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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 12/02/2025, n. 209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 209 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2016/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2016/2022 promossa da:
C.F. , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Edoardo Volino (C.F. ), presso cui elettivamente domicilia CodiceFiscale_2 in Avellino alla via Casale n. 5;
OPPONENTE contro
, C.F. , rappresentata e difesa dal prof. avv. Carlo CP_1 C.F._3
Mancuso (C.F. ), presso cui elettivamente domiciliata in Salerno alla via A. CodiceFiscale_4
M. De Luca n. 6;
OPPOSTA
e
AVV. LUDOVICO MONTERA, C.F. C.F._5
OPPOSTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, il Notaio dott. spiegava Parte_1 opposizione avverso l'atto di precetto notificato dall' avv. Ludovico Montera, mediante il quale veniva intimato il pagamento di € 38.343,30, in forza della sentenza n. 3623/2021 del Tribunale di
Salerno, chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “1) in via cautelare, accertare e dichiarare
i gravi motivi dedotti in narrativa e per l'effetto accogliere l'istanza ex art. 615, comma primo, cod. proc. civ. e sospendere –con decreto attesa la urgenza così come ampiamente illustrata l'efficacia esecutiva della sentenza del Tribunale di Salerno n.3623/21; 2) in ogni caso nel merito accogliere la presente opposizione e dichiarare che la SI.ra , ovvero l'avv.Ludovico Montera non CP_1 hanno diritto a procedere esecutivamente nei confronti del Notaio per carenza di valido titolo Pt_1 esecutivo;
3) in ogni caso nel merito, accogliere la presente domanda e quindi accertare e dichiarare che nulla è dovuto ai SIg. SI.ra , ovvero all'avv.Ludovico Montera in virtù della CP_1 sentenza del del Tribunale di Salerno n.3623/21 per tutte le ragioni illustrate in narrativa e quindi in ragione della attuale inesistenza di titolo esecutivo;
4) emettere ogni altro provvedimento di giustizia eventualmente accertando il minor importo dovuto alla SI.ra in relazione al capo 6 delle CP_1 conclusioni riportate in citazione;
5) condannare l'intimante al risarcimento dei danni ex art.96 cpc in misura quanto meno pari all'importo preteso ai sensi del punto 4) che precede e dichiarare la compensazione delle rispettive ragioni di debito/credito fino a quantità corrispondenti. Vinte le spese
e i compensi professionali”.
Con la spiegata domanda, l'odierna parte opponente deduceva, preliminarmente, il difetto di legittimazione attiva, laddove nell'atto di precetto oggetto di opposizione veniva intimato il pagamento dell'importo di € 38.343,30 “in favore dell'avv. Ludovico Montera”, mentre la pretesa creditoria, in forza del titolo esecutivo costituito dalla sentenza n. 3623/2021 del Tribunale di Salerno, poteva ascriversi unicamente ad . Nel merito, contestava la fondatezza della pretesa CP_1 creditoria azionata, per inidoneità della sentenza di condanna generica a costituire titolo esecutivo in riferimento all'importo intimato di € 30.000,00, oltre che la non debenza della ulteriore somma di €
8.000, richiesta a titolo di danno non patrimoniale riconosciuto e quantificato nella pronuncia già menzionata, essendo già stata corrisposta dall'istituto assicuratore del Notaio opponente. Concludeva, dunque, per l'accoglimento della proposta opposizione, vinte le spese di lite.
Con istanza del 23.05.2022, la parte opponente chiedeva la sospensione della efficacia esecutiva del titolo azionato con decreto da pronunciare inaudita altera parte, sussistendo ragioni di particolare urgenza.
Con decreto del 27.05.2022, pronunciato inaudita altera parte, letti gli atti di causa, la scrivente sospendeva l'efficacia esecutiva del titolo e del precetto fissando l'udienza del 29.6.2022, al fine di confermare o revocare il decreto emesso in merito alla istanza di sospensione.
Si costituiva in giudizio, in data 08.06.2022, , la quale evidenziava che, per mero CP_1 errore materiale, era stato intimato il pagamento in favore del procuratore Ludovico Montera, deducendo l'infondatezza nel merito della spiegata opposizione. Concludeva, dunque, per il rigetto della domanda, con vittoria di spese e competenze di lite.
Con ordinanza del 20.07.2022, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 29.06.2022, veniva conferma la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto di precetto, atteso che “l'atto di precetto contenente un'erronea indicazione delle parti non sia assoggettato alla disciplina prevista per l'errore materiale di cui all'art. 287 c.p.c. bensì sia viziato da nullità ai sensi e per gli effetti dell'art.
480 c.p.c., rimanendo comunque in capo al creditore la facoltà di procedere a nuova intimazione di pagamento”, rinviando alla prefissata udienza di merito del 05.10.2022, all'esito della quale venivano i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c. per il deposito delle memorie istruttorie ivi previste.
Alla successiva udienza del 22.02.2023, il giudizio veniva rinviato, per l'assunzione delle prove orali ammesse, al 18.05.2023.
Nelle more dell'istruttoria orale, veniva depositata revoca del mandato conferito all'avv. Ludovico
Montera, unitamente alla rinuncia all'opposto atto di precetto sottoscritta da . CP_1
Si costituiva, in sostituzione dell'avv. Ludovico Montera, il prof. Avv. Carlo Mancuso, il quale si riportava a quanto dedotto, eccepito e prodotto dal precedente difensore, alla documentazione di cui al fascicolo di parte ed a tutte le difese esperite nel corso del giudizio.
Con istanza del 30.04.2024, chiedeva l'emissione dell'ordinanza ex art. 186 bis c.p.c CP_1
e/o in subordine ex art. 186 ter c.p.c. di condanna della parte opponente al pagamento della somma di € 8.000,00, in quanto non contestata e documentalmente provata.
Con decreto del 03.05.2024, “letta l'istanza…, ritenuto di dover provvedere sulla stessa all'esito del contraddittorio”, veniva fissato all'uopo l'udienza del 22.05.2024.
Con successiva ordinanza del 22.05.2024, a scioglimento della riserva assunta in pari data, veniva dichiarata inammissibile l'istanza formulata, in quanto “premessa l'astratta compatibilità dello strumento azionato con un giudizio di opposizione a d.i., ove vi è una domanda di pagamento, non può dirsi lo stesso con il giudizio di opposizione all'esecuzione, ove un titolo già esiste e ove non vi
è la richiesta di una pronuncia costitutiva di condanna, bensì dell'accertamento negativo dell'esistenza del diritto a procedere ad esecuzione”. Con il medesimo provvedimento, preso atto della rinuncia all'atto di precetto depositato in atti, la scrivente invitava le parti a prendere posizione sulla sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio, ed, a modifica della precedente ordinanza ammissiva dei mezzi istruttori, non ancora interamente espletati, differiva la prefissata udienza di merito per la precisazione delle conclusioni al 30.10.2024.
All'udienza del 30.10.24, la scrivente tratteneva la causa in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e di eventuali memorie di replica.
***
1. Preliminarmente, va dichiarata la contumacia dell'avv. Ludovico Montera, non costituitosi in giudizio, nonostante la regolare notifica dell'atto di citazione.
Ed invero, come emerge dalla lettura dell'atto introduttivo, lo stesso veniva citato in proprio oltre che in qualità di rappresentante in giudizio di;
tuttavia, risulta depositata unicamente la CP_1 comparsa di costituzione e risposte per quest'ultima.
2. Va, altresì, dichiarata la cessazione della materia del contendere, avendo parte opposta rinunciato all'atto di precetto oggetto di opposizione.
Essendo il precetto un atto unilaterale, la rinuncia allo stesso non richiede alcuna accettazione del destinatario e ciò comporta una pronuncia di cessazione della materia del contendere in relazione al presente giudizio di opposizione.
Ed invero, la rinuncia al precetto contro il quale sia stata proposta opposizione non determina l'estinzione del giudizio di opposizione, ma la cessazione della materia del contendere, senza che sia preclusa alla controparte l'iscrizione della causa a ruolo per ottenere il regolamento delle spese del giudizio (Cassazione Civile, ordinanza n. 351/2023).
In particolare, “La rinuncia all'atto di precetto contro il quale sia stata già proposta opposizione non determina l'estinzione del giudizio di opposizione ma la cessazione della materia del contendere, alla quale accede la liquidazione delle spese del giudizio in ossequio al criterio della soccombenza virtuale” (Tribunale Lucca, 6.9.2011).
Peraltro, la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice (anche d'ufficio) quando sia sopravvenuta una situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti che ne abbia eliminato la posizione di contrasto anche circa la rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte, ed abbia perciò fatto venire meno oggettivamente la necessità della pronuncia del giudice su quanto costituiva oggetto di controversia (ex multis, Cassazione civile, sentenza n. 1950/2003).
In applicazione dei principi giurisprudenziali esposti, pur imponendosi la declaratoria di cessazione della materia del contendere, occorre procedere al vaglio sulla presumibile fondatezza delle censure sollevate dall'opponente, ai fini della regolamentazione delle spese di lite, avendo la parte opponente insistito per l'accoglimento della spiegata opposizione, con condanna al pagamento delle spese processuali.
3. Passando, dunque, a valutare la fondatezza delle censure mosse dalla odierna parte opponente, va accolta l'eccezione di difetto di legittimazione attiva, con efficacia assorbente di ogni altra eccezione sollevata, in ragione del principio della ragione più liquida, principio di economia processuale che risponde ad eSIenze di celerità e speditezza anche costituzionalmente protette;
ed invero, ricorre una ragione più liquida, quando dalla motivazione della sentenza risulti che l'evidenza di una soluzione abbia assorbito ogni altra valutazione ed indotto il giudice a decidere il merito “per saltum” rispetto ad altre questione (Cassazione Civile, ordinanza n. 41019/2021).
Con il primo motivo di opposizione, parte opponente, invero, assume che il precettante Avv.
Ludovico Montera, distrattario delle spese liquidate in sentenza, non poteva precettare l'importo di cui alle somme liquidate a diverso titolo, poiché le stesse erano state attribuite alla parte
[...]
, dallo stesso rappresentata nel giudizio definito con sentenza n. 3623/2021 del Tribunale CP_1
di Salerno e posta a fondamento dell'impugnato atto di precetto. Tale motivo integra un'opposizione all'esecuzione poiché si contesta il diritto del creditore a procedere ad esecuzione, in quanto si risolve nella contestazione del diritto del creditore ad agire in executivis.
Infatti, il diritto ad agire in sede esecutiva è correlato, sul piano sostanziale, alla titolarità di un diritto di credito risultante da un titolo esecutivo e presuppone sempre la corretta individuazione del soggetto legittimato alla esecuzione e del soggetto tenuto all'adempimento. Consegue che il suddetto diritto può essere contestato, ai sensi e nelle forme previste dall'art. 615 cod. proc. civ., tanto in caso di inesistenza assoluta del credito, quanto in caso di esercizio dello stesso nei confronti di soggetto carente di legittimazione passiva o da parte di soggetto privo di legittimazione attiva (in tal senso,
Tribunale di Avellino, sentenza n. 1260/2022).
Orbene, nel dispositivo della menzionata pronuncia, il Tribunale di Salerno statuiva quanto segue: Nell'opposto atto di precetto, l'avv. Ludovico Montera intimava il pagamento, in suo favore, delle somme di cui ai punti nn. 4 e 5 del dispositivo della sentenza, per l'importo complessivo di €
38.343,30.
Orbene, dalla lettura del titolo esecutivo emerge che il titolare del credito azionato fosse la sola parte attrice e non, viceversa, il precettante avv. Ludovico Montera, titolare, in quanto CP_1
dichiaratosi anticipatario delle spese processuali, del solo credito riconosciuto al punto n. 7 del dispositivo di sentenza sopra riportato ma non oggetto di contestazione nel presente giudizio.
Da tanto consegue che non vi è legittimazione attiva del precettante, con conseguente inesistenza, in capo al medesimo, del diritto di procedere, nei confronti del Notaio ad Parte_1
esecuzione forzata per le somme di cui ai punti nn. 4 e 5 del dispositivo della sentenza n. 3623/2021 del Tribunale di Avellino.
Dunque, per le argomentazioni esposte, può affermarsi che l'atto di precetto spedito dall'avv.
Montera fosse nullo poiché non assoggettabile alla disciplina prevista per l'errore materiale di cui all'art. 287 c.p.c., rimanendo comunque in capo al creditore la facoltà di procedere a nuova intimazione di pagamento.
La mera infondatezza della proposta opposizione non consente di ritenere sussistente la mala fede o colpa grave nell'agire, né vi è prova di danni ulteriori rispetto alle spese di lite.
Le spese di lite dell'opponente devono essere sopportate, per l'effetto, dal convenuto contumace, virtualmente soccombente;
le stesse sono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri di legge, nella misura minima stante l'esito della lite e l'istruttoria documentale. Le spese di lite possono essere invece compensate integralmente tra le parti in lite costituite in giudizio, per essere risultata creditrice del credito azionabile. CP_1
Se pure parte della somma azionata con precetto non fosse coperta dal titolo esecutivo, trattandosi di una condanna generica, risulta essere creditrice nella minore misura di euro 8.000,00, CP_1
con conseguente parziale soccombenza virtuale;
va altresì valutata positivamente l'intervenuta rinuncia all'atto di precetto, nella rinnovata discrezionalità di cui alla sentenza n. 77/2018 della Corte
Costituzionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. condanna l'avv. Ludovico Montera in proprio a rimborsare alla parte opponente le spese processuali del presente giudizio che si liquidano in € 264,00 per spese ed € 3.809,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali al 15%;
3. compensa le ulteriori spese di lite tra l'opponente e . CP_1
Avellino 11.2.2025
Il Giudice
dott.ssa Aureliana Di Matteo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2016/2022 promossa da:
C.F. , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Edoardo Volino (C.F. ), presso cui elettivamente domicilia CodiceFiscale_2 in Avellino alla via Casale n. 5;
OPPONENTE contro
, C.F. , rappresentata e difesa dal prof. avv. Carlo CP_1 C.F._3
Mancuso (C.F. ), presso cui elettivamente domiciliata in Salerno alla via A. CodiceFiscale_4
M. De Luca n. 6;
OPPOSTA
e
AVV. LUDOVICO MONTERA, C.F. C.F._5
OPPOSTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, il Notaio dott. spiegava Parte_1 opposizione avverso l'atto di precetto notificato dall' avv. Ludovico Montera, mediante il quale veniva intimato il pagamento di € 38.343,30, in forza della sentenza n. 3623/2021 del Tribunale di
Salerno, chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “1) in via cautelare, accertare e dichiarare
i gravi motivi dedotti in narrativa e per l'effetto accogliere l'istanza ex art. 615, comma primo, cod. proc. civ. e sospendere –con decreto attesa la urgenza così come ampiamente illustrata l'efficacia esecutiva della sentenza del Tribunale di Salerno n.3623/21; 2) in ogni caso nel merito accogliere la presente opposizione e dichiarare che la SI.ra , ovvero l'avv.Ludovico Montera non CP_1 hanno diritto a procedere esecutivamente nei confronti del Notaio per carenza di valido titolo Pt_1 esecutivo;
3) in ogni caso nel merito, accogliere la presente domanda e quindi accertare e dichiarare che nulla è dovuto ai SIg. SI.ra , ovvero all'avv.Ludovico Montera in virtù della CP_1 sentenza del del Tribunale di Salerno n.3623/21 per tutte le ragioni illustrate in narrativa e quindi in ragione della attuale inesistenza di titolo esecutivo;
4) emettere ogni altro provvedimento di giustizia eventualmente accertando il minor importo dovuto alla SI.ra in relazione al capo 6 delle CP_1 conclusioni riportate in citazione;
5) condannare l'intimante al risarcimento dei danni ex art.96 cpc in misura quanto meno pari all'importo preteso ai sensi del punto 4) che precede e dichiarare la compensazione delle rispettive ragioni di debito/credito fino a quantità corrispondenti. Vinte le spese
e i compensi professionali”.
Con la spiegata domanda, l'odierna parte opponente deduceva, preliminarmente, il difetto di legittimazione attiva, laddove nell'atto di precetto oggetto di opposizione veniva intimato il pagamento dell'importo di € 38.343,30 “in favore dell'avv. Ludovico Montera”, mentre la pretesa creditoria, in forza del titolo esecutivo costituito dalla sentenza n. 3623/2021 del Tribunale di Salerno, poteva ascriversi unicamente ad . Nel merito, contestava la fondatezza della pretesa CP_1 creditoria azionata, per inidoneità della sentenza di condanna generica a costituire titolo esecutivo in riferimento all'importo intimato di € 30.000,00, oltre che la non debenza della ulteriore somma di €
8.000, richiesta a titolo di danno non patrimoniale riconosciuto e quantificato nella pronuncia già menzionata, essendo già stata corrisposta dall'istituto assicuratore del Notaio opponente. Concludeva, dunque, per l'accoglimento della proposta opposizione, vinte le spese di lite.
Con istanza del 23.05.2022, la parte opponente chiedeva la sospensione della efficacia esecutiva del titolo azionato con decreto da pronunciare inaudita altera parte, sussistendo ragioni di particolare urgenza.
Con decreto del 27.05.2022, pronunciato inaudita altera parte, letti gli atti di causa, la scrivente sospendeva l'efficacia esecutiva del titolo e del precetto fissando l'udienza del 29.6.2022, al fine di confermare o revocare il decreto emesso in merito alla istanza di sospensione.
Si costituiva in giudizio, in data 08.06.2022, , la quale evidenziava che, per mero CP_1 errore materiale, era stato intimato il pagamento in favore del procuratore Ludovico Montera, deducendo l'infondatezza nel merito della spiegata opposizione. Concludeva, dunque, per il rigetto della domanda, con vittoria di spese e competenze di lite.
Con ordinanza del 20.07.2022, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 29.06.2022, veniva conferma la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto di precetto, atteso che “l'atto di precetto contenente un'erronea indicazione delle parti non sia assoggettato alla disciplina prevista per l'errore materiale di cui all'art. 287 c.p.c. bensì sia viziato da nullità ai sensi e per gli effetti dell'art.
480 c.p.c., rimanendo comunque in capo al creditore la facoltà di procedere a nuova intimazione di pagamento”, rinviando alla prefissata udienza di merito del 05.10.2022, all'esito della quale venivano i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c. per il deposito delle memorie istruttorie ivi previste.
Alla successiva udienza del 22.02.2023, il giudizio veniva rinviato, per l'assunzione delle prove orali ammesse, al 18.05.2023.
Nelle more dell'istruttoria orale, veniva depositata revoca del mandato conferito all'avv. Ludovico
Montera, unitamente alla rinuncia all'opposto atto di precetto sottoscritta da . CP_1
Si costituiva, in sostituzione dell'avv. Ludovico Montera, il prof. Avv. Carlo Mancuso, il quale si riportava a quanto dedotto, eccepito e prodotto dal precedente difensore, alla documentazione di cui al fascicolo di parte ed a tutte le difese esperite nel corso del giudizio.
Con istanza del 30.04.2024, chiedeva l'emissione dell'ordinanza ex art. 186 bis c.p.c CP_1
e/o in subordine ex art. 186 ter c.p.c. di condanna della parte opponente al pagamento della somma di € 8.000,00, in quanto non contestata e documentalmente provata.
Con decreto del 03.05.2024, “letta l'istanza…, ritenuto di dover provvedere sulla stessa all'esito del contraddittorio”, veniva fissato all'uopo l'udienza del 22.05.2024.
Con successiva ordinanza del 22.05.2024, a scioglimento della riserva assunta in pari data, veniva dichiarata inammissibile l'istanza formulata, in quanto “premessa l'astratta compatibilità dello strumento azionato con un giudizio di opposizione a d.i., ove vi è una domanda di pagamento, non può dirsi lo stesso con il giudizio di opposizione all'esecuzione, ove un titolo già esiste e ove non vi
è la richiesta di una pronuncia costitutiva di condanna, bensì dell'accertamento negativo dell'esistenza del diritto a procedere ad esecuzione”. Con il medesimo provvedimento, preso atto della rinuncia all'atto di precetto depositato in atti, la scrivente invitava le parti a prendere posizione sulla sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio, ed, a modifica della precedente ordinanza ammissiva dei mezzi istruttori, non ancora interamente espletati, differiva la prefissata udienza di merito per la precisazione delle conclusioni al 30.10.2024.
All'udienza del 30.10.24, la scrivente tratteneva la causa in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e di eventuali memorie di replica.
***
1. Preliminarmente, va dichiarata la contumacia dell'avv. Ludovico Montera, non costituitosi in giudizio, nonostante la regolare notifica dell'atto di citazione.
Ed invero, come emerge dalla lettura dell'atto introduttivo, lo stesso veniva citato in proprio oltre che in qualità di rappresentante in giudizio di;
tuttavia, risulta depositata unicamente la CP_1 comparsa di costituzione e risposte per quest'ultima.
2. Va, altresì, dichiarata la cessazione della materia del contendere, avendo parte opposta rinunciato all'atto di precetto oggetto di opposizione.
Essendo il precetto un atto unilaterale, la rinuncia allo stesso non richiede alcuna accettazione del destinatario e ciò comporta una pronuncia di cessazione della materia del contendere in relazione al presente giudizio di opposizione.
Ed invero, la rinuncia al precetto contro il quale sia stata proposta opposizione non determina l'estinzione del giudizio di opposizione, ma la cessazione della materia del contendere, senza che sia preclusa alla controparte l'iscrizione della causa a ruolo per ottenere il regolamento delle spese del giudizio (Cassazione Civile, ordinanza n. 351/2023).
In particolare, “La rinuncia all'atto di precetto contro il quale sia stata già proposta opposizione non determina l'estinzione del giudizio di opposizione ma la cessazione della materia del contendere, alla quale accede la liquidazione delle spese del giudizio in ossequio al criterio della soccombenza virtuale” (Tribunale Lucca, 6.9.2011).
Peraltro, la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice (anche d'ufficio) quando sia sopravvenuta una situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti che ne abbia eliminato la posizione di contrasto anche circa la rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte, ed abbia perciò fatto venire meno oggettivamente la necessità della pronuncia del giudice su quanto costituiva oggetto di controversia (ex multis, Cassazione civile, sentenza n. 1950/2003).
In applicazione dei principi giurisprudenziali esposti, pur imponendosi la declaratoria di cessazione della materia del contendere, occorre procedere al vaglio sulla presumibile fondatezza delle censure sollevate dall'opponente, ai fini della regolamentazione delle spese di lite, avendo la parte opponente insistito per l'accoglimento della spiegata opposizione, con condanna al pagamento delle spese processuali.
3. Passando, dunque, a valutare la fondatezza delle censure mosse dalla odierna parte opponente, va accolta l'eccezione di difetto di legittimazione attiva, con efficacia assorbente di ogni altra eccezione sollevata, in ragione del principio della ragione più liquida, principio di economia processuale che risponde ad eSIenze di celerità e speditezza anche costituzionalmente protette;
ed invero, ricorre una ragione più liquida, quando dalla motivazione della sentenza risulti che l'evidenza di una soluzione abbia assorbito ogni altra valutazione ed indotto il giudice a decidere il merito “per saltum” rispetto ad altre questione (Cassazione Civile, ordinanza n. 41019/2021).
Con il primo motivo di opposizione, parte opponente, invero, assume che il precettante Avv.
Ludovico Montera, distrattario delle spese liquidate in sentenza, non poteva precettare l'importo di cui alle somme liquidate a diverso titolo, poiché le stesse erano state attribuite alla parte
[...]
, dallo stesso rappresentata nel giudizio definito con sentenza n. 3623/2021 del Tribunale CP_1
di Salerno e posta a fondamento dell'impugnato atto di precetto. Tale motivo integra un'opposizione all'esecuzione poiché si contesta il diritto del creditore a procedere ad esecuzione, in quanto si risolve nella contestazione del diritto del creditore ad agire in executivis.
Infatti, il diritto ad agire in sede esecutiva è correlato, sul piano sostanziale, alla titolarità di un diritto di credito risultante da un titolo esecutivo e presuppone sempre la corretta individuazione del soggetto legittimato alla esecuzione e del soggetto tenuto all'adempimento. Consegue che il suddetto diritto può essere contestato, ai sensi e nelle forme previste dall'art. 615 cod. proc. civ., tanto in caso di inesistenza assoluta del credito, quanto in caso di esercizio dello stesso nei confronti di soggetto carente di legittimazione passiva o da parte di soggetto privo di legittimazione attiva (in tal senso,
Tribunale di Avellino, sentenza n. 1260/2022).
Orbene, nel dispositivo della menzionata pronuncia, il Tribunale di Salerno statuiva quanto segue: Nell'opposto atto di precetto, l'avv. Ludovico Montera intimava il pagamento, in suo favore, delle somme di cui ai punti nn. 4 e 5 del dispositivo della sentenza, per l'importo complessivo di €
38.343,30.
Orbene, dalla lettura del titolo esecutivo emerge che il titolare del credito azionato fosse la sola parte attrice e non, viceversa, il precettante avv. Ludovico Montera, titolare, in quanto CP_1
dichiaratosi anticipatario delle spese processuali, del solo credito riconosciuto al punto n. 7 del dispositivo di sentenza sopra riportato ma non oggetto di contestazione nel presente giudizio.
Da tanto consegue che non vi è legittimazione attiva del precettante, con conseguente inesistenza, in capo al medesimo, del diritto di procedere, nei confronti del Notaio ad Parte_1
esecuzione forzata per le somme di cui ai punti nn. 4 e 5 del dispositivo della sentenza n. 3623/2021 del Tribunale di Avellino.
Dunque, per le argomentazioni esposte, può affermarsi che l'atto di precetto spedito dall'avv.
Montera fosse nullo poiché non assoggettabile alla disciplina prevista per l'errore materiale di cui all'art. 287 c.p.c., rimanendo comunque in capo al creditore la facoltà di procedere a nuova intimazione di pagamento.
La mera infondatezza della proposta opposizione non consente di ritenere sussistente la mala fede o colpa grave nell'agire, né vi è prova di danni ulteriori rispetto alle spese di lite.
Le spese di lite dell'opponente devono essere sopportate, per l'effetto, dal convenuto contumace, virtualmente soccombente;
le stesse sono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri di legge, nella misura minima stante l'esito della lite e l'istruttoria documentale. Le spese di lite possono essere invece compensate integralmente tra le parti in lite costituite in giudizio, per essere risultata creditrice del credito azionabile. CP_1
Se pure parte della somma azionata con precetto non fosse coperta dal titolo esecutivo, trattandosi di una condanna generica, risulta essere creditrice nella minore misura di euro 8.000,00, CP_1
con conseguente parziale soccombenza virtuale;
va altresì valutata positivamente l'intervenuta rinuncia all'atto di precetto, nella rinnovata discrezionalità di cui alla sentenza n. 77/2018 della Corte
Costituzionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. condanna l'avv. Ludovico Montera in proprio a rimborsare alla parte opponente le spese processuali del presente giudizio che si liquidano in € 264,00 per spese ed € 3.809,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali al 15%;
3. compensa le ulteriori spese di lite tra l'opponente e . CP_1
Avellino 11.2.2025
Il Giudice
dott.ssa Aureliana Di Matteo