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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 04/11/2025, n. 1582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1582 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte di appello di Bari, Terza Sezione Civile, composta dai seguenti Magistrati:
1) Dott. Salvatore GRILLO - Presidente
2) Dott.ssa Paola BARRACCHIA - Consigliere
3) Dott. Riccardo LEONETTI - Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 193/2025, avverso l'ordinanza n.3688/2024 del 17-
24.6.24 del Tribunale di Trani tra
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Alessandro Brudaglio e Francesca Ragno come da Parte_1 procura speciale allegata al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado
Appellante
e
in persona del commissario liquidatore, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Controparte_1
Caramia come da procura speciale in atti
Appellato
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da scritti difensivi depositati telematicamente
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso ex artt.1216 co.2 cc e 79 disp. att. del 10.9.10 L' (all'epoca , Controparte_1 CP_2 conduttrice dell'immobile sito in Andria a via Regina Margherita n.62, nel dedurre che aveva esercitato anticipatamente il recesso dal rapporto di locazione, ma che il locatore aveva contestato Parte_1 la legittimità di tale iniziativa e quindi disatteso l'intimazione a riprendere in consegna il bene locato, ha chiesto ed ottenuto che il Presidente del Tribunale di Trani adottasse in data 27.11.18 un provvedimento
(eseguito il 7.2.19) di nomina di un sequestratario dell'immobile nella persona dell'avv. Riccardo Giorgino.
Frattanto l' aveva proposto, con ricorso ex art.447 bis depositato il 12.11.18, giudizio volto a far Parte_1 accertare, tra l'altro, che la banca non avesse il diritto di recedere e di rilasciarle in anticipo il bene locato;
giudizio dapprima interrotto a seguito dell'intervenuta l.c.a. della banca, poi riassunto dall' nei Parte_1 confronti di quale successore ex art.90 TUB, infine deciso dal Tribunale di Trani (con sentenza CP_3
n.702/2022 confermata in appello e passata in giudicato) nel senso dell'improcedibilità dell'azione per non essere la convenuta in riassunzione cessionaria del rapporto controverso.
A seguito di ciò, con ricorso ex art.669 novies cpc l' ha chiesto al Tribunale di Trani di dichiarare Parte_1 inefficace il sequestro precedentemente disposto (per essersi estinto – a seguito di mancata riassunzione – il relativo giudizio di merito), con ordine al custode di restituire il bene alla banca già detentrice dello stesso.
1 Instaurato il contraddittorio con l' (che nel costituirsi si è opposta al dissequestro), con Controparte_1
l'ordinanza impugnata il giudice adìto ha negato l'invocata declaratoria di inefficacia sul rilievo dell'inidoneità,
a tal fine, sia della pronuncia di improcedibilità dell'azione di merito (in quanto non parificabile all'estinzione del giudizio), sia dell'accertamento – di legittimità del recesso – operato dal Tribunale di Milano nell'ambito di altro giudizio promosso dall' nei confronti del commissario liquidatore dell' per Parte_1 CP_1 lamentare la mancata ammissione al passivo di alcuni suoi crediti derivanti dal rapporto di locazione (in quanto decisione avente, ai sensi della L.F., efficacia meramente endoconcorsuale ).
Avverso tale ordinanza l' ha proposto appello per chiedere, in riforma della stessa, l'accertamento Parte_1 dell'inefficacia del sequestro a suo tempo disposto, con restituzione del bene al proprietario e condanna della banca a rifondergli le spese del doppio grado.
Si è costituita l' e, nell'eccepire l'irritualità dell'impugnazione, la novità della domanda Controparte_4 di restituzione del bene al proprietario e comunque l'infondatezza dell'appello, ha chiesto confermarsi il provvedimento impugnato.
Assegnati i termini di legge ex art.281 sexies c.p.c., all'udienza del 22.10.25, svoltasi con modalità cartolari, la causa è stata riservata per la decisione.
*****
Va anzitutto disattesa la tesi dell'appellata di irritualità dell'impugnazione, formulata sul rilievo che al CP_1 presente procedimento ex art.669 novies cpc, in quanto promosso successivamente al 28.2.23, si applicherebbe, in forza della disposizione transitoria contenuta nell'art.35 co.1 D.Lgs.149/22 come sostituito dall'art.380 lett.a L.197/22, il regime della c.d. riforma TA (secondo cui il giudice adìto provvede sempre con ordinanza impugnabile con il solo mezzo del reclamo di cui all'art.669 terdecies cpc) e non già quello previgente (secondo cui il giudice adìto, in caso di contestazione, decide con sentenza suscettibile di appello).
E' infatti condivisibile il rilievo dell'appellante secondo cui il procedimento in esame, avendo ad oggetto la declaratoria di inefficacia di misura cautelare precedentemente emessa, costituisce subprocedimento incidentale a quello principale volto all'adozione della misura cautelare stessa, alla cui epoca di instaurazione
(nel caso di specie ben anteriore al 28.2.22) bisogna quindi guardare per stabilire il regime intertemporale applicabile;
donde la piena ritualità dell'appello, in quanto proposto avverso provvedimento adottato con la forma dell'ordinanza ma avente contenuto sostanziale di sentenza;
né può valere a sovvertire tale conclusione il fatto che la cancelleria abbia in un primo momento assegnato al ricorso ex art.669 novies cpc un autonomo numero di ruolo, trattandosi di attività amministrativa del tutto inidonea ad incidere sulla qualificazione giuridica dell'atto processuale.
Sempre in via preliminare, va rilevato che parte appellata non ha contestato in alcun modo il percorso argomentativo con cui il primo giudice ha disatteso – sul rilievo della valenza meramente endoconcorsuale della decisione – la sua tesi volta ad invocare gli effetti dell'accertamento di legittimità del recesso operato dal Tribunale di Milano, ed anzi a ben vedere neppure ha riproposto tale tesi nella presente sede;
con la conseguenza che la questione è ormai coperta dal giudicato, e che quindi è del tutto irrilevante la circostanza sopravvenuta – dedotta e documentata dalla difesa dell' all'udienza del 21.5.25 – che la Corte di Parte_1
Cassazione abbia definitivamente accertato, su ricorso del locatore, l'illegittimità del recesso e quindi il buon diritto dello stesso di rifiutare la riconsegna del bene.
Passando al merito, deve ritenersi fondata la doglianza – sostanzialmente unica – formulata dall'appellante
, secondo il quale il giudice di prime cure erroneamente avrebbe escluso la configurabilità, nella Parte_1 specie, dei presupposti richiesti dall'art.669 co.1 novies cpc per la declaratoria di inefficacia del provvedimento di sequestro.
In proposito è decisivo il rilievo che nessuna delle parti in causa, dopo l'interruzione per intervenuta l.c.a. della banca conduttrice, ha provveduto a riassumere correttamente il giudizio originario: non l' o CP_1
i suoi successori nel rapporto controverso, rimasti del tutto inerti;
né l'NC, il quale ha sì dichiarato di
2 riassumerlo, ma lo ha fatto nei confronti di soggetto che successore in tale rapporto non poteva ritenersi, come stabilito in via definitiva con la sentenza di improcedibilità del Tribunale di Trani.
Il giudizio di accertamento intercorso tra le parti originarie, dunque, non è mai stato riassunto nei termini, né
è ormai suscettibile di essere da tali parti utilmente riassunto, stante tra l'altro la rilevabilità anche d'ufficio dei presupposti dell'estinzione, sebbene una declaratoria di estinzione non possa più essere formalmente CP pronunciata, essendo il giudizio di merito proseguito – a seguito dell'evocazione in giudizio dell' – sino ad una pronuncia in rito di improcedibilità (peraltro fondata proprio sulla premessa logica della mancata riassunzione del giudizio nei confronti di soggetto successore della parte originaria nel rapporto controverso).
Ciò trova del resto riscontro nella tesi, prevalente in dottrina, secondo cui l'ipotesi di cui al co.1 dell'art.669 novies cpc va interpretata estensivamente come idonea a ricomprendere – oltre ai casi di estinzione – anche tutti i casi di giudizio di merito concluso con sentenze che definiscono il processo decidendo questioni processuali impedienti;
ed ulteriore conferma nella considerazione, di ordine logico, che diversamente opinando il provvedimento cautelare, nel caso in esame, si troverebbe incongruamente a sopravvivere per un tempo indefinito, tenuto conto della mancata decisione, nel merito, della domanda a suo tempo tempestivamente proposta dall' per accertare l'esistenza o meno del diritto alla cui tutela il Parte_1 sequestro era strumentale.
Alla luce di quanto sin qui osservato, l'appello va dunque accolto e, per l'effetto, va dichiarata l'inefficacia del provvedimento presidenziale del 27.11.18.
Null'altro va statuito nella presente sede, in particolare non spettando a questa Corte l'adozione di eventuali provvedimenti conseguenziali all'intervenuta inefficacia del sequestro;
il che rende ultroneo l'esame della doglianza della banca appellata secondo cui l' – nel chiedere in primo grado la restituzione del Parte_1 bene alla conduttrice e in secondo grado invece al locatore – sarebbe incorso nel divieto di domande nuove in appello.
Per il criterio della soccombenza le spese sopportate dall' nei due gradi di giudizio, liquidate nella Parte_1 misura indicata nel dispositivo, vanno poste a carico della controparte.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso l'ordinanza n.3688/2024 del 17-24.6.24 del Tribunale di Trani, disattesa o Parte_1 assorbita ogni altra istanza, deduzione, ed eccezione, così provvede: 1) accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, dichiara l'inefficacia del provvedimento di nomina di sequestratario emesso il 27.11.18 dal Presidente del Tribunale di Trani;
2) condanna a rifondere all' le spese di difesa di entrambi i gradi di giudizio, Controparte_1 Pt_2 che liquida per il primo grado in € 3.200,00 e per il presente grado in € 3.500,00, oltre R.S.G. del 15%,
C.P.A. e I.V.A. come per legge;
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte, il 22.10.25
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott. Riccardo Leonetti Dott. Salvatore Grillo
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