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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 07/04/2025, n. 288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 288 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2068/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio SCAMBIA ed C.F._1 elettivamente domiciliata presso il suo studio a Reggio di Calabria, in via Demetrio Tripepi, n. 44, e
nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_2
) rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca Cristina C.F._2
SALVADORI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio a Venezia, in San Marco, n. 3901 RICORRENTI
***** Oggetto del processo: << scioglimento del matrimonio>>.
***** CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da verbale dell'udienza del 27 marzo 2025.
***** MOTIVI DELLA DECISIONE Le parti hanno presentato domanda congiunta di scioglimento del matrimonio con ricorso depositato il 12 febbraio 2025. Le parti, sentite all'udienza del 27 marzo 2025, hanno confermato la domanda. I coniugi hanno contratto matrimonio a Spinea il 23 novembre 2010. Dall'unione è nata il [...]. Persona_1
Lo scioglimento del matrimonio deve essere senz'altro dichiarato.
pagina 1 di 3 Come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale avvenuta l'11 settembre 2012 nel procedimento di separazione consensuale alle condizioni omologate con decreto il 25 ottobre 2012. La comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare. Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole.
Il P.M. non è intervenuto. Gli atti sono stati ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica il 20 febbraio 2025. La circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio, atteso che questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20).
Come da concorde richiesta delle parti, le spese di lite debbono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente, A) pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra nata a [...] Parte_1 di Calabria il 17 aprile 1980 e , nato a [...] il 22 febbraio Parte_2
1985, unitisi in matrimonio a Spinea il 23 novembre 2010 con atto iscritto nel registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune al N. 38 P. 1 anno 2010; B) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto:
1) affida in via esclusiva alla signora la quale prenderà le Persona_1 Pt_1 decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute della minore, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della stessa con onere di entrambi i genitori di tenersi informati circa tutte le questioni relative alla figlia;
2) colloca la minore presso la madre;
3) dispone che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia liberamente previo accordo con la madre;
pagina 2 di 3 4) a far data dal deposito della domanda, pone a carico del signor Parte_2
l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario di versando alla Persona_1 signora entro il giorno 5 di ogni mese la somma di 315,00 euro da rivalutarsi Pt_1 annualmente sulla base degli indici ISTAT;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita della minore (vitto, alloggio, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona);
5) a far data dal deposito del ricorso dispone che le spese straordinarie per la figlia saranno sostenute integralmente dalla signora (che potrà prendere tutte le Pt_1 decisioni su di esse), fino a quando il signor non avrà un significativo Parte_2 miglioramento delle proprie condizioni economiche, tale da consentirgli di guadagnare almeno 2.000,00 euro in più al mese;
6) prende atto che i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della prole con ciascuno di essi e a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia;
7) prende atto che le parti prestano il consenso reciproco al rilascio o al rinnovo dei passaporti e il padre autorizza la signora a inserire la figlia nel proprio Pt_1 passaporto;
D) come da concorde richiesta delle parti, compensa le spese di lite. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, 2 aprile 2025
La Giudice est. Il Presidente dr.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio SCAMBIA ed C.F._1 elettivamente domiciliata presso il suo studio a Reggio di Calabria, in via Demetrio Tripepi, n. 44, e
nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_2
) rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca Cristina C.F._2
SALVADORI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio a Venezia, in San Marco, n. 3901 RICORRENTI
***** Oggetto del processo: << scioglimento del matrimonio>>.
***** CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da verbale dell'udienza del 27 marzo 2025.
***** MOTIVI DELLA DECISIONE Le parti hanno presentato domanda congiunta di scioglimento del matrimonio con ricorso depositato il 12 febbraio 2025. Le parti, sentite all'udienza del 27 marzo 2025, hanno confermato la domanda. I coniugi hanno contratto matrimonio a Spinea il 23 novembre 2010. Dall'unione è nata il [...]. Persona_1
Lo scioglimento del matrimonio deve essere senz'altro dichiarato.
pagina 1 di 3 Come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale avvenuta l'11 settembre 2012 nel procedimento di separazione consensuale alle condizioni omologate con decreto il 25 ottobre 2012. La comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare. Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole.
Il P.M. non è intervenuto. Gli atti sono stati ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica il 20 febbraio 2025. La circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio, atteso che questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20).
Come da concorde richiesta delle parti, le spese di lite debbono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente, A) pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra nata a [...] Parte_1 di Calabria il 17 aprile 1980 e , nato a [...] il 22 febbraio Parte_2
1985, unitisi in matrimonio a Spinea il 23 novembre 2010 con atto iscritto nel registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune al N. 38 P. 1 anno 2010; B) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto:
1) affida in via esclusiva alla signora la quale prenderà le Persona_1 Pt_1 decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute della minore, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della stessa con onere di entrambi i genitori di tenersi informati circa tutte le questioni relative alla figlia;
2) colloca la minore presso la madre;
3) dispone che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia liberamente previo accordo con la madre;
pagina 2 di 3 4) a far data dal deposito della domanda, pone a carico del signor Parte_2
l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario di versando alla Persona_1 signora entro il giorno 5 di ogni mese la somma di 315,00 euro da rivalutarsi Pt_1 annualmente sulla base degli indici ISTAT;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita della minore (vitto, alloggio, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona);
5) a far data dal deposito del ricorso dispone che le spese straordinarie per la figlia saranno sostenute integralmente dalla signora (che potrà prendere tutte le Pt_1 decisioni su di esse), fino a quando il signor non avrà un significativo Parte_2 miglioramento delle proprie condizioni economiche, tale da consentirgli di guadagnare almeno 2.000,00 euro in più al mese;
6) prende atto che i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della prole con ciascuno di essi e a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia;
7) prende atto che le parti prestano il consenso reciproco al rilascio o al rinnovo dei passaporti e il padre autorizza la signora a inserire la figlia nel proprio Pt_1 passaporto;
D) come da concorde richiesta delle parti, compensa le spese di lite. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, 2 aprile 2025
La Giudice est. Il Presidente dr.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
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