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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 08/05/2025, n. 478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 478 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PISA
Sezione Civile
Il Giudice, rientrato dalla camera di consiglio, ha dato lettura della seguente sentenza depositata telematicamente:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pisa, Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa
Teresa Guerrieri ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 391 del RGAC dell'anno 2024 avente ad oggetto: opposizione a decreto di liquidazione del compenso per il patrocinio a spese dello Stato, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Eugenio Biondi, presso il cui studio in Bologna, Piazza San Domenico
2, elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato presso i cui uffici in Firenze, via degli Arazzieri, legalmente domicilia
RESISTENTE
CONCLUSIONI
All'udienza dell'8 maggio 2025 le parti hanno discusso oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
1 FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso, ritualmente notificato, in parziale Parte_1
riforma del decreto emesso dal Tribunale di Pisa, ha chiesto di rideterminare la liquidazione del compenso spettante al difensore per l'attività professionale prestata a favore di ammesso al patrocinio a spese dello Stato, e, CP_2
per l'effetto, condannare il a pagare in suo favore Controparte_1
l'ulteriore somma di € 945,33 per la fase decisionale, oltre accessori, o la somma maggiore o minore che risulterà dovuta.
1.2 Più in particolare, ha dedotto che:
a) in qualità di difensore, aveva assistito ammesso al patrocinio a CP_2
spese dello stato con decreto n. 775/23, nel procedimento individuato con n. SIGE 351/23;
b) a seguito del deposito di istanza di liquidazione del compenso per l'attività professionale prestata, in data 10.01.24 gli veniva notificato il decreto emesso dal Tribunale di Pisa, con il quale gli veniva riconosciuta la complessiva somma di € 700,00, oltre spese (15%) e cpa (4%);
c) tale somma risultava notevolmente inferiore rispetto a quella richiesta e formulata sulla base dei valori medi previsti dal DM 55/14;
d) in particolare, non gli era stato liquidato alcunché per la fase decisionale stante l'applicazione del protocollo d'intesa stipulato in data 28.04.22 con le organizzazioni forensi che, al capo 9), relativamente all'incidente di esecuzione, prevede esclusivamente la liquidazione di € 450,00 per la fase di studio e di € 600,00 per la fase introduttiva, salva la riduzione di un terzo ex art. 106 Bis del T.U. in materia di Spese di Giustizia;
e) tale determinazione è erronea e si pone in contrasto con il dato normativo emergente dal DM 55/14, nella cui definizione della fase decisionale va certamente compresa la discussione orale cui ha partecipato l'avv. Gianna
2 Cerisano, sostituto processuale ex art. 102 c.p.p. dell'avv. Parte_1
all'udienza del 21.12.2023;
2. In data 28.08.24, si è costituito il , in Controparte_1
persona del Ministro pro tempore, opponendosi all'accoglimento della domanda.
3. All'udienza del 12.12.24, il giudice ha fissato per la discussione orale l'udienza dell'8 maggio 2025.
4. Il ricorrente ha chiesto la modifica del decreto di pagamento delle competenze professionali a lui spettanti in qualità di difensore di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato, invocando il riconoscimento del compenso per l'attività svolta nella fase decisionale del procedimento. In particolare, il giudicante avrebbe escluso l'importo dovuto per l'attività prestata in tale fase processuale sulla base dei parametri individuati dal protocollo d'intesa stipulato in data 28.04.22 tra l'Autorità Giudiziaria e gli organismi forensi locali relativo alle modalità di liquidazione degli onorari. Invero, detto protocollo, in merito all'incidente di esecuzione, prevede esclusivamente il riconoscimento della fase di studio e di quella introduttiva, oltre alla riduzione di un terzo in applicazione della previsione dell'art. 106 bis del T.U. delle Spese di Giustizia. Va, in generale, rilevato che i protocolli d'intesa rispondono all'esigenza di individuare parametri standardizzati di liquidazione dei compensi per agevolarne la determinazione, renderle più omogenee e avere una funzione deflattiva delle opposizioni. Ciò posto, come esplicitato nel protocollo citato al capo 10),
“nell'istanza il difensore deve specificare che la richiesta viene effettuata sulla base degli importi forfetizzati di cui alla presente convenzione”. Inoltre, al punto successivo è previsto che il giudice si discosti dalle tabelle allegate al protocollo solo se il difensore ne farà esplicita richiesta. Ebbene, nel caso di specie, il ricorrente ha allegato l'istanza di liquidazione corredata dalla nota spese con cui aveva richiesto la liquidazione dell'attività svolta in conformità ai parametri di cui al
3 D.M. 55/2014; ha, altresì, dato atto di aver partecipato, sebbene a mezzo di sostituto processuale, all'udienza di discussione orale del 21.12.2023, allegando il relativo verbale. Pertanto, in applicazione delle tabelle di cui al DM 55/14 in materia penale, tenuto conto della scarna documentazione versata in atti, si ritiene congruo applicare i parametri minimi previsti per la fase decisionale, pari ad € 709, da ridurre secondo la previsione di cui all'art. 106 bis del T.U. delle
Spese di Giustizia e, quindi, liquidare la somma di € 472,66, oltre rimborso forfetario del 15% per spese generali, CPA ed IVA come per legge, se dovuta.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della lite, sulla base dei parametri medi di cui al D.M. di riferimento con riduzione del 50% avuto riguardo alla natura delle questioni trattate, con esclusione della fase istruttoria che non si è svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa
Teresa Guerrieri, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, come in epigrafe proposta, così provvede:
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, in riforma del decreto di liquidazione del 10.01.2024, dispone la liquidazione della complessiva somma di € 1172,66;
2) condanna il , in persona del Controparte_1
pro tempore, al pagamento delle spese di lite che liquida in €232 CP_3
per onorari, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Pisa, 8 maggio 2025
Il Giudice
Teresa Guerrieri
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