Art. 158-quinquies. (( 1. In caso di esercizio dell'azione penale a carico di un notaio, il pubblico ministero ne da' immediatamente comunicazione al presidente del consiglio notarile distrettuale di cui all'articolo 153, comma 1, lettera b), specificando il reato per il quale si procede.
2. Il procedimento disciplinare e' sospeso fino al passaggio in giudicato della sentenza, quando per lo stesso fatto si procede penalmente.
3. La sentenza penale, anche se e' stata pronunciata ai sensi dell' articolo 444 del codice di procedura penale , fa stato nel procedimento disciplinare quanto all'accertamento del fatto, della sua illiceita' penale e dell'affermazione che il fatto e' stato commesso dall'autore.
4. Se il processo penale risulta connesso con un procedimento disciplinare, la Commissione puo' sospendere il procedimento disciplinare, a richiesta del notaio )) ((65)) --------------- AGGIORNAMENTO (65)
Il D.Lgs. 1 agosto 2006, n. 249 ha disposto (con l'art. 54, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 28, 31, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49 e 52 si applicano ai procedimenti disciplinari promossi dal 1° giugno 2007".
2. Il procedimento disciplinare e' sospeso fino al passaggio in giudicato della sentenza, quando per lo stesso fatto si procede penalmente.
3. La sentenza penale, anche se e' stata pronunciata ai sensi dell' articolo 444 del codice di procedura penale , fa stato nel procedimento disciplinare quanto all'accertamento del fatto, della sua illiceita' penale e dell'affermazione che il fatto e' stato commesso dall'autore.
4. Se il processo penale risulta connesso con un procedimento disciplinare, la Commissione puo' sospendere il procedimento disciplinare, a richiesta del notaio )) ((65)) --------------- AGGIORNAMENTO (65)
Il D.Lgs. 1 agosto 2006, n. 249 ha disposto (con l'art. 54, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 28, 31, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49 e 52 si applicano ai procedimenti disciplinari promossi dal 1° giugno 2007".