del responsabile commerciale della
[...]
FI VE Tessitore, sig. - residente in [...]sulla Persona_3
seguente circostanza:
1) vero o meno che ha effettuato le prestazioni indicate nei documenti allegati all'atto di citazione (allegati da c-1 a c-3 per la Elettrauto Soccorso Stradale - allegati da c-4 a c-6 per la – allegati da c-7 a c-14 per la Controparte_13
FI VE Tessitore)”.
Orbene, nell'atto di citazione, che si compone di 6 pagine, non vi è nessun riferimento né all'impresa Elettrauto Soccorso Stradale in persona del sig.
, né all'impresa , né all'impresa FI Testimone_3 Controparte_13
VE Tessitore.
Quanto all'allegato sub C) in calce alla citazione, a pagina 6 della stessa vi sono indicate 4 fatture “tutte emesse dalla ; l'elenco Controparte_14
delle fatture contenuto in citazione è ripetuto uguale nel foliario cartaceo della
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, pag.11 Controparte_6 Controparte_3 Controparte_7 TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
produzione di parte depositata all'atto dell'iscrizione a ruolo della causa il 5 giugno 2019 (cf timbro di depositato di cancelleria in pari data).
Non esiste dunque nessuna fattura di Elettrauto Soccorso Stradale tra i documenti C, che sono anche numerati ma soltanto da 1 a 4 (e si fermano al numero 4), e consistono in n. 4 fatture tutte emesse dall'impresa CP_14
[...]
Tuttavia, nel verbale si legge durante l'escussione di : Controparte_13
“Sul capitolo [b?] lettera 1 del ricorso per assunzione prova delegata risponde:
“Confermo le fatture che mi vengono rammostrate”….”
Orbene Il suddetto capo di prova del ricorso per l'assunzione della prova delegata recita alla lettera C n. 1:
“1) vero o meno che ha effettuato le prestazioni indicate nei documenti allegati all'atto di citazione (allegati da c-1 a c-3 per la Elettrauto Soccorso
Stradale - allegati da c-4 a c-6 per la – allegati da c-7 a c- Controparte_13
14 per la FI VE Tessitore).
Oltre al fatto che i capi di prova non possono essere riformulati davanti al giudice delegato alla prova (dunque detta riformulazione è del tutto irrituale), la deposizione di dimostra che il riferimento alle sole fatture fatto Per_2
dalla ATM in citazione senza aver spiegato quali interventi di riparazione e/o pulizia sono stati necessari è del tutto generico, insufficiente e perfino fuorviante.
Ritiene questo Collegio che il teste risulta non avere Controparte_13
Parte svolto proprio nessuna opera per la società , nonostante la sua presenza in udienza a confermare, confusamente, di aver emesso fatture.
Evidenzia questo Collegio che dalla sentenza n. 54/2025 pronunciata da questo stesso tribunale delle acque a definizione del fascicolo 2689/2019 r.g., per lo stesso evento di novembre 2015 in favore della GTM, che è la società che sullo stesso piazzale tiene parcheggiati i suoi autobus (come emerso anche in questa causa dalla deposizione del teste ), risulta Testimone_1
espressamente che in quella causa ha dichiarato di aver Controparte_13
N. 2688/2019 r.g.a.c.c. + 284/2021 Sentenza
, pag.12 Controparte_6 Controparte_3 Controparte_7 TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
“prestato soccorso”. In sentenza si fa preciso riferimento anche ad alcune fatture che il teste avrebbe riconosciuto come emesse dalla sua impresa.
Dunque, il teste , nel presente giudizio ha verosimilmente e Per_2
comprensibilmente fatto confusione con i rapporti commerciali e le forniture verso la GTM ed ai danni da questa riportati nello stesso luogo e per lo stesso evento che oggi occupa il tribunale delle acque nella presente lite.
Si legge, infatti, a pagina 14 della sentenza n. 54/2025 depositata dalla convenuta “nel caso di specie sono stati Controparte_4
sentiti come testi il legale rappresentante della società Elettrauto Soccorso
Stradale in persona del sig. , il titolare della omonima Testimone_3
ditta e il responsabile commerciale della FI VE Controparte_13
Tessitore, il sig. tutti interrogati sul capitolo di prova C1 Persona_3 di parte ricorrente “vero o meno che ha effettuato le prestazioni indicate nei documenti allegati all'atto di citazione (allegati da c-1 a c-3 per la Elettrauto
Soccorso Stradale, allegati da c-4 a c-6 per la , allegati Controparte_13 da c-7 a c-14 per la FI VE Tessitore)”.
Nell'intero contenuto della sentenza è illustrato che e Controparte_13
quale legale rappresentante della società Elettrauto Testimone_3
Soccorso Stradale fecero interventi di soccorso in favore della GTM.
Specificamente si legge nella predetta decisione:
“- il teste si è limitato solo a riconoscere come veritiere le fatture Per_3 emesse dalla VE Tessitore, ma nulla ha potuto riferire “sulla esecuzione dei lavori in esse indicati”;
- il teste ha riconosciuto, quale titolare della omonima Controparte_13
ditta individuale, le fatture mostrate in quanto da lui stesso emesse, confermando di “aver eseguito i lavori in esse descritti e che hanno interessato i mezzi coinvolti nell'allagamento avvenuto a Termoli nel 2015”;
- il teste , titolare del Soccorso Stradale, ha riconosciuto Testimone_3 le fatture mostrate, in quanto da lui stesso emesse “e precisamente la n. 32, la n. 33 del 2016 e la n. 264/S del 2015”, confermando che “gli interventi erano collegati all'alluvione avvenuta a Termoli nel 2015” (da un riscontro
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eseguito dall'elenco delle fatture esibite ed indicate a pagina n. 2 del ricorso introduttivo non risulta mai prodotta la fattura n. 264/S del 2015 bensì la n.
34 del 15 marzo 2016)”. Parte Dunque, il teste e nulla sanno sui danni subiti dalla , Per_2 Tes_3
mentre sono a conoscenza solo dei danni subiti dalla GTM.
Dalla citata sentenza risulta di immediata evidenza che la GTM in relazione all'evento ha presentato una domanda di contenuto assai simile a quella che
è oggi all'esame del tribunale delle acque, di guisa che la genericità sui danni subiti ha indotto i testi in (comprensibile) confusione, il che è ragione ulteriore che conduce allo scrutinio negativo della domanda di risarcimento.
Proprio perché sullo stesso piazzale si trovavano automezzi delle due società, ancor più le allegazioni dovevano essere precise e raffrontare comparativamente i danni subiti dai rispettivi autobus.
In altri termini, se è carente l'allegazione circa le attività compiute, non può la mera conferma del contenuto delle fatture introdurre i “fatti” non esposti dalla parte che pretende il risarcimento.
8.5. Infine, ma non ultimo per importanza, vi è un ulteriore elemento di
Parte valutazione delle prove offerte dalla che impone il rigetto della domanda.
Tra le fatture depositate ve ne sono 2, la n. 25 /2015 del 25.08.2015 e la n.
35/2015 del 26.10.2015 emesse dalla “per interventi di Parte_5 riparazione degli impianti siti all'interno del deposito dell'attrice, per complessivi euro 109.800,00” (così il foliario). Orbene, queste due fatture espressamente fanno riferimento a “interventi di ripristino impianto sede
ATM in Termoli alla Contrada Sinarca, per danni subiti da evento alluvione del 5 marzo 2015”.
Ciò che rileva non è tanto la circostanza che per errore – come dedotto tardivamente dall'attrice, con la comparsa conclusionale in data 25.2.2025, ben dopo l'udienza a trattazione scritta del 4.9.2024 di precisazione delle conclusioni – siano state inserite queste 2 fatture tra i documenti attestanti gli asseriti danni, ma che le stesse documentino un fatto, peraltro pacifico, cioè
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che a marzo 2015 vi sia stato un altro evento esondativo nello stesso luogo, che ha altresì prodotto ingenti e simili, forse sovrapponibili, danni.
E' appena il caso di soggiungere che a maggior ragione sarebbe occorsa una più precisa indicazione dei danni subiti, ma anche una più sicura individuazione dei danni in sede di esame dei testimoni, affinchè fosse certo che il contenuto dei documenti e il ricordo dei testi, a distanza di anni dall'evento, fosse riferibile senza alcun dubbio all'alluvione di novembre
2015 e non a quella di marzo del medesimo anno.
8.6. Invece, lungi dal provvedere, fosse anche in corso di causa, a dettagliare i danni, con le memorie istruttorie autorizzate in data 2.12.2022 la Pt_1
ha indicato tra i capi di prova volersi confermare da parte dei testi il
[...] contenuto delle fatture “(allegati da c-1 a c-3 per la Elettrauto Soccorso
Stradale - allegati da c-4 a c-6 per la – allegati da c-7 a c- Controparte_13
14 per la FI VE Tessitore)”, che si è visto per le fatture delle prime 2 imprese essere inesistenti in questa causa.
Errato, altresì, il riferimento alle fatture quali allegati da c-7 a c-14 per la FI
VE , impresa della quale nel presente fascicolo risultano affoliate Per_1
(il più volte citato foliario in data 5.6.2019) alla lettera h 2 sole fatture.
E' assolutamente innegabile che il contenuto delle memorie istruttorie rappresenta una trasposizione in questo fascicolo dei capi di prova sviluppati per la come si evince dalla piana lettura della sentenza n. 54/2025 CP_15
di questo stesso tribunale.
In sintesi e conclusivamente, l'imprecisione, la mancata indicazione dei concreti danni riferiti ad ogni singolo automezzo, la mancata individuazione degli stessi autobus, la confusione in cui più volte è incorsa la società ricorrente sia per individuare i danni riferiti all'alluvione di marzo o di novembre del 2015, sia per l'indicazione delle imprese che avrebbero prestato la loro attività per le riparazioni, sono di tale gravità da costituire ben più che un argomento di prova a sfavore della società attrice.
8.7. Per completezza, si dà atto che la richiesta di risarcimento del danno derivante dalla mancata utilizzazione degli automezzi danneggiati
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dall'esondazione, formulata, peraltro, genericamente nell'atto introduttivo, non è stata provata, non essendo nemmeno oggetto di un apposito capitolo di prova, inoltre non risulta nemmeno citata nei due scritti difensivi finali.
Infatti, sia nelle note di precisazione delle conclusioni che nella comparsa conclusionale non sono presenti conclusioni circa l'importo di euro
60.000,00, inizialmente chiesto per il mancato utilizzo degli autobus.
A nessuna valutazione di diverso tenore induce il deposito in sede di precisazione delle conclusioni di ulteriori fatture, per importi ben superiori a quelli di cui alle fatture allegate alla citazione, atteso che detto deposito è stato fatto anch'esso in totale assenza di allegazioni precise sulle opere eseguite e sul contenuto dei contratti con le imprese fornitrici.
Per tutte le ragioni esposte la domanda è respinta.
9. Il governo delle spese segue la soccombenza della in favore Parte_1
dei convenuti e e CP_2 Controparte_3
della chiamata in causa la liquidazione è in Controparte_4
dispositivo, secondo i parametri allegati al DM 147/2022, riferiti alle cause di valore compreso tra 260.000,00 e 520.00,00 euro, tenuto conto delle attività effettivamente svolte, dunque con esclusione degli onorari dovuti per la fase istruttoria e decisoria alla costituita in data 28 febbraio 2024, CP_2 dopo l'ammissione della prova testimoniale, mai presente alla prova delegata, inoltre partecipe del giudizio con l'unico atto difensivo rappresentato dalla comparsa di costituzione.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di
PO, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2688/2019 e riunita n. 284/2021 del R.G., rigettata ogni contraria istanza, così provvede:
--respinge la domanda;
--condanna la al pagamento delle spese del presente giudizio in Parte_1
favore della del , di CP_2 Controparte_3
che liquida in favore del Controparte_4 [...]
e di (per ognuno Controparte_3 Controparte_4
N. 2688/2019 r.g.a.c.c. + 284/2021 Sentenza
, pag.16 Controparte_6 Controparte_3 Controparte_7 TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
dei due) in euro 17.000,00 per onorario, per la in euro CP_2
11.000,0 per onorario, oltre, per tutti, rimborso delle spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA ove dovuti.
Così deciso in PO addì 7/05/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr. Erminia Catapano Dr. Fulvio Dacomo
N. 2688/2019 r.g.a.c.c. + 284/2021 Sentenza
, pag.17 Controparte_6 Controparte_3 Controparte_7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Erminia Catapano Giudice relatore
Dott. Ing. Pietro Ernesto De Felice Giudice tecnico
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio n. 2688/2019 e causa riunita 284/2021 del Ruolo Generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto “risarcimento danni”, riservato in decisione all'esito della trattazione scritta in data 7/05/2025
TRA
(P. Iva: , in persona dell'amministratore delegato Parte_1 P.IVA_1
e legale rappresentante pro tempore con sede in Controparte_1
MO (CB) alla via Unità d'Italia n. 30, rappresentata e difesa dall'avv.
Antonio Maria Sabato (c.f.: ) in virtù di procura alle C.F._1
liti del 22 giugno 2022 allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore in data 24.6.2022 e dall'avv. Sara Salviani (c.f.:
) giusta procura ad litem allegata all'atto di C.F._2
costituzione del 12.2.2024. TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Ricorrente
E
(c.f: , in persona del legale rappresentante CP_2 P.IVA_2 pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di PO (c.f.: ADS80030620639), presso cui ope legis domicilia in via Diaz
n. 11
Resistente
E
, con sede in Termoli (CB) alla Via Controparte_3
Cairoli n. 31, (c.f.: ) in persona del suo Commissario P.IVA_3
Straordinario rappresentato e difeso, giusta mandato in Parte_2
calce alla comparsa, rilasciato in esecuzione della Deliberazione
Commissariale n. 116 dell'11/07/2019, dall'avv. Giuseppe Vaccaro (c.f.:
), con il quale elettivamente domicilia in Guglionesi C.F._3
alla Via Usconio.
Resistente
E
(c.f.: ), con sede legale in Controparte_4 P.IVA_4
Milano alla via Certosa n. 222, in persona del procuratore speciale pro tempore dott. giusta delibera del Consiglio di CP_5
Amministrazione del 1°.4.2021, rappresentata e difesa, in virtù di mandato alle liti, dall'avv. Francesco POtano (c.f.: , con C.F._4
studio in PO, al Viale di Augusto n. 162.
Resistente chiamata in causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso notificato in data 4/06/2019 alla in data CP_2
10/06/2019 al il 7/06/2019, e Controparte_3 rinotificato ai sensi dell'art. 176 del R.D. n. 1775 del 1933 in data 17/11/2020 alla ha convenuto in giudizio la CP_2 Parte_1 CP_2
e il perché vengano condannati a Controparte_3
N. 2688/2019 r.g.a.c.c. + 284/2021 Sentenza
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risarcire tutti i danni subiti per l'esondazione del torrente Sinarca, verificatasi a Termoli nella notte del 27/11/2015, che ha coinvolto la sua autorimessa e parcheggio autobus, secondo importi ivi quantificati in euro 335.455,49 di cui euro 275.455,49 per danni agli automezzi ed euro 60.000,00 per danni relativi alla loro mancata utilizzazione.
1.1. In occasione del deposito delle note di trattazione scritta per la precisazione delle conclusioni dinanzi al giudice delegato la richiesta, in data
4.9.2024 è stata modificata ed aumentata fino all'importo complessivo di euro 549.495,55, per lavori effettuati dalle seguenti ditte: € 12.322,50 GF –
€ 5.954,10 – € 11.816,37 – € 31.858,25 Parte_3 Pt_4 [...]
– € 109.800,00 – € CP_8 Parte_5
244.000,00 – € 46.640,40 Parte_6
€ 5.000,00 – € 710,27 – € 378,30 CP_9 CP_10 CP_11 CP_12
81.024,36 TESSITORE.
1.2. Con la comparsa conclusionale in data 25.2.2025 – ben oltre il termine ex art. 180 R.D. 1755/1933 entro cui la domanda può essere cambiata - la ha fatto diverse modifiche della domanda. Parte_1
In primo luogo, ha dedotto quanto segue: “Per mero errore, sono state prodotte 2 (due) fatture emesse dalla ditta per lavori effettuati in Parte_5
Part favore dell' con riferimento ad un diverso caso di esondazione del torrente Sinarca, che ebbe luogo nel marzo 2015: conseguentemente devono ritenersi non dovute alla ricorrente le somme portate dai bonifici di cui al file
“ ”, e precisamente, con riferimento alle fatture nn. 25 del Parte_5
25.08.2015 e 35 del 26.10.2015”; dunque ha rinunciato alla relativa richiesta inclusa nell'atto introduttivo “per interventi di riparazione degli impianti siti all'interno del deposito dell'attrice, per complessivi euro 109.800,00” (così il foliario in data 5.6.2019).
1.2.1. Sempre nella comparsa conclusionale, ha concluso chiedendo la condanna degli enti convenuti a versare la complessiva somma di €
397.724,45, o, in subordine, l'importo che il Tribunale in via equitativa riterrà dovuto, con conseguente pagamento delle spese di giudizio.
N. 2688/2019 r.g.a.c.c. + 284/2021 Sentenza Part
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1.2.2. Ancora, in questo ultimo atto difensivo la società attrice ha dichiarato di rinunciare alla domanda proposta nei confronti del Controparte_3
e di insistere per l'accoglimento della stessa nei confronti
[...]
della sola CP_2
1.2.3. Sia nelle note di precisazione delle conclusioni che nella comparsa conclusionale non risultano formulate conclusioni circa l'importo di euro
60.000,00 inizialmente chiesto per il mancato utilizzo degli autobus.
2. In punto di fatto, nell'atto introduttivo la società ricorrente ha esposto:
-- di essere concessionaria del servizio di trasporto pubblico locale per la
Regione e di utilizzare per il deposito dei propri autobus l'autorimessa CP_2
attrezzata sita in Termoli alla contrada Sinarca;
-- che a causa del temporale verificatosi in tutto il Basso il 26 CP_2
novembre 2015, il torrente Sinarca esondava alle ore 2.30 del 27 novembre
2015 allagando completamente l'area, sita a valle del torrente, in cui erano parcheggiati gli autobus;
--che i danni causati consistono nelle spese necessarie per riparare gli autobus di sua proprietà, pari ad euro 275.455,49, oltre al pregiudizio corrispondente alla mancata utilizzazione degli automezzi, pari ad euro 60.000,00;
-- che al fine di prevenire successivi danni, a dicembre 2015 realizzava un terrapieno a protezione dell'autorimessa;
--che la causa dell'allagamento è stata l'assenza di manutenzione del torrente
Sinarca, imputabile alla e al CP_2 Controparte_3
, quali enti custodi del corso d'acqua.
[...]
2. Alla prima udienza del 5/11/2019 la ricorrente chiedeva termine per depositare l'avviso di ricevimento attestante il perfezionamento della notifica del ricorso alla oppure, in caso di mancato recapito, per CP_2
rinnovare la notificazione ex art. 176 R.D. n. 1775 del 1933; il Giudice designato ha rinviato all'uopo al 6/10/2020.
Seguiva rinvio d'ufficio al 2/03/2021.
3. Con comparsa depositata in data 24/09/2019, si è costituito il
[...]
, eccependo: Controparte_3
N. 2688/2019 r.g.a.c.c. + 284/2021 Sentenza
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-- il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto il torrente Sinarca è un corso d'acqua naturale, rientrante nel demanio idrico statale ai sensi dell'art. 822 c.c., con la conseguenza che la competenza esclusiva delle funzioni di pulizia delle acque, gestione e manutenzione del bene appartiene alla unica legittimata a rispondere dei danni derivanti da CP_2
carenze di manutenzione;
-- nel merito, l'infondatezza della domanda per carenza di prova e sproporzione della quantificazione del danno;
sotto altro profilo l'eccezionalità dell'evento del 26-27/11/2015, integrante forza maggiore o caso fortuito, come comprovato dalle valutazioni tecniche del l'Agenzia
Regionale di Protezione Civile, secondo cui l'evento meteorico in esame è stato caratterizzato da eccezionalità, con tempi di ritorno anche superiori a
50-100 anni.
Infine, il , sulla premessa di essere assicurato, all'epoca dei fatti, CP_3
per responsabilità civile verso terzi, con contratto stipulato con
[...]
, ne ha chiesto la chiamata in causa. Controparte_4
Con ordinanza del 2/03/2021, il Giudice designato ha autorizzato la chiamata in causa della e rinviato al 14 dicembre 2021. Controparte_4
4. In data 20 gennaio 2021 la ricorrente ha depositato un “atto di citazione in rinnovazione” nei confronti dei convenuti iscrivendo un nuovo fascicolo, n.
284/2021 di r.g., e asserendo, dopo, in modo del tutto indimostrato, con istanza del 19 febbraio 2021, che la nuova iscrizione è stata generata per errore dal sistema telematico del processo civile.
Il giudice designato lo ha fissato alla medesima udienza del più antico ai fini della riunione, poi disposta con provvedimento emesso all'esito di trattazione scritta del 4.10.2022.
5. Con comparsa depositata il 18/11/2021, si è costituita in giudizio la società
che ha eccepito, in via preliminare, Controparte_4
l'incompetenza per materia dell'adito Tribunale delle Acque Pubbliche, per essere competente il Tribunale Ordinario di Campobasso;
ha poi allegato la genericità del ricorso e la carenza di legittimazione passiva del , in CP_3
N. 2688/2019 r.g.a.c.c. + 284/2021 Sentenza Part
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ogni caso l'eccezionalità degli eventi;
il difetto di prova del danno, per l'insufficienza delle fatture prodotte, il concorso colposo della società ricorrente ai sensi dell'art. 1227 comma 2° c.c., per deficit di ordinaria diligenza nella salvaguardia e custodia del bene di sua proprietà.
6. All'udienza del 7/03/2023 il Giudice designato ha ammesso la prova testimoniale richiesta da parte attrice, delegando, ai sensi degli artt. 170 R.D.
1775/1933 e 203 c.p.c., il Tribunale di Larino per l'espletamento della prova stessa e rinviando per la precisazione delle conclusioni al 10/09/2024.
6.1. Con comparsa di risposta depositata in data 28/02/2024, si è costituita la che ha chiesto il rigetto delle avverse domande in quanto CP_2
infondate, riservandosi di articolare successivamente ulteriori difese in punto di merito.
6.2. All'udienza del 10/09/2024, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, il
Giudice ha rimesso la causa al collegio per la decisione all'udienza del
5/03/2025, con termine per note conclusionali fino a 7 giorni prima dell'udienza.
La causa è stata poi differita per la decisione dal 5 marzo 2025 al 7 maggio
2025, data in cui, acquisite le comparse conclusionali e le note di trattazione scritta, tempestivamente depositate, il Tribunale, nella composizione indicata in epigrafe, ha riservato la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. In limine litis, va disattesa l'eccezione di incompetenza dell'adito Tribunale
Regionale delle Acque Pubbliche, sollevata da parte di
[...]
perché la società ricorrente pone a fondamento della Controparte_4 pretesa risarcitoria le omissioni di manutenzione del corso d'acqua, che avrebbero provocato la sua esondazione e, quindi, i danni;
tale prospettazione in fatto radica senz'altro la competenza per materia del Tribunale adito perché evoca negligenze nelle attività in cui si esplica il governo delle acque pubbliche e, dunque, la domanda è riconducibile alla previsione dell'art. 140 lett. e) R.D. 1775/1933.
N. 2688/2019 r.g.a.c.c. + 284/2021 Sentenza Part
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7.1. Sempre in via preliminare, va disattesa l'eccezione di nullità del ricorso per genericità, avendo la società attrice individuato sia la causa del suo diritto al risarcimento nelle omissioni di manutenzione del fiume Sinarca, ascrivibili ai convenuti, Enti responsabili, sia le conseguenze per sé pregiudizievoli, che rappresentano il petitum, quantificato in un importo preteso a titolo di risarcimento.
Del resto, gli enti convenuti si sono difesi sia in rito, eccependo l'incompetenza, sia nel merito, spiegando articolate difese su ognuno dei punti della citazione.
Per quanto si illustrerà in seguito, vi sono, invece, vistose carenze probatorie, imprecisioni e confusioni che incidono non sulla nullità dell'atto introduttivo ma sulla sua fondatezza.
8. Nel merito la domanda è del tutto infondata e sfornita di prova e merita di essere respinta.
La società ricorrente ha chiesto il risarcimento dei danni provocati agli autobus e all'autorimessa di sua proprietà, derivanti dall'esondazione del torrente Sinarca, avvenuta durante la notte tra il 26 e 27 novembre 2015, deducendo che si tratta di automezzi usati per effettuare il servizio di trasporto pubblico in concessione con la CP_2
8.1. In primo luogo, manca l'indicazione delle condizioni della concessione in base alla quale la ricorrente svolge il servizio di trasporto pubblico per la
Regione che è uno degli elementi costitutivi della domanda CP_2
risarcitoria, essendo verosimilmente gli autobus danneggiati quelli utilizzati per svolgere detto servizio.
Soprattutto, manca persino l'indicazione di quanti e quali erano gli automezzi che si assumono presenti sul piazzale al momento dell'esondazione, se erano Parte di proprietà o condotti in noleggio dalla;
né vi sono in atti i relativi documenti giustificativi della detenzione.
Mancano, degli autobus asseritamente oggetto di danno, i relativi certificati di proprietà, con annesso libretto di circolazione, per attestare che si tratti di mezzi marcianti all'epoca dell'alluvione; peraltro, per i pochi pullman ritratti
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nelle foto depositate, vi sono meri dettagli e comunque non c'è una foto dell'intero parco autobus subito dopo l'esondazione.
Dalle foto si percepisce solo l'allagamento dell'area parcheggio, mentre non sono ritratti tutti gli autobus danneggiati;
pertanto, dalle foto non si ricava nemmeno un indizio circa lo stato preesistente del piazzale e dei mezzi ivi ubicati, il pregresso valore dei veicoli, il loro esatto numero ed il loro stato di usura.
Dunque, prima di tutto, manca la prova del numero esatto dei pullman presenti sul piazzale, di quelli che prima dell'allagamento erano funzionanti,
o, invece, già in manutenzione per fisiologica usura ed esigenza di riparazione ciclica, infine, manca la prova dell'esatto numero degli autobus danneggiati a causa dell'esondazione.
Né, in difetto di indicazione di quali e quanti autobus ed in che misura e modo furono danneggiati, il tribunale è tenuto a ricostruire il tipo di attività di riparazione esaminando e le fatture e descrivendo le opere fatte (sempre a voler ritenere che nelle fatture gli interventi siano in chiaro), sostituendosi alla parte, che è invece tenuta ad allegare tutto ciò quali elementi costitutivi del danno reclamato.
8.2. In secondo luogo, la descrizione delle attività di riparazione, pulizia o smaltimento di quanto irrimediabilmente distrutto non è stata fatta in modo né specifico né generico negli atti difensivi.
La parte non allega quali riparazioni sono state necessarie e ritiene che le stesse siano da individuarsi da parte del tribunale mediante il rinvio alle fatture, quasi tutte successive a novembre 2015, alcune anche di molti mesi posteriori.
E' significativo della infondatezza della domanda la circostanza che le scarne allegazioni del ricorso si concludono tutte con il richiamo ad un allegato anonimo indicato come - di volta in volta - all. a, all. c., all. d, senza che si dica di quale o di quali documenti si componga l'allegato, quale è il loro contenuto e perché supportano e dimostrano la tesi difensiva esposta.
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, pag.8 Controparte_6 Controparte_3 Controparte_7 TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
A titolo esemplificativo, al terzo capoverso di pagina 2 dell'atto introduttivo si legge: “il torrente Sinarca alle 2,30 del 27 novembre 2015 esondava e le sue acque scendevano a valle travolgendo e portando con sé i materiali, soprattutto di natura terrosa e vegetale, che incontravano nella loro corsa e finivano con allagare completamente l'area in cui erano parcheggiati gli autobus di proprietà della ricorrente, sita a valle del torrente (all.c)” senza che si comprenda dal corpo della citazione il riferimento ad “all. c” a cosa si riferisca, se all'area allagata, se all'individuazione degli autobus, o, ancora, ad altro.
Al capoverso successivo si legge poi che gli autobus indicati alla lett. c) degli allegati al presente atto, riportavano danni alle componenti elettriche ed elettroniche che li rendevano inutilizzabili.
Ancora una volta si rinvia ad un allegato (contenente solo fatture), il cui contenuto non è illustrato e che, dunque, non spetta al tribunale descrivere, trattandosi, eventualmente fosse possibile, di etero-integrare la domanda.
Ad ogni modo, la gran parte delle fatture – anche quelle che menzionano l'evento alluvione come causa delle riparazioni effettuate – non sono riferibili a nessun automezzo specifico e non vi è affatto prova che riguardino precisamente gli automezzi che si trovavano su quel piazzale, non essendo gli stessi identificati.
Né su questi aspetti sono più risolutive le dichiarazioni dei testi escussi, che, al di là della conferma dell'allagamento dell'autorimessa, sono talmente generiche che nulla aggiungono a riguardo.
Invero il teste afferma: “Quanto al numero di autobus Testimone_1 coinvolti non mi ricordo il numero […] In realtà non ho potuto constatare i danni in quanto non è stato possibile accedere all'interno del parcheggio e dell'autorimessa”. Parte Il teste dipendente della specifica di essere Testimone_2
passato fuori al parcheggio alle dieci di mattina, ma nulla sa riferire sui danni, nemmeno di generico, perché non gli fu possibile accedere;
ha poi affermato:
N. 2688/2019 r.g.a.c.c. + 284/2021 Sentenza
, pag.9 Controparte_6 Controparte_3 Controparte_7 TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
“presumo che a seguito dell'allagamento sopra descritto, gli autobus ed i macchinari ivi esistenti abbiano riportato dei danni”.
Il teste , escusso all'udienza del 28 febbraio 2024, dice di Testimone_3
“aver effettuato soccorso” per la ATM, ma nulla dice in concreto di cosa abbia concretamente fatto;
però aggiunge: “di aver emesso fatture, di cui però non ricordo né la data né la descrizione” (così nel verbale della citata udienza dinanzi al tribunale di Larino).
Alla carenza delle allegazioni, dunque, si sovrappone la genericità dei testi che nulla descrivono dei danni in concreto visti.
In particolare, nemmeno i testimoni hanno chiarito quali autobus furono danneggiati in che modo e quali interventi riparativi furono svolti.
Invero il teste , dipendente della GTM, afferma ha riferito: Testimone_1
“Quanto al numero di autobus coinvolti non mi ricordo il numero, forse Parte una ventina in tutto tra quelli della GTM e dell' .”.
8.3. A questo punto si impone un ulteriore rilievo sfavorevole alla società ricorrente.
Il fatto che una parte degli autobus presenti sul piazzale al momento
Parte dell'alluvione non erano della , ma della GTM, avrebbe richiesto a fortiori una più precisa allegazione circa l'individuazione sia degli automezzi danneggiati sia dei danni subiti.
Dunque, non solo non vi è prova della proprietà di singoli autobus presenti
Parte nel luogo dell'alluvione, non vi è prova che quelli in proprietà della o noleggiati dalla stessa siano stati danneggiati o distrutti, ma soprattutto non
Parte vi è prova che consenta eventualmente di distinguere gli autobus della da quelli della GTM presenti sui luoghi di causa al momento dell'alluvione.
A ben vedere, il teste parla di circa 20 autobus dicendo che Testimone_1
Parte una parte era della e un'altra parte della GTM, ma tale dichiarazione è anche parzialmente in contrasto con le risultanze istruttorie riportate in altra decisione di questo tribunale.
E' agli atti la sentenza n. 54/2025, del TRAP depositata dalla Parte_7
società assicurativa il 24 febbraio 2025, con cui la GTM ha avuto riconosciuto
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il risarcimento per lo stesso evento alluvionale nello stesso luogo. La decisione attesta, con riferimento alla GTM, che è stato provato che
“all'epoca dell'alluvione nel piazzale vi erano oltre trenta autobus, di cui alcuni sono stati demoliti (…) i mezzi elencati subirono seri danni alle componenti elettriche ed elettroniche” (…) si erano danneggiate le parti elettriche quali centraline e dispositivi elettrici vari montati su di essi”, e che “i danni sono stati riparati dalle ditte e ” Tes_3 Per_1 Per_2
(cfr. univoche dichiarazioni dei testi escussi e )”. Tes_4 Tes_1
E dunque, la decisione attesta che i 30 autobus presenti nel piazzale all'atto dell'alluvione erano della GTM.
Ma vi è di più.
8.4. Con le memorie (impropriamente denominate) “ex art. 183 VI comma,
n. 2 c.p.c.” depositate telematicamente in data 2.12.2022, la società attrice ha chiesto di provare, tra l'altro:
“c) prova testimoniale a mezzo del legale rappresentante della società
Elettrauto Soccorso Stradale in persona del sig. residente Testimone_3 in Termoli;
del sig. titolare dell'omonima ditta Controparte_13 CP_13
, residente in [...]ed infine del responsabile commerciale della
[...]
FI VE Tessitore, sig. - residente in [...]sulla Persona_3
seguente circostanza:
1) vero o meno che ha effettuato le prestazioni indicate nei documenti allegati all'atto di citazione (allegati da c-1 a c-3 per la Elettrauto Soccorso Stradale - allegati da c-4 a c-6 per la – allegati da c-7 a c-14 per la Controparte_13
FI VE Tessitore)”.
Orbene, nell'atto di citazione, che si compone di 6 pagine, non vi è nessun riferimento né all'impresa Elettrauto Soccorso Stradale in persona del sig.
, né all'impresa , né all'impresa FI Testimone_3 Controparte_13
VE Tessitore.
Quanto all'allegato sub C) in calce alla citazione, a pagina 6 della stessa vi sono indicate 4 fatture “tutte emesse dalla ; l'elenco Controparte_14
delle fatture contenuto in citazione è ripetuto uguale nel foliario cartaceo della
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produzione di parte depositata all'atto dell'iscrizione a ruolo della causa il 5 giugno 2019 (cf timbro di depositato di cancelleria in pari data).
Non esiste dunque nessuna fattura di Elettrauto Soccorso Stradale tra i documenti C, che sono anche numerati ma soltanto da 1 a 4 (e si fermano al numero 4), e consistono in n. 4 fatture tutte emesse dall'impresa CP_14
[...]
Tuttavia, nel verbale si legge durante l'escussione di : Controparte_13
“Sul capitolo [b?] lettera 1 del ricorso per assunzione prova delegata risponde:
“Confermo le fatture che mi vengono rammostrate”….”
Orbene Il suddetto capo di prova del ricorso per l'assunzione della prova delegata recita alla lettera C n. 1:
“1) vero o meno che ha effettuato le prestazioni indicate nei documenti allegati all'atto di citazione (allegati da c-1 a c-3 per la Elettrauto Soccorso
Stradale - allegati da c-4 a c-6 per la – allegati da c-7 a c- Controparte_13
14 per la FI VE Tessitore).
Oltre al fatto che i capi di prova non possono essere riformulati davanti al giudice delegato alla prova (dunque detta riformulazione è del tutto irrituale), la deposizione di dimostra che il riferimento alle sole fatture fatto Per_2
dalla ATM in citazione senza aver spiegato quali interventi di riparazione e/o pulizia sono stati necessari è del tutto generico, insufficiente e perfino fuorviante.
Ritiene questo Collegio che il teste risulta non avere Controparte_13
Parte svolto proprio nessuna opera per la società , nonostante la sua presenza in udienza a confermare, confusamente, di aver emesso fatture.
Evidenzia questo Collegio che dalla sentenza n. 54/2025 pronunciata da questo stesso tribunale delle acque a definizione del fascicolo 2689/2019 r.g., per lo stesso evento di novembre 2015 in favore della GTM, che è la società che sullo stesso piazzale tiene parcheggiati i suoi autobus (come emerso anche in questa causa dalla deposizione del teste ), risulta Testimone_1
espressamente che in quella causa ha dichiarato di aver Controparte_13
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“prestato soccorso”. In sentenza si fa preciso riferimento anche ad alcune fatture che il teste avrebbe riconosciuto come emesse dalla sua impresa.
Dunque, il teste , nel presente giudizio ha verosimilmente e Per_2
comprensibilmente fatto confusione con i rapporti commerciali e le forniture verso la GTM ed ai danni da questa riportati nello stesso luogo e per lo stesso evento che oggi occupa il tribunale delle acque nella presente lite.
Si legge, infatti, a pagina 14 della sentenza n. 54/2025 depositata dalla convenuta “nel caso di specie sono stati Controparte_4
sentiti come testi il legale rappresentante della società Elettrauto Soccorso
Stradale in persona del sig. , il titolare della omonima Testimone_3
ditta e il responsabile commerciale della FI VE Controparte_13
Tessitore, il sig. tutti interrogati sul capitolo di prova C1 Persona_3 di parte ricorrente “vero o meno che ha effettuato le prestazioni indicate nei documenti allegati all'atto di citazione (allegati da c-1 a c-3 per la Elettrauto
Soccorso Stradale, allegati da c-4 a c-6 per la , allegati Controparte_13 da c-7 a c-14 per la FI VE Tessitore)”.
Nell'intero contenuto della sentenza è illustrato che e Controparte_13
quale legale rappresentante della società Elettrauto Testimone_3
Soccorso Stradale fecero interventi di soccorso in favore della GTM.
Specificamente si legge nella predetta decisione:
“- il teste si è limitato solo a riconoscere come veritiere le fatture Per_3 emesse dalla VE Tessitore, ma nulla ha potuto riferire “sulla esecuzione dei lavori in esse indicati”;
- il teste ha riconosciuto, quale titolare della omonima Controparte_13
ditta individuale, le fatture mostrate in quanto da lui stesso emesse, confermando di “aver eseguito i lavori in esse descritti e che hanno interessato i mezzi coinvolti nell'allagamento avvenuto a Termoli nel 2015”;
- il teste , titolare del Soccorso Stradale, ha riconosciuto Testimone_3 le fatture mostrate, in quanto da lui stesso emesse “e precisamente la n. 32, la n. 33 del 2016 e la n. 264/S del 2015”, confermando che “gli interventi erano collegati all'alluvione avvenuta a Termoli nel 2015” (da un riscontro
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eseguito dall'elenco delle fatture esibite ed indicate a pagina n. 2 del ricorso introduttivo non risulta mai prodotta la fattura n. 264/S del 2015 bensì la n.
34 del 15 marzo 2016)”. Parte Dunque, il teste e nulla sanno sui danni subiti dalla , Per_2 Tes_3
mentre sono a conoscenza solo dei danni subiti dalla GTM.
Dalla citata sentenza risulta di immediata evidenza che la GTM in relazione all'evento ha presentato una domanda di contenuto assai simile a quella che
è oggi all'esame del tribunale delle acque, di guisa che la genericità sui danni subiti ha indotto i testi in (comprensibile) confusione, il che è ragione ulteriore che conduce allo scrutinio negativo della domanda di risarcimento.
Proprio perché sullo stesso piazzale si trovavano automezzi delle due società, ancor più le allegazioni dovevano essere precise e raffrontare comparativamente i danni subiti dai rispettivi autobus.
In altri termini, se è carente l'allegazione circa le attività compiute, non può la mera conferma del contenuto delle fatture introdurre i “fatti” non esposti dalla parte che pretende il risarcimento.
8.5. Infine, ma non ultimo per importanza, vi è un ulteriore elemento di
Parte valutazione delle prove offerte dalla che impone il rigetto della domanda.
Tra le fatture depositate ve ne sono 2, la n. 25 /2015 del 25.08.2015 e la n.
35/2015 del 26.10.2015 emesse dalla “per interventi di Parte_5 riparazione degli impianti siti all'interno del deposito dell'attrice, per complessivi euro 109.800,00” (così il foliario). Orbene, queste due fatture espressamente fanno riferimento a “interventi di ripristino impianto sede
ATM in Termoli alla Contrada Sinarca, per danni subiti da evento alluvione del 5 marzo 2015”.
Ciò che rileva non è tanto la circostanza che per errore – come dedotto tardivamente dall'attrice, con la comparsa conclusionale in data 25.2.2025, ben dopo l'udienza a trattazione scritta del 4.9.2024 di precisazione delle conclusioni – siano state inserite queste 2 fatture tra i documenti attestanti gli asseriti danni, ma che le stesse documentino un fatto, peraltro pacifico, cioè
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che a marzo 2015 vi sia stato un altro evento esondativo nello stesso luogo, che ha altresì prodotto ingenti e simili, forse sovrapponibili, danni.
E' appena il caso di soggiungere che a maggior ragione sarebbe occorsa una più precisa indicazione dei danni subiti, ma anche una più sicura individuazione dei danni in sede di esame dei testimoni, affinchè fosse certo che il contenuto dei documenti e il ricordo dei testi, a distanza di anni dall'evento, fosse riferibile senza alcun dubbio all'alluvione di novembre
2015 e non a quella di marzo del medesimo anno.
8.6. Invece, lungi dal provvedere, fosse anche in corso di causa, a dettagliare i danni, con le memorie istruttorie autorizzate in data 2.12.2022 la Pt_1
ha indicato tra i capi di prova volersi confermare da parte dei testi il
[...] contenuto delle fatture “(allegati da c-1 a c-3 per la Elettrauto Soccorso
Stradale - allegati da c-4 a c-6 per la – allegati da c-7 a c- Controparte_13
14 per la FI VE Tessitore)”, che si è visto per le fatture delle prime 2 imprese essere inesistenti in questa causa.
Errato, altresì, il riferimento alle fatture quali allegati da c-7 a c-14 per la FI
VE , impresa della quale nel presente fascicolo risultano affoliate Per_1
(il più volte citato foliario in data 5.6.2019) alla lettera h 2 sole fatture.
E' assolutamente innegabile che il contenuto delle memorie istruttorie rappresenta una trasposizione in questo fascicolo dei capi di prova sviluppati per la come si evince dalla piana lettura della sentenza n. 54/2025 CP_15
di questo stesso tribunale.
In sintesi e conclusivamente, l'imprecisione, la mancata indicazione dei concreti danni riferiti ad ogni singolo automezzo, la mancata individuazione degli stessi autobus, la confusione in cui più volte è incorsa la società ricorrente sia per individuare i danni riferiti all'alluvione di marzo o di novembre del 2015, sia per l'indicazione delle imprese che avrebbero prestato la loro attività per le riparazioni, sono di tale gravità da costituire ben più che un argomento di prova a sfavore della società attrice.
8.7. Per completezza, si dà atto che la richiesta di risarcimento del danno derivante dalla mancata utilizzazione degli automezzi danneggiati
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dall'esondazione, formulata, peraltro, genericamente nell'atto introduttivo, non è stata provata, non essendo nemmeno oggetto di un apposito capitolo di prova, inoltre non risulta nemmeno citata nei due scritti difensivi finali.
Infatti, sia nelle note di precisazione delle conclusioni che nella comparsa conclusionale non sono presenti conclusioni circa l'importo di euro
60.000,00, inizialmente chiesto per il mancato utilizzo degli autobus.
A nessuna valutazione di diverso tenore induce il deposito in sede di precisazione delle conclusioni di ulteriori fatture, per importi ben superiori a quelli di cui alle fatture allegate alla citazione, atteso che detto deposito è stato fatto anch'esso in totale assenza di allegazioni precise sulle opere eseguite e sul contenuto dei contratti con le imprese fornitrici.
Per tutte le ragioni esposte la domanda è respinta.
9. Il governo delle spese segue la soccombenza della in favore Parte_1
dei convenuti e e CP_2 Controparte_3
della chiamata in causa la liquidazione è in Controparte_4
dispositivo, secondo i parametri allegati al DM 147/2022, riferiti alle cause di valore compreso tra 260.000,00 e 520.00,00 euro, tenuto conto delle attività effettivamente svolte, dunque con esclusione degli onorari dovuti per la fase istruttoria e decisoria alla costituita in data 28 febbraio 2024, CP_2 dopo l'ammissione della prova testimoniale, mai presente alla prova delegata, inoltre partecipe del giudizio con l'unico atto difensivo rappresentato dalla comparsa di costituzione.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di
PO, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2688/2019 e riunita n. 284/2021 del R.G., rigettata ogni contraria istanza, così provvede:
--respinge la domanda;
--condanna la al pagamento delle spese del presente giudizio in Parte_1
favore della del , di CP_2 Controparte_3
che liquida in favore del Controparte_4 [...]
e di (per ognuno Controparte_3 Controparte_4
N. 2688/2019 r.g.a.c.c. + 284/2021 Sentenza
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dei due) in euro 17.000,00 per onorario, per la in euro CP_2
11.000,0 per onorario, oltre, per tutti, rimborso delle spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA ove dovuti.
Così deciso in PO addì 7/05/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr. Erminia Catapano Dr. Fulvio Dacomo
N. 2688/2019 r.g.a.c.c. + 284/2021 Sentenza
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