Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/05/2025, n. 5091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5091 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. 14305/2022 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – II sezione civile
in composizione monocratica,
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 14305/2022 R.G.,
e vertente
tra
nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1 [...]
) e nata a [...] il [...] C.F._1 Parte_2
(c.f. ) entrambi residenti in [...]
Brin, 96, rappresentati e difesi, in forza di procura rilasciata su foglio separato al-
legato all'atto di citazione in opposizione, dall'Avv. Monica MANDICO (C.F.
) elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in CodiceFiscale_3
Napoli alla via dell'Epomeo, 81;
• Opponenti
contro
on sede in Milano, Via Fulvio Testi n. 280, Controparte_1
C.F. e P.Iva in persona del procuratore con rappresentanza dott. P.IVA_1
1
taio Dott.ssa di Milano (n. 42371 Rep. e n. 13728 Racc.), assisti- Controparte_3
ta e difesa dall'avv. Vittorio COLOMBA (C.F. ) e domi- C.F._4
ciliata presso il suo studio in Modena, Direzionale Centro Ferriere, Torre G, Via
Ferruccio Lamborghini, 81 in forza di procura posta a margine del ricorso per decreto ingiuntivo;
• Opposta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Viene opposto il decreto ingiuntivo n. 2981/2022 emesso dal Tribunale di
Napoli, in data 21/04/2022, su ricorso di (nel prosieguo Controparte_1
“ ) con il quale è stato ingiunto a e CP_1 Parte_1 Parte_3
, in qualità di obbligata in solido, di pagare entro 40 giorni alla notifica la
[...]
somma di € 36.693,10, oltre interessi legali e sino al soddisfo nonché spese della procedura, rimborso di spese generali (15%), C.P.A. ed I.V.A. come per legge,
quale credito residuo dovuto a fronte dell'inadempimento al prestito personale flessibile n. 061708992 stipulato dagli opponenti con in data 7.8.19. In par- CP_1
ticolare, il contratto prevedeva le seguenti condizioni: importo finanziato €
32.546,75 (di cui € 2.546,75 a titolo di assicurazione CPI facoltativa stipulata con n. 59.366); spese di istruttoria € 500,00; imposta di bollo € Controparte_4
16,00; interessi € 19.393,25; spese gestione pratica € 240,00; imposta rendiconto annuale € 18,00; importo totale del credito € 52.714,00, da restituire in n. 120 ra-
te mensili del valore ciascuna di 437,00; TAN 10,02%; TAEG 11,04%; tasso di mora 18% (1,5% mensile).
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Nell'opporsi all'ingiunzione, e hanno prelimi- Parte_1 Parte_2
narmente eccepito l'improcedibilità per il mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria, il difetto di legittimazione attiva e titolarità
dell'opposta, domandando l'emissione di ordinanza di ingiunzione ex art. 186ter
cod. proc. civ. e/o ordine di esibizione ex art. 210 cod. proc. civ. della documen-
tazione relativa al credito, dolendosi della sua mancata consegna in violazione delle norme sulla trasparenza bancaria, ed eccependo la nullità del suddetto fi-
nanziamento, da cui la richiesta di revoca del decreto opposto;
oltre alla condan-
na al pagamento di € 100,00, per ogni giorno di ritardo nell'adempimento all'ordine ex art. 614bis cod. proc. civ. Più in dettaglio, gli opponenti hanno de-
nunciato: l'applicazione di interessi ultra legali, l'indeterminatezza dei criteri di calcolo e composizione del credito, specie quanto all'illegittima applicazione di piano di ammortamento “alla francese” in assenza di pattuizione circa il regime applicato;
la nullità del negozio in violazione dell'art. 117 TUB;
l'applicazione di un TAEG diverso (13,32%) da quello pattuito (11,040%) e superiore al tasso so-
glia usura;
la nullità del documento ex art. 50 TUB per l'assenza della firma del dirigente;
la natura apocrifa della sottoscrizione di apposta al contrat- Parte_1
to oltre che disconosciuto l'intera documentazione prodotta;
e, infine, l'assenza di prova circa l'erogazione delle somme (di cui parte – pari ad € 15.839,00, - è
stata adoperata per l'estinzione di altro prestito contratto con diverso istituto di credito). Sulla scorta di quanto eccepito, hanno chiesto rideterminarsi l'importo dovuto decurtato delle somme già corrisposte. qualificata come Parte_2
“coobbligata”, ha eccepito la nullità della garanzia per difetto di causa, sul pre-
supposto che la sottoscrizione in tale veste non possa comportare l'assunzione della qualità di debitore principale né tanto meno di garante, non potendosi de-
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durre la volontà di prestare fideiussione. Il tutto, con vittoria di spese e compe-
tenze di causa da distrarre in favore del procuratore antistatario avv. Monica
Mandico.
Costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'opposizione in CP_1
quanto infondata in fatto ed in diritto, chiedendo la concessione della provvisoria esecuzione;
e, in via subordinata, la condanna degli opponenti alla restituzione della somma di € 27.649,75, pari alla differenza tra l'importo erogato (32.456,75)
e le rate pagate (n. 11 rate, per complessivi € 4.807,00). L'istituto insiste per la correttezza del suo operato e del sistema di ammortamento cd. alla francese pra-
ticato, invocando le condizioni generali del contratto (doc. 1 fasc. monitorio) ed allegando l'inadempimento del debitore, cui è seguita comunicazione di messa in mora e decadenza dei debitori dal beneficio del termine con contestuale riduzione del negozio in forza di clausola risolutiva espressa (raccomandate a/r del
28/06/2021 con cui è intimata la restituzione di € 32.844,52, - doc.
4-5 fasc. mo-
nitorio). Con vittoria di spese e competenze di causa.
In sede di prima udienza (verb. ud. 10/01/2023), veniva respinta l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione e concesso il termine di 15 gg. per l'esperimento della procedura di mediazione, che veniva regolarmente avviata e conclusa con esito negativo.
All'udienza del 04/05/2023 veniva disposta ctu al fine di sottoporre al consulente il seguente quesito: “verifichi la determinatezza ed univocità dei cri-
teri contrattuali di calcolo del tasso corrispettivo del contratto di cui è causa. In
caso di possibilità di sviluppo di diversi importi sia pur applicando i criteri con-
trattuali, sostituisca al tasso corrispettivo il tasso legale di cui all'art. 117 tub
comma 7 lettera a) e ridetermini i rapporti dare-avere tra le parti tenuto conto di
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quanto in parte pagato e quanto ancora dovuto a seguito di rielaborazione.”; re-
lazione depositata in data 16/10/2023.
In data 11/05/2023 l'avv. Monica Mandico depositava atto di rinuncia al mandato difensivo al quale non è seguita l'indicazione di nuovo difensore in fa-
vore delle parti opponenti.
Originariamente trattenuta in decisione, giusto quanto previsto dall'art. 101 cod. proc. civ., la causa è stata rimessa sul ruolo al fine di sottoporre alle par-
ti la questione rilevata d'ufficio relativa alla presunta vessatorietà della clausola negoziale n. 11 riguardante gli interessi di mora del prestito personale flessibile n. 061708992 (cfr. doc. 1 fasc. monitorio), con invito alle parti a dedurre sul pun-
to.
Con memoria, l'opposta ha escluso la vessatorietà considerato il tasso concretamente applicato, inferire alla soglia del 16,4375% ed al valore degli inte-
ressi corrispettivi.
All'udienza del 25.2.25 la causa è stata ritenuta matura per la decisione con assegnazione alle parti dei termini per il deposito di memoria ex art. 190 cod.
proc. civ. Le parti hanno concluso come da note agli atti.
Per e “revocare il D.I. opposto Parte_1 Parte_2
n. 2981/2022 del 21.04.2022 RG 9213/2022, per i motivi gratamente esposti.
Con vittoria di spese e competenze professionali, ai sensi del D.M. 55/2014, oltre
iva, cpa e spese generali con attribuzione allo scrivente procuratore, il quale di-
chiara di averne fatto anticipo. -rigettare la richiesta avversa di esecutorietà del
decreto ingiuntivo opposto per i motivi esposti. Per il resto, ci si riporta alle con-
testazioni ed eccezioni tutte indicate in narrativa che qui abbiansi come intera-
mente ripetute e trascritte […] Emettere ORDINANZA DI INGIUNZIONE 186
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ter cpc provvisoriamente esecutiva e/o ordine di esibizione ex art. 210 cpc nei
della Compass AN spa dei seguenti documenti: In relazione al contratto n.
061708992: 1. copia leggibile del contratto di finanziamento in originale, com-
pleto di tutte le pagine che lo compongono, con relativi allegati, prospetto condi-
zioni e spese principali;
2. copia delle Condizioni Generali e principali del con-
tratto di finanziamento;
3. prova dell'avvenuta erogazione della somma finanzia-
ta nonché la quietanza liberatoria del contratto estinto con la Compass;
4. con-
tabile di erogazione, 5. ordine di disposizione di pagamento;
6. liberatoria sotto-
scritta dal presunto cliente 7. copia del piano di ammortamento originario;
7.a
estratto conto;
7.b foglio illustrativo;
8. domanda di finanziamento e documenta-
zione esaminata durante la fase istruttoria preliminare alla concessione del cre-
dito: - Crif dell'epoca dell'erogazione, - Centrale Rischi dell'epoca
dell'erogazione, - Certificato di Stipendio, - Valutazione Merito Creditizio. 9.
prospetto analitico dei ratei pagati, all'attualità, con analitica distinzione tra
sorta capitale ed interessi;
10. polizza assicurativa;
11. rendiconto annuale e do-
cumento di sintesi dalla sottoscrizione all'estinzione; 12. specifica delle spese
accessorie richieste su ogni singola rata;
13. eventuali diffide di messa in mora
e/o decadenza inviate, con relative morosità addebitate;
14. contratti assicurativi
collegati e/o contestuali al finanziamento;
15. prodotti finanziari collegati in pe-
gno o garanzia al finanziamento;
16. eventuali pattuizioni successive e/o morato-
rie; 17. ogni ulteriore documento connesso alle operazioni di cui all'oggetto. • Si
chiede che il Tribunale voglia provvedere ex art. 614 bis cpc di euro 100,00 per
ogni giorno di inadempimento per ogni singolo documento.”.
Per “si riporta integralmente a tutti gli atti e verbali Controparte_1
di causa nonché alla memoria depositata chiedendone l'integrale accoglimento
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con il rigetto dell'avversa domanda e liquidazione di spese del presente giudi-
zio”.
L'opposizione è parzialmente fondata e deve essere accolta;
il decreto in-
giuntivo deve essere revocato.
Sono infondate le eccezioni preliminari sollevate dagli opponenti relative al difetto di capacità processuale della convenuta, vista la procura alle liti apposta in calce al ricorso per decreto ingiuntivo (rilasciata dal procuratore Parte_4
[...
per atto del notaio dott.ssa di Milano in data 04/02/2019 n. Persona_1
42371 rep. e n. 13728 racc.). Altrettanto infondata è l'eccezione di nullità del ne-
gozio per difetto di causa sollevata da La definizione di “coobbli- Parte_2
gato” è adoperata nella prassi bancaria ad indicare il soggetto che assume la ve-
ste di garante rispetto al debitore principale, indicato solitamente come “con-
traente” o “richiedente” nei modelli in uso negli istituti bancari. In considerazio-
ne di ciò e del tenore letterale del contratto, è chiaro che abbia sot- Parte_2
toscritto in veste di garante, in ciò obbligata in solido col debitore principale per il pagamento del debito altrui. La sottoscrizione negli appositi spazi dedicati al
“coobbligato” costituisce manifestazione della volontà di assumere la veste di garante. Di conseguenza, l'eccezione è priva di fondamento.
Venendo al merito, occorre ricordare che, solo da un punto di vista forma-
le, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente assume la posi-
zione di attore e l'opposto quella di convenuto, perché è il creditore ad avere la veste sostanziale di attore ed a soggiacere ai conseguenti oneri probatori, mentre l'opponente è il convenuto cui compete di dar prova dell'esistenza di fatti estinti-
vi, impeditivi o modificativi del credito (Cass. n. 6421/2003; Cass. n.
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11368/2006; Cass. n. 8423/2006; Cass. n. 5415/2019; Cass. n. 6091/2020). Tale
principio non altera la normale ripartizione dell'onere probatorio in punto di adempimento contrattuale: provata ad opera del creditore che agisca per la riso-
luzione, il risarcimento o l'adempimento di una obbligazione la fonte del suo di-
ritto ed il relativo termine di scadenza ed allegato l'inadempimento di contropar-
te, è onere del debitore convenuto dare prova dell'esistenza di fatto estintivo o modificativo dell'altrui pretesa (Cass. Sez. u. n. 13533/2001; nonché, Cass. n.
826/2015).
L'opposta ha assolto all'onere probatorio su di essa gravante mediante produzione del contratto di finanziamento n. 61708992 (doc. 1 fasc. monitorio),
piano di ammortamento (doc. 3 fasc. monitorio) ed estratto conto (doc. 14 fasc.
opposta). Ha altresì prodotto lettera di costituzione in mora e decadenza dal bene-
ficio del termine (doc. 4 e 5 fasc. monitorio) del 28.6.21.
Gli opponenti hanno inteso paralizzare la pretesa creditoria denunciando la violazione dell'art. 117, comma 4, TUB, sul presupposto dell'indeterminatezza e non univocità delle condizioni negoziali, ed in particolare del piano di ammorta-
mento “alla francese”.
Le contestazioni sono superate da quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Sezioni Unite n. 15130/2024; Cass. n. 1167/2025), secondo cui la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizza-
zione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contrat-
to, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per vio-
lazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti.
Come noto, la caratteristica principale del piano di ammortamento “alla
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francese” è data dal fatto che le rate sono tutte dello stesso importo, per l'intera durata del piano di rimborso o ammortamento: proseguendo il rimborso di rata in rata si riduce la quota costituita dagli interessi ed aumenta la parte di restituzione del capitale;
l'ammontare della rata e il rapporto tra le due sue parti dipendono invece dal tasso di interesse applicato. La maggiore onerosità del modello “alla francese”, rispetto a quello con capitalizzazione “all'italiana”, non è il frutto di costi occulti o anatocistici, bensì “il naturale effetto della scelta concordata di prevedere che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di una rata costante
(inizialmente calmierata) e non decrescente” (Sezioni Unite n. 15130/2024).
Nel caso in esame, le condizioni generali di contratto ed il piano di am-
mortamento, oltre a precisare la modalità di restituzione dell'importo finanziato,
indicano in maniera inequivocabile l'importo erogato, il tasso di interesse nomi-
nale (TAN) ed effettivo (TAEG), la durata del prestito, la periodicità e composi-
zione delle rate nonché la ripartizione per quote di capitale ed interessi. Posto che il contratto “trasparente” è quello che lascia intuire o prevedere il livello di ri-
schio o di spesa del contratto (cfr. Cass. n. 28824/2023), consentendo al consu-
matore di avere piena contezza delle condizioni della futura esecuzione del con-
tratto sottoscritto, al momento della sua conclusione, e di essere in possesso di tutti gli elementi idonei a incidere sulla portata del suo impegno, mediante una semplice sommatoria, senza che per ciò sia necessaria l'indicazione dell'equazione matematica (sul punto, v. Corte di Giustizia, 20 settembre 2018,
C-448/17), alla luce della documentazione prodotta, è esclusa qualsivoglia viola-
zione dell'art. 117 TUB.
È invece fondata la questione rilevata d'ufficio, e sottoposta al contraddit-
torio delle parti in conformità all'orientamento della giurisprudenza nazionale e
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sovranazionale (Cass. sez. u n. 9479/2023; CGUE del 17 maggio 2022, cause riunite C-693/19 e C-831/19, e Banco di Desio, in causa C- CP_5
600/19 Ibercaja Banco Sa, in causa C-725/19 Io e in causa C- Controparte_6
869/19 L. c. ), relativa alla vessatorietà delle clausole determinati- CP_7
ve degli interessi di mora, in quanto in grado di causare un “significativo squili-
brio” nella posizione del debitore-consumatore.
La rilevabilità d'ufficio della natura vessatoria della clausola negoziale si giustifica in quanto il consumatore è in posizione svantaggiata rispetto al profes-
sionista non soltanto nell'ambito delle trattative bensì anche in sede processuale.
Per tale ragione, in quest'ultima sede, il gap informativo è colmabile mediante l'intervento dell'organo giudicante, tenuto a rilevare anche d'ufficio l'eventuale abusività delle clausole negoziali (Corte giust. UE, sez. IX, sent. 22 settembre
2022, C-335/21, ). Ciò ha indotto a sottoporre la questione al contraddit- Per_2
torio tra le parti, giusto quanto previsto dall'art. 101, secondo comma, cod. proc.
civ. in data 20.11.24, invitandole a dedurre sul punto. ha escluso la vessato- CP_1
rietà sul presupposto dell'applicazione in concreto di interessi moratori ad un va-
lore inferiore a quello pattuito.
Non vi è dubbio, che (e lo stesso dicasi per rive- Parte_1 Parte_2
sta la qualifica di consumatore, da cui l'applicazione della normativa in questio-
ne. È noto che, al fine della disciplina consumeristica, deve qualificarsi come
"consumatore" la persona fisica che, pur svolgendo attività imprenditoriale o pro-
fessionale, conclude un contratto per soddisfare esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio di dette attività, mentre è "professionista" la persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che utilizza il contratto nel quadro della sua attività
imprenditoriale o professionale o per uno scopo connesso all'esercizio dell'attivi-
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tà stessa. La qualità di consumatore può essere riconosciuta, non essendovi prova agli atti della riconducibilità del finanziamento all'attività professionale svolta dall'opponente.
Come noto, la vessatorietà di una clausola deve essere valutata tenendo conto della natura dei beni o servizi oggetto del negozio, delle circostanze che hanno condotto le parti alla sua conclusione nonché di tutte le altre clausole dello stesso o di altro contratto da quello dipendente (cfr. art. 4 Direttiva n.
93/13/CCE). Sulla scorta delle indicazioni della CGUE, ai fini dell'indagine, è
necessario stabilire quali sarebbero state le disposizioni applicabili in assenza di contratto e confrontarle con quelle eventualmente fissate dalle parti.
L'accertamento ha la funzione di verificare se ed in quale misura la contrattazio-
ne ha inciso negativamente sulla posizione del consumatore. Occorre verifica-
re “se il professionista, qualora avesse trattato in modo leale ed equo con il con-
sumatore, avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi che quest'ultimo aderisse
ad una siffatta clausola nell'ambito di una negoziato individuale” (Corte giust.,
14 marzo 2013, C-415/11, . Si noti, inoltre, come tale indagine Persona_3
può condurre all'accertamento circa l'abusività della clausola “malgrado la buo-
na fede” (art. 33, primo comma, cod. cons.) del professionista.
Quanto ai criteri secondo cui condurre l'analisi, si ritiene che la misura dei tassi d'interessi medi praticata nel settore di mercato cui è riconducibile il con-
tratto – nel caso in esame, come risultante dal rilevazioni statistiche periodica-
mente condotte dalla AN d'IA, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e contenute nel dm 25 giugno 2019 applicabile ratione temporis –
possa essere utile parametro per valutare la probabilità di adesione da parte del consumatore (all'esito di un negoziato individuale condotto dal professionista in
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modo leale ed equo) ad una clausola quale quella pattuita per il caso di inadem-
pimento del debitore, tenuto conto del canone di lealtà ed equità che deve infor-
mare la contrattazione.
È ragionevole ritenere, infatti, che il consumatore non avrebbe pattuito e/o accettato una clausola negoziale volta a prevedere un interesse moratorio superio-
re a quello mediamente praticato sul mercato né l'applicazione di penali così
gravose che si sommano alle conseguenze economiche prodotte dall'inadempimento al debito originario. Con ciò non si intende stabilire un rigi-
do automatismo tra il superamento del dato medio rilevato e l'abusività della clausola bensì soltanto ritiene che la rilevazione media – in senso elastico - sia parametro idoneo per la verifica. Non diversamente, d'altronde, da quanto affer-
mato nel diverso caso di verifica della natura usuraria del tasso d'interesse mora-
torio prima della sua inclusione nelle rilevazioni del TEGM ad opera della AN
d'IA (Cass. n. 26286/2019; Sez. u n. 19597/2020; Cass. n. 16526/2024). La
diversità d'oggetto non impedisce di applicare lo stesso ragionamento al caso in esame di accertamento dell'abusività o meno della clausola. Nel campo d'indagine, il criterio è adoperato nello stesso senso dall'Arbitro bancario e fi-
nanziario (v. ABF, Collegio di coordinamento, 10 ottobre 2019, n. 22746).
Si aggiunga, inoltre, che l'utilità di un simile criterio si rinviene anche nel fatto che le suddette rilevazioni sono acquisibili ex officio in forza del “principio di equivalenza” (CGUE, 16 dicembre 1976, C-33/76, Rewe-Zentralfinanz eG;
CGUE, 16 dicembre 1976, causa C-45/76, Comet; CGUE, 4 giugno 2915, C-
497/13, CGUE, 14 febbraio 2019, C-562/17, Nestrade SA contro. Parte_5
Agencia Estatal de la Administración Tributaria), secondo cui, ferma l'autonomia concessa ai singoli Stati membri, la tutela processuale di situazione
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dipendente dal diritto UE non può essere disciplinata in senso meno favorevole di quanto previsto per situazioni simili a quelle ma dipendenti dal diritto naziona-
le. Su tale scorta, è possibile estendere al caso in esame le tutele approntate dal diritto interno in materia di usura, in cui è prevista la possibilità per il giudice,
anche d'ufficio, di avere conoscenza dei decreti ministeriali contenenti le rileva-
zioni relative al tasso soglia operate dalla AN d'IA e previste dalla l.
108/1996 (Cass. n. 29240/2021; Cass. n. 35102/2022).
Facendo applicazione dei principi summenzionati, deve dichiararsi ai sensi dell'art. 33 l. f) e 36 cod. cons. l'abusività della clausola n. 11 del contratto per cui è causa.
Giuste le condizioni generali di contratto, per il caso di mancato, inesatto o ritardato pagamento, l'art. 11 prevedeva “la facoltà di addebitare al cliente, in
caso di mancato, inesatto o ritardato pagamento, un importo pari all'1,5% men-
sile (18% annuale) sulla quota capitale dell'importo dovuto alla scadenza di cia-
scuna rata. Resta inteso che, se al momento della conclusione del contratto, tale
tasso fosse superiore a quello determinato ex art. 2 l. 108/96 e successive modifi-
che, il tasso effettivamente convenuto sarà quello corrispondente al tasso soglia
così come determinati ai sensi di detta legge. Il cliente avrà inoltre l'obbligo di
rimborsare le spese sostenute per eventuali solleciti postali o telefonici nella mi-
sura di € 15,49 per ogni intervento e per eventuali interventi domiciliari svolti
nella misura di € 50,00 per € 500,00 o frazione di € 500,00, di importo dovuto,
Co nonché per eventuali spese legali sostenute da . In caso di mancato, inesatto o
ritardato pagamento verranno effettuate le segnalazioni in Banche Dati secondo
quanto indicato nell'informativa codice deontologico e questo potrò rendere più
difficile l'accesso al credito” (doc. 1 fasc. monitorio).
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Tenuto conto che nel trimestre luglio-settembre 2019 la maggiorazione media per gli interessi moratori rispetto a quelli corrispettivi era pari a 3,1 punti percentuali (art. 3 dm 25 giugno 2019), viste le condizioni negoziali sopra india-
te, deve concludersi per l'abusività del tasso moratorio pattuito (pari al 18% an-
nuo). L'abusività si evince altresì dalla previsione per cui, in caso di tasso pattui-
to superiore al tasso soglia, “il tasso effettivamente convenuto sarà quello corri-
spondente al tasso soglia così come determinati ai sensi di detta legge”, ossia in ogni caso al valore massimo praticabile. A ciò si aggiungono le ulteriori spese addebitate al cliente per interventi di recupero del credito. Si ritiene infatti che, a fronte di simili previsioni, ove il professionista avesse trattato in modo leale ed equo con il consumatore, non avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi che quest'ultimo aderisse ad una clausola siffatta (Corte giust., 14 marzo 2013, C-
415/11, . Persona_3
Accertata l'abusività della clausola n. 11 del contrato di prestito personale flessibile n. 061708992, stante la nullità parziale che colpisce il negozio giusto quanto previsto dall'art. 36 cod. cons., deve essere rideterminata la misura del credito vantato dall'opposta epurata degli interessi moratori (€ 25,76 alla data di decadenza dal beneficio del termine, 28.6.21 – doc. 4 fasc. monitorio), e degli
“altri addebiti” (€ 40,98), rispetto ai quali non è indicata né è possibile altrimenti determinare la fonte delle somme addebitate. Tenuto altresì conto delle rate paci-
ficamente pagate fino alla decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del negozio (n. 11 rate per un valore di € 4.807,00), l'importo così determinato è pari al solo capitale ed ammonta ad € 27.929,46. Su tale importo decorrono gli inte-
ressi legali dalla data del deposito del ricorso (13.4.22) e sino al soddisfo. E ciò
tenuto conto che laddove il giudice ravvisi l'abusività della clausola, essa ai sensi
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dell'art. 7 della direttiva CEE 93/13, come interpretato dalla costante giurispru-
denza della Corte di giustizia (tra le tante CGUE 12.01.23 in C-395/23) non pro-
duce effetto e ed il giudice nazionale non può integrare il contratto rivedendo il contenuto di tale clausola (sentenza del 25 novembre 2020, AN B., C-269/19,
EU:C:2020:954, punto 30 e giurisprudenza ivi citata), ciò perché se il giudice na-
zionale potesse rivedere il contenuto delle clausole abusive potrebbe compro-
mettere la realizzazione dell'effetto dissuasivo esercitato sui professionisti dalla pura e semplice disapplicazione nei confronti del consumatore di siffatte clausole abusive, dal momento che essi rimarrebbero tentati di utilizzare le clausole stes-
se, consapevoli che, quand'anche esse fossero invalidate, il contratto potrebbe nondimeno essere integrato, per quanto necessario, dal giudice nazionale, in mo-
do tale, quindi, da garantire l'interesse di detti professionisti (sentenza del 18 no-
vembre 2021, A. S.A., C-212/20, EU:C:2021:934, punto 69 nonché giurispru-
denza ivi citata).
In conclusione, l'opposizione è parzialmente fondata, essendosi la vessa-
torietà della clausola n. 11 determinativa degli interessi moratori;
il decreto in-
giuntivo deve essere revocato e e condannati al paga- Parte_1 Parte_2
mento del diverso importo sopra determinato.
Nella regolamentazione delle spese di lite, da liquidare secondo il princi-
pio di soccombenza, occorre considerare il risultato finale della lite: sicché il cre-
ditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, sebbene in misura inferio-
re, il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto in-
giuntivo non può solo per questo qualificarsi soccombente ed essere condannato alle spese (Cass. n. 9587/2015; Cass. 18125/2017; Cass. n. 16431/2019; Cass.
24482/2022). Tenuto conto altresì che il principio della soccombenza va inteso
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nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata,
nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese di lite (Cass. n.
3595/2012), queste sono poste a carico di e ed in favore Parte_1 Parte_2
di e si liquidano in € 4500,00, per compensi, al di sotto dei Controparte_1
valori medi attesa la natura documentale della controversia, oltre IVA e CPA se dovuti e rimborso di spese generali come per legge.
Sono poste a carico delle parti (opponente ed opposta) al 50% ciascuna le spese di CTU liquidate nel corso del giudizio attesa la non univocità della que-
stione in ordine alla determinatezza del contratto di finanziamento in relazione alle modalità di calcolo dell'anatocismo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione II, definitivamente pronunziando, così
provvede:
• Accoglie parzialmente l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n.
2981/2022 emesso dal Tribunale di Napoli, in data 21/04/2022, nei con-
fronti di e Parte_1 Parte_2
• Dichiara la nullità ex art. 36 cod. cons. della clausola n. 11 del contrato di prestito personale flessibile n. 061708992;
• condanna e al pagamento in favore di Parte_1 Parte_2 [...]
dell'importo di € 27.929,46. sul quale decorrono interessi lega- Parte_6
li ex art. 1284, quarto comma, cod. civ. dalla data del deposito del ricorso
(13.4.22) e sino al soddisfo;
• condanna altresì e alla refusione delle spese di li- Parte_1 Parte_2
te in favore dell'opposta che si liquidano in € in € 4500,00, per compensi,
al di sotto dei valori medi attesa la natura documentale della controversia,
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oltre IVA e CPA se dovuti e rimborso di spese generali come per legge.
• Sono poste a carico delle parti opponente ed opposta al 50% ciascuna le spese di CTU.
Napoli 21/05/2025
Il Giudice
(dott. Diego Ragozini)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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