CGT1
Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 366 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 366/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 1, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
NN CARLO, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4103/2025 depositato il 13/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 02880202500004297000 IRPEF-ALTRO 2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 02880202500004297000 IVA-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 107/2026 depositato il
21/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Il difensore di parte ricorrente si riporta alle proprie conclusioni in atti formulate.
Resistente/Appellato: Il rappresentante dell'Ufficio si riporta alle proprie conclusioni in atti formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1 impugnava il preavviso di fermo in epigrafe sul motociclo tg Targa_1, emesso dall'Agenzia delle Entrate Riscossione su ruolo dell'Agenzia delle Entrate DP di Caserta, notificato il 13.6.2025, relativo ad IVA, IRAP, IRPEF ed accessori anno 2015.
Deduceva: di aver ricevuto a seguito di un precedente avviso di accertamento il successivo n. CV 2015
TF7010701476 2020 del 28.7.2021 emesso dall'Ufficio in autotutela con il quale erano determinate le imposte ivi indicate;
di aver ricorso avanti all'intestata Corte tale atto conclusosi con un rigetto;
di aver appellato tale decisione cui era conseguito un accoglimento parzialmente come da sentenza n. 1687/2024 della CGT di
II grado di Napoli che riduceva il recupero richiesto ad euro 4.730,13 facendo onere all'Ufficio di rideterminare il dovuto anche con riferimento a sanzioni ed interessi;
di avere, nelle more tra il giudizio di primo e secondo grado, l'Agenzia delle Entrate Riscossione notificata l'intimazione n. TF7IPPN00005/2023 cui faceva seguire cartella con iscrizione provvisoria tenendo conto delle riduzioni derivanti dalla proposta rottamazione;
con successiva intimazione n. TF7IPPN000083/2024 era richiesto il pagamento delle somme poi determinate sulla scorta della citata sentenza di appello;
di essere errate le somme richieste con l'atto impugnato come da calcoli esposti dal che era dovuta la sola somma di euro 1.940,00 e non quella richiesta.
Allegava documentazione e l'atto impugnato. Concludeva per l'accoglimento del ricorso.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate deducendo: la correttezza del proprio operato e dovute le somme indicate in calce all'atto impugnato effettuando a tal fine la ricostruzione debitoria sulla scorta delle iscrizioni provvisorie, sentenze e adesione alla rottamazione quater.
Concludeva per il rigetto del ricorso.
All'udienza pubblica del 19.01.2026, presenti le parti di cui al processo verbale, il ricorso era deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato nei limiti in cui si dirà.
L'atto impugnato, come da dettaglio di debito, pone a base dello stesso l'intimazione di pagamento n.
TF7IPPN00005/2023, notificata 23.2.2023, ivi indicando come derivata dall'accertamento n. CV 2015
TF7010701476 2020 notificato 4.6.2021.
Tale intimazione di pagamento, pure versata in giudizio, contiene una ricostruzione del debito basata sulla somma antecedente all'emissione della sentenza n. 1687/24 depositata 6.3.24 che riduceva la somma a recupero di euro 5.246,17, di cui al provvedimento in autotutela N. CV 2015 TF7010701476 2020, ad euro
4.730,13.
È su tale ultima somma che andava ricalcolato dall'Ufficio il residuo dovuto mentre invece, come da citato dettaglio in calce all'atto impugnato, risulta calcolato sulla scorta dell'intimazione di pagamento n.
TF7IPPN00005/2023 di data antecedente a detta sentenza.
Va, pertanto, dall'Ufficio effettuato il ricalcolo del dovuto tenuto conto di quanto innanzi e dei pagamenti effettuati prendendo a base di calcolo l'importo di euro 4.730,13 di cui alla menzionata sentenza della CGT di II grado della Campania n. 1687/2024 oltre correlate sanzioni ed interessi.
Il ricorso è accolto in tali limiti con spese compensate a ragione del parziale accoglimento.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso come da parte motiva. Provvederà l'Ufficio a rideterminare le somme dovute, tenuto conto di quelle versate, sulla somma di euro 4.730,13 oltre correlate sanzioni ed interessi.
Compensa le spese. Caserta lì 19.01.2026 Il Giudice Monocratico Dott. Carlo Zannini
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 1, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
NN CARLO, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4103/2025 depositato il 13/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 02880202500004297000 IRPEF-ALTRO 2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 02880202500004297000 IVA-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 107/2026 depositato il
21/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Il difensore di parte ricorrente si riporta alle proprie conclusioni in atti formulate.
Resistente/Appellato: Il rappresentante dell'Ufficio si riporta alle proprie conclusioni in atti formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1 impugnava il preavviso di fermo in epigrafe sul motociclo tg Targa_1, emesso dall'Agenzia delle Entrate Riscossione su ruolo dell'Agenzia delle Entrate DP di Caserta, notificato il 13.6.2025, relativo ad IVA, IRAP, IRPEF ed accessori anno 2015.
Deduceva: di aver ricevuto a seguito di un precedente avviso di accertamento il successivo n. CV 2015
TF7010701476 2020 del 28.7.2021 emesso dall'Ufficio in autotutela con il quale erano determinate le imposte ivi indicate;
di aver ricorso avanti all'intestata Corte tale atto conclusosi con un rigetto;
di aver appellato tale decisione cui era conseguito un accoglimento parzialmente come da sentenza n. 1687/2024 della CGT di
II grado di Napoli che riduceva il recupero richiesto ad euro 4.730,13 facendo onere all'Ufficio di rideterminare il dovuto anche con riferimento a sanzioni ed interessi;
di avere, nelle more tra il giudizio di primo e secondo grado, l'Agenzia delle Entrate Riscossione notificata l'intimazione n. TF7IPPN00005/2023 cui faceva seguire cartella con iscrizione provvisoria tenendo conto delle riduzioni derivanti dalla proposta rottamazione;
con successiva intimazione n. TF7IPPN000083/2024 era richiesto il pagamento delle somme poi determinate sulla scorta della citata sentenza di appello;
di essere errate le somme richieste con l'atto impugnato come da calcoli esposti dal che era dovuta la sola somma di euro 1.940,00 e non quella richiesta.
Allegava documentazione e l'atto impugnato. Concludeva per l'accoglimento del ricorso.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate deducendo: la correttezza del proprio operato e dovute le somme indicate in calce all'atto impugnato effettuando a tal fine la ricostruzione debitoria sulla scorta delle iscrizioni provvisorie, sentenze e adesione alla rottamazione quater.
Concludeva per il rigetto del ricorso.
All'udienza pubblica del 19.01.2026, presenti le parti di cui al processo verbale, il ricorso era deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato nei limiti in cui si dirà.
L'atto impugnato, come da dettaglio di debito, pone a base dello stesso l'intimazione di pagamento n.
TF7IPPN00005/2023, notificata 23.2.2023, ivi indicando come derivata dall'accertamento n. CV 2015
TF7010701476 2020 notificato 4.6.2021.
Tale intimazione di pagamento, pure versata in giudizio, contiene una ricostruzione del debito basata sulla somma antecedente all'emissione della sentenza n. 1687/24 depositata 6.3.24 che riduceva la somma a recupero di euro 5.246,17, di cui al provvedimento in autotutela N. CV 2015 TF7010701476 2020, ad euro
4.730,13.
È su tale ultima somma che andava ricalcolato dall'Ufficio il residuo dovuto mentre invece, come da citato dettaglio in calce all'atto impugnato, risulta calcolato sulla scorta dell'intimazione di pagamento n.
TF7IPPN00005/2023 di data antecedente a detta sentenza.
Va, pertanto, dall'Ufficio effettuato il ricalcolo del dovuto tenuto conto di quanto innanzi e dei pagamenti effettuati prendendo a base di calcolo l'importo di euro 4.730,13 di cui alla menzionata sentenza della CGT di II grado della Campania n. 1687/2024 oltre correlate sanzioni ed interessi.
Il ricorso è accolto in tali limiti con spese compensate a ragione del parziale accoglimento.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso come da parte motiva. Provvederà l'Ufficio a rideterminare le somme dovute, tenuto conto di quelle versate, sulla somma di euro 4.730,13 oltre correlate sanzioni ed interessi.
Compensa le spese. Caserta lì 19.01.2026 Il Giudice Monocratico Dott. Carlo Zannini