Ordinanza cautelare 17 gennaio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 23/05/2025, n. 1655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1655 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/05/2025
N. 01655/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02386/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di CA (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2386 del 2024, proposto da
RI SI, rappresentata e difesa dagli avvocati Dario Sammartino e Michele Sangiorgio, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Dario Sammartino in CA, Via Teocrito, n. 48;
contro
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di CA, domiciliataria ex lege in CA, Via Vecchia Ognina, n. 149;
nei confronti
RA Bonanno, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
del provvedimento prot. n. 72553 del 29 novembre 2024, con cui l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha rigettato l’istanza di rinnovo del patentino per la vendita di prodotti da fumo;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 maggio 2025 la dott.ssa Manuela Bucca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con istanza prot. n. 59363 del 30 settembre 2024, la sig.ra RI SI chiedeva il rinnovo del patentino n. 103071, rilasciato per la vendita di tabacchi lavorati all’interno dell’impianto di distribuzione di carburanti sito in San Giovanni La Punta, Via Della Regione, n. 263.
Con nota prot. n. 69154 del 13 novembre 2024, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli comunicava, quale motivo ostativo all’accoglimento dell’istanza, la circostanza per cui “ la zona interessata al rinnovo del patentino risulta adeguatamente servita dalla rivendita ordinaria n. 9 in San Giovanni La Punta, situata in Via della Regione, n. 228/A, provvista di distributore automatico, ubicata a m. 187,50 circa dall’esercizio di cui la S.V. è titolare. Pertanto, non sono rispettati, in materia di distanza, i parametri previsti dall’art. 7, comma 4, del D.M. n. 38 del 21/2/2013, come modificato dal D.M. n. 51 del 12/02/2021, che testualmente recita: “In ogni caso il patentino non può essere rilasciato se la rivendita più vicina è posta a distanza pari o inferiore a metri 100, nonché se presso una rivendita ubicata a distanza inferiore a quelle di cui all’art.2, comma 2, è installato un distributore automatico di tabacchi lavorati ”.
Valutate le osservazioni trasmesse dalla richiedente, con provvedimento prot. n. 72553 del 29 novembre 2024, l’Agenzia confermava il rigetto dell’istanza di rinnovo del patentino.
Avverso il suddetto diniego propone ricorso, ritualmente notificato e depositato, la sig.ra RI SI, censurandolo per i seguenti motivi:
I. Violazione e falsa applicazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990. Eccesso di potere per sviamento e falsa causa.
Col primo motivo, la ricorrente lamenta la violazione delle garanzie partecipative, in quanto col preavviso di rigetto non sarebbe stata indicata quale causa del rigetto dell’istanza di rinnovo l’inutilità economica del punto vendita, impedendole così di poter formulare osservazioni al riguardo;
II. Violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 7 d.m. n. 38/2013. Eccesso di potere per difetto dei presupposti di fatto e di diritto, contraddittorietà e perplessità.
Col secondo motivo, la ricorrente sostiene che i limiti di cui all’art. 2, comma 2, del D.M. 21 febbraio 2013, n. 38, inerenti alle distanze, non opererebbero riguardo ai patentini rilasciati per la vendita di tabacchi in impianti di distribuzione di carburante;
III. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 l. n. 241/1990 e degli artt. 8 e 9 d.m. n. 38/2013. Eccesso di potere per difetto dei presupposti di fatto e di diritto, sviamento e falsa causa.
Col terzo motivo, la ricorrente sostiene, alla luce del fatturato annuo, l’erroneità del giudizio di inutilità economica del suo punto vendita.
Resiste al ricorso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, deducendone l’infondatezza nel merito.
All’udienza pubblica dell’8 maggio 2025, la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Ai sensi dell’art. 6, comma 13, del D.M. 21 febbraio 2013, n. 38, “ Qualora in un impianto di distribuzione carburanti, per l’impossibilità del rispetto dei criteri di cui all’articolo 2, non sia consentita l’istituzione di una rivendita, nella medesima stazione è sempre consentito, fermo il rispetto dei parametri dimensionali di cui ai commi 3 e 4, il rilascio ovvero il rinnovo del patentino ai sensi degli articoli 7 e 8 ”.
L’art. 7 richiamato dalla predetta norma statuisce, al comma 4, che “In ogni caso, il patentino non può essere rilasciato se la rivendita più vicina è posta a distanza pari o inferiore a metri 100, nonché se presso una rivendita ubicata a distanza inferiore a quelle di cui all’articolo 2, comma 2, è installato un distributore automatico di tabacchi lavorati ”.
In ultimo, l’art. 9 dispone, al comma 3, che “ Il rinnovo è concesso a condizione che sussistano le medesime condizioni stabilite dall’articolo 7 per il rilascio del patentino ”.
Ritiene il Collegio che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, anche nell’ipotesi in cui il patentino sia complementare all’attività svolta presso un impianto di distribuzione di carburanti, debbano essere rispettate le condizioni di cui all’art. 7 del D.M. n. 38/2013, deponendo in tal senso la chiara lettera delle due norme citate, laddove:
- l’art. 6 ammette “ sempre ” il rilascio ovvero il rinnovo del patentino ma “ ai sensi degli articoli 7 e 8 ”;
- l’art. 7 afferma “ in ogni caso ”, senza quindi alcuna eccezione, la necessità del rispetto delle distanze tra rivendita ordinaria ed esercizio commerciale per cui è presentata l’istanza di rilascio del patentino.
D’altra parte, come chiarito in via giurisprudenziale, “ l’art. 6 del DM n. 38 del 2013, lungi dall’aver configurato un tertium genus di rivendite a fianco a quelle ordinarie e speciali (ovvero un quartum genus, se si tiene conto anche del patentino), ha introdotto una disciplina speciale delle rivendite da istituire presso gli impianti di distribuzione di carburanti ” (Consiglio di Stato sez. VII, 9 maggio 2024, n. 4170).
Nel caso di specie, è incontestato che la rivendita ordinaria n. 9 in San Giovanni La Punta, situata in Via della Regione, n. 228/A, provvista di distributore automatico, sia ubicata a m. 187,50 circa dall’esercizio di cui è titolare la ricorrente, con conseguente mancato rispetto delle distanze imposte ai sensi del combinato disposto degli artt. 7, comma 4, e 2, comma 2, del D.M. n. 38/2013 (ossia quella di m. 300 per i Comuni, come quello di San Giovanni La Punta, con popolazione fino a 30.000 abitanti).
Il predetto dato fattuale ha, quindi, carattere ostativo all’accoglimento dell’istanza di rinnovo del patentino presentata dalla ricorrente, in virtù del combinato disposto degli artt. 7, comma 4, e 9, comma 3, del D.M. n. 38/2013, come modificato dal D.M. n. 51 del 12 febbraio 2021 (T.A.R. CA, (Sicilia) sez. III, 20 gennaio 2025, n. 171).
Invero, “ quella cui è chiamata l’amministrazione a fronte di una istanza di rilascio di un patentino, è una attività “valutativa”, e non già meramente “accertativa” del ricorrere di determinati presupposti, connotata in positivo da ampia discrezionalità e, viceversa, vincolata in negativo: infatti, in presenza di una distanza inferiore a mt. 100 dalla rivendita più vicina (o a quelle di cui all’articolo 2, comma 2, se è installato un distributore automatico di tabacchi lavorati), il patentino “non può essere rilasciato” ” (Consiglio di Stato sez. VII, 10 giugno 2024, n. 5144).
Tanto è sufficiente a ritenere legittimo il provvedimento impugnato, in conformità al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “ in presenza di un atto plurimotivato è sufficiente il riscontro della legittimità di una delle autonome ragioni giustificatrici della decisione amministrativa, per condurre al rigetto dell’intero ricorso in considerazione del fatto che anche in caso di fondatezza degli ulteriori motivi di doglianza riferiti alle distinte rationes decidendi poste a fondamento del provvedimento amministrativo, questo non potrebbe comunque essere annullato in quanto sorretto da un’autonoma ragione giustificatrice ” (Consiglio di Stato sez. IV, 8 ottobre 2024, n. 8094).
Né sussiste, per questo profilo, alcun vizio procedimentale o motivazionale del provvedimento impugnato, avendo parte ricorrente interloquito sul tema delle distanze ed essendo chiaramente esternate le ragioni a fondamento del diniego.
In ogni caso, nel preavviso di diniego, l’Amministrazione aveva rilevato che “ la zona interessata al rinnovo del patentino risulta adeguatamente servita dalla rivendita ordinaria n. 9 in San Giovanni La Punta, situata in Via della Regione, n. 228/A, provvista di distributore automatico ”, ragion per cui la ricorrente avrebbe potuto formulare osservazioni sul punto.
Ciò sempre considerando, peraltro, che l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dispone di un margine di discrezionalità piuttosto ampio, che le consente di concludere per la inopportunità di ampliare la rete di vendita qualora la stessa risulti, in una zona, già ampiamente adeguata: “ La ratio di tale potere valutativo discrezionale è rinvenibile direttamente nella disciplina di settore, la quale prevede che l’esigenza di garantire all’utenza una rete di vendita adeguatamente dislocata sul territorio va contemperata con l’interesse pubblico della tutela della concorrenza e della salute, consistente nel prevenire e controllare ogni ipotesi di offerta di tabacco al pubblico che non sia giustificata dall’effettiva domanda di tabacchi e che sia, invece, tendente ad incentivarla oltre la sua naturale quantificazione ” (Consiglio di Stato sez. VII, n. 5144/2024 cit.).
In definitiva, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite possono essere compensate in ragione delle peculiarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di CA (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in CA nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppa Leggio, Presidente
Diego Spampinato, Consigliere
Manuela Bucca, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Manuela Bucca | Giuseppa Leggio |
IL SEGRETARIO