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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 24/11/2025, n. 3194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3194 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
Registro Generale Appello n. 826/ 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE DELLE PERSONE, DEI MINORI e DELLA FAMIGLIA
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati dott. FABIO LAURENZI - Presidente dott. FEDERICO BOTTA - Consigliere dott.ssa ANTONELLA GIOBELLINA - Giudice ausiliario rel.
e con l'intervento del P.G. ha pronunciato il seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
, nata a [...] il [...], C.F. , residente a Parte_1 C.F._1
Castellanza (VA) via Vittorio Veneto 19, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Paolo Senaldi e Maria
NA PO del Foro di Busto Arsizio ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in
Gallarate via L. Borghi n. 8,
APPELLANTE
contro
, nata a [...] il [...], C.F. , residente in [...]al CP_1 C.F._2
Campo (VA) via Cesare Battisti n. 39
APPELLATA CONTUMACE
e con l'intervento del Procuratore Generale
pagina 1 di 7 avverso la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 191/2025 – emessa nella causa civile n.
2833/2024 R.G. emessa il 12.2.2025, depositata il 13.2.2025, notificata IL 17.2.2025, avente ad oggetto domanda di modifica delle condizioni di divorzio.
Parte appellante ha precisato le seguenti conclusioni:
“Preliminarmente sospendere l'efficacia esecutiva del titolo ex art 283 cpc;
accertata la regolarità della notifica del ricorso in appello e decreto di fissazione in udienza darsi atto che la convenuta non si è costituita in giudizio dichiarando la sua contumacia;
in via principale: accertare e dichiarare la cessazione dell'obbligo di mantenimento in capo a a favore di Parte_1
a fare tempo da luglio 2022 ovvero dalla data che risulterà di giustizia, in quanto Parte_2
è soggetto autosufficiente ed in grado di provvedere al proprio sostentamento, avendo Parte_2 piena autonomia lavorativa, a far tempo da luglio 2022; accertare e dichiarare, per i motivi indicati in atti e per quelli che risulteranno di giustizia, il mutamento delle condizioni poste a fondamento dell'obbligo di corresponsione di assegno divorziale, a favore della GN , e, per l'effetto, revocare o comunque dichiarare non più dovuta, con Parte_3 decorrenza dalla data di deposito del ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio, ovvero dalla data che risulterà di giustizia, l'obbligo di corresponsione dell'assegno divorzile, posto a carico del concludente, nella originaria misura di € 150,00, oltre rivalutazione Istat (ora euro 178,00) a favore dell'ex coniuge sig.ra ; Parte_3 in via subordinata: accertare e dichiarare l'intervenuto mutamento delle condizioni poste a fondamento della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n.1473/2015 del Tribunale di Busto Arsizio del 9.10.2015
(RG 1205/2013), per le ragioni sopra esposte e per quelle che risulteranno fondate e di giustizia, a parziale modifica delle condizioni della sentenza sopraindicata, ridurre, nella misura che verrà ritenuta equa e di giustizia, con decorrenza da luglio 2022 ovvero dalla data del deposito del ricorso per modifica delle condizioni di divorzio ovvero dalla data che risulterà di giustizia, l'importo dell'obbligazione di pagamento gravante sul ricorrente, quale contributo al mantenimento del figlio
; Pt_2 accertato e dichiarato l'intervenuto mutamento delle condizioni poste a fondamento della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n.1473/2015 del Tribunale di Busto Arsizio del 9.10.2015
pagina 2 di 7 (RG 1205/2013), relative all'obbligo, a carico dell'Ing di corresponsione di assegno Parte_1 divorzile a favore dell'ex coniuge, nella originaria misura di € 150,00, oltre rivalutazione Istat (ora euro
178,00), a parziale modifica di quanto disposto dalla sentenza n.1473/2015 del Tribunale di Busto
Arsizio del 9.10.2015 (RG 1205/2013), ridurre, nella misura che verrà ritenuta equa e di giustizia,
l'obbligo di pagamento dell'assegno divorzile a favore dell'ex coniuge, con decorrenza dalla data del deposito del ricorso inerente la modifica delle condizioni di divorzio, ovvero da quella data che risulterà di giustizia;
in via istruttoria: ammettersi, anche a modifica del provvedimento del Tribunale del 03.12.2024, tutti i mezzi di prova dedotti, con il ricorso per modifica delle condizioni di divorzio, come meglio precisati nelle memorie ex art 773 bis 17 cpc del 12.11.2024 e del 28.11.2024; condannare l'appellata al pagamento delle spese per compensi professionali di lite”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello iscritto a ruolo il 19.3.2025 il sig. ha impugnato la sentenza del Tribunale di Parte_1
Busto Arsizio n. 191/2025, emessa nella causa civile n. 2822/2024 R.G. il 12.2.2025, depositata il 13.2.2025, notificata il 17.2.2025, avente ad oggetto domanda di modifica delle condizioni di divorzio, causa promossa da contro . Parte_1 CP_1
Con il proposto ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio (Sentenza divorzio n.1473/2015
TRIB Busto Arsizio) il sig. ha chiesto la revoca dell'assegno divorzile di € 150,00 Parte_1 mensili al momento rivalutato ad € 178,00 e del mantenimento indiretto di € 400,00 iniziali per il figlio di anni 25 sostenendone l'indipendenza economica da luglio 2022 e il pagamento del Pt_2 Per_ mantenimento diretto alla figlia il tutto rappresentando il peggioramento delle sue condizioni economiche.
La sig.ra ne contestava le richieste. CP_1
Con la sentenza definitiva il Tribunale di Busto Arsizio sulla base delle prove documentali agli atti ha accertato che:
non può considerarsi economicamente autosufficiente, svolge lavori interinali e stagionali che Pt_2 non gli garantiscono l'indipendenza e per lui l'assegno di mantenimento va garantito almeno ancora per due anni salvo che prima si renda indipendente;
le parti hanno divorziato nel 2015 con la previsione di mantenimento di moglie e figli a carico del marito e padre: ora il non ha depositato la dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2014, per Pt_1 cui non ha documentato la allegata diminuzione dei redditi, tale da legittimare la revoca dell'assegno Per_ divorzile e la riduzione dell'assegno per i figli;
la domanda di pagamento diretto alla figlia va rigettata non essendo stata dalla stessa direttamente formulata e non risultando convivente con la madre;
pagina 3 di 7 ha così rigettato la domanda con condanna alle spese poste a carico di e liquidate in € Parte_1
2500,00 oltre accessori.
Con l'appello proposto il sig. espone i seguenti motivi: Parte_1
all'udienza del 3.12.2024 il Giudice tentava la conciliazione, fallita e poi rinviava dando termine fino al
12.2.2025 per il deposito degli estratti conto bancari degli ultimi due anni;
a scioglimento della riserva il Giudice dava inspiegabilmente conto che il non avesse depositato le dichiarazioni redditi Pt_1
2014, mai richieste nè al ricorrente né alla resistente;
ha dovuto subire diverse azioni esecutive con opposizioni ad atti di precetto azionate dalla ex moglie;
lavora dal 2022 e il Giudice ha sbagliato a valutarne la situazione: nell'estate 2022 a Tenerife Pt_2
è stato assunto a tempo indeterminato nel campo della ristorazione;
dopo due mesi si è licenziato ed è tornato in Italia e nel 2023 veniva assunto nell'ambito della ristorazione con € 1000 mensili di stipendio;
da giugno a settembre 2023 ha lavorato per HDL con stipendio di 800,00 € mensili;
da ottobre 2023 ha lavorato per con stipendio di € 1642,50 lordi a tempo determinato e poi CP_2 gli veniva proposta l'assunzione a tempo indeterminato e nel frattempo ha percepito la NASPI (documentata); quando si è trattato di presentare la domanda per la stabilizzazione a fine anno 2024
non ha voluto farlo, sarebbe stata un'assunzione praticamente certa;
Pt_2
quanto all'assegno divorzile: nessuno gli ha chiesto di depositare i redditi 2014 e ciò nulla ha a che vedere con la richiesta di revoca;
ora la è economicamente autosufficiente: lavora c/o L'Università e percepisce CP_1 CP_3 altri introiti di rilevante ammontare dalla con retribuzione media di € 400 Parte_4 mensili dall'aprile 2022 a giugno 2023 oltre al versamento di € 1414,36 in data 20.10.2023 da CP_4
e dei bonifici esteri per € 1055,00, pertanto le sue entrate sono aumentate e non diminuite rispetto
[...] all'epoca del divorzio;
ora vive con la madre e il figlio e le spese della casa sono sostenute Pt_2 Per_ dalla madre, mentre si è trasferita a Venezia ove continua gli studi;
il matrimonio è durato solo 7 anni e lui paga l'assegno da 11 anni, aveva proposto il pagamento una tantum di € 10,000, ma la moglie non l'ha accettato;
il Tribunale non ha considerato ciò, ma ha sanzionato il ricorrente per non aver depositato i redditi 2014, mai ordinata con provvedimento;
quanto alla domanda di pagamento diretto alla figlia il Giudice non doveva pronunciarsi in Per_2 quanto la domanda era stata rinunciata sia all'udienza di comparizione che nelle note conclusive
15.1.2025, ove non veniva formulata la richiesta e poi in comparsa conclusionale ove è stata precisata la rinuncia;
quanto alle spese di lite il Giudice non ha considerato che la domanda di versamento diretto a Per_2 era stata rinunciata;
la sospensiva è dovuta per inesistenza del diritto dell'appellata a percepire le somme.
Parte appellata non si è costituita. CP_1 pagina 4 di 7 All'udienza del 11 settembre 2025, tenutasi con modalità di trattazione scritta ex art 127 ter cpc in forza di decreto di questa Corte del 20.3.2025, verificato l'avvenuto deposito di Note scritte da parte delle parti costituite la causa veniva trattenuta a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente la corte dichiara la contumacia di parte appellata che non si è costituita nonostante la tempestiva e rituale notifica del ricorso in appello e relativo decreto di questa Corte in data 24.3.2025.
L'appello nel merito è fondato.
E' da considerare circostanza non contestata, stante la contumacia di parte appellata e sopravvenuta in riferimento all'epoca in cui è intervenuto il divorzio tra le parti nel 2015, che il figlio , ora di Pt_2 anni 24 (nato il [...]), abbia lasciato gli studi dopo il primo anno presso l'Istituto Europeo di
Design e che dal 2022 sia entrato nel mondo del lavoro, cominciando con un contratto a tempo indeterminato alle Canarie, poi lasciato dopo soli due mesi per dimissioni dello stesso, per poi rientrare in Italia, ove ha lavorato da luglio 2023 e fino a settembre 2023 per DHL e dopo per da CP_2 ottobre 2023, con contratto a tempo determinato, rinnovato, fino ad ottobre 2024 e far domanda di
Naspi, accolta con decorrenza 8.10.2024, come allegato e documentato in primo grado dalla sig.ra
. CP_1
In grado di appello, parte appellata è rimasta contumace e in primo grado non è stato allegato né documentato se il figlio si è attivato per la ricerca di un nuovo lavoro, da dopo la cessazione Pt_2 dell'impiego presso nell'ottobre 2024. Non è, pertanto, possibile valutare la eventuale CP_2 incolpevole mancanza di attività lavorativa per il figlio, non avendo parte appellata assolto l'onere della prova circa la sussistenza delle condizioni oggettive che possano giustificare il mancato conseguimento della indipendenza economica del medesimo.
Sul punto si richiama la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, tra cui infra:
Cassazione civile sez. I, 20/09/2023, n.26875 “In tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento
è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa”
Cassazione civile sez. I, 04/04/2024, n.8892 L'obbligo del genitore di concorrere al mantenimento del figlio non viene meno con il raggiungimento della maggiore età da parte di quest'ultimo, ma perdura finché il genitore interessato non provi che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero è pagina 5 di 7 stato posto nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta. Tale diritto trova oggi precisa espressione nell'art. 337-septies c.c., il quale - come in precedenza l'abrogato art. 155-quinquies c.c. - prevede che il giudice valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico.
ha pertanto maturato una capacità lavorativa autonoma che gestisce in funzione del principio Pt_2 di autoresponsabilità e di conseguenza, si deve ritenere cessato il dovere del genitore a provvedere al suo mantenimento a far tempo dalla data del deposito del ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio ovvero dal 25.7.2024, in quanto iniziativa rimessa alla volontà del genitore che non produce effetti retroattivi.
Si ritiene fondata la domanda di revoca dell'assegno divorzile.
Risulta provato documentalmente in primo grado che la sig.ra lavora stabilmente dal 2012 CP_1 presso la l'Università Carlo Cattaneo LUIC con reddito annuo lordo di € 21512,00 (imposta lorda €
5078,00) per l'anno 2023.
Per_ E'circostanza pacifica, in quanto non contestata, che la figlia da dopo il divorzio non vive più con la madre e che questa percepisca redditi da lavoro ed ad altro titolo, come peraltro già CP_1 percepiva all'epoca del divorzio;
risulta, infatti, provato documentalmente in primo grado, che la sig.ra lavora stabilmente dal 2012 presso la l'Università Carlo Cattaneo LUIC con reddito annuo CP_1 lordo di € 21512,00 (imposta lorda € 5078,00) per l'anno 2023.
Per_ Va, dunque, tenuto conto della variazione intervenuta dal divorzio ovvero del fatto che la figlia non convive più con la mamma e che il figlio è ora in grado di mantenersi, nonché della età Pt_2 della sig.ra , ora anni 58, tale da poterla considerare validamente inseribile nel mondo del lavoro CP_1 con proprie competenze, oltrechè degli sviluppi interpretativi intervenuti dopo il 2015, data della sentenza di divorzio resa inter partes (n. 1473/2015 Tribunale di Varese) con cui è stato valutato il tenore di vita goduto dalla moglie durante il matrimonio;
questo insieme alla differenza reddituale è stato posto a fondamento del riconoscimento dell'assegno divorzile, ma ora è escluso dall'accertamento giudiziale della sussistenza del diritto all'assegno divorzile nella sua diversa composizione di natura assistenziale e compensativa-perequativa.
La corte, pertanto, ritiene che nel caso di specie sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda di revoca dell'assegno divorzile, a modifica delle condizioni di divorzio formulata dall'appellante, con decorrenza dalla data del deposito del ricorso di primo grado ovvero dal 25.7.2024 in conformità agli arresti giurisprudenziali, riassumibile nella seguente massima:
Cassazione civile sez. I, 16/09/2024, n.24818 “Il contributo divorzile in favore dell'ex coniuge ha una funzione composita, al contempo assistenziale, compensativa e perequativa. La sua attribuzione passa attraverso l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive. Tale giudizio si fonda su una valutazione comparativa delle
pagina 6 di 7 rispettive condizioni economico-patrimoniali, tenendo conto altresì del contributo fornito dal coniuge debole alla vita famigliare, alla formazione del patrimonio comune e di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, della durata del matrimonio e dell'età del coniuge richiedente”.
Il giudice dell'appello deve procedere ad un nuovo regolamento delle spese processuali in conformità a quanto disposto dalla Suprema Corte (Cass. civ. sez. II, 23/02/2022, n. 5890 "Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo
d'impugnazione".)
Stante l'esito del presente giudizio, la sentenza deve essere riformata in punto spese di lite che vanno poste a carico di e liquidate come in dispositivo, in applicazione delle tabelle di cui al DM CP_1
55/2014, con le riduzioni di cui all'art 4 co.4, stante la contumacia di per la fase di CP_1 appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Milano, nel giudizio di appello promosso da avverso la sentenza Parte_1 del Tribunale di Busto Arsizio n. 191/2025– emessa nella causa civile n. 2833/2024 R.G. il 12.2.2025, depositata il 13.2.2025, avente ad oggetto domanda di modifica delle condizioni di divorzio così dispone:
1)in accoglimento dell'appello dichiara cessato a far tempo dalla data del deposito del ricorso di primo grado ovvero dal 25 luglio 2024 l'obbligo di di corrispondere alla sig.ra sia Parte_1 CP_1
l'assegno di contributo al mantenimento del figlio che l'assegno divorzile;
Pt_2
2)condanna a rifondere a le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, CP_1 Parte_1 liquidate in € 2.500,00 per la fase di primo grado ed € 2.776,20 per la fase di secondo grado, oltre spese generali, Cpa e Iva ove dovuta.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 11 settembre 2025
Il Giudice ausiliario relatore Il Presidente dott.ssa Antonella Giobellina dott. Fabio Laurenzi
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE DELLE PERSONE, DEI MINORI e DELLA FAMIGLIA
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati dott. FABIO LAURENZI - Presidente dott. FEDERICO BOTTA - Consigliere dott.ssa ANTONELLA GIOBELLINA - Giudice ausiliario rel.
e con l'intervento del P.G. ha pronunciato il seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
, nata a [...] il [...], C.F. , residente a Parte_1 C.F._1
Castellanza (VA) via Vittorio Veneto 19, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Paolo Senaldi e Maria
NA PO del Foro di Busto Arsizio ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in
Gallarate via L. Borghi n. 8,
APPELLANTE
contro
, nata a [...] il [...], C.F. , residente in [...]al CP_1 C.F._2
Campo (VA) via Cesare Battisti n. 39
APPELLATA CONTUMACE
e con l'intervento del Procuratore Generale
pagina 1 di 7 avverso la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 191/2025 – emessa nella causa civile n.
2833/2024 R.G. emessa il 12.2.2025, depositata il 13.2.2025, notificata IL 17.2.2025, avente ad oggetto domanda di modifica delle condizioni di divorzio.
Parte appellante ha precisato le seguenti conclusioni:
“Preliminarmente sospendere l'efficacia esecutiva del titolo ex art 283 cpc;
accertata la regolarità della notifica del ricorso in appello e decreto di fissazione in udienza darsi atto che la convenuta non si è costituita in giudizio dichiarando la sua contumacia;
in via principale: accertare e dichiarare la cessazione dell'obbligo di mantenimento in capo a a favore di Parte_1
a fare tempo da luglio 2022 ovvero dalla data che risulterà di giustizia, in quanto Parte_2
è soggetto autosufficiente ed in grado di provvedere al proprio sostentamento, avendo Parte_2 piena autonomia lavorativa, a far tempo da luglio 2022; accertare e dichiarare, per i motivi indicati in atti e per quelli che risulteranno di giustizia, il mutamento delle condizioni poste a fondamento dell'obbligo di corresponsione di assegno divorziale, a favore della GN , e, per l'effetto, revocare o comunque dichiarare non più dovuta, con Parte_3 decorrenza dalla data di deposito del ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio, ovvero dalla data che risulterà di giustizia, l'obbligo di corresponsione dell'assegno divorzile, posto a carico del concludente, nella originaria misura di € 150,00, oltre rivalutazione Istat (ora euro 178,00) a favore dell'ex coniuge sig.ra ; Parte_3 in via subordinata: accertare e dichiarare l'intervenuto mutamento delle condizioni poste a fondamento della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n.1473/2015 del Tribunale di Busto Arsizio del 9.10.2015
(RG 1205/2013), per le ragioni sopra esposte e per quelle che risulteranno fondate e di giustizia, a parziale modifica delle condizioni della sentenza sopraindicata, ridurre, nella misura che verrà ritenuta equa e di giustizia, con decorrenza da luglio 2022 ovvero dalla data del deposito del ricorso per modifica delle condizioni di divorzio ovvero dalla data che risulterà di giustizia, l'importo dell'obbligazione di pagamento gravante sul ricorrente, quale contributo al mantenimento del figlio
; Pt_2 accertato e dichiarato l'intervenuto mutamento delle condizioni poste a fondamento della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n.1473/2015 del Tribunale di Busto Arsizio del 9.10.2015
pagina 2 di 7 (RG 1205/2013), relative all'obbligo, a carico dell'Ing di corresponsione di assegno Parte_1 divorzile a favore dell'ex coniuge, nella originaria misura di € 150,00, oltre rivalutazione Istat (ora euro
178,00), a parziale modifica di quanto disposto dalla sentenza n.1473/2015 del Tribunale di Busto
Arsizio del 9.10.2015 (RG 1205/2013), ridurre, nella misura che verrà ritenuta equa e di giustizia,
l'obbligo di pagamento dell'assegno divorzile a favore dell'ex coniuge, con decorrenza dalla data del deposito del ricorso inerente la modifica delle condizioni di divorzio, ovvero da quella data che risulterà di giustizia;
in via istruttoria: ammettersi, anche a modifica del provvedimento del Tribunale del 03.12.2024, tutti i mezzi di prova dedotti, con il ricorso per modifica delle condizioni di divorzio, come meglio precisati nelle memorie ex art 773 bis 17 cpc del 12.11.2024 e del 28.11.2024; condannare l'appellata al pagamento delle spese per compensi professionali di lite”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello iscritto a ruolo il 19.3.2025 il sig. ha impugnato la sentenza del Tribunale di Parte_1
Busto Arsizio n. 191/2025, emessa nella causa civile n. 2822/2024 R.G. il 12.2.2025, depositata il 13.2.2025, notificata il 17.2.2025, avente ad oggetto domanda di modifica delle condizioni di divorzio, causa promossa da contro . Parte_1 CP_1
Con il proposto ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio (Sentenza divorzio n.1473/2015
TRIB Busto Arsizio) il sig. ha chiesto la revoca dell'assegno divorzile di € 150,00 Parte_1 mensili al momento rivalutato ad € 178,00 e del mantenimento indiretto di € 400,00 iniziali per il figlio di anni 25 sostenendone l'indipendenza economica da luglio 2022 e il pagamento del Pt_2 Per_ mantenimento diretto alla figlia il tutto rappresentando il peggioramento delle sue condizioni economiche.
La sig.ra ne contestava le richieste. CP_1
Con la sentenza definitiva il Tribunale di Busto Arsizio sulla base delle prove documentali agli atti ha accertato che:
non può considerarsi economicamente autosufficiente, svolge lavori interinali e stagionali che Pt_2 non gli garantiscono l'indipendenza e per lui l'assegno di mantenimento va garantito almeno ancora per due anni salvo che prima si renda indipendente;
le parti hanno divorziato nel 2015 con la previsione di mantenimento di moglie e figli a carico del marito e padre: ora il non ha depositato la dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2014, per Pt_1 cui non ha documentato la allegata diminuzione dei redditi, tale da legittimare la revoca dell'assegno Per_ divorzile e la riduzione dell'assegno per i figli;
la domanda di pagamento diretto alla figlia va rigettata non essendo stata dalla stessa direttamente formulata e non risultando convivente con la madre;
pagina 3 di 7 ha così rigettato la domanda con condanna alle spese poste a carico di e liquidate in € Parte_1
2500,00 oltre accessori.
Con l'appello proposto il sig. espone i seguenti motivi: Parte_1
all'udienza del 3.12.2024 il Giudice tentava la conciliazione, fallita e poi rinviava dando termine fino al
12.2.2025 per il deposito degli estratti conto bancari degli ultimi due anni;
a scioglimento della riserva il Giudice dava inspiegabilmente conto che il non avesse depositato le dichiarazioni redditi Pt_1
2014, mai richieste nè al ricorrente né alla resistente;
ha dovuto subire diverse azioni esecutive con opposizioni ad atti di precetto azionate dalla ex moglie;
lavora dal 2022 e il Giudice ha sbagliato a valutarne la situazione: nell'estate 2022 a Tenerife Pt_2
è stato assunto a tempo indeterminato nel campo della ristorazione;
dopo due mesi si è licenziato ed è tornato in Italia e nel 2023 veniva assunto nell'ambito della ristorazione con € 1000 mensili di stipendio;
da giugno a settembre 2023 ha lavorato per HDL con stipendio di 800,00 € mensili;
da ottobre 2023 ha lavorato per con stipendio di € 1642,50 lordi a tempo determinato e poi CP_2 gli veniva proposta l'assunzione a tempo indeterminato e nel frattempo ha percepito la NASPI (documentata); quando si è trattato di presentare la domanda per la stabilizzazione a fine anno 2024
non ha voluto farlo, sarebbe stata un'assunzione praticamente certa;
Pt_2
quanto all'assegno divorzile: nessuno gli ha chiesto di depositare i redditi 2014 e ciò nulla ha a che vedere con la richiesta di revoca;
ora la è economicamente autosufficiente: lavora c/o L'Università e percepisce CP_1 CP_3 altri introiti di rilevante ammontare dalla con retribuzione media di € 400 Parte_4 mensili dall'aprile 2022 a giugno 2023 oltre al versamento di € 1414,36 in data 20.10.2023 da CP_4
e dei bonifici esteri per € 1055,00, pertanto le sue entrate sono aumentate e non diminuite rispetto
[...] all'epoca del divorzio;
ora vive con la madre e il figlio e le spese della casa sono sostenute Pt_2 Per_ dalla madre, mentre si è trasferita a Venezia ove continua gli studi;
il matrimonio è durato solo 7 anni e lui paga l'assegno da 11 anni, aveva proposto il pagamento una tantum di € 10,000, ma la moglie non l'ha accettato;
il Tribunale non ha considerato ciò, ma ha sanzionato il ricorrente per non aver depositato i redditi 2014, mai ordinata con provvedimento;
quanto alla domanda di pagamento diretto alla figlia il Giudice non doveva pronunciarsi in Per_2 quanto la domanda era stata rinunciata sia all'udienza di comparizione che nelle note conclusive
15.1.2025, ove non veniva formulata la richiesta e poi in comparsa conclusionale ove è stata precisata la rinuncia;
quanto alle spese di lite il Giudice non ha considerato che la domanda di versamento diretto a Per_2 era stata rinunciata;
la sospensiva è dovuta per inesistenza del diritto dell'appellata a percepire le somme.
Parte appellata non si è costituita. CP_1 pagina 4 di 7 All'udienza del 11 settembre 2025, tenutasi con modalità di trattazione scritta ex art 127 ter cpc in forza di decreto di questa Corte del 20.3.2025, verificato l'avvenuto deposito di Note scritte da parte delle parti costituite la causa veniva trattenuta a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente la corte dichiara la contumacia di parte appellata che non si è costituita nonostante la tempestiva e rituale notifica del ricorso in appello e relativo decreto di questa Corte in data 24.3.2025.
L'appello nel merito è fondato.
E' da considerare circostanza non contestata, stante la contumacia di parte appellata e sopravvenuta in riferimento all'epoca in cui è intervenuto il divorzio tra le parti nel 2015, che il figlio , ora di Pt_2 anni 24 (nato il [...]), abbia lasciato gli studi dopo il primo anno presso l'Istituto Europeo di
Design e che dal 2022 sia entrato nel mondo del lavoro, cominciando con un contratto a tempo indeterminato alle Canarie, poi lasciato dopo soli due mesi per dimissioni dello stesso, per poi rientrare in Italia, ove ha lavorato da luglio 2023 e fino a settembre 2023 per DHL e dopo per da CP_2 ottobre 2023, con contratto a tempo determinato, rinnovato, fino ad ottobre 2024 e far domanda di
Naspi, accolta con decorrenza 8.10.2024, come allegato e documentato in primo grado dalla sig.ra
. CP_1
In grado di appello, parte appellata è rimasta contumace e in primo grado non è stato allegato né documentato se il figlio si è attivato per la ricerca di un nuovo lavoro, da dopo la cessazione Pt_2 dell'impiego presso nell'ottobre 2024. Non è, pertanto, possibile valutare la eventuale CP_2 incolpevole mancanza di attività lavorativa per il figlio, non avendo parte appellata assolto l'onere della prova circa la sussistenza delle condizioni oggettive che possano giustificare il mancato conseguimento della indipendenza economica del medesimo.
Sul punto si richiama la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, tra cui infra:
Cassazione civile sez. I, 20/09/2023, n.26875 “In tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento
è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa”
Cassazione civile sez. I, 04/04/2024, n.8892 L'obbligo del genitore di concorrere al mantenimento del figlio non viene meno con il raggiungimento della maggiore età da parte di quest'ultimo, ma perdura finché il genitore interessato non provi che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero è pagina 5 di 7 stato posto nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta. Tale diritto trova oggi precisa espressione nell'art. 337-septies c.c., il quale - come in precedenza l'abrogato art. 155-quinquies c.c. - prevede che il giudice valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico.
ha pertanto maturato una capacità lavorativa autonoma che gestisce in funzione del principio Pt_2 di autoresponsabilità e di conseguenza, si deve ritenere cessato il dovere del genitore a provvedere al suo mantenimento a far tempo dalla data del deposito del ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio ovvero dal 25.7.2024, in quanto iniziativa rimessa alla volontà del genitore che non produce effetti retroattivi.
Si ritiene fondata la domanda di revoca dell'assegno divorzile.
Risulta provato documentalmente in primo grado che la sig.ra lavora stabilmente dal 2012 CP_1 presso la l'Università Carlo Cattaneo LUIC con reddito annuo lordo di € 21512,00 (imposta lorda €
5078,00) per l'anno 2023.
Per_ E'circostanza pacifica, in quanto non contestata, che la figlia da dopo il divorzio non vive più con la madre e che questa percepisca redditi da lavoro ed ad altro titolo, come peraltro già CP_1 percepiva all'epoca del divorzio;
risulta, infatti, provato documentalmente in primo grado, che la sig.ra lavora stabilmente dal 2012 presso la l'Università Carlo Cattaneo LUIC con reddito annuo CP_1 lordo di € 21512,00 (imposta lorda € 5078,00) per l'anno 2023.
Per_ Va, dunque, tenuto conto della variazione intervenuta dal divorzio ovvero del fatto che la figlia non convive più con la mamma e che il figlio è ora in grado di mantenersi, nonché della età Pt_2 della sig.ra , ora anni 58, tale da poterla considerare validamente inseribile nel mondo del lavoro CP_1 con proprie competenze, oltrechè degli sviluppi interpretativi intervenuti dopo il 2015, data della sentenza di divorzio resa inter partes (n. 1473/2015 Tribunale di Varese) con cui è stato valutato il tenore di vita goduto dalla moglie durante il matrimonio;
questo insieme alla differenza reddituale è stato posto a fondamento del riconoscimento dell'assegno divorzile, ma ora è escluso dall'accertamento giudiziale della sussistenza del diritto all'assegno divorzile nella sua diversa composizione di natura assistenziale e compensativa-perequativa.
La corte, pertanto, ritiene che nel caso di specie sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda di revoca dell'assegno divorzile, a modifica delle condizioni di divorzio formulata dall'appellante, con decorrenza dalla data del deposito del ricorso di primo grado ovvero dal 25.7.2024 in conformità agli arresti giurisprudenziali, riassumibile nella seguente massima:
Cassazione civile sez. I, 16/09/2024, n.24818 “Il contributo divorzile in favore dell'ex coniuge ha una funzione composita, al contempo assistenziale, compensativa e perequativa. La sua attribuzione passa attraverso l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive. Tale giudizio si fonda su una valutazione comparativa delle
pagina 6 di 7 rispettive condizioni economico-patrimoniali, tenendo conto altresì del contributo fornito dal coniuge debole alla vita famigliare, alla formazione del patrimonio comune e di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, della durata del matrimonio e dell'età del coniuge richiedente”.
Il giudice dell'appello deve procedere ad un nuovo regolamento delle spese processuali in conformità a quanto disposto dalla Suprema Corte (Cass. civ. sez. II, 23/02/2022, n. 5890 "Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo
d'impugnazione".)
Stante l'esito del presente giudizio, la sentenza deve essere riformata in punto spese di lite che vanno poste a carico di e liquidate come in dispositivo, in applicazione delle tabelle di cui al DM CP_1
55/2014, con le riduzioni di cui all'art 4 co.4, stante la contumacia di per la fase di CP_1 appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Milano, nel giudizio di appello promosso da avverso la sentenza Parte_1 del Tribunale di Busto Arsizio n. 191/2025– emessa nella causa civile n. 2833/2024 R.G. il 12.2.2025, depositata il 13.2.2025, avente ad oggetto domanda di modifica delle condizioni di divorzio così dispone:
1)in accoglimento dell'appello dichiara cessato a far tempo dalla data del deposito del ricorso di primo grado ovvero dal 25 luglio 2024 l'obbligo di di corrispondere alla sig.ra sia Parte_1 CP_1
l'assegno di contributo al mantenimento del figlio che l'assegno divorzile;
Pt_2
2)condanna a rifondere a le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, CP_1 Parte_1 liquidate in € 2.500,00 per la fase di primo grado ed € 2.776,20 per la fase di secondo grado, oltre spese generali, Cpa e Iva ove dovuta.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 11 settembre 2025
Il Giudice ausiliario relatore Il Presidente dott.ssa Antonella Giobellina dott. Fabio Laurenzi
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