Cass. civ., sez. II, sentenza 13/06/2023, n. 16859
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Sentenza 13 giugno 2023

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In tema di attenuanti ex art. 144 l. n. 89 del 1913, l'attivazione per eliminare le conseguenze dannose della violazione può ricorrere per ogni illecito disciplinare che non abbia prodotto in concreto un danno patrimoniale; in particolare, mentre nel caso delle violazioni omissive proprie, cioè prive di evento in senso naturalistico, tale attenuante è integrata dal compimento della condotta omessa, negli illeciti commissivi essa si configura con il compimento di un'attività uguale e contraria a quella integrante la violazione e che non si esaurisce nella condotta doverosa mancata, ma in un comportamento diverso e ulteriore, volto a modificare la situazione prodottasi in contrasto con quella che sarebbe derivata dall'osservanza della prescrizione deontologica.

In tema di illecito disciplinare dei notai, con riferimento alle attenuanti previste dall'art. 144 l. n. 89 del 1913, la discrezionalità del giudice disciplinare è limitata al solo riconoscimento della sussistenza delle stesse come individuate da tale norma, risultando poi doverosa, laddove ricorra una delle due fattispecie, l'applicazione della riduzione ovvero la sostituzione della sanzione applicabile.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 13/06/2023, n. 16859
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 16859
    Data del deposito : 13 giugno 2023

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