Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 12/05/2025, n. 1620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1620 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
N. R. G. 9013/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Silvia Governatori Presidente dr.ssa Daniela Garufi giudice dr.ssa Ilaria Benincasa giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 9013 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2024 avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio vertente tra:
, codice fiscale , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avvocato GIUSEPPE MASTRO in virtù di delega in atti
Ricorrente
e
, codice fiscale , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'avvocato ANDREA MAESTRI in virtù di delega in atti
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni (v. verbale di udienza del 06/05/2025):
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha adito il Tribunale di Firenze per sentir dichiarare lo scioglimento Parte_1
del matrimonio contratto con , il quale si è costituito in giudizio Controparte_1
nulla opponendo alla domanda di divorzio.
1. In via preliminare, ai sensi dell'art. 3 lett. del Reg. UE 1111/2019, si deve affermare la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano a pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti, ancorché le stesse abbiano cittadinanza straniera, giacché il resistente vive attualmente in provincia di Ravenna e il matrimonio è stato celebrato in Pontassieve (FI).
2. Ai sensi degli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) legge 1.12.1970 n. 898, come modificata dalla legge 6.5.2015 n. 55, lo scioglimento del matrimonio può essere pronunciato qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta
o ricostituita” nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto” purché la separazione si sia protratta ininterrottamente “da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile”.
2 Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio.
Infatti, come emerge dalla copia degli atti della separazione prodotti dalla ricorrente, il
Tribunale di Firenze ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi con sentenza n. 2280/2023, pubblicata il 21/07/2023.
Pertanto, alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio
(30/07/2024), erano sicuramente già trascorsi, dalla comparizione dei coniugi davanti al
Presidente, oltre i dodici mesi richiesti dalla norma sopra riportata.
Appare altresì evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi, ormai separati da oltre un anno, durante il quale essi non si sono riconciliati, non può più essere ricostituita.
Pertanto, deve essere pronunciato lo scioglimento del matrimonio.
3. Non vi sono ulteriori pronunce da adottare, essendo carente la giurisdizione del giudice italiano a statuire in merito all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minori nato il [...], e Persona_1 Per_2
nata il [...], nonché in merito al loro mantenimento: infatti, in sede di
[...]
prima udienza la ricorrente ha dichiarato che, sebbene la residenza familiare risulti essere in Italia, ella si è trasferita all'estero nell'anno 2022 ove vive insieme ai figli minori.
In seguito al rilievo d'ufficio della questione di giurisdizione, le parti hanno dunque correttamente formulato conclusioni soltanto in punto di status.
4. Le spese di lite del presente grado di giudizio devono essere integralmente compensate tra le parti, trattandosi di pronuncia relativa allo status. In particolare, nessuna condanna alle spese può essere pronunciata nei confronti del resistente, il quale si è difeso nel merito con riferimento alle domande relative all'esercizio della responsabilità genitoriale in quanto ignaro dell'avvenuto trasferimento all'estero della ricorrente con i figli (la neppure lo ha allegato in ricorso, pur abitando all'estero Pt_1 dall'anno 2022).
P. Q. M.
3 Il Tribunale di Firenze, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando,
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Pontassieve (FI) in data
18/10/2019 da , n. a BENIN CITY (NIGERIA) l'08/08/1975, e Parte_1
, n. a BENIN CITY (NIGERIA) l'11/11/1985, iscritto Controparte_1 dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di PONTASSIEVE (FI) al n. 30, parte 1, anno
2019;
- la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 10 legge
1.12.1970 n. 898.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 7 maggio 2025.
Il giudice relatore
Dr.ssa Ilaria Benincasa
La Presidente
Dr.ssa Silvia Governatori
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 d.lgs. 196/2003.
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