Sentenza breve 2 novembre 2022
Sentenza 14 dicembre 2022
Ordinanza cautelare 16 dicembre 2022
Ordinanza cautelare 25 maggio 2023
Ordinanza cautelare 17 gennaio 2024
Sentenza 7 giugno 2024
Decreto presidenziale 19 luglio 2024
Sentenza 23 luglio 2024
Ordinanza cautelare 14 ottobre 2024
Ordinanza collegiale 29 novembre 2024
Accoglimento
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 28/01/2025, n. 639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 639 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00639/2025REG.PROV.COLL.
N. 08842/2022 REG.RIC.
N. 05820/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8842 del 2022, proposto dall’avvocato LE LL, rappresentato e difeso in proprio, avendone i requisiti, con domicilio digitale come da Pec da Registri di giustizia;
contro
la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero dell’Interno, il Ministero della Cultura, Formez Pa, l’Avvocatura Generale dello Stato e la Commissione Interministeriale Ripam, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
sul ricorso numero di registro generale 5820 del 2024, proposto dall’avvocato LE LL, rappresentato e difeso in proprio, avendone i requisiti, con domicilio digitale come da Pec da Registri di giustizia;
contro
la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero dell’Interno, il Ministero della Cultura, Formez Pa, l’Avvocatura Generale dello Stato e la Commissione Interministeriale Ripam, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
quanto al ricorso numero di registro generale 8842 del 2022, della sentenza n. 14334 del 2022 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Quarta, e, quanto al ricorso numero di registro generale 5820 del 2024, della sentenza n. 11600 del 2024 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Quarta Ter.
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’Economia e delle Finanze, del Ministero dell’Interno, del Ministero della Cultura, di Formez Pa, dell’Avvocatura Generale dello Stato e della Commissione Interministeriale Ripam;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2025 il Cons. Eugenio Tagliasacchi e viste le conclusioni delle parti.
FATTO e DIRITTO
1. Con gli appelli in epigrafe, l’avv. LE LL, rappresentato e difeso in proprio, ha impugnato le sentenze del T.a.r. Lazio n. 14334 del 2 novembre 2022 (appello R.G. 8842-2022) e n. 11600 del 7 giugno 2024 (appello R.G. 5820-2024), entrambe relative al « Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 2.293 (duemiladuecentonovantatre) unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell’Area II, posizione economica F2/Categoria B, parametro retributivo F3, nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’Economia e delle Finanze, del Ministero dell’Interno, del Ministero della Cultura e dell’Avvocatura dello Stato ».
Più precisamente, con la prima sentenza, il T.a.r. ha accolto parzialmente il ricorso proposto dall’avv. LL avverso il provvedimento di non superamento della prova scritta, mentre, con la seconda pronuncia, è stato dichiarato inammissibile il ricorso dal medesimo proposto per l’annullamento della graduatoria finale di merito, nonché per l’annullamento degli ulteriori provvedimenti meglio indicati in atti.
2. In punto di fatto, occorre premettere che il ricorrente in primo grado e odierno appellante ha presentato domanda di partecipazione all’anzidetto concorso, indetto dalla Commissione Interministeriale Ripam con il bando pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 104 del 31 dicembre 2021.
L’art. 6 del bando ha previsto lo svolgimento di una prova scritta costituita da un “ test di n. 40 (quaranta) quesiti a risposta multipla da risolvere in 60 (sessanta) minuti, con un punteggio massimo attribuibile di 30 (trenta) punti ” e ha stabilito quale soglia minima per il superamento della prova il conseguimento di 21 punti. Inoltre, è stata prevista l’attribuzione di 0,75 punti per ogni risposta esatta, 0 punti per ogni mancata risposta e la penalità di 0,25 punti per ogni risposta errata.
A proposito della valutazione dei titoli, l’art. 7 della lex specialis ha stabilito i seguenti criteri: “ Ai titoli di studio è attribuito un valore massimo complessivo di 3 (tre) punti sulla base dei seguenti criteri:
▪ 1 punto per ogni laurea, diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale;
▪ 0,25 punti per ogni master universitario di primo livello;
▪ 0,5 punti per ogni master universitario di secondo livello;
▪ 1 punto per ogni dottorato di ricerca;
▪ 0,75 punti per ogni diploma di specializzazione ”.
Con riferimento ai titoli, nel caso di specie, l’appellante risulta in possesso della laurea in giurisprudenza conseguita con il vecchio ordinamento in data 5 aprile 1990 presso l'Università di Roma La Sapienza e ha dichiarato tale titolo nella domanda.
3. A seguito della prova scritta, all’avv. LL è stato attribuito il punteggio di 20,875, non sufficiente per il superamento dell’anzidetta prova. Il provvedimento di non superamento della prova scritta è stato, dunque, impugnato dal ricorrente, che, con il primo dei due ricorsi, ha censurato le valutazioni dell’amministrazione con riferimento a tre quesiti formulati nel contesto di tale prova, contraddistinti dai numeri 7, 12 e 21, che di seguito si riportano.
Quesito n. 7: “ Agli effetti della legge penale, sono persone che esercitano un servizio di pubblica necessità (art. 358, c.p.):
A Coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.
B Coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.
C I privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato, quando dell'opera di essi pubblico sia per legge obbligato a valersi ”.
Secondo la commissione la risposta esatta sarebbe stata la C, mentre ad avviso del ricorrente avrebbe dovuto essere la risposta sub A, da lui indicata.
Quesito n. 12: “ È possibile instaurare un procedimento per responsabilità contabile a carico di soggetti, non dipendenti della P.A., che, senza legale autorizzazione, si ingeriscono nel maneggio di denaro?
A No, in tal caso si instaura solo un procedimento penale.
B Si, tali soggetti assumono la denominazione di "contabili di fatto".
C No, la responsabilità contabile può sorgere solo nei confronti degli agenti contabili incaricati di versare le somme riscosse nelle casse delle pubbliche amministrazioni ”.
Secondo la commissione la risposta esatta sarebbe stata la B, mentre ad avviso del ricorrente avrebbe dovuto essere la risposta sub A, da lui indicata.
Quesito n. 21: “ Che cos'è un web browser?
A Un programma utilizzato per visualizzare documenti html.
B Entrambe le risposte sono corrette.
C Un programma che consente all'utente di accedere alle risorse di internet ”.
Secondo la commissione la risposta esatta sarebbe stata la B, mentre ad avviso del ricorrente avrebbe dovuto essere la risposta sub C, da lui indicata.
4. Con la sentenza n. 14334 del 2022, il T.a.r. Lazio ha ritenuto fondata la censura relativa al quesito n. 7, in considerazione dell’erroneo collegamento, nel contesto della formulazione del quesito medesimo, tra la disposizione del codice penale relativa ai soggetti esercenti un servizio di pubblica necessità (art. 359 c.p.) e il riferimento all’art. 358 c.p., che è relativo, per contro, alla “ nozione della persona incaricata di un pubblico servizio ”. Ad avviso del T.a.r., infatti, l’errata formulazione della domanda sarebbe stata idonea a fuorviare il candidato, con la conseguenza che, pur non potendo reputare corretta la risposta indicata dal ricorrente, si sarebbe dovuta escludere la penalità prevista dal bando per le risposte errate. Pertanto, il punteggio è stato rideterminato in 21,125 punti, sufficiente ai fini del superamento della prova scritta.
Il T.a.r. ha ritenuto, invece, non fondate le censure concernenti i quesiti n. 12 e n. 21, richiamando in particolare, a proposito del quesito n. 12, l’ordinanza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, 17 febbraio 2022, n. 5228, secondo cui “ il soggetto destinatario dei fondi concorre alla realizzazione del programma della pubblica amministrazione, di modo che tra questa ed il soggetto in questione si instaura un rapporto di servizio, sicché il beneficiario assume, ai fini della giurisdizione della Corte dei conti, la stessa posizione propria di un dipendente o amministratore della pubblica amministrazione ”.
5. Successivamente, a seguito della pubblicazione della graduatoria, l’avv. LL ha constatato che, nell’ambito della graduatoria di merito, gli era stato attribuito soltanto un punto per il possesso della laurea conseguita nella vigenza del vecchio ordinamento, ossia il medesimo punteggio assegnato ai candidati in possesso della sola laurea triennale, sicché egli, reputando ingiusta l’anzidetta valutazione, ha impugnato anche la graduatoria pubblicata il 24 febbraio 2023, nella quale risultava collocato al 17193° posto, con un secondo ricorso proposto al T.a.r. Lazio, poi integrato da motivi aggiunti, con i quali ha impugnato la graduatoria rettificata pubblicata il 19 aprile 2023, ove egli risultava al 17415° posto.
A tale proposito, la parte ha fatto espressamente presente di non aver potuto impugnare l’anzidetta graduatoria attraverso la proposizione di motivi aggiunti nell’ambito del giudizio R.G. n. 8842 del 2022, stante la previsione di cui all’art. 104 c.p.a., poiché il primo giudizio era già stato medio tempore definito dal T.a.r. con la sentenza n. 14334 del 2022 avverso la quale egli aveva già proposto appello.
6. Occorre ancora precisare che, con l’anzidetto ricorso introduttivo del secondo giudizio, l’avvocato LL ha chiesto l’autorizzazione alla notifica per pubblici proclami ai sensi dell’art. 41 c.p.a., stante l’elevato numero dei soggetti coinvolti e l’impossibilità per parte ricorrente di reperire i loro luoghi di residenza. Il T.a.r. Lazio, con ordinanza n. 2685 del 25 maggio 2023, ha concesso la rimessione in termini per la notifica, riconoscendo espressamente che non potevano esservi addebiti in merito all’ordinaria diligenza del ricorrente; inoltre è stata accolta anche l’anzidetta istanza di notifica per pubblici proclami, con assegnazione per l’incombente del termine di trenta giorni decorrente dalla comunicazione dell’ordinanza stessa. Più precisamente, il T.a.r. con la menzionata ordinanza ha affermato quanto di seguito si riporta: “ Considerato, quanto all’istanza di remissione in termini per la notifica del ricorso introduttivo, che:
- il ricorrente risulta avere avanzato una specifica istanza di accesso tendente ad ottenere gli indirizzi dei controinteressati e quindi ha osservato la regola di ordinaria diligenza alla quale il notificante deve informare la sua condotta (cft. Cons. Stato Sez. III, 23-02-2023, n. 1888; Cons. Stato Sez. V, 30-12-2022, n. 11721);
- l’omessa notifica del ricorso al controinteressato ex art. 41, comma 2 c.p.a., non è addebitabile al ricorrente, che non ha ottenuto i dati a tal fine necessari entro il termine di decadenza previsto per la proposizione del gravame, pur avendo all’uopo tempestivamente interpellato l’Amministrazione;
- sussistono pertanto i presupposti per disporre la remissione in termini del ricorrente per la corretta instaurazione del contraddittorio;
Ritenuto che sussistano altresì i presupposti - stante l’elevato numero di controinteressati - per autorizzare, come chiesto dal ricorrente, la notificazione per pubblici proclami del ricorso in epigrafe ”.
7. Tuttavia, con l’impugnata sentenza n. 11600 del 7 giugno 2024, il medesimo T.a.r. ha revocato l’ordinanza con cui era stata concessa la rimessione in termini e ha dichiarato inammissibile il ricorso, in ragione dell’omessa notifica ad almeno un controinteressato.
In particolare, secondo il primo giudice l’istanza di accesso volta a conoscere i nomi dei controinteressati non sarebbe stata tempestiva, essendo stata presentata dal ricorrente in data 16 aprile 2023 (peraltro, nella sentenza impugnata, si fa erroneamente riferimento all’anno 2024) a fronte del termine per impugnare la prima graduatoria in scadenza il 26 aprile 2023.
Inoltre, sempre secondo il giudice di primo grado, l’integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, pur essendo stata autorizzata e tempestivamente eseguita, non sarebbe idonea a sanare l’omessa notifica ad almeno un controinteressato al momento della proposizione del ricorso.
8. Avverso le sentenze sopra menzionate ha proposto due distinti appelli l’avvocato LL e, in vista dell’udienza del 28 dicembre 2024 fissata per la decisione del giudizio R.G. n. 8842-2022, ha chiesto che l’udienza di discussione fosse rinviata per consentire la riunione con il giudizio R.G. n. 5820-2024.
Questa Sezione, con l’ordinanza n. 9605 del 29 novembre 2024, ha accolto l’anzidetta istanza di rinvio, fissando l’udienza del 9 gennaio 2025 per la trattazione di entrambi gli appelli.
9. Per quanto concerne le censure formulate con il gravame proposto avverso la sentenza n. 14334 del 2022 (impugnata nell’ambito del giudizio R.G. n. 8842-2022), l’appellante ha contestato la decisione del T.a.r. Lazio nella parte in cui sono state ritenute infondate le prospettazioni del ricorrente circa l’illegittimità della valutazione relativa ai quesiti n. 12 e n. 21, proponendo due motivi di gravame.
9.1. In particolare, a proposito del quesito n. 12, ad avviso dell’appellante, non sarebbe chiaro per quale elemento testuale o in base a quale criterio interpretativo il T.a.r. abbia ritenuto che l’espressione “ non dipendente pubblico ” utilizzata nel contesto del quesito non si riferisse “ all'insieme generale ” dei non dipendenti pubblici, ma alludesse solo a quella “ speciale e ristretta categoria ” di soggetti non dipendenti pubblici “ comunque legati alla P.A. da rapporto di servizio continuativo ”, poiché in tale eventualità il quesito avrebbe, a suo dire, dovuto farne menzione. In altri termini, secondo l’appellante, la risposta indicata come corretta dalla commissione sarebbe stata effettivamente corretta soltanto se il quesito fosse stato espressamente riferito ai “ contabili di fatto ” legati alla P.A. da un rapporto di servizio continuativo e, in assenza di tale specificazione, da un lato, il quesito non sarebbe chiaro e netto come richiesto dalla giurisprudenza amministrativa e, dall’altro lato, risulterebbe corretta la risposta sub A, data dal candidato in conformità con l’art. 52 del R.D. 12 luglio 1934 n. 1214, che limita la giurisdizione della Corte dei Conti sulla responsabilità contabile ai soli dipendenti pubblici.
9.2. Con riferimento al quesito n. 21, l’appellante ha sostenuto che la prima risposta, secondo cui un web browser è “ Un programma utilizzato per visualizzare documenti html ”, sarebbe “ vera solo in via molto residuale e parziale ”, con la conseguenza che avrebbe dovuto essere considerata corretta soltanto la risposta da lui indicata, sub C, secondo cui si tratta di “ Un programma che consente all'utente di accedere alle risorse di internet ” e non quindi quella sub B, secondo cui “ Entrambe le risposte sono corrette ”.
Inoltre, ad avviso dell’appellante, la formulazione del quesito violerebbe il principio di ragionevolezza dell’azione amministrativa che, nel caso di prova concorsuale a risposta multipla, impone che i quesiti siano formulati in maniera chiara e che vi sia soltanto una risposta esatta.
10. Per quanto concerne le censure formulate con il gravame proposto avverso la sentenza n. 11600 del 7 giugno 2024 (impugnata nell’ambito del giudizio R.G. n. 5820-2024), l’appellante ha contestato la decisione del T.a.r. formulando tre distinti motivi di gravame.
10.1. Con il primo motivo, l’appellante ha prospettato il difetto di motivazione e l’irragionevolezza della decisione del giudice di primo grado con riferimento alla revoca della precedente ordinanza n. 2685 del 2023 di rimessione in termini e di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami. Si tratterebbe, secondo l’appellante, di una decisione “ apodittica senza alcuna base giustificativa razionale ”, non essendo stata indicata la ragione per cui il termine di dieci giorni non sarebbe stato sufficiente per consentire all’amministrazione di evadere l’istanza di accesso che, nel caso di specie, avrebbe richiesto semplicemente l’individuazione dei dati anagrafici di un controinteressato in graduatoria.
In ogni caso, ad avviso dell’appellante, la tesi secondo cui l’istanza di accesso avrebbe dovuto essere presentata non oltre trenta giorni prima della scadenza del termine per proporre ricorso finirebbe per “ fissare per via giudiziaria un termine processuale di ordine generale per l’applicabilità dell’art. 37 e 41, 4° comma CPA in caso di impugnazione di atto con controinteressati non facilmente individuabili con inevitabile violazione delle prerogative del legislatore – unico competente a imporre oneri e termini processuali di ordine generale ” e configurerebbe un’interpretazione in violazione dell’art. 3 della Costituzione perché “ costringerebbe chi non è in possesso dei dati anagrafici dei terzi controintererssati ad iniziare la procedura impugnatoria 30 giorni prima del termine decadenziale generale di 60 giorni con grave discriminazione e nocumento dei diritti di difesa costituzionalmente garantiti ”.
10.2. Con il secondo motivo di gravame, l’appellante ha censurato la sentenza per erronea interpretazione degli art. 37 e 41 c.p.a., dal momento che, in ragione della mancata indicazione dei nominativi dei candidati nel contesto della graduatoria, non si potrebbe ritenere che gli stessi siano “ individuati nell’atto impugnato ”, con conseguente inapplicabilità del comma 2 dell’art 41 c.p.a. nella parte in cui prevede la notifica ad almeno un controinteressato “ individuato ” nell’atto impugnato.
Sotto un diverso profilo, l’appellante ha richiamato la sentenza del Consiglio di Stato, sez. VII, 12 febbraio 2024, n. 1414, che ha ritenuto che la notifica per pubblici proclami possa essere richiesta anche in assenza della previa instaurazione del contraddittorio nei confronti di almeno un controinteressato, purché la relativa istanza venga formulata tempestivamente – ossia entro il termine di decadenza per la proposizione del ricorso – e a condizione che vi sia una situazione di particolare difficoltà nell’esecuzione delle notifiche nelle forme ordinarie.
10.3. Con il terzo motivo di gravame, è stata censurata la parte della pronuncia in cui il giudice di primo grado ha ritenuto che, al fine di valutare i presupposti per la concessione della rimessione in termini e, in particolare, per verificare la tempestività della presentazione dell’istanza di accesso agli atti, si dovesse avere riguardo alla graduatoria pubblicata il 24 febbraio 2023 quale atto sulla base del quale individuare il nominativo del terzo controinteressato e, quindi, computare i giorni per la presentazione dell’istanza di accesso medesima. Secondo l’appellante, infatti, dal momento che tale graduatoria è stata rimossa e sostituita da quella del 19 aprile 2023, sino alla pubblicazione di tale seconda graduatoria non sarebbe stato possibile individuare un controinteressato o, comunque, siffatta individuazione sarebbe stata inutile in considerazione della modifica delle posizioni dei candidati.
11. Nel merito, l’appellante ha riproposto, ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a., il motivo del ricorso di primo grado concernente la prospettazione dell’errata valutazione dei titoli con particolare riferimento al punteggio riconosciuto per il possesso della laurea in giurisprudenza conseguita nella vigenza del vecchio ordinamento, illegittimamente valutato con il medesimo punteggio attribuito per il possesso della sola laurea triennale. Del pari, l’appellante ha reiterato, anche nel contesto di tale secondo gravame, la censura sopra menzionata concernente l’asserita illegittimità delle valutazioni relative ai quesiti n. 12 e n. 21 della prova scritta.
12. Si sono costituite in giudizio le amministrazioni appellate, replicando alle censure proposte e chiedendo il rigetto del gravame. In particolare, con riferimento al quesito n. 12, la difesa delle amministrazioni ha rilevato come sia ormai pacifico che si possano configurare ipotesi di responsabilità amministrativa per danno patrimoniale ad un ente pubblico anche in capo a soggetti estranei all’amministrazione, in ragione del sempre più frequente “ operare dell’amministrazione fuori degli schemi del regolamento di contabilità di Stato e tramite soggetti in essa non organicamente inseriti ”, essendo sufficiente una relazione meramente funzionale tra l’autore dell’illecito e l’amministrazione pubblica che non implica necessariamente un rapporto di impiego in senso proprio, purché vi sia la compartecipazione del soggetto all’attività dell’amministrazione pubblica.
Con riferimento al quesito n. 21, poi, le amministrazioni appellate hanno evidenziato come sia stato lo stesso ricorrente a confermare la correttezza della risposta indicata come esatta dalla commissione, dal momento che nel ricorso di primo grado egli aveva affermato che: “ è notorio ormai anche ai più profani che un web browser moderno non si limita solo a visualizzare documenti html (tra l'altro protocollo ormai desueto soppiantato da SHTML e XML e altri più moderni) ma serve a tante altre cose e cioè accedere a tutte le risorse internet che è appunto la risposta C ”, con la conseguenza che, per sua esplicita ammissione, la terza opzione secondo cui “ Entrambe le risposte sono corrette ” costituisce la sintesi delle altre due risposte e risulta dunque l’unica corretta.
13. Con l’ordinanza n. 5881 del 16 dicembre 2022, pronunciata nell’ambito del giudizio R.G. n. 8842 del 2022, la Sezione ha respinto l’istanza cautelare formulata dall’appellante per difetto del fumus boni iuris .
14. Tanto premesso, in via preliminare e in accoglimento dell’istanza espressamente formulata dall’appellante, deve essere disposta la riunione dei due appelli in ragione della connessione sia soggettiva, trattandosi di giudizi tra le medesime parti, sia oggettiva, in quanto concernenti atti della medesima procedura concorsuale.
15. Ciò posto, il Collegio – trattenuta la causa in decisione all’udienza pubblica del 9 gennaio 2025 – reputa che le censure prospettate dall’appellante siano parzialmente fondate, nei limiti che di seguito si precisano.
16. Con riferimento alle valutazioni dei quesiti n. 12 e n. 21, ritiene il Collegio che – come già rilevato in sede cautelare con la sopra richiamata ordinanza n. 5881 del 16 dicembre 2022 – le contestazioni prospettate dall’appellante siano infondate per ragioni di ordine logico prima ancora che giuridico.
16.1. Avuto riguardo al quesito n. 12, la tesi dell’appellante secondo cui sarebbe stata necessaria una specificazione nella formulazione del quesito medesimo è evidentemente illogica poiché, come egli stesso ammette, la “ speciale e ristretta categoria ” dei soggetti non dipendenti pubblici “ legati alla P.A. da rapporto di servizio continuativo ” è, per l’appunto, una categoria “ speciale ” e un “ sottoinsieme speciale ”, sicché – per insuperabili ragioni logiche – rientra comunque nel più ampio genus dei non dipendenti pubblici, con la conseguenza che il quesito è da reputarsi formulato in modo chiaro e la risposta del candidato risulta errata proprio sulla base della sua stessa prospettazione, dovendosi, dunque, senz’altro confermare che la risposta corretta è quella secondo cui la responsabilità contabile può sussistere anche a carico di soggetti qualificati non dipendenti pubblici.
16.2. Anche con riferimento al quesito n. 21, la tesi dell’appellante è destituita di fondamento per considerazioni di ordine logico e sulla base delle stesse prospettazioni dell’appellante medesimo, il quale ha ritenuto che la risposta indicata come corretta dall’amministrazione sia in realtà errata poiché la risposta sub A, secondo cui un “ web browser ” è “ Un programma utilizzato per visualizzare documenti html ” sarebbe “ vera solo in via molto residuale e parziale ”. Inoltre, come rilevato anche dalla difesa delle amministrazioni, nell’ambito del ricorso di primo grado, il ricorrente ha espressamente riconosciuto che: “ è notorio ormai anche ai più profani che un web browser moderno non si limita solo a visualizzare documenti html (tra l'altro protocollo ormai desueto soppiantato da SHTML e XML e altri più moderni) ma serve a tante altre cose e cioè accedere a tutte le risorse internet che è appunto la risposta C ”.
Poiché, allora, lo stesso appellante ha riconosciuto che si tratta di una risposta vera in via “ residuale e parziale ” e che un web browser “ non si limita solo a visualizzare documenti html ”, si deve ritenere che egli abbia espressamente riconosciuto che, come rilevato anche dalla Sezione con l’ordinanza cautelare n. 5881 del 2022, un browser serva “ anche ” a visualizzare documenti html, non essendo, infatti, diversamente interpretabile l’utilizzo del termine “ parziale ”, che – su un piano strettamente logico e secondo l’utilizzo corrente nella lingua italiana – esprime il riferimento a una parte di un insieme più ampio. Ne consegue, pertanto, con ogni evidenza, che la risposta in questione descrive una funzione effettivamente riferibile al browser – benché non si tratti dell’unica funzione dello stesso – e, per tale insuperabile ragione logica, non può dirsi errata, sicché è da reputarsi senz’altro corretta la tesi dell’amministrazione secondo cui la risposta esatta al quesito era quella sub B, secondo cui “ Entrambe le risposte sono corrette ”. Per queste stesse considerazioni si deve escludere ogni irragionevolezza nella formulazione del quesito, posto che l’unica risposta effettivamente corretta nel contesto della domanda, per le sopra indicate ragioni logiche, era quella indicata dall’amministrazione.
17. Dall’infondatezza delle censure dell’appellante concernenti le valutazioni relative ai quesiti in questione, discende il rigetto dell’appello proposto avverso la sentenza n. 14334 del 2 novembre 2022 (appello R.G. n. 8842-2022) e, del pari, il rigetto dell’analogo motivo riproposto nel contesto dell’appello avverso la sentenza n. 11600 del 7 giugno 2024 (appello R.G. n. 5820-2024), con la conseguente conferma della decisione del T.a.r. avuto riguardo al punteggio attribuito al candidato per la prova scritta.
18. Per quanto riguarda l’esame delle ulteriori censure proposte nell’ambito del gravame avverso la sentenza n. 11600 del 7 giugno 2024 (appello R.G. n. 5820-2024), occorre scrutinare, in primo luogo, i tre motivi per il cui tramite l’appellante ha contestato la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con la precisazione che gli anzidetti tre motivi possono essere esaminati congiuntamente, in quanto afferenti alla medesima questione.
19. Con riferimento alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso per omessa notifica ad almeno un controinteressato, ritiene il Collegio che, alla luce delle peculiarità del caso di specie, l’interpretazione accolta dal T.a.r. Lazio sia eccessivamente restrittiva e finisca, in sostanza, per introdurre un’ipotesi di inammissibilità non prevista dalla legge, determinando una non consentita compressione del diritto costituzionale alla tutela giurisdizionale.
Risulta, infatti, che, nel caso di specie, l’identificazione dei controinteressati sia stata resa oggettivamente difficile a causa della pubblicazione di una graduatoria priva dei nomi dei candidati, con conseguente necessità di esercitare il diritto di accesso per la loro identificazione.
Per tale ragione, il ricorrente e odierno appellante ha formulato già con il ricorso introduttivo la richiesta di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami che – come si è già rilevato – è stata accolta dal T.a.r. con contestuale rimessione in termini; inoltre, il ricorrente ha presentato anche l’istanza di accesso agli atti prima della scadenza del termine di decadenza per la notifica del ricorso.
In tale contesto, la tesi prospettata dal T.a.r. secondo cui l’anzidetta istanza di accesso sarebbe tardiva finisce per introdurre un’ipotesi di inammissibilità non prevista dalla legge riducendo arbitrariamente il termine per introdurre il ricorso e comprimendo, pertanto, in modo eccessivo la tutela giurisdizionale della parte ricorrente.
In altri termini, in considerazione della circostanza che, nel caso di specie, la graduatoria non indicava i nomi dei candidati e che il ricorrente ha presentato un’istanza di accesso agli atti ed è poi stato espressamente autorizzato alla notifica per pubblici proclami, ritiene il Collegio che, in accoglimento dell’appello, il capo della sentenza che ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso debba essere riformato, poiché è da reputarsi corretta la decisione del T.a.r. di cui all’ordinanza n. 2685 del 2023 di concedere la rimessione in termini riconoscendo espressamente che non potevano esservi addebiti in merito alla diligenza del ricorrente medesimo, autorizzando altresì la notifica per pubblici proclami.
Poiché, dunque, tale ordinanza era da reputarsi corretta, essa non doveva essere revocata, in quanto si deve ritenere del tutto ragionevole – nel peculiare contesto della fattispecie concreta in esame, caratterizzata dalle oggettive difficoltà sopra menzionate – la scelta di rimettere in termini il ricorrente, riconoscendo la sussistenza di un errore scusabile.
Peraltro, in considerazione della circostanza che nell’ambito del giudizio di primo grado è stato correttamente adempiuto l’incombente concernente la notifica per pubblici proclami, deve ritenersi che il contraddittorio sia stato correttamente instaurato, con la conseguenza che, pur riconoscendo la rimessione in termini per errore scusabile, non vi è alcuna necessità di disporre il rinvio della causa al giudice di primo grado ai sensi dell’art. 105, comma 1, c.p.a..
20. Dalla fondatezza dell’appello e dalla conseguente riforma del capo della sentenza impugnata che ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio, deriva la necessità di passare all’esame del motivo del ricorso di primo grado concernente il punteggio attribuito per i titoli, che è stato assorbito dal T.a.r. in ragione della definizione in rito e che è stato ritualmente riproposto ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a.
21. Nel merito, tale motivo del ricorso introduttivo è fondato. Infatti, questa Sezione, con la sentenza 19 marzo 2024, n. 2649, ha chiarito – dopo un’ampia ricostruzione della normativa relativa alle nozioni di “laurea”, “diploma di laurea”, “laurea specialistica” e “laurea magistrale” – come debba ritenersi che il diploma di laurea conseguito nella vigenza del vecchio ordinamento, quale quello posseduto dal ricorrente, abbia maggior valenza rispetto alla sola laurea triennale.
Al riguardo, deve evidenziarsi che i titoli di studio indicati nell’art. 7, comma 3, della lex specialis , che menziona la “laurea”, il “diploma di laurea”, la “laurea specialistica” e la “laurea magistrale”, rinvengono una specifica corrispondenza, sotto il profilo letterale, nella normativa primaria e secondaria richiamata dal bando.
In particolare, dopo aver puntualmente individuato l’anzidetta normativa, la Sezione ha tratto le conseguenze che di seguito si riportano: “ Con la riforma dell’ordinamento didattico universitario, dunque, il percorso di studi propedeutico al conseguimento del diploma di laurea del c.d. vecchio ordinamento è stato “sostituito” da un percorso di studi a struttura bifasica (c.d. 3 + 2) o articolato in 5 anni (c.d. laura magistrale a ciclo unico).
Tale corrispondenza di valore è del resto confermata dall’art. 1 del Decreto Interministeriale 9 luglio 2009, n 233, che, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi, equipara i diplomi di laurea di cui agli ordinamenti non ancora riformulati ai sensi del D.M..509/99 alle lauree specialistiche e alle lauree magistrali delle classi di cui ai Decreti Ministeriali 16 marzo 2007 e 8 gennaio 2009.
Dall’esame della riportata normativa emerge, dunque, la maggiore valenza del diploma di laurea magistrale a ciclo unico, quale quello posseduto dal ricorrente, rispetto alla sola laurea triennale.
Tale principio trova riscontro anche nella giurisprudenza di primo grado, la quale ha avuto modo di affermare che: “Nessun dubbio può sussistere in merito al fatto che il diploma di laurea vecchio ordinamento/la laurea magistrale (articolato su un percorso di studi quadriennale/quinquennale a ciclo unico) costituisca un titolo di studio superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso, rappresentato dalla laurea triennale. Ove tale superiore titolo non fosse valutabile quale titolo aggiuntivo, si genererebbe un’illogica e irragionevole disparità di trattamento tra candidati che hanno conseguito titoli di cultura manifestamente diversi tra loro e che si pongono a conclusione di percorsi di studi altrettanto diversi per livello di eterogeneità degli insegnamenti seguiti, degli esami sostenuti e delle esperienze accademiche maturate.” (T.A.R. Lazio Roma, Sez. IV, 9 febbraio 2023, n. 2227).
L’irragionevolezza della clausola emerge altresì in ragione del differente trattamento riservato dalla medesima previsione della lex specialis ai candidati in possesso della laurea magistrale a ciclo unico (lo stesso ragionamento vale per il diploma di laurea vecchio ordinamento) rispetto a quelli in possesso di una laurea biennale (specialistica o magistrale), ai quali, in ragione del possesso anche della propedeutica laurea triennale, viene riconosciuto un punteggio complessivo pari a due punti (un punto per ogni titolo). In base all’interpretazione letterale della disposizione, invero, non appaiono prospettabili diverse soluzioni ermeneutiche che, ad esempio, riconoscano ai possessori di un titolo superiore, quale la laurea specialistica o magistrale, un unico punto in ragione dell’”assorbimento” della laurea triennale, che necessariamente lo precede ”.
22. In conformità con l’orientamento appena menzionato, al quale il Collegio intende dare continuità, deve essere accolto il relativo motivo del ricorso di primo grado, con conseguente annullamento, limitatamente alla posizione dell’avv. LE LL, dei provvedimenti impugnati meglio indicati in atti e, in particolare, delle graduatorie finali di merito pubblicate in data 19 aprile 2023.
Dall’accoglimento del predetto motivo, deriva, sotto il profilo dell’effetto conformativo della presente sentenza, ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettera e), c.p.a., che la commissione dovrà rivalutare la posizione dell’appellante sotto il profilo del punteggio spettante in ragione del possesso del diploma di laurea conseguito nella vigenza del vecchio ordinamento.
23. In ragione dell’accoglimento soltanto parziale delle censure prospettate con gli appelli riuniti e, comunque, alla luce della sostanziale novità delle questioni sottese al gravame in esame, il Collegio ravvisa eccezionali ragioni, ex artt. 26, comma 1, c.p.a. e 92, comma 2, c.p.c., per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti, in parte li accoglie e in parte li respinge nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, accoglie parzialmente il ricorso di primo grado, con conseguente annullamento degli atti impugnati, limitatamente alla posizione dell’appellante LE LL e dispone che la commissione giudicatrice rivaluti il punteggio da attribuire all’appellante in ragione del possesso del diploma di laurea conseguito nella vigenza del vecchio ordinamento.
Compensa le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Lopilato, Presidente FF
Silvia Martino, Consigliere
Giuseppe Rotondo, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere
Eugenio Tagliasacchi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Eugenio Tagliasacchi | Vincenzo Lopilato |
IL SEGRETARIO