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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/04/2025, n. 1885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1885 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE di APPELLO di NAPOLI
Sezione Sesta civile composta dai magistrati:
1) dr.ssa Assunta D'Amore - Presidente
2) dott. Giorgio Sensale - Consigliere
3) dr.ssa Ada Meterangelis - Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al N. 1301 R.G.A.C. per l'anno 2021, riservata in decisione all'udienza cartolare del
16.01.2025, vertente
TRA
( , rappresentato e difeso in Parte_1 C.F._1 giudizio, per mandato in atti, dall'avv. Daniele MO, presso il cui studio in Napoli, via Reggia di Portici, n. 69, è elettivamente domiciliato;
Appellante principale
CONTRO
_1
( ), in persona dell'amministratore pro tempore,
[...] P.IVA_1 rappresentato e difeso in giudizio, per mandato in atti, dall'avv.
Daniele Varini, presso il cui studio in Cercola, viale Leonardo da Vinci
n. 1, è elettivamente domiciliato;
Appellato/appellante incidentale
E
(P.IVA: , in persona del Controparte_2 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in giudizio, per mandato in atti, dall'avv. Antonietta Friello, presso il cui studio in
Santa Maria a Vico, via Panoramica n.80, è elettivamente domiciliata;
Appellata
OGGETTO: appello contro la sentenza del tribunale di Nola n.
330/2021, pubblicata in data 18.02.2021.
CONCLUSIONI: come da rispettive note scritte autorizzate per l'udienza del 16.01.2025, da intendersi qui richiamate e trascritte.
1 IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 29.5.2017, Parte_1 premesso di aver riportato lesioni personali e ingenti danni a cose a seguito dell'evento verificatosi il 6.7.2015, alle ore 10:00 circa, nel garage di sua proprietà, sito nel condominio di in _1
, causato dall'improvviso crollo di una _1 grossa lastra di intonaco dal soffitto dell'anzidetto garage, provocato da copiose infiltrazioni di acqua derivanti dalle rottura della tubazione pluviale dello stabile, evocava in giudizio, innanzi al
Tribunale di Nola, il , in persona PA dell'amministratore pro tempore, onde sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Dichiarare la esclusiva responsabilità nella produzione dell'evento dannoso del sito in , alla CP_1 _1
Via Margherita 9 e condannare il convenuto, .., al risarcimento CP_1 dei danni tutti subiti nell'occorso … danni a cose quantificati in: € 10.764,36 per i danni arrecati all'immobile adibito ad uso box auto di proprietà del signor;
€ 719,80 per le riparazioni effettuate alla Pt_1 pluviale dello stabile, spesa interamente sostenuta dal signor;
€ Pt_1
2.308,64 comprensivi di sosta tecnica, per i danni cagionati al veicolo Ford
Focus targato DB348FY; € 650,00 per il danno subito dal battello con fondo gonfiabile. Per un totale di € 14.442,80 (…). O in quelle diverse somme che saranno ritenute di Giustizia. […] condannare il convenuto al CP_1 risarcimento dei danni da lesioni personali subiti nell'occorso dal signor
[…] per un totale di € 10.143,93 (..). O in quelle diverse Parte_1 somme che saranno ritenute di Giustizia.”. Vinte le spese, con distrazione.
Incardinata la lite, si costituiva in giudizio il PA
, contestando specificamente l'avversa ricostruzione
[...] dei fatti, concludendo per l'integrale rigetto della pretesa attorea, infondata e non provata, in ogni caso chiedendo (ed ottenendo) il differimento della prima udienza, onde chiamare in causa la propria compagnia assicurativa all'epoca dei fatti, Controparte_2 per essere da essa manlevato, in caso di soccombenza, in virtù della polizza n. 971020070.
Costituitasi in giudizio, la terza chiamata Controparte_2 resisteva alla domanda attorea, chiedendone il rigetto, perché generica, infondata e non provata, eccependo, in ogni caso,
l'inoperatività della polizza, non rientrando la fattispecie nelle ipotesi di rischio assicurato.
Esaurita l'attività istruttoria (con l'acquisizione della documentazione prodotta in giudizio e l'escussione di due soli testi, per intervenuta decadenza dell'attore dall'escussione dei residui testi indicati, giusta ordinanza resa all'udienza del 17.01.2019), la lite veniva definita con sentenza n. 330/2021, pubblicata in data 18.2.2021, con cui il
2 tribunale di Nola rigettava la domanda attorea perché non provata e compensava interamente le spese di lite.
Contro tale sentenza, notificata in data 19.2.20121, con atto di citazione notificato (a mezzo pec) il 19.3.2021, proponeva appello lamentando, con connessi profili di doglianza, Parte_1
l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie, in violazione degli artt. 116 c.p.c., 2051 e 2697 c.c., nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 191 cpc e dell'art. 208 cpc.
Concludeva, pertanto, perché la corte adita, in totale riforma della pronuncia impugnata, accogliesse le conclusioni rassegnate dall'attore in prime cure, previo accoglimento dell'istanza di rimessione in istruttoria per l'assunzione della prova articolata in primo grado. Con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio, con distrazione.
In particolare, in via istruttoria, chiedeva: 1) di essere ammesso alla prova testimoniale sui capi già articolati nella seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., a mezzo del teste;
b) di disporre, Testimone_1 ritenutane l'opportunità, una consulenza tecnica ai fini della valutazione degli elementi offerti in giudizio dall'attore circa le cause del danno e le sue conseguenze dannose.
Radicato il contraddittorio, si costituiva tempestivamente in giudizio, con comparsa del 26.8.2021, la compagnia Controparte_2 concludendo per il rigetto dell'appello, infondato in fatto e in diritto, con integrale conferma della sentenza impugnata e vittoria delle spese del grado.
Con tempestiva comparsa depositata in data 31.8.2021, si costituiva anche il in persona PA dell'amministratore pro tempore, insistendo per il rigetto del gravame, inammissibile ed infondato, contestualmente spiegando appello incidentale per ottenere la riforma della sentenza gravata nella parte in cui il tribunale, in violazione degli artt. 91 e 92 cpc, aveva ingiustamente disposto la compensazione degli oneri di lite. Vinte le spese del grado, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Acquisito il fascicolo d'ufficio di prime cure, la causa, all'udienza cartolare del 16.1.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle rispettive note scritte autorizzate, veniva riservata in decisione, previa concessione dei termini di legge ex art. 190 cpc per il deposito degli scritti difensivi.
*******
I. APPELLO PRINCIPALE
Il gravame principale va rigettato, senza necessità di disporre il pur invocato approfondimento istruttorio, che sarebbe in parte inammissibile, in parte superfluo, perché non risolutivo ai fini decisori, come meglio si dirà a breve.
3 Con due articolati motivi di doglianza, da trattare unitariamente perché strettamente connessi, l'appellante contesta violazione e/o falsa applicazione degli artt. 116 cpc, 2051 e 2697 c.c., nonché degli artt.
191 e 208 cpc, lamentando essenzialmente: i) sotto un primo profilo,
l'errata valutazione delle risultanze istruttorie acquisite, orali e documentali, a suo dire idonee, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, a comprovare sia il nesso causale tra la res in custodia
(individuata nella tubazione pluviale condominiale) e l'evento dannoso, sia la tipologia ed entità dei danni subiti;
ii) sotto altro profilo, l'errata decisione del tribunale di non disporre una consulenza tecnica d'ufficio, e l'altrettanto errata, inopportuna ed ingiusta decisione di rigettare l'istanza di revoca dell'ordinanza di decadenza dalla prova testi depositata dal procuratore attoreo, pur tempestiva e idoneamente giustificata, poiché tale decisione, seppure espressione di un potere discrezionale del giudice, andrebbe comunque motivata.
Le doglianze sono infondate.
Giova riportare i passi contestati della sentenza gravata, con cui il tribunale così argomentava il rigetto della domanda attorea:
<<[...]Ritenuto che.
- La domanda è infondata e va rigettata;
fermo infatti che l'onere della prova - come si voglia qualificare in diritto la domanda - incombe sull'attore, è agevole osservare che, nella specie, non è stata raggiunta la prova piena sia dell'evento dannoso, sia della riferibilità dello stesso al condominio (e sia pure nell'ambito della ampia previsione dell'articolo
2051 c.c., a volerla ritenere applicabile); l'esito della prova per testi è del tutto vago e generico: deve qui confermarsi il provvedimento del PI del
10.1.2020, che disattende la istanza del difensore dell'attore
(sostanzialmente) di remissione in termini, per il completamento dell'assunzione della prova orale atteso che tale istanza non era stata idoneamente giustificata e documentata;
- Né vi è spazio per una CTU, meramente esplorativa, e volta inammissibilmente a colmare lacune probatorie riferibili all'attore medesimo;
- Il rigetto della domanda comporta l'assorbimento di ogni altra questione.
[…]>>.
Il decisum, pur sinteticamente motivato, va confermato con le seguenti precisazioni.
Ricondotta legittimamente la fattispecie in esame nell'alveo di applicabilità dell'art. 2051 c.c., che, com'è noto, non esonera l'attore dal fornire seria prova delle modalità di accadimento del fatto storico lesivo e del nesso causale con la res in custodia, si osserva che nella specie l'attore/odierno appellante, sin dall'atto di citazione introduttivo del primo grado, ha dedotto che l'evento dannoso si verificava in data 6.7.2015, alle ore 10:00 circa, nel garage di sua proprietà, allorché mentre stava salendo nella sua autovettura Ford
4 Focus, improvvisamente si staccava una grossa lastra di intonaco dal soffitto, causando gravi danni al veicolo di sua proprietà e al natante ivi presente, oltre che danni fisici alla persona (essendo stato colpito al capo dalla caduta di pezzi d'intonaco del solaio), e che il distacco dell'intonaco era stato cagionato da copiose infiltrazioni di acqua derivanti dalla rottura della tubazione pluviale dello stabile.
Tanto chiarito in fatto, ritiene la corte, all'esito del rinnovato esame delle risultanze istruttorie acquisite, che, nella specie, se da un lato può ritenersi adeguatamente provato il fatto storico lesivo, verificatosi in data 6.7.2015, nel garage del (deponendo in tal senso la Pt_1 missiva a mezzo fax del 10.7.2015, inviata per l'apertura del sinistro dall'allora amministratore, alla compagnia Testimone_2 assicurativa del condominio HDI Ass.ni Spa, cui veniva allegata la Part racc. dell'8.7.2015 di richiesta danni e costituzione in mora inoltrata dall'avv. Daniele MO nell'interesse di Pt_1
unitamente al referto del PS dell'ospedale Loreto Nuovo del
[...]
6.7.2015, ove il riferiva della “caduta di calcinacci nel garage Pt_1 di sua proprietà”, che trova riscontro nelle allegate fotografie;
cfr. produzione attorea di prime cure), dall'altro, manca seria ed univoca prova (che spettava all'attore/odierno appellante fornire) della riconducibilità causale dell'evento dannoso alla res in custodia, e precisamente alla rottura della tubazione pluviale condominiale, che a dire dell'attore avrebbe determinato copiose infiltrazioni che causavano il distacco di una grossa lastra di intonaco dal soffitto.
Deve, infatti, innanzitutto escludersi che al fine possano assumere rilevanza decisiva le fotografie (fortemente contrastate dal
) ritraenti le operazioni di ricerca del guasto e CP_1 sistemazione della pluviale eseguite dalla ditta incaricata dal solo
(cfr. le relative fatture, peraltro non quietanzate), a tanto mai Pt_1 autorizzato dall'assemblea dei condomini, ma (verbalmente) dal solo ex amministratore che, escusso quale teste, ne Testimone_2 dava conferma.
Fotografie dalle quali non è dato desumere la reale causa del distacco dell'intonaco dal solaio, né (tanto meno) che lo stesso fosse riconducibile alla rottura della tubazione condominiale, vieppiù che, a dire del Condominio (cfr. pagg.
3-4 della comparsa di costituzione in prime cure), detta tubazione, coperta da una grata in alluminio posta trasversalmente sulle scale condominiali, era non solo distante, ma neppure corrispondente al soffitto che si ritiene danneggiato.
In altri termini, l'allegata riproduzione fotografica, contrariamente a quanto si legge nell'atto di appello (pag. 12), in assenza di ulteriori riscontri probatori (come si dirà a breve), non appare idonea a ritenere, vieppiù alla luce delle specifiche contestazioni del CP_1
(formulate sin dall'atto della costituzione in giudizio), che dalla
5 tubatura danneggiata, che è posta in adiacenza del locale box, in posizione sopraelevata rispetto a questo, si infiltrassero quantità di acqua nella pavimentazione (il terriccio intorno alla tubatura si presenta bagnato), né tanto meno che la ditta incaricata avesse effettuato saggi idonei ad escludere con certezza ogni altra causa di infiltrazione, saggi eseguiti peraltro in piena autonomia, senza neanche coinvolgere il perito già incaricato dalla HDI Ass.ni Spa per la gestione del sinistro.
In senso contrario all'assunto del depone, peraltro, proprio la Pt_1 perizia del 10.10.2016 predisposta dalla Casamassimi srl, all'uopo incaricata dalla compagnia assicurativa/odierna appellata HDI Ass.ni
SpA, che, nel ricostruire l'evento in base a quanto riferito dal condomino interessato, sig. , assistito dal proprio Parte_1 consulente tecnico, il P.I. , dopo aver dato atto Persona_1 di aver eseguito un primo sopralluogo in data 15.9.2015 (nel corso del quale nulla emergeva sulla causa del sinistro, pur constatandosi che una porzione del solaio presentava una zona priva di laterizi che erano evidentemente ceduti per probabili pregresse infiltrazioni idriche provenienti dal piano superiore, ove esiste una zona scoperta condominiale e che i danni all'autovettura di proprietà del medesimo , consistevano CP_1 in graffi e non ammaccature; cfr. pag. 2 della perizia e verbale di sopralluogo del 15.9.2015), evidenziava di aver mantenuto la pratica in passiva attesa fino al mese di maggio 2016, allorché veniva recapitata documentazione prodotta dal consulente del P.I. Pt_1
MO (in particolare una fattura per alcune opere di ricerca del guasto su una tubazione pluviale, fattura intestata al medesimo Sig. Pt_1 per complessivi € 719,80, nonché un computo complessivo dei danni ammontanti ad € 9.263,57 tra danni ad autovettura, opere murarie e danni al gommone, cui andavano aggiunti i danni da lesione), cui seguiva, in data 1.6.2016, previo accordo con il perito MO, un secondo sopralluogo nel condominio, nel corso del quale si poteva constatare che era stato eseguito uno scavo nella fioriera posta all'ingresso del fabbricato in zona condominiale ma non si aveva evidenza delle opere eseguite, che in base a quanto riferitoci sono state ultimate nel mese di Gennaio 2016, e che i danni alle opere murarie non erano stati ripristinati. Seguiva infine un ulteriore incontro con il consulente del al quale - si legge in perizia (pag. 3) - venivano espresse Pt_1 tutte le perplessità sia in merito alla causa dei danni lamentati che in merito alla sua stima di danno ed in particolare: - in merito alla causa è probabile
(il che non significa che debba ritenersi provato) che la causa delle infiltrazioni sia stata la non adeguata impermeabilizzazione dell'aiuola sovrastante il locale proprietà , che nel corso del tempo CP_4 Pt_1 ha causato progressive infiltrazioni di acque che hanno danneggiato i ferri di armatura dell'intradosso del solaio, con danni al copri ferro e caduta dei laterizzi;
in merito ai danni facevamo presente di non aver mai visto in
6 sopralluogo il gommone ed in tutti i casi di non condividere la stima eseguita per l'autovettura; riguardo la stima dei danni alle opere murarie questa è stata eseguita tenendo in considerazione il ripristino dell'intera porzione di solaio del locale;
circostanza questa da non poter mettere in relazione con la sola rottura di una tubazione ma evidentemente necessaria per pregresse infiltrazioni.
A dire del perito incaricato dalla compagnia assicurativa, pertanto, oltre ad essere rimasta incerta la causa dell'evento, il danno alla porzione di solaio (rivendicato dal non era in ogni caso Pt_1 compatibile con la dedotta rottura di una tubazione. Tant'è che rimetteva la stima del danno (quantificato in € 3.470,00) redatta unilateralmente a soli fini conservativi.
Conseguentemente, con missiva del 2.12.2016 (in atti), HDI Ass.ni
Spa informava il che l'evento in oggetto non può essere Pt_1 ammesso a beneficio dell'indennizzo, al riguardo evidenziando che, contrariamente a quanto previsto dalle condizioni generali di polizza (...), non sono stati conservati i residui del sinistro onde poter identificare la causa dell'evento e verificare l'operatività delle garanzie eventualmente interessate. In particolare, in sede di sopralluogo, non sono state riscontrate rotture di tubazioni, pertanto, non risulta identificabile la causa dell'evento
e la sua conseguente accidentalità.
Né appare risolutiva, ai fini di cui si discute, la prova orale espletata a mezzo dell'unico teste escusso su indicazione dell'attore, Tes_2
amministratore del condominio all'epoca dei fatti e fino
[...] all'inizio del 2016, ove si consideri che pur genericamente confermando di essere stato prontamente informato dell'accaduto e di aver autorizzato, non ricordo se anche per iscritto, il a Pt_1 rivolgersi a sue spese ad una ditta (non meglio indicata) perché eseguisse dei saggi per ricercare la causa dell'evento, dai quali risultò che il danno era derivato da infiltrazioni provenienti dalla sovrastante griglia per la raccolta delle acque che presentava delle rotture, senza peraltro minimamente chiarire se avesse personalmente assistito alle anzidette operazioni, eseguite da ditta scelta e incaricata unilateralmente dal riferiva altresì che, senza indire assemblea Pt_1 sul punto, aveva comunque comunicato personalmente l'accaduto a tutti i condomini, che sono 4-5 (cfr. verb. ud. 13.6.2019), rendendo però una dichiarazione apertamente contrastante con quella del teste di controparte, sig. condomino, che, nel corso della Testimone_3 lineare deposizione resa, riferiva di essere venuto a conoscenza dei fatti solo nell'anno 2017, in occasione di una assemblea condominiale tenutasi sempre nell'anno 2017 (cfr. verb. ud. del 21.2.2019), che trova riscontro nella delibera assembleare del 27.2.2017, allegata dal
. Il che fa sorgere ulteriori legittime perplessità sulla CP_1 vicenda.
7 Deve, peraltro, precisarsi che ben può essere utilizzata ai fini decisori la deposizione resa dal teste peraltro richiamata Testimone_3 dallo stesso appellante a pag. 11 dell'atto di gravame (nella parte in cui il teste riconosceva nelle foto mostrategli il box del sig. , Pt_1 nondimeno precisando di non aver mai assistito al sinistro, del cui verificarsi aveva appreso solo nel 2017), atteso che l'incapacità a testimoniare dell'anzidetto testimone ex art. 246 cpc (in quanto condomino), pur eccepita dalla difesa attorea prima dell'assunzione della prova, non veniva di poi ribadita con la richiesta di nullità della deposizione resa (cfr. verb. ud, 21.2.2019), né tanto meno in sede di precisazione conclusioni (cfr. note scritte autorizzate per l'udienza cartolare del 8.10.2020).
Invero: “In tema di prova testimoniale, l'eccezione di nullità della testimonianza per incapacità a deporre deve essere sollevata immediatamente dopo l'escussione del teste ovvero, in caso di assenza del procuratore della parte all'incombente istruttorio, entro la successiva udienza, restando, in mancanza, sanata. Né assume rilievo che la parte abbia preventivamente formulato, ai sensi dell'art.
246 cod. proc. civ., una eccezione d'incapacità a testimoniare, che non include l'eccezione di nullità della testimonianza comunque ammessa ed assunta nonostante la previa opposizione” (Cass. 18036/2014, nello stesso senso, da ultimo, Cass., Sez. Un., 9456/2023, che affermano: “…Ove la parte abbia formulato l'eccezione di incapacità a testimoniare, e ciò nondimeno il giudice abbia ammesso il mezzo ed abbia dato corso alla sua assunzione, la testimonianza così assunta è affetta da nullità, che, ai sensi dell'art. 157 c.p.c., l'interessato ha l'onere di eccepire subito dopo l'escussione del teste ovvero, in caso di assenza del difensore della parte alla relativa udienza, nella prima udienza successiva, determinandosi altrimenti la sanatoria della nullità. La parte che ha tempestivamente formulato l'eccezione di nullità della testimonianza resa da un teste che si assume essere incapace a testimoniare deve poi dolersene in modo preciso e puntuale anche in sede di precisazione delle conclusioni, dovendosi altrimenti ritenere l'eccezione rinunciata, così da non potere essere riproposta in sede d'impugnazione”). E' evidente, pertanto, che in tale fumoso ed incerto contesto probatorio, un'eventuale CTU (peraltro mai invocata dal in Pt_1 prime cure;
cfr. memoria istruttoria del 9.5.2018, richiamata in sede di conclusioni), oltre che esplorativa, perché tesa a colmare lacune probatorie imputabili all'attore/odierno appellante - che ben avrebbe potuto (e dovuto) far ricorso ad un procedimento di ATP per cristallizzare lo stato dei luoghi all'epoca dei fatti sì da individuare, nel contraddittorio con il Condominio, l'origine del danno -, non sarebbe in ogni caso risolutiva, in considerazione del lungo tempo decorso dal verificarsi dell'evento (dieci anni circa) e della sopravvenuta modifica dello stato dei luoghi.
8 Né, infine, può accogliersi la richiesta dell'attore/odierno appellante di procedere in tal sede all'espletamento della prova orale articolata ed ammessa in prime cure a mezzo del teste (sulle Testimone_1 circostanze ritrascritte alle pagg. 28-29 dell'appello), avendo il tribunale legittimamente ritenuto - in esatta applicazione dell'art. 208, comma 1, cpc (“Se non si presenta la parte su istanza della quale deve iniziarsi o proseguirsi la prova, il giudice istruttore la dichiara decaduta dal diritto di farla assumere, salvo che l'altra parte presente non ne chieda l'assunzione”) - che il fosse decaduto dalla relativa prova (Cass. Pt_1
22843/2006), data l'assenza ingiustificata del suo difensore all'udienza del 17.12.2019, fissata alle ore 10.30 per l'escussione dei residui testi (anch'essi assenti;
cfr. verbale d'udienza), e del pari correttamente rigettato, con provvedimento del 10.1.2020, in assenza di prova del dedotto impedimento di carattere personale (assistenza a un proprio familiare che aveva avvertito un malessere), l'istanza ex art. 208, comma 2, cpc (“La parte interessata può chiedere nell'udienza successiva al giudice la revoca dell'ordinanza che ha pronunciato la sua decadenza dal diritto di assumere la prova. Il giudice dispone la revoca con ordinanza, quando riconosce che la mancata comparizione è stata cagionata da causa non imputabile alla stessa parte”), depositata dal difensore dell'attore in data 18.12.2019, rilevando come la stessa non fosse giustificata, di conseguenza confermando il provvedimento di rinvio per conclusioni reso all'udienza del 17.12.2019.
Al riguardo, la Suprema Corte ha più volte ribadito che incombe sulla parte incorsa in decadenza l'onere di fornire adeguata dimostrazione della “causa non imputabile” di cui all'art. 208 cpc, che deve consistere in un fatto esterno alla sfera di controllo della parte o del suo difensore, tant'è che ha affermato che: “In materia di prova testimoniale, l'intimazione dei testi per l'udienza destinata alla loro escussione costituisce adempimento delegabile dal difensore impedito, sicché la mera allegazione di un certificato medico non integra, di per sé, una giustificazione idonea ad escludere la sanzione della decadenza dalla prova ex artt. 208 cod. proc. civ. e 104 disp. att. cod. proc. civ., in difetto di dimostrazione della concreta incidenza dell'addotto impedimento rispetto al tipo di attività difensiva da svolgere, nonché della totale compromissione della capacità di porre, comunque, in essere la richiesta condotta” (Cass. 11819/2015; nello stesso senso, Cass. 18478/2014, Cass. 9840/2018 e Cass., Sez. Un.,
32725/2018), peraltro chiarendo che: “La decadenza dalla prova prevista dall'art. 208 cod. proc. civ., come novellata dalla riforma di cui alla legge n. 353/1990, va dichiarata d'ufficio dal giudice anche senza istanza della parte comparsa, essendo caratterizzata da un interesse pubblicistico che rende irrilevante ogni condotta omissiva o acquiescente delle parti coinvolte;
pertanto, la potestà di rilevare
9 l'intervenuta decadenza non è preclusa dall'inerzia o dall'acquiescenza delle parti avverso i provvedimenti assunti nonostante il suo verificarsi” (Cass. 16668/2024). Restano così superate tutte le obiezioni dell'appellante ed ogni ulteriore questione rimane assorbita.
In definitiva, dunque, sulla scorta di quanto precede, l'appello principale va rigettato con conseguente conferma della sentenza gravata nella parte in cui rigettava la domanda risarcitoria avanzata da
Parte_1
II. APPELLO INCIDENTALE
Va accolto l'appello incidentale tempestivamente proposto dal
, con comparsa di costituzione del Controparte_5
31.8.2021 (a fronte della prima udienza indicata in citazione del
21.9.2021), con cui si contesta la compensazione delle spese di lite disposta dal primo giudice per la peculiarità del giudizio, in violazione degli artt. 91, 92, 132 c.p.c. e 111 Cost.
Rilevava il tribunale: <il rigetto della domanda comporta l di ogni altra questione non solo poi assolutamente vi sono i presupposti per la condanna dell ex art. cpc pur genericamente richiesta dal>, ma vi sono i presupposti, considerando la peculiarità del CP_1 giudizio, per l'integrale compensazione delle spese di lite>>.
Premesso, infatti, che l'espressione utilizzata dal tribunale, all'evidenza generica, integra una motivazione solo apparente (cfr.
Cass. 14411/2016, Cass. 10042/2018e Cass. 26956/2019), inidonea a giustificare la compensazione degli oneri di lite, configurabile nelle sole ipotesi (non ricorrenti nella specie) indicate dall'art. 92, comma
2, cpc, nella formulazione ratione temporis applicabile, osserva la
Corte che le spese processuali avrebbero dovuto essere regolate in applicazione del criterio generale della soccombenza e poste conseguentemente a carico dell'attore, dato l'integrale rigetto dell'azionata pretesa risarcitoria.
In accoglimento del gravame incidentale, pertanto, ed in parziale riforma della sentenza gravata, le spese del primo grado, nei rapporti tra l'attore ed il condominio convenuto/odierno appellante incidentale, andranno poste a carico del primo e liquidate in applicazione dei parametri di cui al DM n. 55/2014 e successive modifiche, con riferimento ai valori minimi dello scaglione di riferimento (da € 5.200,00 ad € 26.000,00), tenuto conto della natura dell'affare, della non particolare complessità delle questioni trattate e dell'attività concretamente espletata, con distrazione in favore dell'avv. Daniele
Varini, dichiaratosi antistatario.
III. SPESE DEL GRADO
Le spese del grado seguono la soccombenza dell'appellante Pt_1
e si liquidano, nella misura indicata in dispositivo, in
[...]
10 applicazione dei parametri di cui al DM n. 55/2014 e successive modifiche, con riferimento ai valori minimi dello scaglione di riferimento (da € 5.200,00 ad € 26.000,00), tenuto conto della natura dell'affare, della non particolare complessità delle questioni trattate e dell'attività concretamente espletata, con distrazione, nei rapporti con il , in favore dell'avv. Daniele Controparte_5
Varini, dichiaratosi antistatario.
Ricorrono, infine, i presupposti per il versamento a carico dell'appellante principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, T.U. n. 115/02, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. 228/12.
P. Q. M.
La Corte di appello di Napoli, VI sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado d'appello iscritta al N. 1301
R.G.A.C. per l'anno 2021, tra le parti indicate in epigrafe, contro la sentenza del tribunale di Nola n. 330/2021, pubblicata in data
18.2.2021, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello principale ed accoglie quello incidentale;
2. per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, che per il resto conferma, condanna alla refusione in Parte_1 favore del , in persona Controparte_5 dell'amministratore pro tempore, delle spese del primo grado, liquidate in € 2.540,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso,
IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv.
Daniele Varini, antistatario;
3. condanna, altresì, al pagamento delle spese del Parte_1 grado, che si liquidano: a) in favore del Controparte_5
, in persona dell'amministratore pro tempore, in €
[...]
355,50 per esborsi ed € 2.905,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Daniele Varini, antistatario;
b) in favore dell'appellata
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, in € 2.905,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso,
IVA e CPA come per legge;
4. da atto della sussistenza dei presupposti di legge per il versamento a carico dell'appellante principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Napoli, in data 9.4.2025
L'ESTENSORE LA PRESIDENTE dr.ssa Ada Meterangelis dr.ssa Assunta d'Amore
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