Ordinanza collegiale 3 marzo 2025
Ordinanza cautelare 9 aprile 2025
Sentenza breve 19 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza breve 19/03/2026, n. 1347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1347 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01347/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00294/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 294 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Fedele Ranieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio del predetto difensore in Milano, corso Genova, n.14;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la stessa domiciliato in Milano, via Freguglia, n. 1;
per l'annullamento
previa sospensione cautelare
del provvedimento di archiviazione dell’istanza di emersione dal lavoro irregolare ex art. 103, comma 1, del D.L. n. 34/2020, presentata in favore del ricorrente, notificato in data 10.01.2025, nonché di qualunque atto precedente, successivo e comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 la dott.ssa AL CC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Con l’odierno ricorso, il signor -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento della Prefettura di -OMISSIS- con cui è stata disposta l’archiviazione dell’istanza di emersione dal lavoro irregolare ex art. 103 del D.L. n. 34/2020 presentata in suo favore, a fronte della mancata presentazione delle parti dinanzi ai competenti Uffici per la sottoscrizione del contratto di soggiorno.
2. A sostegno del gravame ha dedotto un unico motivo rubricato “ Violazione di legge per contrasto con l’art. 3, co. 1, Legge nr. 241/1990 e l’art. 9, co.1, lettera d), Legge 5 febbraio 1992, n. 91. Eccesso di potere - 3 - per carenza di motivazione, ingiustizia manifesta, mancanza di idonei parametri di riferimento e difetto di istruttoria, per avere, la Prefettura di -OMISSIS-, fondato il provvedimento di archiviazione unicamente sull’asserito mancato riscontro della ricorrente alle richieste di integrazione documentale ”, lamentando, in sostanza, di non aver ricevuto la convocazione per la presentazione dinanzi allo Sportello Unico per l’Immigrazione ai fini della sottoscrizione del contratto di soggiorno, né il preavviso di rigetto ex art. 10 bis della Legge n. 241/1990.
3. Si è costituita in giudizio l’amministrazione per resistere al ricorso.
4. All’esito della camera di consiglio del 9.04.2025, con ordinanza n. -OMISSIS- l’istanza cautelare è stata accolta, non essendo stata prodotta dall’amministrazione la prova della corretta comunicazione al ricorrente degli atti del procedimento, in particolare della convocazione per la presentazione dinanzi ai competenti Uffici per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e del preavviso di rigetto ex art. 10 bis della Legge n. 241/1990. Pertanto, ritenuto che l’amministrazione debba “ adoperarsi per garantire che la comunicazione di convocazione giunga alla piena conoscenza del lavoratore, onde consentirgli di completare la procedura di emersione avviata nel 2020, in aderenza al dovere di collaborazione e soccorso istruttorio incombente sulla parte pubblica ”, è stato ordinato il riesame della fattispecie in contraddittorio con il ricorrente, al fine di verificare la sussistenza dei presupposti per concludere positivamente la procedura di emersione dal lavoro irregolare.
5. All’esito del disposto riesame, l’amministrazione ha depositato in giudizio il provvedimento Prot. n. -OMISSIS- del 4.12.2025, notificato in pari data al procuratore legale del ricorrente, con il quale è stato nuovamente disposto il rigetto dell’istanza di emersione con diversa valutazione, ovvero in quanto “ dal sistema informativo dell’anagrafe tributaria non si evince la disponibilità reddituale del richiedente. Si prega di presentare idonea documentazione dimostrante il possesso del requisito reddituale fissato dalla procedura di emersione 2020 ”.
6. Alla camera di consiglio del 18.03.2026 la causa è stata trattenuta in decisione, con avviso della possibilità di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 60 c.p.a.
7. Il Collegio rileva che, come anticipato con avviso riportato a verbale, sussistono tutti i presupposti per la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 c.p.a., data la completezza dell’istruttoria e la manifesta sopravvenuta improcedibilità del gravame.
8. Difatti, l’amministrazione si è rideterminata all’esito del riesame ordinato dal Tribunale effettuando una nuova istruttoria e disponendo con diversa motivazione il rigetto dell’istanza di emersione dal lavoro irregolare, per cui il precedente provvedimento è stato superato e sostituito dal nuovo, che determina esso solo la diretta lesione della posizione giuridica del ricorrente.
9. Tale provvedimento, pur notificato all’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore del ricorrente in data 4.12.2025, non è stato impugnato, per cui, essendo ormai spirati i termini di legge per la sua contestazione in giudizio, è divenuto definitivo e cristallizza il pregiudizio a danno del ricorrente. Ne consegue che nessuna utilità potrebbe ormai derivare dalla coltivazione della presente impugnativa, essendo stato il provvedimento sub iudice sostituito da altro di contenuto negativo e ormai definitivo, per cui il ricorrente non ha più interesse alla decisione nel merito della presente vicenda contenziosa.
10. Alla luce di quanto precede, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
11. Le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti, in considerazione del complessivo andamento del giudizio e della particolarità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità di parte ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AR DA SO, Presidente
Silvia Cattaneo, Consigliere
AL CC, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AL CC | AR DA SO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.